Language of document : ECLI:EU:C:2016:286

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

21 aprile 2016 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Articolo 5, punto 3 – Nozione di “materia di illeciti civili dolosi o colposi” – Direttiva 2001/29/CE – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Riproduzione a uso privato – Equo compenso – Mancato pagamento – Inclusione eventuale nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001»

Nella causa C‑572/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 18 novembre 2014, pervenuta in cancelleria l’11 dicembre 2014, nel procedimento

Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte GmbH

contro

Amazon EU Sàrl,

Amazon Services Europe Sàrl,

Amazon.de GmbH,

Amazon Logistik GmbH,

Amazon Media Sàrl,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, A. Arabadjiev, C. G. Fernlund, S. Rodin e E. Regan, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 novembre 2015,

considerate le osservazioni presentate:

–        per Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch‑musikalischer Urheberrechte GmbH, da A. Feitsch e M. Walter, Rechtsanwälte;

–        per Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon Logistik GmbH e Amazon Media Sàrl, da U. Börger e M. Kianfar, Rechtsanwälte;

–        per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;

–        per il governo francese, da D. Segoin e D. Colas, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato;

–        per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da T. Scharf e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 febbraio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), nonché dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

2        Tale questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia che oppone l’Austro‑Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH (in prosieguo: l’«Austro‑Mechana») alle società Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon Logistik GmbH e Amazon Media Sàrl (in prosieguo, congiuntamente: «Amazon») in merito alla competenza internazionale dei giudici austriaci a conoscere di un’azione giurisdizionale relativa al pagamento del corrispettivo dovuto in ragione della messa in commercio di supporti di registrazione, conformemente al diritto austriaco.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Regolamento n. 44/2001

3        L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, appartenente alla sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», del capo II di quest’ultimo, così recita:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

4        L’articolo 5, punti 1 e 3, di tale regolamento, appartenente alla sezione 2, intitolata «Competenze speciali», del capo II di quest’ultimo, è formulato come segue:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1)      a)     in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

(...)

(...)

3)      in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

 Direttiva 2001/29

5        L’articolo 2 della direttiva 2001/29, intitolato «Diritto di riproduzione», così dispone:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a)      agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

b)      agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

c)      ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

d)      ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;

e)      agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».

6        L’articolo 5 di tale direttiva, intitolato «Eccezioni e limitazioni», così prevede, al paragrafo 2:

«Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda:

(...)

b)      le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 all’opera o agli altri materiali interessati;

(...)».

 Diritto austriaco

7        L’articolo 42 della Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d’autore), del 9 aprile 1936 (BGBl. 111/1936), nella sua versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: l’«UrhG»), dispone quanto segue:

«1.      Chiunque è autorizzato ad effettuare riproduzioni, su carta o analogo supporto, di un’opera a fini privati.

2.      Chiunque è autorizzato ad effettuare, su supporti differenti da quelli indicati al paragrafo precedente, riproduzioni di un’opera, a fini privati e di ricerca, sempreché ciò non sia effettuato a scopi di lucro (...)

(...)».

8        L’articolo 42b dell’UrhG così prevede:

«1.      Nel caso in cui debba presumersi che di un’opera, trasmessa a mezzo radio, messa a disposizione del pubblico, ovvero riprodotta a fini commerciali su supporti video o sonori, vengano effettuate, in considerazione della sua natura, riproduzioni mediante trasferimento su supporti video o sonori, ai sensi dell’articolo 42, paragrafi da 2 a 7, a fini propri o privati, l’autore ha diritto alla corresponsione di un equo compenso (compenso per cassette vergini), qualora il supporto di registrazione sia stato immesso in commercio sul territorio nazionale a fini di lucro e a titolo oneroso; sono considerati supporti di registrazione i supporti video o sonori vergini, idonei a riproduzioni di tal genere, ovvero altri supporti video o sonori destinati a tali scopi.

(...)

3.      Soggetti tenuti al versamento di tale compenso:

1)      al versamento del compenso per cassette vergini ovvero del compenso relativo ad apparecchi è tenuto colui che immetta per primo in commercio, a fini commerciali e a titolo oneroso, da un luogo sito sul territorio nazionale ovvero all’estero, il supporto di registrazione ovvero l’apparecchio di riproduzione; (...)

(...)

5.      I diritti relativi al versamento dei corrispettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere fatti valere unicamente tramite società degli autori.

(...)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

9        L’Austro‑Mechana è una società di gestione collettiva dei diritti d’autore il cui compito comprende, segnatamente, la riscossione dell’«equo compenso» previsto all’articolo 42b, paragrafo 1, dell’UrhG.

10      Amazon, la cui sede sociale è situata in Lussemburgo e in Germania, appartiene a un gruppo internazionale che commercializza tramite Internet diversi prodotti, tra i quali i supporti di registrazione di cui a tale disposizione. Secondo l’Austro‑Mechana, Amazon procede alla prima immissione in commercio di tali supporti in Austria, cosicché essa è tenuta al pagamento di detto compenso.

11      La controversia tra le parti verte sulla questione di determinare se i giudici austriaci, ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, siano competenti sul piano internazionale a conoscere dell’azione giurisdizionale intentata dall’Austro‑Mechana allo scopo di ottenere da Amazon il pagamento di detto compenso.

12      Il ricorso proposto dall’Austro-Mechana è stato respinto dal giudice di primo grado per difetto di giurisdizione internazionale.

13      Il rigetto del ricorso dell’Austro-Mechana è stato confermato in appello, argomentando che la controversia tra quest’ultima e Amazon non ricade nella sfera di applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

14      L’Austro-Mechana ha proposto ricorso per cassazione (Revision) dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), chiedendo a quest’ultimo di applicare detta disposizione.

15      È in tale contesto che l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il diritto alla corresponsione dell’“equo compenso” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva [2001/29], il quale, nell’ordinamento austriaco, spetta alle imprese che per prime immettano in commercio sul territorio nazionale, a titolo oneroso, supporti di registrazione, costituisca un’obbligazione derivante da “illeciti civili dolosi o colposi” ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento [n. 44/2001]».

 Sulla questione pregiudiziale

16      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 va interpretato nel senso che una domanda intesa ad ottenere il pagamento di un compenso come quello oggetto del procedimento principale, dovuto ai sensi di una normativa nazionale di attuazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, ricade nella «materia di illeciti civili dolosi o colposi», ai sensi dell’articolo 5, punto 3, di detto regolamento.

17      In limine, va ricordato che, secondo giurisprudenza costante, qualora gli Stati membri optino per l’introduzione, nel proprio ordinamento interno, dell’eccezione, prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, al diritto di riproduzione delle copie per uso privato (eccezione detta «per copia privata»), essi sono tenuti, in particolare, a prevedere, in applicazione di detta disposizione, la corresponsione di un equo compenso a favore dei titolari del diritto esclusivo di riproduzione (v. sentenza del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, punto 19 e giurisprudenza ivi richiamata).

18      Ove le disposizioni di detta direttiva non indicano neppure i diversi elementi del sistema dell’equo compenso, gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per delimitarli. Spetta, in particolare, agli Stati membri determinare le persone che devono versare tale compenso, nonché fissarne la forma, le modalità e l’entità (v. sentenza del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, punto 20 e giurisprudenza ivi richiamata).

19      Il sistema su cui si basa l’equo compenso, la concezione e l’entità di quest’ultimo sono connessi al pregiudizio causato ai titolari di diritti esclusivi di riproduzione per effetto della realizzazione delle copie private, effettuate senza la loro autorizzazione, delle loro opere protette. In detto contesto, tale compenso è volto a risarcire detti titolari e occorre interpretarlo come la contropartita del pregiudizio subito dai titolari medesimi (v., in tal senso, sentenze del 21 ottobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 40; del 16 giugno 2011, Stichting de Thuiskopie, C‑462/09, EU:C:2011:397, punto 24; dell’11 luglio 2013, Amazon.com International Sales e a., C‑521/11, EU:C:2013:515, punto 47; del 10 aprile 2014, ACI Adam e a., C‑435/12, EU:C:2014:254, punto 50, nonché del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, punto 21).

20      La Corte ha parimenti statuito che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 impone allo Stato membro che abbia introdotto l’eccezione per copia privata nel proprio ordinamento nazionale un obbligo di risultato, nel senso che tale Stato è tenuto a garantire, conformemente alla sua competenza territoriale, l’effettiva riscossione dell’equo compenso per indennizzare il pregiudizio subito dai titolari del diritto esclusivo di riproduzione a causa della riproduzione di opere protette realizzata da utenti finali che risiedono sul territorio di tale Stato (v., in tal senso, sentenze del 16 giugno 2011, Stichting de Thuiskopie, C‑462/09, EU:C:2011:397, punti da 34 a 36, 39 e 41, nonché dell’11 luglio 2013, Amazon.com International Sales e a., C‑521/11, EU:C:2013:515, punti 32 e da 57 a 59).

21      Se è pur vero che la Corte ha interpretato tale disposizione nel senso che spetta, in linea di principio, al soggetto che ha causato un pregiudizio al titolare del diritto esclusivo di riproduzione – vale a dire a chi realizza, a fini di uso privato, la riproduzione di un’opera protetta senza chiedere la previa autorizzazione del detto titolare – risarcire tale danno finanziando il compenso che sarà corrisposto al titolare medesimo (v. sentenze dell’11 luglio 2013, Amazon.com International Sales e a., C‑521/11, EU:C:2013:515, punto 23, nonché del 10 aprile 2014, ACI Adam e a., C‑435/12, EU:C:2014:254, punto 51), essa ha tuttavia riconosciuto che, tenuto conto delle difficoltà pratiche per individuare gli utenti privati nonché per obbligarli a indennizzare i titolari del diritto esclusivo di riproduzione del pregiudizio loro procurato, è consentito agli Stati membri istituire, ai fini del finanziamento dell’equo compenso, un «prelievo per copia privata» a carico non dei soggetti privati interessati, bensì di coloro che dispongono di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale e che conseguentemente, di diritto o di fatto, mettono tali apparecchiature a disposizione dei soggetti privati ovvero rendono loro un servizio di riproduzione. Nell’ambito di un siffatto sistema, il versamento del prelievo per copia privata incombe quindi ai soggetti che dispongono di dette apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione (v., segnatamente, sentenze dell’11 luglio 2013, Amazon.com International Sales e a., C‑521/11, EU:C:2013:515, punto 24, nonché del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, punto 23).

22      Al riguardo, la Corte ha precisato che, considerato che il suddetto sistema consente ai debitori di ripercuotere il costo del prelievo per copia privata sul prezzo della messa a disposizione di tali apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione ovvero sul prezzo del servizio di riproduzione da essi reso, l’onere del prelievo incombe in definitiva sull’utente privato che paga tale prezzo, conformemente al «giusto equilibrio» da realizzare tra gli interessi dei titolari del diritto esclusivo di riproduzione e quelli degli utenti di materiali protetti (v. sentenze del 16 giugno 2011, Stichting de Thuiskopie, C‑462/09, EU:C:2011:397, punto 28, nonché dell’11 luglio 2013, Amazon.com International Sales e a., C‑521/11, EU:C:2013:515, punto 25).

23      È quanto si verifica nel sistema attuato dalla Repubblica d’Austria, che ha scelto di attuare l’eccezione per copia privata, prevista dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, e che la Corte ha già avuto occasione di esaminare nella sua sentenza dell’11 luglio 2013, Amazon.com International Sales e a. (C‑521/11, EU:C:2013:515).

24      Nell’ambito del sistema istituito dall’articolo 42b dell’UrhG per il finanziamento dell’equo compenso ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, il prelievo per copia privata è a carico dei soggetti che, da un luogo sito sul territorio nazionale ovvero all’estero, immettono in commercio, a fini commerciali ed a titolo oneroso, supporti di registrazione idonei alla riproduzione (v. sentenza dell’11 luglio 2013, Amazon.com International Sales e a., C‑521/11, EU:C:2013:515, punto 26).

25      In linea di principio, come già rilevato al punto 22 della presente sentenza, un sistema siffatto consente ai debitori di ripercuotere l’importo di tale prelievo sul prezzo di vendita di tali stessi supporti, di modo che l’onere del prelievo, conformemente all’esigenza del «giusto equilibrio», incombe in definitiva sull’utente privato che paga tale prezzo, supponendo che tale utente sia il destinatario finale (v. sentenza dell’11 luglio 2013, Amazon.com International Sales e a., C‑521/11, EU:C:2013:515, punto 27).

26      Peraltro, ai sensi dell’articolo 42b, paragrafo 5, dell’UrhG, il creditore di tale prelievo non è il titolare del diritto esclusivo di riproduzione, ma una società di gestione collettiva dei diritti d’autore, nella specie l’Austro-Mechana.

27      Quanto alla questione se i giudici austriaci siano competenti a conoscere la domanda dell’Austro-Mechana intesa ad ottenere il pagamento del compenso previsto dall’articolo 42b dell’UrhG, occorre ricordare che, in deroga al principio fondamentale enunciato all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, il quale attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro sul cui territorio il convenuto è domiciliato, il capo II, sezione 2, di tale regolamento prevede un certo numero di attribuzioni di competenze speciali, tra cui quella dell’articolo 5, punto 3, del regolamento medesimo (v. sentenze del 16 maggio 2013, Melzer, C‑228/11, EU:C:2013:305, punto 23; del 3 ottobre 2013, Pinckney, C‑170/12, EU:C:2013:635, punto 24; del 5 giugno 2014, Coty Germany, C‑360/12, EU:C:2014:1318, punto 44, e del 22 gennaio 2015, Hejduk, C‑441/13, EU:C:2015:28, punto 17).

28      In tal senso, l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 prevede che la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

29      La norma sulla competenza speciale prevista da detta disposizione va interpretata in maniera autonoma e restrittiva (v. sentenze del 28 gennaio 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 43, e del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 37).

30      A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la regola di competenza prevista all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 trova il suo fondamento nell’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la contestazione e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, che giustifica un’attribuzione di competenza a questi ultimi ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale (v. sentenze del 16 maggio 2013, Melzer, C‑228/11, EU:C:2013:305, punto 26; del 3 ottobre 2013, Pinckney, C‑170/12, EU:C:2013:635, punto 27; del 5 giugno 2014, Coty Germany, C‑360/12, EU:C:2014:1318, punto 47; del 22 gennaio 2015, Hejduk, C‑441/13, EU:C:2015:28, punto 19, e del 28 gennaio 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 46).

31      In materia di illeciti civili dolosi o colposi, infatti, il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire è generalmente il più idoneo a pronunciarsi, in particolare per ragioni di prossimità alla controversia e di facilità di assunzione delle prove (v. sentenze del 25 ottobre 2012, Folien Fischer e Fofitec, C‑133/11, EU:C:2012:664, punto 38; del 16 maggio 2013, Melzer, C‑228/11, EU:C:2013:305, punto 27; del 18 luglio 2013, ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490, punto 50, e del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 40).

32      Secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi» comprende qualsiasi domanda che miri a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleghi alla «materia contrattuale» di cui all’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 (v. sentenze del 27 settembre 1988, Kalfelis, 189/87, EU:C:1988:459, punti 17 e 18; del 13 marzo 2014, Brogsitter, C‑548/12, EU:C:2014:148, punto 20, nonché del 28 gennaio 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 44).

33      Occorre pertanto esaminare, in primo luogo, se la domanda della Austro‑Mechana, intesa a ottenere il pagamento del compenso previsto dall’articolo 42b dell’UrhG, ricade nella «materia contrattuale», ai sensi di detta disposizione.

34      A tal riguardo, la Corte ha statuito che la conclusione di un contratto non costituisce una condizione di applicazione dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 (v. sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 38).

35      Sebbene l’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 non esiga la conclusione di un contratto, nondimeno è indispensabile ai fini della sua applicazione individuare un’obbligazione, dato che in forza di tale disposizione la competenza giurisdizionale è determinata in relazione al luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. Quindi, la nozione di «materia contrattuale» ai sensi della predetta disposizione non può essere intesa nel senso che riguarda una situazione in cui non esista alcun obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti di un’altra (v. sentenza del 14 marzo 2013, Česká spořitelna, C‑419/11, EU:C:2013:165, punto 46).

36      Di conseguenza, l’applicazione della regola di competenza speciale prevista in materia contrattuale al detto articolo 5, punto 1, lettera a), presuppone la determinazione di un’obbligazione giuridica assunta liberamente da un soggetto nei confronti di un altro e su cui si fonda l’azione del ricorrente (v. sentenze del 14 marzo 2013, Česká spořitelna, C‑419/11, EU:C:2013:165, punto 47, e del 28 gennaio 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 39).

37      Nel procedimento principale, l’obbligo di pagamento all’Austro‑Mechana dell’equo compenso previsto dall’articolo 42b dell’UrhG, inteso all’attuazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, non è stato liberamente concesso da Amazon, bensì è stato imposto ad essa dal legislatore austriaco in ragione dell’immissione in commercio, a fini commerciali ed a titolo oneroso, di supporti di registrazione idonei alla riproduzione di opere o di oggetti protetti.

38      Ne risulta che la domanda dell’Austro‑Mechana, volta a ottenere il pagamento di detto compenso, non si ricollega alla «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001.

39      In secondo luogo, occorre determinare se una domanda come quella oggetto della causa principale mira a coinvolgere la responsabilità di un convenuto, ai sensi della giurisprudenza menzionata supra, al punto 32 della presente sentenza.

40      Ciò si verifica quando un «evento dannoso», ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, sia imputabile al convenuto.

41      Infatti, la responsabilità in materia di illeciti civili dolosi o colposi non può esistere se non a condizione che sia possibile accertare un nesso causale fra il danno e il fatto dal quale esso trae origine (v. sentenze del 30 novembre 1976, Bier, 21/76, EU:C:1976:166, punto 16, e del 5 febbraio 2004, DFDS Torline, C‑18/02, EU:C:2004:74, punto 32).

42      Nella specie, l’azione proposta dall’Austro-Mechana è intesa a conseguire il risarcimento del danno conseguente al mancato pagamento, da parte di Amazon, del compenso previsto dall’articolo 42b dell’UrhG.

43      A tal riguardo, occorre ricordare che l’«equo compenso» di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, secondo la giurisprudenza della Corte menzionata supra, al punto 19 della presente sentenza, è volto a risarcire i titolari del danno risultante dalle copie private, effettuate senza la loro autorizzazione, delle loro opere protette, sicché occorre interpretarlo come la contropartita del pregiudizio subito dai titolari, risultante da detta copia, non autorizzata dagli stessi.

44      Pertanto, la mancata percezione, da parte dell’Austro-Mechana, del compenso previsto dall’articolo 42b dell’UrhG costituisce un evento dannoso, ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

45      Il fatto che, nel contesto del sistema austriaco relativo al finanziamento di tale «equo compenso», quest’ultimo debba essere pagato non ai titolari di un diritto esclusivo di riproduzione che esso è inteso a risarcire, bensì a una società di gestione collettiva di diritti d’autore, è inconferente al riguardo.

46      Infatti, come è stato rilevato supra, al punto 26 della presente sentenza, ai sensi dell’articolo 42b, paragrafo 5, dell’UrhG, solo le società di gestione collettiva dei diritti d’autore possono far valere il diritto al compenso previsto da detto articolo 42b. Pertanto, in quanto società di gestione collettiva dei diritti d’autore in Austria, solo la Austro-Mechana può far valere tale diritto nell’ambito di detto sistema.

47      Del pari, in considerazione, segnatamente, della giurisprudenza citata supra, al punto 21 della presente sentenza, la circostanza che Amazon non sia un utilizzatore finale che abbia realizzato, a fini di uso privato, la riproduzione di opere protette non osta a che, nell’ambito del sistema previsto dal diritto austriaco, il compenso previsto dall’articolo 42b, paragrafo 1, dell’UrhG sia tuttavia posto a carico di Amazon.

48      Peraltro, se è pur vero che, come fa valere Amazon, l’immissione in commercio di supporti di registrazione non costituisce, di per sé, un illecito, e che, in quanto la Repubblica d’Austria ha deciso di dare attuazione all’eccezione per copia privata, prevista dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, la realizzazione di riproduzioni per uso privato mediante tali supporti è un atto autorizzato dal diritto austriaco, tuttavia, ai sensi di tale disposizione, il diritto austriaco subordina la realizzazione di dette copie private alla condizione che i titolari di diritti ricevano un «equo compenso», vale a dire, nella specie, il compenso previsto dall’articolo 42b, paragrafo 1, dell’UrhG.

49      Orbene, con la sua domanda, l’Austro-Mechana censura a Amazon non di immettere in commercio supporti di registrazione sul territorio austriaco, ma di non rispettare l’obbligo di pagare detto compenso, che incombe ad essa in forza dell’UrhG.

50      In tal senso, la domanda dell’Austro-Mechana è intesa a coinvolgere la responsabilità di un convenuto, poiché tale domanda si fonda sulla violazione, da parte di Amazon, delle disposizioni dell’UrhG che le impongono tale obbligo e detta violazione costituisce un illecito che provoca un danno all’Austro-Mechana.

51      Conseguentemente, tale domanda ricade nella sfera di applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

52      Ne deriva che, se l’evento dannoso in oggetto nel procedimento principale è avvenuto o può avvenire in Austria, elemento che spetta al giudice del rinvio determinare, i giudici di detto Stato membro sono competenti a conoscere la domanda dell’Austro-Mechana.

53      In tale contesto, occorrere rispondere alla questione posta affermando che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 va interpretato nel senso che una domanda volta a ottenere la corresponsione di un compenso dovuto ai sensi di una normativa nazionale, quale quello oggetto del procedimento principale, che attua il sistema di «equo compenso», previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, rientra nella «materia di illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi dell’articolo 5, punto 3, di detto regolamento.

 Sulle spese

54      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va interpretato nel senso che una domanda volta a ottenere la corresponsione di un compenso dovuto ai sensi di una normativa nazionale, quale quello oggetto del procedimento principale, che attua il sistema di «equo compenso», previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, rientra nella «materia di illeciti civili dolosi o colposi», ai sensi dell’articolo 5, punto 3, di detto regolamento.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.