Language of document : ECLI:EU:C:2017:180

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

8 marzo 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Società madri e figlie aventi sede in Stati membri diversi – Regime fiscale comune applicabile – Imposta sulle società – Direttiva 90/435/CEE – Ambito di applicazione – Articolo 2, lettera c) – Società assoggettata all’imposta, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata – Imposizione ad aliquota zero»

Nella causa C‑448/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hof van beroep te Brussel (Corte d’Appello di Bruxelles, Belgio), con decisione del 24 giugno 2015, pervenuta in cancelleria il 19 agosto 2015, nel procedimento

Belgische Staat

contro

Wereldhave Belgium Comm. VA,

Wereldhave International NV,

Wereldhave NV,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, M. Berger, A. Borg Barthet, E. Levits (relatore) e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Wereldhave Belgium Comm. VA, la Wereldhave International NV e la Wereldhave NV, da R. Tournicourt e M. Delanote, advocaten;

–        per il governo belga, da N. Zimmer e J.-C. Halleux, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, da T. Müller, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

–        per il governo francese, da D. Colas e S. Ghiandoni, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

–        per la Commissione europea, da W. Roels, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 ottobre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU 1990, L 225, pag. 6), nonché degli articoli 43 e 56 CE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Belgische Staat (Stato belga), da un lato, e la Wereldhave Belgium Comm. V.A., la Wereldhave International NV e la Wereldhave NV, dall’altro, in merito alle ritenute d’imposta mobiliare sui dividendi versati dalla Wereldhave Belgium alla Wereldhave International e alla Wereldhave per gli esercizi fiscali 1999 e 2000.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Ai termini del terzo considerando della direttiva 90/435:

«considerando che le attuali disposizioni fiscali che disciplinano le relazioni tra società madri e società figlie di Stati membri diversi variano sensibilmente da uno Stato membro all’altro e sono, in generale, meno favorevoli di quelle applicabili alle relazioni tra società madri e società figlie di uno stesso Stato membro; che la cooperazione tra società di Stati membri diversi viene perciò penalizzata rispetto alla cooperazione tra società di uno stesso Stato membro; che occorre eliminare questa penalizzazione instaurando un regime comune e facilitare in tal modo il raggruppamento di società a livello comunitario».

4        L’articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva era redatto nel modo seguente:

«Ogni Stato membro applica la presente direttiva:

–        alla distribuzione degli utili percepita da società di questo Stato membro e provenienti dalle loro filiali di altri Stati membri;

–        alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato a società di altri Stati membri di cui esse sono filiali».

5        La direttiva 90/435, all’articolo 2, così disponeva:

«Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, il termine “società di uno Stato membro” designa qualsiasi società:

a)      che abbia una delle forme enumerate nell’allegato;

b)      che, secondo la legislazione fiscale di uno Stato membro, sia considerata come avente il domicilio fiscale in tale Stato e, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione conclusa con uno Stato terzo, non sia considerata come avente tale domicilio fuori della Comunità;

c)      che, inoltre, sia assoggettata, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata, a una delle seguenti imposte:

–        impôt des sociétés /vennootschapsbelasting in Belgio,

(…)

–        vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi,

(…)

–        o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate».

6        L’articolo 3 della direttiva 90/435 così prevedeva:

«1.      Ai fini dell’applicazione della presente direttiva:

a)      la qualità di società madre è riconosciuta almeno ad ogni società di uno Stato membro che soddisfi alle condizioni di cui all’articolo 2 e che detenga, nel capitale di una società di un altro Stato membro che soddisfi alle medesime condizioni, una partecipazione minima del 25%.

b)      si intende per “società figlia” la società nel cui capitale è detenuta la partecipazione indicata alla lettera a).

2.      In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà:

–        di sostituire, mediante accordo bilaterale, il criterio di partecipazione al capitale con quello dei diritti di voto;

–        di non applicare la presente direttiva a quelle società di questo Stato membro che non conservano, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, una partecipazione che dia diritto alla qualità di società madre o alle società nelle quali una società di un altro Stato membro non conservi, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, siffatta partecipazione».

7        Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva, gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre, almeno quando quest’ultima detiene una partecipazione minima del 25% nel capitale della società figlia, sono esenti dalla ritenuta alla fonte.

8        L’allegato a tale direttiva, intitolato «Elenco delle società di cui all’articolo 2, lettera a)», elenca, ai punti a) e j), le società seguenti:

«a)      Le società di diritto belga denominate “société anonyme/naamloze vennootschap”, “société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen”, “société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato;

(…)

j)      le società di diritto olandese denominate “naamloze vennootschap”, “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”».

9        La direttiva 90/435 è stata abrogata dalla direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU 2011, L 345, pag. 8), entrata in vigore il 18 gennaio 2012. Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti della controversia principale, la direttiva 90/435 è quella applicabile ratione temporis.

 Diritto belga

10      L’articolo 266 del wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (codice delle imposte sui redditi 1992), nella sua versione applicabile nel procedimento principale (in prosieguo: il «CIR 1992»), così prevede:

«Il Re può, alle condizioni e nei limiti che egli stesso stabilisce, rinunziare del tutto o in parte alla riscossione della ritenuta d’imposta mobiliare sui redditi da capitale e da beni mobili nonché su altri redditi, purché si tratti di redditi percepiti da beneficiari identificabili o da organismi d’investimento collettivo di diritto estero che costituiscono un patrimonio indiviso gestito da una società di gestione per conto dei partecipanti quando le loro quote non sono oggetto di emissione pubblica in Belgio e non sono messe in commercio in Belgio, o di titoli al portatore i cui redditi rientrano in una delle seguenti categorie:

1°      redditi derivanti da titoli emessi prima del 1o dicembre 1962 esentati per legge da imposta mobiliare o reale o assoggettati ad imposte con un’aliquota inferiore al 15%;

2°      redditi derivanti da certificati di organismi d’investimento collettivo belgi;

3°      premi d’emissione relativi ad obbligazioni, buoni ed altri titoli di prestiti emessi con decorrenza dal 1o dicembre 1962.

In nessun caso il Re può rinunciare alla riscossione della ritenuta d’imposta mobiliare sui redditi:

1°      di prestiti rappresentati da titoli i cui interessi sono capitalizzati, (…);

2°      da titoli che non producono un pagamento periodico di interessi e che sono emessi (…) con uno sconto che corrisponde agli interessi capitalizzati sino alla scadenza del titolo, (…);

(…)

Il comma 2 non si applica a titoli derivanti dalla scomposizione delle “obbligazioni lineari” emesse dallo Stato belga».

11      L’articolo 106, paragrafo 5, del Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (regio decreto di esecuzione del codice delle imposte sui redditi 1992), del 27 agosto 1993 (Belgisch Staatsblad, 13 settembre 1993, pag. 20096), nella sua versione applicabile nella causa di cui al procedimento principale (in prosieguo: l’«AR/CIR 1992»), così dispone:

«Si rinunzia integralmente alla riscossione della ritenuta d’imposta mobiliare per i dividendi il cui debitore è una società figlia belga e il cui beneficiario è una società madre di un altro Stato membro della Comunità economica europea.

La rinunzia tuttavia non si applica se le azioni detenute dalla società madre per le quali vengono pagati i dividendi non rappresentano una partecipazione pari almeno al 25% del capitale della società figlia e se siffatta partecipazione minima del 25% non è o non è stata mantenuta per un periodo ininterrotto di almeno un anno.

Ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 2, per società figlia e società madre si intendono le società figlie e le società madri come descritte nella direttiva [90/435]».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12      La Wereldhave Belgium, una società in accomandita per azioni di diritto belga, è detenuta rispettivamente, per il 35% e per il 44%, dalla Wereldhave International e dalla Wereldhave, società per azioni di diritto olandese, aventi sede nei Paesi Bassi. La Wereldhave detiene la totalità del capitale della Wereldhave International.

13      La Wereldhave Belgium ha distribuito dividendi alla Wereldhave International e alla Wereldhave per un importo di EUR 10 965 197,63 nel 1999 e di EUR 11 075 733,50 nel 2000.

14      Per ciascun esercizio fiscale, la Wereldhave International e la Wereldhave hanno presentato reclami per chiedere di essere esentate dalla ritenuta d’imposta mobiliare sui dividendi, fondandosi sulla direttiva 90/435 e sull’articolo 106, paragrafo 5, dell’AR/CIR 1992, che traspone detta direttiva nel diritto belga, nei limiti in cui ritenevano di dover essere considerate «società madri», ai sensi di detta direttiva.

15      In mancanza di una decisione delle autorità belghe nei sei mesi successivi alla data di ricevimento di tali reclami, la Wereldhave Belgium, la Wereldhave International e la Wereldhave hanno proposto un ricorso dinanzi al rechtbank van eerste aanleg te Brussel (tribunale di primo grado di Bruxelles, Belgio).

16      Con due decisioni del 20 novembre 2012, il rechtbank van eerste aanleg te Brussel (tribunale di primo grado di Bruxelles) ha dichiarato che non era dovuta alcuna ritenuta d’imposta mobiliare sui dividendi pagati nel 1999 e nel 2000, in applicazione della direttiva 90/435 e dell’articolo 106, paragrafo 5, dell’AR/CIR 1992.

17      Lo Stato belga ha impugnato tali decisioni dinanzi al giudice del rinvio, facendo valere, in particolare, che i beneficiari dei dividendi sono organismi d’investimento collettivo a carattere fiscale (in prosieguo: gli «OICF») di diritto olandese, assoggettati, nei Paesi Bassi, all’imposta sulle società ad aliquota zero, e non possono beneficiare dell’esenzione dalla ritenuta d’imposta mobiliare, prevista all’articolo 106, paragrafo 5, dell’AR/CIR 1992 e all’articolo 5 della direttiva 90/435, in quanto non soddisfano la condizione dell’assoggettamento di cui all’articolo 2, lettera c), di detta direttiva e all’articolo 106, paragrafo 5, dell’AR/CIR 1992.

18      Lo Stato belga ritiene che i termini essere «assoggettata, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata» ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 90/435 implichino il requisito di un assoggettamento cosiddetto «soggettivo ed oggettivo». Così, le società che sono assoggettate all’imposta sulle società, ad aliquota zero, non rientrerebbero in tale direttiva.

19      La Wereldhave Belgium, la Wereldhave International e la Wereldhave sostengono, per contro, che gli OICF sono in linea di principio assoggettati nei Paesi Bassi, in quanto società per azioni, alla Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (legge del 1969 relativa all’imposta sulle società; in prosieguo: la «Wet Vpb»), conformemente all’articolo 1 della Wet Vpb. Tale assoggettamento sarebbe sufficiente per poter beneficiare dell’esenzione dalla ritenuta d’imposta mobiliare, conformemente all’articolo 266 del CIR 1992, all’articolo 106, paragrafo 5, dell’AR/CIR 1992 e all’articolo 5 della direttiva 90/435. Certamente, un OICF può beneficiare dell’aliquota zero dell’imposta sulle società, a condizione di versare integralmente i suoi utili ai propri azionisti, conformemente all’articolo 28 della Wet Vpb e all’articolo 9 del besluit houdende vaststelling van het besluit beleggingsinstellingen (decreto relativo all’attuazione del decreto sugli organismi d’investimento collettivo), del 29 aprile 1970. Tuttavia, l’obbligo dell’assoggettamento non richiede, secondo le convenute nel procedimento principale, alcuna riscossione effettiva dell’imposta, poiché tale assoggettamento può essere meramente soggettivo.

20      Le convenute nel procedimento principale si avvalgono in particolare dell’ordinanza del 12 luglio 2012, Tate & Lyle Investments (C‑384/11, non pubblicata, EU:C:2012:463), per affermare che, nel caso in cui la direttiva 90/435 non si applichi a dividendi di origine belga distribuiti da una società belga ai propri azionisti olandesi, gli articoli 43 e 56 CE osterebbero a una disposizione legislativa che assoggetta a una ritenuta alla fonte, indipendentemente dall’aliquota di imposizione, i dividendi distribuiti da una società residente alle società beneficiarie residenti e non residenti, sebbene sia previsto un meccanismo che consenta di attenuare l’imposizione a catena per le società beneficiarie residenti.

21      In tali circostanze, lo Hof van beroep te Brussel (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la direttiva del Consiglio 90/435 debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che non esenta dalla ritenuta mobiliare belga i pagamenti di dividendi effettuati da una società figlia belga ad una società madre stabilita nei Paesi Bassi che soddisfa i requisiti della partecipazione minima e della durata della detenzione, in quanto la società madre olandese è un organismo di investimento collettivo a carattere fiscale che deve distribuire integralmente i suoi profitti agli azionisti e a questa condizione può beneficiare dell’imposizione ad aliquota zero ai fini dell’imposta societaria.

2)      In caso di risposta negativa alla prima questione, se gli articoli [43 e 56 CE] debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un normativa nazionale che non esenta dalla ritenuta mobiliare belga i pagamenti di dividendi effettuati da una società figlia belga ad una società madre stabilita nei Paesi Bassi che soddisfa i requisiti della partecipazione minima e della durata della detenzione, in quanto la società madre olandese è un organismo di investimento collettivo a carattere fiscale che deve distribuire integralmente i suoi profitti agli azionisti e a questa condizione può beneficiare dell’imposizione ad aliquota zero ai fini dell’imposta societaria».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

22      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 90/435 debba essere interpretata nel senso che il suo articolo 5, paragrafo 1, osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale è prelevata una ritenuta d’imposta mobiliare sui dividendi distribuiti da una società figlia con sede in tale Stato membro a un OICF, con sede in un altro Stato membro, assoggettato all’imposta sulle società ad aliquota zero a condizione che tutti i suoi utili siano distribuiti ai propri azionisti.

23      In limine, occorre stabilire se una società che, come gli OICF di cui trattasi nel procedimento principale, è assoggettata all’imposta sulle società ad aliquota zero a condizione che tutti i suoi utili siano distribuiti ai propri azionisti, possa essere qualificata come «società di uno Stato membro», ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 90/435, di modo che la distribuzione di dividendi a tale società rientri nell’ambito di applicazione di detta direttiva.

24      Conformemente a una giurisprudenza costante, occorre, a tale fine, tener conto non soltanto della formulazione di tale disposizione, ma anche degli obiettivi e del sistema istituito da detta direttiva (v., in tal senso, sentenze del 3 aprile 2008, Banque Fédérative du Crédit Mutuel, C‑27/07, EU:C:2008:195, punto 22, e del 1o ottobre 2009, Gaz de France – Berliner Investissement, C‑247/08, EU:C:2009:600, punto 26).

25      A tale riguardo occorre ricordare che la direttiva 90/435, come risulta in particolare dal terzo considerando, mira ad eliminare, instaurando un regime tributario comune, qualsiasi penalizzazione della cooperazione tra società di Stati membri diversi rispetto alla cooperazione tra società di uno stesso Stato membro ed a facilitare in tal modo il raggruppamento di società a livello dell’Unione europea. Tale direttiva tende così ad assicurare, sotto il profilo fiscale, la neutralità della distribuzione di utili da parte di una società figlia con sede in uno Stato membro alla sua società madre stabilita in un altro Stato membro (sentenza del 1o ottobre 2009, Gaz de France – Berliner Investissement, C‑247/08, EU:C:2009:600, punto 27 e giurisprudenza ivi citata)

26      Come risulta dal suo articolo 1, la direttiva 90/435 riguarda la distribuzione degli utili percepiti da società di uno Stato membro e provenienti dalle loro società figlie aventi sede in altri Stati membri.

27      L’articolo 2 della direttiva 90/435 stabilisce le condizioni cumulative che una società deve soddisfare per essere considerata come una società di uno Stato membro ai sensi di detta direttiva e definisce così l’ambito di applicazione personale della medesima (v., in tal senso, sentenza del 1o ottobre 2009, Gaz de France – Berliner Investissement, C‑247/08, EU:C:2009:600, punto 29).

28      Il rispetto, da parte della società distributrice dei dividendi e delle società beneficiarie degli stessi, delle condizioni previste all’articolo 2, lettera a) e lettera b), di detta direttiva, relative alla forma giuridica e al domicilio fiscale delle società, non sembra essere messo in discussione dinanzi al giudice del rinvio dalle parti nel procedimento principale, né è contestato dinanzi alla Corte.

29      Le parti nel procedimento principale divergono tuttavia sulla questione se la terza condizione, prevista all’articolo 2, lettera c), della medesima direttiva, secondo la quale la società interessata deve, inoltre, essere assoggettata, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata, a una delle imposte elencate in tale disposizione, tra le quali figura il vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi, o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una di tali imposte, sia soddisfatta nella situazione di cui trattasi al procedimento principale.

30      Occorre pertanto stabilire se tale condizione sia soddisfatta quando la società interessata è assoggettata a una siffatta imposta ad aliquota zero, a condizione che tutti i suoi utili siano distribuiti ai propri azionisti.

31      Si deve rilevare a tale riguardo che l’articolo 2, lettera c), della direttiva 90/435 enuncia un criterio di qualificazione positivo, ossia essere assoggettato all’imposta di cui trattasi, e un criterio negativo, vale a dire non essere esentato da tale imposta e non avere alcuna possibilità di opzione.

32      L’enunciazione di tali due criteri, uno positivo, l’altro negativo, conduce a ritenere che la condizione prevista all’articolo 2, lettera c), di detta direttiva non richieda unicamente che una società rientri nell’ambito di applicazione dell’imposta di cui trattasi, ma miri altresì ad escludere le situazioni che implichino la possibilità che, nonostante un assoggettamento a tale imposta, la società non sia effettivamente tenuta al pagamento della stessa.

33      Orbene, sebbene formalmente una società assoggettata a un’imposta ad aliquota zero, a condizione che tutti i suoi utili siano distribuiti ai propri azionisti, non sia esentata da una siffatta imposta, essa si trova, in pratica, nella stessa situazione di quella che l’articolo 2, lettera c), della direttiva 90/435 mira ad escludere, ossia una situazione in cui essa non è tenuta al pagamento di tale imposta.

34      Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 43 e 44 delle sue conclusioni, infatti, includere in una normativa nazionale una disposizione ai sensi della quale una categoria determinata di società può a talune condizioni beneficiare di un’imposizione ad aliquota zero equivale a non assoggettare tali società a detta imposta (v., altresì, sentenza del 20 maggio 2008, Orange European Smallcap Fund, C‑194/06, EU:C:2008:289, punti 33 e 34).

35      Una siffatta interpretazione è conforme all’impianto sistematico della direttiva 90/435 e all’obiettivo da essa perseguito, di assicurare la neutralità, sul piano fiscale, della distribuzione di utili, da una società figlia con sede in uno Stato membro alla sua società madre stabilita in un altro Stato membro tramite l’eliminazione della doppia imposizione di tali utili.

36      Detta direttiva mira, infatti, a prevenire la doppia imposizione degli utili distribuiti dalle società figlie alle società madri (v., in particolare, sentenze del 3 aprile 2008, Banque Fédérative du Crédit Mutuel, C‑27/07, EU:C:2008:195, punto 27; del 22 dicembre 2008, Les Vergers du Vieux Tauves, C‑48/07, EU:C:2008:758, punto 37, nonché del 1o ottobre 2009, Gaz de France – Berliner Investissement, C‑247/08, EU:C:2009:600, punto 57) tramite i meccanismi previsti all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 90/435.

37      Così, da un lato, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435 prevede che, quando una società madre, in veste di socio, riceve dalla società figlia utili distribuiti, lo Stato membro della società madre si astiene dal sottoporre tali utili a imposizione o autorizza detta società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta pagata dalla società figlia a fronte dei suddetti utili e, eventualmente, l’importo della ritenuta alla fonte prelevata dallo Stato membro in cui ha sede la società figlia, nel limite dell’importo dell’imposta nazionale corrispondente (sentenze del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑446/04, EU:C:2006:774, punto 102, e del 3 aprile 2008, Banque Fédérative du Crédit Mutuel, C‑27/07, EU:C:2008:195, punto 25).

38      Dall’altro lato, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 90/435 prevede l’esenzione dalla ritenuta alla fonte nello Stato membro della società figlia al momento della distribuzione degli utili alla sua società madre, almeno quando quest’ultima detiene una partecipazione minima del 25% nel capitale della società figlia (sentenza del 3 aprile 2008, Banque Fédérative du Crédit Mutuel, C‑27/07, EU:C:2008:195, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

39      I meccanismi di tale direttiva sono, pertanto, concepiti per situazioni in cui, senza la loro applicazione, l’esercizio da parte degli Stati membri dei loro poteri impositivi potrebbe condurre a che gli utili distribuiti dalla società figlia alla sua società madre siano assoggettati a doppia imposizione.

40      Orbene, quando una società madre, come gli OICF di cui trattasi nel procedimento principale, beneficia, in forza della normativa del suo Stato membro di stabilimento, di un’aliquota d’imposizione pari a zero per tutti i suoi utili a condizione che questi siano integralmente distribuiti ai propri azionisti, il rischio di doppia imposizione, in capo a tale società madre, degli utili che le sono stati distribuiti dalla sua società figlia è escluso.

41      Di conseguenza, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve ritenere che una società che, come gli OICF di cui trattasi nel procedimento principale, è assoggettata all’imposta sulle società, ad aliquota zero a condizione che tutti i suoi utili siano distribuiti ai propri azionisti, non soddisfa la condizione prevista all’articolo 2, lettera c), della direttiva 90/435 e non rientra quindi nella nozione di «società di uno Stato membro» ai sensi di tale direttiva.

42      In siffatte circostanze, la distribuzione di dividendi da una società figlia con sede in uno Stato membro a una tale società con sede in un altro Stato membro non rientra nella direttiva in parola.

43      Occorre quindi rispondere alla prima questione dichiarando che la direttiva 90/435 deve essere interpretata nel senso che il suo articolo 5, paragrafo 1, non osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale è prelevata una ritenuta d’imposta mobiliare sui dividendi distribuiti da una società figlia con sede in tale Stato membro a un OICF, con sede in un altro Stato membro, assoggettato all’imposta sulle società ad aliquota zero a condizione che tutti i suoi utili siano distribuiti ai propri azionisti, posto che un siffatto organismo non costituisce una «società di uno Stato membro», ai sensi di tale direttiva.

 Sulla seconda questione pregiudiziale

44      Con la sua seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 43 e 56 CE debbano essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale è prelevata una ritenuta d’imposta mobiliare sui dividendi distribuiti da una società figlia con sede in tale Stato membro a un OICF, con sede in un altro Stato membro, assoggettato all’imposta sulle società ad aliquota zero a condizione che tutti i suoi utili siano distribuiti ai propri azionisti.

45      In base a una giurisprudenza costante, nel contesto della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali prevista dall’articolo 267 TFUE, la necessità di fornire un’interpretazione del diritto dell’Unione che possa essere utile al giudice del rinvio impone a tale giudice di definire il contesto fattuale e normativo nel quale si inseriscono le questioni poste o, quantomeno, di spiegare le ipotesi di fatto su cui tali questioni si fondano. La Corte, infatti, può esprimersi esclusivamente sull’interpretazione di un testo dell’Unione a partire dai fatti ad essa presentati dal giudice nazionale (ordinanza del 3 settembre 2015, Vivium, C‑250/15, non pubblicata, EU:C:2015:569, punto 8 e giurisprudenza ivi citata).

46      Tali requisiti concernenti il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale figurano espressamente nell’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, del quale si ritiene che il giudice del rinvio, nell’ambito della cooperazione instaurata dall’articolo 267 TFUE, abbia conoscenza e che è tenuto a rispettare scrupolosamente (sentenza del 10 novembre 2016, Private Equity Insurance Group, C‑156/15, EU:C:2016:851, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

47      Pertanto, il giudice del rinvio deve indicare il contenuto delle disposizioni nazionali che possono applicarsi nella specie, nonché le ragioni precise che l’hanno portato ad interrogarsi sull’interpretazione di determinate disposizioni del diritto dell’Unione e a reputare necessario sottoporre talune questioni pregiudiziali alla Corte. Quest’ultima ha già statuito che è indispensabile che il giudice nazionale fornisca un minimo di spiegazioni sulle ragioni della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione nonché sul nesso a suo avviso intercorrente tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2016, Safe Interenvíos, C‑235/14, EU:C:2016:154, punto 115; ordinanza del 12 maggio 2016, Security Service e a., da C‑692/15 a C‑694/15, EU:C:2016:344, punto 20, nonché sentenza del 10 novembre 2016, Private Equity Insurance Group, C‑156/15, EU:C:2016:851, punto 62).

48      Le informazioni fornite nelle domande di pronuncia pregiudiziale servono non soltanto a consentire alla Corte di fornire risposte utili alle questioni sollevate dal giudice del rinvio, ma anche a dare ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza del 10 novembre 2016, Private Equity Insurance Group, C‑156/15, EU:C:2016:851, punto 63 e giurisprudenza ivi citata). Spetta alla Corte provvedere affinché tale possibilità sia garantita, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, soltanto le decisioni di rinvio vengono notificate alle parti interessate (ordinanza del 29 novembre 2016, Jacob e Lennertz, C‑345/16, non pubblicata, EU:C:2016:911, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

49      Nella specie, per quanto riguarda le disposizioni nazionali applicabili nel procedimento principale, il giudice del rinvio si limita a riprendere i termini dell’articolo 266 del CIR 1992 e dell’articolo 106, paragrafo 5, dell’AR/CIR 1992. Orbene, conformemente a tale ultima disposizione che dà attuazione all’articolo 266 del CIR 1992, si rinuncia alla ritenuta alla fonte dell’imposta sui dividendi quando il debitore è una società figlia con sede in Belgio e il beneficiario dei dividendi è una società madre con sede in un altro Stato membro. Il giudice del rinvio non indica tuttavia il contenuto delle disposizioni applicabili alle distribuzioni dei dividendi a società madri con sede in Belgio.

50      Sebbene il giudice del rinvio si riferisca all’ordinanza del 12 luglio 2012 Tate & Lyle Investments (C‑384/11, non pubblicata, EU:C:2012:463), esso non specifica se le disposizioni nazionali applicabili nel procedimento principale siano le stesse di quelle di cui trattasi nel procedimento che ha dato luogo a tale ordinanza. Inoltre, sembra emergere dalle osservazioni presentate dalle convenute nel procedimento principale e dal governo belga che le distribuzioni di dividendi alle società d’investimento con sede in Belgio siano disciplinate da un regime fiscale derogatorio alle disposizioni di diritto comune, di cui trattasi nel procedimento che ha dato luogo all’ordinanza del 12 luglio 2012, Tate & Lyle Investments (C‑384/11, non pubblicata, EU:C:2012:463). Orbene, la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene alcuna precisazione riguardo al contenuto delle disposizioni nazionali applicabili alla distribuzione di dividendi alle società d’investimento con sede in Belgio.

51      In mancanza di precisazioni relative al contesto normativo nazionale applicabile alle distribuzioni di dividendi alle società con sede in Belgio, comparabili alle società beneficiarie di cui trattasi nel procedimento principale, la Corte non è in grado di stabilire se i dividendi distribuiti alle società beneficiarie di cui trattasi nel procedimento principale subiscano un trattamento sfavorevole rispetto ai dividendi distribuiti a siffatte società comparabili con sede in Belgio. Di conseguenza, la Corte non è in grado di stabilire se gli articoli 43 e 56 CE debbano essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale è prelevata una ritenuta d’imposta mobiliare sui dividendi distribuiti da una società figlia con sede in tale Stato membro a un OICF, con sede in un altro Stato membro, assoggettato all’imposta sulle società ad aliquota zero a condizione che tutti i suoi utili siano distribuiti ai propri azionisti.

52      In tali circostanze, la seconda questione è irricevibile.

 Sulle spese

53      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

La direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, deve essere interpretata nel senso che il suo articolo 5, paragrafo 1, non osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale è prelevata una ritenuta d’imposta mobiliare sui dividendi distribuiti da una società figlia con sede in tale Stato membro a un organismo d’investimento collettivo a carattere fiscale, con sede in un altro Stato membro, assoggettato all’imposta sulle società ad aliquota zero a condizione che tutti i suoi utili siano distribuiti ai propri azionisti, posto che un siffatto organismo non costituisce una «società di uno Stato membro», ai sensi di tale direttiva.

Firme


* Lingua processuale: il neerlandese.