Language of document : ECLI:EU:C:2018:310

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MICHAL BOBEK

presentate l’8 maggio 2018 (1)

Causa C304/17

Helga Löber

contro

Barclays Bank plc

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria)]

«Rinvio pregiudiziale – Competenza in materia civile e commerciale – Illeciti civili dolosi o colposi – Investimento fondato su un prospetto lacunoso – Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto – Rilevanza del conto bancario»






I.      Introduzione

1.        La sig.ra Helga Löber ha investito in certificati sotto forma di obbligazioni al portatore emesse dalla Barclays Bank Plc. Al fine di acquistare detti certificati, gli importi corrispondenti venivano trasferiti dal suo conto corrente bancario (personale) acceso a Vienna, Austria, su due conti titoli a Graz e Salisburgo. I certificati in esame venivano pagati dai suddetti conti titoli.

2.        Successivamente, i certificati perdevano il loro valore. La sig.ra Löber riteneva che la sua decisione di investimento fosse stata indotta da un prospetto lacunoso (nel senso di fuorviante) emesso in relazione ai certificati di cui trattasi e agiva giudizialmente nei confronti della Barclays Bank per ottenere il pagamento di EUR 34 459,06 oltre ad interessi e spese. A suo parere, l’importo corrisponde al danno cagionatole dalle false dichiarazioni rese dalla Barclays Bank emettendo il suddetto prospetto lacunoso.

3.        La sig.ra Löber agiva giudizialmente dinanzi a un giudice di Vienna, il suo luogo di domicilio. Ivi era anche acceso il suo conto corrente bancario da cui aveva effettuato il primo trasferimento ai fini dell’investimento. Tuttavia, i giudici di primo e di secondo grado negavano la propria competenza a pronunciarsi sulla controversia. La causa è attualmente pendente dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria). Detto giudice chiede, essenzialmente, quale dei due conti bancari utilizzati sia, eventualmente, rilevante al fine di individuare quale giudice sia competente a pronunciarsi sulla domanda in esame.

II.    Contesto normativo

4.        Posto che il procedimento principale è stato avviato il 16 novembre 2012, il regolamento (CE) n. 44/2001 (2) rimane applicabile ratione temporis (3).

5.        I considerando 11 e 12 del regolamento n. 44/2001 dispongono quanto segue:

«(11)      Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. (…)

(12)       Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia».

6.        L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 dispone che, «[s]alve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

7.        L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento in esame stabilisce che «[l]e persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del (…) capo [II]».

8.        Ai sensi dell’articolo 5, punto 3, che rientra nel capo II della sezione 2, «[l]a persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: (…) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire (…)».

III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali

9.        La Barclays Bank (in prosieguo: la «resistente») ha la propria sede a Londra, Regno Unito, e una filiale a Francoforte sul Meno, Germania. La resistente emetteva i «X1 Global EUR Index Zertifikat» sotto forma di obbligazioni al portatore (in prosieguo: i «certificati»), sottoscritti da investitori istituzionali. Questi ultimi vendevano poi detti certificati sui mercati secondari ai consumatori, tra l’altro, in Austria.

10.      Il valore dei certificati (e, per l’effetto, l’importo rimborsabile) era disciplinato da un indice composto da un portafoglio di più fondi sottostanti. Il suddetto portfolio era costituito e amministrato dalla società X1 Fund Allocation GmbH, con sede in Germania.

11.      I certificati venivano emessi sulla base di un «prospetto di base» (tedesco) recante la data del 22 settembre 2005 e delle condizioni generali del 20 dicembre 2005. Il prospetto di base veniva notificato alla competente autorità nazionale, l’Österreichische Kontrollbank AG.

12.      L’offerta pubblica di sottoscrizione avveniva tra il 20 dicembre 2005 e il 24 febbraio 2006 e l’emissione dei certificati il 31 marzo 2006. L’incarico di gestire l’acquisizione come camera di compensazione era affidato a una società per azioni con sede a Francoforte sul Meno.

13.      Al fine di effettuare l’investimento, la sig.ra Löber, domiciliata a Vienna (in prosieguo: la «ricorrente»), trasferiva anzitutto gli importi corrispondenti dal suo conto corrente bancario (personale) acceso a Vienna su due conti titoli accesi presso due diverse banche austriache con sede, rispettivamente, a Salisburgo e a Graz (in prosieguo: i «conti di regolamento»). Attraverso detti conti di regolamento, essa investiva poi EUR 28 648,43 nei certificati (in due tranche: l’8 novembre 2006 e il 4 agosto 2007).

14.      Il giudice del rinvio ha stabilito che i fondi investiti sono andati perduti a causa delle attività del direttore commerciale e consulente in materia di fondi della X1 Fund Allocation (in prosieguo: il «gestore della X1 Fund Allocation»).

15.      La ricorrente agiva giudizialmente nei confronti della resistente, chiedendo il pagamento di EUR 34 459,06, oltre ad interessi e spese, a fronte del trasferimento delle sue quote nei certificati. La ricorrente agiva in primis in via contrattuale, azionando, in seconda battuta, una responsabilità derivante dal prospetto. Per quanto attiene al secondo motivo, ella invocava il fatto che la resistente avrebbe sottaciuto i rischi e le informazioni rilevanti concernenti la struttura dell’investimento e i fondi gestiti dal gestore della X1 Fund Allocation. A suo parere, inoltre, le informazioni contenute nel prospetto erano altamente ingannevoli.

16.      Con riferimento alla competenza in materia di responsabilità derivante dal prospetto, la ricorrente si richiamava all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

17.      La resistente contestava la competenza dei giudici austriaci e chiedeva il rigetto del ricorso.

18.      Con ordinanza del 18 luglio 2016, l’Handelsgericht Wien (Tribunale commerciale di Vienna, Austria), chiamato a pronunciarsi in primo grado, negava la propria competenza internazionale. Esso affermava che la ricorrente non poteva fondare la competenza del giudice adito con riferimento all’azione contrattuale né sull’articolo 15, paragrafo 1, né sull’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001. Le domande fondate su fatto illecito, in cui rientravano le azioni per responsabilità derivante dal prospetto, soddisfacevano le condizioni di cui all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. Tuttavia, la ricorrente non aveva sostenuto che il danno si fosse verificato direttamente sul suo conto bancario acceso a Vienna, ma aveva invece acquistato i suoi certificati attraverso i conti di regolamento. Pertanto, il danno si era verificato a Graz e a Salisburgo.

19.      L’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria), chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione, confermava la suddetta decisione con ordinanza del 6 dicembre 2016. Per quanto concerne l’azione contrattuale, esso riteneva che il luogo dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 fosse Francoforte sul Meno. Pertanto, i giudici austriaci non erano competenti, a livello internazionale, su tale azione. Con riferimento all’azione per responsabilità derivante dal prospetto, la ricorrente non poteva richiamarsi all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 poiché la sua azione a titolo di illecito civile era strettamente collegata all’azione in via contrattuale.

20.      Dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), giudice del rinvio, veniva proposta impugnazione in punto di diritto. Quest’ultimo decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni:

«Se, con riferimento a diritti azionati in via extracontrattuale per responsabilità derivante dal prospetto, ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio (…), quando

–      l’investitore ha adottato la propria decisione di investimento, indotta da un prospetto lacunoso, nel proprio luogo di residenza

–      e, in base a tale decisione, ha corrisposto il prezzo d’acquisto dei titoli acquistati sul mercato secondario mediante trasferimento dal suo conto acceso presso una banca austriaca su un conto di regolamento acceso presso un’altra banca austriaca dal quale il prezzo d’acquisto è stato poi successivamente versato al venditore per conto del ricorrente,

a)      sia competente il giudice nel cui ambito di competenza l’investitore ha sua residenza,

b)      sia competente il giudice nel cui ambito di competenza si trova la sede, o la filiale che gestisce il conto, della banca presso la quale il ricorrente intrattiene il conto corrente bancario dal quale ha trasferito sul conto di regolamento l’importo investito,

c)      sia competente il giudice nel cui ambito di competenza si trova la sede, o la filiale che gestisce il conto, della banca presso la quale è acceso il conto di regolamento,

d)      sia competente uno dei suddetti giudici a scelta del ricorrente, oppure

e)      non sia competente nessuno dei suddetti giudici».

21.      Hanno presentato osservazioni scritte la ricorrente, la resistente, il governo greco e la Commissione europea.

IV.    Analisi

22.      Nell’esporre le presenti conclusioni mi atterrò al seguente schema. Formulerò in primis alcune considerazioni concernenti la natura dell’azione in esame (A). Esporrò poi la giurisprudenza pertinente in cui l’ubicazione dei beni o del conto bancario del ricorrente è stata presa in considerazione ai fini della determinazione della competenza in materia di illecito civile (B). Infine, suggerirò alcuni criteri utili per valutare la competenza nel caso di specie, tenendo conto della specifica tipologia di illecito civile dedotto (C).

A.      Natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità

23.      Il giudice del rinvio osserva che la contestata responsabilità della resistente derivante dal prospetto non rientra nella nozione di «materia contrattuale». Esso considera che quella in esame è per sua natura un’azione per illecito civile, con conseguente applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

24.      La Commissione condivide tale valutazione.

25.      È utile ricordare che una siffatta qualificazione deve essere compiuta dal giudice del rinvio sulla base delle circostanze specifiche del caso. Ciò emerge anche dalla sentenza Kolassa (4), in cui la Corte ha preso in considerazione vari criteri di competenza rispetto a un’azione fondata sulla responsabilità derivante dal prospetto in un contesto similare, nei fatti, al caso qui in esame.

26.      In primis, la Corte ha stabilito che il sig. Kolassa, quale ricorrente, non poteva agire nel luogo del suo domicilio sulla base dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001. La sua azione, infatti, non poteva essere considerata come concernente un contratto concluso da un consumatore ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, di detto regolamento. Tra lui e la banca resistente, l’emittente del prospetto, non esisteva alcun contratto (5).

27.      In secondo luogo, la Corte ha escluso l’applicabilità del criterio di competenza relativo alla materia contrattuale poiché sembrava non esserci alcuna obbligazione liberamente assunta dalla resistente nei confronti del ricorrente (6).

28.      In terzo luogo, la Corte stabiliva che l’azione in esame concernente la responsabilità dell’emittente di un certificato fondata sul prospetto doveva essere considerata un’azione extracontrattuale «purché tale responsabilità non rientr[asse] nell’ambito della materia contrattuale» (7).

29.      Dall’ordinanza di rinvio evinco che il giudice del rinvio ha già compiuto tale verifica e ha ritenuto, sulla base dei fatti di causa, che l’azione proposta dalla ricorrente sia priva di fondamento contrattuale e debba pertanto essere considerata come un’azione in via extracontrattuale. Prenderò le mosse da questo presupposto.

B.      Richiamo della giurisprudenza pertinente

30.      Nell’interpretare l’articolo 5, punto 3, della convenzione di Bruxelles (8), che corrisponde all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, la Corte ha osservato che l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» doveva essere intesa nel senso che comprende sia il luogo in cui il danno si è concretizzato (conseguenza), sia il luogo dell’evento generatore di tale danno (causa) (9).

31.      Nella sua giurisprudenza successiva, la Corte ha approfondito tali termini in contesti diversi.

32.      Nella causa Dumez France e Tracoba (10), due società francesi chiedevano un risarcimento a fronte del danno asseritamente subito in conseguenza del fallimento delle loro società controllate con sede in Germania. Il fallimento era stato determinato dalla revoca dei crediti volti a finanziare un progetto di sviluppo, che era stato quindi abbandonato. Le società affermavano che, per le vittime che hanno subito un danno come conseguenza del pregiudizio sofferto dalla vittima iniziale, il luogo del danno era quello in cui i loro interessi erano rimasti lesi – vale a dire il luogo delle loro sedi.

33.      La Corte non concordò. Essa affermava che l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» può essere intesa «solo come indicante il luogo ove il fatto causale, che genera la responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti di colui che ne è la vittima immediata» (11). Pertanto, il danno diretto era stato prodotto in Germania alle controllate tedesche delle ricorrenti. Per converso, il «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» non potrebbe essere inteso come indicante il luogo dove le vittime indirette del pregiudizio subiscono le conseguenze dannose sul loro proprio patrimonio. La Corte negava pertanto la competenza dei giudici francesi a titolo extracontrattuale poiché il danno dedotto dalle società era soltanto indiretto, mentre le conseguenze dirette erano state subite dalle loro controllate in Germania (12).

34.      La conclusione secondo cui le conseguenze sui beni (il danno) devono avere carattere iniziale (o diretto), in quanto opposte alle lesioni successive (o indirette) (13), è stata confermata nella sentenza Marinari (14). Il sig. Marinari, domiciliato in Italia, aveva citato una banca con sede nel Regno Unito per ottenere il risarcimento del danno asseritamente cagionatogli. La banca si era rifiutata di restituire le «promissory notes» (pagherò cambiari) da lui depositate. Sospettando la provenienza illecita di detti pagherò, essa aveva avvisato la polizia che aveva tratto in arresto il sig. Marinari. Una volta rilasciato, quest’ultimo aveva agito dinanzi al giudice del suo domicilio.

35.      La Corte negava la competenza dei giudici italiani dichiarando che la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» «non può (…) essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere qualsiasi luogo in cui possono essere risentite le conseguenze dannose di un evento che abbia già provocato un danno effettivamente verificatosi in un altro luogo» e che essa «non si riferisce al luogo in cui la parte lesa sostiene di aver patito un pregiudizio patrimoniale in conseguenza di un danno iniziale verificatosi e da essa subito in un altro [Stato membro]» (15).

36.      Tale approccio è stato nuovamente confermato nella sentenza Kronhofer (16). In tale causa, un ricorrente domiciliato in Austria era stato indotto (per telefono) dai resistenti, domiciliati in Germania, a concludere un contratto relativo a opzioni d’acquisto su azioni. Il sig. Kronhofer aveva trasferito l’importo richiesto su un conto investimenti in Germania che era poi stato utilizzato per l’investimento di cui trattasi. Dopo aver perso parte della somma investita, aveva citato in giudizio i resistenti in Austria.

37.      La Corte negava la competenza dei giudici austriaci. Essa osservava che sia il luogo dove era insorto il danno che quello in cui si era verificato l’evento generatore dello stesso si trovavano in Germania e dichiarava che «l’espressione “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” non si riferisce al luogo del domicilio dell’attore in cui sarebbe localizzato il “centro patrimoniale” di quest’ultimo, solo perché egli vi abbia subìto un danno economico risultante dalla perdita di elementi del suo patrimonio avvenuta e subita in un altro Stato contraente» (17). Riconoscere la competenza del giudice austriaco in un siffatto caso «farebbe dipendere la determinazione del giudice (…) da circostanze incerte come il luogo in cui si troverebbe il “centro patrimoniale” del danneggiato e sarebbe di conseguenza contraria al rafforzamento della tutela giuridica delle persone stabilite nella Comunità che, permettendo all’attore di identificare facilmente il giudice che egli può adire e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale egli può essere citato, costituisce uno degli scopi della Convenzione (…)» (18). Inoltre, nella maggior parte dei casi sarebbe riconosciuto come competente il giudice del domicilio del ricorrente (19).

38.      Nella sentenza CDC Hydrogen Peroxide la Corte, interpretando nel contesto del diritto della concorrenza la nozione di «luogo in cui il danno si è concretizzato», ha stabilito che un danno consistente in costi supplementari pagati da una vittima a causa di un prezzo artificiosamente elevato dovuto all’esistenza di un’intesa si verifica, in linea di principio, presso la sede sociale di quest’ultima (20). Come da me osservato altrove, la suddetta conclusione mal si concilia con la succitata giurisprudenza in cui la Corte ha evitato di riconoscere la competenza del foro del domicilio del ricorrente sulla base dell’articolo 5, punto 3, della convenzione di Bruxelles e del regolamento n. 44/2001 (21). Infatti, la Corte ha ripetutamente dichiarato che ciò capovolgerebbe la regola generale secondo cui la competenza è fondata sul domicilio del resistente senza che l’articolo 5, punto 3, fornisca alcun motivo per farlo. La norma speciale di competenza di cui all’articolo 5, punto 3, infatti, non persegue l’obiettivo della tutela della parte più debole, ma quello della buona amministrazione della giustizia (22). Essa si basa così sull’esistenza di uno stretto collegamento tra la controversia e i giudici del luogo dove il danno è avvenuto o può avvenire (23).

39.      Nella sentenza Kolassa (24), la Corte ha riconosciuto la competenza dei giudici del luogo di ubicazione di un conto bancario su cui l’investitore aveva subito un danno finanziario. Analogamente al caso qui in esame, il sig. Kolassa aveva investito in certificati emessi dalla parte ivi resistente (che è parte resistente anche nell’ambito della presente causa). A seguito della perdita di valore dei certificati, il sig. Kolassa citava la resistente nel proprio luogo di domicilio, a Vienna. La Corte esaminava così se il domicilio del ricorrente potesse essere un possibile foro a norma dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 quale «luogo della concretizzazione del danno».

40.      La Corte rispondeva in senso affermativo. Essa spiegava che il giudice può dichiarare la propria competenza su tale base «in particolare qualora detto danno si realizzi direttamente su un conto bancario di tale ricorrente presso una banca avente sede nell’ambito di competenza territoriale di detto giudice» (25). Inoltre, essa aggiungeva che «l’emittente di un certificato [vale a dire la resistente] che non adempie i propri obblighi di legge relativi al prospetto deve, qualora decida di far notificare il prospetto relativo al certificato in altri Stati membri, aspettarsi che operatori non sufficientemente informati, domiciliati in tali Stati membri, investano su tale certificato e subiscano il danno» (26). La Corte sottolineava la rilevanza della notifica del prospetto in un determinato Stato membro idonea a indurre gli investitori interessati a investire (27).

41.      In dottrina, la sentenza Kolassa ha suscitato reazioni contrastanti. Tra le critiche mosse si segnalano la frammentazione dei fori che sono meno prevedibili per gli emittenti e i conseguenti maggiori costi di giudizio; il collegamento effettuato al punto 55 della sentenza tra il domicilio dell’investitore e il luogo di concretizzazione del danno, e la menzione, al punto 56, del luogo di notifica del prospetto, altrimenti assente nel ragionamento seguito dalla Corte nell’ambito di detta causa (28).

42.      Vari mesi dopo la sentenza Kolassa, la Corte si è pronunciata nella causa Universal Music (29). La Universal Music, società con sede nei Paesi Bassi, era in fase di acquisizione delle azioni di una società ceca. A causa di un errore commesso da uno degli avvocati cechi nella redazione dei documenti della transazione, il prezzo delle azioni era superiore rispetto a quanto previsto. La successiva controversia tra la Universal Music e il venditore veniva definita dinanzi a un collegio arbitrale della Repubblica ceca. L’importo della transazione veniva pagato da un conto bancario olandese della Universal Music. La società citava poi in giudizio gli avvocati responsabili nei Paesi Bassi.

43.      La Corte stabiliva che «non può essere considerato quale “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto”, in assenza di altri elementi di collegamento, il luogo situato in uno Stato membro in cui sia sorto un danno, consistente esclusivamente in una perdita economica realizzatasi direttamente sul conto bancario dell’attore e direttamente derivante da un atto illecito commesso in un altro Stato membro» (30). Pur osservando di aver ammesso, nella sentenza Kolassa, che il «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» può essere quello di ubicazione del conto bancario del ricorrente, la Corte spiegava che «tale rilievo si inseri[va] nel particolare contesto della causa sfociata nella sentenza suddetta, caratterizzata dall’esistenza di circostanze concorrenti, atte ad attribuire la competenza al giudice de quo» (31). Infatti, come osservato supra (32), nella sentenza Kolassa la Corte ha posto l’accento sull’esistenza di una notifica all’interno dello Stato membro considerato che ha indotto gli investitori sul mercato secondario a compiere l’investimento.

44.      Nel distinguere in tal modo la sentenza nella causa Kolassa, la Corte concludeva, in linea con la sua pronuncia nella causa Kronhofer, che il danno economico che si verifica direttamente sul conto del ricorrente non può essere considerato un criterio di collegamento rilevante. La Corte spiegava che un siffatto criterio non potrebbe essere affidabile posto che, nel caso di specie, la società ricorrente poteva optare tra diversi conti bancari per versare l’importo previsto (33).

45.      Occorre riconoscere, analogamente a quanto rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, che la lettura congiunta, in particolare, delle sentenze Kronhofer, Kolassa e Universal Music lascia qualche margine di incertezza quanto alla norma di competenza applicabile in caso di azioni fondate su una responsabilità derivante dal prospetto e circa la rilevanza dal danno economico che potrebbe eventualmente concretizzarsi, sul conto bancario dell’interessato. Nella parte che segue, fornirò qualche orientamento al riguardo, concentrandomi in particolare sull’esatta natura dell’illecito contestato. Solo dopo aver individuato la natura esatta dell’illecito allegato, anche gli eventi che si può affermare lo abbiano generato e le sue conseguenze divengono più chiari.

C.      Criteri per stabilire la competenza nel caso di specie

46.      In base a una giurisprudenza consolidata, il regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato in modo autonomo, alla luce del suo impianto sistematico e delle sue finalità (34) e in modo da garantire, in particolare, un alto livello di prevedibilità delle norme sulla competenza (35). Tali norme si basano su una regola generale, sancita nell’articolo 2, secondo cui le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro devono essere convenute dinanzi ai giudici di detto Stato. Eventuali deroghe, come quella prevista nell’articolo 5, punto 3, oggetto della presente controversia, devono essere interpretate restrittivamente (36).

47.      L’articolo 5, punto 3, trova il suo fondamento nell’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la controversia e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, che giustifichi l’attribuzione della competenza a tali giudici per motivi attinenti all’obiettivo della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale. Tali giudici sono generalmente i più idonei a pronunciarsi, in particolare per ragioni di prossimità alla controversia e di facilità di assunzione delle prove (37).

48.      Tenendo a mente i suddetti obiettivi, al fine di interpretare nel caso di specie la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», occorre anzitutto chiarire la precisa natura dell’illecito contestato (1). Tale determinazione riveste importanza fondamentale nello stabilire il luogo del fatto generatore del danno (2) e il luogo in cui il danno si è concretizzato (3).

1.      Sulla esatta natura dell’illecito contestato

49.      Gli eventi accadono in modo concatenato o affastellato. Il classico problema della responsabilità extracontrattuale, sia nella sua dimensione sostanziale (decidere nel merito una domanda di risarcimento del danno) che processuale (stabilire la competenza internazionale), è quello di isolare il singolo evento che è necessario e determinante rispetto al danno che ne è derivato (38).

50.      Tuttavia, nel caso di specie, il compito di individuare un evento all’interno di una sequenza o di una catena di eventi che potrebbero assumere rilievo ai fini di stabilire la competenza internazionale è già stato svolto dal giudice nazionale. Il giudice del rinvio chiede una pronuncia sulla competenza internazionale con riferimento a un evento specifico: la decisione di investimento che un investitore ha assunto sulla base di un prospetto potenzialmente lacunoso (nel senso di fuorviante). In altre parole, è l’atto illecito consistente nel rendere false dichiarazioni ad aver asseritamente indotto la ricorrente a compiere un investimento sfociato, a sua volta, in una perdita economica sul suo conto bancario.

51.      In generale, per false dichiarazioni si può intendere la messa a disposizione di un resoconto sulla natura di qualcosa, in particolare dei fatti, falso o fuorviante. Nel contesto degli investimenti finanziari, ciò significa indurre, mediante informazioni false o fuorvianti, una persona a effettuare un investimento che non avrebbe fatto se le fossero state fornite informazioni corrette.

52.      Occorre ricordare che il presente procedimento non incide in alcun modo sulle possibilità di successo dell’azione nel merito. Esso riguarda unicamente la valutazione della competenza. Pertanto, il carattere lacunoso del prospetto, l’esistenza del danno e il nesso causale tra di essi, oltre alla responsabilità della resistente per la notifica di detto prospetto in Austria (39), sono tutti elementi rimessi all’accertamento del giudice nazionale.

53.      L’individuazione dell’evento specifico, cui ha già proceduto il giudice del rinvio, è essenziale in quanto individua chiaramente un punto in una catena di eventi e un evento (potenzialmente) dannoso che può poi, ai fini della determinazione della competenza internazionale, designare un luogo diverso da quello individuato in base a eventi anteriori o posteriori nell’ambito della stessa causa. In particolare, occorre sottolineare che l’asserito illecito oggetto della presente controversia non riguarda la presunta cattiva gestione di fondi da parte del gestore della X1 Fund Allocation menzionata nell’ordinanza di rinvio (40).

54.      Dopo aver sottolineato l’esatta natura dell’evento rilevante ai fini della decisione sulla competenza internazionale, come individuato nel caso di specie dal giudice del rinvio, affronto ora i due elementi contenuti nella nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» (41), vale a dire «il luogo del fatto generatore di tale danno» e «il luogo in cui il danno si è concretizzato», nello specifico contesto delle false dichiarazioni nella specie contestate.

2.      Fatto generatore del danno

55.      A titolo di osservazione contestuale preliminare, occorre ricordare che l’azione in esame si riferisce a un prodotto per il mercato dei capitali. La possibilità per un soggetto operante su detto mercato di proporre un prodotto siffatto in un determinato territorio dipende dalle disposizioni di diritto dell’Unione europea e nazionali applicabili (42). Ciò significa, dal punto di vista pratico, che, in linea di principio, la vendita lecita di un determinato prodotto per il mercato dei capitali può essere ammessa nel territorio di uno Stato membro solo dopo che il relativo prospetto è stato autorizzato dall’autorità nazionale di volta in volta competente o è stato ad essa notificato. Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha confermato che il prospetto di base era stato notificato alla Österreichische Kontrollbank.

56.      È in questo contesto che occorre stabilire a partire da quale momento (o a quali condizioni), in base alla rispettiva normativa, un investitore come la ricorrente potesse essere indotto a fare affidamento sulle informazioni asseritamente errate fornite dalla resistente. Qual è stato l’evento decisivo ai fini dell’(asserito) danno consistente nell’essere indotto ad effettuare un investimento problematico?

57.      Nel contesto in esame sono ipotizzabili tre opzioni.

58.      In primis, si potrebbe ritenere che il momento rilevante sia quello in cui le informazioni di cui trattasi sono state rese pubbliche e, quindi, in generale, disponibile in modo da indurre potenzialmente in errore (qualsiasi) investitore. Nel caso di specie, si tratterebbe del primo momento in cui il prospetto è stato diffuso dalla resistente, verosimilmente su un qualsiasi mercato di uno Stato membro, compreso il prospetto pubblicato per gli investitori sul mercato primario.

59.      In secondo luogo, il momento rilevante potrebbe essere quello a partire dal quale il prospetto può, per legge, iniziare a influenzare il comportamento in materia di investimenti del gruppo di investitori pertinente. Nella specie, tenuto conto anche della segmentazione nazionale della disciplina del mercato dei capitali qui in esame, detto gruppo pertinente è composto da investitori sui mercati secondari in Austria.

60.      In terzo luogo, il momento rilevante potrebbe coincidere con quello in cui il prospetto di cui trattasi ha indotto il singolo investitore considerato, come la ricorrente, ad assumere la decisione di investimento.

61.      Ritengo che sarebbe irragionevole accogliere la prima opzione (la prima pubblicazione in assoluto), semplicemente perché si tratta di un momento troppo lontano nel tempo rispetto a qualsiasi decisione ragionevolmente assunta da un investitore individuale che opera su uno specifico mercato secondario. Nei fatti, è probabile che tale «prima» pubblicazione non abbia alcun impatto sulla decisione adottata dal singolo investitore o dal gruppo di investitori. Di norma, tali investitori individuali operanti sul mercato secondario ricevono informazioni differenti, nel caso di specie, a quanto pare, anche redatte in una lingua diversa. In diritto, detti investitori non possono investire prima che una possibilità in tal senso sia prevista dalla legge per il rispettivo mercato nazionale. Inoltre, in pratica, rifarsi alla prima pubblicazione rivolta al pubblico in generale significherebbe riconoscere quale foro competente sempre quello della sede dell’emittente a prescindere dai possibili ostacoli giuridici che la vittima dell’asserito illecito possa, di fatto, incontrare nell’effettuare l’investimento sulla base della «prima» diffusione del prospetto.

62.      A mio giudizio, nemmeno la terza opzione delineata supra fornisce una soluzione ragionevole. Essa farebbe dipendere la norma sulla competenza da circostanze individuali del tutto accidentali e incerte che sarebbero praticamente impossibili da stabilire. Il giudice dovrebbe, di fatto, fare affidamento unicamente su una dichiarazione resa dalla ricorrente stessa in merito al momento e al luogo in cui ha assunto la propria decisione individuale di investimento. Un singolo investitore potrebbe benissimo, per fare un esempio, sfogliare un opuscolo concernente una nuova opportunità di investimento disponibile nei locali di una banca a Vienna, portarlo con sé per leggerlo durante un volo verso Dubrovnik, valutare se investire o meno sulla base delle informazioni ivi contenute e decidere infine di investire mentre sta facendo colazione sulla terrazza del suo albergo a Firenze incoraggiato in tal senso da un amico che lo sta chiamando da Praga.

63.      Pertanto, l’unica opzione ragionevole per stabilire in maniera oggettiva l’ubicazione del luogo dell’evento generatore del danno consistente nell’indurre in errore l’investitore mi sembra essere la seconda delle ipotesi sopra illustrate: il momento effettivo a partire dal quale, in linea con il diritto dell’Unione e con la normativa nazionale applicabile, il prospetto può influenzare il comportamento in materia di investimenti del gruppo di investitori pertinente sul mercato rilevante di cui trattasi. Il foro competente sarebbe così definito a livello nazionale e non locale. Infatti, la pubblicazione di un prospetto con riferimento a un determinato territorio nazionale dispiega effetti simultanei per detto intero territorio. Pertanto, a rigor di logica, la competenza territoriale all’interno di detto territorio nazionale è una questione di scelta della ricorrente.

64.      Dal mio punto di vista, l’aspetto centrale è che, per poter potenzialmente sviare la ricorrente, il prospetto doveva essere stato notificato in Austria. In caso contrario, i singoli investitori non avrebbero potuto legalmente sottoscriverlo in Austria (43).

65.      Nel contempo, e fatta salva la verifica del giudice del rinvio, una volta divenuto possibile proporre i certificati sul mercato secondario austriaco, tale possibilità era immediatamente estesa a tutto il territorio di detto paese. Così, benché l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 disciplini la competenza territoriale locale e non solo quella internazionale, ritengo che la natura dell’atto illecito consistente nel rendere false dichiarazioni, qui in esame, non permetta di individuare un’ubicazione all’interno del territorio nazionale perché una volta che l’autore dell’illecito è autorizzato a influenzare un determinato territorio nazionale, detta influenza colpisce immediatamente l’intero territorio a prescindere dai mezzi effettivamente impiegati per la pubblicazione di uno specifico prospetto (44).

66.      Ciò semplicemente perché la natura dell’illecito in esame è ben diversa da quella degli illeciti oggetto, ad esempio, della sentenza Bier (45). Detta causa riguardava un caso di inquinamento dell’ambiente idrico causato da una società che scaricava rifiuti industriali in Francia danneggiando, secondo quanto contestato, un’attività florovivaistica nei Paesi Bassi. È un dato di fatto che l’inquinamento ambientale oltrepassa i confini senza necessitare di alcuna autorizzazione a tal fine. Per contro, non si possono addebitare false dichiarazioni ad un soggetto che emette certificati rappresentativi di obbligazioni al portatore, che possano indurre a realizzare un investimento, fino a quando tali certificati non possano essere offerti su uno specifico mercato nazionale in linea con la normativa rilevante.

67.      Alla luce di quanto precede, la mia conclusione intermedia è nel senso che, per un’azione concernente un atto illecito consistente nel rendere false dichiarazioni mediante pubblicazione di un prospetto asseritamente lacunoso relativo a certificati rappresentativi di titoli al portatore che possono essere acquistati su uno specifico mercato secondario nazionale e che comportano una perdita da investimento, il «fatto generatore del danno» è ubicato nello Stato membro in cui tali certificati potevano essere validamente sottoscritti, e riguarda il suo intero territorio – vale a dire, nella specie, l’Austria.

3.      Luogo in cui il danno si è concretizzato

68.      Il danno azionato dalla ricorrente nel caso di specie consiste in una perdita economica. Si pone la questione se la perdita subita direttamente sul suo conto bancario costituisca il criterio di collegamento pertinente con la conseguenza che il «luogo in cui il danno si è concretizzato» coincide con il luogo in cui è acceso il conto bancario della ricorrente. In caso affermativo, il giudice del rinvio chiede quale dei conti coinvolti nella transazione sarebbe, di fatto, quello rilevante.

69.      Può essere utile ricordare, fin da subito, che la nozione di «danno» nell’espressione «luogo in cui il danno si è concretizzato» si riferisce al pregiudizio causato nel senso delle conseguenze pregiudizievoli dirette a carico degli interessi giuridicamente tutelati di un determinato ricorrente. Per questo motivo nella giurisprudenza succitata (46), la Corte continua a riferirsi al «danno iniziale» nel senso di «[pregiudizio] iniziale», escludendo i «danni patrimoniali indiretti» (successivi) che risultano e conseguono dal danno iniziale.

70.      Da quale specifico pregiudizio sia protetto il potenziale ricorrente e quando tale tipo di pregiudizio possa verificarsi dipende dalla specifica tipologia di illecito invocata. Nel caso di un atto illecito consistente nel rendere false dichiarazioni attraverso un prospetto asseritamente lacunoso, il pregiudizio, nel senso di danno diretto dal quale una persona è protetta, consiste nell’adozione di una decisione di investimento fondata su informazioni fuorvianti che detta persona non avrebbe adottato ove fosse stata in possesso dell’informazione corretta.

71.      L’espressione pecuniaria delle conseguenze di detto pregiudizio in termini di perdita economica segue, logicamente, l’evento dannoso. A prescindere dalla sua portata economica, ai fini della competenza tale perdita economica costituisce una mera espressione monetaria del danno già occorso, consistente nell’essere indotto ad adottare una decisione di investimento pregiudizievole. In altre parole, ritengo che la perdita calcolata sui beni o sulle risorse economiche della ricorrente disponibili sul conto bancario non rappresenti la tipologia esatta di danno che la fattispecie di atto illecito consistente nel rendere false dichiarazioni mira a prevenire.

72.      In cosa consiste allora il danno diretto, nel senso delle conseguenze pregiudizievoli immediate a carico del singolo ricorrente? In casi come quelli descritti nel presente procedimento, a mio parere, il danno diretto si verifica nel momento (e nel luogo) in cui, sulla base delle informazioni fuorvianti contenute nel prospetto, l’investitore assume un obbligo giuridicamente vincolante ed esecutivo ad investire nello strumento finanziario di cui trattasi.

73.      Tale posizione corrisponde all’orientamento costante della giurisprudenza sopra descritta (47), nell’ambito del quale la Corte ha stabilito che il danno economico dato dall’impatto sul conto bancario o sui beni di una persona si trova «troppo a valle» per essere considerato il criterio di collegamento pertinente ai fini di individuare il «luogo in cui il danno si è concretizzato».

74.      Più di recente, si è pervenuti alla medesima conclusione quando la Corte, nella sentenza Universal Music, ha osservato che il danno rilevante era insorto nella Repubblica ceca in quanto era divenuto certo una volta che la transazione era stata raggiunta dinanzi al collegio arbitrale in tale paese. In quel momento il prezzo di vendita effettivo e il corrispondente obbligo di pagamento («in modo irreversibile») era stato fissato. Il fatto che, ai fini dell’esecuzione della transazione, fosse stato effettuato un bonifico a partire da un conto bancario acceso nei Paesi Bassi era irrilevante (48). Aggiungo che la scelta della Universal Music di effettuare il pagamento a partire da un conto olandese non era forse sorprendente posto che si trattava di una società di tale paese, ma che essa avrebbe potuto altrettanto agevolmente servirsi del conto bancario di una controllata in un diverso Stato membro. Inoltre, la regola di cui all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 stabilisce, in linea di principio, la competenza territoriale locale e non solo la competenza internazionale. Pertanto, l’esatta ubicazione del conto bancario della Universal Music all’interno dei Paesi Bassi difficilmente era nota e prevedibile per la resistente, né presentava uno stretto collegamento con l’azione oggetto di detta causa.

75.      L’irrilevanza di tale conseguente perdita economica quale criterio di collegamento è stata riconosciuta anche nella sentenza Kolassa, in cui la Corte ha stabilito che «il solo fatto che il ricorrente subisca conseguenze finanziarie non giustifica l’attribuzione di competenza al giudice del domicilio di quest’ultimo se, come avveniva nella causa che è sfociata nella sentenza Kronhofer (…) sia il fatto generatore sia la concretizzazione del danno si situano sul territorio di un altro Stato membro» (49).

76.      È vero che la Corte ha ritenuto che il luogo di ubicazione del conto bancario fosse rilevante ai fini del riconoscimento della competenza, ma tale conclusione era suffragata dall’accertamento, da parte della stessa, dell’effettiva notifica in Austria, da parte della resistente, delle informazioni asseritamente lacunose. Solo dopo tale passaggio un investitore, come il sig. Kolassa, poteva assumere un’obbligazione giuridicamente vincolante ad investire una determinata somma di denaro, il che è avvenuto presumibilmente nel luogo in cui era acceso il suo conto bancario.

77.      Quando e dove un’obbligazione diventi vincolante ed esecutiva dipende dal diritto nazionale e dall’accertamento del giudice nazionale, a seconda della natura della transazione di cui trattasi. Nella maggior parte dei casi, è verosimile si tratti del momento in cui l’investitore ha firmato un contratto di vendita dei certificati considerati. In una situazione siffatta, la conseguente riduzione dei fondi disponibili sul suo conto bancario costituirà un «mero» effetto pregiudizievole derivante dal danno già occorso.

78.      A mio giudizio, il luogo in cui si è concretizzato il danno coinciderà con quello in cui è effettivamente assunto un impegno di investimento giuridicamente vincolante. L’esatta individuazione dell’ubicazione di tale luogo dipende dalla normativa nazionale alla luce dei concreti elementi di prova disponibili. È verosimile che si tratti dei locali di una filiale della banca in cui è stato sottoscritto il relativo contratto di investimento e che possono coincidere, come nella causa Kolassa, con il luogo in cui è acceso il conto bancario.

79.      Tale conclusione si pone, a mio avviso, in linea con gli obiettivi della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale (50) poiché è verosimile che il giudice del luogo in cui la ricorrente assume la rispettiva obbligazione di investimento sia nella posizione ideale per raccogliere prove, sentire testimoni, valutare le circostanze in cui è stato commesso l’atto illecito consistente nel rendere false dichiarazioni e valutare il danno che ne è conseguito. Inoltre, tale esito risponde anche all’obiettivo della prevedibilità delle norme di competenza: come osservato dalla Corte nella sentenza Kolassa (51), la resistente, nel notificare il prospetto in uno specifico Stato membro, deve aspettarsi che investitori sul mercato secondario, domiciliati in tale Stato membro, possano investire su tale certificato e subiscano un danno.

80.      Pertanto, alla luce dell’analisi che precede, al fine di stabilire il foro competente non occorre valutare gli specifici conti bancari menzionati dal giudice del rinvio e utilizzati dalla ricorrente per effettuare l’investimento. Ritengo che l’ubicazione del conto bancario ben difficilmente possa essere considerata, di per sé, determinante nello stabilire il foro competente ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. Come la Corte ha statuito nella sentenza Universal Music (così come nella sentenza Kronhofer), il conto bancario non costituisce di per sé un criterio di collegamento affidabile (52). Un conto bancario è uno strumento neutrale: può essere acceso ovunque e, nell’odierna era dell’e-banking, può essere amministrato a partire da qualsiasi luogo. La questione sollevata nel caso di specie, alla pari della molteplicità di conti bancari utilizzati nel contesto dell’investimento compiuto dalla ricorrente, evidenzia unicamente il fatto che considerare il conto bancario quale criterio di collegamento farebbe dipendere la competenza ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 dai metodi scelti per le transazioni nel singolo caso, rendendola, in fin dei conti, tutt’altro che prevedibile.

81.      La mia seconda conclusione intermedia è quindi che l’espressione «luogo in cui il danno si è concretizzato» deve essere interpretata come riferita al luogo in cui un investitore sul mercato secondario, come la ricorrente nel procedimento principale, ha assunto, sulla base di un prospetto asseritamente lacunoso, un’obbligazione giuridicamente vincolante ed esecutiva a investire nei certificati.

V.      Conclusione

82.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni sollevate dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), come segue:

Nel caso di un’azione concernente un atto illecito consistente nel rendere false dichiarazioni mediante pubblicazione di un prospetto asseritamente lacunoso, relativo a certificati rappresentativi di titoli al portatore che possono essere acquistati su uno specifico mercato secondario nazionale e che comportano una perdita da investimento, la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretata nel senso che esso si colloca nello Stato membro, del quale copre l’intero territorio, in cui detti certificati hanno potuto essere validamente sottoscritti, nonché come il luogo in cui un investitore sul mercato secondario, quale la ricorrente, ha assunto, sulla base di un prospetto asseritamente lacunoso, un’obbligazione giuridicamente vincolante ed esecutiva a investire.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).


3      Articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).


4      Sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37).


5      Sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, punti da 28 a 35).


6      Sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 40).


7      Sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 57).


8      Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles») (GU 1978, L 304, pag. 36).


9      Come stabilito, per la prima volta, nella sentenza del 30 novembre 1976, Bier (21/76, EU:C:1976:166). V., ad esempio, sentenze dell’11 gennaio 1990, Dumez France e Tracoba (C‑220/88, EU:C:1990:8, punto 10); del 19 settembre 1995, Marinari (C‑364/93, EU:C:1995:289, punto 11); del 10 giugno 2004, Kronhofer (C‑168/02, EU:C:2004:364, punto 16); del 22 gennaio 2015, Hejduk (C‑441/13, EU:C:2015:28, punto 18); del 28 gennaio 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 45); del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 38); del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding (C‑12/15, EU:C:2016:449, punto 28), e del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan (C‑194/16, EU:C:2017:766, punto 29 e giurisprudenza citata).


10      Sentenza dell’11 gennaio 1990,(C‑220/88, EU:C:1990:8, punto 13).


11      Sentenza dell’11 gennaio 1990, Dumez France e Tracoba(C‑220/88, EU:C:1990:8, punto 20). Il corsivo è mio.


12      Sentenza dell’11 gennaio 1990, Dumez France e Tracoba (C‑220/88, EU:C:1990:8, in particolare, punti 18 e 20). Il corsivo è mio.


13      V., in dettaglio, sulla suddetta distinzione, le mie conclusioni nella causa flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑27/17, EU:C:2018:136, paragrafo 37).


14      Sentenza del 19 settembre 1995, Marinari (C‑364/93, EU:C:1995:289).


15      Sentenza del 19 settembre 1995, Marinari (C‑364/93, EU:C:1995:289, punti 14 e 21).


16      Sentenza del 10 giugno 2004 (C‑168/02, EU:C:2004:364).


17      Sentenza del 10 giugno 2004, Kronhofer (C‑168/02, EU:C:2004:364, punto 21). Il corsivo è mio.


18      Sentenza del 10 giugno 2004, Kronhofer (C‑168/02, EU:C:2004:364, punto 20).


19      Ibidem.


20      Sentenza del 21 maggio 2015 (C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 52).


21      V. le mie conclusioni nella causa flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑27/17, EU:C:2018:136, paragrafo 75).


22      V., ad esempio, sentenza del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan (C‑194/16, EU:C:2017:766, punto 39).


23      Considerando 11 e 12 del regolamento n. 44/2001.


24      Sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37).


25      Sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 55).


26      Sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:375, punto 56).


27      Per un esempio di un approccio comparabile a livello nazionale, si può richiamare la sentenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) del 13 luglio 2010, XI ZR 28/09. La causa riguardava un’azione proposta da un ricorrente domiciliato in Germania contro un soggetto britannico che proponeva prodotti finanziari attraverso un intermediario operante in Germania. Il ricorrente e l’intermediario stipulavano un contratto di investimento che, evidentemente, non avrebbe (mai) potuto essere redditizio a causa delle elevate commissioni. Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) stabiliva che i giudici tedeschi del luogo di ubicazione del conto bancario da cui sono stati effettuati i rispettivi pagamenti possono riconoscere la propria competenza come «luogo in cui il danno si è concretizzato» ove il trasferimento dei fondi sia la diretta conseguenza di un atto illecito, vale a dire la sollecitazione del ricorrente da parte dell’intermediario ad investire in prodotti che non avrebbero mai potuto essere redditizi. Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) non stabiliva se la competenza dei giudici tedeschi potesse essere fondata anche sul luogo dell’evento generatore del danno.


28      V., ad esempio, Gargantini, M., «Capital markets and the market for judicial decisions: in search of consistency», in MPILux Working Paper 1, 2016, pag. 18; Lehmann, M., «Prospectus liability and private international law – assessing the landscape after the CJEÙs Kolassa ruling (Case C‑375/13)», in Journal of Private International Law, 2016, pag. 318, a pag. 331; Cotiga, A.,«C.J.U.E., 28 janvier 2015, Harald Kolassa c. Barclays Bank PLC, Aff. C‑375-13», in Revue internationale des services financiers,2015, pag. 40, in particolare pagg. 48 e 49.


29      Sentenza del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding (C‑12/15, EU:C:2016:449).


30      Sentenza del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding (C‑12/15, EU:C:2016:449, punto 40). Il corsivo è mio.


31      Sentenza del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding (C‑12/15, EU:C:2016:449, punti 36 e 37).


32      V. supra, parte finale del paragrafo 40 delle presenti conclusioni.


33      Sentenza del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding(C‑12/15, EU:C:2016:449, punti da 36 a 39).


34      V., ad esempio, sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. (C‑509/09 e C‑161/10, EU:C:2011:685, punto 38 e giurisprudenza citata).


35      Come risulta dal considerando 11 del regolamento n. 44/2001.


36      V., ad esempio, sentenze del 10 giugno 2004, Kronhofer (C‑168/02, EU:C:2004:364, punto 14), o del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding (C‑12/15, EU:C:2016:449, punto 25).


37      V., di recente, sentenza del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan (C‑194/16, EU:C:2017:766, punti 26 e 27).


38      In generale, v. le mie conclusioni nella causa flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑27/17, EU:C:2018:136, paragrafi da 94 a 99).


39      Si può aggiungere che dall’ordinanza di rinvio sembrerebbe che la resistente sia l’autrice della versione tedesca del prospetto in esame e che anche la sua distribuzione in Austria e la pertinente comunicazione alla ricorrente siano ad essa riconducibili, aspetti questi che spetta comunque al giudice del rinvio verificare. Ciò corrisponde anche agli accertamenti compiuti dalla Corte nella sua sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa(C‑375/13, EU:C:2015:375), concernenti, fatte salve le verifiche del giudice del rinvio, la stessa resistente e il medesimo prodotto finanziario. V. anche paragrafo 76 delle presenti conclusioni.


40      Se, eventualmente, la presunta cattiva gestione dei fondi a Francoforte ha causato la perdita di valore dei certificati e in che misura ciò costituisca una conseguenza inevitabile delle informazioni contenute nel prospetto di base, è una questione di fatto e di causalità (sostanziale) che compete al giudice nazionale chiarire.


41      V. i riferimenti citati nella nota 9.


42      V., a questo proposito, in particolare, direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU 2003, L 345, pag. 64).


43      Per contro, nell’analizzare la nozione di «fatto generatore del danno» nella causa Kolassa (nella misura in cui l’azione riguardava la violazione di «obblighi di legge relativi al prospetto e all’informazione degli investitori»), la Corte osservava che nessun elemento indicava «che le decisioni relative alle modalità degli investimenti proposti dalla Barclays Bank e ai contenuti dei relativi prospetti erano state adottate nello Stato membro in cui l’investitore era domiciliato, né che detti prospetti erano stati redatti e distribuiti in origine al di fuori dello Stato membro in cui ha sede detta banca». V. sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:375, punto 53).


44      Si potrebbe ricordare che la medesima logica è stata accolta anche dalla Corte nella sentenza Kolassa, seppur con riferimento al luogo di concretizzazione del danno: «l’emittente di un certificato che non adempie i propri obblighi di legge relativi al prospetto deve, qualora decida di far notificare il prospetto relativo al certificato in altri Stati membri, aspettarsi che operatori non sufficientemente informati, domiciliati in tali Stati membri, investano su tale certificato e subiscano il danno» - sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:375, punto 56).


45      Sentenza del 30 novembre 1976 (21/76, EU:C:1976:166).


46      Supra, paragrafi da 32 a 37 e 43 delle presenti conclusioni. V., per un esame più dettagliato di tale aspetto, le mie conclusioni nella causa flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑27/17, EU:C:2018:136, paragrafi da 29 a 42 e da 64 a 67).


47      Supra, paragrafi da 32 a 37 e 43 delle presenti conclusioni.


48      Sentenza del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding (C‑12/15, EU:C:2016:449, punti 31 e 32).


49      Sentenza del 28 gennaio 2015 (C‑375/13, EU:C:2015:375, punto 49).


50      Sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 46 e giurisprudenza citata).


51      Sentenza del 28 gennaio 2015 (C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 56).


52      V., in tal senso, sentenze del 10 giugno 2004, Kronhofer (C‑168/02, EU:C:2004:364, punto 20), e del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding (C‑12/15, EU:C:2016:449, punto 38).