Language of document : ECLI:EU:C:2018:275

ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

17 aprile 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Imposizioni interne – Divieto di imposizioni discriminatorie – Articolo 110 TFUE – Tassa unica sulla circolazione degli autoveicoli – Fissazione dell’aliquota sulla base della data di prima immatricolazione del veicolo nello Stato membro di tassazione – Autoveicoli usati importati da altri Stati membri – Mancata presa in considerazione della data di prima immatricolazione in un altro Stato membro»

Nella causa C‑640/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Tribunale amministrativo e tributario di Coimbra, Portogallo), con decisione del 18 ottobre 2017, pervenuta in cancelleria il 16 novembre 2017, nel procedimento

Luís Manuel dos Santos

contro

Fazenda Pública,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da J. Malenovský, presidente di sezione, D. Šváby e M. Vilaras (relatore), giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 110 TFUE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Luís Manuel dos Santos e la Fazenda Pública (Erario, Portogallo) concernente la liquidazione della tassa unica di circolazione (Imposto Único de Circulação) richiesta al ricorrente, relativamente all’anno 2014, per un autoveicolo usato importato da un altro Stato membro.

 Contesto normativo

3        L’articolo 2, paragrafo 1, del Código do Imposto Único de Circulação (codice della tassa unica di circolazione; in prosieguo: il «CIUC») dispone quanto segue:

«La tassa unica di circolazione riguarda i veicoli delle categorie seguenti, immatricolati o registrati in Portogallo:

a)      categoria A: autoveicoli leggeri destinati al trasporto di passeggeri e autoveicoli leggeri ad uso misto con un peso lordo non superiore a 2 500 kg, immatricolati tra il 1981 e la data di entrata in vigore del presente codice;

b)      categoria B: autoveicoli leggeri destinati al trasporto di passeggeri di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e d), del codice dell’imposta sui veicoli e autoveicoli leggeri ad uso misto con un peso lordo non superiore a 2 500 kg, immatricolati successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice;

(…)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

4        Il ricorrente nel procedimento principale è proprietario in Portogallo di un autoveicolo usato che ha importato dal Regno Unito. Tale veicolo, che era stato immatricolato per la prima volta il 20 ottobre 1966 in quest’ultimo Stato membro, è stato oggetto di una nuova immatricolazione in Portogallo il 31 maggio 2013, ossia successivamente all’entrata in vigore, il 1o luglio 2007, del CIUC.

5        Il 31 dicembre 2014, gli è stata richiesta una somma di EUR 131,40 a titolo di tassa unica di circolazione relativamente all’anno 2014 per detto veicolo.

6        Ritenendo di essere oggetto di un trattamento discriminatorio, il ricorrente nel procedimento principale ha proposto dinanzi al giudice del rinvio un ricorso avverso la liquidazione di detta tassa. Egli asserisce in particolare che i veicoli importati dopo il 1o luglio 2007 e quelli aventi la medesima vetustà importati e registrati prima del 1o luglio 2007 sono oggetto di un trattamento fiscale differente, sebbene presentino le medesime caratteristiche, il che sarebbe incompatibile con il principio della libera circolazione delle merci tra gli Stati membri sancito all’articolo 110 TFUE.

7        Il giudice del rinvio spiega, in proposito, che il veicolo importato dal ricorrente nel procedimento principale, immatricolato per la prima volta in un altro Stato membro il 20 ottobre 1966, è assoggettato alla tassa unica di circolazione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del CIUC, in quanto è stato importato in Portogallo ed è stato oggetto di una nuova immatricolazione successivamente al 1o luglio 2007, mentre sarebbe stato esentato da tale tassa se fosse stato immatricolato per la prima volta in Portogallo. Pertanto, detto veicolo sarebbe assoggettato alla suddetta tassa unicamente in quanto è stato immatricolato per la prima volta in uno Stato membro diverso dal Portogallo.

8        Alla luce di tali circostanze, il Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Tribunale amministrativo e tributario di Coimbra, Portogallo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il principio della libera circolazione delle merci tra gli Stati membri di cui all’articolo 110 TFUE osti a una norma di diritto nazionale [l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del codice della tassa unica di circolazione (CIUC)] qualora quest’ultima sia interpretata nel senso che la tassa unica di circolazione non deve tener conto della data di prima immatricolazione se questa è stata effettuata in un altro Stato membro e deve basarsi unicamente sulla data di immatricolazione in Portogallo, laddove da tale interpretazione risulti una tassazione più elevata dei veicoli importati da un altro Stato membro».

 Sulla questione pregiudiziale

9        Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, la Corte, in particolare quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a tale questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio, può, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

10      Tale disposizione deve essere applicata nell’ambito della presente causa.

11      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 110 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale la tassa unica di circolazione da essa imposta è riscossa sugli autoveicoli leggeri destinati al trasporto di passeggeri immatricolati o registrati in detto Stato membro senza che si tenga conto della data di prima immatricolazione di un veicolo qualora quest’ultima sia avvenuta in un altro Stato membro, con la conseguenza che la tassazione dei veicoli importati da un altro Stato membro è superiore a quella dei veicoli similari non importati.

12      Occorre ricordare anzitutto che l’articolo 110 TFUE è inteso a garantire la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri in normali condizioni di concorrenza. Esso mira all’eliminazione di ogni forma di protezione che possa risultare dall’applicazione di imposizioni interne discriminatorie nei confronti delle merci originarie di altri Stati membri (sentenza del 9 giugno 2016, Budişan, C‑586/14, EU:C:2016:421, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

13      A tal fine, l’articolo 110, primo comma, TFUE vieta a ciascuno Stato membro di applicare ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne superiori a quelle applicate ai prodotti nazionali similari (sentenza del 9 giugno 2016, Budişan, C‑586/14, EU:C:2016:421, punto 20).

14      A tal proposito, in conformità di una giurisprudenza costante, un sistema di imposizione può essere considerato compatibile con l’articolo 110 TFUE solo qualora venga provato che esso è congegnato in modo da escludere in ogni caso che i prodotti importati siano assoggettati a un onere più gravoso rispetto ai prodotti nazionali e, pertanto, che esso non comporta, in nessun caso, effetti discriminatori (sentenze del 19 marzo 2009, Commissione/Finlandia, C‑10/08, non pubblicata, EU:C:2009:171, punto 24, e del 19 dicembre 2013, X, C‑437/12, EU:C:2013:857, punto 28).

15      La Corte, peraltro, ha già dichiarato che, in materia di tassazione di autoveicoli usati importati, l’articolo 110 TFUE è diretto a garantire l’assoluta neutralità dei tributi interni riguardo alla concorrenza fra prodotti già presenti sul mercato nazionale e prodotti importati (sentenze del 17 luglio 2008, Krawczyński, C‑426/07, EU:C:2008:434, punto 31, e del 3 giugno 2010, Kalinchev, C‑2/09, EU:C:2010:312, punto 31).

16      Orbene, gli autoveicoli presenti sul mercato di uno Stato membro sono prodotti nazionali di quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 110 TFUE. Quando tali prodotti sono posti in vendita sul mercato dei veicoli usati di detto Stato membro, essi dovranno essere considerati come prodotti analoghi ai veicoli usati importati dello stesso tipo, delle stesse caratteristiche e aventi la stessa usura. Infatti, i veicoli usati acquistati sul mercato di detto Stato membro e quelli acquistati, ai fini dell’importazione e dell’immissione in circolazione in quest’ultimo, in altri Stati membri costituiscono prodotti concorrenti (sentenze del 7 aprile 2011, Tatu, C‑402/09, EU:C:2011:219, punto 55, e del 7 luglio 2011, Nisipeanu, C‑263/10, non pubblicata, EU:C:2011:466, punto 24).

17      Ne deriva che l’articolo 110 TFUE obbliga ciascuno Stato membro a scegliere e a strutturare le tasse gravanti sugli autoveicoli in modo tale che queste non abbiano l’effetto di incentivare la vendita di veicoli usati nazionali e di disincentivare così l’importazione di veicoli usati similari (sentenze del 7 aprile 2011, Tatu, C‑402/09, EU:C:2011:219, punto 56, e del 7 luglio 2011, Nisipeanu, C‑263/10, non pubblicata, EU:C:2011:466, punto 25).

18      Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la tassa unica di circolazione di cui trattasi nel procedimento principale è riscossa annualmente, in particolare, su qualsiasi autoveicolo leggero destinato al trasporto di passeggeri immatricolato o registrato in Portogallo, con la precisazione che il suo importo varia, segnatamente, sulla base della data della prima immatricolazione del veicolo considerato in Portogallo. Tale tassa pertanto si applica sia ai veicoli nuovi sia ai veicoli usati e ai veicoli importati da altri Stati membri e immatricolati per la prima volta in Portogallo nonché ai veicoli già presenti sul mercato nazionale.

19      Tuttavia, gli autoveicoli leggeri destinati al trasporto di passeggeri, come il veicolo importato di cui trattasi nel procedimento principale, sono esentati dalla tassa unica di circolazione qualora siano stati immatricolati in Portogallo prima del 1981, mentre i veicoli similari immatricolati in un altro Stato membro prima del 1981 sono assoggettati a detta tassa, ove siano stati immatricolati per la prima volta in Portogallo successivamente a tale data.

20      Inoltre, i medesimi veicoli rientrano nella categoria A qualora siano stati immatricolati per la prima volta in Portogallo tra il 1981 e il 1o luglio 2007, data di entrata in vigore del CIUC, e nella categoria B qualora siano stati immatricolati per la prima volta in Portogallo successivamente al 1o luglio 2007. Invece, i veicoli similari importati da un altro Stato membro e immatricolati in Portogallo successivamente al 1o luglio 2007 rientrano nella categoria B, anche se sono stati immatricolati per la prima volta in un altro Stato membro prima di tale data. I veicoli importati in Portogallo successivamente al 1o luglio 2007 e immatricolati per la prima volta in un altro Stato membro anteriormente al 1o luglio 2007 sono pertanto oggetto di una tassazione sistematicamente superiore a quella gravante sui veicoli similari non importati immatricolati per la prima volta in Portogallo anteriormente alla medesima data.

21      Di conseguenza, la normativa nazionale in esame nel procedimento principale fa gravare sui veicoli usati importati da altri Stati membri successivamente al 1o luglio 2007 una tassazione sistematicamente più onerosa di quella gravante sui veicoli usati nazionali similari, nella misura in cui non tiene conto della data della prima immatricolazione dei veicoli importati negli altri Stati membri. Essa ha dunque l’effetto di incentivare la vendita di veicoli usati nazionali e di disincentivare in tal modo l’importazione di veicoli usati similari.

22      Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 110 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale la tassa unica di circolazione da essa imposta è riscossa sugli autoveicoli leggeri destinati al trasporto di passeggeri immatricolati o registrati in detto Stato membro senza che si tenga conto della data di prima immatricolazione di un veicolo qualora quest’ultima sia avvenuta in un altro Stato membro, con la conseguenza che la tassazione dei veicoli importati da un altro Stato membro è superiore a quella dei veicoli similari non importati.

 Sulle spese

23      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

L’articolo 110 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale la tassa unica di circolazione da essa imposta è riscossa sugli autoveicoli leggeri destinati al trasporto di passeggeri immatricolati o registrati in detto Stato membro senza che si tenga conto della data di prima immatricolazione di un veicolo qualora quest’ultima sia avvenuta in un altro Stato membro, con la conseguenza che la tassazione dei veicoli importati da un altro Stato membro è superiore a quella dei veicoli similari non importati.

Firme


*      Lingua processuale: il portoghese.