Language of document : ECLI:EU:C:2017:642

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

7 settembre 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 72/166/CEE – Direttiva 84/5/CEE – Direttiva 90/232/CEE – Conducente responsabile del sinistro che ha causato il decesso del coniuge, passeggero del veicolo – Normativa nazionale che esclude il risarcimento del danno patrimoniale subito dal conducente responsabile del sinistro»

Nella causa C‑506/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal da Relação do Porto (Corte d’appello di Porto, Portogallo), con decisione del 7 luglio 2016, pervenuta in cancelleria il 26 settembre 2016, nel procedimento

José Joaquim Neto de Sousa

contro

Estado português,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, A. Arabadjiev (relatore) e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’Estado português, da M. E. Duarte Rodrigues;

–        per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e S. Jaulino, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da P. Costa de Oliveira e K.‑P. Wojcik, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17), come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005 (GU 2005, L 149, pag. 14) (in prosieguo: la «seconda direttiva»), e della terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1990, L 129, pag. 33; in prosieguo: la «terza direttiva»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. José Joaquim Neto de Sousa e l’Estado português (Stato portoghese), in merito a un’asserita violazione del diritto dell’Unione, che sarebbe imputabile al Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo).

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        La direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 2009, L 263, pag. 11), ha abrogato la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 1972, L 103, pag. 1; in prosieguo: la «prima direttiva»), nonché la seconda e la terza direttiva. Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti di cui al procedimento principale, occorre considerare le direttive abrogate.

4        Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva:

«Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie (…) affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione. I danni coperti e le modalità dell’assicurazione sono determinati nell’ambito di tali misure».

5        L’articolo 1, paragrafo 1, della seconda direttiva disponeva quanto segue:

«L’assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della [prima direttiva] copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone».

6        L’articolo 3 della direttiva in parola era formulato nel modo seguente:

«I membri della famiglia dell’assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile sia sorta a causa di un sinistro e sia coperta dall’assicurazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, non possono essere esclusi, a motivo del legame di parentela, dal beneficio dell’assicurazione per quanto riguarda i danni alle persone».

7        L’articolo 1 della terza direttiva prevedeva quanto segue:

«(…) [L]’assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1 della [prima direttiva] copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall’uso del veicolo.

(…)».

 Diritto portoghese

8        Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del Decreto-Lei n. 522/85 – Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel (decreto legge n. 522/85 sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore), del 31 dicembre 1985, come modificato dal Decreto-Lei n. 130/94 (decreto legge n. 130/94), del 19 maggio 1994 (in prosieguo: il «decreto legge n. 522/85»), sono esclusi dalla copertura dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (in prosieguo: l’«assicurazione obbligatoria») i danni derivanti da lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato.

9        Dall’articolo 7, paragrafo 3, del decreto legge n. 522/85 risulta che, in caso di decesso come conseguenza di un incidente, in particolare del coniuge del conducente del veicolo e titolare della polizza assicurativa, è escluso qualunque risarcimento per danni non patrimoniali al responsabile dell’incidente a titolo di colpa.

10      In forza dell’articolo 483 del codice civile, colui che, a titolo di colpa, violi illecitamente un diritto altrui è obbligato a risarcire il danneggiato per i danni risultanti dalla violazione.

11      L’articolo 495, paragrafo 3, di tale codice prevede che, in caso di decesso o di lesione fisica, hanno diritto al risarcimento coloro che potevano esigere alimenti dalla persona lesa o coloro che li ottenevano da quest’ultima in adempimento di un’obbligazione naturale.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

12      Il 3 dicembre 2005, in Paredes (Portogallo), si è verificato un sinistro tra il veicolo condotto dal sig. Neto de Sousa, assicurato presso la compagnia assicurativa Zurich, e un altro veicolo. Il sig. Neto de Sousa, che aveva perso il controllo del proprio veicolo, è stato dichiarato responsabile di tale incidente. In detto veicolo si trovava, in qualità di passeggera, la sig.ra da Rocha Carvalho, coniuge del sig. Neto de Sousa, la quale è deceduta in seguito all’incidente.

13      Il sig. Neto de Sousa ha convenuto in giudizio la Zurich dinanzi al Tribunal Judicial de Paredes (Tribunale circondariale di Paredes, Portogallo), chiedendo che tale compagnia assicurativa fosse condannata a versargli la somma di EUR 335 700, maggiorata degli interessi, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e fisico risultante dall’incidente del 3 dicembre 2005. A tal fine, egli ha fatto valere, in particolare, che l’articolo 7, paragrafo 3, del decreto legge n. 522/85 non escludeva il risarcimento del responsabile a titolo di colpa dell’incidente.

14      Il Tribunal Judicial de Paredes (Tribunale circondariale di Paredes) ha respinto la domanda del sig. Neto de Sousa nella parte relativa al risarcimento del danno patrimoniale, non essendo tale giudice in grado di determinare i redditi, le spese e gli oneri del sig. Neto de Sousa, né in che misura la defunta contribuisse o avrebbe contribuito ai redditi della coppia. Detto giudice ha respinto tale domanda anche per quanto concerne il risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto il risarcimento di tale danno era escluso in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, del decreto legge n. 522/85.

15      Il sig. Neto de Sousa ha proposto appello avverso detta sentenza dinanzi al Tribunal da Relação do Porto (Corte d’appello di Porto, Portogallo) solo per quanto riguarda il risarcimento del danno patrimoniale. Tale giudice ha respinto l’appello, ritenendo, in sostanza, che il sig. Neto de Sousa non avesse diritto ad alcun risarcimento, essendo il conducente responsabile dell’incidente in cui la moglie, in qualità di passeggera del veicolo da egli condotto, ha perso la vita.

16      Il sig. Neto de Sousa ha adito il Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema), ribadendo il suo argomento secondo cui il decreto legge n. 522/85 non escludeva il risarcimento del danno patrimoniale subito dal conducente responsabile a titolo di colpa in ragione del decesso del coniuge come conseguenza dell’incidente e facendo valere che, negandogli il diritto al risarcimento del danno patrimoniale risultante dal decesso della moglie, passeggera del veicolo coinvolto nel sinistro, il Tribunal da Relação do Porto (Corte d’appello di Porto) ha violato l’articolo 7, paragrafo 3, del suddetto decreto legge. Il sig. Neto de Sousa ha anche chiesto a tale giudice di sottoporre alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sulla questione se le disposizioni della seconda e della terza direttiva ostino al risarcimento di un danno del genere.

17      Il Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema) ha respinto l’impugnazione. Esso ha considerato, in sostanza, che il diritto al risarcimento del sig. Neto de Sousa era disciplinato sia dall’articolo 495, paragrafo 3, del codice civile sia dall’articolo 483 di tale codice, che tale diritto sorgeva «in capo» a colui che invoca il risarcimento, e non in capo al defunto, e che, con il suo comportamento colposo, il sig. Neto de Sousa ha pregiudicato un proprio diritto. Detto giudice ha rilevato che, conformemente al brocardo sibi imputet, il diritto previsto all’articolo 495, paragrafo 3, del codice civile non spettava a colui che risulta essere l’unico responsabile dell’incidente che ha provocato il decesso della moglie, passeggera del veicolo da egli condotto, e che, di conseguenza, non occorreva risarcire il sig. Neto de Sousa.

18      Per quanto concerne la domanda di rinvio pregiudiziale, il Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema) ha ritenuto sostanzialmente che la seconda e la terza direttiva determinino il regime dell’assicurazione obbligatoria, lasciando al diritto nazionale il compito di disciplinare la responsabilità civile, e che, sebbene, riguardo ai passeggeri, tale regime sconfini, in una certa misura, nel diritto nazionale, le norme del decreto legge n. 522/85 non escludono l’applicazione del regime nazionale di responsabilità civile, quale previsto all’articolo 495, paragrafo 3, del codice civile.

19      Dinanzi al Tribunal da Comarca do Porto Este (Penafiel) [Tribunale circondariale di Porto Este (Penafiel), Portogallo], il sig. Neto de Sousa ha presentato un’azione dichiarativa ordinaria nei confronti dello Stato portoghese, affinché quest’ultimo fosse condannato a versargli la somma di EUR 245 700, maggiorata degli interessi, per i danni da egli subiti a causa dell’errore giudiziario che il Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema) avrebbe commesso respingendo la sua impugnazione.

20      Poiché il Tribunal da Comarca do Porto Este, Penafiel (Tribunale circondariale di primo grado di Porto Este – Penafiel) ha respinto l’azione del sig. Neto de Sousa, quest’ultimo ha proposto appello dinanzi al Tribunal da Relação do Porto (Corte d’appello di Porto), facendo valere, in particolare, che il Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema) ha interpretato erroneamente l’articolo 3 della seconda direttiva nonché l’articolo 1 della terza direttiva, che garantirebbero ai passeggeri di un autoveicolo diversi dal conducente il risarcimento dei danni fisici da essi subiti come conseguenza di un sinistro stradale, ed è venuto meno all’obbligo impostogli dall’articolo 267 TFUE. Il sig. Neto de Sousa ha anche chiesto al Tribunal da Relação do Porto (Corte d’appello di Porto) di sottoporre alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la questione di cui al punto 16 della presente sentenza.

21      Il giudice del rinvio osserva che il Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema) non si è pronunciato sulla questione se il passeggero deceduto dovesse o meno essere risarcito, bensì sulla questione se il sig. Neto de Sousa abbia o meno diritto al risarcimento tenuto conto del fatto che è responsabile dell’incidente. Il giudice del rinvio considera che, al fine di determinare se il Supremo Tribunal de Justiça (Corte Suprema) potesse omettere di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte, occorre previamente verificare se le disposizioni del diritto dell’Unione dinanzi ad esso invocate fossero chiare e inequivocabili.

22      Ciò premesso, il Tribunal da Relação do Porto (Corte d’appello di Porto) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se le disposizioni della [seconda e della terza direttiva] ostino a che la normativa nazionale preveda il risarcimento dei danni patrimoniali al conducente responsabile dell’incidente a titolo di colpa in caso di decesso del coniuge che viaggiava a bordo del veicolo come passeggero, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del [decreto legge n. 522/85]».

 Sulla questione pregiudiziale

23      In limine, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è stato investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere portata a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel testo della sua questione (sentenza del 1o febbraio 2017, Município de Palmela, C‑144/16, EU:C:2017:76, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

24      Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, nella sentenza con cui avrebbe violato le disposizioni della seconda e della terza direttiva, il Supremo Tribunal de Justiça (Corte Suprema) ha considerato che il diritto portoghese applicabile, in particolare l’articolo 483 e l’articolo 495, paragrafo 3, del codice civile, non consente al sig. Neto de Sousa di ottenere il risarcimento da egli richiesto.

25      In tale contesto, si deve intendere la questione sollevata come diretta ad accertare se la normativa dell’Unione in materia di assicurazione obbligatoria debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che esclude il diritto del conducente di un autoveicolo, responsabile a titolo di colpa di un incidente stradale che ha comportato il decesso del coniuge, passeggero di tale veicolo, di essere risarcito del danno patrimoniale che ha subito a causa di tale decesso.

26      In proposito, occorre rammentare che dal preambolo della prima e della seconda direttiva emerge che queste sono dirette a garantire, da un lato, la libera circolazione sia dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio dell’Unione, sia delle persone che vi si trovano a bordo e, dall’altro, a garantire che le vittime degli incidenti causati da tali veicoli beneficeranno di un trattamento comparabile, indipendentemente dal luogo dell’Unione in cui il sinistro è avvenuto (sentenze del 9 giugno 2011, Ambrósio Lavrador e Olival Ferreira Bonifácio, C‑409/09, EU:C:2011:371, punto 23, e del 23 ottobre 2012, Marques Almeida, C‑300/10, EU:C:2012:656, punto 26).

27      La prima direttiva, come integrata dalla seconda e dalla terza direttiva, impone agli Stati membri di garantire che la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli che stazionano abitualmente sul loro territorio sia coperta da un’assicurazione, e precisa, in particolare, i tipi di danni e i terzi vittime che siffatta assicurazione deve coprire (sentenza del 23 ottobre 2012, Marques Almeida, C‑300/10, EU:C:2012:656, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

28      Occorre tuttavia ricordare che l’obbligo di copertura, da parte dell’assicurazione della responsabilità civile, dei danni causati ai terzi dagli autoveicoli è distinto dalla portata del risarcimento di detti danni a titolo di responsabilità civile dell’assicurato. Infatti, mentre il primo è definito e garantito dalla normativa dell’Unione, la seconda è sostanzialmente disciplinata dal diritto nazionale (sentenze del 17 marzo 2011, Carvalho Ferreira Santos, C‑484/09, EU:C:2011:158, punto 31, e del 23 ottobre 2012, Marques Almeida, C‑300/10, EU:C:2012:656, punto 28).

29      Al riguardo, la Corte ha già dichiarato che dall’oggetto della prima, della seconda e della terza direttiva, nonché dal loro tenore letterale, risulta che esse non sono dirette ad armonizzare i regimi di responsabilità civile degli Stati membri e che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, questi ultimi restano liberi di stabilire il regime di responsabilità civile applicabile ai sinistri derivanti dalla circolazione di autoveicoli (sentenza del 23 ottobre 2012, Marques Almeida, C‑300/10, EU:C:2012:656, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

30      Ciò premesso, gli Stati membri sono tenuti a garantire che la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli applicabile secondo il loro diritto nazionale sia coperta da un’assicurazione conforme alle disposizioni delle tre direttive sopracitate (sentenza del 23 ottobre 2012, Marques Almeida, C‑300/10, EU:C:2012:656, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

31      Inoltre, essi devono esercitare le loro competenze nel rispetto del diritto dell’Unione e le disposizioni nazionali che disciplinano il risarcimento dei sinistri risultanti dalla circolazione dei veicoli non possono privare la prima, la seconda e la terza direttiva del loro effetto utile (v., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2012, Marques Almeida, C‑300/10, EU:C:2012:656, punto 31).

32      La Corte ha già dichiarato che tali direttive sarebbero private di un simile effetto se una normativa nazionale, definita in base a criteri generali ed astratti, negasse alla vittima il diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria, ovvero limitasse tale diritto in misura sproporzionata, sulla base della corresponsabilità della vittima stessa nella realizzazione del danno (sentenze del 9 giugno 2011, Ambrósio Lavrador e Olival Ferreira Bonifácio, C‑409/09, EU:C:2011:371, punto 29, e del 23 ottobre 2012, Marques Almeida, C‑300/10, EU:C:2012:656, punto 32).

33      Tuttavia, nel procedimento principale, occorre rilevare che il diritto al risarcimento del sig. Neto de Sousa non è pregiudicato a causa di una limitazione della copertura della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ad opera di disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria, bensì in ragione del regime nazionale della responsabilità civile applicabile.

34      Infatti, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, come interpretata dal Supremo Tribunal de Justiça (Corte Suprema), ha l’effetto di escludere il conducente di un autoveicolo, in quanto responsabile di un incidente stradale, dal diritto al risarcimento del danno che ha subito a seguito di tale incidente.

35      Detta normativa non è quindi idonea a limitare la copertura assicurativa della responsabilità civile per i danni causati ai terzi che sarebbe stabilita in capo all’assicurato (v., per analogia, sentenza del 23 ottobre 2012, Marques Almeida, C‑300/10, EU:C:2012:656, punto 35).

36      Ciò considerato, occorre rilevare che la legislazione nazionale di cui al procedimento principale non pregiudica la garanzia, sancita dal diritto dell’Unione, che la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, determinata secondo il diritto nazionale applicabile, sia coperta da un’assicurazione conforme alla prima, alla seconda e alla terza direttiva (v., per analogia, sentenza del 23 ottobre 2012, Marques Almeida, C‑300/10, EU:C:2012:656, punto 38).

37      Tale considerazione non è rimessa in discussione dal fatto che il danno patrimoniale subito dal sig. Neto de Sousa derivi dal decesso della moglie, passeggera a bordo del veicolo che egli conduceva quando ha causato l’incidente. Infatti, le informazioni fornite dal giudice del rinvio sembrano indicare che la controversia oggetto del procedimento principale non verte sul diritto al risarcimento del danno subito da una vittima quale passeggero di un veicolo coinvolto in un sinistro, bensì sul danno subito dal conducente responsabile di tale sinistro.

38      Alla luce dei suesposti rilievi, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che la prima, la seconda e la terza direttiva devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale che esclude il diritto del conducente di un autoveicolo, responsabile a titolo di colpa di un incidente stradale che ha comportato il decesso del coniuge, passeggero di tale veicolo, di essere risarcito del danno patrimoniale che ha subito a causa di tale decesso.

 Sulle spese

39      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

La direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, la seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, e la terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale che esclude il diritto del conducente di un autoveicolo, responsabile a titolo di colpa di un incidente stradale che ha comportato il decesso del coniuge, passeggero di tale veicolo, di essere risarcito del danno patrimoniale che ha subito a causa di tale decesso.

Firme


*      Lingua processuale: il portoghese.