Language of document : ECLI:EU:C:2015:10

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

15 gennaio 2015 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 96/9/CE – Tutela giuridica delle banche di dati – Banca dati non tutelata né dal diritto d’autore né dal diritto sui generis – Limitazione contrattuale dei diritti degli utenti della banca dati»

Nella causa C‑30/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione del 17 gennaio 2014, pervenuta in cancelleria il 22 gennaio 2014, nel procedimento

Ryanair Ltd

contro

PR Aviation BV,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, K. Lenaerts (relatore), vicepresidente della Corte, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev e J.L. da Cruz Vilaça, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: C. Strömholm

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 novembre 2014,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Ryanair Ltd, rappresentata inizialmente da M. van Heezik, A. van Aerde e R. Le Poole, poi da A. van Aerde e R. Le Poole, advocaten;

–        per la PR Aviation BV, da A. Groen, advocaat;

–        per la Commissione europea, da J. Samnadda e F. Wilman, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Ryanair Ltd (in prosieguo: la «Ryanair») e la PR Aviation BV (in prosieguo: la «PR Aviation») in merito all’utilizzo da parte di quest’ultima, a fini commerciali, di dati provenienti dal sito Internet della Ryanair.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

3        La direttiva 96/9 si compone di quattro capitoli.

4        All’interno del capitolo I della direttiva 96/9, intitolato «Campo d’applicazione», l’articolo 1 della medesima, rubricato negli stessi termini, così dispone ai paragrafi 1 e 2:

«1.       La presente direttiva riguarda la tutela giuridica delle banche di dati, qualunque ne sia la forma.

2.       Ai fini della presente direttiva per “banca di dati” si intende una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo».

5        Il capitolo II di tale direttiva, intitolato «Diritto d’autore», contiene l’articolo 3, rubricato «Oggetto della tutela», il cui paragrafo 1 prevede quanto segue:

«A norma della presente direttiva, le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell’ingegno propria del loro autore sono tutelate in quanto tali dal diritto d’autore. Per stabilire se alle banche dati possa essere riconosciuta tale tutela non si applicano altri criteri».

6        All’interno del menzionato capitolo II, l’articolo 5 della suddetta direttiva, rubricato «Atti soggetti a restrizioni», è così formulato:

«L’autore di una banca di dati gode, per quanto concerne la forma espressiva di tale banca tutelabile mediante il diritto d’autore, del diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

a)      la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;

b)      la traduzione, l’adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;

c)      qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale o di copie della banca di dati. (...);

d)      qualsiasi comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico;

e)      qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b)».

7        Nel medesimo capitolo II, l’articolo 6 della direttiva, intitolato «Deroghe relative agli atti soggetti a restrizioni», così dispone al paragrafo 1:

«L’utente legittimo di una banca di dati o di una copia di essa può eseguire tutti gli atti elencati all’articolo 5 che gli sono necessari per l’accesso al contenuto della banca di dati e l’impiego normale di quest’ultima senza l’autorizzazione dell’autore della banca di dati. Se l’utente legittimo è autorizzato a utilizzare soltanto una parte della banca di dati, il presente paragrafo si applica unicamente a tale parte».

8        Il capitolo III della direttiva 96/9, intitolato «Diritto “sui generis”», contiene l’articolo 7, rubricato «Oggetto della tutela», che ai paragrafi 1 e 5 dispone quanto segue:

«1.      Gli Stati membri attribuiscono al costitutore di una banca di dati il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.

(...)

5.      Non sono consentiti l’estrazione e/o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati che presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore della banca di dati».

9        Del medesimo capitolo III fa parte l’articolo 8 della suddetta direttiva, rubricato «Diritti e obblighi dell’utente legittimo», ai sensi del quale:

«1.       Il costitutore di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può impedire all’utente legittimo della stessa di estrarre e reimpiegare parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi o quantitativi, del contenuto di tale banca di dati per qualsivoglia fine. Se l’utente legittimo è autorizzato a estrarre e/o reimpiegare soltanto una parte della banca di dati, il presente paragrafo si applica solo a detta parte.

2.       L’utente legittimo di una banca dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un eccessivo pregiudizio ai legittimi interessi del costitutore della stessa.

3.       L’utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d’autore o di un diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca».

10      All’interno del capitolo IV della direttiva 96/9, intitolato «Disposizioni comuni», l’articolo 15, rubricato «Inderogabilità di talune disposizioni», enuncia quanto segue:

«Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l’articolo 6, paragrafo 1 e con l’articolo 8 è nulla e priva di effetti».

 Il diritto dei Paesi Bassi

11      La direttiva 96/9 è stata recepita nel diritto dei Paesi Bassi dalla legge recante adeguamento della legislazione dei Paesi Bassi alla direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (Wet houdende aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken), dell’8 luglio 1999 (Stb. 1999, pag. 303; in prosieguo: la «legge sulle banche dati»).

12      La legge sui diritti d’autore (Auteurswet, in prosieguo: l’«Aw») così dispone all’articolo 1:

«Il diritto d’autore è il diritto esclusivo dell’autore di un’opera letteraria, scientifica o artistica, o dei suoi aventi diritto, di pubblicarla e di riprodurla, fatte salve le restrizioni stabilite dalla legge».

13      L’articolo 10 dell’Aw prevede quanto segue:

«1.      Per opere letterarie, scientifiche o artistiche si intendono ai sensi della presente legge:

1°      i libri, gli opuscoli, i giornali, le riviste e tutti gli altri scritti;

(...)

3.      Le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo sono, fatti salvi gli altri diritti sulla raccolta e fatto salvo il diritto d’autore o gli altri diritti sulle opere, sui dati o sugli altri elementi contenuti nella raccolta, tutelate come opere indipendenti.

(...)».

14      A norma dell’articolo 24a dell’Aw:

«1.      Non costituisce violazione del diritto d’autore su una raccolta, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, la riproduzione, ad opera di un utente legittimo, della raccolta, necessaria ad ottenere l’accesso alla raccolta di dati e a farne un impiego normale.

(...)

3.      Non sono ammesse deroghe contrattuali ai paragrafi 1 e 2 a danno dell’utente legittimo».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

15      La PR Aviation gestisce un sito Internet sul quale i consumatori possono compiere ricerche sui dati di volo delle compagnie aeree «low cost», raffrontarne i prezzi e, pagando una commissione, prenotare un volo. Essa ricava i dati necessari per rispondere ad una ricerca individuale in modo automatizzato, tra l’altro, da una raccolta di dati associata al sito Internet della Ryanair, accessibile anche ai consumatori.

16      L’accesso a detto sito Internet presuppone che il visitatore del sito accetti l’applicazione delle condizioni generali della Ryanair, barrando a tale scopo una casella. Alla data dei fatti del procedimento principale, tali condizioni contenevano le clausole seguenti:

«2.      Canale di vendita esclusivo. Questo sito Web e il call center Ryanair sono gli unici canali di vendita dei servizi Ryanair. Ryanair.com è l’unico sito autorizzato a vendere i biglietti per i voli Ryanair sia nel caso siano acquistati singolarmente sia come facenti parte di un pacchetto. Nessun altro sito internet è autorizzato da Ryanair a vendere i biglietti per i voli aerei Ryanair. (...)

3.      Usi consentiti. È vietato utilizzare questo sito Web per scopi commerciali; è consentito utilizzare questo sito Web solo per i seguenti scopi a carattere privato: (i) vedere questo sito; (ii) eseguire prenotazioni; (iii) rivedere/modificare prenotazioni; (iv) ottenere informazioni su arrivi/partenze; (v) eseguire il check-in online; (vi) visitare altri siti attraverso link presenti su questo sito Web; e (vii) utilizzare altri servizi che potrebbero essere forniti attraverso il sito.

L’utilizzo di qualsiasi sistema automatico o di applicazioni software volti ad estrarre dati a scopo commerciale (screen scraping) da questo sito o da www.bookryanair.com è proibito; la sola eccezione ammessa riguarda terze parti che abbiano sottoscritto direttamente con Ryanair un contratto di licenza per accedere alle tariffe e alle informazioni su voli e orari al solo scopo di confrontarne i prezzi».

17      Richiamandosi alla direttiva 96/9, alla legge sulle banche dati nonché all’Aw, la Ryanair ha sostenuto che la PR Aviation aveva violato i suoi diritti sulla sua banca dati e aveva agito in contrasto con le condizioni generali di utilizzo del suo sito Internet, pur accettate da quest’ultima società. La Ryanair ha chiesto la condanna della PR Aviation ad astenersi da ogni violazione dei suoi diritti, a pena di ammenda, e a versarle un risarcimento.

18      Con sentenza del 28 luglio 2010, il Rechtbank Utrecht (Tribunale di Utrecht) ha respinto la domanda della Ryanair nella parte in cui veniva lamentata una violazione della direttiva 96/9 e della legge sulle banche dati. Esso ha invece accolto tale domanda nella parte in cui si basava sull’Aw e ha condannato la PR Aviation ad astenersi da ogni violazione dei diritti d’autore della Ryanair sui suoi dati di volo nonché a risarcire quest’ultima del danno subito.

19      La PR Aviation ha proposto appello contro tale sentenza. La Ryanair ha proposto un appello incidentale volto a contestare la valutazione del Rechtbank Utrecht secondo cui essa non può beneficiare della tutela prevista dalla direttiva 96/9 e dalla legge sulle banche dati.

20      Con sentenza del 13 marzo 2012, il Gerechtshof te Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam) ha annullato la sentenza del Rechtbank Utrecht e ha respinto l’appello incidentale della Ryanair.

21      In sostanza, esso ha dichiarato, con riferimento al diritto d’autore, che, anche supponendo che le informazioni digitali rese pubbliche dalla Ryanair rientrino nella tutela degli scritti («geschriftenbescherming»), ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, 1°, dell’Aw, la PR Aviation non aveva violato i diritti della Ryanair, dato che il suo comportamento corrispondeva a un impiego normale, ai sensi dell’articolo 24a, paragrafo 1, dell’Aw, e dunque legittimo, del sito Internet della Ryanair. Ha aggiunto che il divieto, contenuto nelle condizioni generali della Ryanair, di utilizzare il suo sito Internet per scopi commerciali non era idoneo a inficiare la suesposta conclusione, tenuto conto, in particolare, dell’articolo 24a, paragrafo 3, dell’Aw, che corrisponde all’articolo 15 della direttiva 96/9.

22      Quanto al diritto sui generis, il Gerechtshof te Amsterdam ha ritenuto che la Ryanair non avesse dimostrato l’esistenza di un «investimento rilevante» nella creazione della sua raccolta di dati, ai sensi della direttiva 96/9 e della legge sulle banche dati.

23      La Ryanair ha impugnato la sentenza del Gerechtshof te Amsterdam dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi). A sostegno della sua impugnazione, essa deduce un unico motivo suddiviso in due parti.

24      Nella prima parte di tale motivo, la Ryanair censura la valutazione del giudice d’appello secondo cui essa non può beneficiare della tutela degli scritti, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, 1°, dell’Aw.

25      A tale riguardo, il giudice del rinvio ritiene, tuttavia, che, ai fini della tutela in base al diritto d’autore, non possano applicarsi criteri diversi da quello dell’originalità. Sottolineando che dalla sentenza del Gerechtshof te Amsterdam emerge come la raccolta di dati della Ryanair non soddisfi tale criterio, esso conclude che tale parte del motivo dedotto dalla Ryanair non possa condurre alla cassazione della sentenza in questione.

26      Nell’ambito della seconda parte del suo motivo di impugnazione, dedotta in via subordinata, la Ryanair lamenta, in sostanza, l’erroneità dell’affermazione del Gerechtshof te Amsterdam secondo cui l’inosservanza, da parte della PR Aviation, del divieto contrattuale su di essa gravante di estrarre dati dalla banca della Ryanair a scopi commerciali, senza avere stipulato un contratto scritto di licenza con quest’ultima società, non costituiva un inadempimento da parte sua.

27      A tale riguardo, il giudice del rinvio si interroga sulla possibilità di includere nel campo di applicazione della direttiva 96/9 banche dati che non sono tutelate né dal diritto d’autore, in base al capitolo II di tale direttiva, né dal diritto sui generis, ai sensi del capitolo III della direttiva medesima, e si chiede se, pertanto, le limitazioni alla libertà contrattuale derivanti dagli articoli 6, paragrafo 1, 8 e 15 della direttiva valgano anche per banche dati siffatte.

28      Alla luce di queste considerazioni, lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’efficacia della direttiva [96/9] si estenda anche alle banche dati online che non sono tutelate dal diritto d’autore, ai sensi del capitolo II [di tale] direttiva, e neppure da un diritto sui generis, a norma del capitolo III [della medesima], nel senso che, anche per tale motivo, la libertà di utilizzare siffatte banche dati in applicazione (eventualmente per analogia) degli articoli 6, paragrafo 1, e 8, in combinato disposto con l’articolo 15 della direttiva [96/9], non può essere contrattualmente limitata».

 Sulla questione pregiudiziale

29      Con la sua questione – basata sulla premessa secondo cui la raccolta di dati della Ryanair di cui al procedimento principale costituisce una banca dati, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9, che non è tuttavia tutelata né dal diritto d’autore, in base al capitolo II di detta direttiva, né dal diritto sui generis ai sensi del capitolo III della medesima direttiva, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare – tale giudice domanda, in sostanza, se la direttiva 96/9 debba essere interpretata nel senso che, in considerazione del combinato disposto degli articoli 6, paragrafo 1, 8 e 15 di tale direttiva, la libertà di utilizzare una banca dati siffatta non può essere contrattualmente limitata.

30      Occorre in limine ricordare che, secondo costante giurisprudenza, una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti (v., in particolare, sentenze Faccini Dori, C‑91/92, EU:C:1994:292, punto 20; Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, punto 46, e Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, punto 37).

31      Sempre secondo costante giurisprudenza, i giudici nazionali, nell’applicare il diritto interno, sono tenuti ad interpretarlo quanto più possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva che viene in rilievo (v., in particolare, sentenze Pfeiffer e a., da C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, punto 114; Kücükdeveci, EU:C:2010:21, punto 48, e Dominguez, EU:C:2012:33, punto 24).

32      Fatte queste precisazioni preliminari, occorre rilevare che, all’interno del capitolo I della direttiva 96/9, l’articolo 1, paragrafo 2, definisce la nozione di «banca di dati».

33      Sebbene, come rilevato dalla PR Aviation, tale disposizione conferisca alla nozione di «banca di dati» una portata ampia, svincolata da considerazioni di ordine formale, tecnico o materiale (v., in tal senso, sentenza Fixtures Marketing, C‑444/02, EU:C:2004:697, punti da 20 a 32), cionondimeno la definizione contenuta all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9 va intesa, secondo i termini stessi di quest’ultima, «[a]i fini della presente direttiva».

34      Orbene, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 96/9, questa ha ad oggetto «la tutela giuridica delle banche di dati». Tale direttiva istituisce, a questo proposito, due forme di tutela giuridica di banche siffatte. La prima forma, disciplinata dagli articoli da 3 a 6 della suddetta direttiva, contenuti nel capitolo II della medesima, consiste nella tutela in base al diritto d’autore ed è applicabile, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, alle banche dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell’ingegno propria del loro autore. La seconda forma, disciplinata dagli articoli da 7 a 11 della direttiva 96/9, che figurano al capitolo III della medesima, consiste nella tutela con un diritto sui generis ed è applicabile, a termini dell’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva, alle banche dati rispetto alle quali il conseguimento, la verifica e la presentazione del contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo. Queste due forme di tutela giuridica costituiscono oggetto di disposizioni comuni, agli articoli da 12 a 16 della suddetta direttiva, contenute nel capitolo IV della stessa.

35      Pertanto, la circostanza che una banca dati risponda agli elementi della definizione contenuta all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9 non consente, contrariamente a quanto sostenuto dalla PR Aviation, di ritenere che a detta banca siano applicabili le disposizioni di tale direttiva che disciplinano il diritto d’autore e/o il diritto sui generis, se essa non soddisfa né il presupposto di applicazione della tutela mediante il diritto d’autore prevista all’articolo 3, paragrafo 1, della suddetta direttiva né il presupposto di applicazione della tutela mediante il diritto sui generis ex articolo 7, paragrafo 1, della direttiva stessa.

36      Quanto alle disposizioni della direttiva 96/9 specificamente menzionate dal giudice del rinvio nella sua questione, occorre aggiungere che l’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, che autorizza, a determinate condizioni, l’utente legittimo di una banca dati ad eseguire, senza l’autorizzazione dell’autore di tale banca, gli atti elencati all’articolo 5 di detta direttiva, rientra, come quest’ultimo articolo, nel capitolo della stessa dedicato al diritto d’autore e, di conseguenza, non è applicabile alle banche dati non tutelate da tale diritto.

37      L’articolo 8 della direttiva 96/9, che enuncia, in particolare, i diritti dell’utente legittimo di una banca dati, rientra, invece, nel capitolo di tale direttiva dedicato al diritto sui generis e non è, pertanto, applicabile alle banche dati non tutelate da tale diritto.

38      Quanto all’articolo 15 della direttiva 96/9, che sancisce l’inderogabilità di talune disposizioni di tale direttiva dichiarando nulla e priva di effetti qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con le medesime, esso menziona espressamente i soli articoli 6, paragrafo 1, e 8 della suddetta direttiva.

39      Dall’oggetto e dalla struttura della direttiva 96/9 risulta quindi che gli articoli 6, paragrafo 1, 8 e 15 di tale direttiva, che istituiscono diritti aventi natura imperativa in favore degli utenti legittimi di una banca dati, non sono applicabili a una banca dati che non sia tutelata né dal diritto d’autore né dal diritto sui generis ai sensi della suddetta direttiva, ragion per cui quest’ultima non osta all’adozione di clausole contrattuali aventi ad oggetto le condizioni di utilizzo di una simile banca dati.

40      Questa analisi è corroborata dall’impianto sistematico generale della direttiva 96/9. Come sottolineato dalla Ryanair e dalla Commissione europea, tale direttiva poggia su un equilibrio tra, da un lato, i diritti del soggetto che crea una banca dati e, dall’altro, i diritti degli utenti legittimi di una banca siffatta, ossia dei terzi autorizzati da detto soggetto ad utilizzare la banca. In tale contesto, l’applicazione degli articoli 6, paragrafo 1, 8 e 15 della direttiva 96/9, che conferiscono diritti a tali utenti legittimi e, parallelamente, limitano quelli del soggetto che ha creato la banca dati, è ipotizzabile solamente in presenza di una banca dati il cui creatore disponga di diritti sulla base o del diritto d’autore sancito all’articolo 5 di detta direttiva, o del diritto sui generis previsto all’articolo 7 della medesima. Tale applicazione risulta, invece, priva di pertinenza nel caso di una banca dati il cui creatore non goda, in forza della direttiva 96/9, di alcuno dei summenzionati diritti.

41      Contrariamente a quanto affermato dalla PR Aviation, questa interpretazione della direttiva 96/9 non è idonea a ridurre l’interesse di rivendicare la tutela giuridica istituita dalla suddetta direttiva per via del fatto che il creatore di una banca dati tutelata dalla medesima direttiva non godrebbe, a differenza del creatore di una banca dati non tutelata dalla stessa, della libertà contrattuale di limitare i diritti degli utenti della sua banca.

42      Infatti, una simile argomentazione non tiene conto dell’interesse giuridico ed economico rappresentato, per la persona che ha investito nella creazione di una banca dati, dal regime di tutela automatica armonizzato negli Stati membri, regime che si ricollega al diritto esclusivo, in base al diritto di autore, di riservarsi i vari atti elencati all’articolo 5 della direttiva 96/9, nonché di vietare, sulla base del diritto sui generis, gli atti indicati agli articoli 7, paragrafi 1 e 5, e 8, paragrafo 2, di tale direttiva. Come sottolineato dalla Commissione in udienza, il beneficio di tale protezione non presuppone il compimento di alcuna formalità amministrativa e non richiede alcun previo accordo contrattuale.

43      Ciò considerato, qualora il creatore di una banca dati tutelata dalla direttiva 96/9 decida di autorizzare l’utilizzo della sua banca dati o di una copia della stessa, egli potrà, come confermato dal considerando 34 della direttiva, disciplinare tale utilizzo con un contratto, stipulato con l’utente legittimo, nel quale vengano precisati, nel rispetto delle disposizioni di tale direttiva, «gli scopi e [le] modalità» di utilizzare detta banca o la sua copia.

44      Per quanto riguarda, invece, una banca dati alla quale non sia applicabile la direttiva 96/9, il suo creatore non beneficia del regime di tutela giuridica istituito da tale direttiva, con la conseguenza che egli può rivendicare una tutela della sua banca dati unicamente sulla base del diritto nazionale applicabile.

45      Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sottoposta che la direttiva 96/9 dev’essere interpretata nel senso che essa non è applicabile a una banca dati non tutelata né dal diritto d’autore né dal diritto sui generis ai sensi di tale direttiva, con la conseguenza che gli articoli 6, paragrafo 1, 8 e 15 della direttiva medesima non ostano a che il creatore di una banca dati siffatta stabilisca limitazioni contrattuali all’utilizzo della stessa da parte dei terzi, fatto salvo il diritto nazionale applicabile.

 Sulle spese

46      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

La direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, dev’essere interpretata nel senso che essa non è applicabile a una banca dati non tutelata né dal diritto d’autore né dal diritto sui generis ai sensi di tale direttiva, con la conseguenza che gli articoli 6, paragrafo 1, 8 e 15 della direttiva medesima non ostano a che il creatore di una banca dati siffatta stabilisca limitazioni contrattuali all’utilizzo della stessa da parte dei terzi, fatto salvo il diritto nazionale applicabile.

Firme


*Lingua processuale: il neerlandese.