Language of document : ECLI:EU:C:2017:805

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

25 ottobre 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Portata del sindacato giurisdizionale – Articolo 29 – Termine per effettuare il trasferimento – Mancata esecuzione del trasferimento entro il termine impartito – Obblighi dello Stato membro competente – Trasferimento di competenza – Necessità di una decisione dello Stato membro competente»

Nella causa C‑201/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), con decisione del 31 marzo 2016, pervenuta in cancelleria il 12 aprile 2016, nel procedimento

Majid Shiri, alias Madzhdi Shiri,

con l’intervento di

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, L. Bay Larsen (relatore), T. von Danwitz, J.L. da Cruz Vilaça e A. Rosas, presidenti di sezione, E. Juhász, A. Borg Barthet, M. Safjan, D. Šváby, A. Prechal, E. Jarašiūnas e M. Vilaras, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 marzo 2017,

considerate le osservazioni presentate:

–        per M. Shiri, da W. Weh e S. Harg, Rechtsanwälte;

–        per il governo austriaco, da G. Hesse, in qualità di agente;

–        per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

–        per il governo del Regno Unito, da C. Crane e S. Brandon, in qualità di agenti, assistiti da D. Blundell e M. Gray, barristers;

–        per il governo svizzero, da E. Bichet, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da G. Wils e M. Condou‑Durande, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 luglio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 1, e dell’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’esame del ricorso presentato dal sig. Majid Shiri, alias Madzhdi Shiri, cittadino iraniano, avverso la decisione del Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Agenzia federale competente per l’immigrazione e l’asilo, Austria) (in prosieguo: l’«Agenzia») che ha dichiarato inammissibile la sua domanda di protezione internazionale, ha ordinato la sua espulsione e ha dichiarato che egli poteva essere trasferito in Bulgaria.

 Contesto normativo

 Regolamento (CE) n. 1560/2003

3        Il capo III del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 222, pag. 3), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014 (GU 2014, L 39, pag. 1), definisce una serie di norme relative all’esecuzione del trasferimento dell’interessato verso lo Stato membro competente ai sensi del regolamento Dublino III.

4        L’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento dispone quanto segue:

«Lo Stato membro competente è tenuto a permettere quanto prima il trasferimento del richiedente e a fare in modo che nulla osti al suo ingresso. Spetta allo Stato membro competente stabilire, eventualmente, la località del suo territorio in cui il richiedente sarà trasferito, ovvero consegnato alle autorità competenti, alla luce sia dei condizionamenti geografici sia dei modi di trasporto di cui dispone lo Stato membro che esegue il trasferimento. (…)».

 Regolamento Dublino III

5        I considerando 4, 5 e 19 del regolamento Dublino III sono così formulati:

«(4)      Secondo le conclusioni del Consiglio europeo [nell’ambito della sua riunione straordinaria] di Tampere [del 15 e del 16 ottobre 1999], il [sistema europeo comune di asilo] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo.

(5)      Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale.

(…)

(19)      Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull’esame dell’applicazione del presente regolamento quanto sull’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito».

6        L’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento dispone quanto segue:

«Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III».

7        L’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del citato regolamento così recita:

«In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento».

8        Gli articoli 22 e 25 del medesimo regolamento stabiliscono le norme relative, rispettivamente, alla risposta a una richiesta di presa in carico e alla risposta a una richiesta di ripresa in carico.

9        L’articolo 27, paragrafi 1 e 3, del regolamento Dublino III è formulato nei seguenti termini:

«1.      Il richiedente (…) ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.

(…)

3.      Ai fini di ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime, gli Stati membri prevedono nel proprio diritto nazionale:

a)      che il ricorso o la revisione conferisca all’interessato il diritto di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell’esito del ricorso o della revisione; o

b)      che il trasferimento sia automaticamente sospeso e che tale sospensione scada dopo un determinato periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione; o

c)      che all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione della medesima. Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all’adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. La decisione sulla sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un termine ragionevole, permettendo nel contempo un esame attento e rigoroso della richiesta di sospensione. La decisione di non sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata».

10      L’articolo 29, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento così dispone:

«1.      Il trasferimento del richiedente o di altra persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato, o d[a]lla decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3.

(…)

2.      Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11      Il sig. Shiri ha fatto ingresso nel territorio degli Stati membri attraverso la Bulgaria, Stato membro in cui ha presentato, il 19 febbraio 2015, una domanda di protezione internazionale.

12      Egli ha successivamente presentato, il 7 marzo 2015, una domanda di protezione internazionale in Austria. L’Agenzia ha chiesto alle autorità bulgare, in data 9 marzo 2015, di riprendere in carico il sig. Shiri.

13      Il 23 marzo 2015 le autorità bulgare hanno accolto tale richiesta di ripresa in carico.

14      Il 2 luglio 2015 l’Agenzia ha dichiarato inammissibile la domanda di protezione internazionale presentata dal sig. Shiri, ha ordinato la sua espulsione e ha dichiarato che egli poteva essere trasferito verso la Bulgaria.

15      Il sig. Shiri ha contestato tale decisione dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria), chiedendo contestualmente che fosse riconosciuto effetto sospensivo al ricorso. Senza pronunciarsi su quest’ultima domanda, detto giudice ha annullato, il 20 luglio 2015, la suddetta decisione, con la motivazione che, a causa della vulnerabilità del sig. Shiri dovuta al suo stato di salute, l’Agenzia avrebbe dovuto esaminare se era tenuta a esercitare la facoltà prevista all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.

16      A seguito di tale annullamento, con nuova decisione del 3 settembre 2015, l’Agenzia ha dichiarato inammissibile la domanda di protezione internazionale presentata dal sig. Shiri, ha ordinato la sua espulsione e ha confermato che egli poteva essere trasferito verso la Bulgaria.

17      Il sig. Shiri ha contestato tale decisione dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale) con ricorso ricevuto da tale organo giurisdizionale il 17 settembre 2015, chiedendo altresì che a tale ricorso fosse riconosciuto effetto sospensivo. Con osservazioni integrative del 23 settembre 2015, il sig. Shiri ha fatto valere che la Repubblica d’Austria era divenuta lo Stato membro competente a esaminare la sua domanda di protezione internazionale in ragione della scadenza del termine di trasferimento di sei mesi definito all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento Dublino III, intervenuta in pari data.

18      Il Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale) ha respinto tale ricorso con sentenza del 30 settembre 2015, senza essersi pronunciato sulla domanda di riconoscimento dell’effetto sospensivo del ricorso. Quanto all’argomento sollevato dal sig. Shiri nella sua memoria integrativa del 23 settembre 2015 e vertente sulla scadenza del termine di sei mesi definito all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento Dublino III, esso ha dichiarato che, a seguito dell’annullamento della decisione dell’Agenzia del 2 luglio 2015 e del rinvio della pratica a quest’ultima ai fini di una nuova decisione, era iniziato a decorrere un nuovo termine di sei mesi dal momento in cui il trasferimento del sig. Shiri era ridivenuto possibile, ossia dal settimo giorno successivo alla ricezione del ricorso da lui promosso, vale a dire dal 24 settembre 2015. Pertanto, il Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale) ha ritenuto che la competenza a esaminare la domanda di protezione internazionale presentata dal sig. Shiri ricadesse sempre sulla Repubblica di Bulgaria e non fosse nel frattempo passata alla Repubblica d’Austria.

19      Contro tale sentenza il sig. Shiri ha allora proposto ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al giudice del rinvio.

20      Detto giudice ritiene che, prima di pronunciarsi su un’eventuale scadenza del termine di trasferimento applicabile al sig. Shiri, occorra verificare se un richiedente protezione internazionale possa invocare un eventuale passaggio della competenza a esaminare la sua domanda di protezione in ragione della scadenza di tale termine e se detta scadenza sia di per sé sufficiente a determinare un simile passaggio di competenza.

21      In tale contesto, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se le disposizioni del [regolamento Dublino III], che prevedono il diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, in particolare, l’articolo 27, paragrafo 1, debbano essere interpretate, alla luce del considerando 19, nel senso che un richiedente asilo può far valere il passaggio di competenza in capo allo Stato membro richiedente in ragione del decorso del termine di trasferimento di sei mesi (articolo 29, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 29, paragrafo 1, del [regolamento Dublino III]).

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2)      Se il passaggio di competenza ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, primo periodo, del [regolamento Dublino III] si verifichi con il solo avvenuto decorso del termine di trasferimento o se un passaggio di competenza per decorso del termine richieda anche il diniego dell’obbligo di prendere o riprendere in carico la persona interessata da parte dello Stato membro competente».

 Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

22      A seguito della lettura delle conclusioni dell’avvocato generale all’udienza del 20 luglio 2017, il sig. Shiri, con lettera pervenuta alla cancelleria della Corte il 6 settembre 2017, ha chiesto che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento. A sostegno di tale domanda, il sig. Shiri ha fatto valere che le conclusioni affrontavano una questione di diritto, relativa al computo del termine di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, che non era stata presentata alla Corte dal giudice del rinvio e su cui egli non aveva quindi potuto esporre le proprie osservazioni.

23      A tale riguardo, l’articolo 83 del regolamento di procedura consente alla Corte, sentito l’avvocato generale, di disporre in qualsiasi momento la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento di diritto che non è stato oggetto di discussione tra le parti.

24      Nella fattispecie, occorre tuttavia rilevare che, ad ogni modo, la Corte ritiene che non occorra prendere posizione sulla questione di diritto, relativa al computo del termine di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, menzionata dal sig. Shiri. Peraltro, la Corte reputa, sentito l’avvocato generale, di essere in possesso di tutti gli elementi necessari per statuire e che tali elementi siano stati oggetto delle discussioni svolte dinanzi ad essa.

25      Non occorre, pertanto, disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla seconda questione

26      Con la sua seconda questione, che occorre esaminare in primo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che, se il trasferimento non è eseguito nel termine di sei mesi definito all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, la competenza passa automaticamente allo Stato membro richiedente, senza che sia necessario che lo Stato membro competente rifiuti di prendere o riprendere in carico l’interessato.

27      Conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento Dublino III, il trasferimento dell’interessato avviene non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico detto interessato, o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo.

28      A quest’ultimo proposito, dall’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), di detto regolamento risulta che, qualora il diritto nazionale preveda che all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere a un organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione della medesima, l’organo giurisdizionale adito deve pronunciarsi entro un termine ragionevole e motivare la propria decisione in caso di rigetto di tale domanda.

29      L’articolo 29, paragrafo 2, di tale regolamento precisa che, se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente.

30      Dal tenore letterale stesso di tale disposizione emerge che essa prevede un trasferimento automatico della competenza allo Stato membro richiedente, senza subordinare tale trasferimento a qualsivoglia reazione dello Stato membro competente (v., per analogia, sentenza del 26 luglio 2017, Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587, punto 61).

31      Tale interpretazione è, inoltre, coerente con l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale menzionato al considerando 5 del regolamento Dublino III, in quanto garantisce, in caso di ritardo nell’espletamento della procedura di presa o ripresa in carico, che l’esame della domanda di protezione internazionale sia effettuato nello Stato membro in cui si trova il richiedente protezione internazionale, al fine di non differire ulteriormente detto esame (v., per analogia, sentenza del 26 luglio 2017, Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587, punto 54).

32      Detta interpretazione trova inoltre riscontro nelle norme relative all’esecuzione del trasferimento enunciate al capo III del regolamento n. 1560/2003.

33      Mentre, infatti, l’articolo 8 di detto regolamento obbliga lo Stato membro competente a permettere quanto prima il trasferimento del richiedente, nessuna disposizione di tale regolamento conferisce a detto Stato la facoltà – dopo aver accettato, esplicitamente o implicitamente, una richiesta di presa o ripresa in carico in applicazione degli articoli 22 o 25 del regolamento Dublino III – di pronunciarsi nuovamente sulla propria volontà di prendere o riprendere in carico l’interessato.

34      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III dev’essere interpretato nel senso che, se il trasferimento non è eseguito nel termine di sei mesi definito all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, la competenza passa automaticamente allo Stato membro richiedente, senza che sia necessario che lo Stato membro competente rifiuti di prendere o riprendere in carico l’interessato.

 Sulla prima questione

35      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, letto alla luce del considerando 19 di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che un richiedente protezione internazionale può invocare, nell’ambito di un ricorso esercitato contro una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, la scadenza del termine di sei mesi definito all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento.

36      L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III prevede che il richiedente protezione internazionale abbia diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.

37      La portata del ricorso che il richiedente protezione internazionale può presentare avverso una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti è precisata al considerando 19 di tale regolamento, il quale indica che, al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale, il ricorso effettivo istituito dal regolamento in parola avverso le decisioni di trasferimento deve avere a oggetto, da una parte, l’esame dell’applicazione di detto regolamento e, dall’altra, l’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro verso il quale il richiedente è trasferito (sentenza del 26 luglio 2017, Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587, punto 43).

38      Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, alla luce, in particolare, dell’evoluzione generale che ha conosciuto il sistema di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri in conseguenza dell’adozione del regolamento Dublino III e degli obiettivi perseguiti da tale regolamento, l’articolo 27, paragrafo 1, di detto regolamento dev’essere interpretato nel senso che il ricorso da esso previsto deve poter avere ad oggetto, segnatamente, il rispetto delle garanzie procedurali stabilite dal regolamento medesimo (v., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587, punti da 44 a 48 e giurisprudenza ivi citata).

39      Orbene, le procedure di presa e di ripresa in carico istituite dal regolamento Dublino III devono, in particolare, essere espletate nel rispetto di una serie di termini imperativi, tra i quali rientra il termine di sei mesi menzionato all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento. Sebbene queste disposizioni siano intese a disciplinare tali procedure, esse contribuiscono altresì – al pari dei criteri indicati al capo III di detto regolamento – a determinare lo Stato membro competente. Infatti, come emerge dai punti da 30 a 34 della presente sentenza, la scadenza di tale termine senza che sia avvenuto il trasferimento dell’interessato dallo Stato membro richiedente allo Stato membro competente comporta automaticamente un passaggio di competenza dal secondo Stato membro al primo (v., per analogia, sentenza del 26 luglio 2017, Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587, punti da 50 a 53).

40      Di conseguenza, al fine di garantire che la decisione di trasferimento contestata sia stata adottata a seguito di una corretta applicazione di tali procedure, il giudice chiamato a esaminare un ricorso avverso una decisione di trasferimento deve poter esaminare le doglianze di un richiedente protezione internazionale secondo le quali detta decisione sarebbe stata adottata in violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, in quanto lo Stato membro richiedente sarebbe già divenuto lo Stato membro competente il giorno dell’adozione della suddetta decisione a causa della precedente scadenza del termine di sei mesi definito all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento in parola (v., per analogia, sentenza del 26 luglio 2017, Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587, punto 55).

41      Ciò premesso, occorre rilevare che, a differenza dei termini discussi nella causa definita con la sentenza del 26 luglio 2017, Mengesteab (C‑670/16, EU:C:2017:587), che delimitano la formulazione di una richiesta di presa in carico, i termini indicati all’articolo 29 del regolamento Dublino III hanno la finalità di delimitare non solo l’adozione, ma anche l’esecuzione della decisione di trasferimento.

42      Ne consegue che detti termini possono scadere dopo l’adozione della decisione di trasferimento. Si deve del resto rilevare che, nell’ambito del procedimento principale, l’interessato fa valere che il termine di sei mesi definito all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento è scaduto in data successiva a quella dell’adozione di una decisione di trasferimento.

43      A tale riguardo, le autorità competenti dello Stato membro richiedente non possono, in una situazione del genere, procedere al trasferimento dell’interessato verso un altro Stato membro e sono, al contrario, tenute ad assumere d’ufficio i provvedimenti necessari per riconoscere la competenza del primo Stato membro e per avviare senza ritardo l’esame della domanda di protezione internazionale presentata dall’interessato.

44      Ciò considerato, alla luce, da un lato, dell’obiettivo, menzionato al considerando 19 del regolamento Dublino III, di garantire, conformemente all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, una protezione efficace degli interessati e, dall’altro, della finalità, ricordata al punto 31 della presente sentenza, di assicurare con celerità la determinazione dello Stato membro competente a esaminare una domanda di protezione internazionale, nell’interesse tanto dei richiedenti una protezione siffatta quanto del buon funzionamento generale del sistema istituito da detto regolamento, il richiedente deve poter disporre di un mezzo di ricorso effettivo e rapido che gli consenta di far valere la scadenza del termine di sei mesi definito all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento intervenuta successivamente all’adozione della decisione di trasferimento.

45      A tale riguardo, nella fattispecie, il diritto che la normativa austriaca riconosce al richiedente protezione internazionale di invocare circostanze successive all’adozione della decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, nell’ambito di un ricorso diretto contro tale decisione, soddisfa detto obbligo di prevedere un mezzo di ricorso effettivo e rapido.

46      Dalle suesposte considerazioni consegue che l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, letto alla luce del considerando 19 di detto regolamento, nonché l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali devono essere interpretati nel senso che un richiedente protezione internazionale deve poter disporre di un mezzo di ricorso effettivo e rapido che gli consenta di far valere la scadenza del termine di sei mesi definito all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento intervenuta successivamente all’adozione della decisione di trasferimento. Il diritto, che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale riconosce a un tale richiedente, di invocare circostanze successive all’adozione di tale decisione, nell’ambito di un ricorso diretto contro la medesima, soddisfa tale obbligo di prevedere un mezzo di ricorso effettivo e rapido.

 Sulle spese

47      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, dev’essere interpretato nel senso che, se il trasferimento non è eseguito nel termine di sei mesi definito all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, la competenza passa automaticamente allo Stato membro richiedente, senza che sia necessario che lo Stato membro competente rifiuti di prendere o riprendere in carico l’interessato.

2)      L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, letto alla luce del considerando 19 di detto regolamento, nonché l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che un richiedente protezione internazionale deve poter disporre di un mezzo di ricorso effettivo e rapido che gli consenta di far valere la scadenza del termine di sei mesi definito all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento intervenuta successivamente all’adozione della decisione di trasferimento. Il diritto, che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale riconosce a un tale richiedente, di invocare circostanze successive all’adozione di tale decisione, nell’ambito di un ricorso diretto contro la medesima, soddisfa tale obbligo di prevedere un mezzo di ricorso effettivo e rapido.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.