Language of document : ECLI:EU:C:2017:173

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

7 marzo 2017 (*)

[Testo rettificato con ordinanza del 24 marzo 2017]

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 810/2009 – Articolo 25, paragrafo 1, lettera a) – Visto con validità territoriale limitata – Rilascio di un visto per motivi umanitari o in virtù di obblighi internazionali – Nozione di “obblighi internazionali” – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Convenzione di Ginevra – Rilascio di un visto nell’ipotesi di un rischio comprovato di una violazione degli articoli 4 e/o 18 della carta dei diritti fondamentali – Insussistenza di un obbligo»

Nella causa C‑638/16 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil du Contentieux des Étrangers (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri, Belgio), con decisione dell’8 dicembre 2016, pervenuta in cancelleria il 12 dicembre 2016, nel procedimento

X e X

contro

État belge,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J.L. da Cruz Vilaça e M. Berger (relatore), presidenti di sezione, A. Borg Barthet, A. Arabadjiev, C. Toader, M. Safjan, E. Jarašiūnas, C.G. Fernlund, C. Vajda, S. Rodin e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: V. Giacobbo‑Peyronnel, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 gennaio 2017,

considerate le osservazioni presentate:

–        per X e X, da T. Wibault e P. Robert, avocats;

–        per il governo belga, da C. Pochet e M. Jacobs, in qualità di agenti, assistite da C. L’hoir, M. Van Regemorter e F. Van Dijck, esperti, e da E. Derriks e F. Motulsky, avocats;

–        per il governo ceco, da M. Smolek, in qualità di agente;

–        per il governo danese, da N. Lyshøj e C. Thorning, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da T. Henze, in qualità di agente;

–        per il governo estone, da N. Grünberg, in qualità di agente;

–        per il governo francese, da E. Armoet, in qualità di agente;

–        per il governo ungherese, da M. Fehér, in qualità di agente;

–        per il governo maltese, da A. Buhagiar, in qualità di agente;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M. de Ree, in qualità di agente;

–        per il governo austriaco, da J. Schmoll, in qualità di agente;

–        per il governo polacco, da M. Kamejsza, M. Pawlicka e B. Majczyna, in qualità di agenti;

–        per il governo sloveno, da V. Klemenc e T. Mihelič Žitko, in qualità di agenti;

–        [come rettificato con ordinanza del 24 marzo 2017] per il governo slovacco, da M. Kianička, in qualità di agente;

–        per il governo finlandese, da J. Heliskoski, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da C. Cattabriga e G. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 febbraio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU 2009, L 243, pag. 1 e rettifica in GU 2013, L 154, pag. 10), come modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (GU 2013, L 182, pag. 1) (in prosieguo: il «codice dei visti»), e degli articoli 4 e 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»)

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra X e X, da un lato, e, dall’altro, lo Stato belga, relativamente al rifiuto di rilasciare visti con validità territoriale limitata.

 Contesto normativo

 Diritto internazionale

3        Ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), intitolato «Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo»:


4        L’articolo 3 della CEDU, intitolato «Proibizione della tortura», inserito al Titolo I della stessa, così dispone:

«Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

5        L’articolo 33 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], come completata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967, esso stesso entrato in vigore il 4 ottobre 1967 (in prosieguo: la «Convenzione di Ginevra»), intitolato «Divieto d’espulsione e di rinvio al confine», al paragrafo 1 così prevede:

«Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche».

 Diritto dell’Unione

 La Carta

6        Ai sensi dell’articolo 4 della Carta, intitolato «Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti»:

«Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

7        Ai sensi dell’articolo 18 della Carta, intitolato «Diritto di asilo»:

«Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla [Convenzione di Ginevra] e a norma del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (…)».

8        L’articolo 51 della Carta, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Le disposizioni della [Carta] si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. (…)».

 Il codice dei visti

9        Ai sensi del considerando 29 del codice dei visti:

«Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla [CEDU] e dalla [Carta]».

10      L’articolo 1 del codice suddetto, intitolato «Obiettivo e ambito d’applicazione», al suo paragrafo 1, enuncia quanto segue:

«Il presente regolamento fissa le procedure e le condizioni per il rilascio del visto di transito o per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni».

11      Secondo l’articolo 2 del codice in parola:

«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni

(…)

2      “visto”: autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, necessaria ai fini:

a)      del transito o di un soggiorno previsto sul territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;

b)      del transito nelle zone internazionali degli aeroporti degli Stati membri;

(…)».

12      L’articolo 25 del codice dei visti, intitolato «Rilascio di un visto con validità territoriale limitata», così prevede:

«1.      I visti con validità territoriale limitata sono rilasciati eccezionalmente nei seguenti casi:

a)      quando, per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, lo Stato membro interessato ritiene necessario:

i)      derogare al principio dell’adempimento delle condizioni di ingresso di cui [al regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2006, L 105, pag. 1)],

ii)      rilasciare un visto nonostante l’opposizione al rilascio di un visto uniforme manifestata dallo Stato membro consultato a norma dell’articolo 22, oppure

iii)      rilasciare un visto per motivi di urgenza (…);

ovvero

b)      quando, per motivi ritenuti giustificati dal consolato, è rilasciato un nuovo visto per un soggiorno durante lo stesso periodo di 180 giorni a un richiedente che, al di là di questo periodo di 180 giorni, ha già utilizzato un visto uniforme o un visto con validità territoriale limitata per un soggiorno di 90 giorni.

2.      Un visto con validità territoriale limitata è valido per il territorio dello Stato membro di rilascio. In via eccezionale può essere valido per il territorio di più Stati membri, fatto salvo il consenso di ciascuno degli Stati membri interessati.

(…)

4.      Se il visto con validità territoriale limitata è stato rilasciato nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), le autorità centrali dello Stato membro di rilascio procedono, senza indugio (…) alla trasmissione delle informazioni rilevanti alle autorità centrali degli altri Stati membri.

5.      I dati (…) sono inseriti nel [Sistema informazione visti] una volta presa la decisione sul rilascio del visto».

13      L’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del codice dei visti, intitolato «Rifiuto di un visto», così prevede:

«Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1, il visto è rifiutato:

(…)

b)      qualora vi siano ragionevoli dubbi (…) sull[’intenzione del richiedente] di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto».

 Regolamento (UE) 2016/399

14      L’articolo 4 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2016, L 77, pag. 1; in prosieguo: il «codice frontiere Schengen»), intitolato «Diritti fondamentali», è così formulato:

«In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto unionale, compresa la [Carta], del pertinente diritto internazionale, compresa la [Convenzione di Ginevra], degli obblighi inerenti all’accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non-refoulement (non respingimento), e dei diritti fondamentali. Conformemente ai principi generali del diritto unionale, le decisioni adottate ai sensi del presente regolamento devono essere adottate su base individuale».

15      L’articolo 6 del codice frontiere Schengen, intitolato «Condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi», ha il seguente tenore:

«1.      Per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, (…) le condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti:

a)      essere in possesso di un documento di viaggio valido;

b)      essere in possesso di un visto valido, se richiesto (…);

c)      giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti (…);

d)      non essere segnalato (…) ai fini della non ammissione;

e)      non essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (…).

(…)

5.      In deroga al paragrafo 1:

(…)

c)      i cittadini di paesi terzi che non soddisfano una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 possono essere autorizzati da uno Stato membro ad entrare nel suo territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali. (…)».

 La direttiva 2013/32/UE

16      L’articolo 3 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60), così dispone:

«1.      La presente direttiva si applica a tutte le domande di protezione internazionale presentate nel territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, nonché alla revoca della protezione internazionale.

2.      La presente direttiva non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.

(…)».

 Il regolamento (UE) n. 604/13

17      L’articolo 1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31), intitolato «Oggetto», è così formulato:

«Il presente regolamento stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (…)».

18      Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013:

«Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. (…)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

19      I ricorrenti nel procedimento principale, una coppia sposata e i loro tre figli minorenni in tenera età, sono siriani e vivono ad Aleppo (Siria). Il 12 ottobre 2016, hanno presentato, sulla base dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del codice dei visti, domande di visti con validità territoriale limitata presso l’ambasciata del Belgio a Beirut (Libano), prima di fare ritorno in Siria il giorno seguente.

20      A sostegno di tali domande, i ricorrenti nel procedimento principale hanno esposto che i visti richiesti miravano a consentire loro di lasciare la città assediata di Aleppo al fine di presentare una domanda d’asilo in Belgio. Uno dei ricorrenti nel procedimento principale ha dichiarato, in particolare, di essere stato sequestrato da un gruppo terrorista, e successivamente percosso e torturato, prima di essere infine liberato su pagamento di un riscatto. I ricorrenti nel procedimento principale insistevano segnatamente sulla precaria situazione della sicurezza in Siria in generale ed a Aleppo in particolare, nonché sulla circostanza che, appartenendo alla confessione cristiana ortodossa, rischiavano di essere oggetto di persecuzione a causa delle loro credenze religiose. Essi hanno aggiunto che per loro era impossibile ottenere di essere registrati come rifugiati nei paesi limitrofi, in considerazione, segnatamente, della chiusura della frontiera fra il Libano e la Siria.

21      Con decisioni del 18 ottobre 2016, rese note ai ricorrenti nel procedimento principale il 25 ottobre 2016, l’Office des étrangers (Ufficio per gli stranieri, Belgio) ha respinto le domande di cui trattasi. L’Office des étrangers (Ufficio per gli stranieri) ha esposto, in particolare, che i soggetti di cui trattasi avevano l’intenzione di soggiornare per un periodo superiore a 90 giorni in Belgio, che l’articolo 3 della CEDU non imponeva agli Stati membri della suddetta convenzione di ammettere nei propri rispettivi territori «le persone che vivevano una situazione catastrofica» e che le sedi diplomatiche belghe non rientravano nel novero delle autorità presso le quali uno straniero può introdurre una domanda di asilo. Secondo l’Office des étrangers (Ufficio per gli stranieri), autorizzare il rilascio di un visto di entrata ai ricorrenti nel procedimento principale affinché possano presentare una domanda d’asilo in Belgio equivarrebbe a consentire loro di presentare una simile domanda presso una sede diplomatica.

22      Il giudice del rinvio, dinanzi al quale i ricorrenti nel procedimento principale contestano le decisioni in parola, precisa che questi ultimi hanno richiesto, secondo la procedura nazionale denominata «d’extrême urgence (di estrema urgenza)», la sospensione dell’esecuzione delle decisioni in parola. Orbene, considerato che la ricevibilità di una simile domanda è dubbia alla luce delle disposizioni nazionali applicabili, detto giudice ha deciso di adire la Cour constitutionnelle (Corte costituzionale, Belgio) affinché quest’ultima statuisca su tale questione. In attesa della risposta da parte della citata Cour constitutionnelle (Corte costituzionale), il giudice del rinvio prosegue l’esame del procedimento principale secondo la procedura di estrema urgenza.

23      Dinanzi al giudice del rinvio, i ricorrenti nel procedimento principale sostengono, in sostanza, che l’articolo 18 della Carta prevede un obbligo positivo per gli Stati membri di garantire il diritto d’asilo e che la concessione di una protezione internazionale è l’unico mezzo per evitare il rischio che siano violati l’articolo 3 della CEDU e l’articolo 4 della Carta. Nel caso di specie, poiché le autorità belghe stesse hanno ritenuto che la situazione dei ricorrenti nel procedimento principale avesse un carattere umanitario eccezionale, questi ultimi fanno valere che, in considerazione degli obblighi internazionali che incombono al Regno del Belgio, sarebbero soddisfatte le condizioni di applicazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del codice dei visti e ne traggono la conclusione che essi avrebbero dovuto, per motivi umanitari, ottenere il rilascio dei visti richiesti.

24      Lo Stato belga, da parte sua, considera di non essere tenuto né sulla base dell’articolo 3 della CEDU né su quella dell’articolo 33 della Convenzione di Ginevra ad ammettere nel proprio territorio un cittadino di un paese terzo, giacché l’unico obbligo ad esso incombente a tale riguardo consisterebbe in un obbligo di non-refoulement (non respingimento).

25      Il giudice del rinvio fa presente che, come risulta dall’articolo 1 della CEDU, quale interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, i ricorrenti nel procedimento principale potrebbero avvalersi dell’articolo 3 della CEDU unicamente a condizione di trovarsi soggetti alla «giurisdizione» belga. Orbene, il giudice del rinvio si chiede se l’attuazione della politica dei visti possa essere considerata come l’esercizio di una simile giurisdizione. Peraltro, secondo il menzionato giudice, un diritto d’ingresso potrebbe derivare, in quanto corollario dell’obbligo di adottare misure preventive e del principio di non-refoulement (non respingimento), dall’articolo 3 della CEDU nonché, mutatis mutandis, dall’articolo 33 della Convenzione di Ginevra.

26      Inoltre, il giudice del rinvio rileva che l’applicazione dell’articolo 4 della Carta, contrariamente all’articolo 3 della CEDU, non dipende dall’esercizio di una giurisdizione, bensì dall’attuazione del diritto dell’Unione. Orbene, né dai trattati né dalla Carta risulterebbe che siffatta applicazione sia limitata sotto il profilo territoriale.

27      Quanto all’articolo 25 del codice dei visti, il giudice del rinvio fa notare che quest’ultimo prevede, in particolare, che un visto sia rilasciato quando uno Stato membro lo «ritiene» necessario in virtù di obblighi internazionali. Detto giudice si pone tuttavia interrogativi vertenti sull’ampiezza del margine di valutazione lasciato agli Stati membri in siffatto contesto e considera che, tenuto conto della natura vincolante degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dalla Carta, a tale riguardo qualsiasi margine potrebbe risultare escluso.

28      In tale contesto, il Conseil du Contentieux des Étrangers (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se gli “obblighi internazionali” di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del codice dei visti, si riferiscano all’insieme dei diritti garantiti dalla Carta, fra i quali, segnatamente, quelli garantiti dagli articoli 4 e 18, e se essi comprendano anche gli obblighi imposti agli Stati membri in considerazione della CEDU e dell’articolo 33 della Convenzione di Ginevra.

2)      a)      Tenuto conto della risposta data alla prima questione, se l’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del codice dei visti, debba essere interpretato nel senso che, fatto salvo il margine di discrezionalità di cui dispone riguardo alle circostanze della causa, lo Stato membro investito di una domanda di visto con validità territoriale limitata è tenuto a rilasciare il visto richiesto, quando sia dimostrato un rischio di violazione dell’articolo 4 e/o dell’articolo 18 della Carta o di un altro obbligo internazionale dal quale esso è vincolato.

b)      Se incida sulla risposta a questa questione l’esistenza di collegamenti tra il richiedente e lo Stato membro investito della domanda di visto (ad esempio legami familiari, famiglie d’accoglienza, garanti e sponsor ecc.)».

 Sul procedimento d’urgenza

29      Il giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

30      A sostegno di tale richiesta, il giudice del rinvio ha posto in rilievo, segnatamente, la drammatica situazione del conflitto armato in Siria, la tenera età dei figli dei ricorrenti nel procedimento principale, il profilo particolarmente vulnerabile di questi ultimi, legato alla loro appartenenza alla comunità cristiana ortodossa, e, in ogni caso, il fatto di essere stato adito nel contesto di una procedura di sospensione d’estrema urgenza.

31      Il giudice del rinvio ha precisato, a detto riguardo, che il presente rinvio pregiudiziale aveva avuto l’effetto di sospendere il procedimento di cui era investito.

32      A tale proposito occorre osservare, in primo luogo, che il presente rinvio pregiudiziale, vertente sulla validità dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del codice dei visti, pone questioni attinenti agli ambiti di cui al Titolo V, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, della terza parte del Trattato FUE. Esso è quindi idoneo ad essere trattato con procedimento d’urgenza, in conformità all’articolo 107, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

33      In secondo luogo, è pacifico che, quanto meno alla data di esame della domanda finalizzata all’applicazione al presente rinvio pregiudiziale del procedimento pregiudiziale d’urgenza, i ricorrenti nel procedimento principale correvano il rischio di essere esposti a trattamenti inumani o degradanti, circostanza che deve essere considerata costituire un elemento di urgenza che giustifica l’applicazione degli articoli 107 e seguenti del regolamento di procedura.

34      In considerazione di quanto precede, la Quinta Sezione della Corte ha deciso, il 15 dicembre 2016, su proposta del giudice relatore e sentito l’avvocato generale, di accogliere la domanda del giudice del rinvio di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza. Essa ha inoltre deciso di rinviare la causa dinanzi alla Corte affinché fosse attribuita alla Grande Sezione.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla competenza della Corte

35      La competenza della Corte a rispondere alle questioni poste dal giudice del rinvio è contestata, in particolare, dal governo belga con la motivazione che l’articolo 25, paragrafo 1, del codice dei visti, di cui si chiede l’interpretazione, non sarebbe applicabile alle domande in discussione nel procedimento principale.

36      Ciò nondimeno, dalla decisione di rinvio risulta inequivocabilmente che le suddette domande sono state presentate, per motivi umanitari, sulla base dell’articolo 25 del codice dei visti.

37      Quanto al punto di accertare se il codice di cui trattasi sia applicabile a domande, come quelle in discussione nel procedimento principale, finalizzate a consentire ai cittadini di paesi terzi di presentare domande di asilo sul territorio di uno Stato membro, esso è collegato in modo indissociabile alle risposte che vanno fornite alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale. Alla luce di tali considerazioni la Corte è competente a rispondere alla questione sollevata (v. in tal senso, sentenza del 10 settembre 2015, Wojciechowski, C‑408/14, EU:C:2015:591, punto 26 e giurisprudenza citata).

 Sulle questioni pregiudiziali

38      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del codice dei visti debba essere interpretato nel senso che gli obblighi internazionali di cui allo stesso includono il rispetto, da parte di uno Stato membro, del complesso dei diritti garantiti dalla Carta, in particolare ai suoi articoli 4 e 18, nonché dalla CEDU e dall’articolo 33 della Convenzione di Ginevra. Con la seconda questione detto giudice chiede, tenuto conto della risposta alla sua prima questione, sostanzialmente se l’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del codice dei visti debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro a cui è stata presentata una domanda di visto è tenuto a rilasciare il visto richiesto quando sia dimostrato un rischio di violazione degli articoli 4 e/o 18 della Carta o di un obbligo internazionale che tale Stato membro deve adempiere. Nella fattispecie in esame, il giudice in parola si propone di accertare se la sussistenza di collegamenti fra il richiedente e lo Stato membro a cui è stata presentata la domanda di visto incida a tale proposito.

39      Occorre innanzitutto ricordare che, sulla base di una costante giurisprudenza della Corte, il fatto che il giudice del rinvio abbia formulato una questione pregiudiziale facendo riferimento soltanto a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di interpretazione che possano essere utili alla decisione della causa di cui è investito, indipendentemente dalla circostanza che esso vi abbia fatto riferimento o meno nella formulazione delle sue questioni. Spetta, al riguardo, alla Corte trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (v., in particolare, sentenza del 12 febbraio 2015, Oil Trading Poland, C‑349/13, EU:C:2015:84, punto 45 e giurisprudenza citata).

40      Nel caso di specie è importante porre in rilievo che il codice dei visti è stato adottato sulla base dell’articolo 62, punto 2, lettera a) e lettera b), ii), del Trattato CE, in forza del quale il Consiglio dell’Unione europea adotta misure relative ai visti per i soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi, segnatamente le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti da parte degli Stati membri.

41      Ai sensi del suo articolo 1, il codice dei visti è diretto a fissare le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti di transito o per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L’articolo 2, punto 2), lettere a) e b), del menzionato codice definisce la nozione di «visto», ai fini del codice stesso, come «l’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro» necessaria, rispettivamente, ai fini: «del transito o di un soggiorno previsto sul territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni» e «del transito nelle zone internazionali degli aeroporti degli Stati membri».

42      Orbene, come risulta dalla decisione di rinvio e dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte, i ricorrenti nel procedimento principale hanno presentato presso l’ambasciata del Belgio in Libano domande di visti per motivi umanitari, basate sull’articolo 25 del codice dei visti, con l’intenzione di chiedere asilo in Belgio nel momento del loro arrivo in detto Stato membro e, pertanto, di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno la cui validità non sia limitata a 90 giorni.

43      In conformità dell’articolo 1 del codice dei visti, simili domande, ancorché siano state formalmente presentate sulla base dell’articolo 25 del codice menzionato, non rientrano nell’ambito di applicazione del suddetto codice, in particolare del suo articolo 25, paragrafo 1, lettera a), la cui interpretazione è richiesta dal giudice del rinvio in relazione alla nozione di «obblighi internazionali» che compare nella disposizione in parola.

44      Inoltre, dal momento che, come fatto notare dal governo belga e dalla Commissione europea nelle rispettive osservazioni scritte, ad oggi, il legislatore dell’Unione non ha adottato alcun atto, sul fondamento dell’articolo 79, paragrafo 2, lettera a), TFUE, per quanto riguarda le condizioni di rilascio, da parte degli Stati membri, di visti o di titoli di soggiorno di lunga durata a cittadini di paesi terzi per motivi umanitari, le domande in discussione nel procedimento principale rientrano nell’ambito di applicazione unicamente del diritto nazionale.

45      Poiché la situazione in discussione nel procedimento principale non è, quindi, disciplinata dal diritto dell’Unione, le disposizioni della Carta, in particolare quelle dei suoi articoli 4 e 18, considerate nelle questioni del giudice del rinvio, non risultano alla stessa applicabili (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 19, e del 27 marzo 2014, Torralbo Marcos, C‑265/13, EU:C:2014:187, punto 29 e giurisprudenza citata).

46      La conclusione suesposta non è rimessa in discussione dalla circostanza che l’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del codice dei visti costituisce come motivo di rifiuto di un visto, e non come causa di non applicazione del codice menzionato, la sussistenza di «ragionevoli dubbi sull[’]intenzione [del richiedente] di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto».

47      La situazione in discussione nel procedimento principale non è infatti caratterizzata dalla sussistenza di dubbi del genere, bensì da una domanda che ha un oggetto differente da quello di un visto di breve durata.

48      È necessario aggiungere che la conclusione contraria equivarrebbe, laddove il codice dei visti è stato concepito ai fini del rilascio di visti per soggiorni sul territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, a consentire ai cittadini di paesi terzi di presentare, basandosi sul codice in parola, domande di visto finalizzate ad ottenere il beneficio di una protezione internazionale nello Stato membro di loro scelta, il che lederebbe l’impianto generale del sistema istituito dal regolamento n. 604/2013.

49      È altresì importante porre in rilievo che una simile conclusione contraria comporterebbe che gli Stati membri sarebbero tenuti, sulla base del codice dei visti, a consentire, di fatto, a cittadini di paesi terzi di presentare una domanda di protezione internazionale presso rappresentanze degli Stati membri situate nel territorio di un paese terzo. Orbene, atteso che il codice dei visti non è finalizzato ad armonizzare le normative degli Stati membri relative alla protezione internazionale, occorre constatare che gli atti dell’Unione adottati sul fondamento dell’articolo 78 TFUE che disciplinano le procedure applicabili alle domande di protezione internazionale non prevedono un obbligo del genere e, al contrario, escludono dal loro ambito di applicazione le domande presentate presso rappresentanze degli Stati membri. Come risulta infatti dall’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/32, la direttiva in parola è applicabile alle domande di protezione internazionale presentate nel territorio degli Stati membri, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito, ma non alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri. Parimenti, dall’articolo 1 e dall’articolo 3 del regolamento n. 604/2013 deriva che il medesimo impone agli Stati membri di esaminare qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata nel territorio di uno Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito, e che le procedure previste dal regolamento in parola si applicano esclusivamente a siffatte domande di protezione internazionale.

50      In tale contesto, le autorità belghe hanno erroneamente qualificato le domande in discussione nel procedimento principale come domande di visti di breve durata.

51      Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 1 del codice dei visti deve essere interpretato nel senso che una domanda di visto con validità territoriale limitata presentata da un cittadino di un paese terzo per motivi umanitari, sulla base dell’articolo 25 del codice in parola, presso la rappresentanza dello Stato membro di destinazione situata nel territorio di un paese terzo, con l’intenzione di presentare, dal momento dell’arrivo in tale Stato membro, una domanda di protezione internazionale e, pertanto, di soggiornare in detto Stato membro più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, non rientra nell’ambito di applicazione del codice menzionato, bensì, allo stato attuale del diritto dell’Unione, unicamente in quello del diritto nazionale.

 Sulle spese

52      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.


Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), come modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, deve essere interpretato nel senso che una domanda di visto con validità territoriale limitata presentata da un cittadino di un paese terzo per motivi umanitari, sulla base dell’articolo 25 del codice in parola, presso la rappresentanza dello Stato membro di destinazione situata nel territorio di un paese terzo, con l’intenzione di presentare, dal momento dell’arrivo in tale Stato membro, una domanda di protezione internazionale e, pertanto, di soggiornare in detto Stato membro più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, non rientra nell’ambito di applicazione del codice menzionato, bensì, allo stato attuale del diritto dell’Unione europea, unicamente in quello del diritto nazionale.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.