Language of document : ECLI:EU:C:2018:480

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

21 giugno 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti – Restrizioni – Tassazione dei dividendi versati agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) – Dividendi versati da società residenti in uno Stato membro ad OICVM non residenti – Esenzione dei dividendi versati da società residenti in uno Stato membro ad OICVM residenti – Giustificazioni – Ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri – Coerenza del regime fiscale – Proporzionalità»

Nella causa C‑480/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Østre Landsret (Corte regionale dell’Est, Danimarca), con decisione del 31 agosto 2016, pervenuta in cancelleria il 5 settembre 2016, nel procedimento

Fidelity Funds,

Fidelity Investment Funds,

Fidelity Institutional Funds

contro

Skatteministeriet,

con l’intervento di:

NN (L) SICAV,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, E. Levits (relatore), A. Borg Barthet, M. Berger e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 ottobre 2017,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Fidelity Funds, la Fidelity Investment Funds e la Fidelity Institutional Funds, da P. Farmer, barrister, e J. Skaadstrup Andersen, advokat;

–        per la NN (L) SICAV, da E. Vistisen, advokat;

–        per il governo danese, da C. Thorning e J. Nymann-Lindegren, in qualità di agenti, assistiti da S. Horsbøl Jensen, advokat;

–        per il governo tedesco, da T. Henze e R. Kanitz, in qualità di agenti;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman, B. Koopman e J. Langer, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da W. Roels e R. Lyal, in qualità di agenti, assistiti da H. Peytz, avocat,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 dicembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 56 e 63 TFUE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito delle controversie tra, da un lato, la Fidelity Funds, la Fidelity Investment Funds e la Fidelity Institutional Funds e, dall’altro, lo Skatteministeriet (Ministero delle Imposte, Danimarca) in merito a domande di rimborso di ritenute alla fonte operate sui dividendi che sono stati loro versati da società residenti in Danimarca tra il 2000 e il 2009.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        La direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (GU 1985, L 375, pag. 3), era intesa a prevedere, conformemente al suo quarto considerando, per gli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) situati negli Stati membri, norme minime comuni per quanto riguarda la loro autorizzazione, il loro controllo, la loro struttura, la loro attività e le informazioni che sono tenuti a pubblicare. La direttiva 85/611 è stata ripetutamente modificata prima di essere abrogata, con effetto al 1o luglio 2011, dalla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU 2009, L 302, pag. 32), che ha proceduto alla sua rifusione.

 Diritto danese

4        L’articolo 1, punto 5 a, della lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (legge relativa all’imposta sulle società) prevede che gli OICVM fiscalmente residenti in Danimarca siano ivi assoggettati a imposta, mentre l’articolo 1, punto 6, di tale legge concerne l’assoggettamento a imposta dei fondi rientranti nelle disposizioni dell’articolo 16 C della lov om påligningen af indkomstskat til staten (legge sulla determinazione dell’imposta statale sui redditi; in prosieguo: la «ligningslov»), e che sono residenti in Danimarca.

5        L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della legge relativa all’imposta sulle società dispone che gli OICVM e gli altri fondi di investimento che non hanno la residenza fiscale in Danimarca sono soggetti a imposta sui dividendi distribuiti loro da società residenti in Danimarca e tale obbligo tributario limitato ha ad oggetto unicamente i redditi aventi la loro fonte in Danimarca.

6        Ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, della kildeskatteloven (legge sulla ritenuta alla fonte), ogni decisione di distribuzione di dividendi da parte di una società residente in Danimarca deve prevedere che sarà applicata una ritenuta alla fonte pari ad una determinata percentuale del totale distribuito, salvo disposizioni contrarie. L’aliquota della ritenuta alla fonte era fissata al 25% per il 2000 raggiungendo il 28% per il periodo dal 2001 al 2009.

7        Conformemente alla normativa danese, l’aliquota della ritenuta alla fonte è ricondotta al 15% quando le autorità dello Stato di residenza dell’OICVM interessato sono tenute a scambiare informazioni con le autorità danesi in applicazione di una convenzione diretta a prevenire le doppie imposizioni, di un’altra convenzione internazionale o di un accordo amministrativo sull’assistenza in materia fiscale. Per i contribuenti residenti nell’Unione europea, l’assoggettamento finale a imposta non deve, in pratica, eccedere il 15%, conformemente a tale disposizione. L’assoggettamento a imposta può, inoltre, essere ulteriormente ridotto in base alle convenzioni fiscali concluse tra il Regno di Danimarca e lo Stato di residenza dell’OICVM interessato.

8        La legge sulla ritenuta alla fonte è applicabile agli OICVM con sede in Danimarca, che sono quindi, a priori, soggetti a tale normativa sull’assoggettamento a imposta dei dividendi. Tuttavia, dalle disposizioni dell’articolo 65, paragrafo 8, di tale legge risulta che il ministro delle Imposte può adottare norme secondo le quali le distribuzioni di dividendi a fondi che rientrano nelle disposizioni dell’articolo 16 C della ligningslov (in prosieguo: i «fondi rientranti nell’articolo 16 C») siano esenti dalla ritenuta.

9        In occasione dell’adozione del decreto sull’imposta alla fonte, il ministro delle Imposte ha fatto uso di tale facoltà per esentare totalmente i fondi rientranti nell’articolo 16 C da ritenuta alla fonte. Infatti, ai termini dell’articolo 38 del decreto sull’imposta alla fonte, qualsiasi OICVM può farsi rilasciare un certificato di esenzione e beneficiare dell’esenzione dall’assoggettamento a imposta alla fonte sui dividendi, a condizione, da un lato, di essere un organismo rientrante nell’articolo 1, punto 6, della legge relativa all’imposta sulle società, e quindi di essere residente in Danimarca, e, dall’altro, di beneficiare dello status di fondo rientrante nell’articolo 16 C. Un OICVM residente in Danimarca che non soddisfa le condizioni dell’articolo 16 C della ligningslov non è esentato dalla ritenuta alla fonte sui dividendi.

10      L’articolo 16 C della ligningslov definisce cosa si debba intendere per fondo rientrante nell’articolo 16 C.

11      Così, conformemente alla normativa in vigore fino al 1o giugno 2005, affinché un OICVM possa essere qualificato come fondo rientrante nell’articolo 16 C, era necessario che operasse una distribuzione minima. La distribuzione minima costituisce la base per l’assoggettamento a imposta dei redditi del fondo interessato in capo ai suoi detentori di quote.

12      Le regole per la determinazione della distribuzione minima sono precisate all’articolo 16 C, paragrafi da 2 a 6, della ligningslov. In conformità al paragrafo 2 di tale articolo, la distribuzione minima è costituita dalla somma delle entrate e degli importi netti incassati nel corso dell’esercizio, somma dalla quale sono dedotte le perdite e le spese. L’articolo 16 C, paragrafo 3, della ligningslov prevede che sia inclusa in tale calcolo tutta una serie di entrate elencate in tale articolo, segnatamente gli interessi, i dividendi da azioni, i proventi su crediti e contratti finanziari nonché le plusvalenze su cessioni di azioni. In conformità all’articolo 16 C, paragrafi 4 e 5, della ligningslov, i fondi rientranti nell’articolo 16 C possono dedurre le perdite fiscalmente ammissibili nonché le spese di gestione.

13      A seguito dell’adozione della legge n. 407, del 1o giugno 2005, e a partire da tale data, non è più richiesto che sia effettivamente operata una distribuzione minima ai detentori di quote per poter beneficiare dello status di fondo rientrante nell’articolo 16 C. Il beneficio di tale status è tuttavia sempre soggetto alla condizione che l’OICVM interessato proceda al calcolo di una distribuzione minima, soggetta a imposta in capo ai suoi detentori di quote, tramite una ritenuta alla fonte prelevata dal tale organismo.

 Procedimenti principali e questione pregiudiziale

14      I ricorrenti nel procedimento principale sono OICVM, ai sensi della direttiva 85/611, con sede, rispettivamente, nel Regno Unito e in Lussemburgo. I loro investimenti in società con sede in Danimarca sono investimenti di portafoglio e non superano il 10% del capitale. I prodotti proposti dai ricorrenti nel procedimento principale sono accessibili a clienti residenti in Danimarca, ma non sono commercializzati attivamente in tale Stato membro. Parimenti, i ricorrenti nel procedimento principale non hanno chiesto alle autorità fiscali danesi di poter beneficiare dello status fiscale dei fondi rientranti nell’articolo 16 C, né hanno adattato i loro statuti alla normativa applicabile a siffatti fondi fino all’esercizio fiscale 2005.

15      I ricorrenti nel procedimento principale hanno adito il giudice nazionale presentando domande di rimborso di ritenute alla fonte operate su distribuzioni di dividendi di società con sede in Danimarca di cui hanno beneficiato tra il 2000 e il 2009, sostenendo che gli OICVM residenti in Danimarca, a differenza degli OICVM non residenti in tale Stato membro, possono beneficiare di un’esenzione dalla ritenuta alla fonte. La normativa tributaria nazionale, infatti, porrebbe due condizioni all’esenzione, ossia che l’OICVM interessato sia residente in Danimarca e che determini e dichiari i propri redditi secondo la normativa tributaria danese. Gli OICVM non residenti non possono, per loro natura, soddisfare la prima di tali condizioni, ed è per loro impossibile, se non particolarmente difficile, soddisfare la seconda condizione, tanto più che non hanno alcun incentivo a farlo, poiché, a causa della prima condizione, essi non possono comunque beneficiare dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte.

16      Di conseguenza, i ricorrenti nel procedimento principale ritengono quindi di aver diritto al rimborso delle imposte prelevate alla fonte, anche se non soddisfano la seconda condizione relativa all’obbligo di determinare e di dichiarare una distribuzione minima conformemente alla normativa danese.

17      Il Ministero delle Imposte ammette certamente che il regime danese ha per effetto che, in taluni casi, OICVM con sede in Danimarca e OICVM con sede in un altro Stato membro sono oggetto di un trattamento fiscale differente per quanto riguarda i dividendi percepiti da società con sede in Danimarca. Tuttavia, esso è del parere che tale restrizione sia giustificata, da un lato, dalla necessità di preservare la coerenza del regime fiscale e, dall’altro, dalla necessità di assicurare una ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra Stati membri.

18      In tali circostanze, le parti nelle controversie principali concordano sul fatto che tale differenza di trattamento fiscale costituisce una restrizione alla libera circolazione, ma i ricorrenti nel procedimento principale sostengono che una siffatta restrizione non può essere giustificata dai motivi dedotti dal Ministero delle Imposte e che, comunque, la normativa danese eccede quanto necessario per garantire l’assoggettamento a imposta in Danimarca.

19      In tali circostanze, l’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est, Danimarca) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale seguente:

«Se un regime fiscale, come quello di cui trattasi nei procedimenti principali, in forza del quale gli OICVM esteri disciplinati dalla direttiva 85/611 (…) sono soggetti a ritenuta alla fonte sui dividendi provenienti da società danesi sia contrario all’articolo 56 CE (divenuto l’articolo 63 TFUE) sulla libera circolazione dei capitali o all’articolo 49 CE (divenuto l’articolo 56 TFUE) sulla libera prestazione dei servizi, laddove gli OICVM danesi equivalenti possono ottenere un’esenzione dalla ritenuta alla fonte, o perché operano effettivamente una distribuzione minima di dividendi ai propri detentori di quote a fronte della quale si applica la ritenuta alla fonte, oppure perché è calcolata tecnicamente una distribuzione minima sulla quale è applicata la ritenuta alla fonte in relazione ai detentori di quote degli organismi».

 Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

20      A seguito della presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale, i ricorrenti nel procedimento principale, con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 18 gennaio 2018, hanno chiesto che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento, ai sensi dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte.

21      A sostegno della domanda, i ricorrenti nel procedimento principale sostengono, in sostanza, che le conclusioni dell’avvocato generale riposano su in malinteso riguardo all’ampiezza e alla natura dei requisiti posti all’articolo 16 C della ligningslov. Inoltre, il riferimento, fatto dall’avvocato generale, alla circostanza che taluni OICVM non residenti nel Regno di Danimarca avrebbero praticato distribuzioni minime sarebbe errato in fatto e le circostanze relative a siffatti OICVM non sarebbero state oggetto di discussione dinanzi alla Corte.

22      A tal proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alle motivazioni attraverso le quali l’avvocato generale giunge a formularle (sentenza del 22 giugno 2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging e a., C‑126/16, EU:C:2017:489, punto 31 nonché giurisprudenza ivi citata).

23      Si deve parimenti ricordare, in tale contesto, che lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura della stessa non prevedono la facoltà per le parti interessate di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (sentenza del 25 ottobre 2017, Polbud – Wykonawstwo, C‑106/16, EU:C:2017:804, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, il disaccordo di un interessato con le conclusioni dell’avvocato generale, qualunque siano le questioni da esso ivi esaminate, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale (sentenze del 25 ottobre 2017, Polbud – Wykonawstwo, C‑106/16, EU:C:2017:804, punto 24, nonché del 29 novembre 2017, King, C‑214/16, EU:C:2017:914, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

24      Con gli argomenti relativi all’ampiezza e alla natura dei requisiti posti all’articolo 16 C della ligningslov, i ricorrenti nel procedimento principale intendono rispondere alle conclusioni dell’avvocato generale rimettendo in discussione la descrizione della normativa in vigore in Danimarca a seguito della modifica avvenuta nel 2005, come derivante dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, dal fascicolo di cui dispone la Corte e dalle informazioni fornite in udienza. Orbene, dalla giurisprudenza citata al punto precedente risulta che il deposito di siffatte osservazioni non è previsto dalle norme che disciplinano il procedimento dinanzi alla Corte.

25      Tuttavia, ai sensi dell’articolo 83 del regolamento di procedura, la Corte, sentito l’avvocato generale, può disporre in qualsiasi momento la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo determinante la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

26      Nel presente caso, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per rispondere alla questione posta dal giudice del rinvio e che tutti gli argomenti necessari per dirimere la controversia di cui trattasi, in particolare, la possibilità, per un organismo non residente in Danimarca, di calcolare una distribuzione minima conformemente alla normativa danese e di ottenere la qualifica di fondo rientrante nell’articolo 16 C, siano stati discussi dinanzi alla Corte.

27      Alla luce delle precedenti considerazioni, non occorre disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

 Sulla questione pregiudiziale

28      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 56 e 63 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale i dividendi distribuiti da una società residente in tale Stato membro a un OICVM non residente sono soggetti a una ritenuta alla fonte, mentre i dividendi distribuiti a un OICVM residente in tale stesso Stato membro sono esenti da una siffatta ritenuta, a condizione che tale organismo operi una distribuzione minima ai suoi detentori di quote, o calcoli tecnicamente una distribuzione minima, e prelevi un’imposta su tale distribuzione minima reale o fittizia a carico dei suoi detentori di quote.

29      Come deriva dalla descrizione della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale effettuata dal giudice del rinvio, al fine di poter beneficiare di un’esenzione dalla ritenuta alla fonte, un OICVM deve, da un lato, essere residente in Danimarca e, dall’altro, beneficiare dello status di fondo rientrante nell’articolo 16 C.

30      Al fine di ottenere tale status, un OICVM deve soddisfare le condizioni previste all’articolo 16 C della ligningslov e, in particolare, conformemente alla normativa in vigore prima del 1o giugno 2005, impegnarsi a operare una distribuzione minima e applicare su tale distribuzione una ritenuta alla fonte a carico dei suoi detentori di quote. Dopo tale data, non è più richiesto che si proceda effettivamente a una distribuzione minima ai detentori di quote, ma, per beneficiare di detto status, l’OICVM interessato deve procedere al calcolo di una distribuzione minima che è assoggettata a imposta in capo ai suoi detentori di quote, per mezzo di una ritenuta alla fonte applicata da tale organismo. Gli OICVM residenti in Danimarca che non hanno ottenuto lo status di fondi rientranti nell’articolo 16 C sono soggetti alla ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da società residenti in tale Stato membro.

31      Dal fascicolo risulta, senza che ciò sia stato contestato dinanzi alla Corte, che, durante il periodo di cui trattasi nel procedimento principale, solo gli OICVM residenti in Danimarca potevano beneficiare di un’esenzione dalla ritenuta alla fonte. Dalle spiegazioni del governo danese e delle parti nel procedimento principale deriva che, sebbene un OICVM non residente in Danimarca possa in linea di principio soddisfare le condizioni previste all’articolo 16 C della ligningslov, esso non può beneficiare dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da società residenti, a motivo della sua qualità di organismo non residente in tale Stato membro.

 Sulla libertà di cui trattasi

32      Poiché la questione pregiudiziale è stata posta in relazione sia all’articolo 56 TFUE sia all’articolo 63 TFUE, occorre determinare, in via preliminare se, e in tal caso in che misura, una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale possa compromettere l’esercizio della libera prestazione dei servizi e della libera circolazione dei capitali.

33      A tal riguardo, da giurisprudenza consolidata risulta che dev’essere preso in considerazione l’oggetto della normativa in questione (sentenze del 13 novembre 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑35/11, EU:C:2012:707, punto 90 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 5 febbraio 2014, Hervis Sport- és Divatkereskedelmi, C‑385/12, EU:C:2014:47, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

34      Le controversie principali riguardano la domanda di rimborso delle ritenute alla fonte operate sui dividendi versati ai ricorrenti nel procedimento principale da società con sede in Danimarca tra il 2000 e il 2009 e la compatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa nazionale che riserva la possibilità di beneficiare dell’esenzione da una siffatta ritenuta alla fonte ai soli OICVM residenti in Danimarca che soddisfano le condizioni poste all’articolo 16 C della ligningslov.

35      La normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale ha quindi ad oggetto il trattamento fiscale di dividendi percepiti dagli OICVM.

36      Di conseguenza, si deve ritenere che la situazione di cui al procedimento principale rientri nella libera circolazione dei capitali.

37      Inoltre, ammesso che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale abbia l’effetto di vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di un OICVM con sede in uno Stato membro diverso dal Regno di Danimarca, ove fornisce legittimamente servizi analoghi, siffatti effetti sarebbero l’inevitabile conseguenza del trattamento fiscale di cui sono oggetto i dividendi versati a tale OICVM non residente in Danimarca e non giustificano un esame autonomo alla luce della libera prestazione dei servizi (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2009, Glaxo Wellcome, C‑182/08, EU:C:2009:559, punto 51 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, tale libertà appare in questo caso secondaria rispetto alla libera circolazione dei capitali e può esservi ricollegata [sentenza del 26 maggio 2016, NN (L) International, C‑48/15, EU:C:2016:356, punto 41].

38      Peraltro, dalle indicazioni del giudice del rinvio risulta che gli investimenti dei ricorrenti nel procedimento principale in Danimarca sono investimenti di portafoglio e non hanno mai superato il 10% del capitale di una società con sede in Danimarca ed è pacifico che la libertà di stabilimento non è oggetto della questione pregiudiziale.

39      Occorre, pertanto, rispondere alla questione pregiudiziale alla luce dell’articolo 63 TFUE.

 Sulla sussistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali

40      Da una costante giurisprudenza risulta che le misure vietate dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in quanto restrizioni dei movimenti di capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dal fare investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di detto Stato membro dal farne in altri Stati (sentenza del 10 maggio 2012, Santander Asset Management SGIIC e a., da C‑338/11 a C‑347/11, EU:C:2012:286, punto 15 nonché giurisprudenza ivi citata).

41      Nel presente caso, in forza della normativa di cui trattasi nel procedimento principale, gli OICVM residenti in Danimarca e quelli residenti in un altro Stato membro sono soggetti, per quanto riguarda i dividendi che sono loro distribuiti da società residenti in Danimarca, a un trattamento differenziato.

42      Infatti, i dividendi distribuiti dalle società residenti in Danimarca agli OICVM non residenti sono soggetti a una ritenuta alla fonte. Per contro, gli OICVM residenti in Danimarca possono beneficiare dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte per tali dividendi, a condizione di soddisfare le condizioni dell’articolo 16 C della ligningslov.

43      Prelevando una ritenuta alla fonte sui dividendi versati agli OICVM non residenti e riservando ai soli OICVM residenti la possibilità di ottenere l’esenzione da una siffatta ritenuta alla fonte, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale opera un trattamento svantaggioso dei dividendi versati agli OICVM non residenti.

44      Siffatto trattamento svantaggioso è idoneo a dissuadere, da un lato, gli OICVM non residenti dall’effettuare investimenti in società con sede in Danimarca e, dall’altro, gli investitori residenti in Danimarca dall’acquistare quote in siffatti organismi (sentenza del 10 maggio 2012, Santander Asset Management SGIIC e a., da C‑338/11 a C‑347/11, EU:C:2012:286, punto 17).

45      Pertanto, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale integra una restrizione alla libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, dall’articolo 63 TFUE.

 Sull’esistenza di una giustificazione

46      A norma dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, l’articolo 63 TFUE non pregiudica tuttavia il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale.

47      Tale disposizione, costituendo una deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, deve essere oggetto di interpretazione restrittiva. Pertanto, essa non può essere interpretata nel senso che qualsiasi legislazione tributaria che operi una distinzione tra i contribuenti in base al luogo in cui essi risiedono o allo Stato membro in cui investono i loro capitali sia automaticamente compatibile con il Trattato FUE. Infatti, la deroga prevista all’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE subisce essa stessa una limitazione per effetto dell’articolo 65, paragrafo 3, TFUE, il quale stabilisce che le disposizioni nazionali di cui al precedente paragrafo 1 «non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all’articolo 63 [TFUE]» (sentenza del 10 aprile 2014, Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, C‑190/12, EU:C:2014:249, punti 55 e 56 e giurisprudenza ivi citata).

48      Le differenze di trattamento autorizzate dall’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE devono pertanto essere mantenute distinte dalle discriminazioni vietate dall’articolo 65, paragrafo 3, TFUE. Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, perché una normativa tributaria nazionale quale quella controversa nel procedimento principale possa essere considerata compatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali, è necessario che la differenza di trattamento riguardi situazioni che non sono oggettivamente comparabili o sia giustificata da ragioni imperative di interesse generale (sentenza del 10 maggio 2012, Santander Asset Management SGIIC e a., da C‑338/11 a C‑347/11, EU:C:2012:286, punto 23 nonché giurisprudenza ivi citata).

49      Occorre, di conseguenza, esaminare se il fatto di riservare agli OICVM residenti in Danimarca la possibilità di ottenere un’esenzione dalla ritenuta alla fonte sia giustificato da una differenza di situazione oggettiva tra gli OICVM residenti in Danimarca e gli OICVM non residenti.

50      A tale riguardo, dalla giurisprudenza della Corte deriva, da un lato, che la comparabilità o meno di una situazione transfrontaliera con una situazione interna dev’essere esaminata tenendo conto dell’obiettivo perseguito dalle disposizioni nazionali in questione nonché dell’oggetto e del contenuto di queste ultime (sentenza del 2 giugno 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek, C‑252/14, EU:C:2016:402, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

51      Dall’altro lato, solo i criteri distintivi pertinenti fissati dalla normativa di cui trattasi devono essere presi in considerazione al fine di valutare se la differenza di trattamento risultante da siffatta normativa rispecchi una differenza di situazione oggettiva (sentenze del 10 maggio 2012, Santander Asset Management SGIIC e a., da C‑338/11 a C‑347/11, EU:C:2012:286, punto 28, nonché del 2 giugno 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek, C‑252/14, EU:C:2016:402, punto 49).

52      Come risulta dalle osservazioni del governo danese, la normativa di cui trattasi nel procedimento principale ha l’obiettivo, da un lato, di assicurare l’uguaglianza tra l’onere fiscale gravante sui singoli che investono in società con sede in Danimarca tramite un OICVM e quello gravante sui singoli che investono direttamente in società con sede in Danimarca. Tale normativa eviterebbe così una doppia imposizione economica che si verificherebbe se i dividendi fossero assoggettati a imposta in capo all’OICVM interessato e in capo ai detentori di quote dello stesso. Dall’altro lato, detta normativa mirerebbe ad assicurare che i dividendi distribuiti da società con sede in Danimarca non sfuggano alla potestà impositiva del Regno di Danimarca a motivo della loro esenzione in capo agli OICVM e siano effettivamente soggetti una volta alla sua potestà impositiva.

53      Per quanto riguarda il primo obiettivo invocato dal governo danese, dalla giurisprudenza della Corte deriva che, rispetto ai provvedimenti adottati da uno Stato membro al fine di prevenire o di attenuare l’imposizione a catena oppure la doppia imposizione economica dei redditi distribuiti da una società residente, le società beneficiarie residenti non si trovano necessariamente in una situazione comparabile a quella delle società beneficiarie residenti di un altro Stato membro (sentenza del 25 ottobre 2012, Commissione/Belgio, C‑387/11, EU:C:2012:670, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

54      Tuttavia, a partire dal momento in cui uno Stato membro, in modo unilaterale o mediante convenzioni, assoggetta all’imposta sul reddito non soltanto le società residenti, ma anche quelle non residenti, per i redditi che esse ricevono da una società residente, la situazione di tali società non residenti si avvicina a quella delle società residenti (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2012, Commissione/Belgio, C‑387/11, EU:C:2012:670, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

55      Infatti, è solo l’esercizio da parte di questo stesso Stato della propria competenza tributaria che genera, indipendentemente da qualsiasi assoggettamento a imposta in un altro Stato membro, un rischio d’imposizione a catena o di doppia imposizione economica. In un caso siffatto, affinché le società beneficiarie non residenti non si trovino di fronte ad una limitazione della libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, dall’articolo 63 TFUE, lo Stato di residenza della società distributrice deve vigilare affinché, in relazione alla procedura prevista dal suo diritto nazionale allo scopo di prevenire o di attenuare l’imposizione a catena o la doppia imposizione economica, le società non residenti siano assoggettate ad un trattamento equivalente a quello di cui beneficiano le società residenti (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2012, Commissione/Belgio, C‑387/11, EU:C:2012:670, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

56      Poiché il Regno di Danimarca ha scelto di esercitare la propria competenza tributaria sui redditi percepiti dagli OICVM non residenti, questi si trovano di conseguenza in una situazione comparabile a quella degli OICVM residenti in Danimarca per quanto riguarda il rischio di doppia imposizione economica dei dividendi versati dalle società residenti in Danimarca (sentenze del 20 ottobre 2011, Commissione/Germania, C‑284/09, EU:C:2011:670, punto 58, nonché del 10 maggio 2012, Santander Asset Management SGIIC e a., C‑338/11 a C‑347/11, EU:C:2012:286, punto 42).

57      Il secondo obiettivo evidenziato dal governo danese consiste, in sostanza, nell’intento di non rinunciare completamente all’assoggettamento a imposta dei dividendi distribuiti dalle società residenti in Danimarca, ma di trasferire il livello della loro imposizione ai detentori di quote degli OICVM. Tale obiettivo è attuato prevedendo che, al fine di beneficiare dello status di fondo rientrante nell’articolo 16 C, e di conseguenza dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte, un OICVM residente in Danimarca deve prelevare una ritenuta alla fonte a carico dei suoi detentori di quote sulla distribuzione minima che è stata loro effettivamente versata oppure, dopo le modifiche intervenute nel 2005, sulla distribuzione minima calcolata conformemente alle disposizioni dell’articolo 16 C della ligningslov.

58      Il Regno di Danimarca non può, per contro, assoggettare un OICVM non residente a un siffatto obbligo di operare, sui dividendi che detto OICVM distribuisce, una ritenuta alla fonte, a beneficio di tale Stato membro. Un siffatto OICVM rientra nella potestà impositiva del Regno di Danimarca unicamente a motivo dei dividendi percepiti e la cui fonte si trova in tale Stato membro e non, in linea di principio, per quanto riguarda i dividendi distribuiti da tale organismo.

59      Tuttavia, tenuto conto dell’obiettivo, dell’oggetto e del contenuto della normativa di cui trattasi nel procedimento principale, tale distinzione, che riflette peraltro la differenza tra un organismo residente in Danimarca e un organismo non residente, non dovrebbe essere ritenuta decisiva.

60      Infatti, se l’obiettivo della normativa di cui trattasi nel procedimento principale è di spostare il livello d’imposizione dal veicolo d’investimento verso l’azionista di tale veicolo, sono in linea di principio le condizioni materiali della potestà impositiva sui redditi degli azionisti che devono essere ritenute decisive, e non già la tecnica impositiva utilizzata.

61      Orbene, un OICVM non residente può avere detentori di quote con residenza fiscale in Danimarca e sui cui redditi tale Stato membro può esercitare la propria potestà impositiva. Da questo punto di vista, un OICVM non residente si trova in una situazione oggettivamente comparabile a un OICVM residente in Danimarca.

62      Certamente, il Regno di Danimarca non può assoggettare a imposta i detentori di quote non residenti sui dividendi distribuiti da OICVM non residenti. Tuttavia, una siffatta impossibilità è coerente con la logica dello spostamento del livello d’imposizione dal veicolo all’azionista.

63      In tali circostanze, occorre constatare che il fatto di riservare ai soli OICVM residenti la possibilità di ottenere un’esenzione dalla ritenuta alla fonte non è giustificato da una differenza di situazione oggettiva tra tali OICVM e quelli residenti in uno Stato membro diverso dal Regno di Danimarca.

64      Orbene, una siffatta restrizione può essere ammessa soltanto se è giustificata da motivi imperativi di interesse generale, è idonea a garantire il conseguimento dell’obiettivo da essa perseguito e non eccede quanto è necessario per raggiungerlo (sentenza del 24 novembre 2016, SECIL, C‑464/14, EU:C:2016:896, punto 56).

65      I governi che hanno presentato osservazioni alla Corte ritengono che la restrizione alla libera circolazione dei capitali di cui al procedimento principale sia giustificata dalla necessità di preservare la coerenza del regime fiscale danese. I governi danese e dei Paesi Bassi ritengono, inoltre, che tale restrizione sia giustificata dalla necessità di assicurare la ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri.

66      Occorre esaminare, in primo luogo, se il fatto che uno Stato membro riservi la possibilità di ottenere un’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da società residenti ai soli OICVM residenti possa essere giustificato dalla necessità di assicurare il mantenimento della ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri.

67      I governi danese e dei Paesi Bassi sostengono a tale proposito che obbligare il Regno di Danimarca ad accordare un’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti agli OICVM non residenti, senza che esso possa prelevare un’imposta all’atto della distribuzione dei dividendi ai detentori di quote, equivarrebbe a costringere lo Stato fonte di tali dividendi a non esercitare la propria competenza tributaria sui redditi prodotti sul suo territorio.

68      Percepire l’imposta sui dividendi ed escludere gli OICVM non residenti dal beneficio dell’esenzione di cui al procedimento principale consentirebbe di assicurare una ripartizione equilibrata della potestà impositiva e non eccederebbe quanto necessario, dato che il Regno di Danimarca non percepisce più di una volta l’imposta sui dividendi distribuiti agli OICVM non residenti e il trasferimento dell’assoggettamento a imposta verso la distribuzione da parte di tali organismi non è possibile.

69      A tale riguardo, va ricordato che il mantenimento della ripartizione della potestà impositiva tra gli Stati membri può certamente costituire una ragione imperativa d’interesse generale che consente di giustificare una restrizione all’esercizio di una libertà di circolazione all’interno dell’Unione europea (sentenza del 12 dicembre 2013, Imfeld e Garcet, C‑303/12, EU:C:2013:822, punto 68 nonché giurisprudenza ivi citata).

70      Una siffatta giustificazione può essere ammessa qualora, in particolare, il regime di cui trattasi sia inteso a prevenire comportamenti atti a porre a rischio il diritto di uno Stato membro di esercitare la propria potestà impositiva in relazione alle attività svolte sul suo territorio (sentenza del 10 maggio 2012, Santander Asset Management SGIIC e a., da C‑338/11 a C‑347/11, EU:C:2012:286, punto 47 nonché giurisprudenza ivi citata).

71      Tuttavia, la Corte ha già dichiarato che, allorché uno Stato membro ha scelto, come nella situazione di cui al procedimento principale, di non assoggettare ad imposta gli OICVM residenti beneficiari di dividendi d’origine nazionale, non può invocare la necessità di garantire una ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri per giustificare l’assoggettamento ad imposta degli OICVM non residenti beneficiari di tali redditi (sentenza del 10 maggio 2012, Santander Asset Management SGIIC e a., da C‑338/11 a C‑347/11, EU:C:2012:286, punto 48 nonché giurisprudenza ivi citata).

72      Peraltro, i dividendi distribuiti dalle società residenti in Danimarca agli OICVM non residenti sono già stati assoggettati a imposta nel Regno di Danimarca a titolo di utili della società distributrice.

73      La circostanza che l’assoggettamento a imposta dei dividendi sia trasferito in capo agli azionisti degli OICVM residenti non può giustificare la restrizione di cui al procedimento principale.

74      Infatti, da un lato, com’è stato rilevato al punto 61 della presente sentenza, il Regno di Danimarca dispone della potestà impositiva sui detentori di quote residenti degli OICVM non residenti.

75      Dall’altro lato, il fatto che uno Stato membro applichi la ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti agli OICVM non residenti, a motivo dell’impossibilità di trattenere l’imposta su tutte le distribuzioni effettuate da tali organismi, equivale non già a prevenire comportamenti idonei a compromettere il diritto di tale Stato membro di esercitare la propria competenza tributaria in relazione alle attività realizzate sul suo territorio, ma, al contrario, a compensare l’assenza della potestà impositiva derivante dalla ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri.

76      La necessità di preservare una siffatta ripartizione non può, pertanto, essere invocata al fine di giustificare la restrizione alla libera circolazione dei capitali di cui al procedimento principale.

77      In secondo luogo, occorre verificare se, come sostengono i governi che hanno depositato osservazioni dinanzi alla Corte, la restrizione derivante dall’applicazione della normativa tributaria di cui al procedimento principale possa essere giustificata dalla necessità di preservare la coerenza del regime fiscale danese.

78      Secondo tali governi, infatti, sussisterebbe un nesso diretto tra l’esenzione dalla ritenuta alla fonte per quanto riguarda i dividendi versati agli OICVM residenti e l’obbligo di tali OICVM di prelevare una ritenuta alla fonte sui dividendi che essi distribuiscono ai loro detentori di quote.

79      A tale riguardo, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che la necessità di preservare la coerenza di un regime fiscale può giustificare una normativa idonea a restringere le libertà fondamentali (sentenza del 10 maggio 2012, Santander Asset Management SGIIC e a., da C‑338/11 a C‑347/11, EU:C:2012:286, punto 50 nonché giurisprudenza ivi citata).

80      Tuttavia, affinché un argomento fondato su una siffatta giustificazione possa essere accolto, secondo giurisprudenza costante occorre che sia dimostrata l’esistenza di un nesso diretto tra l’agevolazione fiscale di cui trattasi e la compensazione della stessa con un determinato prelievo fiscale, dovendosi determinare il carattere diretto del suddetto nesso alla luce della finalità della normativa in questione (sentenza del 10 maggio 2012, Santander Asset Management SGIIC e a., da C‑338/11 a C‑347/11, EU:C:2012:286, punto 51 nonché giurisprudenza ivi citata).

81      A tale riguardo, com’è stato rilevato ai punti da 29 a 31 della presente sentenza, un OICVM può beneficiare di un’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da una società residente in Danimarca a condizione, cumulativamente, di essere esso stesso residente in Danimarca e di operare una distribuzione minima o il calcolo di una distribuzione minima, sulle quali è riscossa una ritenuta alla fonte.

82      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 72 delle sue conclusioni, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale subordina l’esenzione degli OICVM residenti in Danimarca dalla ritenuta alla fonte alla condizione che essi operino una distribuzione minima, reale o fittizia, a vantaggio dei loro detentori di quote, i quali sono debitori di una ritenuta, prelevata a loro nome, da detti organismi. Il vantaggio così concesso agli OICVM residenti in Danimarca, sotto forma di un’esenzione dalla ritenuta alla fonte, viene, in linea di principio, compensato dall’assoggettamento a imposta dei dividendi, ridistribuiti da tali organismi, in capo ai detentori di quote di questi ultimi.

83      Occorre ancora verificare se il fatto di riservare ai soli OICVM residenti in Danimarca la possibilità di beneficiare dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte non ecceda quanto necessario al fine di garantire la coerenza del regime fiscale di cui al procedimento principale.

84      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 80 delle sue conclusioni, la coerenza interna del regime fiscale di cui al procedimento principale potrebbe essere mantenuta se gli OICVM residenti in uno Stato membro diverso dal Regno di Danimarca che soddisfano le condizioni dell’articolo 16 C della ligningslov potessero beneficiare dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte, a condizione che le autorità fiscali danesi si accertino, con la piena collaborazione di tali organismi, che questi ultimi versino un’imposta equivalente a quella che i fondi rientranti nell’articolo 16 C residenti in Danimarca devono trattenere, come ritenuta, sulla distribuzione minima calcolata in conformità a tale disposizione. Permettere a siffatti OICVM di beneficiare di detta esenzione, in tali circostanze, costituirebbe una misura meno restrittiva del regime attuale.

85      Inoltre, il rifiuto di accordare agli OICVM residenti in uno Stato membro diverso dal Regno di Danimarca che soddisfano le condizioni dell’articolo 16 C della ligningslov il beneficio dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte conduce a un’imposizione a catena dei dividendi versati ai loro detentori di quote residenti in Danimarca, circostanza che contrasta proprio con l’obiettivo perseguito dalla normativa nazionale.

86      Di conseguenza, occorre constatare che la restrizione derivante dall’applicazione della normativa tributaria di cui trattasi nel procedimento principale non può essere giustificata dalla necessità di preservare la coerenza del regime fiscale.

87      Alla luce delle precedenti considerazioni, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 63 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale i dividendi distribuiti da una società residente in tale Stato membro a un OICVM non residente sono soggetti a una ritenuta alla fonte, mentre i dividendi distribuiti a un OICVM residente nel medesimo Stato membro sono esenti da una siffatta ritenuta, a condizione che tale organismo operi una distribuzione minima ai suoi detentori di quote, o calcoli tecnicamente una distribuzione minima, e prelevi un’imposta su tale distribuzione minima reale o fittizia a carico dei suoi detentori di quote.

 Sulle spese

88      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 63 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale i dividendi distribuiti da una società residente in tale Stato membro a un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) non residente sono soggetti a una ritenuta alla fonte, mentre i dividendi distribuiti a un OICVM residente nel medesimo Stato membro sono esenti da una siffatta ritenuta, a condizione che tale organismo operi una distribuzione minima ai suoi detentori di quote, o calcoli tecnicamente una distribuzione minima, e prelevi un’imposta su tale distribuzione minima reale o fittizia a carico dei suoi detentori di quote.

Firme


*      Lingua processuale: il danese.