Language of document : ECLI:EU:C:2015:847

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

23 dicembre 2015 (*)

«Ricorso di annullamento – Sostituzione della decisione impugnata in pendenza del giudizio – Oggetto del ricorso – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Sottoposizione di una nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo – Quadro giuridico applicabile a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona – Disposizioni transitorie – Consultazione del Parlamento europeo»

Nella causa C‑595/14,

avente ad oggetto il ricorso di annullamento proposto, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il 19 dicembre 2014,

Parlamento europeo, rappresentato da F. Drexler, A. Caiola e M. Pencheva, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da K. Pleśniak e K. Michoel, in qualità di agenti,

convenuto,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente di sezione, D. Šváby, J. Malenovský, M. Safjan e M. Vilaras, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, il Parlamento europeo chiede l’annullamento della decisione di esecuzione 2014/688/UE del Consiglio, del 25 settembre 2014, che sottopone a misure di controllo le sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil) fenetilammina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil] benzamide (AH-7921), 3,4- metilenediossipirovalerone (MDPV) e 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone (metossietamina) (GU L 287, pag. 22; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Contesto normativo

 La decisione 2005/387/GAI

2        L’articolo 1 della decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (GU L 127, pag. 32), dispone quanto segue:

«La presente decisione istituisce un meccanismo per lo scambio rapido di informazioni in materia di nuove sostanze psicoattive. (...)

La presente decisione prevede inoltre una valutazione dei rischi connessi con queste nuove sostanze psicoattive, in modo che le misure applicabili negli Stati membri di controllo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope siano applicabili anche alle nuove sostanze psicoattive».

3        L’articolo 6 di tale decisione prevede che il Consiglio dell’Unione europea possa richiedere la redazione di una relazione di valutazione dei rischi connessi ad una nuova sostanza psicoattiva.

4        L’articolo 8 della medesima decisione, recante il titolo «Procedura per sottoporre a misure di controllo nuove sostanze psicoattive specifiche», è redatto nei seguenti termini:

«1.      Entro sei settimane dalla data di ricevimento della relazione di valutazione dei rischi, la Commissione presenta al Consiglio un’iniziativa per sottoporre la nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo. (...)

2.      Qualora la Commissione non ritenga necessario presentare un’iniziativa per sottoporre la nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo, un’iniziativa in tal senso può essere presentata al Consiglio da uno o più Stati membri, preferibilmente entro sei settimane dalla data in cui la Commissione ha presentato al Consiglio la relazione.

3.      Il Consiglio, sulla base dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera c), [UE], decide, a maggioranza qualificata e deliberando sull’iniziativa presentata a norma del paragrafo 1 o 2, se sottoporre la nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo».

 La decisione di esecuzione (UE) 2015/1875

5        I considerando 34 e 35 della decisione di esecuzione (UE) 2015/1875 del Consiglio, dell’8 ottobre 2015, che sottopone a misure di controllo le sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil)fenetilammina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil]benzamide (AH-7921), 3,4-metilendiossipirovalerone (MDPV) e 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone (metossietamina) (GU L 275, pag. 38), sono così formulati:

«(34)      Nella sentenza del 16 aprile 2015 nelle cause riunite C‑317/13 e C‑679/13 [(EU:C:2015:223)], la Corte di giustizia dell’Unione europea ha sostenuto che prima di adottare una decisione di esecuzione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della decisione 2005/387/GAI, il Consiglio dovrebbe consultare il Parlamento europeo. La decisione [impugnata] è stata adottata senza tale consultazione preventiva e, di conseguenza, è inficiata da un vizio di procedura. La decisione [impugnata] dovrebbe pertanto essere sostituita dalla presente decisione.

(35)      Al fine di garantire la continuità di misure di controllo in tutta l’Unione (...), la presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativamente al termine entro cui sottoporre tali nuove sostanze psicoattive a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni, ai sensi dell’articolo 2 della decisione [impugnata]».

6        L’articolo 1 di tale decisione prevede quanto segue:

«Le seguenti nuove sostanze psicoattive sono sottoposte a misure di controllo in tutta l’Unione:

a)      4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil) fenetilammina (25I-NBOMe);

b)      3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)-cicloesil)metil] benzamide (AH-7921);

c)      3,4-metilendiossipirovalerone (MDPV);

d)      2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone (metossietamina)».

7        L’articolo 2 della suddetta decisione così dispone:

«La decisione [impugnata] è sostituita, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine entro cui sottoporre le sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil)fenetilammina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil]benzamide (AH-7921), 3,4-metilendiossipirovalerone (MDPV) e 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone (metossietamina), a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni, ai sensi dell’articolo 2 della decisione [impugnata]».

8        Ai sensi dell’articolo 3 della medesima decisione, la stessa è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 La decisione impugnata

9        La decisione impugnata, che fa riferimento al Trattato FUE e alla decisione 2005/387, in particolare all’articolo 8, paragrafo 3, di quest’ultima, al suo articolo 1 prevede quanto segue:

«Le seguenti nuove sostanze psicoattive sono sottoposte a misure di controllo:

a)      4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil) fenetilammina (25I-NBOMe);

b)      3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)-cicloesil)metil] benzamide (AH-7921);

c)      3,4-metilendiossipirovalerone (MDPV);

d)      2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone (metossietamina)».

10      L’articolo 2 della suddetta decisione dispone che gli Stati membri, entro il 2 ottobre 2015, prendono le misure necessarie per sottoporre le sostanze psicoattive di cui all’articolo 1 della medesima decisione a misure di controllo e a sanzioni penali, come previsto dalle rispettive legislazioni.

 Conclusioni delle parti

11      Il Parlamento chiede che la Corte voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        mantenere gli effetti di detta decisione fino alla sua sostituzione con un nuovo atto, e

–        condannare il Consiglio alle spese.

12      Il Consiglio chiede che la Corte voglia:

–        pronunciare il non luogo a statuire nella presente causa;

–        in subordine, respingere in quanto infondato il primo motivo dedotto dal Parlamento, e

–        nel caso in cui la Corte decidesse di annullare la decisione impugnata, mantenerne gli effetti fino alla sua sostituzione con un nuovo atto.

 Sul ricorso

 Sull’oggetto del ricorso

 Argomenti delle parti

13      Il Consiglio afferma che, poiché la decisione impugnata è stata sostituita ed abrogata dalla decisione di esecuzione 2015/1875, che è stata adottata dopo aver consultato il Parlamento e prevede la sottoposizione a misure di controllo delle medesime sostanze psicoattive indicate nella decisione impugnata, la Corte deve pronunciare il non luogo a statuire nella presente causa.

14      Infatti, da giurisprudenza costante della Corte risulterebbe che l’oggetto della controversia e l’interesse ad agire devono perdurare fino alla pronuncia della decisione giurisdizionale, il che presupporrebbe che il ricorso possa procurare, con il suo esito, un beneficio alla parte che l’ha proposto.

15      Oltre a ciò, il Consiglio ritiene che, sebbene la Corte abbia riconosciuto che l’interesse ad agire del ricorrente può perdurare quando l’illegittimità dedotta può riprodursi in futuro indipendentemente dalle circostanze della causa in questione, ciò non avvenga nella fattispecie, poiché il Consiglio ha già adottato le misure richieste dall’esecuzione delle sentenze Parlamento/Consiglio (C‑317/13 e C‑679/13, EU:C:2015:223) nonché Parlamento/Consiglio (C‑540/13, EU:C:2015:224), e ha eliminato dall’ordinamento giuridico dell’Unione l’illegittimità da cui è viziata la decisione impugnata.

 Giudizio della Corte

16      Poiché il Consiglio fa valere l’abrogazione e la sostituzione della decisione impugnata con la decisione di esecuzione 2015/1875, occorre ricordare che l’abrogazione dell’atto impugnato, intervenuta dopo la presentazione del ricorso, non comporta, di per sé sola, l’obbligo per il giudice dell’Unione di pronunciare un non luogo a statuire per mancanza di oggetto o per mancanza di interesse ad agire alla data di pronuncia della sentenza (sentenza Xeda International e Pace International/Commissione, C‑149/12 P, EU:C:2013:433, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

17      Nondimeno, come rileva il Consiglio, da giurisprudenza costante della Corte risulta che l’interesse ad agire di un ricorrente deve sussistere, alla luce dell’oggetto del ricorso, al momento della presentazione di quest’ultimo, a pena di irricevibilità. Tale oggetto della controversia deve perdurare, così come l’interesse ad agire, fino alla pronuncia della decisione giurisdizionale, pena il non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa procurare, con il suo esito, un beneficio alla parte che l’ha proposto (v., in tal senso, sentenza Abdulrahim/Consiglio e Commissione, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

18      La Corte ne ha inferito che, quando l’atto impugnato ha cessato di produrre effetti in pendenza del giudizio, essa è tenuta a valutare in concreto la persistenza dell’interesse ad agire del ricorrente, alla luce, in particolare, delle conseguenze dell’illegittimità lamentata e della natura del pregiudizio asseritamente subìto (v., in tal senso, sentenza Abdulrahim/Consiglio e Commissione, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, punti 62 e 65).

19      Tuttavia, si deve rilevare che tale soluzione è stata adottata in cause riguardanti ricorsi la cui ricevibilità era subordinata alla prova dell’esistenza di un interesse ad agire in capo al ricorrente, essendo stati presentati da persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE.

20      Orbene, il diritto di ricorso del Parlamento, previsto all’articolo 263, secondo comma, TFUE, al pari del diritto di ricorso degli Stati membri previsto da questa stessa disposizione, non è subordinato alla prova dell’esistenza di un interesse ad agire (v., in tal senso, sentenza Parlamento/Consiglio, C‑355/10, EU:C:2012:516, punto 37).

21      Pertanto, la decisione della Corte di statuire o, al contrario, di dichiarare il non luogo a statuire nella presente causa non può logicamente dipendere dalla verifica della persistenza di un interesse ad agire del Parlamento dopo l’adozione della decisione di esecuzione 2015/1875.

22      Ciò premesso, la Corte ha potuto dichiarare che non vi era più luogo a statuire sui ricorsi proposti da Stati membri quando, in seguito all’annullamento o alla revoca dell’atto impugnato, tali Stati avevano ottenuto il risultato cui miravano i loro ricorsi (v., in tal senso, ordinanza Germania/Commissione, C‑46/96, EU:C:1997:103, punto 6, nonché sentenze Italia/Commissione, C‑372/97, EU:C:2004:234, punto 37, e Italia/Commissione, C‑138/03, C‑324/03 e C‑431/03, EU:C:2005:714, punto 25).

23      Nella fattispecie, si deve necessariamente rilevare che, in ogni caso, la sostituzione della decisione impugnata con la decisione di esecuzione 2015/1875 ha fatto salvi gli effetti della decisione impugnata nel passato e non ha dunque prodotto effetti equivalenti a quelli che avrebbe comportato, in linea di principio, l’annullamento di tale decisione.

24      Risulta infatti dalla lettura del combinato disposto degli articoli 1 e 3 di tale decisione di esecuzione che l’obbligo da essa previsto di sottoporre a misure di controllo le sostanze psicoattive in questione è entrato in vigore solo il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Ne consegue che tale obbligo non è tale da sostituire, per quanto riguarda il periodo precedente l’entrata in vigore della suddetta decisione di esecuzione, l’obbligo equivalente previsto dalla decisione impugnata.

25      Del pari, se è vero che dal considerando 34 e dall’articolo 2 della decisione di esecuzione 2015/1875 risulta che quest’ultima ha sostituito la decisione impugnata, nessun elemento di tale decisione di esecuzione indica che tale sostituzione avrebbe carattere retroattivo.

26      Al contrario dal considerando 35 e dall’articolo 2 della suddetta decisione di esecuzione risulta che la stessa si applica «fatti salvi» gli obblighi derivanti dalla decisione impugnata relativamente al termine entro cui sottoporre le sostanze psicoattive in questione a misure di controllo e a sanzioni penali, ossia entro il 2 ottobre 2015. Ne consegue che il Consiglio non ha inteso rimettere in discussione la validità di tali obblighi, quali risultano dalla decisione impugnata, né ha dimostrato retroattivamente la validità dei medesimi sulla base della decisione di esecuzione 2015/1875.

27      Occorre peraltro rilevare che il Consiglio ha fatto valere dinanzi alla Corte soltanto l’abrogazione e la sostituzione della decisione impugnata con la decisione di esecuzione 2015/1875, senza sostenere che tale sostituzione avrebbe un effetto ex tunc equivalente a quello di un annullamento della decisione impugnata.

28      Di conseguenza, risulta che l’entrata in vigore di tale decisione di esecuzione non ha eliminato tutti gli effetti della decisione impugnata e, pertanto, non ha reso completamente privo di oggetto il ricorso presentato da Parlamento nella presente causa.

29      Tale conclusione non può essere infirmata dalla circostanza che il Parlamento chiede alla Corte, per il caso in cui essa annulli la decisione impugnata, di mantenere gli effetti di quest’ultima fino a che non verrà sostituita con una nuova decisione, dato che spetta alla Corte pronunciarsi sulle conseguenze di un annullamento, senza essere vincolata alle proposte formulate in merito dalle parti e che, in ogni caso, un’istituzione può validamente tentare di ottenere una dichiarazione di illegittimità, anche qualora gli effetti dell’atto impugnato vengano integralmente mantenuti (v., in tal senso, sentenza Consiglio/Parlamento, C‑284/90, EU:C:1992:154, punto 36).

30      Da quanto precede consegue che occorre statuire sul ricorso proposto dal Parlamento.

 Nel merito

31      A sostegno del suo ricorso il Parlamento deduce due motivi, vertenti, rispettivamente, sulla scelta di una base giuridica abrogata o illegittima e sulla violazione di una forma sostanziale a causa della mancata partecipazione del Parlamento alla procedura d’adozione della decisione impugnata.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione di una forma sostanziale

–       Argomenti delle parti

32      Il Parlamento sostiene che il fatto che esso non abbia partecipato all’adozione della decisione impugnata costituisce violazione di una forma sostanziale.

33      Esso osserva che la tale decisione avrebbe dovuto essere adottata con la procedura legislativa ordinaria, sulla base dell’articolo 83, paragrafo 1, TFUE, e non nell’ambito di una procedura nella quale il Parlamento non è intervenuto.

34      Il Consiglio riconosce che, a causa della mancata consultazione del Parlamento, la procedura seguita per adottare la decisione impugnata non era conforme ai requisiti di cui all’articolo 34, paragrafo 2, lettera c), UE.

–       Giudizio della Corte

35      Occorre sottolineare, in via preliminare, che la regolare consultazione del Parlamento nei casi previsti dalle norme applicabili del diritto dell’Unione costituisce una formalità sostanziale la cui inosservanza comporta la nullità dell’atto di cui trattasi (v. sentenze Parlamento/Consiglio, C‑317/13 e C‑679/13, EU:C:2015:223, punto 63, nonché Parlamento/Consiglio, C‑540/13, EU:C:2015:224, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

36      Al fine di pronunciarsi sul secondo motivo dedotto dal Parlamento a sostegno del suo ricorso è dunque necessario stabilire se il Parlamento dovesse essere consultato prima dell’adozione della decisione impugnata.

37      A tal riguardo si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, la base giuridica di un atto determina la procedura da seguire per l’adozione del medesimo (v., in tal senso, sentenze Parlamento/Consiglio, C‑130/10, EU:C:2012:472, punto 80, e Parlamento/Consiglio, C‑658/11, EU:C:2014:2025, punto 57).

38      Nella fattispecie, se le parti controvertono in merito alla base giuridica effettivamente utilizzata dal Consiglio per adottare la decisione impugnata, dal testo di tale decisione risulta chiaramente che la stessa è fondata sull’articolo 8, paragrafo 3, della decisione 2005/387 (v., per analogia, sentenza Parlamento/Consiglio, C‑317/13 e C‑679/13, EU:C:2015:223, punti da 28 a 31).

39      Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, l’articolo 8, paragrafo 3, della decisione 2005/387, in forza dell’articolo 9 del Protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, continua a produrre i propri effetti giuridici, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, fintanto che non sia stato abrogato, annullato o modificato, e che, pertanto, esso consente l’adozione di misure di esecuzione in applicazione della procedura da esso definita (v., in tal senso, sentenza Parlamento/Consiglio, C‑317/13 e C‑679/13, EU:C:2015:223, punti 57 e 65).

40      Inoltre, la Corte ha dichiarato che l’articolo 8, paragrafo 3, della decisione 2005/387 deve essere interpretato, conformemente all’articolo 39, paragrafo 1, UE, nel senso che esso consente al Consiglio di adottare un atto al fine di sottoporre una nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo solo dopo aver consultato il Parlamento (sentenza Parlamento/Consiglio, C‑317/13 e C‑679/13, EU:C:2015:223, punto 50).

41      L’abrogazione dell’articolo 39, paragrafo 1, UE ad opera del Trattato di Lisbona non può rimettere in discussione tale obbligo di consultazione del Parlamento, dal momento che, da un lato, l’obbligo di interpretare un atto di diritto derivato in conformità al diritto primario deriva dal principio ermeneutico generale secondo cui una disposizione deve essere interpretata, per quanto possibile, in modo da non inficiarne la legittimità e, dall’altro, che la legittimità di un atto dell’Unione deve essere valutata in funzione della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui l’atto è stato adottato (v., in tal senso, sentenza Parlamento/Consiglio, C‑317/13 e C‑679/13, EU:C:2015:223, punti 45, 49 e 67).

42      Orbene, è pacifico che la decisione impugnata sia stata adottata dal Consiglio senza previa consultazione del Parlamento.

43      Ne consegue che il secondo motivo dedotto dal Parlamento è fondato e che, pertanto, la decisione impugnata deve essere annullata.

 Sul primo motivo, vertente sulla scelta di una base giuridica abrogata o illegittima

44      Poiché il secondo motivo dedotto dal Parlamento è stato accolto e di conseguenza la decisione impugnata deve essere annullata, non è necessario esaminare il primo motivo dedotto dal Parlamento a sostegno del suo ricorso.

 Sulla domanda di mantenimento degli effetti della decisione impugnata

45      Tanto il Parlamento quanto il Consiglio chiedono alla Corte di mantenere, nel caso in cui essa annulli la decisione impugnata, gli effetti di quest’ultima fino alla sua sostituzione con un nuovo atto.

46      A tal riguardo si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, TFUE, la Corte può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti di un atto annullato che devono essere considerati definitivi.

47      Nel caso di specie, si deve rilevare che il Consiglio, al fine di rimediare al vizio procedurale che inficiava la decisione impugnata, ha adottato la decisione di esecuzione 2015/1875 e che quest’ultima ha sostituito, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, la decisione impugnata.

48      Tuttavia, qualora si pronunciasse l’annullamento della decisione impugnata senza prevedere il mantenimento dei suoi effetti, creando, in particolare, incertezza circa la data a decorrere dalla quale gli Stati membri sono tenuti a sottoporre le sostanze psicoattive a misure di controllo e a sanzioni penali, ciò potrebbe compromettere l’efficacia del controllo delle sostanze psicoattive oggetto di tali decisioni e, dunque, la tutela della salute. Orbene, sebbene il Parlamento chieda l’annullamento di tale decisione a motivo del fatto che è stata violata una forma sostanziale, esso non ne contesta né lo scopo né il contenuto.

49      Di conseguenza, gli effetti della decisione impugnata devono essere mantenuti.

 Sulle spese

50      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio è rimasto soccombente, occorre condannarlo alle spese, conformemente alla domanda del Parlamento.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La decisione di esecuzione 2014/688/UE del Consiglio, del 25 settembre 2014, che sottopone a misure di controllo le sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil) fenetilammina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil] benzamide (AH-7921), 3,4- metilenediossipirovalerone (MDPV) e 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone (metossietamina), è annullata.

2)      Gli effetti della decisione di esecuzione 2014/688 sono mantenuti in vigore.

3)      Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

Firme


* Lingua processuale: il francese.