Language of document : ECLI:EU:C:2018:101

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

22 febbraio 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Autoveicoli per il trasporto di merci – Sottovoci 8704 10 10 e 8704 21 91 – Regolamento (UE) 2015/221 – Validità»

Nella causa C‑545/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) [Tribunale di primo grado (Sezione tributaria), Regno Unito], con decisione del 26 ottobre 2016, pervenuta in cancelleria il 28 ottobre 2016, nel procedimento

Kubota (UK) Ltd,

EP Barrus Ltd

contro

Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, facente funzione di presidente di sezione, S. Rodin (relatore) ed E. Regan, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 settembre 2017,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Kubota (UK) Ltd e la EP Barrus Ltd, da V. Sloane, barrister e S. Cock;

–        per il governo del Regno Unito, da C. Crane e M. Fell, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da A. Caeiros e J. Hradil, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle voci 8704 10 10 e 8704 21 91 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012 (GU 2012, L 304, pag. 1) (in prosieguo: la «NC»), nonché sulla validità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/221 della Commissione, del 10 febbraio 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2015, L 37, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Kubota (UK) Ltd e la EP Barrus Ltd, da un lato, e i Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (amministrazione fiscale e doganale, Regno Unito), dall’altro, in merito alla classificazione tariffaria di taluni autoveicoli per il trasporto di merci, importati da tali società nell’Unione europea.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        L’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1), dispone quanto segue:

«1. Salvo disposizioni contrarie stabilite da convenzioni internazionali o da prassi consuetudinarie di portata geografica ed economica limitata o da provvedimenti comunitari autonomi, la normativa doganale comunitaria si applica in modo uniforme in tutti il territorio doganale della Comunità.

2. Talune disposizioni della normativa doganale possono essere applicate anche al di fuori del territorio doganale della Comunità in forza di normative specifiche o di convenzioni internazionali».

4        L’articolo 12, paragrafo 6, primo comma, di tale regolamento stabilisce quanto segue:

«Un’informazione tariffaria vincolante che cessi di essere valida a norma del paragrafo 5, lettera a), punti ii) o iii) o lettera b), punti ii) o iii) può essere utilizzata dal titolare ancora per sei mesi dalla sua pubblicazione o notifica se, sulla base dell’informazione e anteriormente all’adozione delle misure tariffarie in questione, il titolare era obbligato da un contratto giuridicamente vincolante e definitivo di vendita o di acquisto delle merci considerate. Tuttavia, nel caso di prodotti per i quali all’atto dell’espletamento delle formalità doganali, viene presentato un certificato di importazione, di esportazione o di prefissazione, il periodo di validità di detto certificato sostituisce il periodo di sei mesi».

5        La NC, istituita dal regolamento n. 2658/87, è fondata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), e istituito con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983. Tale convenzione è stata approvata, con il suo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1).

6        La prima parte della NC comprende un insieme di disposizioni preliminari. Nel titolo I di tale parte, dedicato alle regole generali, la sezione A, intitolata «Regole generali per l’interpretazione della [NC]», dispone quanto segue:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.

(…)

3.      Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a)      La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa;

(…)».

7        La voce 8704 della NC è così articolata:

«8704

Autoveicoli per il trasporto di merci:

8704 10

– Autocarri a cassone ribaltabile detti “dumpers” costruiti per essere utilizzati fuori dalla rete stradale:

8704 10 10

– – azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o con accensione a scintilla

8704 10 90

– – altri


– altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

8704 21

– – di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t

(…)

(…)


– – – – azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 500 cm3;

8704 21 91

– – – – – nuovi

(…)

(…)»


8        L’allegato del regolamento 2015/221, adottato sulla base dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2658/87, classifica le merci descritte nella colonna 1 della tabella riportata nell’allegato di tale regolamento nel codice NC corrispondente indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella. Tale allegato è così formulato:

«Descrizione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Veicolo commerciale nuovo, con quattro ruote motrici, azionato da motore a pistone con accensione per compressione (diesel), di cilindrata di 720 cm3, peso netto (compresi i fluidi) di circa 630 kg, capacità di traino non frenata di 750 kg e dimensioni di circa 300 × 160 cm.

Il veicolo è provvisto di una cabina aperta con due sedili (incluso quello del conducente) munita di una struttura di protezione completa contro il ribaltamento, di una piattaforma di carico composta da una robusta struttura in acciaio con un cassone con piattaforma rinforzata ribaltabile manualmente e avente una capacità di 0,4 m3 oppure di circa 400 kg. Ha un’altezza dal suolo elevata (27 cm) e un interasse di 198 cm.

È munito di pneumatici fuoristrada del tipo per macchina per movimento terra, di freni a disco in bagno d’olio, di un dispositivo di rimorchio e di un gancio da traino anteriore. Il veicolo ha una velocità limitata di 25 km/h ed un’elevata capacità di frenata.

Il veicolo è concepito per uso fuoristrada, particolarmente per terreni molto accidentati. Il veicolo è presentato per essere utilizzato per una serie di funzioni, ad esempio spingere, tirare rimorchi, spostare animali, trasportare piante, scatole, acqua e attrezzature, munizioni ed alimenti per animali.

8704 21 91

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8704, 8704 21 e 8704 21 91.

Il veicolo è concepito come veicolo multiuso che può essere utilizzato per una serie di funzioni in ambienti diversi. Esso presenta le caratteristiche obiettive degli autoveicoli per il trasporto di merci della voce 8704 (cfr. anche i pareri di classificazione 8704 31/3 e 8704 90/1 del sistema armonizzato).

Il veicolo non è un autocarro a cassone ribaltabile destinato ad essere utilizzato fuori della rete stradale. Non è un veicolo di costruzione robusta con cassone ribaltabile o fondo apribile, costruito per il trasporto di sterro o di materiali diversi [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8704, sesto paragrafo, punto 1)]. La classificazione nella sottovoce 8704 10 è pertanto esclusa.

Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 8704 21 91 come autoveicolo nuovo per il trasporto di merci.


9        Le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, del 6 maggio 2011 (GU 2011, C 137, pag. 1; in prosieguo: le «note esplicative della NC»), prevedono, per quanto riguarda il codice 8704, quanto segue:

«8704

Autoveicoli per il trasporto di merci

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa di cui alla voce 8703.

Per la definizione della cilindrata vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 8407 31, 8407 32, 8407 33 e 8407 34.

Questa voce comprende i veicoli fuoristrada a quattro ruote motrici, articolati, la cui parte anteriore è provvista di un motore diesel e di una cabina nella quale sono alloggiati gli strumenti di comando. La parte posteriore si compone di un telaio con due ruote, non attrezzato, ma predisposto per accogliere diversi tipi di attrezzature.

Tuttavia non rientrano in questa voce i veicoli di cui sopra muniti di un’attrezzatura per l’agricoltura o per usi speciali (voce 8705).

8704 10 10

e

8704 10 90

Autocarri a cassone ribaltabile detti “dumpers” costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale

1.

In queste sottovoci rientrano soprattutto i veicoli dotati di cassone ribaltabile dalla parte anteriore o posteriore oppure apribile dal basso, appositamente costruiti per il trasporto di sabbia, ghiaia, terra, pietre ecc. in cave e miniere o nei cantieri edili, aeroportuali e portuali. Alcune illustrazioni di diversi tipi di autocarri ribaltabili sono allegate alla fine della presente nota.

2.

Rientrano ugualmente in queste sottovoci i veicoli di dimensioni più ridotte, del tipo in uso nei cantieri per il trasporto di terra, pietre da costruzione, cemento, calcestruzzo fresco ecc. Hanno un telaio fisso od articolato, due o quattro ruote motrici, col cassone ribaltabile collocato su uno degli assi ed il posto del conducente, normalmente sprovvisto di cabina, sull’altro».


1.

In queste sottovoci rientrano soprattutto i veicoli dotati di cassone ribaltabile dalla parte anteriore o posteriore oppure apribile dal basso, appositamente costruiti per il trasporto di sabbia, ghiaia, terra, pietre ecc. in cave e miniere o nei cantieri edili, aeroportuali e portuali. Alcune illustrazioni di diversi tipi di autocarri ribaltabili sono allegate alla fine della presente nota.

2.

Rientrano ugualmente in queste sottovoci i veicoli di dimensioni più ridotte, del tipo in uso nei cantieri per il trasporto di terra, pietre da costruzione, cemento, calcestruzzo fresco ecc. Hanno un telaio fisso od articolato, due o quattro ruote motrici, col cassone ribaltabile collocato su uno degli assi ed il posto del conducente, normalmente sprovvisto di cabina, sull’altro».

 Le note esplicative del SA

10      In forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della convenzione internazionale citata al punto 5 della presente sentenza, è stato istituito, in seno al Consiglio di cooperazione doganale, un comitato denominato «comitato del sistema armonizzato», composto dai rappresentanti di ogni parte contraente. Il suo compito consiste, in particolare, nel proporre emendamenti alla suddetta convenzione e nel redigere note esplicative (in prosieguo: le «note esplicative del SA»), pareri di classificazione e altri pareri per l’interpretazione del SA.

11      Le note esplicative del SA sono così formulate, per quanto riguarda la sottovoce 8704 10:

«Gli autocarri a cassone ribaltabile di questa sottovoce si distinguono generalmente dagli altri veicoli destinati al trasporto delle merci (in particolare, gli autocarri a benna) perché presentano le caratteristiche seguenti:

–        un cassone di lamiera di acciaio di particolare robustezza la cui parete anteriore è prolungata al di sopra della cabina del conducente al fine di assicurarne la protezione e il cui fondo si eleva interamente o parzialmente verso la parte posteriore;

–        in alcuni casi una mezza cabina per il conducente;

–        assenza di sospensione per gli assali;

–        un dispositivo di frenaggio rinforzato;

–        una velocità massima ed un raggio di azione limitati;

–        coperture (pneumatici) speciali per terreni mobili;

–        il rapporto peso a vuoto/carico utile non è superiore a 1:1,6 in ragione della robustezza del veicolo;

–        un cassone eventualmente scaldato dai gas di scappamento, al fine di evitare l’adesione o il gelo dei materiali.

Occorre tuttavia notare che taluni autocarri della specie sono costruiti specialmente per essere utilizzati nelle miniere o nelle gallerie, quali, per esempio, quelli aventi un cassone a fondo apribile. Essi presentano alcune delle caratteristiche enumerate nel paragrafo precedente, ma sono privi di cabine e il cassone non è prolungato da una specie di tetto protettivo».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12      A seguito di una decisione dell’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [Tribunale superiore (Sezione tributaria e del pubblico registro), Regno Unito], l’amministrazione fiscale e doganale, a domanda delle ricorrenti nel procedimento principale, ha rilasciato a queste ultime informazioni tariffarie vincolanti (in prosieguo: le «ITV») che classificavano alcuni autoveicoli per il trasporto merci che esse importavano fra gli autocarri a cassone ribaltabile appartenenti alla sottovoce 8704 10.

13      Nel corso del 2014, il comitato del codice doganale ha esaminato la classificazione di determinati veicoli commerciali, accertamento motivato, secondo il giudice del rinvio, dalla decisione dell’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [Tribunale superiore (Sezione tributaria e del pubblico registro)]. A seguito di tale esame, la Commissione europea ha adottato il regolamento 2015/221, il quale classifica i veicoli simili ai veicoli di cui trattasi nella causa principale nella sottovoce 8704 21 91. Tale comitato ha attuato detto regolamento e l’amministrazione fiscale e doganale ha comunicato alle ricorrenti nella causa principale di aver revocato le ITV.

14      Le ricorrenti nel procedimento principale hanno impugnato la revoca dinanzi al giudice del rinvio deducendo due motivi. Con il primo motivo, esse hanno fatto valere che il regolamento 2015/221 non è applicabile ai veicoli che esse importano e, con il secondo, che il regolamento è invalido nella parte in cui classifica il veicolo di cui al suo allegato alla sottovoce 8704 21 91.

15      Dopo aver constatato che il regolamento 2015/221 si applica ai veicoli di cui trattasi nel procedimento principale, il giudice del rinvio ritiene che gli argomenti delle ricorrenti nella causa principale, che mettono in dubbio la validità di tale regolamento, non siano privi di fondamento.

16      Alla luce delle suesposte considerazioni, il First-tier Tribunal (Tax Chamber) [Tribunale di primo grado (Sezione tributaria), Regno Unito] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il regolamento [2015/221] sia invalido in quanto classifica i veicoli oggetto del regolamento [nella voce] NC 8704 21 91 invece che [nella voce] 8704 10.

2)      In particolare, se il regolamento [2015/221] sia invalido in quanto: restringe indebitamente l’ambito di applicazione della sottovoce 8704 10; tiene conto di elementi inammissibili; è intrinsecamente incoerente; non tiene opportunamente conto delle Note esplicative, delle voci e delle Regole generali per l’interpretazione della NC; e/o omette di tenere conto dei pertinenti requisiti individuati dalla giurisprudenza della [Corte] in relazione alla voce della NC 8704 10».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla ricevibilità

17      In via preliminare, la Commissione si interroga sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali, dal momento che la questione della validità del regolamento 2015/221 sarebbe solo di natura ipotetica. Infatti, le ragioni per le quali le ITV, di cui trattasi nella causa principale, sono state revocate dall’amministrazione fiscale e doganale non sarebbero chiare, giacché le ricorrenti nella causa principale potevano continuare ad avvalersene sino al 5 giugno 2015, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2 di tale regolamento e dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento n. 2913/92.

18      A tal proposito, si deve anzitutto rammentare che, in forza di una giurisprudenza costante della Corte, nell’ambito del procedimento ex articolo 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità della futura pronuncia giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, punto 29 e giurisprudenza citata).

19      Infatti, nell’ambito della procedura di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, istituita dall’articolo 267 TFUE, le questioni vertenti sul diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. La Corte può rifiutarsi di statuire su una questione pregiudiziale sottoposta da un giudice nazionale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, soltanto qualora, segnatamente, non siano rispettati i requisiti relativi al contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale riportati all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte o appaia in modo manifesto che l’interpretazione di una norma dell’Unione o il giudizio sulla sua validità chiesti da tale giudice non hanno alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto del procedimento principale, o qualora il problema sia di natura ipotetica (sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 50 e giurisprudenza citata).

20      Nella specie, sebbene dal fascicolo a disposizione della Corte non risulti che l’oggetto della controversia principale verte sull’interpretazione o sull’applicabilità dell’articolo 2 del regolamento 2015/221, ciò non toglie che le ricorrenti del procedimento principale contestino, con il secondo motivo di ricorso, la validità di tale regolamento, nella parte in cui classifica la merce cui si riferisce nella sottovoce 8704 21 91 della NC. Orbene, il giudice del rinvio, il quale ritiene che i veicoli in discussione nel procedimento principale rientrino nel campo di applicazione del medesimo regolamento, è del parere che una risposta della Corte sulla validità di quest’ultimo sia necessaria per la decisione di tale controversia.

21      Date tali circostanze, poiché il problema sollevato dalle questioni pregiudiziali non è di natura ipotetica, queste ultime sono ricevibili.

 Nel merito

22      Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sulla validità del regolamento 2015/221.

23      In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il Consiglio dell’Unione europea ha attribuito alla Commissione, che agisce in cooperazione con gli esperti doganali degli Stati membri, un ampio potere discrezionale quanto alla precisazione del contenuto delle voci doganali di cui tener conto per la classificazione di una determinata merce. Tuttavia, il potere della Commissione di adottare misure di cui all’articolo 9 del regolamento n. 2658/87 non autorizza la medesima a modificare il contenuto e la portata delle voci doganali (sentenza del 4 marzo 2004, Krings, C‑130/02, EU:C:2004:122, punto 26, e giurisprudenza ivi citata).

24      Nella specie, occorre esaminare se la Commissione, avendo proceduto alla classificazione tariffaria del veicolo indicato nella colonna 1 della tabella di cui all’allegato del regolamento 2015/221 nella sottovoce 8704 21 91 e non nella sottovoce 8704 10, abbia modificato il contenuto di queste due sottovoci tariffarie.

25      A tal proposito, risulta da una costante giurisprudenza della Corte che, al fine di garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note della sezione o del capitolo (sentenze del 27 aprile 2006, Kawasaki Motors Europe, C‑15/05, EU:C:2006:259, punto 38; del 29 ottobre 2009, Dinter e Europol Frost-Food, C‑522/07 e C‑65/08, EU:C:2009:663, punto 29, nonché del 22 dicembre 2010, Premis Medical, C‑273/09, EU:C:2010:809, punto 42).

26      Inoltre, la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempreché sia inerente a detto prodotto, ove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso (sentenza del 22 marzo 2017, GROFA e a., C‑435/15 e C‑666/15, EU:C:2017:232, punto 40).

27      Nel caso di specie, come risulta dalla formulazione letterale stessa della colonna 1 della tabella di cui all’allegato del regolamento 2015/221 relativa alla sottovoce 8704 21 91, il veicolo è un veicolo utilitario nuovo, a quattro ruote motrici, di un peso netto di 630 kg, di una capacità di traino non frenata pari a 750 kg, avente dimensioni di circa 300 × 160 cm. Tale veicolo è provvisto di una cabina aperta con due sedili, munita di una struttura di protezione completa contro il ribaltamento, di una piattaforma di carico composta da una robusta struttura in acciaio con un cassone con piattaforma rinforzata ribaltabile manualmente. Munito di pneumatici fuoristrada del tipo per macchina per movimento terra, di un dispositivo di rimorchio e di un gancio da traino anteriore, il veicolo ha una velocità limitata di 25 km/h ed un’elevata capacità di frenata. Il veicolo è concepito per uso fuoristrada, particolarmente per terreni molto accidentati. Il veicolo è presentato per essere utilizzato per una serie di funzioni, ad esempio spingere, tirare rimorchi, spostare animali, trasportare piante, scatole, acqua e attrezzature, munizioni o alimenti per animali.

28      Occorre ricordare che le merci che rientrano nella sottovoce 8704 10 sono, secondo il testo stesso di quest’ultima, «autocarri a cassone ribaltabile detti “dumpers” costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale». Pertanto, tale formulazione presuppone che un veicolo soddisfi due requisiti per potervi essere classificato, vale a dire essere un autocarro a cassone ribaltabile ed essere costruito per essere utilizzato al di fuori della rete stradale (sentenza del 16 settembre 2004, DFDS, C‑396/02, EU:C:2004:536, punto 31).

29      Come confermato dalla Commissione stessa, il veicolo di cui al regolamento 2015/221 soddisfa la condizione relativa all’uso al di fuori della rete stradale, in quanto è munito di pneumatici fuoristrada del tipo per macchina per movimento terra e la sua velocità è limitata a 25 km/h.

30      Resta da stabilire se tale veicolo soddisfi anche la condizione relativa alla qualità di autocarro a cassone ribaltabile.

31      A tal proposito, si deve rammentare che la sottovoce 8704 10 della NC è una voce specifica per i veicoli appositamente costruiti per il trasporto e lo scarico di materiali diversi fuori della rete stradale (v., in tal senso, sentenza dell’11 gennaio 2007, B.A.S. Trucks, C‑400/05, EU:C:2007:22, punto 36), e che una caratteristica essenziale degli autocarri “dumper” consiste nell’essere dotati di un cassone ribaltabile ovvero di un fondo apribile che consente il trasporto di tali materiali (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2004, DFDS, C‑396/02, EU:C:2004:536, punto 32).

32      Inoltre, secondo le note esplicative della NC, rientrano nelle sottovoci 8704 10 10 e 8704 10 90, in particolare, i veicoli appositamente costruiti per il trasporto di sabbia, ghiaia, terra, pietre, vale a dire materiali alla rinfusa, in cave o miniere o nei cantieri edili, stradali, aeroportuali o portuali.

33      Occorre, pertanto, esaminare se il veicolo indicato dal regolamento 2015/221 sia progettato specificamente per un siffatto uso specifico.

34      A tal riguardo, emerge dallo stesso tenore letterale di detto regolamento che un veicolo del genere è munito di una cabina aperta e di un cassone ribaltabile avente una capacità di 0,4 m3 oppure di circa 400 kg.

35      Pertanto, il veicolo di cui al regolamento 2015/221, a causa della sua scarsa robustezza, della sua capacità di carico limitata e della sua cabina aperta senza protezione del conducente contro i materiali alla rinfusa, è presentato per essere utilizzato per una serie di funzioni di trasporto di elementi diversi, come piante o animali, materiale, scatole o munizioni.

36      Inoltre, tale veicolo, per le sue caratteristiche tecniche e le sue proprietà oggettive, non può essere assimilato ai veicoli di cui alla sottovoce 8704 10, dal momento che esso non presenta la robustezza necessaria per un uso nei cantieri, caratteristica intrinseca agli autocarri a cassone ribaltabile (v., in tal senso, sentenza dell’11 gennaio 2007, B.A.S. Trucks, C‑400/05, EU:C:2007:22, punto 35).

37      Di conseguenza, il fatto che tale veicolo abbia un cassone ribaltabile, che gli consente, in via accessoria, il trasporto di piccole quantità di materiali alla rinfusa, non mette in discussione la fondatezza della sua classificazione nella sottovoce 8704 21 91.

38      Infine, come è stato ricordato al punto 23 della presente sentenza, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale quanto alla precisazione del contenuto delle voci doganali.

39      Non avendo l’esame del fascicolo sottoposto alla Corte rilevato alcun profilo di invalidità il regolamento 2015/221 ha correttamente classificato il veicolo ivi descritto nella sottovoce 8704 21 91 e non nella sottovoce 8704 10.

40      Di conseguenza, si deve rispondere alle questioni poste dichiarando che dall’esame di queste ultime non sono emersi elementi tali da invalidare il regolamento.

 Sulle spese

41      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

Dall’esame delle questioni poste non sono emersi elementi tali da invalidare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/221 della Commissione, del 10 febbraio 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.