Language of document : ECLI:EU:C:2018:400

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 6 giugno 2018 (1)

Causa C149/17

Bastei Lübbe GmbH & Co. KG

contro

Michael Strotzer

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I (Tribunale del Land, Monaco I, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Risarcimento in caso di condivisione di file in violazione del diritto d’autore – Connessione internet accessibile ai membri della famiglia del titolare – Esclusione della responsabilità del titolare senza necessità di fornire dettagli circa le modalità di utilizzo della connessione da parte del familiare»






 Introduzione

1.        Se il diritto sostanziale in materia di proprietà intellettuale è parzialmente armonizzato nel diritto dell’Unione, le procedure volte a reprimere le violazioni di tale diritto e a risarcire i danni da esse conseguenti sono invece disciplinate, in linea di principio, dal diritto nazionale degli Stati membri. Il diritto dell’Unione pone tuttavia determinati requisiti che vanno oltre la semplice verifica di effettività normalmente applicata nell’ambito dell’autonomia procedurale degli Stati membri.

2.        La causa in esame solleva la questione della portata di detti requisiti e della loro interazione con i diritti fondamentali. Tale problematica è già stata sottoposta alla Corte, ma la presente causa fornirà a quest’ultima l’opportunità di sviluppare e di precisare ulteriormente la propria giurisprudenza in tale ambito.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

3.        L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, lettera b), della direttiva n. 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (2) dispone quanto segue:

«1.      Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:

(…)

b)       ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

(…)».

4.        Ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della stessa direttiva:

«1.      Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantire l’applicazione delle sanzioni e l’utilizzazione dei mezzi di ricorso. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.      Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i titolari dei diritti, i cui interessi siano stati danneggiati da una violazione effettuata sul suo territorio, possano intentare un’azione per danni (...)».

5.        L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva n. 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (3) dispone:

«1.       Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione comunitaria o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva si applicano, conformemente all’articolo 3, alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

2. La presente direttiva si applica fatto salvo il disposto delle norme specifiche sull’attuazione dei diritti e sulle eccezioni contenute nella legislazione comunitaria in materia di diritto d’autore e diritti connessi al diritto d’autore, segnatamente (...) nella direttiva [2001/29], e in particolare gli articoli da 2 a 6 e l’articolo 8 di quest’ultima».

6.        In forza dell’articolo 3 di tale direttiva:

«1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.

2.      Le misure, le procedure e i mezzi ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi».

7.        Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, della stessa direttiva:

«Gli Stati membri assicurano che, a richiesta della parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue affermazioni e ha, nel convalidare le sue richieste, specificato prove che si trovano nella disponibilità della controparte, l’autorità giudiziaria competente possa ordinare che tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte, a condizione che sia garantita la tutela delle informazioni riservate».

8.        Infine, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2004/48:

«Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all’autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un’attività di violazione, di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione».

 Il diritto tedesco

9.        L’articolo 97 del Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte - Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi) del 9 settembre 1965 dispone:

«1.      Chiunque illegittimamente leda il diritto d’autore o un altro diritto tutelato in base alla presente legge può essere chiamato dal danneggiato a rimuovere il danno o, in caso di pericolo di reiterazione, può essere assoggettato ad azione inibitoria. Il diritto di ottenere un provvedimento inibitorio può essere rivendicato anche quando sorga per la prima volta un pericolo d’infrazione.

2.      Chiunque agisca dolosamente o colposamente è tenuto a risarcire al danneggiato il danno che ne deriva. In sede di determinazione del risarcimento è possibile tener conto anche dell’utile conseguito con la violazione dall’autore della stessa. Il diritto al risarcimento del danno può essere calcolato anche sulla base dell’importo che l’autore della violazione avrebbe dovuto versare come adeguato compenso qualora avesse richiesto l’autorizzazione all’esercizio del diritto leso. Autori, redattori di pubblicazioni scientifiche (articolo 70), fotografi (articolo 72) e artisti interpreti o esecutori (articolo 73) possono chiedere un risarcimento economico secondo equità anche per un danno non patrimoniale».

 Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

10.      La Bastei Lübbe AG, una società di diritto tedesco, detiene, in qualità di produttore di fonogrammi, i diritti d’autore e i diritti connessi su un audiolibro.

11.      Il sig. Michael Strotzer è titolare di una connessione internet attraverso la quale, l’8 maggio 2010, detto fonogramma è stato condiviso, per poterlo scaricare, con un numero illimitato di utenti di una piattaforma internet di condivisione (peer-to-peer). Un perito ha attribuito con esattezza l’indirizzo IP al sig. Strotzer.

12.      Con lettera del 28 ottobre 2010, la Bastei Lübbe intimava al sig. Strotzer di porre fine alla violazione del diritto d’autore. Poiché tale intimazione si è rivelata vana, la Bastei Lübbe citava in giudizio dinanzi all’Amtsgericht München (Tribunale circoscrizionale, Monaco, Germania) il sig. Strotzer, in qualità di titolare dell’indirizzo IP di cui trattasi, al fine di ottenere un risarcimento in denaro.

13.      Tuttavia, il sig. Strotzer nega di aver commesso egli stesso la violazione del diritto d’autore e afferma che la sua connessione internet era sufficientemente protetta. Inoltre, egli sostiene che i suoi genitori, con lui conviventi, avevano ugualmente accesso a tale connessione ma che, per quanto a sua conoscenza, non disponevano di quest’opera sul loro computer, ne ignoravano l’esistenza e non utilizzavano il software della piattaforma di condivisione online. Per giunta, il computer sarebbe stato spento al momento della violazione di cui trattasi.

14.      L’Amtsgericht München (Tribunale circoscrizionale, Monaco) respingeva la domanda di risarcimento danni della Bastei Lübbe in ragione del fatto che non si poteva ritenere che il sig. Strotzer avesse commesso l’asserita violazione dei diritti d’autore, poiché questi aveva affermato che i suoi genitori erano parimenti in grado di commettere la violazione in questione. La Bastei Lübbe ha quindi interposto appello dinanzi al Landgericht München I (Tribunale del Land, Monaco I, Germania), giudice del rinvio nella presente causa.

15.      Il giudice a quo è incline a supporre la responsabilità del sig. Strotzer quale autore delle presunte violazioni del diritto d’autore poiché, stando alle sue dichiarazioni, non vi sarebbe alcun terzo che abbia utilizzato la connessione internet al momento della violazione stessa e, dunque, egli potrebbe essere seriamente considerato come autore della violazione del diritto in questione. Il giudice del rinvio, tuttavia, si deve confrontare con la giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), che, a suo avviso, potrebbe opporsi alla condanna del convenuto (4).

16.      Infatti, secondo la giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), così come interpretata dal giudice del rinvio, spetta al richiedente dimostrare e provare la violazione del diritto d’autore. Il Bundesgerichtshof ritiene inoltre che una presunzione di fatto deponga a favore della colpa del titolare della connessione internet qualora, al momento della suddetta violazione, nessun’altra persona potesse utilizzarla. Tuttavia, se all’epoca della violazione la connessione internet non era sufficientemente protetta o era consapevolmente messa a disposizione di altri, una siffatta presunzione di colpa del titolare della connessione non sussiste.

17.      In tale ipotesi però, secondo la giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), sul titolare della connessione internet incombe un onere della prova secondario. Tale titolare soddisfa tale onere della prova secondario dichiarando se, ed eventualmente quali, altre persone avessero accesso autonomo alla sua connessione internet e, quindi, possano essere gli autori dell’asserita violazione del diritto d’autore. Nell’ipotesi in cui un familiare abbia avuto accesso alla connessione internet in questione, il titolare di detta connessione non è tenuto tuttavia a fornire ulteriori dettagli circa il momento e la modalità di utilizzo di tale connessione, alla luce della tutela del matrimonio e della famiglia, garantita dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dalle corrispondenti disposizioni del diritto costituzionale tedesco.

18.      In tale contesto, il Landgericht München I (Tribunale del Land, Monaco I) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, debba essere interpretato nel senso che sussistono “sanzioni efficaci e dissuasive” contro le violazioni del diritto di messa a disposizione del pubblico di un’opera anche nel caso in cui si escluda la responsabilità per danni del titolare di una connessione internet, attraverso la quale sono avvenute violazioni del diritto d’autore mediante condivisione di file, qualora questi indichi almeno un familiare che, oltre a lui, abbia avuto accesso a tale connessione, senza fornire ulteriori dettagli, rilevati con specifiche indagini, circa il momento e la modalità di utilizzo di internet da parte di detto familiare.

2)      Se l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48/CE debba essere interpretato nel senso che sussistono “misure effettive finalizzate al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale” anche nel caso in cui si escluda la responsabilità per danni del titolare di una connessione internet, attraverso la quale sono avvenute violazioni del diritto d’autore mediante condivisione di file, qualora questi indichi almeno un familiare che, come lui, avesse accesso a tale connessione, senza fornire ulteriori dettagli, rilevati con specifiche indagini, circa il momento e la modalità di utilizzo di internet da parte di tale familiare».

19.      La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla Corte il 24 marzo 2017. La Bastei Lübbe, il governo austriaco e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. La Bastei Lübbe e la Commissione erano rappresentate all’udienza tenutasi il 14 marzo 2018.

 Analisi

 Osservazioni preliminari

20.      Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione esprime dei dubbi quanto alla rilevanza delle questioni pregiudiziali ai fini della decisione della controversia principale. Io non li condivido.

21.      Con le sue questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio chiede in sostanza se sia conforme all’esigenza di efficacia delle misure previste per garantire il rispetto dei diritti d’autore, derivante dall’articolo 8 della direttiva 2001/29 e dall’articolo 3 della direttiva 2004/48, consentire al titolare di una connessione internet, attraverso la quale sono state commesse delle violazioni ai diritti d’autore (5), di sottrarsi alla responsabilità per tali violazioni fondata su una presunzione indicando, senza ulteriori dettagli, un familiare che abbia parimenti accesso a tale connessione. I dubbi del giudice del rinvio derivano dalla giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) relativa ai mezzi di ricorso di cui dispongono, in diritto tedesco, i titolari di diritti d’autore violati.

22.      Spetta non alla Corte, ma ai soli giudici nazionali interpretare ed applicare la giurisprudenza nazionale degli Stati membri. Tuttavia, dal principio dell’interpretazione conforme risulta che le autorità e i giudici nazionali hanno l’obbligo di interpretare, per quanto possibile, le disposizioni del loro diritto nazionale in modo da garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione. Tale necessità comprende l’obbligo di modificare una giurisprudenza nazionale consolidata, se è incompatibile con detto diritto (6). Sembrerebbe pertanto che l’esigenza di un’interpretazione conforme imponga al giudice del rinvio di interpretare e di applicare la giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), per quanto possibile, in modo da garantire la piena efficacia degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione in materia di efficacia dei mezzi di ricorso a disposizione dei titolari dei diritti d’autore. Orbene, spetta certamente alla Corte fornire al giudice del rinvio tutte le indicazioni necessarie riguardanti la portata di tali obblighi.

23.      Pertanto, se il giudice del rinvio nutre dei dubbi riguardo alla conformità della giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), così come la interpreta, ai requisiti derivanti dal diritto dell’Unione, la Corte è pienamente competente a definire la portata di tali requisiti. Occorre esaminare due aspetti di tale problematica: il campo di applicazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione ed il rispetto dei diritti fondamentali nell’applicazione di tali disposizioni.

 Le disposizioni pertinenti delle direttive 2001/29 e 2004/48

24.      La direttiva 2001/29 è piuttosto laconica per quanto riguarda le misure destinate a garantire il rispetto dei diritti che essa armonizza. L’articolo 8 di tale direttiva si limita ad obbligare gli Stati membri, in generale, a prevedere delle sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive contro le violazioni dei suddetti diritti. Gli Stati membri devono, inoltre, prevedere, a favore dei titolari danneggiati, la possibilità di intentare un’azione per danni. Le misure concrete da adottare per soddisfare tali obblighi sono state lasciate alla piena discrezionalità degli Stati membri.

25.      Tuttavia, data l’importanza dei diritti di proprietà intellettuale per la realizzazione del mercato interno, il legislatore dell’Unione ha ritenuto necessario prevedere norme armonizzate più dettagliate al fine di assicurare una protezione omogenea di tali diritti in tutta l’Unione(7). La direttiva 2004/48 è così interamente dedicata alle misure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

26.      È vero che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2004/48, quest’ultima si applica fatto salvo il disposto delle norme specifiche in materia di diritto d’autore, in particolare quelle di cui all’articolo 8 della direttiva 2001/29. Pertanto, tale disposizione conferisce priorità alle norme della direttiva 2001/29 rispetto alle disposizioni della direttiva 2004/48. Ciò non significa però che il diritto d’autore nel suo complesso debba essere escluso dal campo di applicazione della direttiva 2004/48. L’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva stabilisce molto chiaramente che le sue disposizioni si applicano «alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato». Poiché il diritto d’autore rientra indubbiamente nella proprietà intellettuale, ad esso è applicabile la direttiva 2004/48, fatto salvo il disposto delle norme specifiche contenute negli atti del diritto dell’Unione che lo riguardano. Tale direttiva contiene peraltro disposizioni specifiche riguardanti il diritto d’autore, in particolare all’articolo 5, che stabilisce una presunzione della qualità di autore o di titolare di un diritto connesso al diritto d’autore.

27.      L’articolo 8 della direttiva 2001/29 deve pertanto essere considerato non come una disposizione isolata di carattere molto generale, bensì come parte del sistema armonizzato di tutela dei diritti di proprietà intellettuale organizzato dalla direttiva 2004/48. Tale sistema va oltre la semplice autonomia procedurale degli Stati membri, imponendo loro concreti obblighi il cui rispetto, ivi compreso il loro aspetto procedurale, rientra nel controllo della Corte, che supera l’ambito del tradizionale controllo dei principi di equivalenza e di effettività. Un’interpretazione diversa priverebbe la direttiva 2004/48 della sua ragion d’essere, poiché non aggiungerebbe nulla rispetto all’obbligo, che già incombe sugli Stati membri in base al principio di effettività, di garantire l’effetto utile delle disposizioni sostanziali del diritto dell’Unione in materia di proprietà intellettuale. Infatti, sarebbe illogico ritenere che il legislatore dell’Unione abbia concepito una direttiva costituita da obblighi che potrebbero essere svuotati di qualsiasi contenuto per effetto delle norme procedurali degli Stati membri. Inoltre, la direttiva 2004/48 ha un ambito di applicazione indipendente, in quanto ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 1, essa si applica non solo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale armonizzati a livello del diritto dell’Unione, ma anche ai diritti previsti dalla legislazione nazionale degli Stati membri. Tale direttiva non può quindi essere ridotta ad una mera concretizzazione del principio generale di effettività della tutela dei diritti attribuiti dal diritto dell’Unione che si applica, nell’ambito dell’autonomia procedurale degli Stati membri, in mancanza di disposizioni specifiche del diritto dell’Unione.

28.      Pertanto, se l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, completato e precisato, a tal riguardo, dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, prevede il diritto del titolare danneggiato di intentare un’azione di risarcimento, ciò implica, a mio avviso, l’obbligo di prevedere e di applicare nell’ordinamento giuridico nazionale dei meccanismi che consentano realmente ai titolari di ottenere tale risarcimento danni. Se è vero che i concreti meccanismi procedurali volti ad attuare tali direttive rientrano nella competenza degli Stati membri, la loro efficacia è sottoposta però al controllo della Corte. Contrariamente a quanto suggerito dalla Commissione nelle sue osservazioni, tale controllo non si limita alla questione se sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento dei danni, in quanto, di norma, tale valutazione si compie nell’ambito del controllo del rispetto del principio di effettività. Il controllo del rispetto degli obblighi derivanti dalle citate direttive richiede un’interpretazione delle loro disposizioni concrete alla luce del loro effetto utile.

29.      Il procedimento principale ha ad oggetto violazioni del diritto di messa a disposizione del pubblico realizzate per mezzo di internet. Risulta difficile per i titolari dei diritti lesi da questo tipo di violazioni individuare i responsabili e provare il coinvolgimento di questi ultimi. Infatti, le violazioni commesse a mezzo Internet non lasciano tracce materiali(8) e permettono, in certa misura, di mantenere l’anonimato dei colpevoli. L’unico indizio che in genere è possibile trovare è l’indirizzo IP a partire dal quale la violazione è stata commessa. L’identificazione del titolare dell’indirizzo IP, benché esatta, non costituisce prova della responsabilità di una persona determinata, soprattutto se la connessione internet in questione era accessibile a più persone.

30.      È per questo che i diritti nazionali prevedono spesso delle misure di attenuazione dell’onere della prova che incombe sul titolare dei diritti d’autore lesi. In particolare, tale misura può assumere la forma di una presunzione di colpevolezza del titolare della connessione internet per la violazione commessa a partire dal suo indirizzo IP. Tali misure consentono di garantire l’effettività del diritto dei titolari di chiedere il risarcimento danni in caso di violazioni commesse tramite internet. Secondo le informazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale, una siffatta presunzione è stata introdotta nell’ordinamento giuridico tedesco per via giurisprudenziale.

31.      L’obbligo di introdurre una simile presunzione non è espressamente previsto né dalle disposizioni contenute nella direttiva 2001/29 né da quelle contenute nella direttiva 2004/48. Tuttavia, se tale misura costituisce lo strumento principale previsto dal diritto nazionale per garantire l’efficacia del diritto al risarcimento del danno subito, menzionato dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, essa deve essere applicata in modo coerente ed efficace. Tale misura non potrebbe conseguire il proprio obiettivo se fosse troppo facile superare la presunzione di colpevolezza, lasciando il titolare danneggiato senza altra possibilità di far valere il suo diritto al risarcimento del danno subito. Tale diritto diverrebbe così illusorio.

32.      Pertanto, se l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 non prescrive alcuno strumento concreto per garantire l’effettività del diritto al risarcimento, a mio parere, ne consegue che le misure esistenti devono essere applicate in modo coerente ed efficace. A tale proposito, i giudici nazionali hanno un ruolo fondamentale di valutazione delle prove e di ponderazione dei differenti interessi in gioco.

33.      Conseguentemente, se il giudice nazionale nutre dubbi in merito all’interpretazione ed all’applicazione della giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) relativa alle responsabilità ed agli obblighi dei titolari di connessione a internet, esso deve privilegiare l’interpretazione che consenta di garantire la massima efficacia della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

 La tutela dei diritti fondamentali

34.      Sembra che il problema riscontrato dal giudice del rinvio nell’applicazione della giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) risieda nel ricorso al principio di tutela della vita familiare per limitare l’obbligo del titolare della connessione internet a fornire informazioni relative alla persona che può aver commesso la violazione dei diritti d’autore. Pertanto, qualora il titolare della connessione indicasse che oltre a lui altre persone potevano avere accesso a questa connessione, egli non sarebbe tenuto a rivelare la loro identità né a fornire ulteriori dettagli che li riguardino, in quanto tale obbligo costituirebbe un’ingiustificata ingerenza nella sua sfera familiare.

35.      Si deve sottolineare a questo proposito che, nell’applicazione delle norme di recepimento delle direttive 2001/29 e 2004/48, gli Stati membri sono ovviamente vincolati dalle disposizioni della Carta. Il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare è tutelato dall’articolo 7 della stessa. Tuttavia, nelle controversie in materia di diritti d’autore, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare può trovarsi in conflitto con il diritto fondamentale di proprietà sancito all’articolo 17 della Carta. La proprietà intellettuale è espressamente menzionata al paragrafo 2.

36.      Inoltre, la Corte ha già avuto modo di sottolineare che il diritto d’informazione del ricorrente nell’ambito di un procedimento relativo alla tutela di diritti di proprietà rientra nel diritto ad un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta e permette di assicurare in tal modo la tutela effettiva del diritto di proprietà intellettuale (9).

37.      In una siffatta situazione, in cui diversi diritti fondamentali sono in conflitto fra loro, spetta alle autorità e ai giudici nazionali provvedere a garantire un giusto equilibrio tra tali diritti (10). È anche possibile che la necessaria conciliazione tra le esigenze connesse alla tutela di diversi diritti fondamentali debba essere realizzata nell’ambito del diritto dell’Unione, in particolare dalla Corte in sede di interpretazione di tale diritto (11).

38.      Nel quadro di detto esercizio di conciliazione, si deve assicurare il rispetto del contenuto essenziale dei diritti fondamentali in questione. In tal senso, la Corte ha stabilito che è contrario tanto al diritto fondamentale di proprietà quanto al diritto a un ricorso effettivo consentire ad un istituto bancario di eccepire il segreto bancario, in nome del diritto alla protezione dei dati personali, sancito all’articolo 8 della Carta, al fine di rifiutarsi di fornire i dati del titolare di un conto, che avrebbero consentito di proporre contro di esso un’azione a tutela del diritto di proprietà intellettuale (12).

39.      Si potrebbe seguire un ragionamento analogo relativo all’interdipendenza tra il diritto di proprietà intellettuale e il diritto a un ricorso effettivo, da un lato, ed il diritto al rispetto della vita familiare, dall’altro.

40.      Se il diritto, riconosciuto al titolare della connessione internet in nome della tutela della sua vita familiare, di rifiutare di fornire dettagli relativi alle persone che possono aver commesso la violazione dei diritti d’autore dovesse impedire, di fatto, al titolare di tali diritti di ottenere il risarcimento del danno subito, ciò arrecherebbe pregiudizio al contenuto essenziale del diritto di proprietà intellettuale di detto titolare. In tal caso, il diritto di proprietà dovrebbe prevalere sul diritto al rispetto della vita familiare. Viceversa, se una siffatta ingerenza nella vita familiare dovesse essere ritenuta inammissibile dal giudice nazionale, è il titolare della connessione internet che dovrebbe essere ritenuto responsabile della violazione del diritto d’autore. Una simile responsabilità accessoria è a quanto pare possibile nel diritto tedesco (13). Prima di far sorgere la responsabilità del titolare della connessione internet, spetterebbe ancora al giudice nazionale verificare che non esistano altri strumenti di ricorso che consentano al titolare dei diritti d’autore leso di identificare le persone che hanno commesso la violazione, al fine di ottenere un risarcimento (14).

41.      Inoltre, mi sembra che altre due disposizioni della Carta possano ancora essere prese in considerazione nella ponderazione dei diritti fondamentali.

42.      In primo luogo, l’articolo 20 della Carta, che sancisce l’uguaglianza davanti alla legge. Infatti, secondo le informazioni fornite dalla Bastei Lübbe nelle sue osservazioni, circa il 70% delle connessioni internet in Germania sono «connessioni familiari», vale a dire utilizzate in un contesto familiare. Il residuo 30% delle connessioni non è quindi utilizzato in tale contesto e alcune di tali connessioni sono probabilmente detenute da persone che vivono sole. Se l’utilizzo di una connessione internet nel contesto familiare consentisse di eludere facilmente la responsabilità per violazione dei diritti d’autore, ciò comporterebbe un trattamento sfavorevole delle persone che, vivendo da sole, non consentono ad altri familiari l’accesso alla loro connessione internet. Orbene, se sotto il profilo del diritto al rispetto della vita familiare le persone che vivono in famiglia non si trovano nella stessa situazione di quelle che vivono sole, una siffatta differenza non sussiste per quanto attiene la responsabilità per le violazioni dei diritti d’autore. Pertanto, il solo fatto di coabitare con altri membri della famiglia non può automaticamente determinare l’esclusione di tale responsabilità.

43.      In secondo luogo, l’articolo 54 della Carta enuncia il divieto di abuso dei diritti in essa riconosciuti. È vero che questo articolo è diretto principalmente contro gli atti che, col pretesto di tutelare i diritti riconosciuti dalla Carta, mirano in realtà a contrastare i diritti fondamentali e ad annullarli (15). Chiaramente, la violazione di un diritto di proprietà intellettuale non è un atto di questo tipo.

44.      Ciò premesso, il divieto di abuso del diritto fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione da molto tempo (16). In virtù di tale principio, i soggetti di diritto non possono avvalersi abusivamente dei diritti conferiti dalle norme dell’Unione per ottenere dei vantaggi che ne derivano senza che sia conseguito lo scopo di tali norme.

45.      Nel procedimento principale il sig. Strotzer sostiene di non poter essere ritenuto responsabile della violazione dei diritti d’autore commessa mediante la sua connessione internet, perché altre persone, ossia i suoi genitori, hanno parimenti accesso a tale connessione. Inoltre, egli afferma che i suoi genitori non hanno alcuna conoscenza del software utilizzato per commettere tale violazione, né possiedono nel loro computer l’opera che è stata illegalmente messa a disposizione del pubblico.

46.      Spetta pertanto al giudice del rinvio verificare se il sig. Strotzer non abusi del diritto alla tutela della vita familiare invocandola, non al fine di tutelare i membri della propria famiglia contro un’eventuale responsabilità per violazione dei diritto d’autore, con la quale essi non hanno palesemente alcun nesso, ma solo per eludere la propria responsabilità per questa violazione. Se così fosse, il diritto alla tutela della vita familiare non dovrebbe ostacolare la tutela della proprietà intellettuale dei titolari dei diritti d’autore.

 Conclusione

47.      Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Landgericht München I (Tribunale del Land, Monaco I, Germania) come segue:

L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva n. 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, e l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva n. 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, devono essere interpretati nel senso che essi non impongono di introdurre nel diritto nazionale degli Stati membri una presunzione di responsabilità dei titolari di una connessione internet per le violazioni dei diritti d’autore commesse tramite tale connessione. Tuttavia, se il diritto nazionale prevede una siffatta presunzione per garantire la tutela di tali diritti, quest’ultima deve essere applicata in modo coerente al fine di garantire l’efficacia di detta tutela. Il diritto al rispetto della vita familiare, sancito all’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non può essere interpretato in modo da privare i titolari di qualsiasi possibilità effettiva di tutela del loro diritto di proprietà intellettuale sancito all’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali.


1      Lingua originale: il francese.


2      GU 2001, L 167, pag. 10.


3      GU 2004, L 157, pag. 45.


4      Il giudice del rinvio cita in particolare la sentenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) del 6 ottobre 2016, I ZR 154/15, Afterlife.


5      Interpreto tale espressione come comprendente sia i diritti d’autore propriamente detti che i diritti connessi, come i diritti dei produttori di fonogrammi.


6      V., più di recente, sentenza del 17 aprile 2018, Egenberger (C‑414/16, EU:C:2018:257, punti 71 e 72).


7      V. considerando 1, 8 e 9 della direttiva 2004/48.


8      Contrariamente, ad esempio, alla vendita di merci contraffatte.


9      Sentenza del 16 luglio 2015, Coty Germany (C‑580/13, EU:C:2015:485, punto 29).


10      Sentenza del 15 settembre 2016, Mc Fadden, C‑484/14, EU:C:2016:689, punto 84).


11      Sentenza del 16 luglio 2015, Coty Germany (C‑580/13, EU:C:2015:485, punto 33).


12      Sentenza del 16 luglio 2015, Coty Germany (C‑580/13, EU:C:2015:485, punti da 37 a 41).


13      V. sentenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) del 30 marzo 2017, I ZR 19/16 Loud, pronunciata successivamente all’introduzione della domanda di pronuncia pregiudiziale nella presente causa.


14      V., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Coty Germany (C‑580/13, EU:C:2015:485, punto 42).


15      V. Woods, L., «Article 54 – Abuse of Rights», in Peers, S, Hervey, T.K., Kenner, J. e a. (a cura di), The EU Charter of Fundamental Rights: A Commentary, Hart Publishing, Oxford Portland (Oregon), 2014, pagg. 1539-1559.


16      V., per un’applicazione recente, sentenza del 6 febbraio 2018, Altun e a. (C-359/16, EU:C:2018:63, punti 48 e segg.).