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Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obvodní soud pro Prahu - Repubblica ceca) – Marcela Pešková, Jiří Peška / Travel Service a.s.

(Causa C-315/15)1

[Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Compensazione dei passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato di un volo – Portata – Esonero dall’obbligo di compensazione – Collisione tra un aeromobile e un volatile – Nozione di “circostanze eccezionali” – Nozione di “misure del caso” per rispondere a una circostanza eccezionale o alle conseguenze di una tale circostanza]

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Obvodní soud pro Prahu

Parti

Ricorrenti: Marcela Pešková, Jiří Peška

Convenuta: Travel Service a.s.

Dispositivo

L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, in combinato disposto con il considerando 14 del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretato nel senso che la collisione tra un aeromobile e un volatile rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di tale disposizione.

L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con il considerando 14 dello stesso, deve essere interpretato nel senso che la cancellazione o il ritardo prolungato del volo non sono dovuti a circostanze eccezionali, allorché tale cancellazione o tale ritardo derivino dalla circostanza che il vettore aereo ha fatto ricorso a un esperto di sua scelta al fine di effettuare nuovamente le verifiche di sicurezza richieste da una collisione con un volatile, dopo che queste sono state già effettuate da un esperto autorizzato in forza delle normative applicabili.

L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con il considerando 14 dello stesso, deve essere interpretato nel senso che le «misure del caso» che un vettore aereo è tenuto a porre in essere al fine di ridurre o anche di prevenire il rischio di collisione con un volatile e, quindi, essere esonerato dall’obbligo di compensazione dei passeggeri ai sensi dell’articolo 7 di detto regolamento includono il ricorso a misure di controllo a titolo preventivo dell’esistenza di detti volatili, a condizione che, in particolare sul piano tecnico e amministrativo, misure del genere possano effettivamente essere adottate da tale vettore aereo, che le misure di cui trattasi non gli impongano sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa e che detto vettore abbia dimostrato che le misure sono state effettivamente adottate per quanto riguarda il volo pregiudicato dalla collisione con un volatile, condizioni il cui soddisfacimento deve essere verificato dal giudice del rinvio.

L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con il considerando 14 dello stesso, deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi di un ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore, causato non soltanto da una circostanza eccezionale che non si sarebbe potuta evitare con misure adeguate alla situazione e che è stata affrontata dal vettore con tutte le misure del caso idonee a rispondere alle sue conseguenze, ma altresì da un’altra circostanza non rientrante in detta categoria, il ritardo imputabile a tale prima circostanza deve essere dedotto dal tempo totale di ritardo del volo di cui trattasi al fine di valutare se il ritardo di tale volo debba essere oggetto della compensazione pecuniaria di cui all’articolo 7 di tale regolamento.

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1 GU C 414 del 14.12.2015.