Language of document : ECLI:EU:C:2017:706

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

20 settembre 2017 (*)

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Nozione di “aiuto” – Nozione di “vantaggio economico” – Criterio del creditore privato – Presupposti per l’applicabilità – Applicazione – Obblighi di indagine della Commissione europea»

Nella causa C‑300/16 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 26 maggio 2016,

Commissione europea, rappresentata da K. Walkerová, L. Armati, T. Maxian Rusche e B. Stromsky, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Frucona Košice a.s., con sede in Košice (Slovacchia), rappresentata da K. Lasok, QC, B. Hartnett, barrister, J. Holmes, QC, e O. Geiss, Rechtsanwalt,

ricorrente in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di Sezione, E. Regan, A. Arabadjiev (relatore), C.G. Fernlund e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 febbraio 2017,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 maggio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 marzo 2016, Frucona Košice/Commissione (causa T‑103/14; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2016:152), con cui è stata annullata la decisione 2014/342/UE della Commissione, del 16 ottobre 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.18211 (C 25/05) (ex NN 21/05) concesso dalla Repubblica slovacca a favore di Frucona Košice a.s. (GU 2014, L 176, pag. 38; in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Fatti

2        I fatti all’origine della controversia sono stati riassunti ai punti da 1 a 34 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

«Evoluzione della situazione della [Frucona Košice] e procedura di concordato

1      (…) La Frucona Košice a.s. (…) è una società di diritto slovacco che era attiva, in particolare, nel settore della produzione di alcool e alcolici.

2      Nel periodo compreso tra il novembre 2002 e il novembre 2003, la [Frucona Košice] beneficiava di moratorie di pagamento di debiti fiscali costituiti da accise di cui era debitrice. Tali moratorie le erano state concesse a seguito della costituzione di garanzie finanziarie a favore della competente amministrazione finanziaria locale, ossia l’ufficio Košice IV (in prosieguo: l’“amministrazione finanziaria locale”).

3      Il 25 febbraio 2004, la [Frucona Košice], a causa di incombenti difficoltà finanziarie, non era in grado di provvedere al versamento delle accise relative al gennaio 2004 della quale era debitrice. A seguito di una riforma legislativa in vigore dal 1o gennaio 2004, la [Frucona Košice] non poteva più ottenere ulteriori moratorie di pagamento.

4      Di conseguenza, la [Frucona Košice] si vedeva ritirare la propria licenza di produzione e di trasformazione di alcool e alcolici. Da allora, essa limitava la propria attività alla distribuzione, con il marchio Frucona, di alcolici acquistati presso la O.H., una società che, conformemente ad un accordo con la [Frucona Košice], li produceva sotto licenza nelle fabbriche di alcolici di quest’ultima.

5      La [Frucona Košice] si veniva inoltre a trovare in una situazione di indebitamento ai sensi dello zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní (legge n. 328/1991, relativa alla liquidazione giudiziaria e al concordato).

6      L’8 marzo 2004, la [Frucona Košice] presentava domanda di apertura di procedura di concordato dinanzi al Krajský súd v Košiciach [Tribunale della regione di Košice (Slovacchia)], proponendo a ciascuno dei propri creditori il pagamento di una percentuale pari al 35% dell’importo della somma loro dovuta (in prosieguo: la “proposta di concordato”). Il debito totale della [Frucona Košice] ammontava a circa 644,6 milioni di corone slovacche (SKK) [(circa EUR 21,4 milioni)], di cui circa SKK 640,8 milioni di debito [(circa EUR 21,3 milioni)] d’imposta.

7      Con decisione del 29 aprile 2004, il Krajský súd v Košiciach [(tribunale della regione di Košice)] autorizzava l’avvio della procedura di concordato.

8      Il 9 luglio 2004, all’udienza di esame del concordato, i creditori della [Frucona Košice], compresa l’amministrazione finanziaria locale, accettava la proposta di concordato. Nell’ambito di tale procedura di concordato, l’amministrazione finanziaria locale agiva quale creditore distinto, status della quale beneficiava in virtù delle garanzie costituite a suo favore nell’ambito delle moratorie di pagamento delle accise dovute dalla [Frucona Košice] (v. punto 2 supra).

9      La [Frucona Košice] afferma di aver segnatamente sottoposto all’amministrazione finanziaria locale, prima del 9 luglio 2004, una relazione di revisione contabile redatta da una società di revisione indipendente (in prosieguo: la “relazione E”), al fine di consentire a detta autorità di valutare i rispettivi vantaggi della proposta di concordato e di liquidazione giudiziaria.

10      Il 21 giugno 2004, l’amministrazione tributaria slovacca procedeva ad un’ispezione in loco nei locali della [Frucona Košice]. Nell’ambito di tale ispezione, veniva accertata la situazione finanziaria di quest’ultima alla data del 17 giugno 2004.

11      Con decisione del 14 luglio 2004, il Krajský súd v Košiciach [tribunale della regione di Košice] omologava il concordato, ai sensi del quale, il credito dell’amministrazione tributaria slovacca doveva essere rimborsato per un importo pari al 35%, cioè per un ammontare di circa SKK 224,3 milioni [(circa EUR 7,45 milioni)].

12      Con lettera del 20 ottobre 2004, l’amministrazione finanziaria locale comunicava, in particolare, alla [Frucona Košice] che le modalità del concordato, secondo le quali una parte del debito d’imposta non doveva essere rimborsata, configuravano un aiuto di Stato indiretto soggetto all’autorizzazione della Commissione delle Comunità europee.

13      Il 17 dicembre 2004, la [Frucona Košice] versava segnatamente all’amministrazione finanziaria locale l’importo di SKK 224,3 milioni [(circa EUR 7,45 milioni)], corrispondente al 35% del proprio debito d’imposta complessivo. Con decisione del 30 dicembre 2004, il Krajský súd v Košiciach [Tribunale della regione di Košice] dichiarava chiusa la procedura di concordato. Il 18 agosto 2006 il Krajský súd v Košiciach [Tribunale della regione di Košice] ha ridotto l’importo da versare all’autorità finanziaria locale a SKK 224,1 milioni [(circa EUR 7,44 milioni)].

Procedimento amministrativo

14      Il 15 ottobre 2004, veniva presentata alla Commissione una denuncia relativa ad un presunto aiuto illegittimo a favore della [Frucona Košice].

15      Con lettera del 4 gennaio 2005, la Repubblica slovacca informava la Commissione, a seguito della richiesta di informazioni di quest’ultima, della possibilità che la [Frucona Košice] avesse percepito un aiuto illegittimo chiedendo di autorizzare l’aiuto in quanto aiuto al salvataggio concesso ad un’impresa in difficoltà.

16      Dopo aver raccolto informazioni complementari, la Commissione, con lettera del 5 luglio 2005, notificava alla Repubblica slovacca la propria decisione di avviare il procedimento d’indagine formale previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, CE in relazione alla misura in questione. Tale decisione veniva pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2005, C 233, pag. 47).

17      Con lettera del 10 ottobre 2005, la Repubblica slovacca comunicava le proprie osservazioni sulla misura in questione alla Commissione. Con lettera del 24 ottobre 2005, la [Frucona Košice] trasmetteva parimenti proprie osservazioni sulla misura in questione alla Commissione. Esse venivano trasmesse alla Repubblica slovacca al fine di consentire a quest’ultima di rispondere, cosa che essa faceva con lettera del 16 dicembre 2005.

Decisione iniziale

18      Il 7 giugno 2006, la Commissione adottava la decisione 2007/254/CE, relativa all’aiuto di Stato C 25/2005 (ex NN 21/2005) concesso dalla Repubblica slovacca a favore di Frucona Košice, a.s. (GU 2007, L 112, pag. 14; in prosieguo: la “decisione iniziale”). Nel dispositivo di tale decisione si dichiarava, all’articolo 1, che l’aiuto di Stato concesso dalla Repubblica slovacca a favore della [Frucona Košice], per un importo di SKK 416 515 990 [(circa EUR 13 900 000)], era incompatibile con il mercato comune ingiungendone il recupero al successivo articolo 2.

Procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte

19      Il 12 gennaio 2007, la [Frucona Košice] presentava dinanzi al Tribunale un ricorso inteso all’annullamento della decisione iniziale.

20       Con sentenza del 7 dicembre 2010, Frucona Košice/Commissione [(T‑11/07, EU:T:2010:498)], il Tribunale dichiarava il ricorso infondato.

21      A seguito di impugnazione proposta dalla [Frucona Košice] ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte, con sentenza del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione [(C‑73/11 P, EU:C:2013:32)], annullava la sentenza Frucona Košice/Commissione, [(T‑11/07, EU:T:2010:498)]. Nell’ambito della valutazione nel merito della controversia in primo grado, la Corte dichiarava che la Commissione, avendo omesso di prendere in considerazione, nell’ambito della valutazione del criterio del creditore privato, la durata del procedimento di liquidazione giudiziaria, era incorso in un manifesto errore di valutazione, ovvero che, nei limiti in cui essa aveva preso in considerazione tale aspetto, aveva omesso di motivare in termini sufficientemente validi la decisione iniziale. Infine, la Corte rinviava la causa al Tribunale affinché questo statuisse sui motivi dinanzi ad esso sollevati sui quali non si era pronunciato.

22      A seguito della sentenza [del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione, (C‑73/11 P, EU:C:2013:32)], e al fine di porre rimedio alle carenze rilevate dalla Corte, la Commissione adottava, in data 16 ottobre 2013, la decisione [controversa], il cui articolo 1 dispone che la decisione iniziale “è abrogata”.

23      Successivamente, con [ordinanza del 21 marzo 2014, Frucona Košice/Commissione (T‑11/07 RENV, non pubblicata, EU:T:2014:173)], il Tribunale (…) dichiarava (…) che non occorreva più statuire sul ricorso di annullamento della decisione iniziale.

Decisione [controversa]

(…)

25      Nella decisione [controversa], la Commissione ha ritenuto, segnatamente, che fosse necessario esaminare la questione se, in sostanza, accettando la proposta di concordato e, pertanto, la cancellazione del 65% del suo credito, l’amministrazione finanziaria locale si fosse comportata nei confronti della [Frucona Košice] come un creditore privato in economia di mercato. Essa ha precisato, a tal riguardo, che l’amministrazione, in qualità di creditore della [Frucona Košice], si trovava in una posizione insolitamente forte, in quanto la situazione giuridica ed economica di tale autorità era più vantaggiosa di quella dei creditori privati della [Frucona Košice]. L’amministrazione finanziaria locale deteneva, infatti, oltre il 99% di tutti i crediti registrati ed era un creditore separato i cui crediti potevano essere soddisfatti in qualsiasi momento durante la procedura di liquidazione giudiziaria grazie alla vendita degli attivi garantiti (punto 80 della decisione [controversa]).

26      In primo luogo, per quanto attiene al criterio del creditore privato, la Commissione ha osservato, in particolare, che l’applicabilità di tale criterio dipende dal fatto che lo Stato membro interessato concede, in una qualità diversa da quella di potere pubblico, un vantaggio economico ad un’impresa e che lo Stato membro, laddove invochi tale criterio nel corso del procedimento amministrativo, è tenuto, in caso di dubbio, a dimostrare inequivocabilmente e sulla base di elementi oggettivi e verificabili che la misura attuata sia ascrivibile al medesimo in quanto operatore privato in un’economia di mercato. L’Istituzione si è richiamata, a tal riguardo, alla sentenza del 5 giugno 2012, Commissione/EDF [(C‑124/10 P, EU:C:2012:318, punti da 81 a 85)] (punto 82 della decisione [controversa]).

27      Al punto 83 della decisione [controversa], la Commissione ha dichiarato quanto segue:

“In breve, la Repubblica slovacca sostiene che, a suo parere, la misura in questione costituisce un aiuto di Stato. Riconosce che, al momento del concordato, la questione dell’aiuto di Stato non è stata proprio presa in considerazione e ha chiesto che la misura contestata fosse trattata come un aiuto al salvataggio. Appare pertanto che, nel caso di specie, i requisiti della succitata giurisprudenza non sono stati soddisfatti e che la misura contestata costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE”.

28      In secondo luogo, dopo aver osservato, al punto 84 della decisione [controversa], che, “[la Frucona Košice aveva] invece sostenuto che la misura non si configura[va] come un aiuto e [aveva] presentato la documentazione sopra descritta, in particolare le relazioni di due revisori contabili”, la Commissione ha verificato se la Repubblica slovacca si fosse comportata, nei confronti della [Frucona Košice], come un creditore privato.

29      A tal fine, la Commissione, in primo luogo, ha posto a raffronto, alla luce delle prove presentate dalla [Frucona Košice], la procedura di concordato e quella di liquidazione giudiziaria (punti da 88 a 119 della decisione [controversa]); in secondo luogo, ha posto a raffronto le procedure di concordato e di esecuzione fiscale (punti da 120 a 127 della decisione [controversa]) e, in terzo luogo, ha valutato le altre prove prodotte dalle autorità slovacche e dalla [Frucona Košice] (punti da 128 a 138 della decisione [controversa]). In sostanza, la Commissione ha ritenuto che sia la procedura di liquidazione giudiziaria sia quella di esecuzione fiscale fossero, dal punto di vista dell’amministrazione finanziaria locale, alternative più vantaggiose rispetto alla proposta di concordato (punti 119, 124 e 127 della decisione [controversa]).

30      La Commissione ha concluso, al punto 139 della decisione [controversa], che il criterio del creditore privato non era soddisfatto e che la Repubblica slovacca aveva concesso alla [Frucona Košice] un vantaggio che quest’ultima non avrebbe potuto ottenere in condizioni di mercato. Al punto 140 di detta decisione, essa ha concluso che la cancellazione del debito approvata dall’amministrazione finanziaria locale nell’ambito del concordato costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Infine, al punto 182 di questa stessa decisione, la Commissione ha concluso che tale aiuto di Stato non era compatibile con il mercato interno.

31      Il dispositivo della decisione [controversa] consta di cinque articoli.

32      A termini dell’articolo 1 della decisione [controversa], “[l]a decisione [iniziale] è abrogata” (v. punto 22 supra).

33      Ai sensi del successivo articolo 2 [della decisione controversa], l’aiuto di Stato che la Repubblica slovacca ha concesso in favore della [Frucona Košice], per un importo di SKK 416 515 990 [(circa EUR 13 900 000)], è incompatibile con il mercato interno.

34      Al successivo articolo 3 [della decisione controversa], la Commissione ingiunge alla Repubblica slovacca il recupero dell’aiuto in questione, già posto illegalmente a disposizione della [Frucona Košice], maggiorato degli interessi di mora».

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

3        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 febbraio 2014, la Frucona Košice proponeva ricorso ai fini dell’annullamento della decisione controversa.

4        A sostegno del proprio ricorso deduceva quattro motivi: il primo attiene alla violazione dei diritti della difesa; il secondo, ad un errore di diritto che vizierebbe il punto 83 della decisione controversa; il terzo, ad errori di fatto e di diritto che inficerebbero la conclusione secondo la quale la procedura di liquidazione giudiziaria sarebbe stata più vantaggiosa della procedura di concordato; e, il quarto, ad errori di fatto e di diritto che vizierebbero la conclusione secondo la quale la procedura di esecuzione fiscale sarebbe stata più vantaggiosa della procedura di concordato.

5        Con la sentenza impugnata, il Tribunale respingeva il primo e il secondo motivo di impugnazione accogliendo invece il terzo e il quarto. Conseguentemente, annullava la decisione controversa condannando la Commissione alle spese.

 Conclusioni delle parti

6        La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        in via principale, respingere il ricorso e condannare la Frucona Košice alle spese, e

–        in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale e riservare la decisione sulle spese.

7        La Frucona Košice chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione, e

–        condannare la Commissione alle spese.

 Sull’impugnazione

8        A sostegno del proprio ricorso, la Commissione deduce sei motivi: il primo attiene all’erronea interpretazione della decisione controversa; il secondo e il quarto al mancato rispetto delle condizioni di applicabilità del criterio del creditore privato; il terzo motivo alla violazione dei principi dell’autorità della cosa giudicata e ne ultra petita; il quinto motivo ad un’erronea applicazione del criterio del creditore privato ed il sesto alla mancata considerazione dei limiti del proprio obbligo di procedere ad un esame diligente e imparziale.

9        Appare opportuno esaminare, in primo luogo, il secondo e quarto motivo, in secondo luogo il primo motivo, in terzo luogo il terzo motivo e, in ultimo luogo, il quinto e il sesto motivo.

 Sul secondo e sul quarto motivo, relativi all’applicabilità del criterio del creditore privato

 Argomenti delle parti

10      Con il secondo motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto laddove, ai punti da 109 a 118 della sentenza impugnata, ha ritenuto che il criterio del creditore privato possa essere utilmente invocato dal beneficiario dell’aiuto.

11      Secondo la Commissione, tale criterio si ricollega al punto di vista soggettivo dell’ente pubblico allorché questo decide di adottare la misura in questione. Pertanto, da un lato, rivelare o meno le proprie intenzioni in quel momento sarebbe una scelta che costituisce un diritto soggettivo dello Stato membro in questione, di modo che tale diritto non potrebbe essere invocato da terzi. Dall’altro lato, solamente detto Stato membro disporrebbe di tutti gli elementi rilevanti sulla base dei quali ha fondato la propria opinione al momento della decisione di adottare la misura in questione. Spetterebbe, pertanto, allo Stato membro medesimo invocare il criterio del creditore privato e fornire gli elementi richiesti.

12      Orbene, nella specie, come risulterebbe dai considerando da 128 a 132 della decisione controversa, la Commissione sarebbe stata in possesso di elementi comprovanti che la posizione della Repubblica slovacca era chiara e coerente, tanto in risposta alla denuncia che al momento stesso dell’approvazione del concordato: lo Stato membro medesimo avrebbe sempre indicato che, a suo avviso, si sarebbe trattato di un aiuto di Stato.

13      La Commissione aggiunge che, sebbene fosse corretto considerare che il beneficiario dell’aiuto potesse invocare il criterio del creditore privato, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel non aver imposto alla Frucona Košice di stabilire, allo stesso modo di uno Stato membro, inequivocabilmente e sulla base di elementi oggettivi e verificabili, che la misura attuata fosse riconducibile alla qualità di creditore privato di detto Stato membro.

14      Con il quarto motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto laddove ha dichiarato, al punto 247 della sentenza impugnata, che la Commissione non può distinguere, per quanto riguarda l’applicabilità del criterio dell’operatore privato, in funzione delle diverse alternative alla misura controversa.

15      Poiché l’applicazione del criterio del creditore privato riposa sugli elementi forniti per stabilire la sua applicabilità, l’errore del Tribunale consisterebbe nella decisione secondo cui l’applicazione di detto criterio rappresenterebbe un esercizio astratto per ricostruire d’ufficio la condotta di un ipotetico creditore privato ideale, razionale e pienamente informato.

16      Pertanto, essendo evidente che al creditore pubblico non sarebbe stata fornita alcuna informazione relativa ad una linea di condotta specifica, qualunque comparazione della condotta di tale ente con quella di un creditore privato in una situazione analoga non avrebbe alcun senso. Tale criterio non sarebbe quindi applicabile nella specie.

17      La Commissione rileva che è pacifico, nel caso di specie, che all’epoca non sia stata operata alcuna comparazione, secondo il criterio del creditore privato, tra la proposta di concordato e la procedura di esecuzione fiscale. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla questione se il punto 120 della decisione controversa contenesse, in effetti, la conclusione implicita secondo cui il criterio del creditore privato non era applicabile.

18      La Frucona Košice contesta la fondatezza della tesi della Commissione.

 Giudizio della Corte

19      Secondo consolidata giurisprudenza della Corte, la qualificazione come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, esige che siano soddisfatte tutte le condizioni enunciate da tale disposizione. Così, in primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario. In quarto luogo, esso deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (sentenze del 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck, C‑524/14 P, EU:C:2016:971, punto 40, nonché del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group SA e a., C‑20/15 P e C‑21/15 P, EU:C:2016:981, punto 53).

20      Il concetto di «aiuto» comprende non soltanto prestazioni positive quali le sovvenzioni, ma anche interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti (sentenza del 21 marzo 2013, Commissione/Buczek Automotive, C‑405/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:186, punto 30).

21      Tuttavia, le condizioni che devono ricorrere affinché una misura possa ricadere nella nozione di «aiuto» ai sensi dell’articolo 107 TFUE, non sono soddisfatte qualora l’impresa beneficiaria potesse ottenere lo stesso vantaggio rispetto a quello procuratole per mezzo di risorse statali e in circostanze corrispondenti alle normali condizioni del mercato (sentenza del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione, C‑73/11 P, EU:C:2013:32, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).

22      Tale valutazione va effettuata quando un creditore pubblico concede agevolazioni di pagamento per un debito dovutogli da un’impresa, applicando in linea di principio il criterio del creditore privato (sentenza del 21 marzo 2013, Commissione/Buczek Automotive, C‑405/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:186, punto 32).

23      Pertanto, il criterio dell’investitore privato non costituisce un’eccezione applicabile unicamente su richiesta di uno Stato membro qualora ricorrano gli elementi costitutivi della nozione di aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Infatti tale criterio, laddove applicabile, figura tra gli elementi che la Commissione deve prendere in considerazione al fine di accertare l’esistenza di un siffatto aiuto (v., in tal senso, sentenze del 5 giugno 2012, Commissione/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, punto 103, nonché del 21 marzo 2013, Commissione/Buczek Automotive, C‑405/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:186, punto 32).

24      Di conseguenza, qualora risulti che il criterio del creditore privato può risultare applicabile, incombe alla Commissione chiedere allo Stato membro interessato di fornirle tutte le informazioni rilevanti che le consentano di verificare il soddisfacimento dei requisiti di applicazione di tale criterio (sentenza del 21 marzo 2013, Commissione/Buczek Automotive, C‑405/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:186, punto 33).

25      In primo luogo, dalla giurisprudenza della Corte richiamata supra risulta che incombe alla Commissione, qualora risulti che il criterio del creditore privato possa risultare applicabile, esaminare tale ipotesi indipendentemente da qualsivoglia richiesta in tal senso.

26      Pertanto, come sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi 72 e 76 delle proprie conclusioni, da un lato, nulla osta a che il beneficiario dell’aiuto possa invocare l’applicabilità di detto criterio e, dall’altro lato, laddove tale criterio venga invocato, incombe alla Commissione esaminare la sua applicabilità e, se del caso, la sua applicazione.

27      In secondo luogo, per quanto concerne la pertinenza del punto di vista soggettivo dello Stato membro, va sottolineato che, come rilevato dall’avvocato generale al punto 74 delle proprie conclusioni, nel determinare se debba essere applicato il criterio dell’operatore privato occorre muovere dalla natura economica dell’azione dello Stato membro, e non dalle modalità con cui detto Stato, soggettivamente parlando, abbia ritenuto di agire o quali percorsi di azione alternativi abbia considerato prima di adottare la misura medesima.

28      In ogni caso, il criterio del creditore privato è diretto ad esaminare se l’impresa beneficiaria non avrebbe manifestamente ottenuto analoghe agevolazioni da un creditore privato che si trovasse in una situazione la più simile possibile a quella del creditore pubblico e che tentasse di ottenere il pagamento delle somme dovutegli da un debitore in situazione di difficoltà finanziarie (sentenza del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione, C‑73/11 P, EU:C:2013:32, punto 72) e, pertanto, se detta impresa avrebbe potuto ottenere lo stesso vantaggio rispetto a quello procuratole per mezzo di risorse statali e in circostanze corrispondenti alle normali condizioni del mercato (sentenza del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione, C‑73/11 P, EU:C:2013:32, punto 70).

29      Orbene, ne discende che l’esame che la Commissione deve, se del caso, condurre non può limitarsi alle sole opzioni di cui l’autorità pubblica competente abbia effettivamente tenuto conto, ma deve necessariamente riguardare l’insieme delle opzioni che un creditore privato avrebbe ragionevolmente individuato in una simile situazione.

30      Quanto all’argomento invocato dalla Commissione nell’ambito del quarto motivo, è sufficiente rilevare che il Tribunale non ha commesso errori di diritto laddove ha affermato, al punto 247 della sentenza impugnata, che, dal momento che il criterio del creditore privato era applicabile in quanto tale, la Commissione non poteva distinguere, ai fini dell’applicabilità di detto criterio, secondo le diverse alternative alla misura controversa.

31      Ne consegue che il secondo e il quarto motivo devono essere respinti in quanto infondati.

 Sul primo motivo, relativo ad un’erronea interpretazione della decisione controversa

 Argomenti delle parti

32      La Commissione deduce, con il primo motivo, che il Tribunale ha erroneamente interpretato la decisione controversa nell’affermare, ai punti da 101 a 104 della sentenza impugnata, che l’Istituzione aveva ritenuto, in tale decisione, che il criterio del creditore privato fosse applicabile ai fatti del caso di specie.

33      Pertanto, il Tribunale avrebbe erroneamente rilevato che dall’ultimo periodo del punto 80 della decisione medesima doveva dedursi che il criterio del creditore privato era applicabile nel caso di specie. Tale errore di interpretazione emergerebbe alla lettura dei successivi punti di detta decisione. Infatti, il punto 81 non verterebbe specificamente sulle condizioni di applicabilità di detto criterio, il punto 82 preciserebbe in maniera specifica la situazione per quanto concerne l’applicabilità di detto criterio e il punto 83, così come i punti da 128 a 132, verterebbero sulla questione dell’applicabilità del criterio medesimo.

34      La Frucona Košice contesta la fondatezza della tesi della Commissione.

 Giudizio della Corte

35      Innanzitutto, si deve rilevare che la decisione controversa non specifica espressamente che il criterio del creditore privato sarebbe inapplicabile nel caso di specie. Al contrario, applica tale criterio, sul quale è esplicitamente fondata la conclusione enunciata ai suoi punti 139 e 140, secondo cui la misura controversa costituisce un aiuto di Stato.

36      Nel caso, poi, in cui la Commissione avesse nutrito dubbi in merito all’applicabilità di detto criterio, va ricordato che essa avrebbe dovuto, come risulta supra dal punto 24, chiedere allo Stato slovacco informazioni pertinenti a tale riguardo e procedere ad una valutazione globale di detti elementi (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2012, Commissione/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, punto 86). Orbene, nella decisione controversa non vi è traccia né di una simile richiesta, né di un simile esame.

37      Infine, va rilevato che la Commissione ha applicato il criterio del creditore privato dopo aver precisato, ai punti 84 e 86 della decisione controversa, che il beneficiario aveva fatto valere che l’accettazione della proposta di concordato non costituiva un aiuto di Stato, in quanto il procedimento di liquidazione giudiziaria sarebbe stato meno favorevole per lo Stato slovacco.

38      Alla luce di tali rilievi, il primo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul terzo motivo, relativo ai principi di autorità di cosa giudicata e ne ultra petita

 Argomenti delle parti

39      La Commissione fa valere che il Tribunale ha violato i principi di autorità di cosa giudicata e ne eat iudex ultra petita partium nel ritenere, ai punti da 123 a 126 della sentenza impugnata, che la Corte avesse implicitamente ma necessariamente considerato, nella propria sentenza del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione (C‑73/11 P, EU:C:2013:32), che il criterio del creditore privato fosse applicabile ai fatti del caso di specie e che, pertanto, accogliere la lettura della decisione controversa proposta dalla Commissione determinasse una violazione dell’autorità di cosa giudicata.

40      La Frucona Košice contesta la tesi della Commissione.

 Giudizio della Corte

41      Poiché il terzo motivo riguarda il ragionamento svolto ad abundantiam a sostegno della decisione del Tribunale, secondo cui il criterio del creditore privato sarebbe stato applicabile ai fatti del caso di specie e il primo, secondo e quarto motivo, volti a contestare la medesima decisione del Tribunale, sono stati respinti in quanto infondati, il terzo motivo dev’essere respinto in quanto inconferente.

 Sul quinto e sesto motivo, relativi all’applicazione del criterio del creditore privato e all’obbligo della Commissione di condurre un esame diligente e imparziale

 Argomenti delle parti

42      Con il quinto motivo, la Commissione, in primo luogo, sostiene che il criterio del creditore privato le impone di determinare il punto di vista soggettivo dell’autorità pubblica e di compararlo a quello di un creditore privato nelle medesime circostanze. A tal proposito, risulterebbe dalla giurisprudenza della Corte che sono unicamente pertinenti gli elementi disponibili e le evoluzioni prevedibili al momento dell’adozione della decisione da parte dell’autorità pubblica stessa.

43      La Commissione ne deduce che spetta allo Stato membro interessato dimostrare di aver dovuto effettivamente prendere in considerazione, nell’assumere la propria decisione, simili elementi ed evoluzioni, che devono essere comparabili a quelli che un operatore privato avrebbe necessariamente inteso conoscere prima di assumere la stessa decisione.

44      Infatti, discenderebbe dalla giurisprudenza della Corte che l’applicazione del criterio del creditore privato escluderebbe che costui possa aver agito in modo casuale. Invero, può aver agito solamente con perfetta conoscenza di causa, dal momento che, secondo tale giurisprudenza, non sono sufficienti valutazioni economiche compiute dopo la concessione del beneficio in questione, l’accertamento retroattivo delle redditività dell’investimento realizzato dallo Stato membro interessato, o successive giustificazioni della scelta del procedimento effettivamente prescelto.

45      Ciò non significa che le parti interessate non possano sottoporre informazioni o elementi utili per rendere edotta la Commissione, ad esempio, sulla natura e l’oggetto della misura di cui trattasi, sul suo contesto o sullo scopo perseguito. Tuttavia, non competerebbe a tali parti sostituire la loro valutazione a quella effettivamente condotta dallo Stato membro interessato al momento in cui quest’ultimo ha assunto la propria decisione, così come non competerebbe alla Commissione la ricostruzione d’ufficio della condotta dell’ipotetico creditore privato ideale, razionale e pienamente informato.

46      Le informazioni fornite alla Commissione, oltre a quelle invocate dallo Stato membro interessato, potrebbero essere dirette a dimostrare che, sulla base delle informazioni effettivamente considerate dallo Stato membro medesimo, un creditore privato avrebbe o meno agito allo stesso modo. Tali informazioni non possono essere, tuttavia, volte a giustificare la decisione assunta con riferimento ad informazioni o elementi che non sono stati effettivamente presi in considerazione dallo Stato membro interessato.

47      In secondo luogo, la Commissione rileva che il Tribunale, nell’esporre, al punto 137 della sentenza impugnata, il proprio criterio di analisi, ha omesso di restringere l’obbligo di verifica della Commissione agli elementi rilevanti di cui questa disponeva. Tale omissione avrebbe indotto il Tribunale a ritenere, al punto 201 della sentenza impugnata, che la Commissione avrebbe dovuto cercare di ottenere informazioni aggiuntive al fine di verificare e di supportare le proprie conclusioni dedotte dagli atti del procedimento amministrativo.

48      Al menzionato punto 201, il Tribunale avrebbe così creato un nuovo requisito secondo il quale la Commissione sarebbe tenuta a ricostruire la condotta dell’ipotetico creditore privato ideale, razionale e pienamente informato, cercando tutti gli elementi e le informazioni «immaginabili», requisito che contrasterebbe con la stessa filosofia alla base del criterio del creditore privato, ossia una valutazione del punto di vista soggettivo dell’autorità pubblica al momento della sua decisione.

49      Secondo la Commissione, i punti 137 e da 180 a 213 della sentenza impugnata sono quindi fondati, da un lato, sull’erronea considerazione che la giurisprudenza della Corte imponga alla Commissione di procedere ad un’analisi oggettiva e completa di vantaggi e svantaggi della procedura di liquidazione giudiziaria piuttosto che ad un’analisi basata sulla situazione soggettiva dell’autorità pubblica, e, dall’altro lato, su un’erronea lettura della decisione controversa, nel senso che ne risulterebbe che l’Istituzione avrebbe proceduto a detta analisi.

50      In terzo luogo, la Commissione rileva che la decisione controversa è fondata sulla situazione degli attivi della Frucona Košice al 17 giugno 2004 e che, secondo il Tribunale, correttamente la Commissione non aveva accettato la metodologia del rapporto E per quanto riguarda la determinazione dei coefficienti di liquidazione di tali attivi. Tuttavia, poiché tali informazioni di natura economica costituivano le sole a disposizione dell’amministrazione finanziaria locale nel momento in cui questa ha deciso di accettare la proposta di concordato, la logica conseguenza di tali constatazioni di fatto sarebbe che un creditore privato che disponesse unicamente di dette informazioni non avrebbe acconsentito al concordato. Infatti, se la propria condotta fosse consistita nel sollecitare informazioni supplementari, un simile creditore non avrebbe accettato la proposta di concordato.

51      La Commissione ritiene che, tenuto conto del proprio obbligo di eseguire la propria verifica esclusivamente rispetto alle informazioni e agli elementi di cui il creditore pubblico era effettivamente in possesso o che fossero di pubblico dominio, gli atti del procedimento amministrativo giustificassero validamente, in ogni caso, la propria conclusione secondo cui un creditore privato non avrebbe acconsentito al concordato. Infatti, il Tribunale non avrebbe indicato alcun elemento ulteriore, pertinente al momento dei fatti, che la Commissione avrebbe omesso di prendere in considerazione.

52      Pertanto, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell’affermare, ai punti 186 e 235 della sentenza impugnata, che gli elementi risultanti dal fascicolo non erano idonei a suffragare in maniera sufficiente ed univoca le conclusioni tratte dalla Commissione per valutare a SKK 435 milioni (circa EUR 14,5 milioni) il ricavato della vendita degli attivi in sede di liquidazione giudiziaria. La Commissione aggiunge che il Tribunale non indica l’ampiezza della prova che la Commissione avrebbe dovuto fornire né precisa se che detto standard obbligasse la Commissione a stabilire, in modo inequivoco, quale sarebbe stato il risultato della vendita.

53      In quarto luogo, la Commissione deduce che gli errori di diritto da essa rilevati hanno parimenti viziato la valutazione del Tribunale relativa alla durata del procedimento di liquidazione giudiziaria nonché quella relativa al procedimento di esecuzione fiscale. Infatti, tali valutazioni sarebbero basate sul medesimo erroneo criterio e sul rigetto della valutazione da parte della Commissione del risultato della liquidazione degli attivi della Frucona Košice.

54      Con il sesto motivo, la Commissione ritiene che i punti da 191 a 195 della sentenza impugnata possano essere interpretati quale contestazione alla Commissione di una violazione del proprio obbligo di procedere ad un’indagine diligente e imparziale. La Commissione fa valere che, qualora tale interpretazione fosse corretta, il Tribunale avrebbe attribuito a detto obbligo una portata erronea imponendo alla Commissione un onere eccessivo.

55      A tal proposito, la Commissione rileva che, ai punti 187 e 191 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente rilevato che la Commissione ha contestato il valore probatorio del rapporto E compiendo pertanto deduzioni in base agli elementi offerti dalla Frucona Košice o da questa non contestati. Avrebbe successivamente deciso di condannare la Commissione per non aver richiesto informazioni aggiuntive al fine di verificare e fondare le conclusioni che essa aveva tratto da tali elementi, senza spiegare il tipo di elementi aggiuntivi che la Commissione avrebbe eventualmente potuto richiedere.

56      La Commissione avrebbe basato la propria valutazione degli elementi di cui effettivamente disponeva in tale momento e avrebbe ritenuto di potersi riferire all’importo stabilito da parte del beneficiario, ammesso dall’amministrazione finanziaria e basato su rapporti imparziali, senza esigere la produzione di altri rapporti. In ogni caso, un creditore pubblico non avrebbe accettato che il proprio debitore non fondasse sufficientemente la stima del valore degli attivi offerti in garanzia al fine di ottenere un rapporto del proprio debito tributario. Nel caso di specie, l’amministrazione finanziaria aveva proceduto a proprie conclusioni quanto al valore di detti attivi, come risulterebbe dalla decisione di dilazionare il debito.

57      La Frucona Košice contesta la tesi della Commissione.

 Giudizio della Corte

58      In limine, va rilevato che il quinto e sesto motivo riguardano, in sostanza, l’estensione degli obblighi di indagine della Commissione quando quest’ultima si spinga a valutazioni relative al criterio del creditore privato, come accolto dal Tribunale in sede di esame delle parti della decisione controversa relative sia alle procedure di liquidazione giudiziaria che alle procedure di esecuzione fiscale.

59      Conformemente a ben consolidata giurisprudenza della Corte, in sede di applicazione del criterio del creditore privato, spetta alla Commissione effettuare una valutazione globale che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti nel caso di specie, che le consentano di determinare se l’impresa beneficiaria non avrebbe manifestamente ottenuto agevolazioni paragonabili da un creditore privato (v., in tal senso, sentenze del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione, C‑73/11 P, EU:C:2013:32, punto 73, e del 21 marzo 2013, Commissione/Buczek Automotive, C‑405/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:186, punto 47).

60      A questo riguardo, da un lato, deve considerarsi rilevante qualunque informazione idonea a influenzare, in maniera non trascurabile, il processo decisionale di un creditore privato normalmente prudente e diligente, che si trovi in una situazione la più simile possibile a quella del creditore pubblico e che tenti di ottenere il pagamento delle somme dovutegli da un debitore in situazione di difficoltà di pagamento (sentenze del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione, C‑73/11 P, EU:C:2013:32, punto 78, e del 21 marzo 2013, Commissione/Buczek Automotive, C‑405/11 P, EU:C:2013:186, non pubblicata, punto 54).

61      Dall’altro lato, ai fini dell’applicazione del criterio dell’investitore privato sono unicamente pertinenti gli elementi disponibili e le evoluzioni prevedibili al momento dell’adozione di tale decisione (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2012, Commissione/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, punto 105).

62      Un simile esame da parte della Commissione della questione se determinate misure possano essere considerate aiuti di Stato, in quanto le pubbliche autorità non avrebbero agito come un creditore privato, richiede che si proceda ad una valutazione economica complessa (sentenze del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione, C‑73/11 P, EU:C:2013:32, punto 74, e del 21 marzo 2013, Commissione/Buczek Automotive, C‑405/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:186, punto 48).

63      A tal proposito occorre ricordare che, nell’ambito del controllo che i giudici dell’Unione europea esercitano sulle valutazioni economiche complesse compiute dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato, non spetta al giudice dell’Unione sostituire la propria valutazione economica a quella della Commissione (sentenze del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione, C‑73/11 P, EU:C:2013:32, punto 75, e del 21 marzo 2013, Commissione/Buczek Automotive, C‑405/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:186, punto 49).

64      Tuttavia, il giudice dell’Unione è tenuto in particolare a verificare non solo l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte (sentenze del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione, C‑73/11 P, EU:C:2013:32, punto 76, e del 21 marzo 2013, Commissione/Buczek Automotive, C‑405/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:186, punto 50).

65      Nel caso di specie va esaminato, in primo luogo, l’argomento proposto dalla Commissione nell’ambito del quinto e del sesto motivo, argomento diretto contro la parte della sentenza impugnata relativa al procedimento di liquidazione giudiziaria.

66      A tal proposito, sotto un primo profilo, vanno respinti gli argomenti dedotti dalla Commissione e relativi al fatto che occorrerebbe determinare, in un primo momento, il punto di vista soggettivo dell’autorità pubblica competente e, in seconda battuta, porre a raffronto l’approccio di tale autorità con quello di un creditore privato ipotetico, in quanto la pertinenza di un simile ragionamento è già stata esclusa, nell’ambito dell’esame del secondo e quarto motivo, nei limiti in cui tale ragionamento riposa su una erronea portata del criterio del creditore privato.

67      Sotto un secondo profilo, nella parte in cui la Commissione contesta al Tribunale di aver creato – in particolare non avendo ristretto l’obbligo di verifica della Commissione agli elementi a propria disposizione – un nuovo requisito che imporrebbe all’Istituzione un onere eccessivo, consistente nel dover ricercare tutti gli elementi e le informazioni «immaginabili», va rilevato che l’argomento della Commissione muove da una lettura erronea della sentenza impugnata.

68      A tal proposito, innanzitutto, va rilevato che il Tribunale ha dichiarato, in particolare ai punti da 134 a 137 della sentenza impugnata, che la valutazione del criterio del creditore privato dev’essere effettuata con riferimento alla situazione più vicina possibile a quella dell’autorità pubblica in questione.

69      Il Tribunale ha quindi esposto, ai punti da 138 a 143 della sentenza impugnata, i principi che, a suo parere, disciplinano l’onere della prova gravante sulla Commissione rilevando, in tale contesto, gli elementi che l’Istituzione deve, eventualmente, reperire e tenere in considerazione nell’ambito del proprio esame, nonché i limiti generali dei propri obblighi investigativi, quali elaborati dalla giurisprudenza dei giudici dell’Unione.

70      A tal proposito, occorre anche ricordare che la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato deve essere valutata dal giudice dell’Unione alla luce delle informazioni di cui la Commissione poteva disporre quando l’ha adottata (sentenza del 2 settembre 2010, Commissione/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, punto 91 e giurisprudenza ivi citata).

71      Orbene, gli elementi d’informazione di cui la Commissione «poteva disporre» includono quelli che risultavano pertinenti ai fini della valutazione da compiere conformemente alla giurisprudenza richiamata supra ai punti da 60 a 62 e di cui essa avrebbe potuto, su richiesta, ottenere la produzione in sede di procedimento amministrativo.

72      Infine, ai punti da 171 a 178 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato che, secondo la propria giurisprudenza, la Commissione non è in alcun modo sottoposta ad un obbligo generale di avvalersi di periti esterni e ha respinto, su tali basi, le asserzioni della Frucona Košice secondo cui la Commissione avrebbe dovuto procurarsi nuove perizie esterne.

73      Orbene, i punti da 180 a 213 e 235 della sentenza impugnata, contro cui sono dirette le censure della Commissione richiamate supra al punto 64, letti alla luce del contesto di diritto ricordato dal Tribunale, non comporterebbero nuovi requisiti incompatibili con la giurisprudenza della Corte.

74      Pertanto, il rilievo in punto di fatto di cui al punto 185 della sentenza impugnata, secondo cui la Commissione avrebbe determinato i coefficienti di liquidazione in via deduttiva basandosi sugli elementi risultanti dagli atti del procedimento amministrativo, non avrebbe proceduto ad alcuna analisi metodologica o economica né avrebbe richiesto informazioni supplementari intese a verificare e a suffragare le conclusioni che essa aveva tratto da tali elementi, non può essere intesa quale requisito che travalicherebbe quelli previsti in base ai principi ricordati dal Tribunale ai punti da 138 a 143 della sentenza impugnata o che sarebbe incompatibile con quelli illustrati supra ai punti 59 e 60

75      Per quanto concerne le valutazioni di fatto compiute dal Tribunale di cui ai punti 186, 196, 200 e 201 della sentenza impugnata, secondo cui gli elementi risultanti dagli atti del procedimento amministrativo non sarebbero idonei a suffragare in maniera sufficiente le valutazioni della Commissione dei coefficienti di liquidazione, ragion per cui la Commissione avrebbe dovuto pertanto cercare di ottenere informazioni supplementari al fine di verificare e supportare le proprie conclusioni, tali valutazioni non oltrepassano in alcun modo i limiti del controllo giurisdizionale dell’errore manifesto di valutazione, da effettuarsi da parte del Tribunale, in virtù della giurisprudenza richiamata supra al punto 63 e non si può neppure ritenere che essi introducano un requisito incompatibile con i principi esposti supra ai punti 59 e 60

76      Nei limiti in cui il Tribunale, al punto 186 della sentenza impugnata, ha dichiarato che gli elementi risultanti dagli atti del procedimento amministrativo dovrebbero fondare le conclusioni tratte dalla Commissione non solo in modo sufficiente, ma anche in modo univoco, è sufficiente rilevare che risulta dai punti da 187 a 201 della sentenza impugnata che, in ogni caso, il Tribunale non ha proceduto alla propria valutazione in relazione a tale requisito e non vi ha neppure fatto cenno nell’ambito delle considerazioni di cui ai punti 196, 200, 201 e 235 della sentenza impugnata.

77      Infatti, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 125 e 131 delle proprie conclusioni, il Tribunale si è limitato, ai punti da 191 a 195, 198 e 199 della sentenza impugnata, a rilevare contraddizioni interne della decisione controversa e a svolgere constatazioni di fatto secondo cui nessun elemento risultante dagli atti del procedimento amministrativo può fornire una spiegazione relativa ai coefficienti di liquidazione prescelti dalla Commissione.

78      Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, il Tribunale non ha applicato un criterio giuridico erroneo. Ne consegue che le asserzioni della Commissione devono essere respinte in parte in quanto inoperanti, e in parte in quanto infondate.

79      In secondo luogo, nei limiti in cui la Commissione fa valere che gli errori di diritto da essa identificati hanno parimenti viziato la valutazione del Tribunale relativa alla durata del procedimento di liquidazione giudiziaria, di cui ai punti da 223 a 235 della sentenza impugnata, nonché la valutazione relativa al procedimento di esecuzione fiscale, di cui ai punti da 277 a 284 di detta sentenza, è sufficiente osservare che, non avendo l’esame delle asserzioni della Commissione condotto all’accertamento di errori di diritto, tale argomento è privo di fondamento.

80      Peraltro, ai punti 279, 282 e 283 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che la Commissione, anzitutto, non aveva fornito informazioni circa la prevedibile durata del procedimento di esecuzione fiscale, che essa non aveva poi preso in considerazione che detto procedimento poteva essere interrotto dall’avvio di un procedimento di liquidazione giudiziaria e, infine, che essa non aveva fornito informazioni circa i costi che un simile procedimento può far sorgere.

81      Orbene, simili considerazioni, nella parte in cui si riferiscono ad informazioni che un creditore privato normalmente prudente e diligente, posto in una situazione paragonabile a quella dell’amministrazione finanziaria locale, non poteva in astratto ignorare, sono tali, esse sole, da giustificare la decisione del Tribunale secondo cui la Commissione non ha preso in considerazione tutti gli elementi pertinenti (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione C‑73/11 P, EU:C:2013:32, punti 77, 78 e 81).

82      Peraltro, discende dai punti da 69 a 84 supra che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, dalla sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha sufficientemente precisato l’estensione degli obblighi di indagine della Commissione, da un lato, e la natura degli elementi aggiuntivi che quest’ultima avrebbe potuto sollecitare, dall’altro.

83      Ne consegue che il quinto e il sesto motivo devono essere respinti in quanto infondati.

84      Poiché tutti i motivi offerti dalla Commissione a sostegno del presente ricorso devono essere respinti, va respinto il ricorso in toto.

 Sulle spese

85      Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

86      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del suo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

87      La Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Frucona Košice.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La Commissione europea è condannata alle spese.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.