Language of document : ECLI:EU:C:2018:533

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

5 luglio 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenze speciali – Articolo 5, punto 3 – Materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso – Luogo in cui si è concretizzato il danno e luogo dell’evento generatore del danno – Domanda di risarcimento del danno asseritamente causato da condotte anticoncorrenziali poste in essere in diversi Stati membri – Articolo 5, punto 5 – Esercizio di una succursale – Nozione»

Nella causa C‑27/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello di Lituania), con decisione del 12 gennaio 2017, pervenuta in cancelleria il 19 gennaio 2017, nel procedimento

AB «flyLALLithuanian Airlines», in liquidazione,

contro

«Starptautiskā lidosta “Rīga”» VAS,

«Air Baltic Corporation» AS,

intervenienti:

«ŽIA Valda» AB,

«VA Reals» AB,

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Rosas, C. Toader (relatore), A. Prechal ed E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 novembre 2017,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’AB «flyLAL‑Lithuanian Airlines», da R. Audzevičius, advokatas;

–        per la «Starptautiskā lidosta “Rīga”» VAS, da R. Simaitis, M. Inta e S. Novicka, advokatai;

–        per l’«Air Baltic Corporation» AS, da R. Zaščiurinskaitė, D. Pāvila, D. Bublienė, I. Norkus e G. Kaminskas, advokatai;

–        per la «ŽIA Valda» AB e la «VA Reals» AB, da P. Docka, advokatas;

–        per il governo lituano, da D. Kriaučiūnas e R. Dzikovič, in qualità di agenti;

–        per il governo lettone, da I. Kucina e J. Davidoviča, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Wilderspin, G. Meessen e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 febbraio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, punti 3 e 5, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’AB «flyLAL-Lithuanian Airlines» (in prosieguo: la «flyLAL»), una società di diritto lituano in liquidazione, nonché le intervenienti «ŽIA Valda» AB e «VA Reals» AB e, dall’altro, due società di diritto lettone, la «Starptautiskā lidosta “Rīga”» VAS (in prosieguo: l’«Aeroporto di Riga») e l’«Air Baltic Corporation» AS (in prosieguo: l’«Air Baltic»), volta a far dichiarare che presunte condotte anticoncorrenziali poste in essere dall’Aeroporto di Riga e dall’Air Baltic violano gli articoli 101 e 102 TFUE, nonché a far risarcire da questi ultimi il danno risultante da tali condotte.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Convenzione di Bruxelles

3        L’articolo 5 della Convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale Convenzione (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), così recita:

«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

(…)

3.      in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto;

(…)

5.      qualora si tratti di una controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra filiale, davanti al giudice del luogo territorialmente competente».

 Regolamento n. 44/2001

4        I considerando 11, 12 e 15 del regolamento n. 44/2001 enunciano quanto segue:

«(11)      Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(12)      Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

(…)

(15)      Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili (…)».

5        L’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, che attribuisce una competenza generale ai giudici dello Stato del domicilio del convenuto, è formulato come segue:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

6        L’articolo 5 di detto regolamento così prevede:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(…)

3)      in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

(…)

5)      qualora si tratti di controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività, davanti al giudice del luogo in cui essa è situata;

(…)».

 Diritto lituano

7        Secondo l’articolo 782 del Civilinio proceso kodeksas (codice di procedura civile), il giudice è tenuto a verificare d’ufficio se il procedimento dinanzi ad esso pendente rientri nella competenza dei giudici lituani.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8        La compagnia aerea lituana flyLAL effettuava, in particolare, voli da e verso l’aeroporto di Vilnius (Lituania).

9        Nel 2004 la compagnia aerea lettone Air Baltic ha iniziato ad effettuare voli da e verso tale aeroporto e alcuni di questi voli avevano le stesse destinazioni servite dalla flyLAL.

10      Dopo aver subito perdite finanziarie, la flyLAL è stata messa in liquidazione.

11      La flyLAL, ritenendo che l’Air Baltic, nel mettere in pratica una politica dei prezzi predatoria su talune rotte da e verso l’aeroporto di Vilnius, finanziata attraverso la riduzione, a vantaggio dell’Air Baltic, delle tariffe dei servizi aeroportuali forniti dall’Aeroporto di Riga (Lettonia), l’avesse estromessa dal mercato, il 22 agosto 2008 ha adito il Vilniaus apygardos teismas (Tribunale regionale di Vilnius, Lituania) con un ricorso diretto contro l’Air Baltic e l’Aeroporto di Riga, volto ad ottenere il risarcimento, dell’importo di EUR 57 874 768,30, dei presunti danni causati dalle condotte anticoncorrenziali che questi ultimi avrebbero posto in essere. La FlyLAL ha inoltre sostenuto che, dopo essere stata così estromessa dal mercato, l’Air Baltic ha spostato la maggior parte dei voli da e per l’aeroporto di Vilnius verso l’aeroporto internazionale di Riga. La ŽIA Valda e la VA Reals, azioniste della flyLAL, sono intervenute nel procedimento principale a sostegno di quest’ultima.

12      Come emerge dalla decisione di rinvio, nell’ambito di un procedimento distinto da quello principale, il Latvijas Republikas Konkurences padome (Consiglio per la concorrenza della Repubblica di Lettonia), con decisione del 22 novembre 2006, ha dichiarato che il sistema di riduzioni messo in pratica dall’Aeroporto di Riga dal 1o novembre 2004, comportante l’applicazione di riduzioni fino all’80% per il decollo e l’atterraggio di aeromobili e per i servizi di sicurezza, violava l’articolo 82, secondo comma, lettera c), CE, divenuto l’articolo 102, secondo comma, lettera c), TFUE, e ha ingiunto all’Aeroporto di mettere fine a tale pratica. Due compagnie aeree, tra cui l’Air Baltic, avevano tratto vantaggio da tale sistema.

13      Con sentenza del 27 gennaio 2016, il Vilniaus apygardos teismas (Tribunale regionale di Vilnius) ha accolto parzialmente il ricorso della flyLAL, condannando l’Air Baltic a pagare a quest’ultima EUR 16 121 094 a titolo di risarcimento danni, maggiorati degli interessi di mora ad un tasso annuo del 6%. Esso ha invece respinto il ricorso della flyLAL nei limiti in cui era diretto contro l’Aeroporto di Riga, e i ricorsi della ŽIA Valda e della VA Reals.

14      Avendo l’Aeroporto di Riga e l’Air Baltic sollevato dinanzi al Vilniaus apygardos teismas (Tribunale regionale di Vilnius) un’eccezione di incompetenza internazionale dei giudici lituani a conoscere della controversia principale, tale giudice ha anzitutto rilevato, nella sentenza suddetta, che questo aspetto era già stato chiarito dal Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello di Lituania) con una sentenza del 31 dicembre 2008.

15      Con tale sentenza, il Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello di Lituania), che aveva respinto i ricorsi proposti dall’Aeroporto di Riga e dall’Air Baltic avverso la decisione del Vilniaus apygardos teismas (Tribunale regionale di Vilnius) del 25 settembre 2008, che disponeva, a titolo di provvedimenti provvisori e cautelari, il sequestro dei beni mobili e/o immobili e dei diritti di proprietà dell’Air Baltic e dell’Aeroporto di Riga, avrebbe altresì constatato che i giudici lituani erano competenti a conoscere della controversia principale in forza dell’articolo 5, punti 3 e 5, del regolamento n. 44/2001. La sentenza summenzionata è stata oggetto di una domanda di riconoscimento e di esecuzione dinanzi all’Augstākās tiesas Senāts (Senato della Corte suprema, Lettonia) nell’ambito della quale tale giudice ha sottoposto alla Corte la questione pregiudiziale che ha dato luogo alla sentenza del 23 ottobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2319).

16      Il Vilniaus apygardos teismas (Tribunale regionale di Vilnius) ha poi constatato che i giudici lituani traevano la loro competenza dall’articolo 5, punti 3 e 5, del regolamento n. 44/2001, in quanto, da un lato, le condotte anticoncorrenziali che hanno causato un danno alla flyLAL, in particolare, l’applicazione di prezzi predatori, l’allineamento degli orari dei voli, la pubblicità illegittima, la soppressione dei voli diretti e lo spostamento del traffico di passeggeri verso l’aeroporto internazionale di Riga, avevano avuto luogo in Lituania e, dall’altro, l’Air Baltic operava in Lituania tramite la sua succursale.

17      La flyLAL, l’Aeroporto di Riga e l’Air Baltic, nonché la ŽIA Valda e la VA Reals hanno impugnato la sentenza del Vilniaus apygardos teismas (Tribunale regionale di Vilnius) del 27 gennaio 2016 dinanzi al giudice del rinvio, ossia il Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello di Lituania).

18      Tale giudice ricorda che dalla sentenza del 23 ottobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2319), risulta che la controversia principale è di natura civile e commerciale e rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001. Esso afferma, per contro, di nutrire dubbi riguardo all’interpretazione dell’articolo 5, punti 3 e 5, del regolamento n. 44/2001 e di dedurre dall’articolo 782 del codice di procedura civile, in tale fase del procedimento, l’obbligo di verificare la propria competenza.

19      Per quanto riguarda la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», di cui all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, il giudice del rinvio, dopo aver richiamato la giurisprudenza della Corte secondo cui tale nozione si riferisce sia al luogo in cui si è concretizzato il danno, sia a quello dell’evento generatore del danno, ritiene, in primo luogo, che la determinazione del luogo dell’evento generatore del danno non sia priva di difficoltà, dato che, nel caso di specie, atti in grado di causare, insieme o isolatamente, un danno sono stati compiuti in diversi Stati membri, vale a dire in Lituania e in Lettonia.

20      A tale riguardo, esso precisa che è pacifico che l’Air Baltic ha tratto vantaggio da una riduzione dell’80% sui prezzi dei servizi forniti dall’Aeroporto di Riga. Tale sistema di riduzioni avrebbe dato luogo alla decisione del Consiglio per la concorrenza della Repubblica di Lettonia, del 22 novembre 2006, che ha accertato una violazione dell’articolo 82, secondo comma, lettera c), CE, divenuto l’articolo 102, secondo comma, lettera c), TFUE. Secondo le convenute nel procedimento principale, tali riduzioni avrebbero avuto a fondamento atti normativi, emanati dalle autorità lettoni, e la loro attuazione avrebbe avuto luogo solo in Lettonia, in particolare, mediante l’applicazione di tali riduzioni, la fornitura di servizi all’Aeroporto di Riga e il vantaggio tratto dall’Air Baltic. La flyLAL affermerebbe invece che tale sistema di riduzioni, oltre a costituire un abuso di posizione dominante, si baserebbe su un accordo anticoncorrenziale concluso tra le convenute nel procedimento principale in violazione dell’articolo 81 CE, divenuto l’articolo 101 TFUE. Secondo quest’ultima, grazie ai vantaggi tratti da tale accordo e alle sovvenzioni incrociate messe in pratica, l’Air Baltic ha potuto realizzare atti anticoncorrenziali all’aeroporto di Vilnius, tra cui la messa in atto di una politica dei prezzi predatoria e di operazioni relative all’allineamento degli orari dei voli, alla pubblicità illegittima e alla soppressione dei voli dopo che la flyLAL si era ritirata dal mercato interessato. Pertanto, a suo parere, il danno asserito sarebbe insorto in Lituania.

21      Per quanto riguarda, poi, il luogo in cui si è concretizzato il danno, il giudice del rinvio sottolinea che il presunto danno subito dalla flyLAL consiste in una perdita di reddito subita nel corso degli anni dal 2004 al 2008 sul mercato dei voli da e verso l’aeroporto di Vilnius. A tale riguardo, detto giudice si interroga sul modo in cui occorre qualificare tale danno e sul luogo in cui il danno è insorto alla luce della giurisprudenza della Corte relativa ai danni consistenti esclusivamente in una perdita economica, illustrata dalle sentenze del 19 settembre 1995, Marinari, (C‑364/93, EU:C:1995:289), del 10 giugno 2004, Kronhofer (C‑168/02, EU:C:2004:364), nonché del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding (C‑12/15, EU:C:2016:449).

22      Il giudice del rinvio si interroga, in terzo luogo, sull’interpretazione della nozione di «esercizio di una succursale», ai sensi dell’articolo 5, punto 5, del regolamento n. 44/2001.

23      A tale riguardo, esso non mette in dubbio che la succursale dell’Air Baltic in Lituania, la cui attività consiste nel trasporto aereo internazionale di passeggeri, merci e posta, soddisfi le condizioni richieste dalla giurisprudenza della Corte per essere qualificata come «succursale» ai sensi del summenzionato articolo. Tale giudice rileva altresì che dallo statuto di detta succursale risulta che quest’ultima aveva la facoltà di fissare i prezzi dei voli dell’Air Baltic da e verso l’aeroporto di Vilnius. Tuttavia, secondo il summenzionato giudice, non vi sono dati che dimostrino che la succursale abbia effettivamente proceduto a tale fissazione.

24      Pertanto, il giudice del rinvio si chiede se le operazioni compiute dalla succursale dell’Air Baltic in Lituania possano giustificare l’applicazione dell’articolo 5, punto 5, del regolamento n. 44/2001.

25      Date tali circostanze, il Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello di Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, nelle circostanze del caso di specie, la nozione di “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” di cui all’articolo 5, punto 3, del regolamento [n. 44/2001], vada interpretata nel senso che si riferisce al luogo in cui le convenute hanno concluso l’accordo illecito in violazione dell’articolo 82, [secondo comma,] lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea [divenuto l’articolo 102, lettera c), TFUE], oppure al luogo in cui i convenuti hanno compiuto gli atti attraverso i quali hanno sfruttato il vantaggio economico derivante da tale accordo, praticando una politica dei prezzi predatoria (sovvenzioni incrociate) quando erano in concorrenza con la ricorrente nei medesimi mercati pertinenti.

2)      Se, nel presente caso, il danno (perdita di reddito) subito dalla ricorrente a causa dei suddetti atti illeciti commessi dai convenuti debba essere considerato un danno ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento [n. 44/2001].

3)      Se, nelle circostanze del caso di specie, si debba ritenere che le operazioni compiute dalla succursale dell’Air Baltic Corporation nella Repubblica di Lituania costituiscano “esercizi di una succursale” ai sensi dell’articolo 5, punto 5, del regolamento [n. 44/2001]».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Osservazioni preliminari

26      Al fine di rispondere alle questioni sollevate, occorre rammentare che solo in deroga alla regola generale enunciata all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, che attribuisce la competenza giurisdizionale ai giudici dello Stato membro sul territorio del quale il convenuto è domiciliato, il capo II, sezione 2, di tale regolamento prevede un certo numero di attribuzioni di competenze speciali, tra cui quelle previste all’articolo 5, punti 3 e 5, del regolamento medesimo. Sia la competenza dei giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, sia quella dei giudici del luogo in cui è situata una succursale, un’agenzia e qualsiasi altra sede d’attività per le controversie concernenti il loro esercizio, ai sensi dell’articolo 5, punto 5, del medesimo regolamento, poiché costituiscono regole di competenza speciale, devono essere interpretate in maniera autonoma e restrittiva, il che non consente un’interpretazione che ecceda ipotesi previste in modo esplicito dal regolamento suddetto (v., in tal senso, in materia di esercizio di una succursale, sentenza del 22 novembre 1978, Somafer, 33/78, EU:C:1978:205, punti 7 e 8, nonché, in materia di responsabilità da illecito civile, sentenza del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding, C‑12/15, EU:C:2016:449, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

27      Secondo costante giurisprudenza, tali regole di competenza speciale previste all’articolo 5, punti 3 e 5, del succitato regolamento sono basate sull’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la controversia e i giudici che possono essere aditi, che giustifica l’attribuzione di competenza a questi ultimi ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale (v., in tal senso, in materia di esercizio di una succursale, sentenze del 22 novembre 1978, Somafer, 33/78, EU:C:1978:205, punto 7, e del 6 aprile 1995, Lloyd’s Register of Shipping, C‑439/93, EU:C:1995:104, punto 21, nonché, in materia di responsabilità da illecito civile, sentenze del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding, C‑12/15, EU:C:2016:449, punto 26, e del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan, C‑194/16, EU:C:2017:766, punto 26).

28      Per quanto riguarda, in particolare, la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» di cui all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, secondo costante giurisprudenza, tali termini riguardano sia il luogo in cui si è concretizzato il danno sia quello dell’evento generatore di tale danno, di modo che il convenuto possa essere citato, a scelta dell’attore, dinanzi ai giudici dell’uno o dell’altro di questi luoghi (v., in particolare, sentenze del 19 aprile 2012, Wintersteiger, C‑523/10, EU:C:2012:220, punto 19; del 28 gennaio 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 45, nonché del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding, C‑12/15, EU:C:2016:449, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

29      È alla luce di tali considerazioni che occorre rispondere alle questioni sollevate.

 Sulla seconda questione

30      Con la sua seconda questione, che occorre esaminare in primo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un’azione di risarcimento di un danno causato da condotte anticoncorrenziali, la perdita di reddito asserita dalla parte vittima di tali condotte può costituire un danno che consenta di fondare la competenza dei giudici dello Stato membro del «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto». Dal momento che il giudice del rinvio fa anche riferimento all’insorgenza di tale danno, occorre intendere tale questione, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 28 della presente sentenza, come relativa, in particolare, alla determinazione del luogo in cui si è concretizzato il danno.

31      Come ricordato dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, occorre distinguere il danno iniziale, derivante direttamente dall’evento generatore del danno, il cui luogo di insorgenza potrebbe giustificare la competenza ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, dalle conseguenze negative successive, che non possono fondare un’attribuzione di competenza ai sensi di tale disposizione.

32      A tale riguardo, ai punti 14 e 15 della sentenza del 19 settembre 1995, Marinari (C‑364/93, EU:C:1995:289), la Corte ha dichiarato che la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» non può essere interpretata estensivamente al punto da comprendere qualsiasi luogo in cui possano essere avvertite le conseguenze negative di un fatto che ha causato un danno effettivamente avvenuto in un altro luogo. Di conseguenza, essa ha precisato che tale nozione non può essere interpretata nel senso che essa comprende il luogo in cui la vittima sostiene di aver patito un pregiudizio patrimoniale in conseguenza di un danno iniziale verificatosi e da essa subito in un altro Stato.

33      Ciò posto, con la sua questione, il giudice del rinvio intende sapere, in primo luogo, se una perdita di reddito, come quella asserita dalla flyLAL, possa essere qualificata come «danno iniziale», ai sensi di tale giurisprudenza, ovvero se costituisca unicamente un danno patrimoniale conseguente, che non può giustificare, di per sé, l’applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

34      Come risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte e fatta salva la valutazione dei fatti che spetta al giudice del rinvio effettuare, la perdita di reddito asserita dalla flyLAL consiste nelle perdite presumibilmente subite a causa della difficoltà ad effettuare voli da e verso l’aeroporto di Vilnius in modo economicamente vantaggioso, a seguito della politica dei prezzi predatoria praticata dall’Air Baltic, che sarebbe stata finanziata grazie alle riduzioni delle tariffe aeroportuali da cui l’Air Baltic avrebbe tratto vantaggio a monte, per mezzo di un accordo anticoncorrenziale con l’Aeroporto di Riga. Nella fattispecie, come è stato sostenuto dalla flyLAL in udienza, si tratterebbe, in particolare, del calo di vendite delle rotte da e verso l’aeroporto di Vilnius interessate da tali condotte.

35      La Corte ha già dichiarato, nel contesto di un’asserita violazione del divieto di rivendita di prodotti al di fuori di una rete di distribuzione selettiva risultante dall’offerta su siti Internet di prodotti rientranti in tale rete, che la riduzione del volume delle vendite e la perdita di profitto che ne deriva, subite da un distributore autorizzato, costituiscono un danno tale da rendere applicabile l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, Concurrence, C‑618/15, EU:C:2016:976, punti 33 e 35).

36      Occorre inoltre considerare che una perdita di reddito consistente, in particolare, in un asserito calo delle vendite subito a seguito di condotte anticoncorrenziali contrarie agli articoli 101 e 102 TFUE può essere qualificata come «danno» ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, consentendo di giustificare, in linea di principio, la competenza dei giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova il luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto.

37      La seconda questione mira, in secondo luogo, a individuare il luogo in cui si è concretizzato tale danno.

38      Dalla decisione di rinvio risulta, da un lato, che le presunte condotte anticoncorrenziali delle convenute nel procedimento principale hanno riguardato il mercato dei voli da e verso l’aeroporto di Vilnius, determinando, secondo la flyLAL, una distorsione della concorrenza in seno a tale mercato. Dall’altro, che tali condotte avrebbero causato un danno alla flyLAL.

39      Nella fattispecie e con riguardo alle perdite subite da una compagnia aerea sui voli effettuati da e verso la capitale dello Stato membro in cui ha sede detta compagnia, occorre considerare come mercato essenzialmente interessato quello del suddetto Stato membro in cui tale compagnia svolge la parte essenziale delle sue attività di vendita relative a tali voli, vale a dire il mercato lituano.

40      Qualora il mercato interessato dalla condotta anticoncorrenziale si trovi nello Stato membro sul cui territorio è presumibilmente avvenuto il danno asserito, occorre ritenere che il luogo in cui si è concretizzato il danno, ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, si trovi in tale Stato membro. Tale soluzione, fondata sulla concordanza di questi due elementi, risponde, infatti, agli obiettivi di prossimità e di prevedibilità delle regole di competenza, in quanto, da un lato, i giudici dello Stato membro in cui si trova il mercato interessato sono i più idonei a esaminare tali ricorsi per risarcimento danni e, dall’altro, un operatore economico che mette in atto condotte anticoncorrenziali può ragionevolmente aspettarsi di essere citato dinanzi ai giudici del luogo in cui le sue condotte hanno falsato le regole di una sana concorrenza.

41      Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, una siffatta determinazione del luogo in cui si è verificato il danno è conforme ai requisiti di coerenza di cui al considerando 7 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU 2007, L 199, pag. 40), in quanto, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento, la legge applicabile in caso di azioni per il risarcimento del danno in relazione a una restrizione della concorrenza è quella del paese sul cui mercato la restrizione ha o potrebbe avere effetto.

42      Dato che la controversia principale implica una pluralità di convenuti, occorre ricordare, peraltro, che tale criterio di competenza opera anche in caso di pluralità di autori di un danno, in quanto l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 consente di fondare la competenza di un giudice a titolo di luogo in cui si è verificato l’asserito danno rispetto a tutti i soggetti presumibilmente responsabili, a condizione che detto danno si verifichi nella circoscrizione del giudice adito (v., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2014, Hi Hotel HCF, C‑387/12, EU:C:2014:215, punto 40).

43      Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un’azione di risarcimento di un danno causato da condotte anticoncorrenziali, il «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» si riferisce, in particolare, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, al luogo in cui si è verificata una perdita di reddito consistente in un calo delle vendite, ossia al luogo del mercato interessato dalle suddette condotte in seno al quale la vittima sostiene di aver subito detto calo.

 Sulla prima questione

44      La prima questione, sebbene secondo la sua formulazione si riferisca alla messa in pratica di una politica dei prezzi predatoria relativa all’articolo 102 TFUE, concerne anche l’ipotesi riguardante la conclusione, a monte, di un accordo anticoncorrenziale in violazione dell’articolo 101 TFUE.

45      Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un’azione di risarcimento di un danno causato da condotte anticoncorrenziali, la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» può essere intesa sia come il luogo della conclusione di un accordo anticoncorrenziale in violazione dell’articolo 101 TFUE sia come il luogo in cui sono stati compiuti gli atti attraverso i quali è stato sfruttato il vantaggio economico derivante da tale accordo, consistenti in particolare nell’applicazione di prezzi predatori costitutiva di un abuso di posizione dominante di cui all’articolo 102 TFUE.

46      Innanzitutto, si deve rilevare che, come ricordato al punto 28 della presente sentenza, l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 attribuisce all’attore la facoltà di adire sia il giudice del luogo in cui si è verificato il danno sia quello del luogo dell’evento generatore del danno, con la conseguenza che un giudice può essere legittimamente adito sulla base di uno di questi due criteri di competenza.

47      Nella fattispecie, il procedimento principale è caratterizzato dall’esistenza di una catena di eventi, ciascuno dei quali potrebbe costituire, di per sé, «l’evento generatore del danno» asserito, rimanendo tuttavia aperta anche l’ipotesi in cui il danno deriverebbe dall’interazione tra tali eventi. Pertanto, il giudice del rinvio fa riferimento, da un lato, a condotte anticoncorrenziali nell’ambito delle quali l’Aeroporto di Riga avrebbe accordato sconti preferenziali all’Air Baltic per il decollo e l’atterraggio di aeromobili e per i servizi di sicurezza il che avrebbe rafforzato la posizione dominante di quest’ultima sul mercato dei voli da e verso l’aeroporto internazionale di Riga, nonché a un presunto accordo anticoncorrenziale concluso tra detto Aeroporto e l’Air Baltic a tal fine e, dall’altro, agli atti attraverso i quali è stato sfruttato il vantaggio economico derivante da tale accordo, in particolare mediante l’applicazione, da parte dell’Air Baltic, di prezzi predatori su determinati voli da e verso l’aeroporto di Vilnius. Atteso che l’esistenza di un accordo illegittimo ai sensi dell’articolo 101 TFUE è stata dedotta nel procedimento principale, la messa in pratica di una politica dei prezzi predatoria potrebbe limitarsi all’esecuzione di tale accordo oppure rappresentare, a sua volta, una violazione distinta ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

48      Date tali circostanze particolarmente complesse, la concreta determinazione del luogo dell’evento generatore del danno dipende, pertanto, in particolare, dalla questione se le asserite condotte anticoncorrenziali siano costitutive di un accordo anticoncorrenziale, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, e/o di un abuso di posizione dominante, ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

49      Con riserva delle verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare circa la relazione, nella fattispecie, tra le diverse condotte anticoncorrenziali considerate, occorre osservare che, dal momento che dalle circostanze di fatto del procedimento principale risulta che il presunto accordo anticoncorrenziale concluso in violazione dell’articolo 101 TFUE rappresenta l’evento generatore del danno asserito, la competenza a pronunciarsi, in base al criterio del «luogo dell’evento generatore del danno» e nei confronti di tutti gli autori di tale accordo, su un asserito danno causato da quest’ultimo può, in forza dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, spettare al giudice del luogo in cui l’accordo è stato definitivamente concluso (v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 50). In un’ipotesi del genere, il luogo della conclusione dell’asserito accordo anticoncorrenziale potrebbe essere rappresentato dalla Lettonia.

50      Tale soluzione dovrebbe essere accolta anche qualora fosse accertato che la pratica da parte dell’Air Baltic di una politica dei prezzi predatoria su determinati voli da e verso l’aeroporto di Vilnius si era limitata ad atti di esecuzione di tale accordo.

51      Se, invece, la messa in pratica di una politica dei prezzi predatoria costituisse una violazione distinta dell’articolo 102 TFUE, il giudice del luogo in cui la condotta anticoncorrenziale in questione è stata messa in atto sarebbe competente ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

52      Infatti, a differenza di un danno derivante da un’intesa illecita tra vari partecipanti, l’evento generatore del danno nei casi di sfruttamento abusivo di una posizione dominante non si fonda su un accordo, ma risiede nell’attuazione di tale sfruttamento, ossia negli atti compiuti dall’impresa dominante per metterlo in pratica, in particolare proponendo e applicando prezzi predatori sul mercato interessato.

53      Nel caso in cui gli eventi all’origine del procedimento principale facessero parte di una strategia comune volta a estromettere la flyLAL dal mercato dei voli da e verso l’aeroporto di Vilnius e contribuissero congiuntamente alla realizzazione del danno asserito, spetterebbe al giudice del rinvio individuare l’evento che ha assunto particolare importanza per l’attuazione di tale strategia nell’ambito della catena di eventi di cui trattasi nel procedimento principale.

54      Tale esame sarà svolto unicamente al fine di individuare gli elementi di collegamento con lo Stato del foro che giustificano la sua competenza ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 (sentenza del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding, C‑12/15, EU:C:2016:449, punto 44), dovendo il giudice del rinvio limitarsi, a tale riguardo, a un esame prima facie della controversia senza esaminare il merito di quest’ultima, poiché, come in sostanza rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 89 a 92 delle sue conclusioni, la determinazione degli elementi della responsabilità da illecito civile, tra cui l’evento generatore del danno, ricade nel diritto nazionale applicabile.

55      Infatti, la soluzione consistente nel subordinare l’individuazione dell’elemento di collegamento a criteri di valutazione derivanti dal diritto nazionale sostanziale sarebbe in contrasto con l’obiettivo di certezza del diritto, in quanto, in funzione del diritto applicabile, l’attività di una persona, che ha avuto luogo in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito, potrebbe essere qualificata o meno come evento generatore ai fini dell’attribuzione della competenza ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 (sentenza del 16 maggio 2013, Melzer, C‑228/11, EU:C:2013:305, punto 35).

56      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 96 delle sue conclusioni, la scelta di uno specifico evento come rilevante ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale impedisce la proliferazione di competenze giurisdizionali. Ciò è conforme alla natura speciale della competenza giurisdizionale ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 ed al bisogno di un’interpretazione restrittiva, favorendo anche una migliore prevedibilità.

57      Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un’azione di risarcimento di un danno causato da condotte anticoncorrenziali, la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» può essere intesa sia come il luogo della conclusione di un accordo anticoncorrenziale in violazione dell’articolo 101 TFUE sia come il luogo dove sono stati proposti e applicati i prezzi predatori, se tali pratiche erano costitutive di un’infrazione ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

 Sulla terza questione

58      Con la sua terza questione, il giudice del rinvio interroga, in sostanza, la Corte sull’interpretazione della nozione di «controversia concernente l’esercizio di una succursale» ai sensi dell’articolo 5, punto 5, del regolamento n. 44/2001, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale.

59      A tale riguardo, occorre ricordare che la Corte ha identificato due criteri per determinare se un’azione giudiziaria relativa all’esercizio di una succursale sia ricollegabile ad uno Stato membro. La nozione di «succursale» presuppone in primis l’esistenza di un centro operativo che si manifesti in modo duraturo verso l’esterno come un’estensione di una casa madre. Tale centro deve essere provvisto di direzione e attrezzato in modo da poter trattare affari con terzi, di guisa che questi sono dispensati dal rivolgersi direttamente alla casa madre. In secondo luogo, la controversia deve riguardare atti relativi all’esercizio di una succursale o impegni assunti da questi ultimi in nome della casa madre, ove tali impegni debbano essere adempiuti nello Stato in cui tale succursale ha sede (v., in tal senso, sentenza del 19 luglio 2012, Mahamdia, C‑154/11, EU:C:2012:491, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

60      Secondo il giudice del rinvio, non vi è dubbio che le condizioni richieste dal primo criterio, come stabilite dalla giurisprudenza, siano soddisfatte nel caso di specie. Tale giudice si chiede unicamente, nell’ambito dell’esame del secondo criterio, se la controversia principale riguardi l’«esercizio» della succursale che l’Air Baltic ha in Lituania.

61      A tale riguardo, detto giudice rileva che, se la succursale, a norma del suo statuto, ha il potere di stabilire rapporti economici con terzi e, in particolare, di fissare i prezzi dei suoi servizi, non vi sono dati che dimostrino che essa abbia effettivamente fissato i prezzi dei voli nei mercati di cui trattasi nel procedimento principale. Inoltre, essa non avrebbe tenuto una contabilità separata da quella della casa madre.

62      L’articolo 5, punto 5, del regolamento n. 44/2001, poiché istituisce una deroga alla regola generale di competenza di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento dev’essere interpretato in maniera restrittiva, come ricordato al punto 26 della presente sentenza.

63      Di conseguenza, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 137 e 142 delle sue conclusioni, in caso di azioni fondate su un illecito civile, affinché la controversia attenga all’esercizio di una succursale, quest’ultima deve effettivamente partecipare a qualcuna delle azioni che costituiscono l’illecito civile stesso.

64      Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio individuare l’eventuale ruolo della succursale dell’Air Baltic nella messa in atto delle asserite condotte anticoncorrenziali. Tenendo conto delle indicazioni che emergono dalla decisione di rinvio, il summenzionato giudice è tenuto a valutare, in particolare, se le operazioni compiute da tale succursale siano consistite, in concreto, in atti di proposta e applicazione dei prezzi predatori asseriti e se tale partecipazione all’abuso di posizione dominante asserito sia stata sufficientemente significativa per essere considerata come dotata di uno stretto collegamento con la controversia principale.

65      Quanto alla circostanza che la succursale dell’Air Baltic non ha preparato rendiconti separati da quelli della casa madre, si deve rilevare che tale circostanza non costituisce un criterio rilevante al fine di determinare se tale succursale abbia effettivamente partecipato alla politica dei prezzi predatoria che la flyLAL contesta all’Air Baltic di aver praticato.

66      Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 5, punto 5, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «controversia concernente l’esercizio di una succursale» comprende l’azione diretta al risarcimento di un presunto danno causato da un abuso di posizione dominante consistente nell’applicazione di prezzi predatori, qualora una succursale dell’impresa che detiene la posizione dominante abbia partecipato a tale pratica abusiva in maniera effettiva e significativa.

 Sulle spese

67      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un’azione di risarcimento di un danno causato da condotte anticoncorrenziali, il «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» si riferisce, in particolare, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, al luogo in cui si è verificata una perdita di reddito consistente in un calo delle vendite, ossia al luogo del mercato interessato dalle suddette condotte in seno al quale la vittima sostiene di aver subito detto calo.

2)      L’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un’azione di risarcimento di un danno causato da condotte anticoncorrenziali, la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» può essere intesa sia come il luogo della conclusione di un accordo anticoncorrenziale in violazione dell’articolo 101 TFUE sia come il luogo dove sono stati proposti e applicati i prezzi predatori, se tali pratiche erano costitutive di un’infrazione ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

3)      L’articolo 5, punto 5, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «controversia concernente l’esercizio di una succursale» comprende l’azione diretta al risarcimento di un presunto danno causato da un abuso di posizione dominante consistente nell’applicazione di prezzi predatori, qualora una succursale dell’impresa che detiene la posizione dominante abbia partecipato a tale pratica abusiva in maniera effettiva e significativa.

Firme


*      Lingua processuale: il lituano.