Language of document : ECLI:EU:C:2016:208

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

7 aprile 2016 (*)

«Impugnazione – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran – Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento di fondi e di risorse economiche – Criterio vertente sul sostegno materiale, logistico o finanziario al governo iraniano – Servizi finanziari di una banca centrale»

Nella causa C‑266/15 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 3 giugno 2015,

Central Bank of Iran, con sede a Teheran (Iran), rappresentata da M. Lester e Z. Al-Rikabi, barristers,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da V. Piessevaux e M. Bishop, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, C. Toader, A. Rosas (relatore), A. Prechal e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la Central Bank of Iran (Banca centrale dell’Iran) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 25 marzo 2015 (T‑563/12, EU:T:2015:187; in prosieguo la «sentenza impugnata»), con cui il Tribunale ha respinto il suo ricorso per l’annullamento, da un lato, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58) e, dall’altro lato, del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16, in prosieguo, congiuntamente: gli «atti controversi»), nella parte in cui tali atti la riguardano.

 Contesto normativo

2        Il 26 luglio 2010 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), il cui allegato II elenca i nomi delle persone e delle entità – diverse da quelle indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o dal comitato delle sanzioni istituito dalla risoluzione 1737 (2006) [UNSCR 1737 (2006)], menzionate nell’allegato I di tale decisione – assoggettate a congelamento dei beni.

3        Il 23 gennaio 2012, il Consiglio ha adottato la decisione 2012/35/PESC, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 19, pag. 22). Secondo il punto 13 di tale decisione, «[l]e restrizioni in materia di ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche dovrebbero essere applicati ad altre persone ed entità che sostengono il governo dell’Iran consentendogli di esercitare attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o di sviluppare sistemi di lancio di armi nucleari, in particolare le persone e entità che danno il loro sostegno finanziario, logistico o materiale al governo dell’Iran».

4        L’articolo 1, punto 7, lettera a), ii), della decisione 2012/35 ha aggiunto il seguente passaggio all’articolo 20, paragrafo 1, della decisione 2010/413, prevedendo il congelamento dei fondi appartenenti alle seguenti persone ed entità:

«c)      [alle] altre persone ed entità non menzionate dall’allegato I che danno il loro sostegno al governo dell’Iran, nonché [alle] persone ed entità ad esse associate, elencate nell’allegato II».

5        L’articolo 1, punto 8, lettera a), della decisione 2012/635 ha modificato l’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413, che ora assoggetta quindi a misure restrittive:

«c)      (…) altre persone e entità non menzionate dall’allegato I che forniscono sostegno al governo dell’Iran e entità da essi possedute o controllate o persone ed entità a essi associate, di cui all’elenco nell’allegato II».

6        Con la decisione 2012/35, il nome della ricorrente è stato inserito nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413, con la motivazione che essa era coinvolta in attività volte ad aggirare le sanzioni. Con la medesima motivazione, il nome della ricorrente è stato inserito nell’elenco di cui all’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), dal regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU L 19, pag. 1).

7        Con la decisione 2012/635, la motivazione dell’inserimento è stata integrata dalla seguente menzione:

«Fornisce sostegno finanziario al governo dell’Iran».

8        Il Consiglio ha adottato, il 23 marzo 2012, il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1). L’articolo 23, paragrafo 2, di tale regolamento prevede il congelamento dei fondi delle persone, delle entità e degli organismi di cui al suo allegato IX, i quali sono stati riconosciuti come:

«d)      altre persone, entità o organismi che forniscono sostegno, anche finanziario, logistico o materiale, al governo iraniano e persone e entità ad essi associate».

9        Con il regolamento n. 945/2012, la motivazione dell’inserimento del nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento n. 267/2012 è stata integrata dalla menzione seguente:

«Fornisce sostegno finanziario al governo dell’Iran».

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

10      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 dicembre 2012, la Central Bank of Iran ha presentato un ricorso volto all’annullamento degli atti controversi, nella parte in cui essi hanno mantenuto, dopo riesame, il suo nome negli elenchi delle entità oggetto di misure restrittive.

11      A sostegno del suo ricorso, la Central Bank of Iran aveva dedotto quattro motivi. Il primo motivo verteva su un errore di valutazione, il secondo sulla violazione dell’obbligo di motivazione, il terzo riguardava la violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa e la violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e, infine, il quarto motivo si riferiva alla violazione del principio di proporzionalità ed alla violazione dei diritti fondamentali della ricorrente, in particolare il suo diritto alla tutela della proprietà e della reputazione.

12      Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso.

 Conclusioni delle parti

13      La Central Bank of Iran chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        annullare gli atti controversi, nella parte in cui la riguardano, e

–        condannare il Consiglio alle spese dei due gradi di giudizio.

14      Il Consiglio chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione, e

–        condannare la ricorrente alle spese.

 Sull’impugnazione

15      A sostegno della sua impugnazione, la Central Bank of Iran deduce quattro motivi. Il primo motivo verte su un errore che il Tribunale avrebbe commesso nel dichiarare che il Consiglio aveva correttamente affermato che la ricorrente forniva «sostegno finanziario» al governo iraniano. Il secondo motivo riguarda un presunto errore di diritto commesso dal Tribunale nella sua valutazione dell’obbligo di motivazione del Consiglio. Il terzo motivo verte sull’asserita violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa e, infine, il quarto motivo riguarda la lamentata violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali della ricorrente, in particolare il suo diritto alla tutela della proprietà e della reputazione.

16      Si deve procedere anzitutto all’esame del secondo motivo, successivamente del terzo e, infine, del primo e del quarto motivo.

 Sul secondo motivo, vertente su un errore di diritto commesso dal Tribunale nella sua valutazione dell’obbligo di motivazione del Consiglio

 Sentenza impugnata

17      Ai punti da 53 a 58 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato la giurisprudenza relativa all’obbligo di motivazione degli atti dell’Unione. Successivamente, ai punti 59 e seguenti della medesima sentenza, ha esaminato le motivazioni indicate negli atti controversi alla luce dei criteri di inserimento di cui all’articolo 23, paragrafo 2, lettere a), b) e d), del regolamento n. 267/2012, ed all’articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e c), della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2012/635.

18      Al punto 74 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato «che il carattere sufficiente della motivazione degli atti [controversi] può essere valutato soltanto riguardo al criterio dell’aiuto ad eludere le misure restrittive ed a quello del sostegno al governo iraniano, ai quali il Consiglio si riferisce implicitamente, ma necessariamente, in detti atti». Tuttavia, al punto 75 di tale sentenza, ha considerato che, nei limiti in cui gli atti controversi si basavano sul criterio dell’aiuto ad eludere le misure restrittive, la motivazione consistente nell’indicare che la ricorrente era stata «coinvolta in attività volte ad aggirare le sanzioni» era insufficiente, in quanto tale motivazione appariva come una mera riproduzione del criterio stesso e non conteneva alcun elemento che specificasse le ragioni per le quali tale criterio era applicabile alla ricorrente. Peraltro, il Tribunale ha ritenuto, al punto 79 della sentenza impugnata, che una motivazione implicita non potesse essere presa in considerazione al fine di porre rimedio all’insufficienza di motivazione esplicita per quanto riguarda l’aiuto ad eludere le misure restrittive.

19      Esaminando il criterio del sostegno al governo iraniano, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 84 e 85 della sentenza impugnata, che la motivazione secondo la quale la ricorrente «fornisce sostegno finanziario al governo dell’Iran» era sufficiente a soddisfare l’obbligo di motivazione del Consiglio, in quanto la ricorrente era in grado di comprendere che il Consiglio si riferiva ai servizi finanziari che essa forniva, quale banca centrale della Repubblica islamica dell’Iran, al governo iraniano. Il Tribunale si è basato sulle memorie della ricorrente e, in particolare, sulla dichiarazione testimoniale del vice governatore per gli affari di cambio di tale banca, allegata dalla ricorrente al suo ricorso, secondo la quale quest’ultima fornisce servizi al governo, che è uno dei suoi clienti. Il Tribunale ha fatto inoltre riferimento agli articoli 12 e 13 della legge monetaria e finanziaria iraniana, che indica alcune funzioni ed alcuni poteri della ricorrente, in quanto banca centrale della Repubblica islamica dell’Iran.

 Argomenti delle parti

20      Con il suo secondo motivo, la Central Bank of Iran sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto laddove ha ritenuto che il Consiglio avesse rispettato il suo obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE.

21      Essa contesta in particolare i punti 84 e 85 della sentenza impugnata, con i quali il Tribunale ha dichiarato che essa era in grado di comprendere che il Consiglio si riferiva ai servizi finanziari che essa forniva al governo iraniano in quanto banca centrale, e che non era necessario precisare tali funzioni e tali poteri «in quanto essi sono stabiliti da disposizioni legislative accessibili pubblicamente le quali, pertanto, possono presumersi conosciute da tutti».

22      La Central Bank of Iran sostiene che l’esistenza della legge monetaria e finanziaria iraniana, che indica le sue funzioni ed i suoi poteri in quanto banca centrale della Repubblica islamica dell’Iran, non chiariva che cosa intendesse il Consiglio per «sostegno finanziario» nella motivazione degli atti controversi. La ricorrente non era in grado di stabilire se il Consiglio ritenesse che essa forniva fondi considerevoli al governo o se il Consiglio si basasse sul fatto che essa regolamentava la politica monetaria o che deteneva conti a nome del governo iraniano ed effettuava altri servizi propri di una banca centrale di tale natura. Essa sostiene che spettava al Consiglio indicare con precisione i servizi che riteneva rivestissero l’importanza qualitativa e quantitativa necessaria per rientrare nella nozione di «sostegno al governo iraniano», ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012 (sentenza del 16 luglio 2014, National Iranian Oil Company/Consiglio, T‑578/12, EU:T:2014:678, punto 119), cosa che esso non ha fatto. Il Consiglio, nell’adottare la decisione di mantenere la ricorrente negli elenchi delle persone soggette a misure restrittive, non ha in alcun modo invocato gli articoli 12 e 13 della legge monetaria e finanziaria iraniana, cosicché le funzioni della ricorrente previste da tale legge costituivano una motivo nuovo, che non appariva negli atti controversi.

23      Il Consiglio contesta le argomentazioni della Central Bank of Iran.

 Giudizio della Corte

24      Come ha ricordato il Tribunale, in particolare ai punti da 53 a 58 della sentenza impugnata, l’adeguatezza della motivazione di un atto deve essere valutata alla luce del contesto di tale atto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi, cosicché un atto pregiudizievole è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere il provvedimento adottato nei suoi confronti (v. sentenza del 15 novembre 2012, Consiglio/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, punti 53 e 54).

25      Pertanto, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto allorché, riferendosi alle disposizioni legislative accessibili pubblicamente, ha ritenuto, al punto 85 della sentenza impugnata, che la motivazione degli atti controversi con la quale il Consiglio ha affermato che la ricorrente «forni[va] sostegno finanziario al governo dell’Iran» rimandava, implicitamente ma necessariamente, alle funzioni ed ai poteri di quest’ultima, quale banca centrale della Repubblica islamica dell’Iran, così come definiti nel capitolo 2 della parte II della legge monetaria e finanziaria iraniana, in particolare agli articoli 12 e 13 della stessa.

26      Correttamente pertanto il Tribunale ha dichiarato, al punto 86 della sentenza impugnata, che «il Consiglio non era tenuto a fornire una motivazione esplicita sui servizi finanziari e, quindi, sulle risorse o le agevolazioni finanziarie che la ricorrente avrebbe fornito al governo iraniano».

27      Ne consegue che il secondo motivo è infondato.

 Sul terzo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa

 Sentenza impugnata

28      Dopo avere rammentato, ai punti da 92 a 94 della sentenza impugnata, la giurisprudenza relativa al rispetto dei diritti della difesa, il Tribunale ha constatato, ai punti 95 e 98 di tale sentenza, che il 2 agosto 2012 il Consiglio aveva comunicato individualmente alla ricorrente la motivazione degli atti controversi con la quale aveva indicato che essa «forni[va] sostegno finanziario al governo dell’Iran», e che la ricorrente ha potuto contestare tale motivazione e gli elementi che ne erano alla base prima dell’adozione di tali atti.

29      Al punto 97 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che «il Consiglio non era tenuto, nel caso di specie, a comunicare alla ricorrente gli elementi documentali sui quali si basava tale motivazione, in quanto tali elementi, che vertevano sui servizi finanziari forniti appunto dalla ricorrente al governo iraniano, quale banca centrale della Repubblica islamica dell’Iran, potevano presumersi conosciuti da tutti ed implicitamente inclusi nella motivazione degli atti [controversi] in merito al criterio del sostegno al governo iraniano». Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato, al punto 99 della sentenza impugnata, che «i diritti della difesa della ricorrente, nonché il diritto di quest’ultima ad una tutela giurisdizionale effettiva, [erano] stati rispettati».

 Argomenti delle parti

30      Con il suo terzo motivo, la Central Bank of Iran sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nel ritenere che i suoi diritti della difesa fossero stati rispettati. Essa sostiene che il Consiglio non le ha comunicato alcun elemento di prova prima dell’adozione degli atti controversi relativi alla sua decisione di mantenerla negli elenchi delle entità soggette a misure restrittive. Il Tribunale avrebbe erroneamente statuito che il Consiglio poteva integrare le motivazioni per il mantenimento dell’inserimento della ricorrente negli elenchi in questione, prendendo in considerazione fattori risultanti dalle disposizioni della legge monetaria e finanziaria iraniana che non erano manifestamente indicati nella motivazione degli atti controversi e non erano stati comunicati alla ricorrente prima dell’adozione di tali atti. La ricorrente non ha avuto conoscenza degli argomenti fatti valere nei suoi confronti e non ha potuto predisporre una difesa adeguata. Soltanto durante l’udienza la ricorrente avrebbe avuto la possibilità, per la prima volta, di replicare all’affermazione secondo la quale essa avrebbe fornito fondi al governo iraniano.

31      Il Consiglio contesta gli argomenti della Central Bank of Iran.

 Giudizio della Corte

32      Come già dichiarato dalla Corte, nel caso della decisione iniziale di congelamento di capitali il Consiglio non è tenuto a comunicare previamente alla persona o all’entità interessata i motivi su cui tale istituzione intende fondare l’inserimento del nome di tale persona o entità nell’elenco, mentre l’adozione di una decisione successiva in forza della quale il nome di tale persona o entità venga ivi mantenuto deve, in linea di principio, essere preceduta dalla comunicazione degli elementi a carico del destinatario, e a detta persona o entità deve essere conferita l’opportunità di essere previamente sentita (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2011, Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, punti 61 e 62).

33      Ne consegue che, nell’ambito dell’adozione di una decisione che mantiene il nome di una persona o di un’entità in un elenco di persone o entità oggetto di misure restrittive, il Consiglio deve rispettare il diritto di tale persona o entità ad essere previamente sentita qualora, nella decisione che comporta il mantenimento dell’inserimento del suo nome nell’elenco, prenda in considerazione nei suoi confronti nuovi elementi, ossia elementi che non erano contenuti nella decisione iniziale di inserimento del suo nome in tale elenco (sentenza del 18 giugno 2015, Ipatau/Consiglio, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, punto 26).

34      Al punto 94 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato tale giurisprudenza senza commettere alcun errore di diritto.

35      Ha poi constatato, ai punti 95 e 98 di detta sentenza, che il Consiglio aveva comunicato alla Central Bank of Iran la nuova motivazione secondo la quale quest’ultima «forni[va] sostegno finanziario al governo dell’Iran» e che, il 7 ottobre 2012, la Central Bank of Iran aveva contestato tale motivazione.

36      Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la mancanza di comunicazione da parte del Consiglio degli elementi sulla base dei quali quest’ultimo riteneva che la Central Bank of Iran fornisse sostegno finanziario al governo dell’Iran non ha violato i diritti della difesa di tale banca.

37      Infatti, come emerge dai punti 25 e 26 della presente sentenza, il ruolo della ricorrente, in quanto banca centrale della Repubblica islamica dell’Iran, e le disposizioni legislative che la riguardano, hanno potuto essere considerate come costitutive di un contesto noto alla ricorrente, cosicché il Tribunale ha potuto legittimamente ritenere che il Consiglio non fosse tenuto a fornire una motivazione esplicita sui servizi finanziari e, quindi, sulle risorse o le agevolazioni finanziarie che la ricorrente avrebbe fornito al governo iraniano.

38      In tali condizioni, il Tribunale non ha violato i diritti della difesa della ricorrente allorché ha dichiarato che, trattandosi di elementi noti a quest’ultima, il Consiglio non era tenuto a fornire elementi documentali o di prova a tale riguardo.

39      Di conseguenza, il terzo motivo è infondato.

 Sul primo motivo, vertente su un errore che il Tribunale avrebbe commesso laddove ha dichiarato che il Consiglio aveva correttamente affermato che la ricorrente forniva «sostegno finanziario» alla Repubblica islamica dell’Iran

 Sentenza impugnata

40      Il Tribunale ha dichiarato, al punto 103 della sentenza impugnata, che la legittimità degli atti controversi andava valutata alla luce della loro motivazione, secondo la quale la ricorrente «forni[va] sostegno finanziario al governo dell’Iran». Al punto 104 di tale sentenza, il Tribunale ha concluso che, al fine di valutare la fondatezza di tale motivazione, si poteva tenere conto delle funzioni e dei poteri della ricorrente, quale banca centrale della Repubblica islamica dell’Iran, come definiti agli articoli 12 e 13 della legge monetaria e finanziaria iraniana. Dopo un esame di tali disposizioni, il Tribunale ha dichiarato, al punto 108 di detta sentenza, che «[risultava] chiaramente che la ricorrente [forniva] al governo iraniano dei servizi finanziari che, per la loro importanza quantitativa e qualitativa, [erano] idonei a favorire la proliferazione nucleare, fornendo a tale governo un sostegno, sotto forma di risorse o di agevolazioni di tipo materiale, finanziario e logistico, che gli [permettevano] di perseguire detta proliferazione». Al punto 111 della medesima sentenza, il Tribunale ha quindi ritenuto che il Consiglio non avesse commesso alcun errore di valutazione.

 Argomenti delle parti

41      Con il suo primo motivo, la Central Bank of Iran sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nel concludere che il Consiglio aveva correttamente valutato se fosse stato soddisfatto qualcuno dei criteri per l’inserimento negli elenchi degli atti controversi. Analizzando gli articoli 12 e 13 della legge monetaria e finanziaria iraniana, essa sostiene che i servizi che fornisce in quanto banca centrale, come la gestione dei conti e le operazioni di compensazione, non costituiscono un «sostegno finanziario» al governo iraniano, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012, ossia un sostegno finanziario di un’importanza qualitativa e quantitativa tale da consentire al governo dell’Iran di perseguire un programma nucleare (sentenza del 16 luglio 2014, National Iranian Oil Company/Consiglio, T‑578/12, EU:T:2014:678, punto 119).

42      Il Consiglio contesta gli argomenti della ricorrente.

 Giudizio della Corte

43      Occorre ricordare che il criterio del sostegno al governo iraniano, di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2012/635, ed all’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012, si riferisce ad un sostegno che può essere materiale, logistico o finanziario (v., in tal senso, sentenza del 1° marzo 2016, National Iranian Oil Company/Consiglio, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, punto 79).

44      L’obiettivo dell’aggiunta di tale criterio era di riferirsi ad attività proprie della persona od entità interessata e che, anche se prive di per sé di qualsiasi legame diretto o indiretto con la proliferazione nucleare, sono tuttavia idonee a favorirne lo sviluppo, fornendo al governo iraniano risorse o facilitazioni, di tipo materiale, finanziario o logistico, che gli permettano di perseguire le attività di proliferazione (v., in tal senso, sentenza del 1° marzo 2016, National Iranian Oil Company/Consiglio, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, punti 80 e 81).

45      Come ha concluso il Tribunale al punto 108 della sentenza impugnata, la ricorrente forniva al governo iraniano servizi finanziari che, per la loro importanza quantitativa e qualitativa, erano idonei a favorire la proliferazione nucleare, fornendo a tale governo un sostegno, sotto forma di risorse o di agevolazioni di tipo materiale, finanziario e logistico, che gli permettevano di perseguire detta proliferazione (v., per analogia, sentenza del 1° marzo 2016, National Iranian Oil Company/Consiglio, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, punto 83). Infatti, servizi come la gestione dei conti, l’esecuzione e la conclusione di operazioni finanziarie o la compravendita di titoli costituiscono un sostegno materiale, logistico e finanziario a tale Stato e, di conseguenza, un sostegno al governo di tale Stato.

46      Pertanto, correttamente il Tribunale ha rilevato, al punto 109 della sentenza impugnata, che poco importa che la ricorrente abbia negato di mettere le proprie risorse finanziarie a disposizione del governo iraniano, dal momento che essa ha sempre ammesso di fornire a quest’ultimo i servizi che qualsiasi banca centrale di uno Stato fornisce al governo di tale Stato.

47      Il Tribunale non è pertanto incorso in un errore di diritto nel dichiarare, al punto 110 della sentenza impugnata, che il Consiglio ha correttamente affermato che la ricorrente «forni[va] sostegno finanziario al governo dell’Iran», cosicché il criterio di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2012/635, ed all’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012, era soddisfatto nel caso di specie.

48      Conseguentemente, il primo motivo di impugnazione è infondato.

 Sul quarto motivo, vertente su una violazione dei diritti fondamentali, del diritto alla tutela della proprietà e della reputazione della ricorrente

 Sentenza impugnata

49      Al punto 119 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che gli inconvenienti causati alla ricorrente dagli atti controversi non sono sproporzionati rispetto all’importanza del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, che costituisce l’obiettivo perseguito da tali atti. Allo stesso punto ha peraltro rilevato che gli atti controversi riguardano solo una parte degli attivi della ricorrente, che esistono possibilità di sbloccare i fondi in talune circostanze e che il Consiglio non afferma che la ricorrente è essa stessa implicata nella proliferazione nucleare.

 Argomenti delle parti

50      Con il suo quarto motivo, la Central Bank of Iran sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nel respingere il motivo della ricorrente secondo il quale il Consiglio aveva violato, senza giustificazione o proporzione, i diritti fondamentali della ricorrente, incluso il suo diritto alla tutela della proprietà e della reputazione. Essa sostiene che il Tribunale non ha adeguatamente verificato se l’applicazione di tali misure restrittive nei confronti della Central Bank of Iran costituisse un’ingerenza illegittima e sproporzionata nei diritti fondamentali della ricorrente che sono il diritto di proprietà ed il diritto alla reputazione. Il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare che le misure erano sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti.

51      La Central Bank of Iran contesta in particolare il punto 119 della sentenza impugnata. Essa sottolinea che il Tribunale non ha sufficientemente preso in considerazione le conseguenze negative delle misure restrittive sulla vita economica del paese e del popolo iraniano. Essa sostiene, peraltro, che i servizi che fornisce non sono in alcun modo connessi con la capacità del governo iraniano di perseguire un programma nucleare e che l’approccio del Tribunale consentirebbe di adottare misure restrittive nei confronti di migliaia di contribuenti o di prestatori di servizi. Infine, la decisione del Consiglio di inserire e di mantenere la ricorrente negli elenchi delle entità soggette a misure restrittive sarebbe in contrasto con diverse dichiarazioni pubbliche rese dalle istituzioni europee, in particolare le conclusioni del Consiglio sull’Iran del 23 marzo 2012, nelle quali il Consiglio indica che «le misure restrittive concordate in data odierna mirano a intervenire sul finanziamento del programma nucleare da parte del regime iraniano e non a colpire il popolo iraniano».

52      Il Consiglio contesta gli argomenti della ricorrente.

 Giudizio della Corte

53      Occorre constatare che, al fine di verificare l’esistenza di una violazione del principio di proporzionalità, il Tribunale ha preso in considerazione, al punto 117 della sentenza impugnata, l’obiettivo di interesse generale perseguito dagli atti controversi. Al punto 118 di tale sentenza, ha riconosciuto che tali atti comportavano un pregiudizio per la ricorrente poiché violavano il suo diritto di proprietà ed il suo diritto alla reputazione. Il Tribunale ha tuttavia tenuto conto, al punto 119 di detta sentenza, dell’obiettivo di mantenere la pace e la sicurezza internazionali, rilevando nel contempo che gli atti controversi riguardavano solo una parte degli attivi della ricorrente, che esistevano possibilità di sbloccare i fondi in talune circostanze e che il Consiglio non affermava che la ricorrente era essa stessa implicata nella proliferazione nucleare.

54      Alla luce di tali elementi, legittimamente il Tribunale ha respinto il motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e sulla violazione dei diritti fondamentali della ricorrente, in particolare il suo diritto alla tutela della proprietà e della reputazione.

55      Occorre quindi respingere il quarto motivo.

56      Stante l’infondatezza dei quattro motivi d’impugnazione dedotti, occorre respingere l’impugnazione.

 Sulle spese

57      Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è infondata, la Corte statuisce sulle spese.

58      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del suo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

59      Poiché il Consiglio ha chiesto la condanna della Central Bank of Iran, quest’ultima, rimasta soccombente, deve essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Consiglio.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La Central Bank of Iran è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.