Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 30 novembre 2017 – Ministero della Salute / Hannes Preindl
(Causa C-675/17)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Appellante: Ministero della Salute
Appellato: Hannes Preindl
Questioni pregiudiziali
Se gli artt. 21, 22 e 24 della direttiva [2005/36/CE]1 impongano ad uno Stato membro, in cui vige l’obbligo di formazione a tempo pieno ed il correlato divieto di contemporanea iscrizione a due corsi di laurea, il riconoscimento automatico di titoli che siano invece conseguiti, nello Stato membro di provenienza, contemporaneamente o in periodi parzialmente sovrapponibili.
Se, nel caso di risposta affermativa, l’art. 22 lett. a) e l’art. 21 della direttiva possano interpretarsi nel senso che all’Autorità dello Stato membro al quale è chiesto il riconoscimento sia comunque consentito verificare la condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità di siffatta formazione non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno.
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1 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22).