Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 29 aprile 2015 – Todorova Androva / Consiglio
(Causa F-78/12)1
(Funzione pubblica – Promozione – Esercizio di promozione 2011 – Mancata iscrizione nell’elenco dei funzionari promuovibili – Articolo 45 dello Statuto – Anzianità di due anni nel grado – Mancata considerazione del periodo di lavoro svolto in qualità di agente temporaneo – Disparità di trattamento in ragione della natura giuridica dell’impegno dei lavoratori interessati – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Invocabilità – Esclusione)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Viara Todorova Androva (Rhode-Saint-Genèse, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J. Herrmann e M. Bauer, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Gattinara, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione del Consiglio di non includere la ricorrente nell’elenco dei funzionari promuovibili per l'anno 2011.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La sig.ra Todorova Androva sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
La Commissione europea e la Corte dei Conti dell’Unione europea sopportano le proprie spese.
________________________1 GU C 295 del 29.9.2012, pag. 34.