Language of document : ECLI:EU:C:2018:454

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

11 giugno 2018(*)

«Intervento – Agenzia europea per i medicinali (EMA) – Scelta della nuova sede dell’EMA – Associazioni – Interesse alla soluzione della controversia – Rigetto»

Nella causa C‑182/18,

avente ad oggetto il ricorso di annullamento, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, proposto il 9 marzo 2018,

Comune di Milano, rappresentato da F. Sciaudone e M. Condinanzi, avvocati,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da E. Rebasti, M. Bauer e F. Florindo Gijón, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da:

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da M. K. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

Commissione europea, rappresentata da M. Konstantinidis e D. Nardi, in qualità di agenti,

intervenienti

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

vista la proposta di C. G. Fernlund, giudice relatore,

sentito l’avvocato generale M. Bobek,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale dell’Unione europea il 30 gennaio 2018, il Comune di Milano (Italia) ha proposto un ricorso volto all’annullamento della «decisione del Consiglio [dell’Unione europea) assunta a margine della 3579a riunione del Consiglio in formazione Affari Generali del 20 novembre 2017 e concernente la selezione della nuova sede dell’Agenzia europea per i medicinali [EMA] (...), pubblicata attraverso Comunicato Stampa che ne contiene il resoconto [Outcome of the Council Meeting (3579th Council meeting), (...) Presse 65, provisional version] nella parte in cui è stabilito che la nuova sede dell’Agenzia europea per i medicinali fosse collocata ad Amsterdam». Tale ricorso è stato iscritto a ruolo con il numero T‑46/18.

2        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 30 gennaio 2018, iscritto a ruolo con il numero C‑59/18, la Repubblica italiana ha proposto un ricorso di annullamento avente il medesimo oggetto del ricorso proposto dal Comune di Milano.

3        Con ordinanza dell’8 marzo 2018, Comune di Milano/Consiglio (T‑46/18, non pubblicata, EU:T:2018:131), adottata sulla base dell’articolo 54, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 128 del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo ha declinato la propria competenza nella causa T‑46/18 affinché la Corte possa statuire sul ricorso in tale causa.

4        Con istanza depositata presso la cancelleria della Corte il 9 marzo 2018, la Federazione Italiana Industria Chimica, l’Associazione Italiana Commercio Chimico, l’Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita-Alisei, l’Assobiomedica, l’Associazione Italiana Ospedalità Privata Lombardia, l’Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, l’Unione Confcommercio-Imprese per l’Italia, Milano, Lodi, Monza e Brianza e la Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi (in prosieguo: le «associazioni») hanno chiesto di essere ammesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Comune di Milano nella presente causa.

5        Con atto dell’11 aprile 2018 il Consiglio ha concluso per il rigetto di tale istanza di intervento.

6        Il Comune di Milano non si è pronunciato entro il termine impartito sull’istanza di intervento delle associazioni.

 Sull’istanza di intervento

7        In forza dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il diritto dei singoli di intervenire in una controversia sottoposta alla Corte è subordinato alla condizione che gli stessi possano dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia.

8        Per consolidata giurisprudenza, la nozione di «interesse alla soluzione della controversia», ai sensi della citata disposizione, dev’essere definita con riguardo all’oggetto stesso della controversia e deve intendersi come un interesse diretto e attuale all’esito riservato alle conclusioni stesse, e non come un interesse rispetto ai motivi o agli argomenti dedotti. Infatti, l’espressione «soluzione della controversia» rinvia alla decisione finale richiesta, come sancita nel dispositivo della futura sentenza o ordinanza. In linea di principio, si può ritenere che un interesse alla soluzione della controversia sia sufficientemente diretto solo nei limiti in cui tale soluzione sia idonea a modificare la posizione giuridica del richiedente l’intervento [v., in tal senso, ordinanze del presidente della Corte del 17 giugno 1997, National Power e PowerGen/Commissione, C‑151/97 P(I) e C‑157/97 P(I), EU:C:1997:307, punto 61; dell’8 giugno 2012, Schenker/Air France e Commissione, C‑589/11 P(I), non pubblicata, EU:C:2012:332, punti 10, 14 e 15, nonché del 27 febbraio 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:135, punti 7 e 11].

9        Per quanto riguarda le istanze di intervento presentate da associazioni rappresentative, tali domande sono ammesse, in particolare, se dette associazioni hanno la funzione di tutelare i loro aderenti in cause che sollevano questioni di principio idonee a incidere su questi ultimi [ordinanze del presidente della Corte del 17 giugno 1997, National Power e PowerGen/Commissione, C‑151/97 P(I) e C‑157/97 P(I), EU:C:1997:307, punto 66, e del 28 settembre 1998, Pharos/Commissione, C‑151/98 P, EU:C:1998:440, punto 6].

10      Nel caso di specie, le associazioni sostengono che l’atto di cui è chiesto l’annullamento comporta il trasferimento della sede dell’EMA, attualmente sita a Londra (Regno Unito), verso un luogo provvisorio ad Amsterdam (Paesi Bassi), in vista di un successivo trasferimento verso la nuova sede definitiva in tale città, poiché i locali che devono accogliere tale agenzia non saranno operativi alla data in cui, secondo la procedura di cui all’articolo 50 TUE, avrà effetto il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea.

11      Le associazioni sostengono anche che tali trasferimenti successivi possono interrompere o ritardare le attività dell’agenzia in materia di autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali, di farmacovigilanza e di sostegno alla ricerca farmaceutica. Esse ritengono che tali disfunzioni possano avere conseguenze sui propri aderenti – imprese la cui attività riguarda la ricerca farmaceutica, la produzione di medicinali o di loro componenti – e, più in generale, arrecare un danno economico significativo a tutte le imprese del settore.

12      A tale riguardo, occorre rilevare che la procedura di selezione della città che deve ospitare la nuova sede dell’EMA, adottata a margine del Consiglio europeo (articolo 50 TUE) che si è tenuto il 22 giugno 2017, attribuiva uno spazio preponderante al mantenimento della continuità operativa dell’agenzia, anche durante la fase di transizione. Tenuto conto della natura delle attività dell’EMA, che riguardano la tutela e la promozione della sanità pubblica, tale continuità è necessaria al buon funzionamento dell’Unione. Pertanto, il mantenimento di tale continuità giova a tutti i cittadini dell’Unione, comprese le associazioni che hanno chiesto di intervenire nella presente causa e i loro aderenti. Tuttavia, non si può ritenere che tali associazioni abbiano, per tale ragione, un interesse diretto e certo alla soluzione della controversia nella presente causa.

13      Anzitutto, infatti, la decisione finale richiesta alla Corte, quale sarà sancita nel suo dispositivo, non è idonea a modificare la posizione giuridica delle associazioni. Se tale esito dovesse essere conforme alle conclusioni del Comune di Milano, esso potrebbe dar luogo, eventualmente, all’avvio di una nuova procedura di selezione della città che deve ospitare la sede dell’EMA, procedura alla quale dette associazioni non potranno in ogni caso partecipare.

14      Inoltre, la circostanza che l’EMA dovrà, in un primo tempo, installarsi ad Amsterdam in locali provvisori non significa affatto che tale agenzia non sarà in grado di svolgere i propri compiti e di garantire la transizione ordinata verso la sede definitiva. Le perturbazioni invocate dalle associazioni a tal proposito rivestono pertanto un carattere puramente ipotetico.

15      Infine, il danno economico invocato dalle associazioni e derivante da tali perturbazioni non si basa su alcun elemento di prova.

16      Alla luce di tali circostanze, le associazioni non dimostrano un interesse diretto e certo alla soluzione della controversia nella presente causa.

17      Tenuto conto delle considerazioni che precedono, l’istanza di intervento presentata dalle associazioni dev’essere respinta.

 Sulle spese

18      Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura della Corte, si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che definisce la causa. La presente ordinanza pone fine alla causa per quanto riguarda le associazioni. Di conseguenza, occorre statuire sulle spese relative alle loro istanze di intervento.

19      Ai sensi dell’articolo 138 del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le associazioni sono risultate soccombenti in esito alla loro istanza di intervento e nessuna delle parti ha concluso per la loro condanna alle spese, occorre statuire che le associazioni, il Comune di Milano e il Consiglio sopporteranno le proprie spese relative alle istanze di intervento delle associazioni.

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

1)      L’istanza di intervento presentata dalla Federazione Italiana Industria Chimica, dall’Associazione Italiana Commercio Chimico, dall’Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita-Alisei, dall’Assobiomedica, dall’Associazione Italiana Ospedalità Privata Lombardia, dall’Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, dall’Unione Confcommercio-Imprese per l’Italia, Milano, Lodi, Monza e Brianza e dalla Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi è respinta.

2)      La Federazione Italiana Industria Chimica, l’Associazione Italiana Commercio Chimico, l’Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita-Alisei, l’Assobiomedica, l’Associazione Italiana Ospedalità Privata Lombardia, l’Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, l’Unione Confcommercio-Imprese per l’Italia, Milano, Lodi, Monza e Brianza e la Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi sopporteranno le proprie spese.

3)      Il Comune di Milano e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese relative all’istanza di intervento di tali associazioni.

Lussemburgo, 11 giugno 2018.

Il cancelliere

 

Il presidente

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


*      Lingua processuale: l’italiano.