Language of document : ECLI:EU:C:2016:537

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate il 7 luglio 2016 (1)

Causa C‑449/14 P

DTS Distribuidora de Televisión Digital SA

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Regime di aiuti a favore della RTVE – Modifica del regime di aiuti esistente – Misure fiscali, imposte agli operatori di radiodiffusione e di telecomunicazione, che costituiscono la nuova modalità di finanziamento dell’aiuto – Esistenza di un vincolo di destinazione cogente tra le misure fiscali e l’aiuto – Portata del criterio relativo all’incidenza diretta del gettito fiscale sull’entità dell’aiuto – Decisione della Commissione che dichiara il nuovo sistema di finanziamento compatibile con il mercato interno – Contestazione della legittimità della decisione – Rigetto del ricorso di annullamento da parte del Tribunale»






I –    Introduzione

1.        La causa in esame trae origine dalla decisione 2011/1/UE della Commissione (2), con la quale è stata dichiarata la compatibilità con il mercato interno del regime di aiuti spagnolo a favore della Corporación de Radio y Televisión Española SA (RTVE), l’organismo pubblico di radiodiffusione e di telediffusione spagnolo, finanziato, in parte, tramite una tassa sugli operatori televisivi e delle telecomunicazioni.

2.        Con la sua impugnazione, la DTS Distribuidora de Televisión Digital SA (3) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’11 luglio 2014, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commissione (4), con la quale è stato respinto il proprio ricorso inteso all’annullamento della decisione controversa.

3.        La Telefónica de España SA e la Telefónica Móviles España SA (5) hanno proposto un’impugnazione incidentale con la quale chiedono parimenti l’annullamento di tale sentenza.

4.        La causa in esame offre alla Corte l’occasione di chiarire la portata dei criteri che devono consentire di valutare in qual misura determinate misure fiscali costituiscano il metodo di finanziamento di un aiuto di Stato, con la conseguenza che esse devono essere considerate parte integrante dell’aiuto e, pertanto, essere notificate alla Commissione europea. Tale esame esige la dimostrazione dell’esistenza di un «vincolo di destinazione cogente» fra le misure stesse ed il regime di aiuti in questione. È l’esistenza di un siffatto vincolo di destinazione fra i tributi posti a carico degli operatori delle televisioni e delle telecomunicazioni, quali la DTS e le società Telefónica, e l’aiuto versato alla RTVE, ad essere, nella specie, dibattuta fra le parti.

5.        Infatti, con la decisione controversa, la Commissione, rilevata l’assenza di tale vincolo di destinazione cogente fra le misure fiscali e l’aiuto in questione, ha ritenuto che i tributi in questione non costituissero parte integrante dell’aiuto versato alla RTVE e, di conseguenza, non dovessero essere incluse nell’esame della sua compatibilità con il mercato interno. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, la Commissione ha dichiarato l’aiuto in questione compatibile con il mercato interno, in conformità all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

6.        Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto i motivi di annullamento sollevati dalla DTS e dalla Telefónica avverso la decisione controversa.

7.        Nelle presenti conclusioni, proporrò alla Corte di respingere l’impugnazione proposta dalla DTS.

8.        Da un lato, spiegherò che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nell’ambito della propria valutazione della legittimità della decisione controversa e, in particolare, nell’attuazione dei criteri elaborati dalla Corte al fine di dimostrare l’esistenza di un vincolo di destinazione cogente fra le misure fiscali sostenute dalla DTS e dalle società Telefónica e l’aiuto versato alla RTVE. Dall’altro, spiegherò che non possono essere contestati al Tribunale la mancata considerazione, ai fini della sua analisi, di talune disposizioni della normativa nazionale o, ancora, lo snaturamento della portata del diritto nazionale applicabile.

9.        Proporrò parimenti alla Corte di respingere l’impugnazione incidentale depositata dalle Telefónica, fondata su un motivo unico relativo alla violazione dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, considerato che il Tribunale, a mio avviso, ha esaminato perfettamente la ricevibilità dei motivi di annullamento dedotti dalle società Telefónica in primo grado.

II – Fatti e decisione controversa

10.      Con due decisioni (6), la Commissione ha approvato il sistema di finanziamento della RTVE sancito dalla Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal (legge n. 17/2006, relativa alla radio e alla televisione pubbliche), del 5 giugno 2006 (7). Tale sistema di finanziamento era duplice, in quanto la RTVE, da un lato, beneficiava di introiti provenienti dalle proprie attività commerciali, e segnatamente dalla vendita di spazi pubblicitari, e, dall’altro, di una compensazione dallo Stato spagnolo per lo svolgimento dell’incarico di servizio pubblico.

11.      Detto sistema di finanziamento è stato modificato in maniera sostanziale dalla Ley 8/2009 de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE) [legge n. 8/2009, relativa al finanziamento della Corporación de Radio y Televisión Española SA (RTVE)], del 28 agosto 2009 (8), entrata in vigore il 1o settembre 2009. In particolare, per compensare la perdita degli introiti commerciali, tale legge ha introdotto ovvero modificato, all’articolo 2, paragrafo 1, lettere da b) a d), e agli articoli da 4 a 6, diverse misure fiscali, fra cui una nuova tassa pari all’1,5% degli introiti degli operatori di servizi televisivi a pagamento stabiliti in Spagna (9). Il contributo di tale tassa al bilancio della RTVE non può superare il 20% del totale delle sovvenzioni destinate annualmente alla RTVE. Gli introiti fiscali eccedenti questa percentuale confluiscono nel bilancio generale dello Stato spagnolo.

12.      Inoltre, la compensazione per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, prevista dalla legge n. 17/2006, è stata mantenuta. Pertanto, qualora le summenzionate fonti di finanziamento non risultassero sufficienti a coprire l’insieme dei costi della RTVE per l’adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico, lo Stato spagnolo è obbligato, in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 e dell’articolo 33 della legge n. 17/2006, a colmare tale scarto.

13.      Infine, l’articolo 3, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 prevede un tetto per gli introiti della RTVE. Nel corso dei due anni 2010 e 2011, il totale di detti introiti non poteva superare EUR 1 200 milioni annui, il che corrisponde parimenti al tetto delle sue spese per ciascun esercizio. Per i tre anni dal 2012 al 2014, l’aumento massimo di tale importo è stato fissato all’1% e, per gli anni successivi, l’incremento è determinato dall’andamento annuo dell’indice dei prezzi al consumo.

14.      Avendo ricevuto, il 22 giugno 2009, una denuncia relativa al disegno di legge sfociato nella legge n. 8/2009, la Commissione notificava al Regno di Spagna, in data 2 dicembre 2009, la propria decisione di avviare il procedimento previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, concernente la modifica del regime di finanziamento della RTVE (10).

15.      Il 18 marzo 2010, la Commissione avviava il procedimento per inadempimento previsto all’articolo 258 TFUE, ritenendo che la tassa sulle comunicazioni elettroniche fosse contraria all’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE (11). Il 30 settembre 2010, in un parere motivato, la Commissione chiedeva al Regno di Spagna di eliminare il tributo in considerazione della sua incompatibilità con detta direttiva.

16.      Il 20 luglio 2010, la Commissione ha adottato la decisione controversa, nella quale essa ha dichiarato che la modifica del sistema di finanziamento della RTVE prevista dalla legge n. 8/2009 è compatibile con il mercato interno in forza dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. In tale contesto, la Commissione ha ritenuto, segnatamente, che le misure fiscali introdotte o modificate da tale legge non erano parte integrante dei nuovi elementi di aiuto previsti da detta legge, e che un’eventuale incompatibilità di tali misure fiscali con la direttiva 2002/20 non comprometteva pertanto l’esame della sua compatibilità con il mercato interno. Inoltre, l’Istituzione ha ritenuto che il regime finanziario modificato della RTVE conforme all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, dal momento che esso rispetta il principio di proporzionalità.

III – Sentenza impugnata

17.      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 novembre 2010, la DTS proponeva ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. A sostegno di tale ricorso, la DTS deduceva tre motivi, relativi alla violazione, rispettivamente, della nozione di aiuto ai sensi dell’articolo 107 TFUE per quanto attiene alla separabilità delle misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009; dell’articolo 106, paragrafo 2, nonché degli articoli 49 e 63 TFUE.

18.      Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha respinto tutti i motivi nel merito e, pertanto, il ricorso in toto.

IV – Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

19.      Con la sua impugnazione, la DTS chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        annullare la decisione controversa ovvero, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

–        condannare la Commissione e le altre parti alle spese sostenute dinanzi alla Corte e al Tribunale.

20.      La Commissione conclude per il rigetto dell’impugnazione e per la condanna della DTS alle spese. Le società Telefónica hanno presentato una comparsa di risposta a sostegno della DTS. Il Regno di Spagna e la RTVE hanno presentato ciascuna una comparsa di riposta a sostegno della Commissione.

21.      Le società Telefónica hanno proposto un’impugnazione incidentale con la quale chiedono alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di condannare la Commissione, nonché le parti intervenute a sostegno della medesima, alle spese sostenute dinanzi alla Corte e al Tribunale. La RTVE, il Regno di Spagna e la Commissione concludono per il rigetto di tale impugnazione incidentale. La DTS non ha depositato una comparsa di risposta a detta impugnazione incidentale.

V –    Sull’impugnazione principale

22.      Con la sua impugnazione, la DTS si limita a contestare al Tribunale di avere confermato le valutazioni della Commissione in ordine all’obbligo dell’Istituzione di esaminare la compatibilità al Trattato FUE del tributo parafiscale dell’1,5% prelevato, in forza della legge n. 8/2009, sul reddito operativo lordo degli operatori di servizi televisivi a pagamento.

23.      La DTS mira, pertanto, ad ottenere la soppressione di tale vantaggio specifico di cui beneficia la RTVE, insistendo sul fatto che entrambe si trovano in una situazione di concorrenza diretta sul mercato dell’acquisto di contenuti audiovisivi.

24.      A sostegno della sua impugnazione, la DTS deduce tre motivi, relativi, rispettivamente, alla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per erronea interpretazione errata della nozione di aiuto; alla violazione di questa stessa disposizione, laddove il Tribunale, nella sentenza impugnata, non avrebbe esercitato un sindacato completo in merito all’esistenza di un aiuto snaturando il diritto spagnolo, nonché ad un errore di diritto in sede di applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

A –    Sulla ricevibilità dell’impugnazione principale

25.      La RTVE sostiene che l’impugnazione è irricevibile, in quanto, essa, lunga 40 pagine, eccede significativamente la lunghezza massima di 25 pagine autorizzata nelle istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi alla Corte (12), senza che la ricorrente giustifichi tale superamento.

26.      Inoltre, la RTVE e il Regno di Spagna ritengono che l’impugnazione non individui con precisione i punti della sentenza impugnata contestati. L’impugnazione si limiterebbe in tal senso a reiterare gli argomenti fatti valere in primo grado o a sollevare questioni di fatto.

27.      La DTS contesta tali argomenti.

28.      Nessuna delle censure di irricevibilità sollevate dalla RTVE e dal Regno di Spagna può, a mio avviso, essere accolta.

29.      In primo luogo, come si evince dalla giurisprudenza della Corte, le istruzioni pratiche sono indicative e non hanno alcuna forza cogente. Esse sono state adottate al fine di integrare e precisare le norme applicabili allo svolgimento del procedimento dinanzi la Corte, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, ed esse non mirano a sostituirsi alle disposizioni in materia contenute nello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e nel regolamento di procedura della Corte (13). In tal senso, se, al punto 20 di dette istruzioni, viene effettivamente indicato che l’impugnazione «non dovrebbe superare le 25 pagine», come rilevato dalla Corte nella sua giurisprudenza, esse non prescrivono in maniera assoluta un numero massimo di pagine (14). In assenza di disposizioni previste espressamente nello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e nel regolamento di procedura, il fatto che l’impugnazione proposta dalla ricorrente superi il limite massimo del numero di pagine fissato nell’ambito delle istruzioni pratiche non può, pertanto, comportarne l’irricevibilità.

30.      In secondo luogo, l’esame dell’impugnazione dimostra che la ricorrente indica in modo preciso gli errori di diritto che inficerebbero la sentenza impugnata e spiega, in maniera circostanziata, le ragioni per cui tale sentenza dovrebbe essere annullata. Ciò premesso, i requisiti elaborati dalla Corte sono, a mio avviso, soddisfatti (15).

31.      Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla RTVE e dal Regno di Spagna, l’impugnazione proposta dalla DTS non si limita a reiterare gli argomenti fatti valere in primo grado o a sollevare questioni di fatto. La DTS contesta, infatti, il modo in cui il Tribunale ha interpretato e applicato il diritto dell’Unione e, in particolare, i criteri elaborati dalla Corte, al fine di dimostrare che le misure fiscali sono parte integrante di un regime di aiuti. A tal riguardo, ricordo che, al fine di assicurare l’effetto utile del procedimento di impugnazione, i punti di diritto esaminati in primo grado possono evidentemente essere sollevati di nuovo nel corso del procedimento di impugnazione instaurato dinanzi alla Corte, cosicché un ricorrente può basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale (16).

32.      Alla luce di tali elementi, propongo, pertanto, alla Corte, di dichiarare ricevibile l’impugnazione proposta dalla DTS.

B –    Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE per erronea interpretazione della nozione di aiuto

33.      Con il primo motivo, la DTS censura le valutazioni operate dal Tribunale contenute ai punti da 92 a 104 della sentenza impugnata, in esito alle quali ha concluso che la Commissione poteva ritenere che le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 non costituissero parte integrante del regime di aiuti di cui beneficia la RTVE. La ricorrente sostiene, in sostanza, che la tassa alla quale essa è assoggettata costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, considerato che, al pari del tributo sulle vendite dirette di medicinali di cui alla causa sfociata nella sentenza del 7 settembre 2006, Laboratoires Boiron (C‑526/04, EU:C:2006:528), essa costituisce un tributo asimmetrico istituito in vista di un finanziamento diretto della RTVE.

34.      Contrariamente a quanto sostenuto dal Regno di Spagna, la ricevibilità di tale motivo è, a mio avviso, pacifica, in quanto la ricorrente censura le conclusioni che il Tribunale trae dai fatti e dalla normativa nazionale applicabile in relazione all’esistenza, alla luce dei criteri fissati dalla giurisprudenza della Corte, di un vincolo di destinazione cogente fra le misure fiscali in questione e l’aiuto versato alla RTVE.

35.      Tale motivo si articola su due capi, relativi all’erronea interpretazione, rispettivamente, degli argomenti della ricorrente e della giurisprudenza della Corte.

1.      Sul primo capo del primo motivo, relativo all’erronea interpretazione degli argomenti della ricorrente

36.      Con il primo capo del primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto, ai punti 92 e 93 della sentenza impugnata, che essa mirasse, con i suoi argomenti, a rimettere in discussione il principio elaborato dalla Corte nelle sentenze del 20 settembre 2001, Banks (C‑390/98, EU:C:2001:456), e del 27 ottobre 2005, Distribution Casino France e a. (da C‑266/04 a C‑270/04, C‑276/04 e da C‑321/04 a C‑325/04, EU:C:2005:657). Il Tribunale, inoltre, avrebbe commesso un errore di diritto nel richiamare tali sentenze, in quanto la tassa in questione si distinguerebbe da un tributo avente una portata generale e l’aiuto concesso alla RTVE non consisterebbe nell’esenzione da detta tassa.

a)      Sentenza impugnata

37.      Dopo aver esposto gli argomenti della ricorrente, il Tribunale, al punto 92 della sentenza impugnata, ne ha avviato l’esame ricordando la distinzione instaurata dal Trattato FUE fra le norme che disciplinano gli aiuti di Stato, da un lato, e le norme concernenti le disposizioni fiscali nazionali, dall’altro. Esso ha altresì precisato che, secondo costante giurisprudenza, i debitori di un contributo obbligatorio non possono sostenere che l’esonero di cui fruiscono altre persone costituisce un aiuto statale per sottrarsi al pagamento di detto contributo, richiamandosi a tal fine alla sentenza del 20 settembre 2001, Banks (C‑390/98, EU:C:2001:456).

38.      Al punto 93 della sentenza impugnata, il Tribunale ha poi spiegato che la ricorrente mirava a rimettere in discussione tale principio, in quanto, secondo l’approccio da essa seguito, «un’impresa potrebbe opporsi al prelievo di qualsiasi imposta per il solo motivo che essa serve a finanziare un vantaggio del quale beneficia un’impresa con la quale essa si trova in un rapporto di concorrenza».

b)      Analisi

39.      Al pari della RTVE e della Commissione, ritengo che il primo capo del primo motivo sia inconferente, nella parte in cui è diretto avverso considerazioni che non fanno parte della ratio decidendi della sentenza impugnata.

40.      Infatti, la conclusione tratta dal Tribunale ai punti 103 e 104 della sentenza impugnata, secondo la quale la Commissione poteva ritenere che le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 non costituissero parte integrante della misura di aiuto, si fonda su un’analisi relativa all’esistenza di un vincolo di destinazione cogente fra dette misure e l’aiuto versato alla RTVE, nonché alla trasposizione della sentenza del 7 settembre 2006, Laboratoires Boiron (C‑526/04, EU:C:2006:528), al caso di specie, trasposizione richiesta dalla ricorrente nelle sue memorie.

41.      Al punto 92 della sentenza impugnata, procedendo all’esame del secondo capo del primo motivo, il Tribunale si è limitato a richiamare il principio sotteso alla giurisprudenza della Corte relativa al trattamento dei tributi parafiscali alla luce del diritto degli aiuti di Stato. Tale principio, secondo il quale i debitori di un tributo non possono sostenere che l’esonero di cui fruiscono altre imprese costituirebbe un aiuto statale per sottrarsi al pagamento del tributo stesso o per ottenerne il rimborso, è espressamente previsto dalla Corte nella sentenza del 7 settembre 2006, Laboratoires Boiron (C‑526/04, EU:C:2006:528), sulla quale la ricorrente si fonda espressamente, nonché nelle sentenze del 27 ottobre 2005, Distribution Casino France e a. (da C‑266/04 a C‑270/04, C‑276/04 e da C‑321/04 a C‑325/04, EU:C:2005:657), e del 15 giugno 2006, Air Liquide Industries Belgium (C‑393/04 e C‑41/05, EU:C:2006:403) (17). Detto principio è stato parimenti richiamato dalla ricorrente al punto 42 dell’atto introduttivo del proprio ricorso dinanzi al Tribunale.

42.      Al punto 93 della sentenza impugnata, poi, il Tribunale si limita a riportare gli argomenti della ricorrente, senza trarne alcuna conclusione giuridica.

43.      Osservo, a tal riguardo, che la ricorrente non fa valere un vizio di snaturamento in quanto tale. In ogni caso, pur se la ricorrente sostiene di non avere mai inteso difendere un tale approccio, si evince chiaramente dagli argomenti esposti a sostegno del secondo capo del primo motivo che essa mira ad estendere la portata del criterio relativo all’esistenza di un vincolo di destinazione cogente fra un tributo e l’aiuto finanziato dal medesimo al caso in cui esista un rapporto di concorrenza fra i debitori del tributo e il beneficiario dell’aiuto da questo finanziato. Così facendo, la ricorrente intende certamente, con il proprio approccio, ritornare sulla giurisprudenza costante della Corte richiamata dal Tribunale al punto 92 della sentenza impugnata e ottenere la soppressione della tassa dell’1,5% applicatale in forza dell’articolo 6 della legge n. 8/2009.

44.      Alla luce di tali elementi e, in particolare, di quelli esposti supra ai paragrafi da 40 a 42, ritengo, pertanto, che il primo capo del primo motivo sia inconferente.

2.      Sul secondo capo del primo motivo, relativo ad un’erronea interpretazione della giurisprudenza della Corte

45.      Con il secondo capo del primo motivo, la DTS, sostenuta dalle Telefónica, contesta le valutazioni del Tribunale esposte ai punti da 99 a 103 della sentenza impugnata, in cui ha ritenuto che i tributi in questione non siano paragonabili alla misura fiscale imposta nella causa sfociata nella sentenza del 7 settembre 2006, Laboratoires Boiron (C‑526/04, EU:C:2006:528).

a)      Sentenza impugnata

46.      Ai punti da 94 a 103 della sentenza impugnata, il Tribunale illustra le ragioni per cui il caso di specie si distingue dalla causa sfociata nella sentenza del 7 settembre 2006, Laboratoires Boiron (C‑526/04, EU:C:2006:528), invocata dalla ricorrente, nel senso che la soluzione accolta dalla Corte in tale sentenza non sarebbe trasponibile nella specie. Anzitutto, al punto 95 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che il criterio relativo all’esistenza di un rapporto di concorrenza fra i debitori di un tributo e i beneficiari di aiuti finanziati dal tributo stesso non è sufficiente a garantire l’esistenza di un vincolo di destinazione cogente fra il tributo e l’aiuto ai sensi della giurisprudenza della Corte. Quindi, ai punti da 96 a 102 della sentenza impugnata, il Tribunale ha illustrato gli aspetti specifici che distinguono il tributo oggetto della causa sfociata nella sentenza del 7 settembre 2006, Laboratoires Boiron (C‑526/04, EU:C:2006:528), dalla tassa in esame nella specie.

b)      Argomenti delle parti

47.      In primo luogo, la DTS sostiene che la tassa applicatale nella specie dovrebbe essere considerata parte integrante dell’aiuto concesso alla RTVE, in quanto costituirebbe un’imposta asimmetrica, assimilabile a quella oggetto della causa sfociata nella sentenza del 7 settembre 2006, Laboratoires Boiron (C‑526/04, EU:C:2006:528). Infatti, tale tassa verrebbe applicata ad un’unica categoria di operatori – gli operatori di servizi televisivi a pagamento – i quali si trovano in una situazione di concorrenza con la RTVE, sia sul mercato dei telespettatori sia su quello dell’acquisto di contenuti audiovisivi. L’aiuto risulterebbe, da un lato, dal fatto che un concorrente è assoggettato ad un tributo e, dall’altro, dal fatto che il gettito fiscale della medesima dev’essere obbligatoriamente destinato al finanziamento dell’aiuto.

48.      In secondo luogo, la DTS sostiene che gli aspetti specifici rilevati dal Tribunale ai punti 98 e seguenti della sentenza impugnata, i quali distinguono il tributo oggetto della causa sfociata nella sentenza del 7 settembre 2006, Laboratoires Boiron (C‑526/04, EU:C:2006:528), dalla tassa in esame nella specie, non sono rilevanti. Da un lato, l’obiettivo del tributo non costituirebbe un elemento determinante, in quanto la nozione di aiuto sarebbe una nozione oggettiva. In ogni caso, la finalità della tassa applicata alla DTS sarebbe estremamente simile e manifestamente paragonabile a quella del tributo esaminato nella causa sfociata nella sentenza del 7 settembre 2006, Laboratoires Boiron (C‑526/04, EU:C:2006:528). Dall’altro, il collegamento fra la misura fiscale e l’aiuto di cui trattasi sarebbe altrettanto stretto quanto quello contemplato da detta sentenza. A tal riguardo, la DTS sostiene che il Tribunale ha erroneamente affermato che l’eventuale incompatibilità della tassa de qua con il diritto dell’Unione non avrebbe come conseguenza diretta di rimettere in discussione l’aiuto di cui trattasi.

49.      In terzo luogo, la DTS sostiene che la tassa in questione inciderebbe chiaramente sull’entità dell’aiuto accordato alla RTVE, considerato che essa, applicata ad un concorrente, procurerebbe al beneficiario dell’aiuto un vantaggio concorrenziale.

50.      Intervenendo a sostegno della DTS, le società Telefónica aggiungono che il Tribunale ha commesso ulteriori errori di diritto in relazione all’interpretazione della nozione di «aiuto» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

51.      In primo luogo, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell’interpretare restrittivamente le condizioni richieste affinché il metodo di finanziamento di un aiuto sia parte integrante del medesimo, mentre le norme dovrebbero essere oggetto di un’interpretazione teleologica (18).

52.      In secondo luogo, i requisiti elaborati dalla giurisprudenza per dimostrare l’esistenza di un vincolo di destinazione cogente fra una misura fiscale e un aiuto, ossia, da un lato, l’esistenza di una disposizione vincolante di diritto nazionale che imponga la destinazione della tassa al finanziamento dell’aiuto, e dall’altro, la dimostrazione di un’incidenza diretta del gettito fiscale sull’entità dell’aiuto, non sarebbero condizioni distinte e cumulative. Infatti, la destinazione della tassa al finanziamento dell’aiuto implicherebbe di per sé un collegamento necessario fra l’importo degli introiti fiscali e l’entità dell’aiuto (19). Il Tribunale avrebbe in tal senso operato un’interpretazione erronea della sentenza del 13 gennaio 2005, Streekgewest (C‑174/02, EU:C:2005:10). In tale sentenza, la Corte si sarebbe limitata a verificare l’eventuale esistenza di un vincolo di destinazione cogente fra la tassa e l’aiuto in forza della normativa nazionale pertinente, e avrebbe ritenuto che, in caso affermativo, l’incidenza diretta della misura fiscale sull’entità dell’aiuto sarebbe stata una logica conseguenza.

53.      In terzo luogo, le società Telefónica sostengono che l’interpretazione data dal Tribunale alle sentenze del 21 ottobre 2003, van Calster e a. (C‑261/01 e C‑262/01, EU:C:2003:571), e del 27 novembre 2003, Enirisorse (da C‑34/01 a C‑38/01, EU:C:2003:640), è erronea. Il fatto che la Corte non si pronunci sulla necessità di un’incidenza diretta della misura fiscale sull’importo dell’aiuto non significherebbe che la Corte abbia ritenuto che si sia in presenza di un requisito supplementare per determinare se il metodo di finanziamento di un aiuto sia parte del medesimo; ciò potrebbe invece spiegarsi con il fatto che tali sentenze riguardavano le prime cause in cui la Corte ha fatto luce sulla questione della separabilità.

54.      La RTVE, il Regno di Spagna e la Commissione contestano tali argomenti.

c)      Analisi

55.      Il secondo capo del primo motivo solleva, a mio avviso, tre questioni relative al modo in cui occorre valutare, ai sensi della giurisprudenza della Corte, l’esistenza di un vincolo di destinazione fra una misura fiscale e un regime di aiuti.

56.      Con la prima questione, sollevata dalle Telefónica, si chiede se i requisiti previsti dalla giurisprudenza al fine di dimostrare l’esistenza di un vincolo di destinazione cogente fra una misura fiscale e un aiuto siano cumulativi.

57.      Con la seconda questione, sollevata dalla DTS, si chiede se, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale nella sentenza impugnata, il vincolo esistente fra le misure fiscali introdotte dalla legge n. 8/2009 e l’aiuto versato alla RTVE sia effettivamente altrettanto stretto quanto quello che unisce la misura fiscale e il regime di aiuti oggetto della causa sfociata nella sentenza del 7 settembre 2006, Laboratoires Boiron (C‑526/04, EU:C:2006:528), cosicché la soluzione accolta dalla Corte in tale sentenza sarebbe trasponibile nella specie.

58.      Infine, la terza questione, sollevata dalla DTS, riguarda più specificamente la portata del criterio relativo all’«incidenza diretta della misura fiscale sull’entità dell’aiuto»; tale criterio è stato elaborato al fine di dimostrare l’esistenza di un vincolo di destinazione cogente fra il tributo e l’aiuto in questione. La DTS mira, infatti, ad estendere la portata di detto criterio, affinché esso copra la situazione in cui il tributo, sopportato da un concorrente, procuri al beneficiario dell’aiuto un vantaggio concorrenziale.

i)      Sui criteri che consentono di dimostrare l’esistenza di un vincolo di destinazione cogente fra una misura fiscale e un regime di aiuti

59.      L’esame relativo all’esistenza di un vincolo di destinazione cogente fra un’imposta e un aiuto consentirà di stabilire se la tassa de qua costituisca una modalità di finanziamento dell’aiuto e, pertanto, sia parte del medesimo. Tale analisi deve parimenti consentire alla Commissione di procedere ad un esame adeguato e completo di un aiuto di Stato (20). Infatti, le modalità di finanziamento di un aiuto possono renderlo incompatibile con il mercato interno (21). La Commissione non può pertanto dissociare l’esame di un aiuto dalla valutazione degli effetti delle sue modalità di finanziamento, qualora queste ultime costituiscano parte integrante dell’aiuto di cui trattasi (22). Tale esame deve consentire, inoltre, di assicurare l’effetto utile dell’obbligo di notifica. Al fine di rispettare tale obbligo, lo Stato membro è pertanto tenuto a notificare non soltanto il progetto relativo all’aiuto propriamente detto, ma anche le modalità di finanziamento di quest’ultimo in quanto costituenti parte integrante della misura prevista (23).

60.      La Corte ha definito la portata del principio relativo all’esistenza di un vincolo di destinazione cogente fra una misura fiscale e un aiuto nella sentenza del 13 gennaio 2005, Streekgewest (C‑174/02, EU:C:2005:10), nei seguenti termini:

«Affinché una tassa (…) possa considerarsi parte integrante di un aiuto, deve necessariamente sussistere un vincolo di destinazione tra la tassa e l’aiuto in forza della normativa nazionale pertinente, nel senso che il gettito della tassa venga necessariamente destinato al finanziamento dell’aiuto. Se tale vincolo sussiste, il gettito della tassa influenza direttamente l’entità dell’aiuto e, di conseguenza, la valutazione della compatibilità dell’aiuto medesimo con il mercato comune (…)» (24).

61.      Una delle questioni sollevate dal secondo capo del primo motivo è se, al fine di accertare l’esistenza di un vincolo di destinazione cogente fra la tassa e l’aiuto da essa finanziato, sia necessario dimostrare non solo l’esistenza di una disposizione vincolante di diritto nazionale che imponga la destinazione della tassa al finanziamento dell’aiuto, bensì parimenti l’incidenza del gettito fiscale sull’entità dell’aiuto.

62.      Le società Telefónica sostengono, infatti, che, ai sensi della giurisprudenza della Corte, non si sarebbe in presenza di requisiti distinti e cumulativi, in quanto l’incidenza diretta della misura fiscale sull’entità dell’aiuto sarebbe una conseguenza logica del vincolo di destinazione previsto dalla normativa nazionale pertinente. A loro avviso, il Tribunale avrebbe pertanto interpretato in maniera non corretta la giurisprudenza della Corte.

63.      Si deve riconoscere che la formulazione del principio nella sentenza del 13 gennaio 2005, Streekgewest (C‑174/02, EU:C:2005:10) – che si ritrova parimenti nelle sentenze del 27 ottobre 2005, Distribution Casino France e a. (da C‑266/04 a C‑270/04, C‑276/04 e da C‑321/04 a C‑325/04, EU:C:2005:657), e del 7 settembre 2006, Laboratoires Boiron (C‑526/04, EU:C:2006:528) –, si presta a confusione, in quanto la Corte afferma che «[se sussiste un vincolo di destinazione cogente tra la tassa e l’aiuto in forza della normativa nazionale pertinente], il gettito della tassa influenza direttamente l’entità dell’aiuto» (25).

64.      Orbene, i due requisiti previsti, ossia, da un lato, l’esistenza di una disposizione vincolante di diritto nazionale che imponga la destinazione della tassa al finanziamento dell’aiuto e, dall’altro, la dimostrazione di un’influenza diretta del gettito fiscale sull’entità dell’aiuto, sono, a mio avviso e come statuito dal Tribunale, cumulativi.

65.      Anzitutto, è utile rammentare le basi più risalenti del principio elaborato dalla Corte nella sentenza del 13 gennaio 2005, Streekgewest (C‑174/02, EU:C:2005:10), richiamando il punto 17 della sentenza del 25 giugno 1970, Francia/Commissione (47/69, EU:C:1970:60). In tale punto, infatti, la Corte ha affermato che «[n]ella sua valutazione, la Commissione deve (…) considerare tutti gli aspetti diretti e indiretti delle misure di cui trattasi, cioè non solo l’aiuto propriamente detto alle attività nazionali destinatarie, ma anche l’aiuto indiretto che può' derivare dal sistema di finanziamento e dallo stretto nesso tra il volume del primo e il rendimento del secondo» (26).

66.      Nella misura in cui un introito fiscale non può essere destinato ad una spesa specifica in assenza di una normativa nazionale, la prima condizione, relativa all’esistenza di una disposizione vincolante di diritto nazionale che imponga la destinazione della tassa al finanziamento dell’aiuto, costituisce un presupposto imprescindibile. Orbene, tale condizione non è sufficiente, di per sé, a stabilire la misura in cui il gettito fiscale di tale introito incida effettivamente sull’entità dell’aiuto, in quanto, oltre alle disposizioni di diritto nazionale che impongono tale destinazione, lo Stato membro può disporre di certo potere discrezionale nella destinazione dei suoi introiti oppure attuare un meccanismo di adeguamento che spezzi lo stretto vincolo di destinazione previsto dalla normativa nazionale. Per valutare l’esistenza e, se del caso, la forza del vincolo di destinazione fra la tassa e l’aiuto, è pertanto necessario determinare la misura in cui l’aiuto in questione sia effettivamente finanziato dal gettito fiscale e ne è dipendente.

67.      È quanto emerge in maniera evidente, a mio avviso, dalla menzione fatta in fine dalla Corte al punto 17 della sentenza del 25 giugno 1970, Francia/Commissione (47/69, EU:C:1970:60). In tale sentenza, la Corte ha peraltro rilevato l’esistenza di un vincolo di destinazione cogente, atteso che il metodo di finanziamento controverso consentiva di aumentare automaticamente l’entità dell’aiuto di pari passo al maggior gettito della tassa (27).

68.      Inoltre, è utile precisare che la Corte ha riformulato tale principio nella sua giurisprudenza più recente, affermando in modo più chiaro che esiste un vincolo di destinazione cogente fra un tributo e l’aiuto in forza della normativa nazionale pertinente allorché «il gettito del tributo viene necessariamente destinato al finanziamento dell’aiuto e incide direttamente sulla sua entità» (28).

69.      Nella sentenza del 22 dicembre 2008, Régie Networks (C‑333/07, EU:C:2008:764), la Corte ha dunque proceduto ad un esame di ciascuna di tali condizioni. Nella causa sfociata in tale sentenza, risultava dalla normativa nazionale pertinente che la tassa sull’intermediazione sulla pubblicità era riscossa specificamente ed esclusivamente per il finanziamento degli aiuti alla diffusione radiofonica in questione (29). Inoltre, il gettito netto della tassa sull’intermediazione sulla pubblicità era destinato esclusivamente e integralmente al finanziamento degli aiuti alla diffusione radiofonica e influenzava pertanto direttamente l’entità di questi ultimi (30). In tali circostanze, la Corte ha dichiarato che il gettito della tassa influenzava la consistenza dell’importo degli aiuti versati, in quanto la concessione di tali aiuti così come la loro portata dipendevano dal gettito di tale tassa, cosicché essa doveva essere considerata parte integrante del regime degli aiuti alla diffusione radiofonica (31).

70.      Infine, eludere, come proposto dalla ricorrente, questa seconda condizione, priverebbe di ogni effetto utile il principio sancito dalla Corte. Infatti, la Corte non parla di un vincolo «giuridico» cogente, bensì di un vincolo di «destinazione» cogente fra la tassa e la misura di aiuto. Orbene, la nozione di destinazione, tradotta nelle versioni inglese della giurisprudenza con il termine «hypothecation», è presa in prestito dalla terminologia contabile e finanziaria, e riguarda la destinazione di un introito, raccolto tramite l’imposizione di una particolare tassa, ad una spesa specifica. È pertanto necessario accertare caso per caso se, sulla base della normativa nazionale e della sua applicazione pratica, gli introiti fiscali in questione siano effettivamente e specificamente destinati al finanziamento dell’aiuto, e ciò in contrasto con il principio dell’universalità degli introiti fiscali.

71.      Alla luce di tali elementi, ritengo che, avuto riguardo alla giurisprudenza della Corte, la condizione relativa all’esistenza di una disposizione vincolante di diritto nazionale che imponga la destinazione della tassa al finanziamento dell’aiuto non sia sufficiente, di per sé, a dimostrare che un’imposta sia parte integrante di una misura di aiuto. Qualora una siffatta disposizione di diritto nazionale esista, come nella specie, (32), è inoltre necessario determinare se il gettito fiscale incida direttamente sull’entità dell’aiuto.

72.      Di conseguenza, il Tribunale, a mio avviso, non ha commesso alcun errore di diritto nel ritenere, alla luce della giurisprudenza presa in considerazione, che le due summenzionate condizioni siano cumulative, cosicché gli argomenti sollevati a tal riguardo dalle società Telefónica devono essere respinti in quanto infondati.

ii)    Sulla trasposizione della soluzione accolta dalla Corte nella sentenza del 7 settembre 2006, Laboratoires Boiron (C‑526/04, EU:C:2006:528)

73.      A mio avviso, le considerazioni svolte dalla Corte nella sentenza del 7 settembre 2006, Laboratoires Boiron (C‑526/04, EU:C:2006:528) (33), non sono trasponibili alla presente causa, cosicché il Tribunale, distinguendo le tre misure fiscali in questione da quella oggetto di detta sentenza, non ha commesso alcun errore di diritto.

74.      Se la distinzione operata dal Tribunale al punto 100 della sentenza impugnata in relazione alla finalità dell’aiuto non costituisce, a mio avviso, un elemento determinante, per contro, le circostanze prese in considerazione ai punti 101 e 102 di tale sentenza consentono di distinguere nettamente il caso in esame dalla causa sfociata nella sentenza del 7 settembre 2006, Laboratoires Boiron (C‑526/04, EU:C:2006:528).

75.      In primo luogo, come rilevato giustamente dal Tribunale al punto 101 della sentenza impugnata, il nesso fra le misure fiscali e l’aiuto in questione non può manifestamente essere altrettanto stretto quanto il nesso esistente fra il contributo sulle vendite dirette di medicinali sostenuto dai Laboratoires Boiron SA e l’esenzione di cui beneficiavano i grossisti distributori.

76.      Infatti, nella causa sfociata nella sentenza del 7 settembre 2006, Laboratoires Boiron (C‑526/04, EU:C:2006:528), esisteva un nesso intrinseco fra la tassa e l’aiuto (l’esenzione dalla tassa stessa), «due elementi indissociabili di una stessa misura fiscale» secondo la Corte (34), il quale, come rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata, non consentiva di distinguere l’una dall’altro, il che non avviene manifestamente nel caso di specie. L’inapplicabilità della misura fiscale a causa della sua incompatibilità con il diritto dell’Unione comportava dunque, in maniera del tutto logica e diretta, il venire meno dell’aiuto.

77.      Inoltre, è giocoforza constatare che l’importo dell’aiuto versato alla RTVE a titolo del finanziamento dei suoi obblighi di servizio pubblico non dipende dall’importo del gettito fiscale in questione, riscosso presso operatori di servizi televisivi a pagamento.

78.      Da un lato, si evince dall’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 e dall’articolo 33 della legge n. 17/2006 – i cui termini, a mio avviso, non sono stati snaturati dal Tribunale, come dimostrerò nell’ambito dell’esame del secondo motivo – che l’importo dell’aiuto concesso alla RTVE a titolo di finanziamento dei propri obblighi di servizio pubblico viene calcolato sulla base dei costi netti degli obblighi di servizio pubblico sostenuti dalla RTVE negli esercizi precedenti (35).

79.      Dall’altro, se è vero che esiste un vincolo normativo cogente fra il gettito fiscale in questione e l’aiuto versato alla RTVE, la normativa nazionale prevede un meccanismo di adeguamento, contemplato dal Tribunale al punto 101 della sentenza impugnata, il quale impedisce, a mio avviso, di ritenere che le due condizioni enunciate dalla giurisprudenza siano soddisfatte.

80.      Infatti, lo Stato spagnolo impiega la variabile di adeguamento sia verso l’alto sia verso il basso, impegnandosi, in caso di introiti fiscali insufficienti, a coprire tutti i costi della RTVE e, in caso di eccedenze, assegnando il surplus al suo bilancio generale, lasciandosi parimenti un margine discrezionale quanto alla percentuale degli introiti fiscali che esso intende effettivamente destinare alla RTVE (36). Il nesso fra la tassa de qua e l’aiuto non è pertanto il nesso «diretto ed inscindibile» menzionato dall’avvocato generale Geelhoed nelle sue conclusioni nella causa Streekgewest (C‑174/02, EU:C:2004:124).

81.      In tal senso, l’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 e l’articolo 33 della legge n. 17/2006, presi espressamente in considerazione dal Tribunale al punto 101 della sentenza impugnata, instaurano un principio di copertura integrale dei costi degli obblighi di servizio pubblico sostenuti dalla RTVE che obbliga lo Stato spagnolo ad intervenire. Così, come esposto dal Tribunale ai punti 9, 80 e 101 della sentenza impugnata, se le fonti di finanziamento di cui dispone la RTVE, fra le quali figura la misura fiscale in questione, non sono sufficienti a coprire l’insieme dei costi della RTVE previsti per l’adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico, lo Stato spagnolo è tenuto colmare tale scarto. Il finanziamento dei costi netti degli obblighi di servizio pubblico fornito dalla RTVE è dunque garantito indipendentemente dagli introiti generati dalle misure fiscali de quibus (37).

82.      Per contro, in caso di eccedenza, il surplus è restituito al bilancio generale dello Stato, in modo da essere destinato ad altri fini (38).

83.      Il fatto che gli introiti fiscali siano superiori o inferiori a quanto previsto non incide pertanto sull’importo previsto per la compensazione accordata alla RTVE ai fini dell’adempimento della missione di servizio pubblico (39).

84.      Se il sistema stabilito dalla normativa nazionale prevede, quindi, di integrare il gettito fiscale nell’aiuto versato alla RTVE, il meccanismo di adeguamento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 e all’articolo 33 della legge n. 17/2006, nonché il potere discrezionale lasciato allo Stato spagnolo snaturano, a mio avviso, tale nesso. Detto nesso fra il tributo e il regime di aiuti non è evidentemente spezzato, ma, in ogni caso, non è più sufficientemente stretto per soddisfare il criterio dell’incidenza diretta previsto dalla giurisprudenza, da un lato, e per consentire di trasporre al caso di specie la soluzione accolta dalla Corte nella sentenza del 7 settembre 2006, Laboratoires Boiron (C‑526/04, EU:C:2006:528), dall’altro.

85.      In definitiva, se ricorre un vincolo cogente attraverso la linea di bilancio, tale vincolo non si riflette sull’importo dell’aiuto versato alla RTVE.

86.      L’argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente constatato che l’eventuale incompatibilità della tassa con il diritto dell’Unione non avrebbe come conseguenza diretta quella di rimettere in discussione l’aiuto in questione, deve pertanto essere respinto.

iii) Sul criterio relativo al vantaggio concorrenziale di cui gode il beneficiario dell’aiuto

87.      La DTS sostiene che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, la tassa de qua avrebbe «un’incidenza diretta sull’entità dell’aiuto» nella misura in cui essa è sostenuta da un’impresa concorrente del beneficiario dell’aiuto, procurando in tal modo a quest’ultimo un vantaggio concorrenziale. In altri termini, l’aiuto sarebbe a maggior ragione rilevante essendo finanziato per mezzo di un tributo riscosso presso i concorrenti.

88.      A mio avviso, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto, al punto 102 della sentenza impugnata, laddove ha ritenuto che l’esistenza di un rapporto di concorrenza fra i debitori della tassa e il beneficiario dell’aiuto finanziato da tale imposta non sia sufficiente a ritenere che la tassa sia parte integrante di tale aiuto.

89.      Da un lato, si è visto che, ai sensi della giurisprudenza della Corte, due condizioni devono essere soddisfatte al fine di dimostrare che un’imposta sia parte integrante di una misura di aiuto:

–        deve esistere una disposizione vincolante di diritto nazionale che imponga la destinazione del tributo al finanziamento dell’aiuto e,

–        il gettito fiscale deve incidere direttamente sull’entità dell’aiuto.

90.      Se una di tali condizioni non è soddisfatta, non si può allora ritenere che un’imposta sia parte integrante di una misura di aiuto, e il criterio relativo all’esistenza di un vantaggio concorrenziale non è sufficiente a controbilanciare tale conclusione.

91.      È ben vero che, come rilevato dall’avvocato generale Geelhoed nelle proprie conclusioni nella causa Streekgewest (C‑174/02, EU:C:2004:124), la questione se esista un nesso diretto ed inscindibile tra il tributo e l’aiuto così finanziato dev’essere risolta caso per caso, in base alla formulazione delle relative disposizioni, alla loro ratio, alla loro applicazione concreta ed «al contesto economico in cui vengono applicate» (40). In tale contesto, egli ha rilevato, segnatamente, che la misura e le modalità con cui tributo e aiuto correlati influenzino la concorrenza nel relativo (sub-)settore o ramo industriale sono indicativi per la sussistenza di un nesso di tal genere (41).

92.      Orbene, nella sentenza del 22 dicembre 2008, Régie Networks (C‑333/07, EU:C:2008:764), la Corte ha dichiarato che non si tratta di un elemento determinante.

93.      In primo luogo, come rilevato dalla Corte in tale sentenza, non siamo nell’ambito della valutazione sostanziale della compatibilità dell’aiuto con il mercato interno operata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 107 TFUE, e nella quale l’esame dei rapporti concorrenziali riveste manifestamente la massima importanza (42), bensì in quello della valutazione dell’esistenza di un «vincolo di destinazione cogente» fra un tributo e il regime di aiuti da essa finanziato al fine di determinare la portata dell’obbligo di notifica previsto all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

94.      In secondo luogo, si pone la questione se il gettito fiscale incida direttamente sull’«entità dell’aiuto», fermo restando che tale espressione dev’essere interpretata nel senso più puro della contabilità, quale importo o volume dell’aiuto. Nelle versioni in lingua tedesca e inglese della giurisprudenza, «l’entità dell’aiuto» è rispettivamente tradotta con le espressioni «den Umfang der Beihilfe» e «the amount of the aid» (43). La risposta a tale questione rientra in una valutazione puramente contabile ed esclude, di conseguenza, un’analisi dei rapporti di concorrenza fra i debitori della tassa e il beneficiario dell’aiuto.

95.      In terzo luogo, far assurgere a criterio supplementare la questione del rapporto di concorrenza fra i debitori di un tributo e il beneficiario di un aiuto che tale tributo serve a finanziare sarebbe, secondo la Corte, idoneo a pregiudicare l’effettività del controllo operato dalla Commissione. Infatti, tale controllo verrebbe a dipendere da una valutazione preliminare e unilaterale compiuta da ogni Stato membro sull’esistenza e lo stato dei rapporti di concorrenza (44). Tale rischio è, a mio avviso, tanto maggiore in quanto, nella prassi, un tributo di tal genere viene riscosso a livello settoriale, cosicché i debitori del tributo e il beneficiario dell’aiuto operano su uno stesso mercato o su mercati connessi.

96.      Se si dovesse dunque seguire l’argomento della ricorrente, ciò significherebbe che, ogni volta che un tributo venga riscossa a livello di settore e gravi su imprese che si trovino in una situazione di concorrenza con il beneficiario dell’aiuto, il criterio relativo al vincolo di destinazione cogente risulterebbe allora soddisfatto. Orbene, una siffatta interpretazione sarebbe manifestamente contraria alla giurisprudenza costante della Corte. Infatti, la Corte ha inteso interpretare in maniera estremamente restrittiva l’esistenza di un vincolo di destinazione cogente, in modo da rispettare la delimitazione precisa instaurata dal Trattato FUE fra le norme concernenti gli aiuti di Stato, da un lato, e quelle relative alle distorsioni risultanti dalle disposizioni fiscali adottate dagli Stati membri, dall’altro.

97.      Alla luce di tali elementi, ritengo, di conseguenza, che il Tribunale, ai fini della sua valutazione relativa all’esistenza di un vincolo di destinazione cogente fra le misure fiscali in questione e l’aiuto versato alla RTVE, abbia giustamente respinto l’argomento della ricorrente relativo all’asserito vantaggio concorrenziale di cui beneficerebbe la RTVE in virtù della tassa gravante sui suoi concorrenti.

98.      La censura sollevata a tal riguardo dalla DTS dev’essere pertanto respinta in quanto infondata.

iv)    Sul fatto che l’eccedenza di introiti di cui dispone la RTVE venga versata in un fondo di riserva e, se del caso, trasferita al Tesoro (45)

99.      La DTS contesta al Tribunale di avere ritenuto che il gettito fiscale non incida sull’entità dell’aiuto, in quanto, come si evince dai punti 66 e 67 della sentenza impugnata, gli introiti che eccedono i costi netti del servizio pubblico vengono versati in un fondo di riserva o trasferiti al Tesoro, e in quanto è stato previsto un limite assoluto per gli introiti della RTVE. L’esistenza di un siffatto limite assoluto sarebbe irrilevante. Infatti, in conformità alla sentenza del 22 dicembre 2008, Régie Networks (C‑333/07, EU:C:2008:764), in un caso del genere, per poter concludere nel senso che il tributo incide sull’entità dell’importo dell’aiuto, sarebbe rilevante che la sua fissazione sia parimenti in funzione, entri i limiti del tetto massimo, delle previsioni di entrate del tributo, il che avverrebbe nel caso in esame.

100. Ritengo tale censura infondata.

101. Come già rilevato, il fatto che, in conformità all’articolo 33 della legge n. 17/2006 e all’articolo 8 della legge n. 8/2009, l’eccedenza degli introiti di cui dispone la RTVE venga versata in un fondo di riserva e, se del caso, trasferita al Tesoro, spezza il vincolo di destinazione cogente esistente fra gli introiti fiscali e l’aiuto in questione. In un caso del genere, il gettito del tributo non influenza automaticamente l’entità dell’aiuto, in quanto l’eccedenza verrà riassegnata ad altri fini e non consentirà di aumentare l’entità dell’aiuto.

102. Il parallelo tracciato dalla ricorrente con la sentenza del 22 dicembre 2008, Régie Networks (C‑333/07, EU:C:2008:764), non è, a mio avviso, pertinente. Nella causa sfociata in tale sentenza, infatti, come risulta espressamente dal punto 104 della medesima, il gettito della tassa sull’intermediazione sulla pubblicità era destinato esclusivamente e «integralmente» al finanziamento degli aiuti alla diffusione radiofonica. Inoltre, pur se tali aiuti erano effettivamente assegnati da una commissione, quest’ultima non poteva destinare i fondi disponibili a fini diversi da detti aiuti. Orbene, ciò non avviene manifestamente nel caso in esame, in quanto gli introiti fiscali in questione non sono destinati esclusivamente e integralmente al finanziamento dell’aiuto, dal momento che l’eccedenza viene riversata in un fondo di riserva e, se del caso, al Tesoro, al fine di essere riassegnata ad altri fini.

103. Il Tribunale, pertanto, non è incorso in alcun errore di diritto nel considerare che il meccanismo di cui all’articolo 33 della legge n. 17/2006 e all’articolo 8 della legge n. 8/2009 non consentiva di ritenere che la tassa incidesse direttamente sull’entità dell’aiuto destinato alla RTVE.

104. Alla luce di tutti questi elementi, il secondo capo del primo motivo dev’essere respinto in quanto infondata.

105. Propongo pertanto alla Corte di dichiarare in parte inconferente e in parte infondato il primo motivo invocato dalla ricorrente, relativo alla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per interpretazione erronea della nozione di aiuto.

C –    Sul secondo motivo, relativo all’insufficienza del controllo giurisdizionale esercitato dal Tribunale e ad uno snaturamento della normativa nazionale applicabile nell’ambito della sua valutazione concernente una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

106. Con il secondo motivo, la DTS censura l’analisi della normativa nazionale effettuata dal Tribunale ai punti 66, 67 e 69 della sentenza impugnata al fine di pervenire alla conclusione, contenuta ai punti da 102 a 104 della sentenza impugnata, secondo la quale la tassa applicatale non inciderebbe sull’entità dell’aiuto assegnato alla RTVE e non costituirebbe, pertanto, parte integrante del regime di aiuti.

107. Questo secondo motivo si articola su due capi.

108. Il primo capo attiene all’insufficienza del controllo giurisdizionale esercitato dal Tribunale nell’ambito della valutazione dell’esistenza di un vincolo di destinazione cogente fra la tassa e l’aiuto in questione.

109. Quanto al secondo capo, esso attiene ad un vizio di snaturamento della normativa applicabile: il Tribunale non avrebbe preso in considerazione, ai fini della sua analisi, il fatto che il bilancio previsionale della RTVE viene redatto tenendo conto dell’importo previsionale degli introiti fiscali, cosicché tale importo incide direttamente sull’entità dell’importo dell’aiuto.

1.      Sentenza impugnata

110. Al punto 65 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso, con riguardo ai termini della legge n. 8/2009, che l’importo dell’aiuto destinato alla RTVE non dipende dall’importo dei tributi imposti alla ricorrente, essendo l’importo dell’aiuto fissato tenendo conto dei costi netti dell’adempimento del suo incarico di servizio pubblico.

111. Per fondare tale conclusione, da un lato, ai punti da 66 a 68 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato i termini dell’articolo 33 della legge n. 17/2006, dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 8 della legge n. 8/2009, i quali definiscono il ruolo dello Stato spagnolo nel caso in cui gli introiti di cui dispone la RTVE eccedano i costi legati all’espletamento dell’incarico di servizio pubblico.

112. Dall’altro, al punto 69 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato i termini dell’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009, il quale definisce il ruolo dello Stato spagnolo nel caso in cui gli introiti di cui dispone la RTVE non siano sufficienti a coprire i costi legati all’espletamento dell’incarico di servizio pubblico.

2.      Sul primo capo del secondo motivo, relativo all’insufficienza del sindacato giurisdizionale esercitato dal Tribunale

a)      Argomenti delle parti

113. Con il primo capo del secondo motivo, la ricorrente sostiene che il sindacato giurisdizionale operato dal Tribunale nei confronti della decisione controversa è stato insufficiente. Da un lato, il Tribunale non avrebbe tenuto conto di tutte le disposizioni rilevanti del contesto normativo spagnolo, e in particolare dell’articolo 34 della legge n. 17/2006 e dell’articolo 44 del mandato-marco a la Corporación RTVE previsto en el articulo 4 de la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal, aprobado por los plenos del congreso de los diputados y del senado (mandato‑quadro assegnato alla RTVE, previsto all’articolo 4 della legge n. 17/2006, approvato in seduta plenaria dalla camera dei deputati e dal senato) (46). Emergerebbe chiaramente da tali disposizioni che la RTVE è tenuta per legge a redigere il proprio bilancio, tenendo conto non solo dei costi previsionali dell’incarico di servizio pubblico, bensì anche degli introiti previsionali, il che includerebbe il gettito fiscale in questione. Ciò dimostrerebbe come l’importo previsionale degli introiti generati dalla tassa applicata alla DTS influenzi l’entità dell’aiuto ricevuto dalla RTVE.

114. Dall’altro, il Tribunale non avrebbe esercitato un controllo completo delle valutazioni effettuate dalla Commissione in relazione alle condizioni enunciate nella sentenza del 22 dicembre 2008, Régie Networks (C‑333/07, EU:C:2008:764), secondo le quali il gettito della tassa influenza la consistenza dell’importo dell’aiuto allorché la sovvenzione accordata viene calcolata in funzione del gettito «previsto» o dell’«importo previsto» delle entrate generate dalla tassa de qua. Infatti, il Tribunale non avrebbe esaminato in qual misura l’importo previsto delle entrate influisca sul calcolo dell’aiuto, bensì si sarebbe limitato ad approvare le valutazioni della Commissione.

115. La RTVE, il Regno di Spagna e la Commissione contestano la ricevibilità di tale argomento. La RTVE e il Regno di Spagna sottolineano che il Tribunale non sarebbe tenuto a fare riferimento a ciascuna delle disposizioni del contesto giuridico nazionale applicabili nella specie. L’articolo 34 della legge n. 17/2006 e l’articolo 44 del mandato‑quadro non sarebbero peraltro stati considerati rilevanti dalla DTS dinanzi al Tribunale. Quanto alla Commissione, essa sottolinea che la DTS non avrebbe fatto valere l’articolo 33 e l’articolo 34 della legge n. 17/2006, l’articolo 44 del mandato‑quadro, nonché l’articolo 2, paragrafo 2, e l’articolo 8 della legge n. 8/2009 né nel suo ricorso né nella sua memoria di replica dinanzi al Tribunale. Orbene, non spetterebbe a quest’ultimo invocare d’ufficio norme di diritto nazionale nell’ambito dell’esame della legittimità di una decisione della Commissione.

116. In ogni caso, la RTVE, il Regno di Spagna e la Commissione ritengono infondate tali censure.

b)      Analisi

i)      Sul primo argomento, relativo all’omessa considerazione dell’articolo 34 della legge n. 17/2006 e dell’articolo 44 del mandato‑quadro

117. Anzitutto, occorre precisare che, malgrado l’importanza che la DTS sembra attribuire alle summenzionate disposizioni nell’ambito di tale impugnazione, essa non le ha menzionate in nessuna delle memorie depositate nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale. Il fatto che la DTS non abbia reputato utile, nell’ambito dell’atto introduttivo del suo ricorso o, ancora, nell’ambito della sua memoria di replica, menzionare dette disposizioni, dimostra, a mio avviso, che non si trattava di disposizioni essenziali o rilevanti.

118. Come sottolineato nella nota 3 della sua impugnazione, il testo della legge n. 17/2006 e quello del mandato‑quadro sono stati rispettivamente prodotti in allegato alla comparsa di risposta della Commissione e alla memoria di intervento della RTVE dinanzi al Tribunale. Orbene, spetta in primo luogo alla ricorrente, nell’ambito del ricorso di annullamento introdotto avverso la decisione controversa, illustrare in maniera esaustiva le disposizioni del diritto nazionale applicabile che essa reputa rilevanti, e al Tribunale non può essere addebitato di non avere statuito su alcune di tali disposizioni nonostante la ricorrente non vi abbia fatto espressamente riferimento. Anche se essa afferma di avere esposto dette disposizioni all’udienza dinanzi al Tribunale, ignoro in qual misura la DTS abbia fatto riferimento all’articolo 34 della legge n. 17/2006 e all’articolo 44 del mandato‑quadro.

119. In ogni caso, ricordo che spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti (47). Il Tribunale era pertanto perfettamente legittimato ad escludere dalla propria analisi l’articolo 34 della legge n. 17/2006 e l’articolo 44 del mandato‑quadro. Come si vedrà nel prosieguo dell’analisi, tali disposizioni non consentivano, tenuto conto del loro oggetto, di comprendere la natura del vincolo di destinazione esistente fra la tassa in questione e l’aiuto versato alla RTVE.

120. Ciò premesso, ritengo che questo primo argomento non sia ricevibile.

ii)    Sul secondo argomento, relativo all’insufficienza del controllo giurisdizionale esercitato dal Tribunale in relazione alle condizioni enunciate nella sentenza del 22 dicembre 2008, Régie Networks (C‑333/07, EU:C:2008:764)

121. Propongo direttamente di respingere il secondo argomento, risultando esso infondato.

122. Infatti, per le ragioni illustrate supra al paragrafo 102, il parallelo tracciato dalla ricorrente fra la presente causa e la causa sfociata nella sentenza del 22 dicembre 2008, Régie Networks (C‑333/07, EU:C:2008:764), non è pertinente. In quest’ultima causa, non solo esisteva una disposizione giuridica che destinava il gettito fiscale agli aiuti alla diffusione radiofonica; il gettito di tale tributo era inoltre esclusivamente e integralmente destinato al finanziamento di tali aiuti, senza che vi fosse una redistribuzione ad altri fini delle eccedenze.

123. Alla luce di tali elementi, il primo capo del secondo motivo dev’essere dunque respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

3.      Sul secondo capo del secondo motivo, relativa allo snaturamento della normativa nazionale applicabile

a)      Argomenti delle parti

124. Con il secondo capo del secondo motivo, la ricorrente, sostenuta dalle società Telefónica, contesta al Tribunale di avere snaturato, ai punti 66, 67 e 69 della sentenza impugnata, l’articolo 2, paragrafo 2, e l’articolo 8 della legge n. 8/2009 nonché l’articolo 33 della legge n. 17/2006, sui quali si è fondato per pervenire alla conclusione che la tassa in questione non influirebbe sull’importo dell’aiuto destinato alla RTVE. Il Tribunale avrebbe infatti attribuito a tali disposizioni una portata erronea nell’ambito di un esame condotto in combinato con l’articolo 34 della legge n. 17/2006 e con l’articolo 44 del mandato‑quadro.

125. Le società Telefónica sostengono parimenti che il Tribunale ha proceduto ad un’interpretazione erronea della normativa nazionale, snaturando manifestamente gli elementi di prova che esse gli hanno fornito.

126. La RTVE, il Regno di Spagna e la Commissione sostengono l’irricevibilità del motivo.

b)      Analisi

127. Contrariamente a quanto sostenuto dalla RTVE, dal Regno di Spagna e dalla Commissione, il secondo capo del secondo motivo è, a mio avviso, ricevibile.

128. Infatti, alla Corte possono essere sottoposte censure attinenti all’accertamento ed alla valutazione dei fatti laddove il ricorrente contesti al Tribunale di aver snaturato gli elementi di prova ad esso sottoposti (48). Orbene, esattamente questo avviene nella specie, in quanto la DTS contesta al Tribunale di aver snaturato la normativa nazionale; la ricorrente indica, in maniera precisa, da un lato, gli elementi che, a suo avviso, sarebbero stati snaturati dal Tribunale e, dall’altro, gli errori di analisi che, nella sua valutazione, avrebbero condotto quest’ultimo a tale snaturamento.

129. La Corte può pertanto procedere ad un controllo giurisdizionale.

130. Secondo costante giurisprudenza, la Corte deve determinare se il Tribunale, sulla scorta dei documenti e delle altre prove sottopostegli, non abbia snaturato il tenore letterale delle disposizioni nazionali in questione; se esso non abbia formulato, con riguardo a tali elementi, constatazioni che si pongono manifestamente in contrasto con il loro contenuto e se non abbia, nell’esaminare il complesso degli elementi, attribuito ad uno di essi, allo scopo di accertare il contenuto della normativa nazionale in questione, una portata che non possiederebbe alla luce degli altri elementi (49).

131. Tuttavia, lo snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti, senza che la Corte debba procedere ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove o addirittura far ricorso a nuovi elementi di prova (50).

132. Dopo un’attenta lettura degli argomenti esposti dalla DTS, sono pervenuto alla conclusione che essa non è riuscita a dimostrare che il Tribunale abbia effettuato, ai punti da 66 a 69 della sentenza impugnata, accertamenti in manifesto contrasto con il contenuto delle disposizioni della normativa spagnola in questione, ovvero che abbia attribuito ad una di esse una portata che manifestamente non possiederebbe alla luce degli altri elementi risultanti dagli atti.

i)      Sull’interpretazione accolta, al punto 69 della sentenza impugnata, dei termini dell’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009

133. Secondo il Tribunale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009, «nel caso in cui gli introiti di cui dispone la RTVE non siano sufficienti a coprire i costi legati all’espletamento dell’incarico di servizio pubblico di radiodiffusione, il divario sarà colmato grazie a contributi del bilancio generale dello Stato spagnolo».

134. A parere della DTS, tale disposizione non costringerebbe lo Stato spagnolo a fornire risorse del suo bilancio generale al fine di coprire i costi legati all’incarico di servizio pubblico, bensì gli imporrebbe l’obbligo di completare il bilancio previsto per la RTVE qualora, in esecuzione del medesimo, l’importo degli introiti fiscali sia inferiore alle previsioni di bilancio. Peraltro, i contributi del bilancio generale non sarebbero autorizzati qualora le spese dovessero eccedere le previsioni di bilancio.

135. Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 dovrebbe essere analizzato in combinato con l’articolo 34 della legge n. 17/2006 e dell’articolo 44 del mandato‑quadro. A termini dell’articolo 34 della legge n. 17/2006, la RTVE redige essa stessa il proprio bilancio, tenendo conto non solo dei costi previsionali dell’incarico di servizio pubblico, bensì anche degli introiti previsionali, incluso il gettito generato dalle tasse previste dalla legge n. 8/2009. Di conseguenza, in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009, nel caso in cui il gettito fiscale effettivo sia inferiore all’importo previsionale dei prelievi e non consenta di coprire il costo del servizio pubblico previsto nel bilancio dalla RTVE, lo Stato spagnolo sarebbe tenuto a completare il «bilancio previsto» grazie a contributi del suo bilancio generale. Orbene, il «bilancio previsto» dovrebbe essere redatto sulla base dell’importo previsionale del gettito fiscale e, di conseguenza, tale importo influirebbe direttamente sull’entità dell’importo dell’aiuto. L’incidenza del gettito fiscale sull’esecuzione del bilancio della RTVE non dovrebbe pertanto essere confusa con quella dell’importo previsionale del gettito fiscale sulla redazione iniziale di detto bilancio e, pertanto, sull’entità dell’importo dell’aiuto. Solo quest’ultimo sarebbe rilevante.

136. Le società Telefónica aggiungono che esisterebbero indizi manifesti che smentirebbero l’eventualità di un asserito contributo complementare a carico del bilancio generale dello Stato spagnolo; la relazione di accompagnamento della legge n. 8/2009 indica, in particolare, che «non sembra ragionevole che la garanzia del finanziamento comporti un aumento del contributo dello Stato». Inoltre, si tratterebbe di un’ipotesi secondaria, in quanto due condizioni dovrebbero essere soddisfatte affinché lo Stato spagnolo finanzi parte dei costi dell’obbligo di servizio pubblico. In primo luogo, per un determinato esercizio, il gettito fiscale dovrebbe essere inferiore ai costi dell’adempimento dell’incarico di servizio pubblico e, in secondo luogo, l’importo del fondo di riserva dovrebbe essere insufficiente a coprire i costi della RTVE per tale esercizio. Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 introdurrebbe una garanzia dello Stato limitata al divario fra i prelievi più il fondo di riserva, da un lato, e i costi dell’obbligo di servizio pubblico, dall’altro. Si sarebbe pertanto in presenza di una misura di aiuto nuova. Ciò non osterebbe a che l’aiuto concesso alla RTVE venga fissato sulla base del gettito fiscale e a che, qualora esso non sia sufficiente, lo Stato spagnolo si impegni a colmare il divario.

137. A mio avviso, nulla, negli argomenti illustrati dalla ricorrente, consente di dimostrare che il Tribunale abbia snaturato in misura manifesta i termini dell’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009.

138. In primo luogo, laddove sostiene che, conformemente a tale disposizione, «lo Stato spagnolo [sarebbe] tenuto a completare il “bilancio previsto” grazie a contributi del suo bilancio generale» o, ancora, che «[detta] disposizione [imporrebbe] allo Stato l’obbligo di completare il “bilancio previsto” per la RTVE qualora, in esecuzione del medesimo, l’importo degli introiti fiscali sia inferiore alle previsioni di bilancio», la ricorrente non si discosta dall’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 accolta dal Tribunale.

139. In secondo luogo, se la ricorrente contesta al Tribunale di non aver interpretato tale disposizione alla luce dei termini dell’articolo 34 della legge n. 17/2006 e dell’articolo 44 del mandato‑quadro, non vedo assolutamente in qual modo tali disposizioni risulterebbero rilevanti.

140. L’articolo 34 della legge n. 17/2006, intitolato «Bilanci», così dispone:

«1.      [La] RTVE (…) redige un bilancio operativo che precisa le risorse e le dotazioni annuali corrispondenti, nonché un bilancio di capitale altrettanto dettagliato. I bilanci operativo e di capitale della RTVE (…) fanno parte del bilancio generale dello Stato.

2.      I bilanci operativo e di capitale della RTVE (…) contengono un conto profitto e perdite e una tabella di finanziamento previsionali per l’esercizio di cui trattasi. Un bilancio previsionale dell’ente, nonché i documenti complementari richiesti dal ministero (…) sono uniti in allegato a tali bilanci.

(…)».

141. L’articolo 44 del mandato‑quadro, intitolato «Obblighi di bilancio», precisa, inoltre, quanto segue:

«[La] RTVE e le sue società adeguano il loro bilancio alle disposizioni di cui all’articolo 34 della legge n. 17/2006. Detti bilanci sono redatti in conformità al principio di pareggio del bilancio e prevedono gli obblighi finanziari necessari al perseguimento degli obiettivi generali previsti dal presente mandato‑quadro, come elaborato nel contratto‑programma in vigore».

142. È giocoforza osservare, come rilevato, peraltro, dalla RTVE e dalla Commissione, che tali disposizioni si limitano a fissare principi generali, e che nessuno dei loro termini consente di stabilire un vincolo di destinazione cogente fra gli introiti fiscali in questione e il regime di aiuto concesso alla RTVE.

143. In terzo luogo, neanche gli argomenti sollevati dalle società Telefónica consentono di affermare che il Tribunale avrebbe operato constatazioni in manifesto contrasto con il dettato dell’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009. Per quanto attiene all’esposizione della relazione di accompagnamento della legge, essa non alcuna forza vincolante e l’estratto menzionato dalle società Telefónica non consente manifestamente di escludere un contributo complementare dello Stato spagnolo. Inoltre, poco rileva, a mio avviso, che si sia in presenza di un’ipotesi secondaria. Il Tribunale menziona l’esistenza di tale ipotesi in termini sufficienti per pervenire alla conclusione di cui al punto 101 della sentenza impugnata, secondo la quale lo Stato spagnolo è obbligato a colmare il divario fra le fonti finanziarie di cui dispone la RTVE e l’insieme dei costi di quest’ultima legati all’adempimento dei propri obblighi di servizio pubblico.

ii)    Sull’interpretazione accolta, ai punti da 66 a 68 della sentenza impugnata, del tenore dell’articolo 33 della legge n. 17/2006 e dell’articolo 8 della legge n. 8/2009

–       Sentenza impugnata

144. Ai punti da 66 a 68 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato quanto segue:

«66      (…) in forza dell’articolo 33 della legge n. 17/2006, come modificata dalla legge n. 8/2009, nel caso in cui gli introiti di cui dispone la RTVE eccedano i costi legati allo svolgimento dell’incarico di servizio pubblico di radiodiffusione, l’eccedenza sarà ridistribuita. Nella misura in cui tale eccedenza non superi il 10% delle spese annue di bilancio della RTVE, essa verrà versata in un fondo di riserva, e, nella misura in cui essa superi tale soglia, la stessa sarà trasferita al Tesoro.

67      Per quanto riguarda il capitale versato al fondo di riserva, si evince dall’articolo 8 della legge n. 8/2009 che quest’ultimo potrà essere utilizzato soltanto dietro autorizzazione espressa del Ministero dell’Economia e delle Finanze spagnolo e che, se non viene utilizzato per quattro anni, esso deve servire a ridurre le compensazioni a carico del bilancio generale dello Stato spagnolo. Di conseguenza, non può ritenersi che il capitale versato nel fondo di riserva incida direttamente sull’entità dell’aiuto destinato alla RTVE.

68      Inoltre, l’articolo 3, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 prevede un limite assoluto per gli introiti della RTVE, fissato a EUR 1 200 milioni per gli anni 2010 e 2011. Qualsiasi eccedenza rispetto a tale limite verrà direttamente riassegnata al bilancio generale dello Stato spagnolo».

–       Argomenti delle parti (51)

145. In primo luogo, la DTS contesta al Tribunale di avere snaturato, ai punti 66 e 67 della sentenza impugnata, le disposizioni di cui all’articolo 33 della legge n. 17/2006 e dell’articolo 8 della legge n. 8/2009, attribuendo loro una portata che esse non possiedono. Infatti, il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare che, in conformità all’articolo 8, paragrafo 3, della legge n. 8/2009, il fondo di riserva può essere utilizzato solo con l’autorizzazione espressa del Ministerio de Economia y Hacienda (Ministero dell’Economia e delle Finanze, Spagna), omettendo i primi termini di tale disposizione, secondo i quali «[i]l fondo può essere utilizzato unicamente per compensare perdite relative ad esercizi anteriori e per affrontare situazioni impreviste collegate alla fornitura del servizio pubblico». Secondo la ricorrente, l’entità di tali risorse supplementari dipenderebbe necessariamente dal gettito fiscale, essendo tale fondo alimentato dalle medesime.

146. Le società Telefónica sostengono, inoltre, che il Tribunale ha erroneamente interpretato l’articolo 33, paragrafo 1, della legge n. 17/2006 e l’articolo 3, paragrafo 2, della legge n. 8/2009, laddove ha rilevato che tali disposizioni farebbero venir meno qualsivoglia relazione fra l’importo dell’aiuto e l’importo dei prelievi effettuati sulla base delle misure fiscali. Da un lato, il fatto che gli introiti possano essere versati nel bilancio generale dello Stato spagnolo sarebbe una possibilità secondaria. Infatti, solo gli introiti eccedenti il limite del 10% delle spese annue della RTVE verrebbero versati nel Tesoro. Dall’altro, non ne risulterebbe l’indipendenza dell’entità dell’aiuto dall’entità degli introiti fiscali. L’articolo 33, paragrafo 1, della legge n. 17/2006 fisserebbe, tutt’al più, un limite dell’entità dell’aiuto. Ciò non impedirebbe che il gettito totale del prelievo fiscale venga convertito in aiuto nel limite fissato dal legislatore nazionale. Detto limite sarebbe una condicio sine qua non della compatibilità dell’aiuto, pena una sovracompensazione contraria al diritto dell’Unione.

–       Analisi

147. Questi argomenti devono essere respinti.

148. Per quanto attiene agli argomenti esposti dalla ricorrente, rilevo, anzitutto, che, al punto 66 della sentenza impugnata, il Tribunale riprende in termini sostanzialmente identici l’interpretazione delle disposizioni di cui all’articolo 33 della legge n. 17/2006 che la ricorrente stessa ha sostenuto al punto 10 dell’atto introduttivo del suo ricorso (52).

149. Per quanto riguarda, poi, l’analisi adottata dal Tribunale al punto 67 della sentenza impugnata, la DTS si limita a precisare i termini di una disposizione, l’articolo 8, paragrafo 3, della legge n. 8/2009, che non consente affatto di contraddire l’interpretazione della normativa spagnola accolta dal Tribunale e neppure di trarre la conclusione secondo la quale l’importo della tassa sostenuta dalla ricorrente inciderebbe sull’entità dell’aiuto concesso alla RTVE.

150. Quanto agli argomenti esposti dalle società Telefónica, nessuno di essi consente di dimostrare che il Tribunale abbia snaturato in maniera manifesta i termini di dette disposizioni. La circostanza che l’ipotesi presa in considerazione dal Tribunale sia secondaria o meno non intacca in alcun modo il fatto che, in conformità all’articolo 33 della legge n. 17/2006, l’eccedenza, nella misura in cui non superi il 10% delle spese annue di bilancio della RTVE, venga versata in un fondo di riserva, e, nella misura in cui essa superi tale soglia, venga trasferita al Tesoro, fatto che non è assolutamente contestato dalle società Telefónica. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da queste ultime, il Tribunale ne ha tratto la conclusione non che l’entità dell’aiuto sarebbe indipendente dall’entità degli introiti fiscali, bensì che l’importo di questi ultimi non sarebbe idoneo ad «incidere direttamente» sull’importo dell’aiuto versato alla RTVE.

151. Alla luce di tali elementi, suggerisco pertanto alla Corte di respingere il secondo motivo, relativo all’insufficienza del sindacato giurisdizionale esercitato dal Tribunale e ad uno snaturamento della normativa nazionale applicabile nell’ambito della sua valutazione relativa alla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

D –    Sul terzo motivo, relativo ad un vizio di snaturamento ed alla violazione dei limiti del controllo giurisdizionale del Tribunale nell’ambito della propria valutazione di una violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE

152. Nella specie, la ricorrente sostiene in maniera sufficientemente circostanziata che il Tribunale ha snaturato gli argomenti da essa invocati a sostegno del suo secondo motivo di annullamento, relativo alla violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE; ciò avrebbe portato quest’ultimo a statuire ultra petita, a modificare l’oggetto della controversia e ad eccedere i limiti del suo controllo giurisdizionale.

153. Ciò detto, il terzo motivo, contrariamente a quanto dedotto dalla RTVE, è ricevibile.

154. Questo terzo motivo si articola su due capi, il primo relativo ad un vizio di snaturamento ed il secondo ad una violazione, da parte del Tribunale, dei limiti del proprio controllo giurisdizionale, fermo restando che la fondatezza della prima condizionerà l’esame della seconda.

1.      Sul primo capo del terzo motivo, relativo ad un vizio di snaturamento degli argomenti dedotti in primo grado a sostegno di una violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE

155. Ricordo che, secondo giurisprudenza costante, uno snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti, senza necessità che la Corte proceda ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

156. Orbene, la valutazione effettuata dal Tribunale, ai punti da 118 a 167 della sentenza impugnata, non è inficiata, a mio avviso, da tale vizio.

157. In primo luogo, la DTS sostiene che il Tribunale, ai punti 151 e 152 della sentenza impugnata, ha interpretato in maniera erronea il secondo motivo di annullamento, distinguendo fra gli «argomenti della ricorrente relativi agli effetti delle tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009» e gli «argomenti della ricorrente concernenti gli effetti degli elementi di aiuto previsti dal regime di finanziamento della RTVE come modificato dalla legge n. 8/2009». Infatti, si evincerebbe chiaramente dagli atti processuali che essa non avrebbe mai dedotto argomenti relativi agli effetti dell’aiuto propriamente detto.

158. È ben vero che, al punto 59 dell’atto introduttivo del suo ricorso, la DTS ha introdotto il secondo motivo di annullamento indicando che «[l]a Commissione ha violato l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, autorizzando un aiuto che non soddisfa il requisito di proporzionalità previsto in detto articolo, nella misura in cui le tasse che servono a finanziarlo implicano una distorsione della concorrenza contraria all’interesse generale» (53).

159. Orbene, alla luce della motivazione e degli argomenti esposti dalla ricorrente nell’ambito dell’atto introduttivo del ricorso e della memoria di replica, il Tribunale poteva validamente ritenere che essa rimettesse in discussione la valutazione della Commissione in relazione agli effetti sulla concorrenza non solo delle tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009, bensì anche degli elementi di aiuto previsti dal regime di finanziamento della RTVE come modificato da detta legge.

160. Infatti, al punto 77 del proprio ricorso, la DTS ha esposto gli argomenti relativi all’esistenza di una distorsione della concorrenza sostenendo che la concorrenza sul mercato dei telespettatori e sui mercati di acquisto di contenuti audiovisivi è falsata in modo contrario all’interesse comune dal «sistema di finanziamento della RTVE, autorizzato dalla decisione [controversa] (e in particolare l’“apporto” dell’1,5% imposto agli operatori di servizi televisivi a pagamento)» e, nella memoria di replica, la DTS prende parimenti in considerazione in maniera generale il «nuovo sistema [o regime] di finanziamento» (54).

161. Inoltre, ai punti da 93 a 99 del proprio ricorso, la DTS rimette espressamente in discussione «i meccanismi previsti dalla legge n. 8/2009» per evitare le distorsioni di concorrenza generate dall’attività della RTVE, e in particolare le disposizioni previste all’articolo 3, paragrafo 1, all’articolo 6, paragrafo 5, e all’articolo 9, paragrafo 1, lettere i) e m), della legge n. 8/2009.

162. Orbene, come risulta dai punti da 94 a 99 del ricorso depositato dalla DTS, nonché dai punti da 162 a 164 della sentenza impugnata, tali meccanismi sono distinti dalle misure fiscali contestate dalla ricorrente e rientrano nell’ambito del regime di finanziamento dell’aiuto versato alla RTVE.

163. Ciò premesso, alla luce degli argomenti esposti dalla ricorrente nelle proprie memorie, non può sostenersi che il Tribunale, distinguendo fra gli «argomenti della ricorrente relativi agli effetti delle tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009» e gli «argomenti della ricorrente concernenti gli effetti degli elementi di aiuto previsti dal regime di finanziamento della RTVE come modificato dalla legge n. 8/2009», ha interpretato erroneamente il secondo motivo di annullamento.

164. Questo primo argomento va quindi respinto

165. In secondo luogo, la DTS sostiene che il Tribunale ha snaturato i suoi argomenti al punto 120 della sentenza impugnata, distinguendo erroneamente l’argomento relativo al gioco al rialzo al quale procederebbe la RTVE sul mercato dell’acquisto di contenuti audiovisivi da quello secondo cui la concorrenza sarebbe falsata in misura contraria all’interesse comune. Si evincerebbe chiaramente dagli atti del procedimento che, secondo la DTS, il nuovo metodo di finanziamento della RTVE, e in particolare la tassa applicatale, avrebbe consentito alla RTVE di falsare la concorrenza in misura contraria all’interesse comune, rafforzando in modo sproporzionato la sua posizione concorrenziale e consentendole così di adottare comportamenti anticoncorrenziali quali il gioco al rialzo.

166. Tali censure sono destituite di qualsiasi fondamento.

167. Infatti, si deve necessariamente rilevare che la distinzione operata dal Tribunale deriva dalla distinzione effettuata dalla ricorrente stessa ai punti 80 e 81 dell’atto introduttivo del proprio ricorso.

168. Al punto 80 del ricorso, infatti, la DTS ha sostenuto, «[i]n primo luogo, [che il nuovo regime di finanziamento consente] alla RTVE di acquistare diritti di ritrasmissione ad elevato valore commerciale che non sono necessari all’adempimento dell’incarico di servizio pubblico». La ricorrente ha pertanto invitato espressamente il Tribunale a verificare se la Commissione fosse incorsa in un manifesto errore di valutazione nell’ambito del controllo di proporzionalità della compensazione versata alla RTVE in forza del suo incarico di servizio pubblico. Tale controllo consente di valutare la misura in cui la concorrenza o gli scambi siano idonei ad essere colpiti in maniera contraria all’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Conformemente alla giurisprudenza richiamata dal Tribunale al punto 117 della sentenza impugnata, detto controllo deve consentire di verificare se la compensazione prevista sia necessaria affinché il servizio pubblico di cui trattasi possa essere espletato in condizioni economicamente accettabili, o, viceversa, se la misura in questione sia manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo perseguito.

169. È ai punti da 149 a 166 della sentenza impugnata che il Tribunale ha pertanto esaminato la censura relativa ad una destinazione o ad un’alterazione degli scambi in misura contraria all’interesse dell’Unione. Occorre rilevare che, nell’ambito di tale esame, il Tribunale ha tenuto conto, al punto 159 della sentenza impugnata, dei pregiudizi invocati dalla ricorrente.

170. Al punto 81 del ricorso, la DTS ha sostenuto, «[i]n secondo luogo», che le nuove risorse concesse alla RTVE consentono a quest’ultima di praticare il gioco al rialzo per l’acquisto di diritti di ritrasmissione ad elevato valore commerciale. Ai punti da 81 a 87 del ricorso, la ricorrente ha poi illustrato un certo numero di casi di acquisto di diritti da parte della RTVE idonei a dimostrare il comportamento anticoncorrenziale di quest’ultima.

171. Ai punti da 129 a 147 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dunque verificato se la Commissione fosse effettivamente incorsa in un manifesto errore di valutazione concernente il rischio di un comportamento anticoncorrenziale della RTVE sul mercato dell’acquisto di diritti di ritrasmissione di eventi sportivi e di trasmissione di film, concentrandosi, segnatamente, sulle pratiche di gioco al rialzo di quest’ultima.

172. Alla luce di tali elementi, non può pertanto essere addebitato al Tribunale di avere distinto, al punto 120 della sentenza impugnata, nonché nel prosieguo del proprio ragionamento, i due argomenti, non solo in quanto una siffatta distinzione è stata effettuata dalla ricorrente, ma anche in quanto la valutazione della loro fondatezza esigeva un esame distinto.

173. Anche questo secondo argomento dev’essere, pertanto, respinto.

174. In terzo luogo, la DTS sostiene che, ai punti 130 e 157 della sentenza impugnata, il Tribunale ha interpretato erroneamente i suoi argomenti, nella misura in cui essa non avrebbe mai affermato che il regime di finanziamento della RTVE falserebbe la concorrenza per il semplice fatto che tale regime le consentirebbe di entrare in concorrenza con gli operatori privati sui mercati dell’acquisto di contenuti audiovisivi. Per contro, la DTS avrebbe affermato che la tassa applicatale aggraverebbe la distorsione della concorrenza derivante dall’aiuto propriamente detto, dal momento che le risorse finanziarie di cui essa dispone sui mercati in questione ne risulterebbero ridotte e la capacità della RTVE di adottare comportamenti anticoncorrenziali su questi stessi mercati ne risulterebbe rafforzata.

175. Al punto 130 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esposto l’argomento della ricorrente come relativo al fatto che «le risorse pubbliche delle quali dispone la RTVE in forza del suo regime di finanziamento le consentono di entrare in concorrenza con gli operatori privati sul mercato dell’acquisto di contenuti». È ben vero che la ricorrente non ha espressamente affermato, né nel ricorso né nella memoria di replica, che il regime di finanziamento della RTVE falserebbe la concorrenza per il semplice fatto che tale regime le consentirebbe di entrare in concorrenza con gli operatori privati sui mercati dell’acquisto di contenuti audiovisivi.

176. Tuttavia, ai punti da 67 a 76 del proprio ricorso, la ricorrente ha ampiamente esposto lo stato della concorrenza sul mercato dei telespettatori, nonché sui mercati dell’acquisto di contenuti audiovisivi, insistendo sulla posizione concorrenziale vantaggiosa di cui beneficerebbe la RTVE in forza del nuovo regime di finanziamento e illustrando la propria tesi menzionando i numerosi acquisti ai quali questa avrebbe proceduto a scapito dei concorrenti.

177. All’ultimo periodo del punto 130 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dunque concluso che «il mero fatto che la RTVE entri in concorrenza con gli operatori privati sul mercato dell’acquisto di contenuti, talvolta con successo, non è idoneo, di per sé, a dimostrare un manifesto errore di valutazione della Commissione» (55). Tale conclusione mi sembra collegata a quanto esposto dalla ricorrente. Anche se i termini in cui il Tribunale ha esposto l’argomento della DTS non sono, effettivamente, completi, essi non attestano, tuttavia, un manifesto errore di valutazione.

178. Di conseguenza, il terzo argomento deve essere respinto.

179. Infine, in quarto luogo, la DTS sostiene che il Tribunale ha snaturato i suoi argomenti ai punti 141 e 158 della sentenza impugnata, poiché essa non ha mai affermato che i comportamenti passati della RTVE «continuerebbero ad esplicare effetti per il futuro» oppure che il regime di finanziamento della RTVE «avrebbe comportato un impoverimento della sua offerta e andrebbe a scapito dei suoi abbonamenti». Per contro, la DTS avrebbe fornito esempi intesi ad illustrare il tipo di comportamenti anticoncorrenziali che la RTVE avrebbe potuto adottare grazie alle considerevoli risorse di cui essa tradizionalmente beneficerebbe e che il nuovo regime di finanziamento consentirebbe di perpetuare ed aggravare.

180. Per quanto attiene, da un lato, al rilievo operato dal Tribunale secondo cui gli esempi di acquisto di diritti da parte della RTVE continuerebbero, secondo la DTS, «ad esplicare effetti per il futuro» (punto 141 della sentenza impugnata), occorre segnalare che, al punto 87 del proprio ricorso, la DTS ha affermato che «[la pratica del gioco al rialzo] si perpetuerà e si aggraverà» per effetto del nuovo sistema di finanziamento autorizzato dalla decisione controversa, aggiungendo, al punto 28 della propria memoria di replica, che «il nuovo regime di finanziamento assicura alla RTVE risorse che le consentono di accentuare la sua politica di gioco al rialzo» (56). Il senso attribuito dal Tribunale a tali affermazioni non è in contraddizione, a mio avviso, con il loro contenuto.

181. Per quanto attiene, dall’altro lato, al rilievo del Tribunale secondo cui il regime di finanziamento della RTVE «avrebbe comportato un impoverimento della sua offerta e andrebbe a scapito dei suoi abbonamenti» (punto 158 della sentenza impugnata), è giocoforza constatare che il Tribunale ha ripreso testualmente i termini impiegati dalla ricorrente al punto 28 della propria memoria di replica, avendo essa sostenuto che «[il] sistema di finanziamento [in questione] indebolisce [la sua] posizione concorrenziale (…) privandola di importanti risorse e obbligandola a ridurre i suoi investimenti nei contenuti, il che impoverirà necessariamente la sua offerta di televisione a pagamento e provocherà una perdita dei suoi abbonati» (57).

182. Questo quarto argomento va quindi respinto.

183. Alla luce di tali elementi, il primo capo del terzo motivo, concernente un vizio di snaturamento, non è fondato.

184. Il secondo capo del terzo motivo, relativo alla violazione, da parte del Tribunale, dei limiti del proprio controllo giurisdizionale, poggiando sulla fondatezza del primo capo, non dev’essere pertanto esaminato.

185. Di conseguenza, alla luce di tali elementi, propongo alla Corte di respingere il terzo motivo, relativo al vizio di snaturamento ed alla violazione dei limiti del controllo giurisdizionale del Tribunale nell’ambito della valutazione di una violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, in quanto infondato.

E –    Sul quarto motivo dedotto dalle società Telefónica, relativo alla violazione dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

186. Nella loro comparsa di risposta, le società Telefónica hanno dedotto un motivo distinto da quelli fatti valere dalla DTS, relativo alla violazione dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Le società Telefónica sostengono, infatti, che il Tribunale, dichiarando irricevibile il loro argomento concernente la violazione dell’articolo 108 TFUE, è incorso in un errore di diritto.

187. Occorre sottolineare che le società Telefónica hanno sollevato tale motivo in termini e sulla base di una motivazione identica nell’ambito dell’impugnazione incidentale proposta dinanzi alla Corte.

188. Conformemente all’articolo 174 del regolamento di procedura, «[l]e conclusioni della comparsa di risposta tendono all’accoglimento o al rigetto, totale o parziale, dell’impugnazione».

189. Il quarto motivo, distinto e autonomo rispetto a quelli fatti valere dalla DTS, nella parte in cui è inteso ad ottenere l’annullamento della sentenza impugnata per un motivo non dedotto dalla ricorrente nell’ambito della propria impugnazione, è, a mio avviso, irricevibile.

190. Per contro, esaminerò la fondatezza di detto motivo nella parte in cui viene dedotto nell’ambito dell’impugnazione incidentale proposta dalle società Telefónica.

191. Suggerisco pertanto alla Corte di dichiarare irricevibile il quarto motivo dedotto dalle Telefónica, relativo alla violazione, da parte del Tribunale, dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

192. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l’impugnazione proposta dalla DTS dev’essere respinta, in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

193. Non occorre pertanto statuire sulla domanda formulata dal Regno di Spagna in forza dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

VI – Sull’impugnazione incidentale

194. Le società Telefónica hanno proposto impugnazione incidentale, ai sensi dell’articolo 176 del regolamento di procedura, avverso la sentenza impugnata, nell’ambito della quale esse deducono un motivo distinto da quelli fatti valere dalla DTS nell’ambito dell’impugnazione principale.

195. A sostegno di tale impugnazione incidentale, le società Telefónica deducono un motivo unico relativo alla violazione dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile il loro argomento concernente la violazione dell’articolo 108 TFUE.

196. Tale motivo è diretto contro l’analisi compiuta dal Tribunale e contenuta ai punti da 207 a 219 della sentenza impugnata.

A –    Sentenza impugnata

197. Al punto 214 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato irricevibili i due motivi di annullamento dedotti dalle Telefónica e relativi alla violazione dell’articolo 108 TFUE, in quanto tali motivi non si ricollegherebbero all’oggetto della lite nei termini definiti dalle parti principali e modificherebbero pertanto l’ambito di tale controversia in misura contraria all’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

198. Al punto 211 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fondato la propria affermazione sul dettato di tale articolo, il quale precisa, al quarto comma, che «[l]e conclusioni dell’istanza d’intervento possono avere come oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni di una delle parti», nonché sul testo dell’articolo 129, paragrafo 3, del regolamento di procedura e sulla relativa giurisprudenza.

199. Dopo aver precisato, al punto 212 della sentenza impugnata, il contesto della controversia, quale delimitato dalla DTS, il Tribunale ha rilevato, al punto successivo, che né il ricorso né la comparsa di risposta depositati da quest’ultima contenevano considerazioni concernenti eventuali violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 108 TFUE, in quanto tali asserite violazioni erano state sollevate per la prima volta nell’ambito della memoria di intervento delle Telefónica.

200. Ai punti 216 e 217 della sentenza impugnata, il Tribunale ha poi replicato agli argomenti sollevati specificamente dalle Telefónica in relazione alla ricevibilità dei due motivi supplementari.

201. In esito a tale analisi, il Tribunale ha concluso per l’irricevibilità di tali motivi.

B –    Argomenti delle parti

202. Le società Telefónica sostengono che il Tribunale non poteva dichiarare irricevibile il loro motivo relativo alla violazione dell’articolo 108 TFUE sulla base del rilievo che, dedotto per la prima volta nella loro memoria di intervento, esso non si ricollegherebbe all’oggetto della lite.

203. Anzitutto, al punto 216 della sentenza impugnata, il Tribunale non potrebbe richiamarsi alla sentenza del 19 novembre 1998, Regno Unito/Consiglio (C‑150/94, EU:C:1998:547), non avevano le società Telefónica fatto riferimento a tale sentenza.

204. Quindi, al punto 217 della sentenza impugnata, il Tribunale non spiegherebbe i motivi per i quali la sentenza dell’8 luglio 2010, Commissione/Italia (C‑334/08, EU:C:2010:414), pronunciata nell’ambito di un ricorso per inadempimento, giustificherebbe la maggiore libertà dell’interveniente di dedurre motivi non invocati dalla parte principale. Nella sentenza del 28 luglio 2011, Diputación Foral de Vizcaya e a./Commissione (da C‑474/09 P a C‑476/09 P, EU:C:2011:522), relativa al contenzioso degli aiuti di Stato, la Corte avrebbe peraltro accolto la stessa soluzione che nella sentenza dell’8 luglio 2010, Commissione/Italia (C‑334/08, EU:C:2010:414) (58). Se l’interveniente dovesse limitarsi ai motivi formulati dalla parte principale, l’articolo 132, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che gli impone, segnatamente, di enunciare i propri motivi di ricorso, verrebbe privato di significato.

205. La RTVE sostiene che l’impugnazione incidentale è irricevibile e, in ogni caso, infondata. Il Regno di Spagna e la Commissione contestano parimenti gli argomenti delle società Telefónica.

C –    Analisi

206. L’impugnazione incidentale è, a mio avviso, ricevibile.

207. Se il motivo unico dedotto dalle società Telefónica era effettivamente fuori posto nella comparsa di risposta presentata nell’ambito dell’impugnazione principale, mi sembra, per contro, che esse potevano dedurre tale motivo nell’ambito di un’impugnazione incidentale, ex articolo 178, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura.

208. È ben vero che l’articolo 178, paragrafo 3, del regolamento di procedura, precisa che i motivi e gli argomenti di diritto invocati a sostegno dell’impugnazione incidentale «devono essere distinti dai motivi e argomenti dedotti nella comparsa di risposta». Orbene, nella misura in cui detto motivo, invocato nell’ambito della comparsa di risposta, è irricevibile, mi sembra che tale disposizione non osti a che la Corte lo esamini nell’ambito dell’impugnazione incidentale.

209. Per quanto attiene, adesso, alla fondatezza di tale motivo, il Tribunale ha correttamente dichiarato irricevibili, a mio avviso, i motivi dedotti in primo grado e relativi alla violazione dell’articolo 108 TFUE.

210. In primo luogo, si evince chiaramente dai termini della memoria di intervento presentata dalle Telefónica dinanzi al Tribunale che esse chiedevano l’annullamento della decisione controversa a causa della violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 108 TFUE, mentre la violazione di tale disposizione non era stata invocata dalla DTS nelle sue memorie.

211. Come rilevato correttamente dal Tribunale al punto 212 della sentenza impugnata, i tre motivi di annullamento dedotti dalla DTS erano relativi alla violazione, rispettivamente, dell’articolo 107 TFUE, degli articoli 49 e 64 TFUE, nonché dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

212. Il motivo dedotto dalle società Telefónica nell’ambito della loro memoria di intervento, pertanto, non si ricollegava affatto all’oggetto della lite, come definito dalla DTS, modificando in tal modo l’ambito di quest’ultimo in misura contraria all’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

213. In secondo luogo, la censura con cui le Telefónica contestano al Tribunale di aver fatto richiamo al punto 36 della sentenza del 19 novembre 1998, Regno Unito/Consiglio (C‑150/94, EU:C:1998:547), mi sembra totalmente inconferente.

214. Sebbene le società Telefónica sostengano di non aver richiamato tale giurisprudenza nella loro memoria di intervento, rilevo che esse non fanno valere in maniera circostanziata un vizio di snaturamento. In tali circostanze e poiché il Tribunale non aveva alcun interesse ad esaminare d’ufficio una sentenza idonea a rimettere in discussione le proprie conclusioni, presumo che tale riferimento giurisprudenziale sia stato invocato dalle società Telefónica nel corso del procedimento di primo grado, come sostenuto dal Tribunale.

215. Quand’anche il Tribunale avesse erroneamente ritenuto che tale argomento fosse stato sollevato dalle società Telefónica, una siffatta censura sarebbe, a mio avviso, inconsistente. Infatti, contrariamente a quanto affermato dalle società Telefónica, l’esame del punto 36 della sentenza del 19 novembre 1998, Regno Unito/Consiglio (C‑150/94, EU:C:1998:547), ha consentito al Tribunale non di giustificare l’irricevibilità dei loro motivi di annullamento, bensì, al contrario, di verificare se la soluzione accolta dalla Corte in tale sentenza fosse idonea a rimettere in discussione le proprie conclusioni in ordine alla ricevibilità di detti motivi. Al Tribunale non può pertanto essere contestato di aver proceduto a tale verifica.

216. In terzo luogo, la censura con cui le Telefónica addebitano al Tribunale errori di valutazione in relazione alla portata della sentenza dell’8 luglio 2010, Commissione/Italia (C‑334/08, EU:C:2010:414), è infondata.

217. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalle Telefónica, il Tribunale ha illustrato in termini chiari ed esaustivi, al punto 217 della sentenza impugnata, le ragioni per cui occorre distinguere, in relazione all’oggetto dell’intervento, il procedimento di ricorso per inadempimento da quello del ricorso di annullamento. Come rilevato dalla RTVE e dal Regno di Spagna, il ricorso di annullamento e il ricorso per inadempimento hanno finalità e oggetti diversi.

218. Inoltre, se, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di procedura, la memoria di intervento deve contenere i motivi e gli argomenti dedotti dall’interveniente, ciò non significa, tuttavia, che quest’ultimo sia libero di invocare motivi nuovi, distinti da quelli invocati dalla ricorrente.

219. L’articolo 132, paragrafo 2, del regolamento di procedura si inserisce nell’ambito dei limiti fissati dal procedimento di intervento, e tale disposizione deve essere letta in combinato con le disposizioni che la precedono. Orbene, ai sensi dell’articolo 129 del regolamento medesimo, intitolato «Oggetto ed effetti dell’intervento», viene precisato che «[l]’intervento può avere come oggetto soltanto l’adesione, totale o parziale, alle conclusioni di una delle parti»; che «[esso] è accessorio alla causa principale», e che «[l]’interveniente accetta di assumere la causa nello stato in cui essa si trova all’atto del suo intervento».

220. Alla luce di tali elementi, mi sembra che il Tribunale abbia esaminato perfettamente la ricevibilità dei motivi di annullamento dedotti dalle Telefónica, cosicché propongo alla Corte di dichiarare infondato il motivo unico relativo ad una violazione dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

221. Alla luce di tali considerazioni, l’impugnazione incidentale proposta dalle Telefónica deve, di conseguenza, essere respinta.

VII – Conclusione

222. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di dichiarare e statuire quanto segue:

1)      Le impugnazioni sono respinte.

2)      La DTS Distribuidora de Televisión Digital SA nonché la Telefónica de España SA e la Telefónica Móviles España SA sono condannate alle spese.


1      Langue originale: il francese.


2      Decisione del 20 luglio 2010, relativa al regime di aiuti di Stato C 38/09 (ex NN 58/09) che la Spagna ha previsto di concedere a favore della Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) (GU 2011, L 1, pag. 9; in prosieguo: la «decisione controversa»).


3      In prosieguo: la «DTS».


4      T‑533/10, EU:T:2014:629; in prosieguo: la «sentenza impugnata».


5      In prosieguo, congiuntamente: le «Telefónica».


6      Decisioni C (2005) 1163 definitivo, del 20 aprile 2005, relativa ad un aiuto di Stato a favore della RTVE (E 8/05) (sintesi in GU 2006, C 239, pag. 17), e C (2007) 641 definitivo, del 7 marzo 2007, relativa al finanziamento di misure di riduzione dell’organico alla RTVE (NN 8/07) (sintesi in GU 2007, C 109, pag. 2).


7      BOE n. 134, del 6 giugno 2006, pag. 21270; in prosieguo: la «legge n. 17/2006».


8      BOE n. 210, del 31 agosto 2009, pag. 74003; in prosieguo: la «legge n. 8/2009».


9      Le altre misure fiscali consistono in una nuova tassa del 3% degli introiti degli operatori di servizi televisivi ad accesso libero, una nuova tassa dello 0,9% del reddito operativo lordo degli operatori dei servizi di telecomunicazione stabiliti in Spagna e una percentuale dell’80%, per un importo massimo di EUR 330 milioni, del rendimento della tassa esistente sulla riserva di proprietà pubblica radioelettrica.


10      Sintesi in GU 2010, C 8, pag. 31.


11      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU 2002, L 108, pag. 21).


12      GU 2014, L 31, pag. 1.


13      Considerando da 1 a 3 di tali istruzioni.


14      V., in tal senso, ordinanza del 30 aprile 2010, Ziegler/Commissione [C‑113/09 P(R), non pubblicata, EU:C:2010:242, punto 33].


15      Ricordo che, in forza di una giurisprudenza costante, «il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda» (v., segnatamente, sentenza del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, C‑352/98 P, EU:C:2000:361 punto 34).


16      Sentenza del 18 gennaio 2007, PKK e KNK/Consiglio (C‑229/05 P, EU:C:2007:32, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).


17      V., rispettivamente, punto 42 e punto 43.


18      Le società Telefónica si richiamano alle sentenze del 25 giugno 1970, Francia/Commissione (47/69, EU:C:1970:60), e del 15 giugno 1993, Matra/Commissione (C‑225/91, EU:C:1993:239).


19      Le società Telefónica si richiamano alle sentenze del 13 gennaio 2005, Pape (C‑175/02, EU:C:2005:11); del 14 aprile 2005, AEM e AEM Torino (C‑128/03 e C‑129/03, EU:C:2005:224), e del 27 ottobre 2005, Distribution Casino France e a. (da C‑266/04 a C‑270/04, C‑276/04 e da C‑321/04 a C‑325/04, EU:C:2005:657).


20      V. sentenza del 21 ottobre 2003, van Calster e a. (C‑261/01 e C‑262/01, EU:C:2003:571, punto 51).


21      V. sentenza del 21 ottobre 2003, van Calster e a. (C‑261/01 e C‑262/01, EU:C:2003:571, punto 47). V., già in tal senso, sentenza del 25 giugno 1970, Francia/Commissione (47/69, EU:C:1970:60, punto 14).


22      V. sentenze del 21 ottobre 2003, van Calster e a. (C‑261/01 e C‑262/01, EU:C:2003:571, punto 49), e del 27 novembre 2003, Enirisorse (da C‑34/01 a C‑38/01, EU:C:2003:640, punto 44).


23      V. sentenza del 21 ottobre 2003, van Calster e a. (C‑261/01 e C‑262/01, EU:C:2003:571, punto 51).


24      Punto 26.


25      V. sentenza del 13 gennaio 2005, Streekgewest (C‑174/02, EU:C:2005:10, punto 26).


26      Il corsivo è mio.


27      Punto 20.


28      Sentenze del 15 giugno 2006, Air Liquide Industries Belgium (C‑393/04 e C‑41/05, EU:C:2006:403, punto 46), e del 22 dicembre 2008, Régie Networks (C‑333/07, EU:C:2008:764, punto 99). Il corsivo è mio.


29      Sentenza del 22 dicembre 2008, Régie Networks (C‑333/07, EU:C:2008:764, punto 100).


30      Sentenza del 22 dicembre 2008, Régie Networks (C‑333/07, EU:C:2008:764, punto 104).


31      Sentenza del 22 dicembre 2008, Régie Networks (C‑333/07, EU:C:2008:764, punti 111 e 112).


32      Nella specie, tale condizione è soddisfatta – e tale rilievo non viene rimesso in discussione dalle parti – in quanto risulta dall’articolo 5, paragrafo 1, e dall’articolo 6, paragrafo 1, della legge n. 8/2009 che i tributi applicati agli operatori di telecomunicazioni vengono riscossi «al fine di contribuire al finanziamento [della] RTVE» e dai termini dell’articolo 6, paragrafo 8, della legge n. 8/2009 che il «rendimento dell’apporto è destinato al finanziamento [della] RTVE». La Commissione ha parimenti rilevato, al punto 13 della motivazione della decisione controversa, che «nel preambolo si definisce espressamente il nesso tra i nuovi tributi e la compensazione finanziaria volta a far uscire RTVE dal mercato della pubblicità».


33      La causa sfociata in tale sentenza verteva sulla questione se il mancato assoggettamento dei grossisti distributori ad un contributo sulle vendite dirette di medicinali imposto ai laboratori farmaceutici comportasse una sovracompensazione a vantaggio dei primi e costituisse quindi, in quanto tale, un aiuto illegittimo a loro favore. In tale causa, la tassa applicata ai laboratori farmaceutici mirava a compensare i costi aggiuntivi sopportati dai grossisti distributori per l’assolvimento dei loro obblighi di servizio pubblico.


34      Sentenza del 7 settembre 2006, Laboratoires Boiron (C‑526/04, EU:C:2006:528, punto 45).


35      V. punto 32 della motivazione della decisione controversa.


36      V. punti 15 e 33 della motivazione della decisione controversa.


37      V. punti 14 e 34 della motivazione della decisione controversa.


38      V. punti 15 e 33 della motivazione della decisione controversa.


39      V. punto 34 della motivazione della decisione controversa.


40      Paragrafo 34 di tali conclusioni.


41      Paragrafo 35 di dette conclusioni.


42      Ricordo che tale disposizione mira a preservare la concorrenza fra imprese tramite il divieto di qualsiasi aiuto accordato da uno Stato membro e che soddisfi i requisiti di cui al suo paragrafo 1.


43      V., segnatamente, sentenza del 13 gennaio 2005, Streekgewest (C‑174/02, EU:C:2005:10, punto 26).


44      V. sentenza del 22 dicembre 2008, Régie Networks (C‑333/07, EU:C:2008:764, punto 95).


45      Tale argomento figurava inizialmente nell’ambito del secondo motivo di annullamento proposto dalla DTS. Considerato che tale motivo attiene ad un errore di diritto del Tribunale in sede di interpretazione della giurisprudenza della Corte, si è scelto di esaminarlo nell’ambito del primo motivo.


46      BOE n. 157, del 30 giugno 2008, pag. 28833; in prosieguo: il «mandato‑quadro».


47      Secondo costante giurisprudenza, il Tribunale è il solo competente ad accertare e a valutare i fatti, e che è parimenti il solo a poter pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti, una volta che le prove sulle quali esso ha basato il proprio accertamento di tali fatti sono state acquisite regolarmente, che i principi generali del diritto nonché le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati (v. sentenze del 21 settembre 2006, JCB Service/Commissione, C‑167/04 P, EU:C:2006:594 JCB, punti 106 e 107, nonché la giurisprudenza ivi citata, e del 10 maggio 2007, SGL Carbon/Commissione, C‑328/05 P, EU:C:2007:277, punto 41 e la giurisprudenza ivi citata).


48      Sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217, punto 79 e la giurisprudenza ivi citata).


49      Sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punto 53).


50      V., segnatamente, sentenze del 21 settembre 2006, JCB Service/Commissione (C‑167/04 P, EU:C:2006:594, punto 108 e la giurisprudenza ivi citata); del 18 gennaio 2007, PKK e KNK/Consiglio (C‑229/05 P, EU:C:2007:32, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata), nonché del 3 aprile 2014, Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217, punto 80 e la giurisprudenza ivi citata).


51      In primo luogo, la DTS ha contestato al Tribunale di avere ritenuto che il gettito fiscale non incida sull’entità dell’aiuto, dal momento che gli introiti eccedenti i costi netti del servizio pubblico vengono versati in un fondo di riserva o trasferiti al Tesoro, e che è stato previsto un limite assoluto per gli introiti della RTVE, richiamandosi alla sentenza 22 dicembre 2008, Régie Networks (C‑333/07, EU:C:2008:764). Poiché questo primo argomento è relativo ad un errore di diritto del Tribunale nell’ambito dell’interpretazione della giurisprudenza della Corte, ho scelto di esaminarlo nell’ambito del primo motivo.


52      Tale punto 10 così recita:


      «La legge instaura un fondo di riserva al quale verranno destinati gli introiti che eccedono il costo netto del servizio pubblico, a concorrenza di una percentuale massima del 10% delle spese annuali di bilancio, mentre gli introiti eccedenti tale limite devono essere versati al Tesoro (…)».


53      Il corsivo è mio.


54      V. punti 27 e 28 della memoria di replica presentata dalla DTS.


55      Il corsivo è mio.


56      Il corsivo è mio.


57      Il corsivo è mio.


58      Punti 108 e segg.