Language of document : ECLI:EU:C:2016:455

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

16 giugno 2016 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Valore in dogana – Determinazione del valore in dogana – Valore di transazione – Prezzo effettivamente pagato – Dubbi fondati sulla veridicità del prezzo dichiarato – Prezzo dichiarato inferiore al prezzo pagato nell’ambito di altre transazioni relative a merci similari»

Nella causa C‑291/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunale amministrativo e del lavoro di Zalaegerszeg, Ungheria), con decisione del 21 maggio 2015, pervenuta in cancelleria il 15 giugno 2015, nel procedimento

EURO 2004. Hungary Kft.

contro

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, S. Rodin e E. Regan (relatore), giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo ungherese, da M. Z. Fehér e G. Koós, in qualità di agenti;

–        per il governo spagnolo, da A. Gavela Llopis, in qualità di agente;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente; assistita da G. Albenzio, avvocato dello Stato;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, N. Vitorino e M. Rebelo, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da L. Havas e L. Grønfeldt, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 181 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU 1993, L 253, pag. 1 e rettifiche in GU 1994, L 268, pag. 32 e GU 1996, L 180, pag. 34), come modificato dal regolamento (CE) n. 3254/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994 (GU 1994, L 346, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento di applicazione»).

2        Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia che vede opposta la EURO 2004. Hungary Kft. alla Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (direzione generale delle dogane e delle finanze della regione del Transdanubio occidentale, facente capo all’Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane dell’Ungheria; in prosieguo: l’«autorità doganale regionale») nel contesto di un ricorso diretto all’annullamento di una decisione di rettifica del valore doganale di merci da essa importate e che impone una rettifica fiscale riguardo i dazi doganali e l’imposta sul valore aggiunto (IVA).

 Contesto normativo

 Il codice doganale

3        L’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 (GU 1997, L 17, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), così dispone:

«Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, previa eventuale rettifica effettuata conformemente agli articoli 32 e 33, sempre che:

a)      non esistano restrizioni per la cessione o per l’utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre le restrizioni che:

–        sono imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nella Comunità,

–        limitano l’area geografica nella quale le merci possono essere rivendute,

oppure

–        non intaccano sostanzialmente il valore delle merci,

b)      la vendita o il prezzo non sia subordinato a condizioni o prestazioni per le quali non possa essere determinato un valore in relazione alle merci da valutare,

c)      nessuna parte del prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operata un’adeguata rettifica ai sensi dell’articolo 32,

e

d)      il compratore ed il venditore non siano legati o, se lo sono, il valore di transazione sia accettabile a fini doganali, ai sensi del paragrafo 2».

4        L’articolo 30, paragrafi 1 e 2, di tale codice prevede quanto segue:

«1.      Quando il valore in dogana non può essere determinato ai sensi dell’articolo 29 si ha riguardo, nell’ordine, alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 2 (…)

2.      I valori in dogana determinati ai sensi del presente articolo sono i seguenti:

(...)

b)      valore di transazione di merci similari, vendute per l’esportazione a destinazione della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;

(...)».

5        L’articolo 78 del codice doganale è così formulato:

«1.      Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale può procedere alla revisione della dichiarazione, d’ufficio o su richiesta del dichiarante.

2.      Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale, per accertare l’esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione, può controllare i documenti ed i dati commerciali relativi alle operazioni d’importazione o di esportazione nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le merci stesse. Questi controlli possono essere effettuati presso il dichiarante, presso chiunque sia direttamente o indirettamente interessato alle predette operazioni in ragione della sua attività professionale o da chiunque possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati. La medesima autorità può procedere anche alla visita delle merci quando queste possano esserle ancora presentate.

3.      Quando dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l’autorità doganale, nel rispetto delle norme in vigore e tenendo conto dei nuovi elementi di cui essa dispone, adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione».

 Il regolamento di applicazione

6        L’articolo 151 del regolamento di applicazione così dispone:

«1.      Ai fini dell’applicazione dell’articolo 30, paragrafo 2, lettera b) del codice [doganale] (valore di transazione di merci similari) per determinare il valore in dogana ci si basa sul valore di transazione di merci similari vendute allo stesso livello commerciale e in quantitativi sostanzialmente equivalenti a quelli delle merci oggetto della valutazione. Qualora non si possano identificare vendite di questo tipo ci si basa sul valore di transazione di merci similari vendute a un altro livello commerciale e/o in quantitativi diversi, apportando le opportune correzioni per tener conto delle differenze imputabili al livello commerciale e/o ai quantitativi, sempreché si possano apportare simili correzioni in base a elementi comprovati che ne dimostrino chiaramente la ragionevolezza e l’accuratezza, indipendentemente dal fatto che le correzioni provochino un aumento o una riduzione del valore.

(...)

5.      Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per “valore di transazione di merci similari importate” si intende un valore in dogana già determinato a norma dell’articolo 29 del codice [doganale], rettificato secondo le disposizioni del paragrafo 1 e del paragrafo 2 del presente articolo».

7        Ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 4, di detto regolamento:

«Fatta salva la possibilità di applicare disposizioni repressive, la presentazione di una dichiarazione di cui al paragrafo 1 in un ufficio doganale equivale a un’assunzione di responsabilità da parte della persona di cui al paragrafo 2 in merito:

–        alla veridicità e alla completezza degli elementi indicati nella dichiarazione,

–        all’autenticità dei documenti prodotti a sostegno di tali elementi,

e

–        all’eventuale fornitura di ulteriori informazioni o documenti necessari per stabilire il valore in dogana delle merci».

8        L’articolo 181 bis del regolamento di applicazione così dispone:

«1.      Le autorità doganali non sono tenute a determinare il valore in dogana delle merci importate in base al metodo del valore di transazione se, in esito alla procedura di cui al paragrafo 2, hanno fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l’importo totale pagato o da pagare ai sensi dell’articolo 29 del codice doganale.

2.      Le autorità doganali, in presenza dei dubbi di cui al paragrafo 1, possono richiedere che siano fornite delle informazioni complementari tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 178, paragrafo 4. Se tali dubbi dovessero persistere, le autorità doganali, prima di adottare una decisione definitiva, sono tenute ad informare la persona interessata, per iscritto a sua richiesta, dei motivi sui quali questi dubbi sono fondati, concedendole una ragionevole possibilità di rispondere adeguatamente. La decisione definitiva con la relativa motivazione è comunicata alla persona interessata per iscritto».

9        Il regolamento di applicazione contiene l’allegato 23, intitolato «Note interpretative in materia di valore in dogana». Il punto 1 delle note di tale allegato relative all’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice doganale dispone quanto segue:

«Nell’applicare tali disposizioni, l’autorità doganale si riferirà, ogni volta che sarà possibile, a una vendita di merci identiche o simili, effettuata allo stesso livello commerciale e che si avvicini sensibilmente alla stessa quantità della vendita delle merci da valutare. In mancanza di tali vendite, sarà possibile riferirsi a una vendita di merci identiche o simili effettuata in una qualsiasi delle tre situazioni seguenti:

(...)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

10      Il 4 marzo 2014 la EURO 2004. Hungary, una società commerciale con sede in Ungheria, mediante dichiarazione doganale elettronica, tramite il suo rappresentante in dogana, ha avviato, dinanzi alla Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága (direzione delle dogane e delle finanze del dipartimento di Zala, che fa capo all’Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane; in prosieguo: l’«autorità doganale dipartimentale»), un procedimento di immissione in libera pratica di diverse merci originarie della Cina di un peso lordo di 13 000 kg. Avendo immesso in libera pratica le merci in seguito ad un esame fisico parziale, tale autorità ha successivamente deciso di effettuare un controllo a posteriori di tale dichiarazione, in applicazione dell’articolo 78 del codice doganale.

11      Con decisione del 12 giugno 2014 detta autorità ha chiuso il procedimento di controllo a posteriori della dichiarazione e, denegando il valore in dogana di 2 589 926 fiorini ungheresi (HUF) (circa EUR 8 288) indicato nella dichiarazione doganale, ha fissato il valore doganale definitivo delle merci importate in HUF 3 023 928 (circa EUR 9 676). Conseguentemente a tali modifiche, l’autorità dipartimentale doganale ha intimato alla EURO 2004. Hungary di pagare un importo di HUF 12 970 (circa EUR 41) a titolo di dazi doganali e un importo di HUF 47 784 (circa EUR 153) a titolo di IVA.

12      Dalla motivazione della decisione del 12 giugno 2004 risulta che nella dichiarazione il valore in dogana delle merci era stato calcolato sulla base del valore di transazione, conformemente all’articolo 29 del codice doganale, che alle merci non erano applicabili le restrizioni e le condizioni di cui alle lettere da a) a c) del paragrafo 1 dell’articolo 29, di tale codice, e che tanto meno sussisteva il legame fra le parti della transazione cui fa riferimento la lettera d) della suddetta disposizione.

13      Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che l’autorità doganale dipartimentale ha comparato la fattura commerciale che le è stata sottoposta con i libri e i documenti contabili dell’importatore, nonché con l’attestazione bancaria prodotta, e ha constatato che la somma indicata su tali documenti corrispondeva al contenuto della dichiarazione doganale. Tuttavia, ritenendo che i valori in dogana per chilo di peso netto delle merci importate corrispondessero a un prezzo fatturato eccezionalmente basso rispetto ai valori statistici medi disponibili per merci similari, tale autorità ha messo in dubbio la veridicità dei valori in dogana delle merci descritte come «maniche di cotone», per un peso netto di 150 kg, e «strofinacci in microfibra», per un peso netto di 24 kg.

14      Detta autorità ha invitato la EURO 2004. Hungary a dimostrare l’esattezza del valore in dogana delle merci in questione, ma dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che essa non ha presentato documenti nuovi e si è limitata a dichiarare di aver pagato alla controparte cinese il valore indicato sulla fattura.

15      L’autorità doganale dipartimentale, nutrendo ancora dei dubbi quanto all’esattezza di detto valore, ha analizzato, sulla base di dati statistici, quale fosse il prezzo unitario al quale le categorie di merci in questione erano vendute agli importatori ungheresi e ha determinato il loro valore in dogana sulla base del «valore di transazione di merci similari», cui si riferisce la lettera b) del paragrafo 2 dell’articolo 30 del codice doganale.

16      L’autorità doganale regionale, adita con ricorso amministrativo dalla EURO 2004. Hungary, ha confermato la decisione dell’autorità doganale dipartimentale del 12 giugno 2014, ritenendo che quest’ultima fosse stata adottata correttamente nell’ambito della procedura di cui all’articolo 181 bis del regolamento di applicazione, che i dubbi dell’autorità doganale dipartimentale, per quanto riguarda la fondatezza del valore dichiarato delle merci di cui trattasi, fossero ragionevoli e che il calcolo del valore in dogana delle stesse fosse stato effettuato sulla base di dati statistici aggiornati.

17      La EURO 2004. Hungary ha proposto un ricorso di riesame in giudizio della decisione dell’autorità doganale dipartimentale dinanzi al giudice del rinvio. Secondo tale società, l’autorità doganale dipartimentale ha respinto il valore in dogana dichiarato delle merci di cui trattasi per la sola ragione che tale società era riuscita a fare un acquisto a buon mercato, il che sarebbe unicamente dovuto a buone relazioni commerciali, che non potrebbero giustificare la messa in dubbio di tale valore.

18      L’autorità regionale doganale ha mantenuto l’argomento sul quale si fonda la sua decisione facendo valere che la EURO 2004. Hungary non ha fornito spiegazioni sulla ragione per cui i prezzi delle merci di cui trattasi erano anormalmente bassi rispetto ai valori statistici comparabili.

19      Il giudice del rinvio ritiene che un’interpretazione dell’articolo 181 bis del regolamento di applicazione sia necessaria per risolvere la questione se un’autorità doganale, sulla base di tale disposizione, possa, al fine di determinare il valore in dogana delle merci importate, non applicare il metodo fondato sul valore di transazione delle stesse.

20      A tale proposito, il giudice del rinvio ritiene che, al fine di determinare il valore in dogana delle merci importate, la considerazione del valore di transazione delle stesse sia il primo metodo, applicabile in quanto norma generale. Orbene, qualora l’autenticità dei documenti prodotti come prova del valore di transazione delle merci importate e l’oggetto effettivo dell’operazione non possano essere messi in dubbio in altro modo, e qualora non vi sia un’altra ragione concreta di non considerare il valore di transazione di tali merci, le autorità doganali avrebbero l’obbligo di accettare, quale valore in dogana delle merci suddette, il valore di transazione certificato delle stesse, poiché tale prassi consentirebbe di escludere l’utilizzo di valori in dogana arbitrari, dando così la possibilità al sistema doganale di funzionare in modo neutro. Il giudice del rinvio ritiene che tale interpretazione derivi dai punti da 52 a 60 della sentenza del 28 febbraio 2008, Carboni e derivati (C‑263/06, EU:C:2008:128), con la riserva, tuttavia, che tale sentenza è stata pronunciata in circostanze di fatto completamente diverse da quelle di cui al procedimento principale e che essa non esamina il possibile fondamento dei dubbi di cui all’articolo 181 bis del regolamento di applicazione.

21      Alla luce di tali circostanze lo Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Zalaegerszeg, Ungheria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 181 bis del regolamento di applicazione debba essere interpretato nel senso che esso osta a una prassi nazionale secondo la quale il valore in dogana è determinato con riferimento al “valore di transazione di merci similari” ove si ritenga che il valore di transazione indicato, confrontato con la media statistica dei prezzi di acquisto riscontrati nell’importazione di merci similari, sia anormalmente basso e, conseguentemente, irrealistico, quantunque l’autorità doganale non confuti né ponga altrimenti in dubbio l’autenticità della fattura o del documento probatorio del trasferimento presentati per giustificare il prezzo effettivamente corrisposto per le merci importate e senza che l’importatore adduca prove aggiuntive per dimostrare il valore di transazione».

 Sulla questione pregiudiziale

22      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 181 bis del regolamento di applicazione debba essere interpretato nel senso che osta a una prassi delle autorità doganali, come quella di cui al procedimento principale, secondo la quale il valore in dogana delle merci importate è determinato con riferimento al valore di transazione di merci similari, metodo di cui all’articolo 30 del codice doganale, ove si ritenga che il valore di transazione indicato, confrontato con la media statistica dei prezzi di acquisto riscontrati nell’importazione di merci similari, sia anormalmente basso quantunque l’autorità doganale non confuti né ponga altrimenti in dubbio l’autenticità della fattura o del documento probatorio del trasferimento presentati per giustificare il prezzo effettivamente corrisposto per le merci importate e senza che l’importatore, in risposta alla richiesta in tal senso dell’autorità doganale, adduca prove aggiuntive per dimostrare il valore di transazione delle stesse.

23      In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la normativa dell’Unione europea in materia di valutazione doganale mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro che escluda l’impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi (v. sentenza del 15 luglio 2010, Gaston Schul, C‑354/09, EU:C:2010:439, punto 27, e la giurisprudenza ivi citata).

24      Dal punto 38 della sentenza del 12 dicembre 2013, Chirstodoulou e a. (C‑116/12, EU:C:2013:825), risulta in particolare che, in virtù dell’articolo 29 del codice doganale, il valore in dogana delle merci importate è costituito dal loro valore di transazione, ossia dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione, fatte salve, però, rettifiche da effettuare conformemente agli articoli 32 e 33 di tale codice.

25      Al riguardo, la Corte ha precisato che, se il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci costituisce, in linea generale, la base di calcolo del valore in dogana, tale prezzo è un dato che deve eventualmente essere oggetto di rettifiche qualora tale operazione sia necessaria per evitare di determinare un valore in dogana arbitrario o fittizio (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2013, Christodoulou e a.,C‑116/12, EU:C:2013:825, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

26      Infatti, il valore di transazione deve riflettere il valore economico reale di una merce importata e tener conto di tutti gli elementi di tale merce che presentano un valore economico (sentenza del 12 dicembre 2013, Christodoulou e a. C‑116/12, EU:C:2013:825, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

27      Quando il valore in dogana non può, tuttavia, essere determinato, ai sensi dell’articolo 29 del codice doganale, mediante il valore di transazione delle merci importate, la valutazione doganale è effettuata conformemente alle disposizioni dell’articolo 30 di tale codice, applicando, in sequenza, i metodi previsti alle lettere da a) a d) del paragrafo 2 di quest’ultimo articolo (sentenza del 12 dicembre 2013, Christodoulou e a. C‑116/12, EU:C:2013:825, punto 41).

28      Qualora non sia possibile determinare il valore in dogana delle merci importate neppure sulla base dell’articolo 30 del codice doganale, la valutazione in dogana è effettuata conformemente alle disposizioni dell’articolo 31 di tale codice (sentenza del 12 dicembre 2013, Christodoulou e a. C‑116/12, EU:C:2013:825, punto 42).

29      Di conseguenza, emerge tanto dal tenore degli articoli da 29 a 31 di detto codice quanto dall’ordine secondo cui i criteri di determinazione del valore in dogana devono essere applicati in forza di detti articoli che tali disposizioni sono legate tra loro da un nesso di sussidiarietà. Infatti, solo quando il valore in dogana non può essere determinato applicando una data disposizione si deve far riferimento alla disposizione immediatamente successiva secondo l’ordine stabilito (sentenza del 12 dicembre 2013, Christodoulou e a., C‑116/12, EU:C:2013:825, punto 43).

30      Dato che, ai fini della valutazione in dogana, è attribuita priorità al valore di transazione, conformemente all’articolo 29 del codice doganale, tale metodo di determinazione del valore in dogana è ritenuto essere il più adatto e il più frequentemente utilizzato (sentenza del 12 dicembre 2013, Christodoulou e a. C‑116/12, EU:C:2013:825, punto 44).

31      Per quanto riguarda, da un lato, la questione di quali poteri dispongano le autorità doganali allorché una dichiarazione presentata dinanzi ad esse suscita dubbi, l’articolo 181 bis del regolamento di applicazione, prevede che, qualora abbiano fondati dubbi che il valore dichiarato delle merci importate rappresenti l’importo totale pagato o da pagare, le autorità doganali non sono tenute a determinare il valore doganale in base al metodo del valore di transazione. Esse possono, di conseguenza, respingere il prezzo dichiarato qualora tali dubbi persistano anche dopo una richiesta di ulteriori informazioni o complementi di documentazione e dopo aver fornito all’interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali sono fondati tali dubbi (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2008, Carboni e derivati, C‑263/06, EU:C:2008:128, punto 52).

32      Dall’altro lato, la Corte ha già rilevato che, per quanto riguarda il valore che deve essere sostituito al valore di transazione, l’articolo 181 bis del regolamento di applicazione si limita ad enunciare che le autorità doganali «non sono tenute a determinare il valore in dogana (...) in base al metodo del valore di transazione», ma non precisa quale altro valore debba, in tal caso, essere sostituito al valore di transazione (sentenza del 28 febbraio 2008, Carboni e derivati, C‑263/06, EU:C:2008:128, punto 55).

33      A tal fine, conformemente agli articoli 30 e 31 del codice doganale, qualora il valore in dogana delle merci importate non possa essere determinato ai sensi dell’articolo 29 di tale codice, esso deve essere stabilito ai sensi, in primo luogo, dell’articolo 30 e, in secondo luogo, dell’articolo 31 (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2008, Carboni e derivati, C‑263/06, EU:C:2008:128, punto 56).

34      Inoltre, per quanto riguarda in particolare l’applicazione del medesimo articolo 30, dal punto 1 delle note relative all’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice doganale, comprese nell’allegato 23 del regolamento di applicazione, deriva che l’autorità doganale si riferirà, ogni volta che sarà possibile, ad una vendita di merci identiche o simili effettuata allo stesso livello commerciale che si avvicina sensibilmente alla stessa quantità della vendita delle merci da valutare.

35      Ne deriva che le autorità doganali possono, per determinare il valore in dogana, non tenere conto del prezzo dichiarato delle merci importate e ricorrere ai metodi secondari di determinazione del valore in dogana delle merci importate, quali previsti agli articoli 30 e 31 del codice doganale, e, segnatamente, al prezzo di vendita di merci similari, qualora i loro dubbi sul valore di transazione delle merci persistano, anche dopo una richiesta di ulteriori informazioni o complementi di documentazione e dopo aver fornito all’interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali sono fondati tali dubbi.

36      Spetta, tuttavia, al giudice del rinvio, l’unico ad avere una conoscenza diretta della controversia ad esso sottoposta, determinare se i dubbi dell’autorità doganale di cui al procedimento principale siano fondati al fine di ricorrere a detti metodi secondari e se tale autorità abbia fornito all’interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali sono fondati tali dubbi.

37      Per poter fornire una risposta utile al giudice del rinvio, devono essere aggiunte agli elementi di cui dispone la Corte riguardo al procedimento principale le seguenti osservazioni.

38      A tale proposito, in primo luogo, per quanto riguarda in particolare la fondatezza dei dubbi di cui trattasi, va notato che dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, nel procedimento principale, l’autorità doganale interessata ha considerato che il valore di transazione dichiarato delle merci importate fosse eccezionalmente basso rispetto al valore statistico medio per l’importazione di merci comparabili. Nella specie, come sottolinea la Commissione europea, risulta che, per quanto riguarda taluni prodotti di cui al procedimento principale, il prezzo dichiarato era inferiore al prezzo medio statistico di più del 50%.

39      In tali circostanze, si deve considerare che una differenza di prezzo, come quella constatata, è sufficiente a giustificare i dubbi nutriti dall’autorità doganale e il rigetto da parte della stessa del valore in dogana delle merci in questione.

40      Inoltre, è pacifico che, nel procedimento principale, i dubbi che hanno condotto detta autorità ad applicare l’articolo 181 bis del regolamento di applicazione, riguardano non l’autenticità della fattura commerciale, bensì la veridicità del valore in dogana delle merci importate.

41      Orbene, va ricordato che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 181 bis del regolamento di applicazione, l’autenticità dei documenti che dimostrano il valore di transazione delle merci importate non è l’elemento determinante, ma costituisce uno dei fattori di cui le autorità doganali devono tenere conto. Infatti, nonostante l’autenticità di tali documenti, tali autorità possono nutrire dubbi quanto alla veridicità del valore in dogana delle merci importate (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2008, Carboni e derivati,C‑263/06, EU:C:2008:128, punto 64).

42      In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se l’autorità doganale in questione abbia fornito all’interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali sono fondati tali dubbi, dagli elementi del fascicolo fornito alla Corte risulta che l’autorità doganale dipartimentale ha invitato la EURO 2004. Hungary a dimostrare l’esattezza del valore in dogana delle merci importate. In tali circostanze, si deve ritenere che tale autorità abbia fornito a detta società una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo a detti dubbi.

43      Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta, tuttavia, che in risposta alle autorità doganali tale società non abbia prodotto nuovi elementi e abbia dichiarato di aver pagato al suo contraente il valore indicato nella fattura.

44      Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 181 bis del regolamento di applicazione deve essere interpretato nel senso che non osta a una prassi delle autorità doganali, come quella di cui al procedimento principale, secondo la quale il valore in dogana delle merci importate è determinato con riferimento al valore di transazione di merci similari, metodo di cui all’articolo 30 del codice doganale, ove si ritenga che il valore di transazione indicato, confrontato con la media statistica dei prezzi di acquisto riscontrati nell’importazione di merci similari, sia anormalmente basso quantunque l’autorità doganale non confuti né ponga altrimenti in dubbio l’autenticità della fattura o del documento probatorio del bonifico presentati per giustificare il prezzo effettivamente corrisposto per le merci importate e senza che l’importatore, in risposta alla richiesta in tal senso dell’autorità doganale, adduca prove aggiuntive per dimostrare l’esattezza del valore di transazione delle stesse.

 Sulle spese

45      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

L’articolo 181 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 3254/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, deve essere interpretato nel senso che non osta a una prassi delle autorità doganali, come quella di cui al procedimento principale, secondo la quale il valore in dogana delle merci importate è determinato con riferimento al valore di transazione di merci similari, metodo di cui all’articolo 30 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, ove si ritenga che il valore di transazione indicato, confrontato con la media statistica dei prezzi di acquisto riscontrati nell’importazione di merci similari, sia anormalmente basso quantunque l’autorità doganale non confuti né ponga altrimenti in dubbio l’autenticità della fattura o del documento probatorio del bonifico presentati per giustificare il prezzo effettivamente corrisposto per le merci importate e senza che l’importatore, in risposta alla richiesta in tal senso dell’autorità doganale, adduca prove aggiuntive per dimostrare l’esattezza del valore di transazione delle stesse.

Firme


* Lingua processuale: l’ungherese.