Language of document : ECLI:EU:F:2013:84

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

19 giugno 2013

Causa F‑8/12

BY

contro

Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)

«Personale dell’AESA – Agente temporaneo – Licenziamento per insufficienza professionale – Dovere di sollecitudine – Causa esterna rispetto alle difficoltà professionali – Molestie psicologiche – Malattia – Risarcimento danni»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con il quale BY chiede il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito della decisione del direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA o in prosieguo: l’«Agenzia»), del 10 giugno 2011, di licenziarlo, con effetto al 15 dicembre seguente, e delle molestie psicologiche di cui egli sarebbe stato vittima nel contesto del suo rapporto di lavoro in seno all’Agenzia.

Decisione:      L’Agenzia europea per la sicurezza aerea è condannata a versare a BY una somma pari a nove mesi della retribuzione netta che quest’ultimo percepiva alla vigilia del suo licenziamento. Per il resto, il ricorso è respinto. L’Agenzia europea per la sicurezza aerea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da BY.

Massime

1.      Funzionari – Licenziamento per insufficienza professionale – Dovere di sollecitudine – Obbligo di prendere in considerazione l’origine medica delle difficoltà incontrate da un funzionario – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 24)

2.      Funzionari – Agenti temporanei – Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato – Calcolo del termine di preavviso – Considerazione del congedo di malattia dell’interessato

[Regime applicabile agli altri agenti, art. 47, c), i)]

3.      Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Danno – Criteri di valutazione

(Art. 340 TFUE)

4.      Ricorso dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto illegittimo impugnato – Danno morale separabile dall’illecito non integralmente risarcibile con l’annullamento

(Statuto dei funzionari, art. 91)

1.      Il dovere di sollecitudine, qualora sussista un dubbio sull’origine medica delle difficoltà incontrate da un funzionario per svolgere i compiti assegnatigli, impone all’amministrazione di fare ogni ragionevole passo per eliminare questo dubbio prima che venga adottata una decisione così grave come quella di licenziamento del detto funzionario.

Analogamente, gli obblighi che il dovere di sollecitudine impone all’amministrazione sono sostanzialmente più forti quando si tratta della situazione particolare di un funzionario sulla cui salute mentale e, conseguentemente, sulla cui capacità di difendere in maniera adeguata i propri interessi sussistono dubbi.

A questo proposito, qualora l’amministrazione disponga di elementi sufficienti che consentano di supporre che il comportamento contestato al funzionario può, almeno in parte, essere imputato ad una causa esterna, in particolare, a pretesi fatti configuranti molestie psicologiche o a ragioni di natura medica, essa è tenuta, prima di adottare la decisione di licenziamento, a prendere tutte le misure per accertarsi che ciò non corrisponda al vero. Ciò implica, quanto meno, che le risultanze dell’indagine amministrativa relativa alla domanda di assistenza per fatti configuranti molestie psicologiche siano conosciute dall’amministrazione.

(v. punti 34, 35 e 38)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 26 febbraio 2003, Latino/Commissione, T‑145/01 (punto 93)

Tribunale della funzione pubblica: 28 ottobre 2010, U/Parlamento, F‑92/09 (punti 65 e 67); 17 febbraio 2011, Strack/Commissione F‑119/07 (punto 85)

2.      Per quanto riguarda il calcolo del termine di preavviso in caso di risoluzione di un contratto di agente temporaneo, conformemente all’articolo 47, lettera c), sub i), del Regime applicabile agli altri agenti, l’amministrazione deve tener conto del congedo di malattia dell’interessato, di modo che ogni preavviso inizia solo dopo il detto congedo, senza che il riporto superi i tre mesi.

(v. punti 40 e 49)

3.      Per quanto riguarda il danno materiale subito da un funzionario a seguito dell’illegittimità della decisione di licenziamento, per valutare tale danno occorre tener conto di tutte le circostanze del caso, e cioè, in particolare, della natura dell’irregolarità commessa e di ogni fatto, foss’anche posteriore alla decisione illegittima, che abbia la conseguenza di aumentare o di ridurre il danno risarcibile.

(v. punto 46)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 26 ottobre 2006, Landgren/ETF, F‑1/05 (punto 95)

4.      L’annullamento di un atto viziato da illegittimità, il quale opera ab initio, può costituire di per sé un risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale che tale atto possa avere causato, a meno che il ricorrente non dimostri di aver subito un danno morale distinguibile dall’illecito su cui si fonda l’annullamento e non risarcibile integralmente con l’annullamento stesso. Lo stesso deve valere per l’accertamento da parte del giudice dell’Unione dell’illegittimità di un atto amministrativo, qualora il ricorrente non abbia formalmente chiesto l’annullamento del detto atto per limitarsi a pretese risarcitorie.

(v. punto 52)

Riferimento:

Corte: 9 luglio 1987, Hochbaum e Rawes/Commissione, 44/85, 77/85, 294/85 e 295/85 (punto 22); 7 febbraio 1990, Culin/Commissione, C‑343/87 (punti 27 e 28)

Tribunale di primo grado: 9 novembre 2004, Montalto/Consiglio, T‑116/03 (punto 127); 6 giugno 2006, Girardot/Commissione, T‑10/02 (punto 131)

Tribunale della funzione pubblica: 8 maggio 2008, Suvikas/Consiglio, F‑6/07 (punto 151); U/Parlamento, cit. (punto 95)