Language of document : ECLI:EU:C:2018:220

ORDINANZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

10 aprile 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Affidamento del minore – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articoli 8, 10 e 13 – Nozione di “residenza abituale” del minore – Decisione pronunciata dal giudice di un altro Stato membro in merito al luogo di residenza del minore – Trasferimento o mancato rientro illeciti – Competenza in caso di sottrazione del minore»

Nella causa C‑85/18 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Judecătoria Oradea (Tribunale di primo grado di Oradea, Romania), con decisione del 4 ottobre 2017, pervenuta in cancelleria l’8 febbraio 2018, nel procedimento

CV

contro

DU,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, C. G. Fernlund, A. Arabadjiev, S. Rodin (relatore) e E. Regan, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la domanda del presidente della Corte del 20 febbraio 2018, conformemente all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte, di esaminare la necessità di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza,

vista la decisione della Prima Sezione del 28 febbraio 2018 di sottoporre detto rinvio a siffatto procedimento,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra CV e DU, genitori di un minore, in merito alla determinazione del luogo di residenza di quest’ultimo e di un assegno alimentare per il suo mantenimento.

 Contesto normativo

 Diritto internazionale

3        La Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, conclusa all’Aia il 25 ottobre 1980 (in prosieguo: la «Convenzione dell’Aia del 1980»), ha lo scopo, come si evince dal suo preambolo, segnatamente, di proteggere il minore, a livello internazionale, contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito e di stabilire procedure tese ad assicurare l’immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza abituale. Detta convenzione è stata ratificata da tutti gli Stati membri dell’Unione europea.

4        Ai sensi dell’articolo 3 di tale convenzione:

«Il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito:

a)      quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e

b)      se tali diritti vanno effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.

Il diritto di custodia citato al capoverso a) di cui sopra può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato».

 Diritto dell’Unione

 Regolamento n. 2201/2003

5        I considerando 12 e 17 del regolamento n. 2201/2003 così recitano:

«(12)      È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale.

(…)

(17)      In caso di trasferimento o mancato rientro illeciti del minore, si dovrebbe ottenerne immediatamente il ritorno e a tal fine dovrebbe continuare ad essere applicata la [Convenzione dell’Aia del 1980], quale integrata dalle disposizioni del presente regolamento, in particolare l’articolo 11. (…)».

6        L’articolo 1 di detto regolamento, rubricato «Ambito d’applicazione», prevede quanto segue:

«1.      Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:

a)      al divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio;

b)      all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

2.      Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano in particolare:

a)      il diritto di affidamento e il diritto di visita;

(…)

3.      Il presente regolamento non si applica:

(…)

e)      alle obbligazioni alimentari;

(…)».

7        L’articolo 2 del menzionato regolamento, rubricato «Definizioni», così dispone:

«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

(…)

7)      “responsabilità genitoriale”: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;

8)      “titolare della responsabilità genitoriale”: qualsiasi persona che eserciti la responsabilità di genitore su un minore;

9)      “diritto di affidamento”: i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza;

(…)

11)      “trasferimento illecito o mancato ritorno del minore”: il trasferimento o il mancato rientro di un minore:

a)      quando avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro

e

b)      se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi. L’affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quan[d]o uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente ad una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell’altro titolare della responsabilità genitoriale».

8        Ai sensi dell’articolo 8 del medesimo regolamento, rubricato «Competenza generale»:

«1.      Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adit[e].

2.      Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12».

9        L’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003, rubricato «Competenza nei casi di sottrazione di minori», prevede quanto segue:

«In caso di trasferimento illecito o mancato rientro del minore, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza [abituale] in un altro Stato membro e:

a)      se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha accettato il trasferimento o mancato rientro;

o

b)      se il minore ha soggiornato in quell’altro Stato membro almeno per un anno da quando la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente e se ricorre una qualsiasi delle seguenti condizioni:

i)      entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro;

ii)      una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento è stata ritirata e non è stata presentata una nuova domanda entro il termine di cui al punto i);

iii)      un procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro è stato definito a norma dell’articolo 11, paragrafo 7;

iv)      l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o del mancato ritorno ha emanato una decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore».

10      L’articolo 11 di tale regolamento, rubricato «Ritorno del minore», così recita:

«1.      Quando una persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento adisce le autorità competenti di uno Stato membro affinché emanino un provvedimento in base alla [Convenzione dell’Aia del 1980] per ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, si applicano i paragrafi da 2 a 8.

(…)

3.      Un’autorità giurisdizionale alla quale è stata presentata la domanda per il ritorno del minore di cui al paragrafo 1 procede al rapido trattamento della domanda stessa, utilizzando le procedure più rapide previste nella legislazione nazionale.

Fatto salvo il primo comma l’autorità giurisdizionale, salvo nel caso in cui circostanze eccezionali non lo consentano, emana il provvedimento al più tardi sei settimane dopo aver ricevuto la domanda.

(…)».

11      L’articolo 13 di detto regolamento, rubricato «Competenza fondata sulla presenza del minore», enuncia al paragrafo 1:

«Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore né determinare la competenza ai sensi dell’articolo 12, sono competenti i giudici dello Stato membro in cui si trova il minore».

 Regolamento (CE) n. 4/2009

12      Il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1), si applica, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, «alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità».

13      L’articolo 3 di tale regolamento, rubricato «Disposizioni generali», è formulato nei termini seguenti:

«Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri:

(…)

d)      l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14      Dalla decisione di rinvio risulta che CV e DU, cittadini rumeni, costituivano una coppia non coniugata e convivevano in Portogallo. Essi hanno avuto un figlio, nato il 29 ottobre 2010 in tale Stato membro, il quale ha la cittadinanza portoghese.

15      Nel luglio 2015 i genitori si sono separati. La madre, DU, ha abbandonato il domicilio comune. Il figlio della coppia è rimasto a vivere con il padre, CV.

16      A seguito di tale separazione, i genitori hanno esercitato congiuntamente, in conformità con il diritto portoghese, la responsabilità genitoriale, che comprende anche il diritto di stabilire la residenza del minore.

17      L’11 aprile 2016 la madre ha adito un giudice portoghese al fine di ottenere l’affidamento del figlio.

18      Il 25 aprile 2016, il padre, senza il consenso della madre, ha lasciato il Portogallo ed è rientrato con il minore in Romania.

19      Con decisione provvisoria del 15 luglio 2016, il giudice portoghese adito ha accolto la domanda della madre e le ha assegnato l’affidamento del figlio.

20      Il 4 aprile 2017 la madre ha presentato ai giudici rumeni competenti un’istanza volta al ritorno del figlio, in forza della Convenzione dell’Aia del 1980. Il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania) è stato quindi investito di un procedimento relativo alla sottrazione internazionale di minori.

21      Successivamente, detto giudice ha disposto, con sentenza civile, il rientro del minore interessato in Portogallo, per il motivo che detto Stato doveva essere considerato lo Stato della sua residenza abituale. Tale decisione è stata confermata con sentenza della Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest, Romania) del 16 agosto 2017, la quale ha quindi ritenuto che la Romania non potesse essere considerata lo Stato di residenza del minore, tenuto conto del carattere illegittimo del suo spostamento dal Portogallo in Romania.

22      Nonostante tale procedimento, in data 21 aprile 2017 il padre ha adito la Judecătoria Oradea (Tribunale di primo grado di Oradea, Romania), giudice del rinvio, affinché fissasse la residenza del minore interessato presso il suo domicilio in Romania e condannasse la madre alla corresponsione di un assegno alimentare e alle spese.

23      A tale proposito, CV spiega in particolare che DU, da quando ha abbandonato il domicilio comune, ha visitato il minore solo saltuariamente, senza contribuire alla sua educazione e crescita. Tale situazione persisterebbe tutt’ora, in quanto DU si limiterebbe a contattare telefonicamente il figlio una volta al mese.

24      A sua difesa, DU chiede il rigetto del ricorso e solleva, in forza dell’articolo 132 del codice di procedura civile rumeno, un’eccezione di incompetenza del giudice del rinvio, facendo valere l’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003 e il fatto che i giudici rumeni competenti, investiti di un procedimento in materia di sottrazione internazionale di minori, hanno statuito, con le succitate sentenze, che la residenza legale del minore è in Portogallo.

25      A seguito di tale eccezione, il padre ha chiesto al giudice del rinvio di sottoporre una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte in ordine all’interpretazione della nozione di «residenza abituale» del minore, quale figura sostanzialmente all’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003.

26      Il giudice del rinvio rileva che occorre esaminare anzitutto l’eccezione di incompetenza sollevata dalla madre del minore interessato e che, al fine di pronunciarsi su tale eccezione, esso dovrà ricorrere alla detta nozione di «residenza abituale».

27      A tale proposito, il medesimo giudice osserva che, sebbene alla data in cui esso è stato investito della controversia principale il minore interessato avesse la residenza abituale presso il padre a Oradea, in Romania, i giudici rumeni competenti avevano constatato, con le sentenze menzionate al punto 21 della presente ordinanza, che lo spostamento del minore dal Portogallo in Romania era illegittimo e che la sua residenza abituale era in Portogallo.

28      In tali circostanze, la Judecătoria Oradea (Tribunale di primo grado di Oradea) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la nozione di residenza abituale del minore, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, [debba essere interpretata nel senso che] coincid[e] con il luogo rispetto al quale il minore presenta una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare, a prescindere dall’esistenza di una decisione giurisdizionale pronunciata in un altro Stato membro, emessa dopo che il minore si è trasferito con il padre nello Stato in cui si è integrato in un ambiente sociale e familiare. Oppure se, in questo caso, rilevino le disposizioni di cui all’articolo 13 del regolamento n. 2201/2003 che stabiliscono la competenza basata sulla presenza del minore.

2)      Se, in questo caso, ai fini di determinare la residenza abituale, sia rilevante il fatto che il minore è cittadino dello Stato membro nel quale si è stabilito con il padre e che i genitori possiedono soltanto la cittadinanza rumena».

 Sul procedimento d’urgenza

29      Con memorandum del 20 febbraio 2018, conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte, il presidente della Corte ha chiesto alla Sezione designata a tal fine, vale a dire la Prima Sezione, di esaminare la necessità di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza.

30      A tale proposito, si deve ricordare che, come emerge dalla giurisprudenza, la Corte riconosce l’urgenza di statuire nelle situazioni di trasferimento di un minore segnatamente laddove la separazione di un figlio dal genitore rischi di deteriorare i rapporti tra questi ultimi o di nuocere a tali rapporti, presenti e futuri, e di provocare un danno irreparabile (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Aguirre Zarraga, C‑491/10 PPU, EU:C:2010:828, punto 39).

31      Dalla decisione di rinvio emerge che il minore interessato, di sette anni, convive da circa due anni con il padre in Romania, separatamente dalla madre, la quale risiede in Portogallo. A tal riguardo, il giudice del rinvio ricorda che i giudici rumeni competenti, investiti di un procedimento avente ad oggetto la sottrazione internazionale di minori ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1980, hanno constatato, con sentenza divenuta definitiva, l’illiceità dello spostamento del minore in parola dal Portogallo in Romania. Detto giudice precisa inoltre che CV ha sostenuto dinanzi ad esso che DU si limita a contattare telefonicamente loro figlio una volta al mese.

32      In tali circostanze, tenuto conto del fatto che il minore interessato si trova in un’età delicata per il suo sviluppo, il protrarsi della situazione attuale potrebbe ledere gravemente, se non addirittura irreparabilmente, il rapporto tra detto minore e la madre. Peraltro, atteso che l’integrazione sociale e familiare del minore interessato, secondo quanto accertato dal giudice del rinvio, si trova già in una fase piuttosto avanzata nello Stato membro della sua attuale residenza, il protrarsi di tale situazione potrebbe compromettere ulteriormente l’integrazione del minore nel suo ambiente familiare e sociale nel caso di un eventuale ritorno in Portogallo (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Aguirre Zarraga, C‑491/10 PPU, EU:C:2010:828, punto 40).

33      Ciò considerato, in data 28 febbraio 2018, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, la Prima Sezione ha deciso di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza.

 Sulle questioni pregiudiziali

34      Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quando la risposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

35      La citata disposizione deve essere applicata nell’ambito del presente procedimento di rinvio pregiudiziale.

36      In limine, occorre ricordare che la circostanza che, formalmente, il giudice nazionale abbia formulato la questione pregiudiziale facendo riferimento a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di interpretazione che possono essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto o meno riferimento nella formulazione delle sue questioni (v., segnatamente, sentenze del 29 settembre 2016, Essent Belgium, C‑492/14, EU:C:2016:732, punto 43, e del 15 febbraio 2017, W e V, C‑499/15, EU:C:2017:118, punto 45).

37      A tal riguardo, la risposta della Corte alle questioni poste dal giudice del rinvio deve consentire a quest’ultimo di pronunciarsi sull’eccezione di incompetenza sollevata da DU dinanzi ad esso sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003, eccezione che, secondo detto giudice, deve essere esaminata prima delle altre eccezioni e del merito.

38      In questo contesto, si deve constatare che il procedimento principale verte su un trasferimento illecito di minore, ai sensi dell’articolo 3, primo comma, della Convenzione dell’Aia del 1980 e dell’articolo 2, punto 11, del regolamento n. 2201/2003.

39      Da tali disposizioni risulta che l’illiceità del trasferimento o del mancato rientro di un minore, definito in termini assai simili nelle disposizioni in parola, si configura quando il trasferimento o mancato ritorno di un minore sia avvenuto in violazione di un diritto di affidamento derivante da una decisione giudiziaria, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro (v. sentenza dell’8 giugno 2017, OL, C‑111/17 PPU, EU:C:2017:436, punto 36).

40      Nel caso di specie, il minore interessato nel procedimento principale è stato trasferito in Romania dal padre senza il consenso della madre, in violazione del diritto di affidamento assegnato congiuntamente ai genitori ai sensi del diritto dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento, vale a dire la Repubblica portoghese. È inoltre pacifico che i giudici rumeni, aditi in forza dell’articolo 11 del regolamento n. 2201/2003 con una domanda diretta all’adozione di una decisione in base alla Convenzione dell’Aia del 1980 per ottenere il ritorno del minore, hanno confermato, con sentenza passata in giudicato, il carattere illecito di tale trasferimento, ordinando il ritorno del minore in Portogallo.

41      Ne consegue che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, la competenza dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro in materia di responsabilità genitoriale su un minore che sia stato trasferito illecitamente non deve essere determinata in base alla regola di attribuzione della competenza generale prevista all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, enunciata nelle questioni pregiudiziali, la quale riguarda il caso del trasferimento lecito in un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Mercredi, C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, punto 42).

42      Infatti, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 2201/2003, la norma di attribuzione della competenza generale prevista al paragrafo 1 di detto articolo si applica fatte salve, in particolare, le disposizioni dell’articolo 10 del medesimo regolamento, il quale prevede una regola particolare in caso di trasferimento illecito o mancato rientro del minore.

43      Inoltre, si deve rilevare che le questioni poste dal giudice del rinvio vertono unicamente sull’interpretazione del regolamento n. 2201/2003, mentre dalla decisione di rinvio risulta che il procedimento principale non riguarda solo la responsabilità genitoriale, ma anche le obbligazioni alimentari, le quali sono escluse, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera e), di detto regolamento, dall’ambito di applicazione del medesimo.

44      Pertanto, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 36 della presente ordinanza, occorre riformulare le questioni poste tenendo conto dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza nei casi di sottrazione di minori, e dell’articolo 3 del regolamento n. 4/2009, concernente la competenza a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari.

45      Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che, con le suddette questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chieda in sostanza se l’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 e l’articolo 3 del regolamento n. 4/2009 debbano essere interpretati nel senso che i giudici dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito illecitamente da uno dei genitori sono competenti a pronunciarsi su una domanda, proposta da detto genitore, avente ad oggetto il diritto di affidamento e le obbligazioni alimentari in relazione al minore se quest’ultimo, a seguito di detto trasferimento, presenta una certa integrazione sociale e familiare in tale Stato membro, di cui i genitori possiedono inoltre la nazionalità, anche qualora esista una decisione giurisdizionale provvisoria, pronunciata dai giudici dello Stato membro in cui il minore risiedeva prima del trasferimento, con la quale l’affidamento dello stesso era stato assegnato all’altro genitore e la residenza del minore era stata fissata presso il domicilio di quest’altro genitore, nello Stato membro della residenza abituale iniziale del minore, di cui quest’ultimo possiede del pari la cittadinanza.

46      Nel caso di trasferimento illecito di minori, l’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 attribuisce la competenza, come regola generale, ai giudici dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento. Tale competenza è in via di principio conservata e si trasferisce solo qualora il minore abbia acquisito la residenza abituale in un altro Stato membro e, inoltre, ricorra una delle condizioni alternative previste dallo stesso articolo 10 (sentenza del 1o luglio 2010, Povse, C‑211/10 PPU, EU:C:2010:400, punto 41).

47      Nel procedimento principale, è pacifico che il minore interessato aveva la residenza abituale in Portogallo immediatamente prima del suo trasferimento illecito in Romania.

48      Per quanto riguarda l’incidenza di una decisione giurisdizionale provvisoria che assegna l’affidamento di un minore, come quella pronunciata dai giudici portoghesi nel procedimento principale, con la quale la residenza del minore interessato sarebbe stata fissata presso il domicilio della madre in Portogallo, si deve ricordare che l’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 prevede proprio il caso in cui il minore acquisisca una nuova residenza abituale successivamente a un illecito trasferimento o mancato rientro (sentenza dell’8 giugno 2017, OL, C‑111/17 PPU, EU:C:2017:436, punto 55). Come si è già rilevato al punto 39 della presente ordinanza, l’illiceità del trasferimento o del mancato rientro si configura segnatamente in caso di violazione di un diritto di affidamento risultante da una decisione giurisdizionale.

49      Pertanto, l’esistenza di una siffatta decisione giurisdizionale provvisoria non può essere decisiva per determinare la «residenza abituale» del minore interessato ai sensi del regolamento n. 2201/2003, posto che la nozione di «residenza abituale» riflette essenzialmente una questione di fatto (v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2017, OL, C‑111/17 PPU, EU:C:2017:436, punto 54).

50      Così, anche supponendo che il minore interessato abbia acquisito, nel procedimento principale, una nuova residenza abituale in Romania, ai sensi del menzionato regolamento, si deve constatare che, come ricordato al punto 46 della presente ordinanza, il giudice del suddetto Stato può dichiararsi competente, in forza dell’articolo 10 di detto regolamento, in luogo dei giudici dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento, solo se ricorre anche una delle condizioni alternative previste dallo stesso articolo 10, lettere a) e b).

51      A tale proposito, la Corte ha già avuto occasione di sottolineare che il regolamento n. 2201/2003 mira a dissuadere dal commettere sottrazioni di minori tra Stati membri e che il trasferimento illecito di un minore, come quello controverso nel procedimento principale, non dovrebbe, in linea di principio, comportare il trasferimento della competenza dai giudici dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento a quelli dello Stato membro in cui è stato condotto, e ciò nemmeno nell’ipotesi in cui, a seguito del trasferimento, il minore abbia acquisito la residenza abituale in quest’altro Stato membro. Pertanto, la Corte ha ritenuto che le condizioni enunciate all’articolo 10, lettere a) e b), del regolamento n. 2201/2003 debbano essere interpretate in senso restrittivo (sentenza del 1o luglio 2010, Povse, C‑211/10 PPU, EU:C:2010:400, punti da 43 a 45).

52      Orbene, nel procedimento principale non risulta in alcun modo dal fascicolo sottoposto alla Corte che ricorra una di tali condizioni. Infatti, da un lato, tenuto conto delle domande proposte dalla madre del minore dinanzi ai giudici portoghesi e rumeni, non si può parlare di accettazione del trasferimento o del mancato ritorno del minore da parte della persona titolare del diritto di affidamento, ai sensi dell’articolo 10, lettera a), del regolamento n. 2201/2003. Dall’altro, considerata l’esistenza di una domanda di ritorno, presentata meno di un anno dopo il trasferimento del minore interessato, che è stata accolta dai giudici rumeni, e poiché non risulta che l’autorità giurisdizionale portoghese abbia pronunciato una decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore, non si può ritenere soddisfatta nessuna delle condizioni previste all’articolo 10, lettera b), di detto regolamento.

53      Di conseguenza, si deve concludere che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, i giudici dello Stato membro nel quale il minore interessato aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito sono competenti, conformemente all’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003, a statuire su una domanda relativa all’affidamento del minore in parola.

54      Per quanto riguarda la competenza del giudice del rinvio a pronunciarsi sulla domanda di assegno alimentare, si deve ricordare che l’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 4/2009 prevede che può essere competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale, qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti. In forza di tale disposizione, l’autorità giurisdizionale competente ai sensi dell’articolo 10, del regolamento n. 2201/2003 sarà, in linea di principio, del pari competente a pronunciarsi su una domanda di obbligazione alimentare accessoria all’azione relativa alla responsabilità genitoriale della quale sia investita (v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 2014, L, C‑656/13, EU:C:2014:2364, punto 35, e ordinanza del 16 gennaio 2018, PM, C‑604/17, non pubblicata, EU:C:2018:10, punto 32).

55      Pertanto, dal momento che, come risulta dal punto 53 della presente ordinanza, i giudici rumeni non sono competenti, a norma dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003, a trattare una domanda relativa alla responsabilità genitoriale nei confronti del minore di cui trattasi nel procedimento principale, essi non sono competenti nemmeno a pronunciarsi sulla domanda relativa all’assegno alimentare sul fondamento dell’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 4/2009. Inoltre, non risulta dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte che i suddetti giudici possano comunque essere competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari ad altro titolo in virtù del regolamento n. 4/2009.

56      Di conseguenza, tenuto conto degli elementi di cui la Corte dispone, il giudice del rinvio non è competente a pronunciarsi né sulla domanda avente ad oggetto il diritto di affidamento né sull’assegno alimentare in relazione al figlio di CV e DU, poiché detta competenza spetta ai giudici portoghesi.

57      Tutto ciò considerato, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 e l’articolo 3 del regolamento n. 4/2009 devono essere interpretati nel senso che, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, in cui un minore che aveva la residenza abituale in uno Stato membro è stato trasferito illecitamente da uno dei genitori in un altro Stato membro, i giudici di quest’altro Stato membro non sono competenti a pronunciarsi su una domanda avente ad oggetto il diritto di affidamento o la fissazione di un assegno alimentare in relazione al minore di cui trattasi, in mancanza di qualsiasi indicazione nel senso che l’altro genitore abbia accettato il trasferimento del minore o non abbia presentato domanda di ritorno dello stesso.

 Sulle spese

58      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, e l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, devono essere interpretati nel senso che, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, in cui un minore che aveva la residenza abituale in uno Stato membro è stato trasferito illecitamente da uno dei genitori in un altro Stato membro, i giudici di quest’altro Stato membro non sono competenti a pronunciarsi su una domanda avente ad oggetto il diritto di affidamento o la fissazione di un assegno alimentare in relazione al minore di cui trattasi, in mancanza di qualsiasi indicazione nel senso che l’altro genitore abbia accettato il trasferimento del minore o non abbia presentato domanda di ritorno dello stesso.

Firme


*      Lingua processuale: il rumeno.