Language of document : ECLI:EU:C:2016:525

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

7 luglio 2016 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Clausola attributiva di giurisdizione – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 23 – Clausola inserita nelle condizioni generali – Consenso delle parti alle condizioni ivi previste – Validità e precisione di una clausola di tal genere»

Nella causa C‑222/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Pécsi Törvényszék (Tribunale di Pécs, Ungheria), con decisione del 4 maggio 2015, pervenuta in cancelleria il 15 maggio 2015, nel procedimento

Hőszig Kft.

contro

Alstom Power Thermal Services,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, C. Toader (relatore), A. Rosas, A. Prechal e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 gennaio 2016,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Alstom Power Thermal Services, da S. M. Békési, ügyvéd;

–        per il governo ungherese, da M. Z. Fehér e G. Koós, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da A. Tokár e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 aprile 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6), e dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»).

2        Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la Hőszig Kft. e la Alstom Power Thermal Services (in prosieguo: la «Alstom»), subentrata alla Technos e Compagnie (in prosieguo: la «Technos»), riguardo all’esecuzione di contratti conclusi inter partes, in merito ai quali viene contestato, in forza di clausola attributiva della giurisdizione, che il giudice del rinvio sia competente a conoscerne.

 Contesto normativo

 Regolamento Roma I

3        La sfera di applicazione ratione materiae del regolamento Roma I è definita nell’articolo 1. Il paragrafo 2 di detto articolo prevede che un determinato numero di materie ne sono escluse, tra cui quelle indicate alla lettera e) di tale paragrafo, ossia «i compromessi, le clausole compromissorie e le convenzioni sul foro competente».

4        L’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento così dispone:

«Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso».

5        Il successivo articolo 4, paragrafo 1, così prevede:

«In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell’articolo 3 e fatti salvi gli articoli da 5 a 8, la legge che disciplina il contratto è determinata come segue:

(...)

b)      il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale;

(...)».

6        Intitolato «Consenso e validità sostanziale», l’articolo 10 dello stesso regolamento così recita:

«1.      L’esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del presente regolamento se il contratto o la disposizione fossero validi.

2.      Tuttavia, un contraente, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l’effetto del comportamento di questo contraente secondo la legge prevista nel paragrafo 1».

 Regolamento Bruxelles I

7        Ai sensi dei considerando 11 e 14 del regolamento Bruxelles I:

«(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. (…)

(...)

(14)      Fatti salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente regolamento, deve essere rispettata l’autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è limitata».

8        L’articolo 5 del regolamento medesimo così dispone:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1)      a)     in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

(...)».

9        Al capo II, rubricato «Competenza», l’articolo 23 del regolamento medesimo, collocato nella sezione 7, intitolata «Proroga di competenza», così recita:

«1.      Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a)      per iscritto o oralmente con conferma scritta, o

b)      in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o

c)      nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuta e regolarmente rispettata dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.

2.      La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza.

(...)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10      La Technos, persona giuridica stabilita in Francia, intendeva partecipare a taluni lavori in diverse centrali elettriche esistenti, situate in Francia. A tal fine, essa invitava la Hőszig a proporle offerte per contribuire a tali lavori in qualità di subappaltante. Il 18 agosto 2009, la Technos faceva quindi pervenire, per via elettronica, alla Hőszig, un elenco delle strutture metalliche di cui le sarebbe stata eventualmente chiesta la fabbricazione, talune indicazioni relative alle condizioni tecniche nonché le condizioni generali di fornitura della Technos (vigenti nel dicembre 2008) (in prosieguo: le «condizioni generali»).

11      In seguito all’offerta di prezzo presentata dalla Hőszig sulla base di tali informazioni, la parti concludevano per corrispondenza diversi contratti d’appalto avanti ad oggetto la realizzazione di strutture metalliche da fabbricare in Ungheria e da integrare nelle centrali elettriche. È pacifico inter partes che il primo di essi in ordine temporale risalga al 16 dicembre 2010 (in prosieguo: «il primo contratto»).

12      Ai fini dell’esecuzione dei lavori le parti pattuivano varie altre clausole e variazioni contrattuali. Nell’elenco intitolato «Documenti utilizzati» dell’atto con cui è stato stipulato il primo contratto, si legge quanto segue:

«1)      la presente commessa,

2)      le specifiche tecniche T91000001/1200, C;

3)      le condizioni generali di contratto della Technos (dicembre 2008).

detti documenti si applicano nell’ordine indicato supra».

13      All’ultima pagina di tale contratto, redatto in lingua inglese, si legge che «la presente commessa comprende l’elenco di tutti documenti e informazioni originari, necessari alla sua esecuzione. Sarà Vostro onere assicurarVi di essere in possesso dei documenti recanti il riferimento adeguato, nonché degli ulteriori documenti da questi ultimi richiesti. In caso contrario, Vi preghiamo di provvedere a richiederci per iscritto i documenti mancanti».

14      Inoltre, ai sensi dell’ultimo paragrafo del contratto, «il prestatore dichiara di conoscere e accettare le condizioni della presente commessa, le vigenti condizioni generali di contratto allegate e le condizioni stabilite in eventuali accordi o contratti quadro».

15      A termini del punto 23.1 delle condizioni generali:

«Alla presente commessa ed alla sua interpretazione si applica la legge francese. Non è applicabile la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci dell’11 aprile 1980.

Qualsiasi controversia derivante o connessa alla validità, alla limitazione, all’esecuzione o cessazione della commessa che non possa essere composta bonariamente inter partes sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva e definitiva del foro di Parigi, anche per quanto riguarda i procedimenti accelerati, le decisioni di sospensione e la concessione di provvedimenti cautelari».

16      Tra le parti insorgeva quindi una controversia attinente all’esecuzione dei contratti, in conseguenza della quale la Hőszig proponeva, in data 31 ottobre 2013, azione dinanzi al giudice del rinvio, in quanto giudice del luogo dell’esecuzione delle prestazioni convenute.

17      A sostegno del ricorso, la Hőszig afferma, in sostanza, che la scelta della legge francese, per parte sua, non avrebbe chiaramente costituito un comportamento ragionevole sul piano degli effetti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento Roma I, poiché i prodotti da essa fabbricati costituiscono l’oggetto dei contratti il cui luogo di esecuzione era il suo stabilimento in Ungheria, considerato che il processo di fabbricazione, fino alla consegna al cliente, avrebbe avuto interamente luogo in tale paese.

18      La Hőszig sostiene quindi che è alla luce del diritto ungherese che occorre esaminare la relazione intercorrente tra le condizioni generali e i vari contratti conclusi inter partes. Orbene, richiamandosi alla legge ungherese, essa ritiene che le condizioni generali non facciano parte integrante dei contratti di cui trattasi. Pertanto, la designazione della legge applicabile a tali condizioni generali sarebbe priva di rilievo e occorrerebbe applicare la legge ungherese, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Roma I.

19      Per quanto riguarda, poi, la competenza giurisdizionale, la Hőszig deduce che, considerato che le condizioni generali non farebbero parte del complesso contrattuale, la giurisdizione spetterebbe ai giudici ungheresi, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento Bruxelles I.

20      La Hőszig sostiene, infine, che, anche nell’assunto che le condizioni generali facessero parte integrante dei contratti conclusi inter partes, la clausola attributiva della giurisdizione ivi contenuta non è conforme ai requisiti previsti dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, poiché tale clausola menziona il «foro di Parigi». Orbene, dato che la città di Parigi non costituisce uno Stato, detta espressione designerebbe non un giudice specifico, bensì un insieme di giudici che si trovano sul territorio di detta città.

21      La Alstom ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, richiamandosi, al riguardo, alle condizioni generali che, a suo avviso, fanno parte integrante dei contratti. Pertanto, il giudice del rinvio non sarebbe competente, per effetto del punto 23.1 delle condizioni generali, a conoscere della controversia.

22      A parere della Alstom, l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento Roma I offre alla Hőszig la possibilità di dimostrare di non aver prestato il proprio consenso al contratto ovvero ad una delle sue clausole, richiamandosi, a tal fine, alla legge del paese in cui essa ha la propria sede abituale, ossia l’Ungheria, qualora dalle circostanze risulti che non sarebbe ragionevole determinare la manifestazione del suo consenso con riguardo alla legge applicabile, in linea di principio, in forza del regolamento suddetto. Orbene, sarebbe, nella specie, del tutto ragionevole «stabilire l’effetto del comportamento», ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento Roma I, della Hőszig alla luce del diritto francese, dato che essa sarebbe la subappaltante dell’aggiudicatario dell’appalto pubblico bandito in Francia per lavori da effettuare in una centrale elettrica francese.

23      Inoltre, la clausola attributiva della giurisdizione collocata nel punto 23.1 delle condizioni generali sarebbe in ogni suo punto conforme al contenuto dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, considerato che il foro di Parigi è costituito da giudici di uno Stato membro, vale a dire la Repubblica francese. L’interpretazione restrittiva auspicata dalla Hőszig non terrebbe conto del considerando 14 di tale regolamento, secondo il quale va rispettata l’autonomia delle parti.

24      Il giudice del rinvio ritiene, riguardo al difetto di giurisdizione eccepito dalla Alstom, che occorra accertare se le condizioni generali facciano parte integrante del complesso pattuito inter partes. Al riguardo, occorrerebbe determinare le «circostanze» cui far riferimento, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento Roma I, per valutare in qual misura la Hőszig abbia manifestato il proprio consenso in merito all’applicabilità delle condizioni generali.

25      Qualora, sulla base della legge del paese in cui la Hőszig ha la propria sede abituale, tale giudice pervenisse alla conclusione che dette condizioni generali fanno parte integrante del complesso contrattuale di cui trattasi, occorrerebbe allora accertare se la clausola attributiva di giurisdizione contenuta al punto 23.1 delle condizioni generali risponda ai requisiti previsti dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I.

26      In tale contesto, il Pécsi Törvényszék (Tribunale di Pécs) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Per quanto riguarda il regolamento Roma I:

–        Se il giudice di uno Stato membro possa interpretare l’espressione “dalle circostanze risulta”, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n.º593/2008, nel senso che l’esame “delle circostanze da prendere in considerazione” per stabilire se sia ragionevole credere che un contraente non abbia dato il proprio consenso secondo la legge del paese in cui ha la residenza abituale, deve riferirsi alle circostanze della conclusione del contratto, all’oggetto e all’esecuzione di quest’ultimo.

–        Se l’effetto cui si riferisce l’articolo 10, paragrafo 2, derivante dalla situazione descritta al primo trattino, debba essere interpretato nel senso che, avendo un contraente fatto riferimento [alla legge del suo paese di residenza abituale], qualora, dalle circostanze di cui tener conto, risulti che la manifestazione del consenso alla legge applicabile ai sensi del paragrafo 1 non sarebbe stato un effetto ragionevole del comportamento del contraente, il giudice debba verificare l’esistenza e la validità della clausola contrattuale in base alla legge del paese della residenza abituale del contraente autore di detto riferimento.

–        Se il giudice di detto Stato membro possa interpretare l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008 nel senso che il giudice – tenuto conto dell’insieme delle circostanze del caso di specie – può valutare discrezionalmente se, alla luce delle circostanze da prendere in considerazione, la manifestazione del consenso alla legge applicabile ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, non fosse un effetto ragionevole del comportamento del contraente.

–        Nel caso in cui – conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008 – un contraente si riferisca alla legge del paese in cui risiede abitualmente al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, se il giudice di uno Stato membro debba prendere in considerazione la legge del paese della residenza abituale di detto contraente, nel senso che, in base a tale legge e alle menzionate “circostanze”, non era ragionevole da parte di tale contraente dare il proprio consenso alla legge designata nel contratto.

–        In tale caso, se sia contraria al diritto comunitario l’interpretazione del giudice di uno Stato membro secondo cui l’esame delle «circostanze» effettuato al fine di stabilire se si possa ragionevolmente credere che il consenso non sia stato dato, si riferisce alle circostanze della conclusione del contratto, all’oggetto e all’esecuzione di quest’ultimo.

2)      Per quanto riguarda il regolamento Bruxelles I:

–        Se risulti contraria all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 l’interpretazione del giudice di uno Stato membro, secondo cui è necessario designare un giudice specifico o se – alla luce del considerando 14 di detto regolamento – sia sufficiente che dalla formulazione si deduca inequivocabilmente la volontà o l’intenzione delle parti.

–        Se sia compatibile con l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 l’interpretazione del giudice di uno Stato membro secondo cui una clausola attributiva di competenza inclusa nelle condizioni generali del acquisto di uno dei contraenti, con la quale le parti hanno stabilito che le liti derivanti o connesse alla validità, all’esecuzione o alla chiusura di un ordine, che non possano essere risolte amichevolmente tra le parti, rimarranno assoggettate alla competenza esclusiva e definitiva dei giudici di una città di un determinato Stato membro – segnatamente il foro di Parigi – è sufficientemente precisa, poiché dalla sua formulazione – alla luce del considerando 14 del regolamento in questione – si deduce inequivocabilmente la volontà o l’intenzione delle parti in relazione allo Stato membro designato».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla seconda questione

27      Con la sua seconda questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I debba essere interpretato nel senso che la clausola attributiva di competenza, come quella oggetto del procedimento principale, che sia stata, da un lato, stipulata nell’ambito delle condizioni generali di acquisto del committente, menzionate negli atti contenenti i contratti inter partes e trasmesse all’atto della loro conclusione, e che, dall’altro, designi quali giudici giurisdizionalmente competenti quelli di una città di uno Stato membro, soddisfi i requisiti previsti da detta disposizione, relativi al consenso tra le parti ed alla precisione del contenuto della clausola in esame.

28      Occorre, anzitutto, ricordare che, anche qualora l’interpretazione di una clausola attributiva di competenza spetti, al fine di determinare le controversie ricomprese nel suo ambito di applicazione, al giudice nazionale dinanzi al quale essa è invocata (sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 67 e giurisprudenza ivi citata), la competenza giurisdizionale di un giudice o dei giudici di uno Stato membro, pattuita dalle parti all’interno di una clausola siffatta, è, secondo il dettato dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, in linea di principio, esclusiva (v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2015, El Majdoub, C‑322/14, EU:C:2015:334, punto 24).

29      Tenuto conto, poi, degli obiettivi e della ratio di tale regolamento, e allo scopo di garantirne l’applicazione uniforme, è necessario interpretare la nozione di «clausola attributiva di competenza», di cui al suo articolo 23, non già come un semplice rinvio al diritto interno di questo o quello Stato interessato, bensì come una nozione autonoma (sentenza del 7 febbraio 2013, Refcomp, C‑543/10, EU:C:2013:62, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

30      Infine, nei limiti in cui il regolamento Bruxelles I sostituisce, nei rapporti tra gli Stati membri, la Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione a tale Convenzione dei nuovi Stati membri (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di tale Convenzione vale anche per quelle del citato regolamento, qualora le disposizioni di tali atti comunitari possano essere qualificate come equivalenti (sentenza del 23 ottobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑302/13, EU:C:2014:2319, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

31      Per quanto attiene all’articolo 17, primo comma, della Convenzione suddetta, cui ha fatto seguito articolo 23 del regolamento Bruxelles I, la Corte ha dichiarato che una clausola attributiva di giurisdizione, rispondente a finalità procedurali, è disciplinata dalle disposizioni della stessa Convenzione che persegue l’istituzione di regole uniformi di competenza giurisdizionale internazionale (sentenza del 3 luglio 1997, Benincasa, C‑269/95, EU:C:1997:337, punto 25).

32      La Corte ha parimenti avuto modo di precisare che tale disposizione è finalizzata a stabilire essa stessa i requisiti di forma che le clausole attributive di competenza dovevano possedere, allo scopo di garantire la certezza del diritto, nonché per garantire che sussistesse il consenso tra le parti (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 1999, Castelletti, C‑159/97, EU:C:1999:142, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

33      Riguardo ai requisiti fissati dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, si deve rammentare che tale disposizione prevede essenzialmente condizioni formali e menziona un requisito sostanziale inerente all’oggetto della clausola, che deve riguardare un rapporto giuridico determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 aprile 2016, Profit Investment SIM, C‑366/13, EU:C:2016:282, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

34      Nella specie, il requisito sostanziale risulta soddisfatto, poiché dalla decisione di rinvio emerge che le parti in causa sono collegate da diversi contratti d’appalto.

35      Per quanto riguarda i requisiti formali, occorre ricordare, da un lato, che, a termini del menzionato articolo 23, paragrafo 1, una convenzione attributiva di giurisdizione dev’essere conclusa, per essere valida, o per iscritto, o oralmente con conferma scritta, oppure, infine, in una forma conforme agli usi seguiti dalle parti nei loro reciproci rapporti ovvero, conforme, nel commercio internazionale, ad usi che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere. Ai sensi del successivo paragrafo 2, «qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza» deve essere considerata comprendere «la forma scritta» (v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2015, El Majdoub, C‑322/14, EU:C:2015:334, punto 24).

36      D’altro canto, l’effettività del consenso degli interessati rappresenta uno degli scopi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I (v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2015, El Majdoub, C‑322/14, EU:C:2015:334, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). Ciò è giustificato dall’esigenza di tutelare il contraente più debole evitando che clausole attributive di giurisdizione, inserite nel contratto da una sola delle parti, passino inosservate (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 1999, Castelletti, C‑159/97, EU:C:1999:142, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

37      Il giudice adito ha l’obbligo di esaminare, in limine litis, se la clausola attributiva di giurisdizione sia stata effettivamente oggetto di consenso inter partes, che deve manifestarsi in modo chiaro e preciso, in quanto le forme richieste dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I hanno, al riguardo, la funzione di garantire che il consenso sia stato effettivamente prestato (sentenze del 6 maggio 1980, Porta-Leasing, 784/79, EU:C:1980:123, punto 5 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 21 maggio 2015, El Majdoub, C‑322/14, EU:C:2015:334, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

38      Pertanto, come sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi 33 e 34 delle conclusioni, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’esistenza di una «convenzione» tra le parti ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1 del regolamento Bruxelles I può essere desunta dal rispetto dei requisiti formali, richiesti dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento medesimo.

39      Per quanto attiene ad una fattispecie come quella in esame, in cui la clausola attributiva di giurisdizione è stipulata nell’ambito di condizioni generali, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che tale clausola è lecita qualora, nel testo stesso del contratto firmato dalle due parti sia fatto un richiamo espresso a condizioni generali contenenti la clausola medesima (v., in tal senso, sentenze del 16 marzo 1999, Castelletti, C‑159/97, EU:C:1999:142, punto 13, nonché del 20 aprile 2016, Profit Investment SIM, C‑366/13, EU:C:2016:282, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

40      Ciò è valido, tuttavia, soltanto nel caso di un riferimento espresso, verificabile dalla parte che faccia uso della normale diligenza e qualora risulti provato che le condizioni generali contenenti la clausola attributiva di giurisdizione siano state effettivamente comunicate all’altro contraente (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 1976, Estasis Saloti di Colzani, 24/76, EU:C:1976:177, punto 12).

41      Nella specie, dalla decisione di rinvio risulta che la clausola attributiva di competenza è stata stipulata nell’ambito delle condizioni generali di contratto della Technos, a loro volta menzionate negli atti contenenti i contratti inter partes e trasmesse al momento della loro conclusione.

42      Dai suesposti rilievi emerge pertanto che una clausola attributiva di giurisdizione, come quella oggetto del procedimento principale, risponde ai requisiti di forma fissati dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I.

43      Per quanto attiene alla precisione del contenuto della clausola attributiva di giurisdizione, con riferimento alla determinazione del giudice o dei giudici di uno Stato membro ai fini della risoluzione delle controversie presenti o future tra le parti, la Corte ha già avuto modo di dichiarare, con riferimento all’articolo 17 della Convenzione di Bruxelles, che i termini di detta disposizione non possono essere interpretati nel senso che esigano una formulazione della clausola stessa tale da consentire di identificare il giudice competente in base al suo solo tenore letterale. È, infatti, sufficiente che la clausola individui gli elementi oggettivi su cui le parti si sono accordate per scegliere il giudice o i giudici ai quali esse intendono sottoporre le loro controversie presenti o future. Tali elementi, che devono essere sufficientemente precisi per consentire al giudice adito di accertare la propria giurisdizione, possono essere concretamente determinati, eventualmente, sulla base delle circostanze proprie del caso di specie (sentenza del 9 novembre 2000, Coreck, C‑387/98, EU:C:2000:606, punto 15).

44      Tale interpretazione, ispirata alla prassi corrente della realtà commerciale, si giustifica con la circostanza che l’articolo 23 del regolamento Bruxelles I, come confermato dai suoi considerando 11 e 14, si basa sul riconoscimento dell’autonomia negoziale in materia di attribuzione della competenza giurisdizionale ai giudici chiamati a conoscere delle controversie ricomprese nell’ambito di applicazione di detto regolamento (v., in tal senso, sentenze del 9 novembre 1978, Meeth, 23/78, EU:C:1978:198, punto 5, e del 21 maggio 2015, El Majdoub, C‑322/14, EU:C:2015:334, punto 26).

45      Nella specie, alla luce di quanto esposto dal giudice del rinvio, le controversie che possono sorgere inter partes sono devolute, per effetto della clausola attributiva di giurisdizione oggetto del procedimento principale, alla «giurisdizione esclusiva e definitiva del foro di Parigi».

46      Pertanto, sebbene tale clausola non designi esplicitamente quale sia lo Stato membro i cui giudici siano giurisdizionalmente competenti in base all’accordo delle parti, i giudici contemplati sono quelli della capitale di uno Stato membro, che, nella specie, è anche quello la cui legge è stata individuata dalle parti quale legge applicabile al contratto, in modo che non sussiste alcun dubbio quant’al fatto che tale clausola, contenuta in un contratto come quello in esame, intenda conferire giurisdizione esclusiva ai giudici appartenenti al sistema giurisdizionale proprio di detto Stato membro.

47      Risulta, pertanto, dalle circostanze proprie dalla situazione di specie, quali esposte dal giudice del rinvio, che una clausola attributiva di giurisdizione come quella in esame risponde ai requisiti di precisione rammentati supra al punto 43.

48      Peraltro, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle conclusioni, va osservato che una clausola attributiva di giurisdizione, che faccia riferimento ai «giudici» di una città di uno Stato membro, richiama implicitamente ma necessariamente, ai fini della determinazione esatta del giudice dinanzi al quale debba essere intentata l’azione, il sistema delle norme sulla competenza giurisdizionale vigenti nello Stato membro medesimo.

49      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, dev’essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di giurisdizione, come quella oggetto del procedimento principale, che, da un lato, sia stata stipulata nell’ambito delle condizioni generali di contratto del committente, menzionate negli atti contenenti i contratti inter partes e trasmesse all’atto della loro conclusione, e che, dall’altro, designi quali giudici competenti quelli di una città di uno Stato membro, soddisfa i requisiti della disposizione suddetta, relativi al consenso tra le parti ed alla precisione del contenuto di tale clausola.

 Sulla prima questione

50      Il regolamento Roma I è inapplicabile, in forza del suo articolo 1, paragrafo 2, lettera e), alle clausole attributive di giurisdizione.

51      Inoltre, come risulta dalla risposta alla seconda questione, il giudice del rinvio è incompetente a conoscere della controversia principale. Il giudice medesimo non dovrà pertanto statuire sulla validità della clausola, secondo cui la legge francese si applicherebbe ai contratti in esame, clausola che la Hőszig parimenti contesta invocando l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento Roma I.

52      Di conseguenza, non occorre rispondere alla prima questione.

 Sulle spese

53      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di giurisdizione, come quella oggetto del procedimento principale, che, da un lato, sia stata stipulata nell’ambito delle condizioni generali di contratto del committente, menzionate negli atti contenenti i contratti inter partes e trasmesse all’atto della loro conclusione, e che, dall’altro, designi quali giudici competenti quelli di una città di uno Stato membro, soddisfa i requisiti della disposizione suddetta, relativi al consenso tra le parti ed alla precisione del contenuto di tale clausola.

Firme


* Lingua processuale: l’ungherese.