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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Dunajská Streda (Slovacchia) l’8 novembre 2017 – ZSE Energia a.s. / RG

(Causa C-627/17)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Okresný súd Dunajská Streda

Parti

Ricorrente (attrice): ZSE Energia a.s.

Resistente (convenuto): RG

con la partecipazione di: ZSE Energia CZ s.r.o.

Questioni pregiudiziali

Se la nozione di «una delle parti» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007 1 , che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU del 31 luglio 2007, L 199, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 861/2007»), debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche l’«interveniente», ovvero un soggetto partecipante al procedimento che non sia né il ricorrente (attore) né il resistente (convenuto), ma che si costituisca nel procedimento per sostenere le ragioni del ricorrente (attore) o del resistente (convenuto).

Per l’ipotesi che l’«interveniente» non debba essere considerato «parte» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 861/2007:

se rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 861/2007, ai sensi del combinato disposto dei suoi articoli 2, paragrafo 1, e 3, paragrafo 1, un procedimento avviato con il modulo A dell’allegato [I] del regolamento n. 861/2007 tra il ricorrente (attore) e il resistente (convenuto), qualora costoro abbiano domicilio nello stesso Stato membro in cui ha sede l’organo giurisdizionale adito e unicamente l’«interveniente» abbia domicilio in uno Stato membro diverso.

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1 GU 2007, L 199, pag. 1.