Language of document : ECLI:EU:C:2018:638

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

7 agosto 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Sostegno allo sviluppo rurale – Regolamento (CE) n. 1257/1999 – Articoli da 10 a 12 – Aiuto al prepensionamento – Normativa nazionale che prevede la trasmissione mortis causa dell’aiuto al prepensionamento – Normativa approvata dalla Commissione europea – Successivo cambiamento di posizione – Tutela del legittimo affidamento»

Nella causa C‑120/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Corte costituzionale, Lettonia), con decisione del 28 febbraio 2017, pervenuta in cancelleria il 7 marzo 2017, nel procedimento

Administratīvā rajona tiesa

contro

Ministru kabinets,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da J. Malenovský, presidente di sezione, D. Šváby e M. Vilaras (relatore), giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 gennaio 2018,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo lettone, da I. Kucina e G. Bambāne, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da J. Aquilina e I. Naglis, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 maggio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli da 10 a 12 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU 1999, L 160, pag. 80), nonché del principio della tutela del legittimo affidamento.

2        Questa domanda è stata presentata nell’ambito di un giudizio di legittimità costituzionale promosso dall’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia), in occasione di una controversia tra più privati e il Lauku atbalsta dienests (Servizio di sostegno alle zone rurali, Lettonia), in merito alla validità di convenzioni di diritto pubblico relative alla concessione dell’aiuto al prepensionamento agricolo in base agli articoli da 10 a 12 del regolamento n. 1257/1999.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Il considerando 23 del regolamento n. 1257/1999 così recitava:

«Considerando che è opportuno incentivare la cessazione anticipata dell’attività agricola, al fine di migliorare la redditività delle aziende agricole, tenendo conto dell’esperienza acquisita nell’attuazione del regolamento (CEE) n. 2079/92 [del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura (GU 1992, L 215, pag. 91)]».

4        Il capitolo IV, intitolato «Prepensionamento», del titolo II, intitolato «Misure di sviluppo rurale», del regolamento n. 1257/1999, conteneva gli articoli da 10 a 12. L’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento così disponeva:

«Gli aiuti al prepensionamento contribuiscono a conseguire i seguenti obiettivi:

–      procurare un reddito agli imprenditori agricoli anziani che decidono di cessare l’attività agricola,

–      far subentrare a questi imprenditori anziani agricoltori in grado di migliorare, se necessario, la redditività delle aziende rimaste in esercizio,

–      riorientare superfici agricole verso usi extra agricoli, ove non sia possibile destinarle alla produzione agricola in condizioni soddisfacenti dal punto di vista della redditività».

5        L’articolo 11, paragrafi 1 e 5, di detto regolamento disponeva quanto segue:

«1.      Il cedente:

–      cessa definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali; può però continuare a svolgere attività agricole non commerciali e a conservare la disponibilità degli edifici in cui continuerà ad abitare,

–      ha almeno 55 anni, senza aver raggiunto l’età normale di pensionamento, al momento della cessazione,

e

–      ha esercitato l’attività agricola nei dieci anni che precedono la cessazione.

(…)

5.      Le condizioni stabilite dal presente articolo si applicano per tutto il periodo durante il quale il cedente fruisce di un aiuto al prepensionamento».

6        Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del medesimo regolamento:

«La durata dell’aiuto al prepensionamento non dev’essere superiore ad un massimo di 15 anni per il cedente e di 10 anni per il salariato agricolo. Essa non deve oltrepassare il settantacinquesimo compleanno del cedente e non deve eccedere la normale età di pensionamento del lavoratore.

Qualora, nel caso di un cedente, lo Stato membro corrisponda una normale pensione, l’aiuto al prepensionamento è versato in via complementare, tenuto conto dell’importo della pensione nazionale».

7        Il titolo III del regolamento n. 1257/1999, intitolato «Principi generali, disposizioni amministrative e finanziarie», conteneva gli articoli da 35 a 50.

8        L’articolo 39 di tale regolamento così disponeva:

«1.      Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire la compatibilità e la coerenza tra le misure di sviluppo rurale ai sensi delle disposizioni di cui al presente capitolo.

2.      I piani di sviluppo rurale presentati dagli Stati membri devono comprendere una valutazione della compatibilità della coerenza delle misure di sostegno previste e un’indicazione dei provvedimenti adottati per garantire compatibilità e coerenza.

3.      Le misure di sostegno sono, ove necessario, riesaminate successivamente per garantire compatibilità e coerenza».

9        L’articolo 44, paragrafo 2, di detto regolamento prevedeva quanto segue:

«La Commissione esamina i piani presentati per valutarne la conformità al presente regolamento. In base a tali piani, la Commissione approva i documenti di programmazione per lo sviluppo rurale secondo la procedura di cui all’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 [del Consiglio, del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU 1999, L 161, pag. 1),] entro sei mesi dalla presentazione dei piani stessi».

 Diritto lettone

10      Il Ministru kabinets (Consiglio dei ministri, Lettonia) ha adottato, il 30 novembre 2004, il decreto n. 1002, che stabilisce le modalità di applicazione del documento di programmazione «Piano di sviluppo rurale della Lettonia per l’esecuzione del programma di sviluppo rurale nel periodo 2004‑2006» (Latvijas Vēstnesis, 2004, n. 193; in prosieguo: il «decreto n. 1002»).

11      La sottosezione 9.3 del piano di sviluppo rurale della Lettonia per l’esecuzione del programma di sviluppo rurale nel periodo 2004-2006 (in prosieguo: il «piano di sviluppo rurale») prevedeva la possibilità, per i proprietari di aziende agricole di almeno 55 anni di età, di cedere la loro azienda a un terzo, ricevendo un aiuto al prepensionamento (in prosieguo: l’«aiuto al prepensionamento»); le condizioni per la concessione di tale aiuto corrispondevano, in gran parte, a quelle previste dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1257/1999.

12      La sottosezione 12.3.2 di detto piano conteneva una sezione denominata «Prepensionamento» la cui lettera a) disponeva che, in caso di decesso del beneficiario dell’aiuto al prepensionamento durante il periodo di vigenza della convenzione riguardante la concessione di un aiuto al prepensionamento, la pensione mensile di prepensionamento per il restante periodo continuava a essere erogata alla persona alla quale erano stati riconosciuti i diritti successori ai sensi della normativa nazionale.

13      La sottosezione 1 del decreto n. 187 del Consiglio dei Ministri, del 14 aprile 2015, che modifica il decreto n. 1002 (Latvijas Vēstnesis, 2015, n. 74; in prosieguo: il «decreto n. 187»), ha soppresso la possibilità di trasmissione mortis causa di questo aiuto.

14      Ai sensi della sottosezione 2, tale decreto è entrato in vigore il 30 aprile 2015.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15      Con decisione del 30 luglio 2004, la Commissione delle Comunità europee ha approvato il piano di sviluppo rurale, che prevedeva la trasmissione mortis causa dell’aiuto al prepensionamento.

16      L’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale) è stato investito da privati di una domanda di constatazione della validità delle convenzioni di diritto pubblico relative alla concessione dell’aiuto al prepensionamento agricolo dal momento che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto n. 187, il Servizio di sostegno alle zone rurali aveva cessato di rispettare i propri impegni riguardanti la trasmissione mortis causa degli aiuti al prepensionamento.

17      Tale giudice ritiene che l’adozione del decreto n. 187 abbia creato una situazione in cui gli eredi del cedente l’azienda agricola possono perdere il diritto a ricevere l’aiuto al prepensionamento, anche quando l’azienda agricola sia stata ceduta a un terzo. Dato che né il regolamento n. 1257/1999, né il piano di sviluppo rurale vietavano la cessione dell’azienda agricola agli eredi del cedente, la conclusione di una convenzione relativa alla concessione di un aiuto al prepensionamento avrebbe fatto nascere in favore del cedente l’azienda agricola e dei suoi eredi un legittimo affidamento sul fatto che quest’ultimi potessero ereditare l’aiuto al prepensionamento, se gli impegni contenuti in tale convenzione continuavano a essere rispettati.

18      L’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale) si è rivolta, in conseguenza, alla Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Corte costituzionale, Lettonia) perché essa statuisca sulla conformità del decreto n. 187 all’articolo 105 della Latvijas Republikas Satversme (Costituzione della Repubblica di Lettonia; in prosieguo: la «Costituzione»), che si riferisce al diritto di proprietà.

19      Dinanzi alla Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Corte costituzionale), il Consiglio dei ministri ritiene che il decreto n. 187 sia conforme all’articolo 105 della Costituzione. Esso rileva che il comitato per lo sviluppo rurale della Commissione, nella sua riunione del 19 ottobre 2011, ha concluso che «il FEAOG non si applicava alla trasmissione mortis causa di un aiuto al prepensionamento». Tale trasmissione non corrisponderebbe, quindi, all’obiettivo stabilito nel regolamento n. 1257/1999. Orbene, uno degli obiettivi del decreto n. 187 consisterebbe nell’evitare l’incompatibilità del diritto lettone con gli obblighi risultanti da tale regolamento e con il principio dell’impiego utile ed efficiente delle risorse finanziarie dell’Unione e degli Stati membri.

20      Il giudice del rinvio osserva di aver statuito che il diritto a una sovvenzione diretta dello Stato, sotto forma di una somma di denaro, prevista da una misura legislativa, rientra nell’articolo 105 della Costituzione.

21      Esso si chiede se il regolamento n. 1257/1999 ostasse all’inclusione nel diritto lettone di una disposizione concernente la trasmissione mortis causa di un aiuto al prepensionamento, o se tale regolamento abbia lasciato un margine di discrezionalità agli Stati membri a tale riguardo e rileva, tuttavia, che le condizioni per la riscossione di tale aiuto, contenute negli articoli 11 e 12 del regolamento in parola, provano il carattere personale di detto aiuto e che gli eredi di un cedente l’azienda agricola non sono parti della convenzione relativa alla concessione di un aiuto siffatto.

22      Il giudice del rinvio sottolinea, tuttavia, che nel regolamento n. 1257/1999 vi era un riferimento all’esperienza acquisita in sede di applicazione del regolamento n. 2079/92. La funzione di quest’ultimo regolamento era quella di assicurare un reddito agli imprenditori agricoli anziani che decidevano di cessare la loro attività agricola. Pertanto, la trasmissione mortis causa dell’aiuto al prepensionamento potrebbe essere tale da indurre gli agricoltori a partecipare alla misura di prepensionamento.

23      Il giudice ne conclude che le disposizioni del regolamento n. 1257/1999, relative al prepensionamento, non potevano essere considerate come contenenti obblighi chiari e precisi, e che potrebbero essere interpretate nel senso che concedono un potere discrezionale agli Stati membri.

24      Esso evidenzia anche l’esistenza di una competenza concorrente tra l’Unione e gli Stati membri nel settore dell’agricoltura.

25      A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che la Commissione avrebbe adottato, il 30 luglio 2004, una decisione che approvava il piano di sviluppo rurale e che avrebbe quindi approvato la disposizione sulla trasmissione mortis causa dell’aiuto al prepensionamento.

26      Il medesimo giudice rileva tuttavia che, il 19 ottobre 2011, il comitato per lo sviluppo rurale della Commissione ha concluso, con riferimento al regolamento che ha seguito il regolamento n. 1257/1999, che la trasmissione mortis causa dell’aiuto al prepensionamento non era conforme alla normativa dell’Unione allora applicabile, posizione che è stata riconfermata nell’anno 2015.

27      Esso esprime dubbi circa la lettera della Commissione, dell’11 maggio 2015, secondo la quale dovrebbe essere chiaro a tutti gli Stati membri che i pagamenti a titolo dell’aiuto al prepensionamento non si trasmettono agli eredi del cedente e che non sarebbe più possibile, a partire dal 19 ottobre 2011, invocare un legittimo affidamento, posto che tale data deve essere considerata il termine ultimo per un nuovo impegno.

28      Pertanto, il giudice del rinvio si chiede se la causa della quale è investito non costituisca un caso in cui la prassi non conforme al diritto dell’Unione di uno Stato membro abbia potuto produrre effetti giuridici, poiché un agricoltore, parte di una convenzione relativa alla concessione di un aiuto al prepensionamento, non poteva essere a conoscenza di un eventuale errore di tale Stato membro e della Commissione.

29      Alla luce di quanto sin qui esposto, la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Corte costituzionale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, tenendo conto delle competenze concorrenti fra l’Unione europea e gli Stati membri nel settore dell’agricoltura, le disposizioni del regolamento n. 1257/1999, alla luce di uno dei suoi obiettivi — la partecipazione degli agricoltori alla misura sul prepensionamento –, debbano interpretarsi nel senso che ostano, nel contesto delle misure di applicazione del predetto regolamento, a che uno Stato membro adotti una normativa che consenta di ereditare un aiuto al prepensionamento.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, vale a dire qualora le disposizioni del regolamento n. 1257/1999 escludano la possibilità di ereditare un aiuto al prepensionamento, se sia possibile che, in una situazione nella quale una norma giuridica di uno Stato membro sia stata ritenuta dalla Commissione (…), all’esito di idonea procedura, conforme alle disposizioni del regolamento n. 1257/1999, e gli agricoltori abbiano beneficiato della misura di prepensionamento conformemente alla prassi nazionale, sia stato acquisito un diritto soggettivo a ereditare il sostegno concesso nell’ambito di detta misura.

3)      In caso di risposta affermativa alla seconda questione pregiudiziale, vale a dire qualora sia possibile che sia stato acquisito tale diritto soggettivo, se possa ritenersi che la conclusione raggiunta nella riunione del Comitato per lo sviluppo rurale della Commissione del 19 ottobre 2011 secondo la quale l’aiuto al prepensionamento non è trasmissibile agli eredi del cedente l’azienda agricola, costituisca motivo di estinzione anticipata del menzionato diritto soggettivo quesito».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

30      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli da 10 a 12 del regolamento n. 1257/1999 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che, nell’ambito dell’attuazione di tali articoli, gli Stati membri adottino misure che permettono la trasmissione mortis causa dell’aiuto al prepensionamento.

31      Secondo una costante giurisprudenza, gli Stati membri possono adottare misure di attuazione di un regolamento se essi non ostacolano la sua applicabilità diretta, se non dissimulano la sua natura di atto di diritto dell’Unione e se precisano l’esercizio del margine discrezionale a essi conferito da tale regolamento rimanendo nei limiti delle sue disposizioni (sentenze del 7 luglio 2016, Občina Gorje, C‑111/15, EU:C:2016:532, punto 35, e del 30 marzo 2017, Lingurár, C‑315/16, EU:C:2017:244, punto 18).

32      Deve dunque farsi riferimento alle disposizioni pertinenti del regolamento in questione, interpretate alla luce degli obiettivi del medesimo, al fine di stabilire se queste ultime vietino, impongano o consentano agli Stati membri di emanare talune misure di attuazione e, in particolare, in quest’ultima ipotesi, se la misura di cui trattasi rientri nel margine di discrezionalità riconosciuto a ciascuno Stato membro (sentenze del 7 luglio 2016, Občina Gorje, C‑111/15, EU:C:2016:532, punto 36, e del 30 marzo 2017, Lingurár, C‑315/16, EU:C:2017:244, punto 19).

33      Nel caso di specie, il titolo II del regolamento n. 1257/1999, intitolato «Misure di sviluppo rurale», contiene un capitolo IV, intitolato «Prepensionamento», che prevede, agli articoli da 10 a 12 di tale regolamento, gli obiettivi, le condizioni di concessione e le linee generali delle modalità d’attuazione di una misura di aiuto al prepensionamento, concessa a un agricoltore anziano in cambio della cessione della sua azienda agricola.

34      Va dunque constatato che tali articoli non prevedono il caso di decesso del beneficiario di tale misura. In particolare, non autorizzano né vietano la possibilità di trasmettere mortis causa il diritto a ricevere l’aiuto al prepensionamento.

35      Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 6 novembre 2014, Feakins, C‑335/13, EU:C:2014:2343, punto 35, e del 12 novembre 2015, Jakutis e Kretingalės kooperatinė ŽŪB, C‑103/14, EU:C:2015:752, punto 93).

36      Nel caso di specie, alcuni elementi del testo degli articoli da 10 a 12 del regolamento n. 1257/1999, letti isolatamente, potrebbero essere intesi come una disposizione che consente agli Stati membri, nell’ambito del loro margine di discrezionalità, di prevedere la trasmissione mortis causa dell’aiuto al prepensionamento.

37      Infatti, l’articolo 10 di tale regolamento prevede che tale aiuto ha, in particolare, l’obiettivo di procurare un reddito agli imprenditori agricoli anziani che decidono di cessare l’attività agricola. Essendo un incentivo alla cessazione di tale attività, l’aiuto al prepensionamento potrebbe essere considerato, entro tali limiti, suscettibile di conseguire meglio detto obiettivo se, in caso di decesso del cedente l’azienda agricola, fosse possibile trasmetterlo agli eredi di quest’ultimo.

38      Dal canto suo, l’articolo 12, paragrafo 2, di tale regolamento, in base al quale la durata dell’aiuto suddetto non dev’essere superiore ad un massimo di quindici anni, senza ulteriori specificazioni, potrebbe essere inteso, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, come se stabilisse un limite riguardante sia il cedente l’azienda agricola sia i suoi eredi, in assenza di un riferimento a caratteristiche specifiche del cedente.

39      Tuttavia, nonostante questi fattori, dal complesso degli articoli da 10 a 12 del regolamento n. 1257/1999, letti alla luce delle finalità della misura di aiuto al prepensionamento che essi istituiscono, si ricava che quest’ultimo è assoggettato a condizioni che sono strettamente personali al cedente l’azienda agricola e che, di conseguenza, tali articoli devono essere interpretati nel senso che essi non autorizzano gli Stati membri a permettere la trasmissione mortis causa di tale aiuto.

40      Infatti, in primo luogo, l’articolo 11 di tale regolamento stabilisce, al suo paragrafo 1, alcune condizioni tutte connesse al soggetto cedente l’azienda agricola. Ciò vale per l’obbligo di cessare definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali, per il fatto di avere almeno 55 anni, senza aver raggiunto l’età normale di pensionamento al momento della cessazione, e per aver esercitato l’attività agricola nei dieci anni che precedono la cessazione. Tale articolo 11 prevede inoltre, al paragrafo 5, che il beneficiario dell’aiuto al prepensionamento, vale a dire il cedente l’azienda agricola, deve soddisfare queste condizioni per tutto il periodo durante il quale egli fruisce di detto aiuto.

41      In secondo luogo, se l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 1257/1999 fissa una durata massima di quindici anni per il versamento dell’aiuto al prepensionamento, esso prevede inoltre una seconda limitazione temporale, vale a dire che tale durata non deve oltrepassare il settantacinquesimo compleanno del cedente l’azienda agricola. In tal modo, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che essa conferisca un diritto incondizionato al pagamento dell’aiuto per un periodo di quindici anni. In effetti, non solo essa sottolinea il carattere non perenne di tale aiuto, ma implica a fortiori che il decesso del cedente l’azienda agricola interrompe il suo pagamento.

42      In terzo luogo, gli obiettivi del regolamento n. 1257/1999 suggeriscono, inoltre, che l’aiuto al prepensionamento non può essere oggetto di trasmissione mortis causa.

43      Infatti, innanzitutto, l’articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento fissa una serie di obiettivi alla misura di aiuto al prepensionamento, vale a dire procurare un reddito agli imprenditori agricoli anziani che decidono di cessare l’attività agricola, far subentrare agli imprenditori agricoli anziani altri agricoltori in grado di migliorare, se necessario, l’efficienza economica delle aziende rimaste e di riorientare le superfici agricole verso usi extra agricoli, quando non sia possibile il loro uso agricolo in condizioni soddisfacenti dal punto di vista dell’efficienza economica.

44      Inoltre, dall’esistenza di questa serie di obiettivi la Corte ha dedotto che il legislatore dell’Unione aveva voluto incoraggiare il prepensionamento nel settore agricolo al fine di migliorare l’efficienza delle aziende agricole e di fornire un incentivo economico agli agricoltori anziani, per far sì che essi cessassero le loro attività in anticipo e in circostanze nelle quali non lo avrebbero fatto normalmente; l’integrazione della pensione di vecchiaia o il reddito supplementare erano solo una delle conseguenze dell’applicazione del regolamento n. 1257/1999 (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2016, Polonia/Commissione, C‑210/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:529, punto 39).

45      Ne consegue che, da una parte, l’aiuto al prepensionamento è concesso al cedente l’azienda agricola a condizioni che gli sono strettamente personali e che, dall’altra parte, la finalità determinante dell’aiuto in oggetto non è quella di integrare il reddito del cedente in questione. Pertanto, in considerazione del suo carattere personale, detto aiuto non può essere trasmesso agli eredi del cedente l’azienda agricola nell’ipotesi in cui quest’ultimo deceda.

46      In considerazione di tutto quanto precede, alla prima questione occorre rispondere dichiarando che gli articoli da 10 a 12 del regolamento n. 1257/1999 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che, nell’ambito dell’attuazione di tali articoli, gli Stati membri adottino misure che permettono la trasmissione mortis causa di un aiuto al prepensionamento come quello di cui al procedimento principale.

 Sulla seconda e sulla terza questione

47      Con le sue questioni seconda e terza, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio di tutela del legittimo affidamento debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevedeva la trasmissione mortis causa dell’aiuto al prepensionamento e che era stata dichiarata compatibile con il regolamento n. 1257/1999 dalla Commissione, abbia generato un legittimo affidamento in capo agli eredi degli imprenditori agricoli che avevano beneficiato di tale aiuto e se, in caso affermativo, una conclusione come quella menzionata nel verbale della riunione del comitato per lo sviluppo rurale della Commissione del 19 ottobre 2011, secondo la quale detto aiuto non è trasferibile mortis causa, abbia fatto cessare tale legittimo affidamento.

48      Al riguardo, deriva da una giurisprudenza costante che, da una parte, quando adottano misure attraverso le quali attuano il diritto dell’Unione, gli Stati membri sono tenuti a rispettare i principi generali di tale diritto, nel novero dei quali figura, in particolare, il principio di tutela del legittimo affidamento (v., in tal senso, sentenze del 14 settembre 2006, Elmeka, da C‑181/04 a C‑183/04, EU:C:2006:563, punto 31, e del 26 maggio 2016, Județul Neamț e Județul Bacău, C‑260/14 e C‑261/14, EU:C:2016:360, punto 54).

49      Ne consegue che, nell’attuazione dell’aiuto al prepensionamento di cui agli articoli da 10 a 12 del regolamento n. 1257/1999, gli Stati membri sono tenuti a rispettare il principio della tutela del legittimo affidamento.

50      Dall’altra parte, il diritto di avvalersi di tale principio si estende a ogni individuo in capo al quale un’autorità amministrativa abbia fatto sorgere fondate speranze a causa di assicurazioni precise che essa gli avrebbe fornito (sentenze del 9 luglio 2015, Salomie e Oltean, C‑183/14, EU:C:2015:454, punto 44, e del 14 giugno 2017, Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis, C‑26/16, EU:C:2017:453, punto 76).

51      A tal riguardo, occorre verificare se gli atti dell’autorità amministrativa in questione abbiano generato un ragionevole affidamento in capo all’individuo di cui trattasi e, in tal caso, accertare la legittimità di tali aspettative (v. sentenze del 14 settembre 2006, Elmeka, da C‑181/04 a C‑183/04, EU:C:2006:563, punto 32, e del 9 luglio 2015, Salomie e Oltean, C‑183/14, EU:C:2015:454, punto 45).

52      Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, il principio di tutela del legittimo affidamento non può essere invocato avverso una precisa disposizione di un atto normativo dell’Unione e il comportamento di un’autorità nazionale incaricata di applicare il diritto dell’Unione, che sia in contrasto con quest’ultimo, non può legittimare, in capo a un individuo, un legittimo affidamento a beneficiare di un trattamento contrario al diritto dell’Unione (sentenze del 1o aprile 1993, Lageder e a., da C‑31/91 a C‑44/91, EU:C:1993:132, punto 35; del 20 giugno 2013, Agroferm, C‑568/11, EU:C:2013:407, punto 52, e del 20 dicembre 2017, Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse, C‑516/16, EU:C:2017:1011, punto 69).

53      In primo luogo, è necessario, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 51 della presente sentenza, stabilire se gli atti delle autorità lettoni, vale a dire il decreto n. 1002 e le convenzioni riguardanti la concessione di un aiuto al prepensionamento da parte del Servizio di sostegno alle zone rurali, abbiano creato una ragionevole aspettativa, in capo agli eredi degli imprenditori agricoli che avevano beneficiato dell’aiuto al prepensionamento, sul fatto che quest’ultima fosse trasmissibile mortis causa.

54      Innanzitutto, si evince dall’esame della prima questione pregiudiziale che gli articoli da 10 a 12 del regolamento n. 1257/1999 non indicano in alcun modo se sia possibile per uno Stato membro prevedere, con la loro attuazione, la trasmissione mortis causa del diritto a ricevere l’aiuto al prepensionamento.

55      Di conseguenza, detti articoli da 10 a 12 non si configurano come disposizioni precise del diritto dell’Unione; in altri termini, le persone che beneficiavano dei diritti che esse stabilivano non avrebbero potuto comprendere, in modo inequivocabile, che esse impedivano agli Stati membri di prevedere la trasmissione mortis causa dell’aiuto al prepensionamento.

56      Inoltre, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1257/1999, la Commissione, il 30 luglio 2004, ha approvato il piano di sviluppo rurale, che prevedeva che l’aiuto al prepensionamento fosse trasmissibile mortis causa.

57      Orbene, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, la Commissione valutava i piani che le erano presentati in base alla loro coerenza con il regolamento n. 1257/1999, il che implicava un esame del contenuto di tali piani, per verificarne la coerenza con le diverse condizioni e obblighi di cui a detto regolamento.

58      Nel caso di specie, è in seguito all’approvazione del piano di sviluppo rurale da parte della Commissione che le autorità lettoni hanno adottato il decreto n. 1002, il quale tratta le modalità di attuazione di tale piano, e hanno così introdotto - alla lettera a) della sezione denominata «Prepensionamento» della sottosezione 12.3.2 del suddetto piano - la trasmissione mortis causa dell’aiuto al prepensionamento.

59      Inoltre, la firma delle convenzioni riguardanti la concessione dell’aiuto al prepensionamento da parte del Servizio di sostegno alle zone rurali ha certamente confortato la convinzione, sia degli imprenditori agricoli, cofirmatari delle convenzioni, sia dei loro eredi, che la trasmissione mortis causa di tale sostegno previsto dal decreto n. 1002 fosse legale.

60      Infine, occorre rilevare che sono trascorsi più di sette anni tra il momento in cui la Commissione ha approvato, il 30 luglio 2004, il piano di sviluppo rurale e il 19 ottobre 2011, data in cui il comitato per lo sviluppo rurale della Commissione ha concluso che «il FEAOG non si applicava alla trasmissione mortis causa di un aiuto al prepensionamento». Il decorrere di un tale lasso di tempo, prima che gli articoli da 10 a 12 del regolamento n. 1257/1999 venissero interpretati nel senso che vietavano la trasmissione mortis causa dell’aiuto al prepensionamento, era tale da rafforzare l’affidamento degli eredi sulla legittimità di una siffatta trasmissione prevista dal piano di sviluppo rurale.

61      In base alle considerazioni ora esposte risulta che gli atti delle autorità lettoni, vale a dire il decreto n. 1002 e le convenzioni relative alla concessione di un aiuto al prepensionamento da parte del Servizio di sostegno alle zone rurali, hanno creato una ragionevole aspettativa, nella mente degli eredi degli imprenditori agricoli che avevano beneficiato dell’aiuto al prepensionamento, sul fatto che quest’ultimo fosse trasmissibile mortis causa.

62      In secondo luogo, occorre verificare, in conformità alla giurisprudenza citata al punto 51 della presente sentenza, se l’affidamento di tali eredi nella possibilità di trasmettere mortis causa l’aiuto al prepensionamento sia legittimo.

63      Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, la legittimità dell’affidamento deve essere riconosciuta quando l’individuo che lo invoca si trova in una particolare situazione, meritevole di tutela, come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

64      In effetti, gli eredi degli imprenditori agricoli che avevano beneficiato dell’aiuto al prepensionamento facevano discendere i loro diritti successori dalla normativa nazionale, il cui contenuto era stato approvato dalla decisione della Commissione del 30 luglio 2004, e dalla quale non era ricavabile in modo evidente che, nonostante tale approvazione, tale normativa fosse incompatibile con gli articoli da 10 a 12 del regolamento n. 1257/1999. Inoltre, tali diritti successori erano stati concretizzati nelle convenzioni relative alla concessione di un aiuto al prepensionamento, concluse tra un servizio autorizzato a impegnare la responsabilità dello Stato per la concessione di tale aiuto, vale a dire il Servizio di sostegno alle zone rurali, e gli imprenditori agricoli che avevano trasferito le loro aziende in cambio dell’aiuto al prepensionamento, convenzioni delle quali gli eredi non erano parti.

65      In tali circostanze, il ragionevole affidamento che gli eredi hanno potuto nutrire sulla legittimità dei loro diritti successori è legittimo.

66      In terzo luogo, si deve senz’altro ricordare che, come osservato dal governo lettone, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente, che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle istituzioni dell’Unione o delle autorità nazionali che attuano il diritto dell’Unione (sentenze del 22 ottobre 2009, Elbertsen, C‑449/08, EU:C:2009:652, punto 45, e del 26 giugno 2012, Polonia/Commissione, C‑335/09, EU:C:2012:385, punto 180).

67      Tuttavia, il giudice del rinvio non chiede se il principio della tutela del legittimo affidamento possa essere fatto valere per far fronte agli effetti della modifica normativa introdotta dal decreto n. 187. Esso vuole solamente sapere se gli eredi degli imprenditori agricoli che avevano beneficiato dell’aiuto al prepensionamento possano avvalersi del legittimo affidamento per il periodo precedente il 30 aprile 2015, data di entrata in vigore di tale decreto.

68      Pertanto, la giurisprudenza menzionata al punto 66 della presente sentenza non può incidere sulla risposta da dare al giudice del rinvio.

69      Per ultimo, va rilevato che il giudice del rinvio s’interroga sull’impatto delle conclusioni del comitato per lo sviluppo rurale della Commissione, adottate nel corso della riunione del 19 ottobre 2011, sul legittimo affidamento di cui possono avvalersi gli eredi degli imprenditori agricoli che avevano beneficiato dell’aiuto al prepensionamento.

70      Orbene, dal fascicolo risulta che tali conclusioni hanno avuto per destinatari solo gli Stati membri e che, per quanto riguarda la Repubblica di Lettonia, esse non si sono tradotte in una modifica della normativa che prevedeva la trasmissione mortis causa dell’aiuto al prepensionamento prima dell’adozione del decreto n. 187, del 14 aprile 2015.

71      Peraltro, risulta che gli eredi degli imprenditori agricoli che avevano beneficiato dell’aiuto al prepensionamento non erano a conoscenza né della riunione del comitato per lo sviluppo rurale della Commissione, né delle conclusioni di quest’ultimo.

72      Inoltre, non si può esigere da tali eredi che essi siano sufficientemente diligenti da informarsi, da soli, sul contenuto di tali conclusioni.

73      In tali circostanze, le conclusioni adottate in tale riunione non possono pregiudicare il legittimo affidamento di cui potevano avvalersi gli eredi degli imprenditori agricoli che avevano beneficiato dell’aiuto al prepensionamento.

74      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda e terza questione dichiarando che il principio di tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevedeva la trasmissione mortis causa dell’aiuto al prepensionamento e che era stata dichiarata compatibile con il regolamento n. 1257/1999 dalla Commissione, ha generato un legittimo affidamento in capo agli eredi degli imprenditori agricoli che avevano beneficiato di tale aiuto, e che una conclusione come quella menzionata nel verbale della riunione del comitato per lo sviluppo rurale della Commissione del 19 ottobre 2011, secondo la quale detto aiuto non è trasferibile mortis causa, non ha fatto cessare tale legittimo affidamento.

 Sulle spese

75      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

1)      Gli articoli da 10 a 12 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che, nell’ambito dell’attuazione di tali articoli, gli Stati membri adottino misure che permettono la trasmissione mortis causa di un aiuto al prepensionamento come quello di cui al procedimento principale.

2)      Il principio di tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevedeva la trasmissione mortis causa dell’aiuto al prepensionamento e che era stata dichiarata compatibile con il regolamento n. 1257/1999 dalla Commissione europea, ha generato un legittimo affidamento in capo agli eredi degli imprenditori agricoli che avevano beneficiato di tale aiuto, e che una conclusione come quella menzionata nel verbale della riunione del comitato per lo sviluppo rurale della Commissione europea del 19 ottobre 2011, secondo la quale detto aiuto non è trasferibile mortis causa, non ha fatto cessare tale legittimo affidamento.

Firme


*      Lingua processuale: il lettone.