Language of document : ECLI:EU:C:2015:559

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PEDRO CRUZ VILLALÓN

presentate l’8 settembre 2015 (1)

Causa C‑489/14

A

contro

B

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales), Family Division] [Corte suprema di giustizia (Inghilterra e Galles), Sezione per le questioni familiari, Regno Unito]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Litispendenza – Articoli 16 e 19 – Procedimento di separazione personale dei coniugi in Francia e procedimento di divorzio nel Regno Unito – Competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita – Nozione di competenza “accertata” – Estinzione del procedimento di separazione personale dei coniugi in mancanza di domanda (assignation) volta all’ottenimento di un decreto entro i termini di legge – Presentazione in Francia di una domanda di divorzio immediatamente a seguito all’estinzione del procedimento di separazione – Incidenza dell’impossibilità di instaurare un procedimento di divorzio nel Regno Unito a causa della differenza di fuso orario tra i due Stati membri»





1.        La presente causa fornisce alla Corte la sua prima occasione di occuparsi, in circostanze molto particolari legate alla dualità del procedimento di «scioglimento del matrimonio» in Francia, delle norme sulla litispendenza stabilite dal regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (2).

2.        Le questioni poste dal giudice del rinvio, che ritiene di trovarsi al cospetto di una situazione di conflitto di competenze che sarebbe esclusivamente imputabile alle manovre abusive del resistente nel procedimento principale e che esso giudica penose, vertono, in sostanza, sulla nozione di «competenza accertata», ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003. Tuttavia, se è vero che il procedimento principale solleva in effetti un problema di litispendenza, ai sensi di quest’ultima disposizione, è l’interpretazione della nozione di «autorità giurisdizionale preventivamente adita», ai sensi degli articoli 16 e 19 del regolamento n. 2201/2003, che, come mostrerò nel prosieguo, deve consentire alla Corte di rispondere agli interrogativi del giudice del rinvio.

I –    Contesto normativo

A –    Il diritto dell’Unione

3.        L’articolo 16 del regolamento n. 2201/2003 prevede quanto segue:

«1.       L’autorità giurisdizionale si considera adita:

a)       alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al resistente;

o

b)       se l’atto deve essere notificato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, alla data in cui l’autorità competente ai fini della notificazione lo riceve, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale».

4.        L’articolo 19, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2201/2003 così dispone:

«1.       Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diverse e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita.

(…)

3.       Quando la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.

      In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti all’autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l’azione dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita».

B –    Il diritto francese

5.        Ancorché la presente domanda di pronuncia pregiudiziale provenga da un’autorità giurisdizionale del Regno Unito, essa non contiene alcuna indicazione del diritto del Regno Unito applicabile al procedimento principale. Essa menziona, per contro, varie disposizioni del codice di procedura civile («code de procédure civile»), che devono essere riprodotte.

6.        L’articolo 1076 del codice di procedura civile prevede quanto segue:

«Il coniuge che presenta una domanda di divorzio può, in ogni caso e persino in appello, sostituire ad essa una domanda di separazione personale dei coniugi.

È vietata la sostituzione inversa».

7.        L’articolo 1111 del codice di procedura civile così dispone:

«Quando constata, dopo aver sentito il parere di ciascun coniuge in merito alla rottura del matrimonio, che il richiedente mantiene la propria domanda, il giudice emette un’ordinanza con la quale può rinviare le parti, conformemente all’articolo 252‑2 del codice civile, a un nuovo tentativo di conciliazione, o autorizzare immediatamente i coniugi a proporre domanda di divorzio.

In entrambi i casi esso può disporre tutti o alcuni dei provvedimenti provvisori previsti agli articoli da 254 a 257 del codice civile.

Quando autorizza la presentazione della domanda di divorzio, il giudice rammenta nella sua ordinanza i termini previsti all’articolo 1113 del presente codice».

8.        L’articolo 1113 del codice di procedura civile è del seguente tenore:

«Entro tre mesi dalla pronuncia dell’ordinanza, solo il coniuge che ha proposto il ricorso iniziale [requête] può presentare una domanda [assignation] volta all’ottenimento di un decreto di divorzio.

In caso di riconciliazione dei coniugi o se la domanda di divorzio non è stata presentata entro trenta mesi dalla pronuncia dell’ordinanza, tutte le sue disposizioni divengono prive di effetto, compresa l’autorizzazione a presentare tale domanda».

9.        Ai sensi dell’articolo 1129 del codice di procedura civile:

«Il procedimento di separazione personale dei coniugi è soggetto alle norme previste per il procedimento di divorzio».

II – Fatti all’origine del procedimento principale

10.      La signora A (3) e il signor B (4), entrambi cittadini francesi, si sono sposati in Francia il 27 febbraio 1997 dopo aver stipulato un contratto di matrimonio di diritto francese soggetto al regime di separazione dei beni. La coppia e i loro due figli gemelli, nati il 27 luglio 1999, si sono stabiliti nel 2000 nel Regno Unito, dove è nato il loro terzo figlio, il 16 luglio 2001.

11.      Nel giugno 2010, il resistente nel procedimento principale ha abbandonato il domicilio coniugale e la coppia vive di fatto separata da allora.

A –    I procedimenti instaurati in Francia

12.      Il 30 marzo 2011 il resistente nel procedimento principale ha presentato un ricorso (requête) volto alla separazione personale dei coniugi dinanzi al Tribunal de grande instance de Nanterre (Tribunale di Nanterre, Francia).

13.      L’udienza di conciliazione, che si è svolta il 5 settembre 2011 e l’8 novembre 2011, non ha avuto esito positivo.

14.      Di conseguenza, il 15 dicembre 2011 il Tribunal de grande instance de Nanterre ha emesso un’ordinanza di non conciliazione (n. RG 11/04305) con cui ha constatato la rottura della vita in comune dei coniugi e ha disposto i provvedimenti necessari a disciplinare la situazione familiare fino all’adozione della decisione definitiva. Il Tribunal de grande instance de Nanterre, anzitutto, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (5), ha dichiarato la propria competenza a statuire sui provvedimenti provvisori propri del procedimento di separazione personale dei coniugi e sull’obbligazione alimentare a titolo del dovere di assistenza, e ha dichiarato applicabile la legge francese. Esso ha dichiarato, per contro, la propria incompetenza a statuire sui provvedimenti relativi ai figli, provvedimenti di competenza dei giudici del Regno Unito. Esso ha, peraltro, autorizzato i coniugi a presentare domanda di separazione personale dei coniugi. Esso ha anche attribuito alla ricorrente nel procedimento principale il godimento della casa familiare a titolo gratuito ai sensi del diritto di assistenza nonché un assegno di mantenimento di importo mensile pari ad EUR 5 000 e ha disposto che il resistente nel procedimento principale doveva garantire a titolo provvisorio i prestiti immobiliari e gli altri prestiti. Il suddetto giudice ha, infine, designato un notaio incaricato di redigere un inventario per stimare i beni della coppia.

15.      Il 22 novembre 2012, la Cour d’appel de Versailles (Corte d’appello di Versailles, Francia), adita dal resistente nel procedimento principale, ha pronunciato una sentenza (n. RG 12/01345) che ha confermato in toto l’ordinanza di non conciliazione del Tribunal de grande instance de Nanterre.

16.      Il 17 dicembre 2012, il resistente nel procedimento principale ha presentato una domanda (requête) di divorzio che è stata, tuttavia, respinta dal momento che il procedimento di separazione personale dei coniugi, che egli aveva instaurato il 30 marzo 2011 e da cui egli non aveva desistito, era tuttora pendente.

17.      Il 17 giugno 2014, alle ore 8,20, vale a dire nelle prime ore del primo giorno successivo alla data in cui scadeva il termine di 30 mesi entro il quale doveva essere presentata la domanda di separazione personale dei coniugi a pena di estinzione del procedimento, il resistente nel procedimento principale ha presentato un ricorso (requête) volto al divorzio.

B –    I procedimenti instaurati nel Regno Unito

18.      Parallelamente al procedimento di separazione personale dei coniugi instaurato in Francia dal resistente nel procedimento principale, il 19 maggio 2011, la ricorrente nel procedimento principale ha presentato domanda di prestazioni alimentari per i figli a suo carico presso la Child Support Agency (Agenzia di sostegno all’infanzia).

19.      Il 24 maggio 2011, essa ha anche proposto domanda di divorzio nonché una domanda separata volta all’ottenimento di un assegno di mantenimento.

20.      Il 7 novembre 2012, la High Court of Justice, Family Division, ha respinto la domanda di divorzio della ricorrente nel procedimento principale, con il consenso di quest’ultima, in applicazione dell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003.

21.      Il 6 giugno 2014, il giudice del rinvio è stato adito ex parte dalla ricorrente nel procedimento principale al fine di ottenere una decisione o una dichiarazione anticipatoria in relazione alla circostanza che la sua domanda di divorzio, qualora fosse stata presentata, avrebbe avuto effetto solo il 17 giugno 2014 a mezzanotte e un minuto, vale a dire al momento in cui dovevano venire meno gli effetti dell’ordinanza di non conciliazione adottata dal giudice competente in materia familiare nell’ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi intrapreso in Francia dal resistente nel procedimento principale. Tale domanda, ritenuta troppo innovativa, è stata tuttavia respinta.

22.      Il 13 giugno 2014, la ricorrente nel procedimento principale ha presentato una seconda domanda di divorzio dinanzi al giudice del rinvio.

23.      Il 9 ottobre 2014, il resistente nel procedimento principale ha presentato una domanda volta al rigetto, in quanto irricevibile, della domanda di divorzio proposta il 13 giugno 2014 dalla ricorrente nel procedimento principale nonché alla cancellazione della causa dal ruolo, facendo valere l’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003.

III – Questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

24.      In tali circostanze la High Court of Justice, Family Division, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Ai sensi dell’articolo 19, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2201/2003, come si debba intendere il termine “accertata”, in circostanze in cui:

a)      nel procedimento dinanzi al giudice adito per primo (“il primo procedimento”), il ricorrente non prende praticamente nessuna iniziativa dopo la prima udienza e, in particolare, non deposita una domanda (assignation) entro il termine di estinzione del ricorso (requête), con la conseguenza che il primo procedimento si estingue senza decisione per il decorso del termine impartito, conformemente al diritto locale (francese) applicabile al primo procedimento, vale a dire 30 mesi dopo la prima udienza di conciliazione;

b)      il primo procedimento si estingue, come sopra indicato, pochissimo tempo (3 giorni) dopo che il procedimento dinanzi al giudice successivamente adito (“il secondo procedimento”) viene instaurato nel Regno Unito, con la conseguenza che non viene emessa sentenza in Francia né vi è alcun rischio di sentenze incompatibili tra il primo procedimento e il secondo procedimento;

c)      in virtù del fuso orario del Regno Unito, il ricorrente nel primo procedimento sarebbe sempre in grado, in seguito all’estinzione dello stesso, di avviare un procedimento di divorzio in Francia prima che il ricorrente [nel secondo procedimento] possa avviare un procedimento di divorzio nel Regno Unito.

2)      In particolare, se il termine “accertata” comporti che il ricorrente nel primo procedimento debba agire per far avanzare con la dovuta diligenza e tempestività il primo procedimento verso una risoluzione della controversia (giudiziale o transattiva) o se il ricorrente nel primo procedimento, dopo avere determinato la competenza ai sensi degli articoli 3 e 19, paragrafo 1, sia libero di astenersi dal prendere iniziative concrete in vista della risoluzione della controversia nel primo procedimento, e sia quindi semplicemente libero di ottenere un’interruzione del secondo procedimento e di creare una situazione di stallo della controversia nel suo complesso».

25.      Nella sua decisione di rinvio, il giudice del rinvio rileva che nelle intenzioni degli autori del regolamento n. 2201/2003 non potevano esserci state circostanze, come quelle di cui al procedimento principale, in cui coesistono vari procedimenti paralleli in due Stati membri, dal momento che il loro scopo era di garantire che la competenza fosse determinata in modo rapido, che le cause fossero decise in modo tempestivo e che fossero evitate decisioni incompatibili.

26.      Esso pone in evidenza che il resistente nel procedimento principale è responsabile, a causa del suo modo di operare, della confusione che regna nel procedimento principale da quattro anni. Vari elementi testimonierebbero la sua volontà di impedire alla ricorrente nel procedimento principale di presentare una domanda di divorzio dinanzi ai giudici del Regno Unito. Detto giudice del rinvio si riferisce, a tal riguardo, alla circostanza che il resistente nel procedimento principale ha proposto una domanda di divorzio in Francia mentre era ancora pendente il procedimento di separazione personale dei coniugi e alla circostanza che egli ha presentato la sua domanda di divorzio in Francia nella prima ora in cui era possibile farlo, in un momento in cui, tenuto conto del fuso orario, la ricorrente nel procedimento principale non poteva proporre siffatta domanda nel Regno Unito.

27.      Il giudice del rinvio osserva del pari che il resistente nel procedimento principale, a partire dalla sentenza della Cour d’appel del 22 novembre 2012 che ha confermato l’ordinanza di non conciliazione, non ha preso alcuna iniziativa per far evolvere il procedimento di separazione personale dei coniugi in Francia, accontentandosi di attendere la sua estinzione per presentare la sua domanda di divorzio. Esso solleva dubbi, alla luce di dette circostanze, riguardo alla circostanza che la competenza del giudice francese possa essere considerata «accertata» ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003. Esso si riferisce, in proposito, agli argomenti della ricorrente nel procedimento principale, secondo cui non è sufficiente la mera presentazione di un ricorso dinanzi ad un’autorità giurisdizionale. Il ricorrente dovrebbe essere soggetto a un obbligo di far evolvere il procedimento con diligenza e tempestività, altrimenti le parti coinvolte nel procedimento di divorzio avrebbero la facoltà di intraprendere un’azione cosiddetta «Italian torpedo», a detrimento della rapida risoluzione delle controversie.

28.      Il giudice del rinvio sostiene, tuttavia, che un’interpretazione di tal sorta porta a discostarsi non solo dal tenore letterale dell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, ma anche dalla giurisprudenza relativa al regolamento n. 1215/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (6), in particolare dalla sentenza Gantner Electronic (7), in cui la Corte ha dichiarato che «una situazione di litispendenza esiste dal momento in cui sono state definitivamente proposte domande dinanzi a due giudici di Stati contraenti diversi, vale a dire prima che i convenuti possano far valere il loro punto di vista».

29.      Il giudice del rinvio rileva infine che, alla luce delle informazioni concernenti il diritto francese contenute nel suo fascicolo, la domanda (assignation) volta all’ottenimento di un decreto di separazione personale dei coniugi può essere presentata, durante il termine di tre mesi, solo dal richiedente.

30.      Orbene, se è vero che il resistente nel procedimento principale ha sostenuto di non aver presentato una domanda (assignation) volta all’ottenimento di un decreto di separazione personale dei coniugi nei confronti della ricorrente nel procedimento principale poiché desiderava ottenere il divorzio senza allungare i termini processuali, egli non ha, per contro, fornito nessuna spiegazione dei motivi per cui non ha desistito dalla sua domanda (requête) di separazione, il che dimostrerebbe la sua volontà di impedire il più a lungo possibile alla ricorrente nel procedimento principale di chiedere il divorzio nel Regno Unito affinché tutte le questioni controverse potessero essere risolte da un solo giudice quanto prima possibile.

31.      Il giudice del rinvio ha del pari chiesto alla Corte di sottoporre la presente causa a procedimento accelerato, in applicazione dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

32.      Con ordinanza del 13 gennaio 2015, il presidente della Corte ha respinto tale domanda. Egli ha, tuttavia, disposto che detta causa venga decisa in via prioritaria, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura. Conformemente all’articolo 95, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, la Corte ha, peraltro, mantenuto l’anonimato deciso dal giudice del rinvio.

33.      Il 18 maggio 2015, il resistente nel procedimento principale ha comunicato alla Corte che egli riconosceva e accettava la competenza del giudice del rinvio, senza che tuttavia risulti che ne abbia informato né il giudice del rinvio né il giudice francese. La Corte ha comunicato tale informazione al giudice del rinvio nonché alla ricorrente nel procedimento principale mediante lettera del 21 maggio 2015.

34.      Hanno presentato osservazioni scritte la ricorrente nel procedimento principale, il governo del Regno Unito e la Commissione europea. La ricorrente nel procedimento principale e la Commissione sono anche state sentite all’udienza pubblica che si è svolta il 1° giugno 2015.

IV – Osservazioni presentate alla Corte

A –    Le osservazioni della ricorrente nel procedimento principale

35.      La ricorrente nel procedimento principale dichiara di fare proprie e di riprendere le conclusioni presentate dal giudice del rinvio. Come quest’ultimo, essa deplora, anzitutto, la posizione anomala del giudice competente in materia di divorzio e di diritti patrimoniali matrimoniali, che non ha la possibilità di rinviare una causa a un’autorità giurisdizionale più adatta, in applicazione dell’eccezione forum non conveniens, a differenza di quanto vale per le cause relative alla responsabilità genitoriale (8) o di quanto prevede, oramai, per le cause civili e commerciali, il regolamento n. 1215/2012 (9).

36.      Essa denuncia anche le possibilità di abuso, il quale sarebbe evidente nel procedimento principale, derivando dall’applicazione della norma sulla litispendenza di cui all’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, in quanto la parte che ha instaurato il procedimento non ha alcun obbligo di prendere iniziative per farlo evolvere. Essa lamenta, infine, l’effetto aggravante e discriminatorio dei fusi orari in seno all’Unione europea, dal momento che la parte che si trova più ad est dispone sempre di un vantaggio orario, in valore assoluto, rispetto a quella che si trova più ad ovest, per intraprendere per prima un procedimento.

37.      La ricorrente nel procedimento principale fa peraltro valere, in sostanza, che l’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 non può essere interpretato, pena l’inosservanza dei requisiti dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, nel senso che la competenza di un giudice è accertata allorché dinanzi ad esso è instaurato un procedimento giudiziario estintosi a causa dell’inattività della parte che l’ha avviato. Se è vero che tale regolamento autorizza la scelta del foro competente in materia di divorzio, esso non può consentire a una parte di scegliere un foro sfavorevole per un’altra parte e in seguito di ritardare, o di evitare in toto, la risoluzione del procedimento che essa stessa ha avviato.

38.      Essa pone in evidenza, in proposito, che o è obbligata a instaurare il procedimento all’estero, in un foro in cui nessuna delle parti risiede e che sarebbe per essa svantaggioso in termini di esito probabile, oppure è privata di qualsiasi mezzo di ricorso fintantoché il resistente fa durare il procedimento intrapreso in Francia e ostacola l’avvio di qualsiasi altro procedimento.

39.      La ricorrente nel procedimento principale rileva, poi, che lo scopo e l’economia generale del regolamento n. 2201/2003 impongono che la competenza prioritaria attribuita all’autorità giurisdizionale preventivamente adita sia subordinata all’obbligo della parte che ha intrapreso il procedimento di far evolvere quest’ultimo con diligenza e tempestività verso la risoluzione della controversia. A tal riguardo, essa fa riferimento, per analogia, all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (10) e all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (11).

40.      Infine, la ricorrente nel procedimento principale sostiene che è conforme al buon senso e all’equità, nonché alla giurisprudenza francese e a quella della Corte, considerare che una competenza sia accertata, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, solo se il ricorrente agisce in buona fede per far evolvere il procedimento verso una risoluzione. La Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) avrebbe, pertanto, dichiarato, in una sentenza del 26 giugno 2013 (12), che il ricorso (requête) costituisce atto introduttivo di un procedimento soltanto se è seguito da una domanda (assignation) volta all’ottenimento di un decreto. Nel procedimento principale, la circostanza che il resistente nel procedimento principale non abbia presentato la suddetta domanda nei confronti della ricorrente nel procedimento principale implicherebbe che l’instaurazione del procedimento in Francia abbia cessato di produrre i suoi effetti, per quanto concerne la determinazione della competenza ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003. Peraltro, la Corte avrebbe confermato che, in talune circostanze, allorché l’autorità giurisdizionale alla quale è stata successivamente presentata una domanda in materia di responsabilità genitoriale non dispone di alcun elemento ai fini di valutare la litispendenza nonostante gli sforzi fatti per ottenere informazioni presso la parte che l’ha dedotta, essa può, decorso un ragionevole termine in attesa di risposte, proseguire l’esame della domanda (13).

41.      Durante l’udienza, la ricorrente nel procedimento principale ha precisato, in risposta alle osservazioni scritte del governo del Regno Unito, che le questioni pregiudiziali dovevano essere dichiarate ricevibili. Essa pone in evidenza che è vero che nel Regno Unito la litispendenza deve essere valutata alla data in cui l’autorità giurisdizionale è adita e non alla data in cui essa statuisce. A suo avviso, ne consegue che è vieppiù importante che la Corte si pronunci sulle questioni e dichiari che la data da prendere in considerazione è quella in cui il giudice del rinvio è stato adito, nella fattispecie il 13 giugno 2014, e che pertanto il giudice francese, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di divorzio del resistente nel procedimento principale il 17 giugno 2014, è stato adito successivamente a tale data.

42.      Essa ha del pari fatto valere che l’obbligo dell’autorità giurisdizionale successivamente adita di declinare la propria competenza, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003, non implicava che essa si dichiarasse incompetente, dal momento che tale declinatoria di competenza ha solo un effetto sospensivo e autorizza il riavvio del procedimento successivamente instaurato allorché il procedimento preventivamente intrapreso si estingue, come nel procedimento principale.

B –    Le osservazioni del governo del Regno Unito

43.      Il governo del Regno Unito considera, in via principale, che non vi è luogo a provvedere, da parte della Corte, sulle questioni pregiudiziali del giudice del rinvio.

44.      Esso fa valere al riguardo che, conformemente all’articolo 1113 del codice di procedura civile, il procedimento di separazione personale dei coniugi avviato dal resistente nel procedimento principale dinanzi al giudice francese si è estinto nelle prime ore del 17 giugno 2014, per cui il giudice del rinvio, cui la ricorrente nel procedimento principale ha presentato domanda di divorzio il 13 giugno 2014, doveva essere considerato l’«autorità giurisdizionale preventivamente adita» e non l’«autorità giurisdizionale successivamente adita», dal momento che la presentazione, da parte del resistente nel procedimento principale, di una domanda di divorzio in Francia il 17 giugno 2014 alle ore 8,20 del mattino non ha modificato in alcun modo tale stato di fatto.

45.      Tale posizione sarebbe conforme allo scopo perseguito dalle norme sulla litispendenza stabilite (14) dall’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, che consiste nell’evitare decisioni incompatibili in procedimenti paralleli dinanzi ad autorità giurisdizionali diverse, nonché alla giurisprudenza della Corte.

46.      Il governo del Regno Unito ha, ciononostante, esaminato le due questioni pregiudiziali.

47.      Il governo del Regno Unito fa anzitutto valere che la prima questione, che verte sulla questione se la competenza dell’autorità giurisdizionale francese sia accertata ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, si pone solo nei limiti in cui si debba ritenere che il giudice del rinvio sia l’«autorità giurisdizionale successivamente adita». Esso ricorda che la Corte ha dichiarato che tale disposizione (15), al pari delle disposizioni equivalenti della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (16) e del regolamento n. 44/2001 (17), deve essere oggetto di interpretazione teleologica, tenendo conto degli scopi perseguiti dal regolamento n. 2201/2003, che consistono nell’evitare procedimenti paralleli dinanzi alle autorità giurisdizionali di diversi Stati membri e l’incompatibilità delle decisioni che potrebbe risultarne.

48.      Orbene, se è vero che la competenza dell’autorità giurisdizionale francese è stata accertata in un momento dato, questa non sarebbe più l’ipotesi che ricorre, poiché il procedimento di separazione personale dei coniugi intrapreso in Francia si è estinto. Il giudice del rinvio dovrebbe, dunque, considerare che, in realtà, non vi è più litispendenza. Tale soluzione consentirebbe di garantire la realizzazione dello scopo dell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, volto a evitare decisioni incompatibili e, quindi, a garantire la certezza del diritto, pur obbligando il ricorrente ad agire per far evolvere il procedimento allorché esso deve essere svolto entro i termini e si estingue per decorso del tempo.

49.      Il governo del Regno Unito propone di rispondere alla seconda questione dichiarando, in sostanza, che l’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che il termine «accertata» richiede che la parte che ha intrapreso il primo procedimento, come il procedimento di separazione personale dei coniugi avviato dal resistente nel procedimento principale nel caso di specie, agisca con diligenza per far evolvere il procedimento verso una risoluzione.

50.      Esso sostiene, a tal riguardo, che lo scopo delle norme sulla litispendenza del regolamento n. 2201/2003, che consiste nell’evitare procedimenti paralleli dinanzi ad autorità giurisdizionali diverse e il rischio di decisioni incompatibili, deve essere considerato nel senso che esso facilita l’evoluzione della controversia verso una risoluzione e non nel senso che vi si oppone, il che implica, di conseguenza, che le parti agiscano per far evolvere il procedimento.

51.      Pertanto, la questione se un ricorrente abbia agito con diligenza per far evolvere il procedimento che ha intrapreso o se abbia semplicemente lasciato che tale procedimento si estinguesse per decorso del tempo è un elemento pertinente per valutare se la competenza dell’autorità giurisdizionale che egli ha adito sia accertata ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003. Qualsiasi soluzione opposta potrebbe indurre a uno stallo, dal momento che si opporrebbe alla risoluzione della controversia e priverebbe il resistente del suo diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

C –    Le osservazioni della Commissione

52.      La Commissione, anzitutto, pone in evidenza che le questioni del giudice del rinvio si basano su due ipotesi, delle quali una è corretta e l’altra non lo è.

53.      Essa pone l’accento, in primo luogo, sulla circostanza che il giudice del rinvio prende le mosse dal principio secondo il quale un procedimento di separazione personale dei coniugi avviato in Francia osta, in applicazione dell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, all’instaurazione di un procedimento di divorzio in un altro Stato membro, principio che la Commissione considera corretto.

54.      Essa rileva, tuttavia, che il tenore letterale di detta disposizione non implica necessariamente tale conclusione. Quest’ultima, in effetti, potrebbe anzitutto essere interpretata nel senso che l’instaurazione di un procedimento di separazione personale dei coniugi osta solo a un altro procedimento di separazione personale dei coniugi, ma non a un procedimento di divorzio. Detta disposizione potrebbe, però, anche essere interpretata nel senso che si oppone a qualsiasi procedimento parallelo in materia matrimoniale.

55.      La Commissione ritiene, ciononostante, che la seconda proposizione sia quella corretta, dal momento che l’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 non esige che i procedimenti concorrenti abbiano il medesimo oggetto e la medesima causa, ma solo che essi si svolgano tra le medesime parti. Peraltro, la norma sulla litispendenza mirerebbe a evitare che siano pronunciate decisioni incompatibili da autorità giurisdizionali di Stati membri diversi, il che impedirebbe il loro ulteriore riconoscimento, conformemente all’articolo 22, lettera d), del regolamento n. 2201/2003. Infine, tale soluzione s’imporrebbe, in particolare, allorché vi è una connessione stretta tra domande di separazione personale dei coniugi e domande di divorzio.

56.      La Commissione sottolinea, in secondo luogo, che il giudice del rinvio prende le mosse dal principio secondo il quale la questione se vi sia litispendenza deve essere valutata alla data in cui è stata presentata a detto giudice la domanda di divorzio, nel caso di specie il 13 giugno 2014, e non alla data in cui esso ha esaminato la questione se dovesse sospendere il procedimento, nel caso di specie il 9 ottobre 2014, principio che la Commissione non considera corretto.

57.      In effetti, lo scopo della norma sulla litispendenza sarebbe di prevenire la proposizione di azioni concorrenti in materia matrimoniale e di scongiurare il rischio di decisioni incompatibili pronunciate in Stati membri diversi, in applicazione del rigido principio prior temporis. Ciò detto, tale regola non impedirebbe alle parti di adire autorità giurisdizionali di Stati membri diversi, ma esigerebbe semplicemente che l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospenda il procedimento e, eventualmente, declini la competenza.

58.      La Commissione ritiene che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui un procedimento pende dinanzi all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro allorché è adita l’autorità giurisdizionale di un secondo Stato membro, ma in cui il procedimento intrapreso nel primo Stato membro si è estinto allorché è stata proposta domanda di cancellazione del procedimento avviato nel secondo Stato membro, la data rilevante per valutare la litispendenza è quella in cui l’autorità giurisdizionale adita nel secondo Stato membro statuisce sulla questione se debba sospendere il procedimento e, eventualmente, declinare la competenza, in applicazione dell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003. Tale interpretazione sarebbe confermata tanto dal tenore letterale dell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 quanto dall’economia generale e dallo scopo di tale regolamento.

59.      Nel caso di specie, quando il giudice del rinvio ha statuito sulla questione se dovesse sospendere l’esame della domanda di divorzio della ricorrente nel procedimento principale, ossia il 9 ottobre 2014, non vi era più il procedimento parallelo in Francia, dal momento che il procedimento di separazione personale dei coniugi si è estinto il 16 giugno 2014, né, dunque, sussisteva il rischio di decisioni incompatibili. La circostanza che il resistente nel procedimento principale abbia proposto domanda di divorzio in Francia nelle prime ore del 17 giugno 2014 non rileverebbe in quanto, a tale data, vi era un procedimento pendente nel Regno Unito e, quindi, una situazione di litispendenza.

60.      In tali circostanze, la Commissione afferma che non è necessario rispondere alle questioni del giudice del rinvio e propone una risposta solo in subordine, esaminando congiuntamente il punto a) della prima questione e la seconda questione.

61.      Essa rileva, anzitutto, che il significato del termine «competenza accertata» deve logicamente rapportarsi all’esame, da parte dell’autorità giurisdizionale adita, della propria competenza in applicazione del regolamento n. 2201/2003 e della validità della propria adizione ai sensi del proprio diritto processuale nazionale.

62.      Ritenendo che la giurisprudenza relativa all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 sia utile ai fini dell’interpretazione dell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, la Commissione rileva che, nella sua sentenza Cartier parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions assurances (18), la Corte ha dichiarato che «la competenza del giudice precedentemente adito deve essere considerata accertata (…) qualora detto giudice non abbia declinato d’ufficio la propria competenza e nessuna delle parti l’abbia contestata anteriormente o fino al momento della presa di posizione considerata, dal rispettivo ordinamento processuale nazionale, quale primo atto difensivo nel merito, presentato dinanzi al giudice medesimo».

63.      Orbene, nel procedimento principale non sussisterebbe alcun dubbio in relazione alla circostanza che la competenza del giudice francese che ha adottato l’ordinanza di non conciliazione il 15 dicembre 2011 sia stata accertata, a partire dall’inizio del procedimento, ai sensi della suddetta giurisprudenza. Da un lato, tale autorità giurisdizionale ha autorizzato la proposizione di una domanda (assignation) volta all’ottenimento di un decreto e, dall’altro, la ricorrente nel procedimento principale è stata coinvolta nel procedimento, in quanto ha potuto proporre domanda di provvedimenti provvisori, e non ha contestato la competenza internazionale dell’autorità giurisdizionale francese, né in primo grado né in appello.

64.      La Commissione considera, poi, che l’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 non comporta alcun obbligo per il ricorrente nel procedimento intrapreso dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita di far evolvere quest’ultimo con diligenza e tempestività. Esso sarebbe libero di procedere nel modo che reputa più adeguato, nel rispetto delle norme della legislazione nazionale applicabile, spettando all’autorità giurisdizionale adita vigilare sulla loro applicazione e sanzionare, eventualmente, qualsiasi manovra vessatoria o abusiva.

65.      Sarebbe, in ogni caso, impossibile che l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro possa valutare se la mancata progressione di un procedimento intrapreso dinanzi all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sia indice di un abuso. La Commissione pone in evidenza, al riguardo, che la stessa ricorrente nel procedimento principale avrebbe potuto presentare, nei confronti del resistente nel procedimento principale, non solo la domanda (assignation) volta all’ottenimento di un decreto di separazione personale dei coniugi, ma anche quella di divorzio, come emergerebbe da un parere della Cour de cassation del 10 febbraio 2014.

66.      Essa sostiene che l’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita non cessa di essere accertata in ragione della circostanza che il ricorrente nel procedimento avviato dinanzi a quest’ultima non prende alcuna iniziativa per farlo evolvere con la dovuta diligenza e tempestività verso una risoluzione.

V –    Analisi

A –    Osservazioni preliminari

67.      È d’uopo iniziare col presentare, con tutte le riserve che siffatta operazione impone, le specificità del diritto francese concernente i procedimenti di separazione personale dei coniugi e di divorzio, al fine di calibrare in modo esatto le particolarità delle circostanze controverse nel procedimento principale e il carattere singolare delle questioni pregiudiziali del giudice del rinvio.

1.      Le specificità dei procedimenti di separazione personale dei coniugi e di divorzio in Francia

68.      Come rileva il sig. Bernard de la Gâtinais, primo avvocato generale presso la Cour de cassation, nelle sue conclusioni sul parere della Cour de cassation del 10 febbraio 2014 (19) citate dal giudice del rinvio, la separazione personale dei coniugi è stata considerata per molto tempo il «divorzio dei cattolici», in quanto il suo «principale effetto consiste nell’accertare la separazione dei coniugi e nel disciplinarne le conseguenze personali e patrimoniali, pur lasciando sussistere il vincolo matrimoniale». Di conseguenza, se è vero che il divorzio, in virtù dei suoi effetti eventuali, contiene in sé la separazione personale dei coniugi, quest’ultima non contiene l’elemento essenziale del divorzio, che è dato dallo scioglimento del vincolo matrimoniale. Ciò costituisce la semplice ratio alla base del principio secondo cui una domanda di divorzio può essere trasformata in una domanda di separazione personale dei coniugi mentre il contrario non è possibile, principio contemplato all’articolo 1076 del codice di procedura civile.

69.      Quest’ultima disposizione prevede, in tal modo, come rilevato dal giudice del rinvio, che colui che richiede la separazione personale dei coniugi non possa trasformare quest’ultima domanda in una domanda di divorzio (20) e che egli sia in un certo modo prigioniero del procedimento che ha avviato. Pertanto, allorché l’autorità giurisdizionale cui è stata presentata la domanda di separazione personale dei coniugi ha adottato un’ordinanza di non conciliazione che autorizza i coniugi a proporre domanda di separazione personale dei coniugi, come nel procedimento principale, il ricorrente dispone solo di due opzioni. Egli può, anzitutto, decidere di ottenere la separazione personale dei coniugi e, dunque, di concludere il procedimento, presentando domanda (assignation) volta all’ottenimento di un decreto di separazione personale dei coniugi nei confronti del resistente, che solo egli è legittimato a presentare entro i tre primi mesi successivi all’ordinanza di non conciliazione, conformemente all’articolo 1113 del codice di procedura civile. Egli può, tuttavia, anche rinunciare alla separazione personale dei coniugi, per qualsiasi motivo e, in particolare, perché preferisce il divorzio, rinunciando al suo ricorso (requête) volto alla separazione personale dei coniugi, e, dunque, la ricevibilità della domanda di divorzio è subordinata alla condizione che tale rinuncia sia accettata e sia definitiva (21).

70.      Per contro, una volta decorso il termine di tre mesi di cui all’articolo 1113 del codice di procedura civile, il resistente in un procedimento di separazione personale dei coniugi può non solo supplire all’omissione del ricorrente presentando egli stesso domanda (assignation) volta all’ottenimento di un decreto di separazione personale dei coniugi, ma può anche proporre nei suoi confronti domanda (assignation) volta all’ottenimento di un decreto di divorzio, dal momento che la sua domanda riconvenzionale è ammissibile alla luce degli articoli 1076, 1111 e 1113 del codice di procedura civile (22).

71.      È in tale contesto giuridico (23) che occorre ricollocare i principali eventi del procedimento principale nonché le questioni pregiudiziali del giudice del rinvio.

2.      Le particolarità del procedimento principale

72.      È pacifico e non contestato che, poiché la ricorrente nel procedimento principale e il resistente nel procedimento principale sono cittadini francesi, il giudice francese dinanzi al quale il resistente ha presentato ricorso (requête) volto alla separazione personale dei coniugi aveva competenza internazionale a esaminare quest’ultimo, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2201/2003, così come esso è del pari competente a conoscere del ricorso (requête) volto al divorzio depositato dal resistente nel procedimento principale il 17 giugno 2014. È altrettanto pacifico che, poiché la residenza abituale dei due coniugi era nel Regno Unito, i giudici di tale Stato membro hanno del pari competenza internazionale a statuire sul loro divorzio conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003.

73.      È anche pacifico che, dal momento che il resistente nel procedimento principale ha presentato per primo, nel caso di specie il 30 marzo 2011, domanda di separazione personale dei coniugi dinanzi ad un giudice francese, il giudice del Regno Unito dinanzi a cui la ricorrente nel procedimento principale ha proposto, il 24 maggio 2011, domanda di divorzio è stato successivamente adito e doveva, quindi, sospendere il procedimento, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, finché non fosse stata accertata la competenza del giudice francese.

74.      È, infine, altrettanto pacifico che il giudice francese preventivamente adito si è dichiarato competente, nell’ordinanza di non conciliazione adottata il 15 dicembre 2011, a statuire sulla domanda di separazione personale dei coniugi proposta dal resistente nel procedimento principale e ha al contempo invitato le parti a presentare domanda di separazione personale dei coniugi. Di conseguenza, e conformemente all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003, il 7 novembre 2012 la High Court of Justice ha respinto, come risulta dall’ordinanza di rinvio, la domanda di divorzio della ricorrente nel procedimento principale, con il consenso di quest’ultima.

75.      Ne consegue che, perlomeno durante tutta tale prima fase del suo svolgimento, il procedimento principale si è svolto nel rispetto delle norme sulla litispendenza stabilite all’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003.

76.      Si deve in particolare sottolineare, come ha posto in evidenza la Commissione e non essendo oggetto di discussione, che vi è litispendenza ai sensi di detta disposizione (24) qualora una domanda di divorzio sia proposta in uno Stato membro e una domanda di separazione personale dei coniugi sia parallelamente presentata in un altro Stato membro, dal momento che tale disposizione richiede solo l’identità delle parti, e non una rigorosa identità dell’oggetto e della causa delle domande (25).

77.      La controversia principale e le questioni del giudice del rinvio non vertono, tuttavia, su tale prima fase dello svolgimento del procedimento principale, bensì sulla seconda fase, che inizia poco prima dello scadere dei 30 mesi previsti all’articolo 1113 del codice di procedura civile, al decorso dei quali l’ordinanza di non conciliazione adottata dal giudice francese preventivamente adito perde i propri effetti.

78.      In effetti, come risulta dalla decisione di rinvio, la ricorrente nel procedimento principale ha cercato di far sì che la High Court of Justice, poco prima dello scadere di tale termine il 6 giugno 2014, accettasse in anticipo la sua domanda di divorzio (26). La predetta domanda, definita «ingegnosa» dal giudice del rinvio, è stata, tuttavia, respinta in quanto appariva troppo innovativa. Il 13 giugno 2014, la ricorrente nel procedimento principale ha, dunque, presentato domanda di divorzio al giudice del rinvio.

79.      A tal riguardo si deve rilevare che, a differenza della domanda del 6 giugno 2014, il cui oggetto era diverso, la domanda di divorzio del 13 giugno 2014 non è stata formalmente respinta dal giudice del rinvio, senza che quest’ultimo abbia fornito alcun chiarimento al riguardo. Il giudice del rinvio, in particolare, non menziona se esso si ritenga validamente adito, alla luce del diritto del Regno Unito nonché dell’articolo 16 del regolamento n. 2201/2003.

80.      Indipendentemente da ciò, all’origine del procedimento che ha portato la High Court of Justice ad adire la Corte in via pregiudiziale nel procedimento principale vi è la domanda di divorzio depositata dalla ricorrente nel procedimento principale il 13 giugno 2014, dal momento che il resistente nel procedimento principale ha chiesto che la Corte voglia respingerla in applicazione, nello specifico, dell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, facendo valere che il procedimento di separazione personale dei coniugi era tuttora pendente il 13 giugno 2014 e denunciando un abuso di procedura.

81.      È, peraltro, il contesto specifico in cui tale domanda interviene che chiarisce il tenore letterale quantomeno singolare delle questioni pregiudiziali che detto giudice del rinvio pone alla Corte, su cui è d’uopo ora soffermarsi.

3.      Il carattere singolare delle questioni pregiudiziali

82.      Le due questioni pregiudiziali del giudice del rinvio presentano una connessione stretta in quanto, alla luce del loro stesso tenore letterale, esse vertono espressamente sulla nozione di «competenza accertata», ai sensi dell’articolo 19, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2201/2003.

83.      In effetti, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni dell’articolo 19, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2201/2003 debbano essere interpretate nel senso che la competenza dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro preventivamente chiamato a pronunciarsi su una domanda di separazione personale dei coniugi, deve essere considerata tuttora «accertata» nelle circostanze che esso illustra, vale a dire:

–        allorché il ricorrente in tale procedimento di separazione personale dei coniugi, autorizzato a presentare domanda (assignation) volta all’ottenimento di un decreto di separazione personale dei coniugi nei confronti del resistente entro il termine legale di 30 mesi, omette di presentare tale domanda entro il predetto termine e attende, quindi, l’estinzione di detto procedimento per avviare un nuovo procedimento di divorzio dinanzi al medesimo giudice;

–        allorché l’estinzione del procedimento di separazione personale dei coniugi interviene poco dopo l’instaurazione di un procedimento di divorzio in un altro Stato membro, e

–        allorché il ricorrente nel procedimento di separazione personale dei coniugi può sempre, a causa dei fusi orari, instaurare un procedimento di divorzio prima del resistente.

84.      Con la sua seconda questione, detto giudice si chiede se l’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, e in particolare il termine «accertata», debba essere interpretato nel senso che esso impone alla parte che ha intrapreso un procedimento di separazione personale dei coniugi dinanzi al giudice di uno Stato membro di agire con diligenza e tempestività ai fini di condurre tale procedimento alla sua risoluzione.

85.      Sotto diversi profili, la seconda questione è una mera riformulazione della prima, dal momento che in ultima analisi il giudice del rinvio intende, in sostanza, determinare se la competenza dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro preventivamente chiamata a pronunciarsi su una domanda di separazione personale dei coniugi possa essere considerata tuttora accertata, ai sensi dell’articolo 19, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2201/2003, in mancanza di qualsiasi diligenza, da parte del ricorrente, ai fini di condurre tale procedimento alla sua risoluzione.

86.      Indipendentemente da ciò, l’interrogativo del giudice del rinvio verte, dunque, esclusivamente sulla questione se il regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che la competenza del giudice francese, che è stata debitamente accertata ai sensi dell’articolo 19 del predetto regolamento per quanto riguarda la domanda di separazione personale dei coniugi proposta dal resistente nel procedimento principale il 30 marzo 2011, deve essere considerata «tuttora» accertata nelle circostanze del procedimento principale e se detto giudice del rinvio debba, pertanto, sospendere il procedimento e, eventualmente, declinare la competenza a favore del giudice francese nell’ambito del procedimento di divorzio avviato il 13 giugno 2014 dinanzi ad esso dalla ricorrente nel procedimento principale.

87.      Tuttavia, per rispondere a tale interrogativo è necessario, anzitutto, determinare chi, tra il giudice del rinvio al quale la ricorrente nel procedimento principale ha presentato una domanda di divorzio il 13 giugno 2014 e il giudice francese adito dal resistente a seguito di un ricorso (requête) volto al divorzio il 17 giugno 2014, debba essere considerato l’«autorità giurisdizionale preventivamente adita», ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, nelle circostanze particolari del procedimento principale, caratterizzato dal fatto che il procedimento di separazione personale dei coniugi avviato in Francia si è estinto tra tali due date. Orbene, tale questione dipende dall’interpretazione sia dell’articolo 16 del regolamento n. 2201/2003, che non è stato fatto valere dal giudice del rinvio, sia dell’articolo 19 di tale regolamento.

88.      Pertanto, le due questioni pregiudiziali del giudice del rinvio devono, da un lato, essere esaminate congiuntamente e, dall’altro, essere estese e riformulate affinché esse vertano anche sull’articolo 16 del regolamento n. 2201/2003.

89.      Di conseguenza, e ai fini di fornire al giudice del rinvio elementi che gli consentano di decidere la controversia di cui al procedimento principale, ritengo che la questione principale alla quale la Corte deve rispondere possa essere formulata nei seguenti termini:

«Se gli articoli 16 e 19 del regolamento n. 2201/2003 debbano essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale:

–        in cui un procedimento di separazione personale dei coniugi intrapreso dinanzi all’autorità giurisdizionale di un primo Stato membro si è estinto e

–        in cui sono state proposte in parallelo due domande di divorzio, la prima dinanzi all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro poco prima della data in cui si è estinto il procedimento di separazione personale dei coniugi e la seconda dinanzi all’autorità giurisdizionale del primo Stato membro poco dopo tale medesima data,

la competenza dell’autorità giurisdizionale del primo Stato membro a conoscere della domanda di divorzio deve essere considerata accertata».

B –    Sull’interpretazione degli articoli 16 e 19 del regolamento n. 2201/2003

90.      Se è vero che la Corte ha già avuto occasione di interpretare l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 2201/2003 concernente la litispendenza in materia di responsabilità genitoriale (27), non si è ancora verificato che la Corte abbia interpretato le disposizioni del suo articolo 19, paragrafi 1 e 3, né quelle dell’articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1347/2000 o, ancora, dell’articolo 11, paragrafi 1 e 3, della Convenzione di Bruxelles del 28 maggio 1998.

91.      La Corte ha avuto occasione, per contro, di interpretare disposizioni equivalenti a queste ultime contenute in altri strumenti, in particolare quelle dell’articolo 21 della convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (28) e dell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001 (29), e può, quindi, utilmente basarsi su tale giurisprudenza per rispondere alle questioni del giudice del rinvio (30).

92.      Nel caso di specie, le disposizioni dell’articolo 19, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2201/2003 prevedono che, in un’ipotesi di litispendenza, l’autorità giurisdizionale successivamente adita debba sospendere d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita e, qualora ciò si verifichi, dichiarare la propria incompetenza a favore di quest’ultima.

93.      L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro chiamata a pronunciarsi, ad esempio, su una domanda di divorzio deve, quindi, sospendere d’ufficio il procedimento se l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro è stata precedentemente adita a seguito di una domanda di separazione personale dei coniugi, per esempio finché non sia stata accertata la competenza di quest’ultima. Una volta accertata tale competenza, l’autorità giurisdizionale successivamente adita a seguito della domanda di divorzio deve dichiarare la propria incompetenza a favore dell’autorità giurisdizionale alla quale è stata preventivamente presentata la domanda di separazione personale dei coniugi.

94.      Tali disposizioni stabiliscono, in tal modo, alla luce dell’articolo 21 della Convenzione di Bruxelles, una norma processuale sulla litispendenza che si basa chiaramente e unicamente sull’ordine cronologico in cui sono state adite le autorità giurisdizionali di cui trattasi (31).

95.      Nelle circostanze del procedimento principale, come ho già rilevato, il giudice del Regno Unito al quale la ricorrente nel procedimento principale ha presentato la domanda di divorzio del 24 maggio 2011 doveva sospendere il procedimento, in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003, e dichiararsi, poi, incompetente in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003, così come esso ha fatto.

96.      Tuttavia, gli interrogativi che il giudice del rinvio si pone non concernono la domanda di divorzio del 24 maggio 2011 della ricorrente nel procedimento principale, bensì quella del 13 giugno 2014, dal momento che il problema di litispendenza dinanzi al quale tale giudice del rinvio ritiene di trovarsi discende dalla successione, in Francia, del procedimento di separazione personale dei coniugi intrapreso il 30 marzo 2011 e del procedimento di divorzio avviato il 17 giugno 2014 e dalla proposizione, tra tali due date, di una domanda di divorzio nel Regno Unito.

97.      Orbene, su un piano rigorosamente cronologico, si deve constatare che, se è vero che il procedimento di divorzio intrapreso nel Regno Unito il 13 giugno 2014 è stato avviato prima del procedimento di divorzio instaurato in Francia il 17 giugno 2014, il procedimento di separazione personale dei coniugi intrapreso in Francia il 30 marzo 2011 era tuttora pendente alla data in cui il procedimento di divorzio è stato instaurato nel Regno Unito.

98.      In altri termini, le disposizioni dell’articolo 19, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2201/2003 non consentono di risolvere, da sole, il problema di litispendenza che si pone in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, caratterizzate dalla dualità del procedimento di «scioglimento del matrimonio» in Francia e dall’instaurazione in due Stati membri diversi di procedimenti paralleli di divorzio poco prima e immediatamente dopo l’estinzione di un procedimento di separazione personale dei coniugi.

99.      Si potrebbe in effetti dichiarare, da un lato, che, al momento in cui è stata presentata dinanzi ad esso la domanda di divorzio, il 13 giugno 2014, il giudice del rinvio continuava ad essere l’autorità giurisdizionale successivamente adita e doveva, quindi, sospendere il procedimento e dichiararsi incompetente, in quanto il procedimento di separazione personale dei coniugi era tuttora pendente.

100. Tuttavia, si potrebbe anche dichiarare, dall’altro lato, che, al momento in cui al giudice francese è stato presentato il ricorso (requête) volto al divorzio, il 17 giugno 2014, il giudice del rinvio era il giudice preventivamente adito, poiché il procedimento di separazione personale dei coniugi si era estinto.

101. Di conseguenza, e conformemente a una giurisprudenza costante, la soluzione del problema posto dal procedimento principale va cercata tenendo conto dell’economia generale del regolamento n. 2201/2003 nonché della finalità che perseguono le norme da esso stabilite (32).

102. Ritengo, in particolare, che la proposta della Commissione, che comporterebbe che la Corte fissasse in modo pretorio la data in cui deve essere valutata la litispendenza, non possa essere seguita in quanto essa si risolve, in realtà, nel negare la sussistenza stessa di qualsiasi litispendenza nel procedimento principale. L’approccio preconizzato dal governo del Regno Unito, che consiste nel determinare, tra le due autorità giurisdizionali cui è stata presentata in parallelo una domanda di divorzio e che sono ugualmente competenti a esaminarla, quale debba essere considerata preventivamente adita, nelle circostanze del procedimento principale mi sembra più adeguato.

103. Si deve, in proposito, ricordare che le norme sulla litispendenza mirano, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia in seno all’Unione, a evitare procedimenti paralleli dinanzi a giudici di Stati membri diversi e il contrasto di decisioni che potrebbe conseguirne (33).

104. A tale scopo, il regolamento n. 2201/2003 ha stabilito, al suo articolo 19, un meccanismo chiaro ed efficace di risoluzione dei casi di litispendenza fondato sulla norma processuale cronologica esaminata in precedenza, ma ha anche definito, al suo articolo 16 (34), la nozione di «adizione di un’autorità giurisdizionale».

105. Va, in effetti, ricordato che, ai fini dell’applicazione delle norme sulla litispendenza, l’autorità giurisdizionale si considera adita, conformemente a tale disposizione, alla data in cui la domanda giudiziale è stata depositata, o alla data in cui l’autorità competente ai fini della notificazione riceve la domanda giudiziale, secondo l’opzione scelta dallo Stato membro da cui proviene, precisando che, in entrambi i casi, il ricorrente non deve omettere di prendere tutte le misure cui è tenuto affinché l’atto sia notificato al resistente o sia depositato presso l’autorità giurisdizionale, a seconda dei casi.

106. L’articolo 16 del regolamento n. 2201/2003 definisce, in tal modo, le caratteristiche tanto processuali quanto temporali della nozione di adizione di un’autorità giurisdizionale, prevedendo in quale momento e a quali condizioni essa intervenga, indipendentemente dalle norme applicabili negli Stati membri (35). Più ampiamente, la nozione di «autorità giurisdizionale preventivamente adita» deve essere considerata una nozione autonoma del diritto dell’Unione (36).

107. È prendendo le mosse dalle disposizioni dell’articolo 16 del regolamento n. 2201/2003 che occorre, pertanto, determinare in quale modo la norma sulla litispendenza stabilita dall’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 debba essere concretamente applicata in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, dal momento che tale applicazione deve consentire di limitare al massimo il rischio di procedimenti paralleli e di evitare che si prolunghi la durata della sospensione del procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale successivamente adita (37).

108. Di conseguenza, il primo problema da esaminare è quello se si possa ritenere che il giudice del rinvio sia effettivamente stato «adito» il 13 giugno 2014 ai sensi dell’articolo 16 del regolamento n. 2201/2003.

109. Questa sembra essere l’ipotesi che ricorre. In effetti, la ricorrente nel procedimento principale ha depositato la sua domanda di divorzio il 13 giugno 2014 dinanzi al giudice del rinvio e nessun elemento nella decisione di rinvio consente di ritenere che essa non abbia preso tutte le misure cui era tenuta, conformemente all’articolo 16 del regolamento n. 2201/2003. Tuttavia, è al giudice del rinvio che spettano, in definitiva, le verifiche che si impongono in proposito.

110. Si osserverà, peraltro, che risulta anche che l’autorità giurisdizionale francese sia effettivamente stata «adita» il 17 giugno 2014, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento n. 2201/2003, a seguito della domanda di divorzio del resistente nel procedimento principale.

111. Una rigorosa applicazione della norma processuale cronologica stabilita all’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 impone, dunque, di considerare che, nelle circostanze del procedimento principale, il giudice del rinvio è l’autorità giurisdizionale preventivamente adita a seguito della domanda di divorzio e che, pertanto, incombeva al giudice francese successivamente adito sospendere il procedimento finché non fosse stata accertata la competenza del giudice del rinvio e, eventualmente, dichiararsi incompetente.

112. Dal momento che, da un lato, la competenza dell’autorità giurisdizionale francese a conoscere del procedimento di separazione personale dei coniugi avviato dal resistente nel procedimento principale deve essere considerata esaurita a causa dell’estinzione di detto procedimento e che, dall’altro, il giudice del rinvio deve essere considerato l’autorità giurisdizionale preventivamente adita a seguito della domanda di divorzio, i diversi elementi di fatto identificati dal giudice del rinvio come decisivi nelle sue questioni pregiudiziali (38) non risultano rilevanti. L’unica questione che rimane è, pertanto, se la competenza del giudice del rinvio sia accertata ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003.

113. Anche se spetta al giudice del rinvio statuire in proposito, si deve rilevare che, conformemente all’articolo 3 del regolamento n. 2201/2003, il giudice del rinvio è competente a conoscere del divorzio voluto dalle parti nel procedimento principale. Si può altresì rilevare che, da un lato, il giudice del rinvio non si è affatto dichiarato incompetente a statuire sulla domanda di divorzio depositata dalla ricorrente nel procedimento principale e, dall’altro, che il resistente nel procedimento principale non ha contestato l’incompetenza del giudice del rinvio, ma ha solo depositato una domanda volta al rigetto o alla cancellazione della domanda di divorzio della ricorrente nel procedimento principale, in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003 (39).

114. Si potrebbe ancora obiettare che, in circostanze come quelle del procedimento principale, l’interpretazione proposta degli articoli 16 e 19 del regolamento n. 2201/2003 sfavorisce coloro che, come il resistente nel procedimento principale, non hanno la possibilità di intraprendere un procedimento di divorzio in Francia dopo aver avviato un procedimento di separazione personale dei coniugi, qualora sia instaurato un procedimento di divorzio in un altro Stato membro poco tempo prima dello scadere del termine previsto a pena di estinzione del procedimento di separazione personale dei coniugi di cui all’articolo 1113 del codice di procedura civile.

115. Tale svantaggio è, tuttavia, più apparente che effettivo, dal momento che è pacifico che il resistente nel procedimento principale poteva rinunciare alla sua domanda di separazione personale dei coniugi per proporre poi, dinanzi ad un giudice francese, un ricorso (requête) volto al divorzio, se lo desiderava. Se vi è uno svantaggio, esso non è altro che la conseguenza della situazione dovuta alla dualità del procedimento di «scioglimento del matrimonio» in Francia e al disequilibrio processuale che gli articoli 1076, 1111 e 1113 del codice di procedura civile introducono tra ricorrente e resistente nell’ambito dello svolgimento di un procedimento di separazione personale dei coniugi.

116. In ogni caso, e come ha posto in evidenza l’avvocato generale Jääskinen nelle sue conclusioni nella causa Weber (40) per quanto concerne l’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, la priorità di competenza che tale disposizione stabilisce sulla sola base di un criterio cronologico induce necessariamente ad avvantaggiare la parte che si è mostrata più rapida ad adire l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro.

117. Consegue dalle suesposte considerazioni che la risposta da fornire alle questioni pregiudiziali poste dal giudice del rinvio è che gli articoli 16 e 19 del regolamento n. 2201/2003 devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale:

–        in cui un procedimento di separazione personale dei coniugi intrapreso dinanzi all’autorità giurisdizionale di un primo Stato membro si è estinto e

–        in cui sono state proposte in parallelo due domande di divorzio, la prima dinanzi all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro poco prima della data in cui si è estinto il procedimento di separazione personale dei coniugi e la seconda dinanzi all’autorità giurisdizionale del primo Stato membro poco dopo tale medesima data,

–        la competenza dell’autorità giurisdizionale del primo Stato membro a conoscere della domanda di divorzio deve essere considerata non accertata.

VI – Conclusione

118. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali poste dalla High Court of Justice of Justice, Family Division, nel modo seguente:

Gli articoli 16 e 19 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale:

–        in cui un procedimento di separazione personale dei coniugi intrapreso dinanzi all’autorità giurisdizionale di un primo Stato membro si è estinto e

–        in cui sono state proposte in parallelo due domande di divorzio, la prima dinanzi all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro poco prima della data in cui si è estinto il procedimento di separazione personale dei coniugi e la seconda dinanzi all’autorità giurisdizionale del primo Stato membro poco dopo tale medesima data,

–        la competenza dell’autorità giurisdizionale del primo Stato membro a conoscere della domanda di divorzio deve essere considerata non accertata.


1 – Lingua originale: il francese.


2 – GU L 338, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2201/2003».


3 – In prosieguo: la «ricorrente nel procedimento principale».


4 – In prosieguo: il «resistente nel procedimento principale».


5 – GU L 12, pag. 1.


6 – GU L 351, pag. 1.


7 – C‑111/01, EU:C:2003:257, punto 27.


8 – V. articolo 15 del regolamento n. 2201/2003.


9 – V. considerando 33 e 34 e articoli da 32 a 34.


10 – GU L 7, pag. 1.


11 – GU L 201, pag. 107.


12 – Cour de cassation, 1ª Sezione Civile, impugnazione n. 1‑-24001 (ECLI:FR:CCASS:2013:C100695).


13 – V. sentenza Purrucker (C‑296/10, EU:C:2010:665, punto 86).


14 – V. sentenza C (C‑376/14 PPU, EU:C:2014:2268) e presa di posizione dell’avvocato generale Szpunar nella causa C (C‑376/14 PPU, EU:C:2014:2275, punti da 58 a 60).


15 – V. sentenza Purrucker (C‑296/10, EU:C:2010:665, punti 64 e 66).


16 – (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»). V. sentenze Gasser (C‑116/02, EU:C:2003:657, punto 41) e Mærsk Olie & Gas (C‑39/02, EU:C:2004:615).


17 – V. sentenza Cartier parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions assurances (C‑1/13, EU:C:2014:109, punto 40).


18 – C‑1/13, EU:C:2014:109, punto 45.


19 – Impugnazione n. 13/70007 (ECLI:FR:CCASS:2014:AV15001); in prosieguo: il «parere del 10 febbraio 2014».


20 – V. conclusioni di Bernard de la Gâtinais sul parere del 10 febbraio 2014 e la giurisprudenza della Cour de cassation ivi citata.


21 – V. Watine-Drouin, C., Séparation de corps, causes, procédure, effets, JurisClasseur Notarial, Fascicule n. 5, n. 34 e giurisprudenza ivi citata.


22 – V. parere del 10 febbraio 2014 e conclusioni di Bernard de la Gâtinais.


23 – Si deve rilevare in proposito che, come indicato dalla ricorrente nel procedimento principale, la Cour de cassation ha confermato la sentenza di una cour d’appel (corte d’appello) la quale aveva dichiarato che, conformemente agli articoli 3, paragrafo 1, lettera a), e 16 del regolamento n. 2201/2003, «l’autorità giurisdizionale si considera regolarmente adita, in materia di divorzio, alla data in cui è depositato il ricorso (requête) a condizione che a ciò segua la presentazione di una domanda (assignation) volta all’ottenimento di un decreto di divorzio»; v. Cour de cassation, 1ª Sezione Civile, sentenza del 26 giugno 2013, impugnazione n. 12-24001 (ECLI:FR:CCASS:2013:C100695). Se è vero che tale interpretazione del regolamento n. 2201/2003, supponendo che sia confermata dalla Corte, è idonea a risolvere il problema posto dalla controversia di cui al procedimento principale, resta il fatto che le questioni poste alla Corte non vertono sulla «correttezza» dell’adizione dell’autorità giurisdizionale francese, bensì, come vedremo nel prosieguo delle conclusioni, sulle nozioni di «competenza accertata», ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, e di «autorità giurisdizionale preventivamente adita», ai sensi dell’articolo 16 di tale regolamento.


24 – Si deve, ciononostante, porre in evidenza che la Corte non ha ancora avuto occasione di interpretare tale disposizione.


25 – Si rammenta che l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 riprende in sostanza l’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione stabilita sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea concernente la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali, firmata a Bruxelles il 28 maggio 1998 (GU C 221, pag. 2; in prosieguo: «la convenzione di Bruxelles del 28 maggio 1998»), presentata come una disposizione innovatrice chiamata a trattare ipotesi di «falsa litispendenza», al fine di «tener conto in modo specifico delle differenze tra gli ordinamenti giuridici degli Stati dovute alla circostanza che non tutti conoscono la separazione, il divorzio e l’annullamento del matrimonio». V. relazione esplicativa relativa alla convenzione stabilita sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea concernente la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali, redatta dalla sig.ra Alegría Borrás e approvata dal Consiglio il 28 maggio 1998, punto 54 (GU 221, pag. 27). V., del pari, la proposta della Commissione [COM(1999) 220 def.], che ha portato all’adozione del regolamento n. 1347/2000/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000,relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (GU L 160, pag. 19), cui rinvia la proposta della Commissione [COM(2002) 222 definitivo] che ha portato all’adozione del regolamento n. 2201/2003.


26 – V., in proposito, il paragrafo 21 delle presenti conclusioni.


27 – V. sentenza Purrucker (C‑296/10, EU:C:2010:665, punti da 64 a 86).


28 – V. sentenze Zelger (129/83, EU:C:1984:215); Gubisch Maschinenfabrik (144/86, EU:C:1987:528); Overseas Union Insurance e a. (C‑351/89, EU:C:1991:279); Tatry (C‑406/92, EU:C:1994:400); von Horn (C‑163/95, EU:C:1997:472); Drouot assurances (C‑351/96, EU:C:1998:242); Gantner Electronic (C‑111/01, EU:C:2003:257); Gasser (C‑116/02, EU:C:2003:657), nonché Mærsk Olie & Gas (C‑39/02, EU:C:2004:615).


29 – V., in particolare, sentenze Cartier parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions assurances (C‑1/13, EU:C:2014:109) nonché Weber (C‑438/12, EU:C:2014:212).


30 – V., in tal senso, ma con le riserve che imponeva la specificità della responsabilità genitoriale, presa di posizione dell’avvocato generale Jääskinen nella causa Purrucker (C‑296/10, EU:C:2010:578, punti 95 e seguenti); v. anche, in particolare, sentenza Purrucker (C‑296/10, EU:C:2010:665, punti 64 e seguenti).


31 – V. sentenza Gasser (C‑116/02, EU:C:2003:657, punto 47).


32 – V., in particolare, sentenze Gasser (C‑116/02, EU:C:2003:657, punto 70) nonché Cartier parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions assurances (C‑1/13, EU:C:2014:109, punto 33).


33 – V., in particolare, per quanto concerne la Convenzione di Bruxelles, sentenza Gasser (C‑116/02, EU:C:2003:657, punto 41) e, per quanto riguarda il regolamento n. 2201/2003, sentenza Purrucker (C‑296/10, EU:C:2010:665, punto 64).


34 – L’articolo 16 del regolamento n. 2201/2003 riprende, nel caso di specie, le disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 1347/2000.


35 – Come rileva giustamente l’avvocato generale Jääskinen nella sua presa di posizione nella causa Purrucker (C‑296/10, EU:C:2010:578, punto 98). Egli pone l’accento, al riguardo, sul rovesciamento operato dal legislatore rispetto alla posizione che la Corte aveva adottato in relazione all’articolo 21 della convenzione di Bruxelles nella causa Zelger (129/83, EU:C:1984:215, punto 16), in cui essa aveva dichiarato che «l’art. 21 della convenzione va interpretato nel senso che deve considerarsi “preventivamente adito” il giudice dinanzi al quale sono stati soddisfatti in primo luogo i requisiti ai quali è subordinata la litispendenza definiva; tali requisiti devono essere valutati in base alla legge nazionale di ciascuno dei giudici interessati».


36 – V. presa di posizione dell’avvocato generale Jääskinen nella causa Purrucker (C‑296/10, EU:C:2010:578, punto 98).


37 – V., per analogia con l’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, sentenza Cartier parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions assurances (C‑1/13, EU:C:2014:109, punti 38 e 41).


38 – Vale a dire, in primo luogo, la circostanza che il resistente nel procedimento principale non abbia preso alcuna iniziativa al fine di concludere il procedimento di separazione giudiziale da esso avviato in Francia, o addirittura che egli abbia manifestamente tentato di fare delle manovre per impedire che fosse intrapreso qualsiasi altro procedimento di divorzio nel Regno Unito e, in secondo luogo, la circostanza che, a causa dei rispettivi fusi orari di Regno Unito e Francia, il ricorrente dinanzi a un giudice francese sia necessariamente avvantaggiato dal punto di vista delle norme cronologiche sulla litispendenza stabilite dall’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003.


39 – V., per analogia con l’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, sentenza Cartier parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions assurances (C‑1/13, EU:C:2014:109, punto 44).


40 – C‑438/12, EU:C:2014:43, paragrafo 79.