Language of document : ECLI:EU:C:2016:148

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

10 marzo 2016 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – Regolamento (CE) n. 1896/2006 – Articoli 17 e 20 – Obblighi di un giudice adito ai fini della designazione di un giudice territorialmente competente a conoscere del procedimento contenzioso in seguito all’opposizione del convenuto all’ingiunzione di pagamento europea – Competenza dei giudici dello Stato membro d’origine dell’ingiunzione di pagamento europea – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Credito derivante dal diritto alla compensazione pecuniaria ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004 a causa del ritardo di un volo»

Nella causa C‑94/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Kúria (Corte suprema, Ungheria), con decisione del 27 febbraio 2014, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, nel procedimento

Flight Refund Ltd

contro

Deutsche Lufthansa AG,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, C. Toader, A. Rosas, A. Prechal e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo ungherese, da M. Z. Fehér e G. Szima, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da A.-M. Rouchaud-Joët, A. Sipos e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 ottobre 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU L 399, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Flight Refund Ltd (in prosieguo: la «Flight Refund»), società con sede nel Regno Unito, e la Deutsche Lufthansa AG (in prosieguo: la «Deutsche Lufthansa»), società con sede in Germania, riguardo ad un credito relativo alla compensazione pecuniaria richiesta a motivo del ritardo di un volo.

 Contesto normativo

 Diritto internazionale

3        La Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, è stata firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a suo nome con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001 (GU L 194, pag. 38; in prosieguo: la «Convenzione di Montreal»).

4        L’articolo 19 della Convenzione di Montreal, rubricato «Ritardo», prevede quanto segue:

«Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle».

5        Ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, di detta Convenzione:

«L’azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell’attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione».

 Diritto dell’Unione

 Il regolamento (CE) n. 261/2004

6        L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1), rubricato «Cancellazione del volo», prevede, al suo paragrafo 1, lettera c), che ai passeggeri interessati spetti, in caso di cancellazione del volo, in linea di principio, la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7 di tale regolamento.

7        L’articolo 6 di detto regolamento, rubricato «Ritardo», prevede taluni obblighi che gravano sul vettore aereo operativo, relativi all’assistenza ai passeggeri interessati in caso di ritardo di un volo.

8        L’articolo 7 dello stesso regolamento, rubricato «Diritto a compensazione pecuniaria», al suo paragrafo 1, lettera c), dispone che, quando è fatto riferimento a tale articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a EUR 600 per tutte le tratte aeree la cui distanza è superiore a 3 500 km.

 Il regolamento n. 1896/2006

9        Il considerando 8 del regolamento n. 1896/2006 così recita:

«I conseguenti ostacoli all’accesso ad una giustizia efficiente nei casi di natura transfrontaliera (...) determinano l’esigenza di una normativa comunitaria che garantisca parità di condizioni per i creditori ed i debitori in tutta l’Unione europea».

10      Ai sensi del considerando 10 di tale regolamento:

«Il procedimento previsto dal presente regolamento dovrebbe costituire un mezzo supplementare e facoltativo per il ricorrente, che rimane libero di avvalersi delle procedure previste dal diritto nazionale. Pertanto il presente regolamento non sostituisce né armonizza i meccanismi vigenti di recupero dei crediti non contestati previsti dalla legislazione nazionale».

11      Il considerando 24 del medesimo regolamento enuncia quanto segue:

«L’opposizione presentata entro il termine dovrebbe interrompere il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e determinare il trasferimento automatico del caso ad un procedimento civile ordinario a meno che il ricorrente abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento. Ai fini del presente regolamento la nozione di procedimento civile ordinario non dovrebbe essere necessariamente interpretata secondo il diritto nazionale».

12      L’articolo 1 del regolamento n. 1896/2006 prevede quanto segue:

«1.      Il presente regolamento intende:

a)      semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento,

(...)

2.      Il presente regolamento non impedisce a un ricorrente di intentare un procedimento a norma dell’articolo 4 utilizzando qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro o della legislazione [dell’Unione]».

13      Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, il campo di applicazione di quest’ultimo è definito nel modo seguente:

«Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (“acta iure imperii”)».

14      L’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento definisce lo «Stato membro d’origine» come «lo Stato membro nel quale è emessa un’ingiunzione di pagamento europea».

15      L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006, enuncia che, ai fini dell’applicazione dello stesso regolamento, la competenza giurisdizionale è determinata conformemente alle norme di diritto dell’Unione applicabili in materia, segnatamente il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

16      L’articolo 7, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1896/2006, dispone che nella domanda di ingiunzione di pagamento europea sono indicati i motivi della competenza giurisdizionale.

17      L’articolo 16, paragrafi da 1 a 3, di tale regolamento, prevede quanto segue:

«1.      Il convenuto può presentare opposizione all’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice d’origine utilizzando il modulo standard F riprodotto nell’Allegato VI, che gli viene consegnato unitamente all’ingiunzione di pagamento europea.

2.      Il termine per l’invio dell’opposizione è di 30 giorni che decorrono dal momento in cui l’ingiunzione è stata notificata al convenuto.

3.      Il convenuto indica nell’opposizione che contesta il credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni».

18      L’articolo 17 di detto regolamento, rubricato «Effetti della presentazione di un’opposizione», così recita ai suoi paragrafi 1 e 2:

«1.      Se l’opposizione è presentata entro il termine stabilito all’articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento.

(...)

2.      Il passaggio al procedimento civile ordinario ai sensi del paragrafo 1 è disciplinato dalla legge dello Stato membro d’origine».

19      L’articolo 18, paragrafo 1, del medesimo regolamento, prevede quanto segue:

«Se al giudice di origine non è stata presentata opposizione entro il termine fissato nell’articolo 16, paragrafo 2, tenuto conto di un lasso di tempo adeguato affinché la domanda di opposizione arrivi a destinazione, il giudice d’origine dichiara, senza ritardo, esecutiva l’ingiunzione di pagamento europea, utilizzando il modulo standard G riprodotto nell’Allegato VII. Il giudice verifica la data della notifica».

20      L’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006 prevede un «riesame in casi eccezionali». In particolare, il paragrafo 2 di tale articolo dispone che, «[s]caduto il termine di cui all’articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha (…) il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se l’ingiunzione di pagamento risulta manifestamente emessa per errore, tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento, o a causa di circostanze eccezionali». Secondo l’articolo 20, paragrafo 3, dello stesso regolamento, se il giudice decide che il riesame è giustificato, l’ingiunzione di pagamento europea è nulla. Nel caso contrario, in forza della medesima disposizione, tale ingiunzione resta esecutiva.

21      L’articolo 26 di detto regolamento, rubricato «Rapporto con le norme processuali nazionali», così dispone:

«Tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale».

 Il regolamento n. 44/2001

22      Le norme sulla competenza dettate dal regolamento n. 44/2001 sono contenute nel capo II di tale regolamento, agli articoli da 2 a 31 di quest’ultimo. Nella sezione 7 di detto capo II, rubricata «Proroga di competenza», l’articolo 24 di tale regolamento così dispone:

«Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, il giudice di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l’incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell’articolo 22».

 Diritto ungherese

 Il codice di procedura civile

23      La legge n. III del 1952, relativa al codice di procedura civile (a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény; in prosieguo: il «codice di procedura civile»), enuncia le norme sulla competenza giurisdizionale.

24      L’articolo 45 del codice di procedura civile dispone quanto segue:

«1.      In caso di conflitto di competenza ratione materiae o territoriale risultante da decisioni definitive, nonché nel caso in cui sia impossibile determinare quale sia il giudice territorialmente competente o ancora qualora quest’ultimo, [in] seguito [a] una ricusazione, non possa trattare la causa, occorre procedere in modo prioritario alla designazione del giudice competente.

2.      Il giudice competente ad operare tale designazione è:

(...)

c)       nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), la Kúria [(Corte suprema)]».

 La legge n. L del 2009 relativa all’ingiunzione di pagamento

25      L’articolo 59, paragrafo 1, della legge n. L del 2009, relativa all’ingiunzione di pagamento (a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény), attribuisce ai notai la competenza per l’emissione dell’ingiunzione di pagamento europea prevista dal regolamento n. 1896/2006.

26      In applicazione dell’articolo 38, paragrafo 1, di tale legge, il notaio, in caso di opposizione, trasmette il fascicolo del procedimento al giudice designato dal ricorrente nella domanda di ingiunzione di pagamento.

27      L’articolo 38, paragrafo 3, di tale legge, prevede che, quando il ricorrente non ha designato alcun giudice, il notaio trasmette il fascicolo al giudice competente ratione materiae e territorialmente in applicazione degli articoli 29, 30 e 40 del codice di procedura civile.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

28      Dalla decisione di rinvio risulta che un passeggero ha ceduto, tramite contratto, i suoi diritti risarcitori per il ritardo di un volo alla Flight Refund, società specializzata nel recupero di tale tipo di crediti. Detta società ha presentato, presso un notaio ungherese, una domanda di ingiunzione di pagamento europea nei confronti della Deutsche Lufthansa. La Flight Refund ha giustificato la propria domanda, relativa all’importo principale di EUR 600, facendo valere che, in seguito all’avvenuta cessione di credito, aveva diritto a chiedere il risarcimento danni nei confronti della Deutsche Lufthansa a causa del ritardo superiore a tre ore del volo LH 7626, il quale, secondo le informazioni fornite a detto notaio, garantiva il collegamento tra gli aeroporti di Newark (Stati Uniti) e London Heathrow (Regno Unito).

29      Tale notaio ha accolto detta domanda e ha emesso un’ingiunzione di pagamento nei confronti della Deutsche Lufthansa, senza aver determinato il luogo della conclusione del contratto, quello della sua esecuzione, quello in cui si è verificato il danno, quello in cui ha sede il vettore che ha provveduto a stipulare il contratto né la destinazione del volo interessato. Lo stesso notaio si è dichiarato competente ad emettere l’ingiunzione di pagamento in parola sulla base dell’articolo 33 della Convenzione di Montreal, con la motivazione che l’Ungheria è uno Stato parte di tale Convenzione.

30      La Deutsche Lufthansa ha esercitato il suo diritto di opposizione a detta ingiunzione sostenendo di non gestire il collegamento aereo a cui la Flight Refund aveva fatto riferimento nella sua domanda di ingiunzione, poiché il vettore aereo operativo che effettuava il collegamento considerato era, a suo dire, la compagnia aerea United Airlines, Inc.

31      Poiché il rappresentante della Flight Refund aveva dichiarato, su invito del notaio interessato, di non poter designare il giudice nazionale competente in seguito al passaggio dal procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento al procedimento civile ordinario, detto notaio si è rivolto alla Kúria (Corte suprema), affinché questa designasse tale giudice territorialmente competente, giacché esso, sulla base delle disposizioni pertinenti del codice di procedura civile e alla luce delle informazioni a sua disposizione, non poteva individuare siffatto giudice.

32      Il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte cinque questioni vertenti sull’interpretazione di varie disposizioni della Convenzione di Montreal, del regolamento n. 44/2001 e del regolamento n. 1896/2006. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla Corte il 27 febbraio 2014.

33      Il 26 settembre 2014 la Flight Refund ha reso noto alla Corte di aver informato il giudice del rinvio, con lettera datata 5 marzo 2014, della circostanza che il suo credito era fondato sul regolamento n. 261/2004 e non già sulle disposizioni della Convenzione di Montreal. Al fine di ottenere precisazioni ulteriori da parte del giudice del rinvio, il 21 ottobre 2014 la Corte ha deciso di inviare, in applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, una domanda di chiarimenti a tale giudice.

34      Nella sua risposta, pervenuta alla Corte il 26 novembre 2014, il giudice del rinvio ha, in primo luogo, confermato che la Flight Refund aveva invocato gli articoli 6 e 7 del regolamento n. 261/2004, e non già le disposizioni della Convenzione di Montreal, come base giuridica del suo credito. Di conseguenza, il giudice del rinvio ha ritirato tre delle cinque questioni sottoposte e ha riformulato una delle due questioni mantenute.

35      In secondo luogo, tale giudice ha sottolineato di non disporre di informazioni relative al volo di cui trattasi diverse rispetto a quelle già contenute nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale. Esso ha posto in rilievo che, nell’ambito di un procedimento vertente sulla designazione del giudice territorialmente competente, non poteva, in forza del diritto nazionale, cercare ulteriori elementi relativi al merito della causa.

36      Il giudice del rinvio ha, inoltre, sollevato dubbi riguardo alle norme sulla competenza internazionale applicabili a un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento presentato al fine di far valere un credito fondato sul regolamento n. 261/2004. Tale giudice ritiene che il notaio che ha emesso detta ingiunzione di pagamento europea lo abbia fatto in violazione dell’articolo 6 del regolamento n. 1896/2006, secondo il quale il medesimo avrebbe dovuto esaminare la questione della competenza dei giudici ungheresi sulla base del regolamento n. 44/2001.

37      Detto giudice desidera quindi ottenere precisazioni riguardo alla questione se siano applicabili, nel caso di specie, le norme stabilite dalla Convenzione di Montreal, quelle previste dal regolamento n. 44/2001 o ancora altre norme sulla competenza, come quelle di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006, che prevedono che il procedimento che fa seguito all’opposizione del convenuto all’ingiunzione di pagamento europea prosegua dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine di tale ingiunzione. Esso si interroga altresì riguardo alle conseguenze che occorre trarre dalla sua constatazione relativa alla sussistenza o all’assenza di una competenza internazionale dei giudici ungheresi.

38      In tale contesto, la Kúria (Corte suprema) ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se un’ingiunzione di pagamento europea emessa in violazione dell’oggetto del regolamento [n. 1896/2006] o da un’autorità incompetente sotto il profilo internazionale possa essere oggetto di un riesame d’ufficio. Oppure se il procedimento contenzioso che fa seguito ad un’opposizione debba, in assenza di competenza, essere archiviato d’ufficio o su domanda.

2)      Ove un giudice ungherese sia competente a conoscere del procedimento contenzioso, se la relativa norma che disciplina la competenza giurisdizionale debba essere interpretata nel senso che la Kúria [(Corte suprema)], adita ai fini della designazione di un giudice, deve designare almeno un giudice che, anche in assenza di competenza giurisdizionale e di competenza determinata dal diritto processuale dello Stato membro, sia tenuto a conoscere il merito del procedimento contenzioso che ha fatto seguito all’opposizione».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla ricevibilità

39      Il governo tedesco ritiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia irricevibile. Al riguardo detto governo sostiene che dal sito Internet della Flight Refund, da esso consultato il 9 giugno 2014, risulta che la menzionata società ha interrotto, a tempo indeterminato, il funzionamento del suo sito e che essa ha, nel contempo, sospeso la prosecuzione delle azioni di recupero intraprese. Per tale ragione, detto governo suggerisce che la Corte chieda al giudice del rinvio informazioni relative allo stato del procedimento dinanzi ad esso pendente.

40      A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto normativo e fattuale che egli definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza (sentenze Fish Legal e Shirley, C‑279/12, EU:C:2013:853, punto 30, nonché Verder LabTec, C‑657/13, EU:C:2015:331, punto 29).

41      Orbene, per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità così sollevata dal governo tedesco, è sufficiente constatare che il giudice del rinvio, nella sua risposta alla domanda di chiarimenti che la Corte gli ha inviato, ha confermato di essere ancora investito della domanda relativa alla designazione del giudice territorialmente competente a conoscere del procedimento contenzioso in seguito all’opposizione del convenuto all’ingiunzione di pagamento europea. Nessun elemento del fascicolo consente, pertanto, di ritenere che la presunzione di rilevanza di cui godono le questioni pregiudiziali possa, nel caso di specie, essere rimessa in discussione.

42      La domanda di pronuncia pregiudiziale è quindi ricevibile.

 Nel merito

43      Prima di procedere all’esame delle questioni poste dal giudice del rinvio, occorre rilevare che tale giudice, nella sua risposta alla domanda di chiarimenti inviatagli dalla Corte, ha sollevato dubbi riguardo alle norme pertinenti che occorre applicare al fine di esaminare la questione della competenza internazionale dei giudici di uno Stato membro a conoscere del procedimento contenzioso relativo al credito all’origine dell’ingiunzione di pagamento, avverso la quale il convenuto ha presentato opposizione, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, in cui il creditore ha invocato gli articoli 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 come fondamento giuridico del suo credito. Più precisamente, tale giudice chiede se le norme applicabili nelle circostanze in parola siano quelle relative alla competenza internazionale previste all’articolo 33 della Convenzione di Montreal oppure quelle previste dal regolamento n. 44/2001.

44      Inoltre, detto giudice chiede precisazioni riguardo alla portata dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006, in particolare sul punto se tale disposizione possa essere interpretata nel senso che essa contiene una norma sulla competenza in favore dei giudici dello Stato membro d’origine, ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del medesimo regolamento, indipendentemente dalle norme previste dal regolamento n. 44/2001.

45      A tale riguardo, occorre ricordare, in primo luogo, la giurisprudenza costante della Corte secondo la quale il diritto a una compensazione forfetaria e standardizzata del passeggero a seguito del ritardo di un volo di cui agli articoli da 5 a 7 del regolamento n. 261/2004, del quale si avvale la Flight Refund nel caso di specie, è indipendente dal risarcimento del danno previsto nell’ambito dall’articolo 19 della Convenzione di Montreal (v., in tal senso, sentenze Rehder, C‑204/08, EU:C:2009:439, punto 27, nonché Nelson e a., C‑581/10 e C‑629/10, EU:C:2012:657, punti 46, 49 e 55).

46      Difatti, nei limiti in cui i diritti fondati sulle disposizioni, rispettivamente, del regolamento n. 261/2004 e della Convenzione di Montreal rientrano in contesti normativi differenti, le norme sulla competenza internazionale previste da tale Convenzione non sono applicabili alle domande presentate unicamente sulla base del regolamento n. 261/2004, le quali devono essere esaminate alla luce del regolamento n. 44/2001 (v., in tal senso, sentenza Rehder, C‑204/08, EU:C:2009:439, punti 27 e 28).

47      In secondo luogo, per quanto riguarda l’ipotesi richiamata dal giudice del rinvio, esposta al punto 44 della presente sentenza, la Corte ha già dichiarato che un’opposizione del convenuto all’ingiunzione di pagamento europea, i cui effetti sono disciplinati dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006, non può comportare una proroga di competenza dei giudici dello Stato membro d’origine dell’ingiunzione di pagamento, ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, e così significare che il convenuto, nel formulare una siffatta opposizione, ancorché essa sia accompagnata da motivi attinenti al merito della causa, abbia accettato la competenza dei giudici di tale Stato membro a conoscere del procedimento contenzioso relativo al credito contestato (v., in tal senso, sentenza Goldbet Sportwetten, C‑144/12, EU:C:2013:393, punti 38, 41 e 43).

48      In considerazione di quanto precede, si deve ritenere che, con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sui poteri e sugli obblighi di un giudice quale il giudice del rinvio, ai sensi del diritto dell’Unione, e, in particolare, del regolamento n. 1896/2006, in circostanze nelle quali detto giudice è investito di un procedimento relativo alla designazione di un giudice territorialmente competente dello Stato membro d’origine di una ingiunzione di pagamento europea ed esamina la questione della competenza internazionale dei giudici di tale Stato membro a conoscere del procedimento contenzioso relativo al credito all’origine della menzionata ingiunzione di pagamento, avverso la quale il convenuto ha presentato opposizione entro il termine stabilito a tal fine.

49      A tale riguardo, va ricordato che, in forza dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1896/2006, quest’ultimo intende, in particolare, semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti relativi a controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. Detto regolamento si applica, secondo il suo articolo 2, paragrafo 1, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale.

50      Il procedimento speciale disciplinato dal regolamento n. 1896/2006 nonché gli obiettivi che quest’ultimo persegue non trovano tuttavia applicazione qualora i crediti all’origine di un’ingiunzione di pagamento siano contestati per mezzo dell’opposizione prevista all’articolo 16 del regolamento in parola (v., in tal senso, sentenze eco cosmetics e Raiffeisenbank St. Georgen, C‑119/13 e C‑120/13, EU:C:2014:2144, punto 39, nonché Goldbet Sportwetten, C‑144/12, EU:C:2013:393, punti 31 e 42).

51      Orbene, nel caso di specie è pacifico che il convenuto ha presentato opposizione, entro il termine stabilito a tal fine all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006, avverso l’ingiunzione di pagamento europea emessa nei suoi confronti. Pertanto, nei limiti in cui l’articolo 17, paragrafo 1, del menzionato regolamento, costituisce l’unica disposizione di detto regolamento che disciplina gli effetti di una siffatta opposizione, occorre esaminare se tale disposizione consenta di determinare i poteri e gli obblighi di un giudice quale il giudice del rinvio, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, facendo riferimento tanto al tenore letterale di tale disposizione quanto all’impianto sistematico del medesimo regolamento.

52      Secondo il suo tenore letterale, l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006, si limita a richiedere, in caso di opposizione del convenuto presentata entro il termine stabilito a tal fine, il proseguimento automatico del procedimento dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine dell’ingiunzione di pagamento applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento.

53      Per quanto riguarda l’impianto sistematico del regolamento n. 1896/2006, da una lettura combinata dei considerando 8 e 10, nonché dell’articolo 26 dello stesso, risulta che quest’ultimo istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento che costituisce un mezzo supplementare e facoltativo per il ricorrente, senza che il regolamento stesso sostituisca o armonizzi i meccanismi di recupero dei crediti non contestati previsti dalla legislazione nazionale. Il regolamento n. 1896/2006, infatti, istituisce uno strumento uniforme di recupero, garantendo condizioni identiche ai creditori e ai debitori in tutta l’Unione, prevedendo al contempo l’applicazione del diritto processuale degli Stati membri a qualsiasi questione procedurale non espressamente disciplinata da tale regolamento.

54      Poiché dall’impianto sistematico del regolamento n. 1896/2006 risulta che esso non mira ad armonizzare i diritti processuali degli Stati membri, e in considerazione della portata limitata dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento, come precisato al punto 52 della presente sentenza, si deve interpretare detta disposizione, nella parte in cui prevede la prosecuzione automatica del procedimento in caso di opposizione del convenuto applicando le norme di procedura civile ordinaria, nel senso che essa non impone alcun requisito particolare riguardo alla natura dei giudici dinanzi ai quali il procedimento deve proseguire o alle norme che un siffatto giudice deve applicare.

55      Ne consegue che, in linea di principio, sono soddisfatti i requisiti previsti all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006, quando il procedimento prosegue, in seguito all’opposizione del convenuto, dinanzi a un giudice quale il giudice del rinvio, che esamina, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, la competenza internazionale dei giudici dello Stato membro d’origine dell’ingiunzione di pagamento europea a conoscere del procedimento civile ordinario relativo al credito contestato, in applicazione delle norme previste dal regolamento n. 44/2001.

56      Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 72 delle sue conclusioni, né l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006 né alcun’altra disposizione di tale regolamento consentono di identificare i poteri e gli obblighi di un giudice quale il giudice del rinvio, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale. In mancanza, nel regolamento n. 1896/2006, di norme espresse relative a tale questione procedurale, la stessa, conformemente all’articolo 26 di detto regolamento, resta disciplinata dal diritto nazionale.

57      Inoltre, nei limiti in cui dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio è chiamato a pronunciarsi sulla questione relativa alla competenza internazionale dei giudici dello Stato membro d’origine dell’ingiunzione di pagamento europea a conoscere del procedimento contenzioso relativo al credito contestato, nell’applicare a tal fine, come posto in rilievo al punto 46 della presente sentenza, le norme previste dal regolamento n. 44/2001, occorre verificare gli obblighi eventuali che derivano, per tale giudice, da detto regolamento.

58      A tale riguardo, è pacifico che il regolamento n. 44/2001 non intende unificare la portata degli obblighi di controllo che incombono sui giudici nazionali in sede di esame della loro competenza internazionale. L’applicazione delle norme nazionali pertinenti non deve tuttavia pregiudicare l’effetto utile del regolamento n. 44/2001 (v. sentenza Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, punti 59 e 60 nonché giurisprudenza ivi citata).

59      Per quanto riguarda le condizioni che devono essere rispettate nel corso del procedimento, è necessario ricordare che le disposizioni del regolamento n. 44/2001 complessivamente considerate esprimono l’intenzione di aver cura che, nell’ambito degli obiettivi dello stesso, i procedimenti che portano all’adozione di decisioni giurisdizionali si svolgano nel rispetto dei diritti della difesa (v., in tal senso, sentenze G, C‑292/10, EU:C:2012:142, punto 47, nonché A, C‑112/13, EU:C:2014:2195, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

60      In siffatte circostanze, occorre sottolineare che sia l’obiettivo di una buona amministrazione della giustizia, sotteso al regolamento n. 44/2001, sia il rispetto dovuto all’autonomia del giudice nell’esercizio delle sue funzioni impongono che il giudice chiamato a pronunciarsi sulla questione della competenza internazionale possa esaminare tale questione alla luce di tutte le informazioni di cui dispone, comprese, eventualmente, le contestazioni del convenuto (v., in tal senso, sentenza Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 64).

61      Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio dispone unicamente di informazioni relative alla questione della competenza internazionale dei giudici dello Stato membro d’origine fornite dal ricorrente nella sua domanda di ingiunzione di pagamento europea, le quali, secondo l’articolo 7, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1896/2006, possono essere circoscritte a una semplice indicazione dei motivi della competenza internazionale senza che il ricorrente sia obbligato ad esporre elementi di collegamento del credito fatto valere nell’ambito del procedimento d’ingiunzione di pagamento europea con lo Stato membro nel quale ha proposto una siffatta domanda.

62      Occorre rilevare in tali circostanze che il fascicolo di cui dispone la Corte non consente di individuare le norme nazionali applicabili al procedimento di cui il giudice del rinvio è investito nel caso di specie. Ciò posto, se detto giudice fosse, in applicazione del diritto processuale nazionale, obbligato a valutare la competenza internazionale dei giudici dello Stato membro d’origine dell’ingiunzione di pagamento esclusivamente alla luce degli elementi presentati dal ricorrente nella sua domanda di ingiunzione di pagamento europea, un siffatto procedimento non potrebbe garantire né l’effetto utile delle norme sulla competenza fissate dal regolamento n. 44/2001 né i diritti della difesa di cui gode il convenuto.

63      Le norme nazionali applicabili al procedimento di cui il giudice del rinvio è investito nel caso di specie, infatti, devono consentire a quest’ultimo di esaminare la questione della competenza internazionale in applicazione delle norme previste dal regolamento n. 44/2001, tenuto conto di tutte le informazioni ad esso necessarie a tal fine, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, ascoltando, se del caso, le parti al riguardo.

64      Se così non fosse, detto giudice potrebbe o interpretare le sue norme processuali nel senso che le medesime gli consentono di soddisfare siffatti requisiti, oppure designare, come suggerito dal giudice del invio stesso, un giudice competente ratione materiae a conoscere nel merito di un credito quale quello di cui trattasi nel procedimento principale ai sensi del procedimento civile ordinario, in quanto giudice territorialmente competente, e chiamato, in tal caso, a pronunciarsi, eventualmente, sulla propria competenza internazionale alla luce dei criteri enunciati dal regolamento n. 44/2001.

65      Infine, occorre rispondere ai quesiti del giudice del rinvio relativi agli obblighi ad esso incombenti in seguito all’esame della competenza dei giudici dello Stato membro d’origine dell’ingiunzione di pagamento europea, da svolgere nelle condizioni ricordate ai punti 62 e 63 della presente sentenza.

66      A tale riguardo, se risultasse, al termine delle verifiche, che la competenza dei giudici dello Stato membro d’origine dell’ingiunzione di pagamento europea può essere fissata ai sensi delle disposizioni del regolamento n. 44/2001, un giudice quale il giudice del rinvio non potrebbe, se non a costo di pregiudicare l’effetto utile della norma prevista da tale regolamento, in forza della quale la competenza è fissata, porre fine al procedimento, per il solo motivo che non riesce, in applicazione del diritto nazionale, a individuare un giudice territorialmente competente a pronunciarsi sul merito riguardo al credito contestato.

67      Tale giudice è obbligato, infatti, come rilevato dal governo ungherese nelle sue osservazioni scritte, ad interpretare il diritto nazionale in un senso che gli consenta di individuare o di designare un giudice competente territorialmente e ratione materiae a pronunciarsi nel merito sul credito all’origine dell’ingiunzione di pagamento avverso la quale il convenuto ha presentato opposizione entro il termine stabilito a tal fine.

68      Peraltro, porre fine al procedimento contenzioso relativo al merito del credito contestato, quando la competenza dei giudici dello Stato membro d’origine dell’ingiunzione di pagamento è fissata ai sensi del regolamento n. 44/2001, pregiudicherebbe ugualmente l’effetto utile dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006 giacché tale disposizione richiede che il procedimento, in caso di opposizione del convenuto, sia proseguito automaticamente dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine dell’ingiunzione di pagamento.

69      Per contro, se i giudici dello Stato membro d’origine non sono competenti ai sensi del regolamento n. 44/2001, non è necessario, contrariamente a quanto sembra ritenere il giudice del rinvio, riesaminare d’ufficio, per analogia con l’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006, l’ingiunzione di pagamento avverso la quale il convenuto ha validamente presentato opposizione.

70      A tale riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che le possibilità di riesame dell’ingiunzione di pagamento, previste all’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006, si applicano solo se il convenuto non ha presentato opposizione entro il termine stabilito all’articolo 16, paragrafo 2, del menzionato regolamento (v., in tal senso, sentenza Thomas Cook Belgium, C‑245/14, EU:C:2015:715, punti 47 e 48).

71      Inoltre, considerato che una situazione processuale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, come risulta dai punti 55 e 56 della presente sentenza, è disciplinata non già dalle disposizioni del regolamento n. 1896/2006, bensì dal diritto nazionale, le disposizioni del regolamento in parola, ivi compreso il suo articolo 20, non possono applicarsi, neanche per analogia, a tale situazione (v., in tal senso, sentenza eco cosmetics e Raiffeisenbank St. Georgen, C‑119/13 e C‑120/13, EU:C:2014:2144, punto 45).

72      Inoltre, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006, un’ingiunzione di pagamento avverso la quale il convenuto ha presentato opposizione entro il termine stabilito a tal fine non può avere forza esecutiva. Di conseguenza, un giudice quale il giudice del rinvio può legittimamente trarre dalla sua constatazione circa l’incompetenza dei giudici dello Stato membro d’origine dell’ingiunzione di pagamento europea ai sensi del regolamento n. 44/2001 le conseguenze previste, in tale ipotesi, dal diritto processuale nazionale.

73      Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, in circostanze nelle quali un giudice è investito di un procedimento, come quello di cui trattasi nella controversia principale, relativo alla designazione di un giudice territorialmente competente dello Stato membro d’origine dell’ingiunzione di pagamento europea, ed esamina, in dette circostanze, la competenza internazionale dei giudici di tale Stato membro a conoscere del procedimento contenzioso relativo al credito all’origine di una siffatta ingiunzione di pagamento avverso la quale il convenuto ha presentato opposizione entro il termine stabilito a tal fine:

–        poiché il regolamento n. 1896/2006 non fornisce alcuna indicazione relativa ai poteri e agli obblighi di tale giudice, dette questioni procedurali restano, in applicazione dell’articolo 26 del regolamento in parola, disciplinate dal diritto nazionale di detto Stato membro;

–        il regolamento n. 44/2001 richiede che la questione relativa alla competenza internazionale dei giudici dello Stato membro d’origine dell’ingiunzione di pagamento europea sia decisa in applicazione delle norme processuali che consentono di garantire l’effetto utile delle disposizioni di tale regolamento e i diritti della difesa, indipendentemente dal fatto che il giudice che si pronuncia su tale questione sia il giudice del rinvio o un giudice da quest’ultimo designato in quanto giudice competente territorialmente e ratione materiae a conoscere di un credito quale quello di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi del procedimento civile ordinario;

–        nell’ipotesi in cui un giudice quale il giudice del rinvio si pronunci riguardo alla competenza internazionale dei giudici dello Stato membro d’origine dell’ingiunzione di pagamento europea ed accerti la sussistenza di una siffatta competenza alla luce dei criteri enunciati dal regolamento n. 44/2001, quest’ultimo e il regolamento n. 1896/2006 impongono a detto giudice di interpretare il diritto nazionale in un senso che gli consenta di individuare o di designare un giudice competente territorialmente e ratione materiae a conoscere di tale procedimento, e,

–        nell’ipotesi in cui un giudice quale il giudice del rinvio accerti l’insussistenza di una siffatta competenza internazionale, tale giudice non è tenuto a riesaminare d’ufficio, per analogia con l’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006, detta ingiunzione di pagamento.

 Sulle spese

74      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Il diritto dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che, in circostanze nelle quali un giudice è investito di un procedimento, come quello di cui trattasi nella controversia principale, relativo alla designazione di un giudice territorialmente competente dello Stato membro d’origine dell’ingiunzione di pagamento europea, ed esamina, in dette circostanze, la competenza internazionale dei giudici di tale Stato membro a conoscere del procedimento contenzioso relativo al credito all’origine di una siffatta ingiunzione di pagamento avverso la quale il convenuto ha presentato opposizione entro il termine stabilito a tal fine:

–        poiché il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, non fornisce alcuna indicazione relativa ai poteri e agli obblighi di tale giudice, dette questioni procedurali restano, in applicazione dell’articolo 26 del regolamento in parola, disciplinate dal diritto nazionale di detto Stato membro;

–        il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, richiede che la questione relativa alla competenza internazionale dei giudici dello Stato membro d’origine dell’ingiunzione di pagamento europea sia decisa in applicazione delle norme processuali che consentono di garantire l’effetto utile delle disposizioni di tale regolamento e i diritti della difesa, indipendentemente dal fatto che il giudice che si pronuncia su tale questione sia il giudice del rinvio o un giudice da quest’ultimo designato in quanto giudice competente territorialmente e ratione materiae a conoscere di un credito quale quello di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi del procedimento civile ordinario;

–        nell’ipotesi in cui un giudice quale il giudice del rinvio si pronunci riguardo alla competenza internazionale dei giudici dello Stato membro d’origine dell’ingiunzione di pagamento europea ed accerti la sussistenza di una siffatta competenza alla luce dei criteri enunciati dal regolamento n. 44/2001, quest’ultimo e il regolamento n. 1896/2006 impongono a detto giudice di interpretare il diritto nazionale in un senso che gli consenta di individuare o di designare un giudice competente territorialmente e ratione materiae a conoscere di tale procedimento, e,

–        nell’ipotesi in cui un giudice quale il giudice del rinvio accerti l’insussistenza di una siffatta competenza internazionale, tale giudice non è tenuto a riesaminare d’ufficio, per analogia con l’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006, detta ingiunzione di pagamento.

Firme


* Lingua processuale: l’ungherese.