Language of document : ECLI:EU:C:2016:304

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

27 aprile 2016 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Regolamento (CE) n. 1186/2009 – Articolo 3 – Franchigia dai dazi all’importazione – Beni personali – Trasferimento di residenza da un paese terzo a uno Stato membro – Nozione di “residenza normale” – Impossibilità di cumulare una residenza normale in uno Stato membro e in un paese terzo – Criteri di determinazione del luogo della residenza normale»

Nella causa C‑528/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi, Paesi Bassi), con decisione del 14 novembre 2014, pervenuta in cancelleria il 21 novembre 2014, nel procedimento

X

contro

Staatssecretaris van Financiën,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Lycourgos, E. Juhász, C. Vajda e K. Jürimäe (relatore), giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per X, da B.J.B. Boersma, adviseur;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e M. Noort, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da L. Grønfeldt e H. Kranenborg, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 dicembre 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324, pag. 23).

2        La presente domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. X e lo Staatssecretaris van Financiën (Segretario di Stato alle Finanze) relativa al rifiuto di quest’ultimo di ammettere il trasferimento dei beni personali del sig. X, tra il Qatar e i Paesi Bassi, in franchigia dai dazi all’importazione.

 Contesto normativo

 La direttiva 83/182/CEE

3        L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili all’interno della Comunità in materia d’importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU L 105, pag. 59), come modificata dalla direttiva 2006/98/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363, pag. 129; in prosieguo: la «direttiva 83/182»), così dispone:

«Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, si intende per “residenza normale” il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni all’anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l’esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita.

Tuttavia, nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente. (...)».

 La direttiva 83/183/CEE

4        L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 83/183/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro (GU L 105, pag. 64), la quale è stata abrogata dalla direttiva 2009/55/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa alle esenzioni fiscali applicabili all’introduzione definitiva di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro (GU L 145, pag. 36), aveva un contenuto identico a quello dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 83/182.

 Il regolamento n. 1186/2009

5        Il regolamento n. 1186/2009 ha abrogato il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 105, pag. 1).

6        I considerando 3 e 4 del regolamento n. 1186/2009 così recitano:

«(3)      (...) una tassazione (...) non si giustifica in alcune circostanze ben definite, per le quali le condizioni particolari dell’importazione delle merci non richiedono l’applicazione delle misure abituali di protezione dell’economia.

(4)      È opportuno prevedere, come nella maggior parte delle legislazioni doganali, che in tali casi l’importazione possa essere effettuata beneficiando di un regime di franchigia che esoneri le merci dall’applicazione dei dazi all’importazione cui sarebbero normalmente soggette».

7        L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento è così formulato:

«(…) I beni personali non devono riflettere, per loro natura o quantità, alcun intento di carattere commerciale».

8        L’articolo 3 di detto regolamento così dispone:

«Fatti salvi gli articoli da 4 a 11, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione i beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale nel territorio doganale della Comunità».

9        L’articolo 4 dello stesso regolamento prevede quanto segue:

«La franchigia è limitata ai beni personali che:

a)      salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, sono stati in possesso dell’interessato e, trattandosi di beni non consumabili, sono stati da lui utilizzati nel luogo della sua precedente residenza normale per un periodo di almeno sei mesi prima della data in cui ha cessato di avere la sua residenza normale nel paese terzo di provenienza;

b)      sono destinati ad essere utilizzati per gli stessi usi nel luogo della sua nuova residenza normale.

(...)».

10      L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1186/2009 è così formulato:

«Possono beneficiare della franchigia solo le persone che hanno avuto la residenza normale fuori del territorio doganale della Comunità da almeno dodici mesi consecutivi».

11      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, la franchigia è accordata solo per i beni personali dichiarati per la libera pratica entro un termine di dodici mesi dalla data alla quale l’interessato ha stabilito la sua residenza normale nel territorio doganale dell’Unione europea.

12      L’articolo 9 di detto regolamento prevede la possibilità che la franchigia sia accordata per i beni personali dichiarati per la libera pratica prima che l’interessato abbia stabilito la sua residenza normale nel territorio doganale dell’Unione, su suo impegno di trasferirvela effettivamente entro un termine di sei mesi.

13      In forza dell’articolo 10 del medesimo regolamento, se, a motivo di impegni professionali, l’interessato lascia il paese terzo in cui aveva la residenza normale senza trasferire contemporaneamente tale residenza normale nel territorio doganale dell’Unione, ma con l’intenzione di stabilirvisi successivamente, le autorità competenti possono autorizzare l’ammissione in franchigia dei beni personali che egli trasferisce a tal fine.

14      L’articolo 11 del regolamento n. 1186/2009 offre alle autorità competenti la possibilità di derogare a talune delle condizioni di applicazione della franchigia dai dazi all’importazione di cui all’articolo 3 dello stesso regolamento.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15      Sino al 1° marzo 2008 il ricorrente nel procedimento principale ha risieduto e lavorato nei Paesi Bassi. Dal 1° marzo 2008 al 1° agosto 2011 il medesimo ha lavorato nel Qatar, ove il suo datore di lavoro gli ha messo a disposizione un’abitazione. Il ricorrente nel procedimento principale aveva legami sia professionali sia personali in tale paese terzo. Sua moglie ha continuato ad abitare e a lavorare nei Paesi Bassi e si è recata in visita presso di lui sei volte, per soggiorni complessivamente pari a 83 giorni. Nel corso del periodo in questione il ricorrente nel procedimento principale ha trascorso 281 giorni fuori dal Qatar, durante i quali egli ha fatto visita alla moglie, ai figli maggiorenni e al resto della famiglia nei Paesi Bassi, trascorrendo altresì vacanze in altri Stati.

16      In vista del suo ritorno nei Paesi Bassi, il ricorrente nel procedimento principale ha chiesto che gli fosse rilasciata un’autorizzazione a importare dal Qatar nell’Unione i suoi beni personali in franchigia dai dazi all’importazione, conformemente all’articolo 3 del regolamento n. 1186/2009. Tale domanda gli è stata negata, mediante decisione dell’ispettore tributario, con la motivazione che non vi era alcun trasferimento verso i Paesi Bassi della sua residenza normale, ai sensi di tale articolo. Il ricorrente nel procedimento principale avrebbe infatti conservato la sua residenza normale in tale Stato membro durante il suo soggiorno nel Qatar, sicché la sua residenza normale non sarebbe mai stata situata in tale paese terzo.

17      Il ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso avverso detta decisione di rigetto dinanzi al Rechtbank te Haarlem (Tribunale di Haarlem), il quale l’ha accolta. L’ispettore tributario ha proposto appello contro la decisione di tale giudice dinanzi al Gerechtshof Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam). Quest’ultimo giudice ha ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte, la residenza normale è il luogo in cui l’interessato ha il centro permanente dei suoi interessi. Lo stesso giudice ha in seguito rilevato che, tenuto conto dei legami personali e professionali del ricorrente nel procedimento principale, non era possibile stabilire ove fosse situato il centro permanente dei suoi interessi. Stanti tali considerazioni, secondo tale giudice, occorreva privilegiare i legami personali e pertanto, durante il periodo in questione, la residenza normale del ricorrente nel procedimento principale era situata non nel Qatar, bensì nei Paesi Bassi.

18      Il ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio. Tale giudice, dopo aver posto in evidenza che il regolamento n. 1186/2009 non prevedeva alcuna definizione della nozione di «residenza normale», ha osservato che l’approccio del Gerechtshof Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam) induceva a chiedersi se il ricorrente nel procedimento principale avesse avuto, durante il periodo in questione, una residenza normale tanto nei Paesi Bassi quanto nel Qatar. Esso ha sottolineato che gli obiettivi di tale regolamento non sembravano ostare, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, né all’esistenza di una residenza normale tanto nei Paesi Bassi quanto nel Qatar né all’applicazione della franchigia dai dazi all’importazione, prevista dall’articolo 3 di detto regolamento, atteso che il ricorrente nel procedimento principale ha lasciato la sua residenza nel Qatar e ha trasferito i suoi beni personali nei Paesi Bassi.

19      Nell’ipotesi in cui il regolamento n. 1186/2009 dovesse essere interpretato nel senso che esclude che possa esistere una duplice residenza normale, il giudice del rinvio chiede quali siano, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, i criteri di cui tener conto per stabilire quale delle due residenze debba essere considerata la residenza normale, ai fini dell’applicazione del regolamento in parola. A tale riguardo, detto giudice si interroga sulla rilevanza dei criteri stabiliti dalla Corte nelle sentenze Louloudakis (C‑262/99, EU:C:2001:407) e Alevizos (C‑392/05, EU:C:2007:251) al fine di individuare il luogo della «residenza normale», ai sensi degli articoli 7, paragrafo 1, della direttiva 83/182, e 6, paragrafo 1, della direttiva 83/183, in particolare la preminenza accordata, nell’ambito di siffatta individuazione, ai legami personali.

20      Date tali circostanze, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il regolamento n. 1186/2009 includa la possibilità che una persona fisica abbia la sua residenza normale contemporaneamente tanto in uno Stato membro quanto in un paese terzo e, in tal caso, se la franchigia dai dazi all’importazione ex articolo 3 di detto regolamento sia applicabile a beni personali che vengono trasferiti nell’Unione a seguito della cessazione della residenza normale in un paese terzo.

2)      Qualora il regolamento n. 1186/2009 escluda la possibilità di avere una doppia residenza normale e una valutazione di tutte le circostanze non sia sufficiente ad individuare la residenza normale, alla luce di quale norma o con l’ausilio di quali criteri si debba stabilire, ai fini dell’applicazione di tale regolamento, in che paese l’interessato ha la sua residenza normale in una fattispecie come quella in esame, in cui questi in un paese terzo ha legami sia personali che professionali e nello Stato membro legami personali».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

21      Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3 del regolamento n. 1186/2009 debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione di tale articolo, una persona fisica possa avere contemporaneamente la sua residenza normale sia in uno Stato membro che in un paese terzo. In caso di risposta affermativa, detto giudice chiede altresì se la franchigia dai dazi all’importazione prevista dall’articolo menzionato sia applicabile ai beni personali importati nell’Unione da tale persona fisica una volta che quest’ultima cessa di avere la sua residenza normale nel paese terzo.

22      Posto che il regolamento n. 1186/2009 non prevede alcuna definizione della nozione di «residenza normale» di cui all’articolo 3 del medesimo, occorre, al fine di determinare la portata di tale articolo, tener conto allo stesso tempo del suo tenore letterale, del suo contesto e delle sue finalità (sentenza Angerer, C‑477/13, EU:C:2015:239, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

23      Per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 3 del regolamento n. 1186/2009, occorre, da un lato, rilevare che l’espressione «residenza normale» è utilizzata al singolare, il che tende a confermare che una persona fisica può avere al contempo una sola residenza normale. Dall’altro, tale articolo subordina la concessione della franchigia dai dazi all’importazione al trasferimento della residenza normale da un paese terzo verso il territorio doganale dell’Unione. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, l’impiego del verbo «trasferire» presuppone necessariamente uno spostamento della residenza normale da un luogo situato al di fuori di tale territorio a un luogo situato all’interno di esso e osta quindi al cumulo, nel corso di uno stesso periodo, di una residenza normale in uno Stato membro e di un’altra in un paese terzo.

24      Per quanto riguarda il contesto dell’articolo 3 del regolamento n. 1186/2009, anche gli articoli 4, 5, 7 e da 9 a 11 di tale regolamento, relativi segnatamente alle condizioni di applicazione della franchigia doganale prevista dall’articolo 3 del regolamento suddetto, utilizzano l’espressione «residenza normale» al singolare. Lo stesso vale per gli altri articoli del medesimo regolamento in cui figura la nozione di «residenza normale».

25      Inoltre, la formulazione degli articoli 4, 7 e da 9 a 11 del regolamento n. 1186/2009 avvalora un’interpretazione della nozione di «residenza normale» secondo la quale una persona fisica può avere nello stesso momento una sola residenza normale. Infatti, anzitutto, l’articolo 4 di tale regolamento dispone che la franchigia è limitata ai beni personali che, da un lato, sono stati utilizzati dall’interessato «nel luogo della sua precedente residenza normale» per un periodo di almeno sei mesi prima della data in cui «ha cessato di avere la sua residenza normale» nel paese terzo di provenienza e, dall’altro, sono destinati a essere utilizzati «nel luogo della sua nuova residenza normale». Inoltre, gli articoli 7, 9 e 10 di detto regolamento fanno tutti riferimento a una stessa sequenza di eventi, nel corso della quale l’interessato lascia, in un primo momento, la sua residenza normale in un paese terzo, e successivamente stabilisce, in un secondo momento, tale residenza nel territorio doganale dell’Unione. Infine, l’articolo 11 del regolamento n. 1186/2009 riprende il verbo «trasferire», parimenti utilizzato dall’articolo 3 di tale regolamento, per designare lo spostamento della residenza normale da un paese terzo verso uno Stato membro.

26      Per quanto concerne gli obiettivi del regolamento n. 1186/2009, il considerando 3 del regolamento in parola precisa che sono state previste da detto regolamento franchigie doganali giacché «una tassazione (...) non si giustifica in alcune circostanze ben definite, per le quali le condizioni particolari dell’importazione delle merci non richiedono l’applicazione delle misure abituali di protezione dell’economia».

27      Dalla giurisprudenza relativa al secondo considerando del regolamento n. 918/83, il cui contenuto è identico a quello del considerando 3 del regolamento n. 1186/2009, risulta che gli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione, al momento dell’adozione di questo primo regolamento, consistevano nel semplificare, da un lato, lo stabilimento della nuova residenza di una persona fisica nello Stato membro interessato e, dall’altro, il lavoro delle autorità doganali degli Stati membri (sentenza Treimanis, C‑487/11, EU:C:2012:556, punto 24). Tali considerazioni sono applicabili al regolamento n. 1186/2009 in quanto, mediante quest’ultimo, il legislatore dell’Unione ha codificato le varie disposizioni del regime delle franchigie doganali, incluse le disposizioni del regolamento n. 918/83.

28      Orbene, un’interpretazione secondo la quale una persona fisica può cumulare due residenze normali, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 1186/2009, di cui una in un paese terzo e un’altra in uno Stato membro, non può essere considerata conforme all’obiettivo consistente nell’agevolare lo stabilimento della nuova residenza in uno Stato membro.

29      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3 del regolamento n. 1186/2009 dev’essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione di tale articolo, una persona fisica non può avere contemporaneamente la sua residenza normale tanto in uno Stato membro quanto in un paese terzo. Stante tale risposta, non è più necessario rispondere alla seconda parte della prima questione.

 Sulla seconda questione

30      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, con l’ausilio di quali criteri si debba stabilire il luogo della residenza normale, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 1186/2009, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale in cui l’interessato ha, in un paese terzo, tanto legami personali quanto legami professionali e, in uno Stato membro, legami personali.

31      In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza elaborata nell’ambito di vari settori del diritto dell’Unione, la residenza normale dev’essere considerata il luogo in cui l’interessato ha stabilito il centro permanente dei propri interessi (v., per analogia, sentenze Schäflein/Commissione, 284/87, EU:C:1988:414, punto 9; Ryborg, C‑297/89, EU:C:1991:160, punto 19; Louloudakis, C‑262/99, EU:C:2001:407, punto 51; Alevizos, C‑392/05, EU:C:2007:251, punto 55; I, C‑255/13, EU:C:2014:1291, punto 44, e B., C‑394/13, EU:C:2014:2199, punto 26).

32      È stato altresì statuito che, ai fini della determinazione della residenza normale in quanto centro permanente degli interessi della persona di cui trattasi, deve tenersi conto di tutti gli elementi di fatto rilevanti (v., per analogia, sentenze Schäflein/Commissione, 284/87, EU:C:1988:414, punto 10; Ryborg, C‑297/89, EU:C:1991:160, punto 20; Louloudakis, C‑262/99, EU:C:2001:407, punto 55; Alevizos, C‑392/05, EU:C:2007:251, punto 57, nonché I, C‑255/13, EU:C:2014:1291, punti 45 e 46).

33      Nelle sentenze Louloudakis (C‑262/99, EU:C:2001:407) e Alevizos (C‑392/05, EU:C:2007:251), sulla pertinenza delle quali il giudice del rinvio si interroga, nell’ambito della seconda questione, ai fini della determinazione del luogo della residenza normale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 1186/2009, la Corte ha evidenziato, per quanto riguarda gli articoli 7, paragrafo 1, della direttiva 83/182, e 6, paragrafo 1, della direttiva 83/183, che gli elementi di fatto rilevanti che devono essere presi in considerazione al fine di determinare la residenza normale in quanto centro permanente degli interessi della persona di cui trattasi comprendevano, in particolare, la presenza fisica di quest’ultima, quella dei suoi familiari, la disponibilità di un’abitazione, il luogo dove i figli frequentano effettivamente la scuola, il luogo d’esercizio delle attività professionali, il luogo in cui vi siano interessi patrimoniali, quello dei legami amministrativi con le autorità pubbliche e gli organismi sociali, nei limiti in cui i detti elementi traducano la volontà di tale persona di conferire una determinata stabilità al luogo di collegamento, a motivo di una continuità che risulti da un’abitudine di vita e dallo svolgimento di rapporti sociali e professionali normali (sentenze Louloudakis, C‑262/99, EU:C:2001:407, punto 55, e Alevizos, C‑392/05, EU:C:2007:251, punto 57).

34      Inoltre, la Corte ha precisato, in tali sentenze, che qualora una valutazione globale di tutti gli elementi di fatto rilevanti non consenta di individuare il centro permanente degli interessi della persona di cui trattasi, ai fini di tale individuazione va data preminenza ai legami personali (sentenze Louloudakis, C‑262/99, EU:C:2001:407, punto 53, e Alevizos, C‑392/05, EU:C:2007:251, punto 61).

35      Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che il giudice del rinvio si chiede, in particolare, se quest’ultima considerazione, secondo la quale dev’essere data preminenza ai legami personali, sia applicabile all’interpretazione della nozione di «residenza normale», ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 1186/2009, considerando che il Gerechtshof Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam), la cui sentenza è oggetto del procedimento dinanzi a tale giudice, ha ritenuto che occorresse, nelle circostanze di cui al procedimento principale, dare la preminenza a detti legami personali.

36      A tal proposito, occorre rilevare che dalle sentenze Louloudakis (C‑262/99, EU:C:2001:407, punto 53) e Alevizos (C‑392/05, EU:C:2007:251, punto 61) emerge che tale preminenza si basa sull’interpretazione dei termini degli articoli 7, paragrafo 1, della direttiva 83/182, e 6, paragrafo 1, della direttiva 83/183. Orbene, il regolamento n. 1186/2009 non contiene alcuna disposizione equivalente a tali disposizioni.

37      Per di più, occorre osservare che le direttive menzionate riguardano le franchigie fiscali applicabili nell’interno dell’Unione, mentre il regolamento in parola è relativo alle franchigie doganali applicabili ai beni provenienti da paesi terzi importati nell’Unione. Pertanto, l’obiettivo di dette direttive è diverso da quello del regolamento n. 1186/2009. Dai considerando di queste stesse direttive si deduce, infatti, che il loro obiettivo è di favorire l’esercizio della libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione, tramite l’abolizione degli ostacoli fiscali all’importazione in uno Stato membro di beni personali e di mezzi di trasporto che provengono da un altro Stato membro. Il regolamento in parola, invece, come si evince dal suo considerando 3, è inteso ad accordare alle importazioni nell’Unione di merci provenienti da paesi terzi, che secondo l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, non riflettono, per natura, valore o quantità, alcun intento di carattere commerciale, il beneficio di una franchigia dai dazi doganali, laddove le condizioni di tali importazioni «non richiedono l’applicazione delle misure abituali di protezione dell’economia».

38      Premesso ciò, l’interpretazione della nozione di «residenza normale», ai sensi degli articoli 7, paragrafo 1, della direttiva 83/182, e 6, paragrafo 1, della direttiva 83/183, secondo la quale, qualora sia impossibile individuare il centro permanente degli interessi della persona di cui trattasi, dev’essere data preminenza ai legami personali, non è applicabile alla nozione di «residenza normale», ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 1186/2009.

39      Ne deriva che la residenza normale, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 1186/2009, dev’essere considerata il luogo in cui l’interessato ha stabilito il centro permanente dei suoi interessi. Per stabilire se tale residenza normale sia situata in un paese terzo, ai fini dell’applicazione della franchigia doganale prevista da tale articolo 3, devono essere presi in considerazione tutti gli elementi di fatto rilevanti, compresi quelli citati dalla Corte, in maniera non esaustiva, nelle sentenze Louloudakis (C‑262/99, EU:C:2001:407) nonché Alevizos (C‑392/05, EU:C:2007:251), e menzionati al punto 33 della presente sentenza, senza che sia necessario dare la preminenza ai legami personali.

40      Nell’ambito di tale analisi, occorre rilevare che il regolamento n. 1186/2009 accorda un’importanza particolare alla durata del soggiorno della persona di cui trattasi nel paese terzo in questione. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento, infatti, possono beneficiare della franchigia doganale prevista dall’articolo 3 dello stesso regolamento solo le persone che hanno avuto la loro residenza normale fuori del territorio doganale dell’Unione da almeno dodici mesi consecutivi. Analogamente, il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), alla quale l’Unione ha chiesto di aderire e la cui domanda è stata accettata nel corso del 2007, ha indicato, nella sua raccomandazione del 5 dicembre 1962 relativa all’ammissione in franchigia dei valori mobiliari importati in occasione di un trasferimento di domicilio, che l’ammissione in franchigia può in particolare essere subordinata alla condizione che la durata del soggiorno all’estero risulti sufficiente.

41      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui l’interessato ha, in un paese terzo, tanto legami personali quanto legami professionali e, in uno Stato membro, legami personali, al fine di determinare se la residenza normale dell’interessato, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 1186/2009, sia situata nel paese terzo, occorre accordare, al momento della valutazione globale degli elementi di fatto rilevanti, un’importanza particolare alla durata del soggiorno in tale paese terzo della persona di cui trattasi.

 Sulle spese

42      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, dev’essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione di tale articolo, una persona fisica non può avere contemporaneamente la sua residenza normale tanto in uno Stato membro quanto in un paese terzo.

2)      In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui l’interessato ha, in un paese terzo, tanto legami personali quanto legami professionali e, in uno Stato membro, legami personali, al fine di determinare se la residenza normale dell’interessato, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 1186/2009, sia situata nel paese terzo, occorre accordare, al momento della valutazione globale degli elementi di fatto rilevanti, un’importanza particolare alla durata del soggiorno in tale paese terzo della persona di cui trattasi.

Firme


** Lingua processuale: il neerlandese.