Language of document : ECLI:EU:C:2015:782

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

26 novembre 2015 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2002/22/CE – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Diritti degli utenti – Diritto degli abbonati di recedere dal contratto senza penali – Modifica tariffaria derivante dalle condizioni contrattuali – Aumento della tariffa in caso di aumento dei prezzi al consumo»

Nella causa C‑326/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 28 aprile 2014, pervenuta in cancelleria il 7 luglio 2014, nel procedimento

Verein für Konsumenteninformation

contro

A1 Telekom Austria AG,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, J. Malenovský, M. Safjan (relatore), A. Prechal e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 aprile 2015,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il Verein für Konsumenteninformation, da S. Langer, Rechtsanwalt;

–        per la A1 Telekom Austria AG, da M. Hasberger, Rechtsanwalt;

–        per il governo belga, da J. Van Holm e M. Jacobs, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da G. Braun e L. Nicolae, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 luglio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU L 337, pag. 11; in prosieguo: la «direttiva 2002/22»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Verein für Konsumenteninformation (Associazione per l’informazione dei consumatori; in prosieguo: l’«Associazione») e la A1 Telekom Austria AG (in prosieguo: la «A1 Telekom Austria») vertente sull’impiego da parte di quest’ultima di clausole denunciate come illecite nei contratti da essa conclusi con i consumatori.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 La direttiva 2002/22

3        I considerando 30 e 49 della direttiva 2002/22 enunciano quanto segue:

«(30) Il contratto è uno strumento importante per garantire agli utenti e ai consumatori un livello minimo di trasparenza dell’informazione e di certezza del diritto. (…) I consumatori dovrebbero beneficiare di un livello minimo di certezza del diritto nelle loro relazioni contrattuali con il proprio fornitore diretto di servizi telefonici, garantita dal fatto che i termini del contratto, le condizioni, la qualità del servizio, le modalità di rescissione del contratto e di cessazione del servizio, le misure di indennizzo e le modalità di risoluzione delle controversie sono precisate nel contratto stesso. (…). Le misure in materia di trasparenza dei prezzi, delle tariffe e delle condizioni aiuteranno i consumatori ad operare scelte ottimali ed a trarre pieno vantaggio dalla concorrenza.

(…)

(49)      È opportuno che la presente direttiva preveda alcuni elementi di protezione dei consumatori, quali la chiarezza dei termini contrattuali e delle procedure per la risoluzione delle controversie e la trasparenza tariffaria. (…)».

4        Al capo I di tale direttiva, intitolato «Campo di applicazione, scopo e definizione», l’articolo 1 dispone quanto segue:

«1.      La presente direttiva disciplina la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali nell’ambito della direttiva 2002/21/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33)]. Scopo della presente direttiva è garantire la disponibilità in tutta la Comunità di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza efficace e un’effettiva possibilità di scelta, nonché disciplinare i casi in cui le esigenze degli utenti finali non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato. La direttiva contiene inoltre disposizioni riguardanti taluni aspetti delle apparecchiature terminali, comprese quelle volte a facilitare l’accesso per gli utenti finali disabili.

2.      La presente direttiva stabilisce i diritti degli utenti finali e i corrispondenti obblighi delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Per quanto riguarda la fornitura di un servizio universale in un contesto di mercati aperti e concorrenziali, la presente direttiva definisce l’insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a un prezzo abbordabile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni della concorrenza (…)».

5        Al capo IV di tale direttiva, rubricato «Interessi e diritti degli utenti finali», l’articolo 20, prevede quanto segue:

«1.      Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori ed altri utenti finali che ne facciano richiesta, quando si abbonano a servizi che forniscono la connessione a una rete di comunicazione pubblica e/o a servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, abbiano il diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detta connessione e/o servizi. Il contratto indica almeno, in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile:

(…)

d)      il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, comprese le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito alle tariffe applicabili e ai costi di manutenzione, alle modalità di pagamento e ad eventuali differenze di costo ad esse legate;

(…)

2.      Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati abbiano il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all’atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, al contempo, sono informati del diritto di recedere dal contratto, senza penali, se non accettano le nuove condizioni. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano specificare la forma di tali notifiche».

6        Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, della medesima direttiva:

«Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi accessibili al pubblico di comunicazione elettronica di pubblicare informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per cessazione di contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori, conformemente all’allegato II. Tali informazioni sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile. Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate».

 Diritto austriaco

7        L’articolo 25 della legge sulle telecomunicazioni del 2003 (Telekommunikationsgesetz 2003, BGBl. I, 70/2003; in prosieguo: la «legge sulle telecomunicazioni»), prevede quanto segue:

«(1)      I fornitori di reti o servizi di comunicazione devono adottare condizioni generali di contratto in cui siano descritti anche i servizi offerti, nonché stabilire le disposizioni tariffarie per essi previste. Le condizioni generali di contratto e le disposizioni tariffarie devono essere comunicate all’autorità di regolamentazione prima dell’inizio della prestazione del servizio e pubblicate in modo adeguato.

(2)      Le modifiche delle condizioni generali di contratto e delle disposizioni tariffarie, prima della loro entrata in vigore, devono essere comunicate all’autorità di regolamentazione e pubblicate in forma adeguata. Le modifiche non esclusivamente favorevoli per l’abbonato sono soggette ad un periodo di pubblicazione e notifica di due mesi. Per il resto rimangono invariate le disposizioni della legge sulla tutela dei consumatori (…) e del codice civile.

(3)      Il contenuto essenziale delle modifiche non esclusivamente favorevoli all’abbonato deve essergli comunicato per iscritto almeno un mese prima dell’entrata in vigore delle modifiche, ad esempio attraverso un avviso su una fattura emessa periodicamente. Allo stesso tempo l’abbonato deve essere avvertito della data di entrata in vigore delle modifiche, nonché del fatto che egli ha il diritto di recedere dal contratto senza spese fino a tale data. (…) Le modifiche delle condizioni generali di contratto e delle disposizioni tariffarie da parte dei fornitori di reti o servizi di comunicazione, le quali siano rese necessarie solo a seguito di un regolamento emanato dall’autorità di regolamentazione sulla base della presente disposizione e non siano esclusivamente favorevoli per gli utenti, non consentono all’abbonato di recedere dal contratto senza penali.

(…)

(5)      Le disposizioni tariffarie devono contenere quanto meno:

(…)

2.      l’indicazione delle modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e ai costi di manutenzione,

(…)».

8        La legge federale di statistica del 2000 (Bundesstatistikgesetz 2000, BGBl. I, 163/1999) prevede che l’Istituto austriaco di statistica (Statistik Österreich) sia incaricato, segnatamente, di stabilire l’indice dei prezzi al consumo.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

9        L’Associazione è legittimata, in applicazione della legislazione austriaca, a proporre azioni volte ad ottenere un provvedimento inibitorio dell’impiego di condizioni generali di contratto contrarie alla legge o al buon costume.

10      La A1 Telekom Austria, fornitrice di servizi di telecomunicazione in Austria, impiega, nell’ambito dei suoi rapporti con i consumatori, condizioni generali di contratto.

11      Tali condizioni prevedono segnatamente che «[n]el caso in cui, nelle disposizioni relative alle tariffe, ovvero in un accordo individuale sia concordata un’indicizzazione», la «A1 [Telekom Austria] ha il diritto di incrementare le tariffe per l’anno di calendario successivo in misura corrispondente all’aumento dell’indice annuale dei prezzi al consumo» ed è, al contempo, «obbligata a ripercuotere le riduzioni di (tale) indice, diminuendo le tariffe in misura corrispondente alla riduzione. La A1 [Telekom Austria] informa i clienti per iscritto di tali adeguamenti».

12      Sempre conformemente alle suddette condizioni generali di contratto, «[q]ualora le modifiche non siano esclusivamente favorevoli per i clienti, la A1 [Telekom Austria] provvede a pubblicarle due mesi prima della loro entrata in vigore, purché non riguardino unicamente clienti futuri. Il contenuto essenziale delle modifiche non esclusivamente favorevoli per i clienti (…) [è] comunicato (…) al cliente per iscritto, almeno un mese prima della loro entrata in vigore, ad esempio attraverso un avviso sulla fattura emessa periodicamente. La comunicazione avente ad oggetto il contenuto essenziale della modifica dovrà contemplare l’indicazione del diritto di recedere senza penali, nonché il termine entro il quale esercitare tale diritto».

13      Peraltro, le condizioni generali di contratto stesse prevedono che «[l]e modifiche tariffarie basate su un indice concordato non consentono il recesso in via straordinaria».

14      L’Associazione ha proposto, dinanzi all’Handelsgericht Wien (tribunale commerciale di Vienna), un’azione inibitoria dell’impiego, da parte della A1 Telekom Austria, delle suddette clausole nelle condizioni generali di contratto.

15      Infatti, secondo l’Associazione, l’aumento delle tariffe da parte della A1 Telekom Austria è lecito solo qualora ai consumatori sia concesso, in tale occasione, un diritto di recesso straordinario dal contratto.

16      In seguito all’accoglimento da parte dell’Handelsgericht Wien (tribunale commerciale di Vienna) della domanda dell’Associazione, con sentenza del 25 ottobre 2012, la A1 Telekom Austria ha proposto impugnazione contro tale decisione dinanzi all’Oberlandesgericht Wien (tribunale regionale superiore di Vienna).

17      Con sentenza del 16 maggio 2013, l’Oberlandesgericht Wien (tribunale regionale superiore di Vienna) ha parzialmente modificato tale sentenza. L’Associazione e la A1 Telekom Austria hanno proposto ognuna ricorso per cassazione avverso la sentenza dell’Oberlandesgericht Wien dinanzi al giudice del rinvio.

18      L’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), ritenendo che la soluzione della controversia principale dipendesse dall’interpretazione della direttiva 2002/22, ha deciso di sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il diritto di recedere dal contratto, senza penali, “all’atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali” conferito all’abbonato dall’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2002/22, debba essere riconosciuto anche nel caso in cui un adeguamento delle tariffe discenda dalle condizioni contrattuali le quali prevedono, già al momento della conclusione del contratto, che possa verificarsi in futuro un adeguamento delle tariffe (in aumento o in diminuzione) in misura corrispondente alle variazioni di un indice oggettivo dei prezzi al consumo, che rappresenta l’andamento del valore monetario».

 Sulla questione pregiudiziale

19      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2002/22 debba essere interpretato nel senso che una modifica delle tariffe di una prestazione di servizi in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, derivante dall’applicazione di una clausola di adeguamento delle tariffe prevista nelle condizioni generali di contratto applicate da un’impresa che fornisce tali servizi, clausola che prevede un tale adeguamento in base a un indice oggettivo dei prezzi al consumo stabilito da un istituto pubblico, costituisca una «modifica delle condizioni contrattuali» che, ai sensi di tale disposizione, conferisce all’abbonato il diritto di recedere dal contratto senza penali.

20      In via preliminare, occorre ricordare che la direttiva 2002/22 mira a istituire un quadro normativo armonizzato che garantisca, nel settore della comunicazione elettronica, la prestazione di un servizio universale, ossia la fornitura di un insieme minimo definito di servizi a tutti gli utenti finali ad un prezzo abbordabile. Secondo l’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva, uno degli scopi della medesima consiste nel garantire la disponibilità, in tutta l’Unione europea, di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza e un’opportunità di scelta effettive (v., in tal senso, sentenza Base e a. C‑389/08, EU:C:2010:584, punto 32 nonché giurisprudenza citata).

21      Le disposizioni del capo IV della direttiva 2002/22 mirano a proteggere gli interessi e i diritti degli utenti finali.

22      Il legislatore dell’Unione ha precisato, al considerando 30 di tale direttiva, che il contratto relativo a servizi di connessione a una rete di comunicazione pubblica o di comunicazione elettronica accessibili al pubblico è uno strumento importante per garantire agli utenti e ai consumatori un livello minimo di trasparenza dell’informazione e di certezza del diritto. Al considerando 49 della suddetta direttiva, si fa parimenti riferimento alla trasparenza delle tariffe per i consumatori. In tale contesto l’articolo 20, paragrafo 1, lettera d), della medesima direttiva prevede che tale contratto indichi almeno, in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile, segnatamente il dettaglio dei prezzi e delle tariffe vigenti, comprese le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito alle tariffe applicabili e ai costi di manutenzione.

23      Inoltre, conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2002/22, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi accessibili al pubblico di comunicazione elettronica di pubblicare informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate segnatamente in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per cessazione di contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori. Tali informazioni devono essere pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile.

24      L’articolo 20, paragrafo 2, di tale direttiva impone parimenti agli Stati membri di provvedere affinché gli abbonati abbiano il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all’atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dalle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica. Gli Stati membri devono garantire che gli abbonati siano informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, al contempo, siano informati del diritto di recedere dal contratto, senza penali, se non accettano le nuove condizioni.

25      Alla luce di tali disposizioni, occorre rilevare che il legislatore dell’Unione ha riconosciuto che le imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica possono avere un interesse legittimo a modificare i prezzi e le tariffe dei loro servizi (v., per analogia, sentenza RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, punto 46).

26      Nel caso di specie, e come emerge dalla decisione di rinvio e dalla questione posta, la clausola controversa contenuta nelle condizioni generali della A1 Telekom Austria prevede un adeguamento delle tariffe in base a un indice annuale oggettivo dei prezzi al consumo stabilito da un istituto pubblico, vale a dire l’Istituto austriaco di statistica.

27      Ne consegue che l’adeguamento tariffario, come previsto dal contratto, nei limiti in cui si basa su un metodo di indicizzazione chiaro, preciso e accessibile al pubblico, derivante da decisioni e da meccanismi propri della sfera pubblica, non può porre gli utenti finali in una situazione contrattuale differente rispetto a quella che emerge dal contratto il cui contenuto è determinato dalle condizioni generali che contengono la clausola in questione.

28      Conseguentemente, qualora una modifica delle tariffe venga così effettuata, non può essere qualificata come modifica apportata alle condizioni contrattuali, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2002/22.

29      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2002/22 deve essere interpretato nel senso che una modifica delle tariffe di una prestazione di servizi relativi alle reti o di servizi di comunicazione elettronica, derivante dall’applicazione di una clausola di adeguamento delle tariffe contenuta nelle condizioni generali di contratto applicate da un’impresa che fornisce tali servizi, clausola che prevede un tale adeguamento in base a un indice oggettivo dei prezzi al consumo stabilito da un istituto pubblico, non costituisce una «modifica delle condizioni contrattuali» che, ai sensi di tale disposizione, conferisce all’abbonato il diritto di recedere dal contratto senza penali.

 Sulle spese

30      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che una modifica delle tariffe di una prestazione di servizi relativi alle reti o di servizi di comunicazione elettronica, derivante dall’applicazione di una clausola di adeguamento delle tariffe contenuta nelle condizioni generali di contratto applicate da un’impresa che fornisce tali servizi, clausola che prevede un tale adeguamento in base a un indice oggettivo dei prezzi al consumo stabilito da un istituto pubblico, non costituisce una «modifica delle condizioni contrattuali» che, ai sensi di tale disposizione, conferisce all’abbonato il diritto di recedere dal contratto senza penali.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.