Language of document : ECLI:EU:C:2018:645

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MELCHIOR WATHELET

presentate il 7 agosto 2018 (1)

Causa C310/18 PPU

Spetsializirana prokuratura

contro

Emil Milev

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria)]

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Direttiva (UE) 2016/343 – Articoli 3, 4 e 10 – Presunzione di innocenza – Riferimenti in pubblico alla colpevolezza – Articoli 6, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto alla libertà – Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale – Presunzione di innocenza e diritti della difesa – Procedimento di controllo della legittimità di una custodia cautelare»






I.      Introduzione

1.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, depositata presso la cancelleria della Corte l’11 maggio 2018 dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria), verte sull’interpretazione dell’articolo 3, dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 10 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (2), nonché degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2.        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento introdotto dal sig. Emil Milev, accusato di rapina a mano armata in un negozio, al fine di ottenere la revoca di una misura coercitiva di custodia cautelare disposta nei suoi confronti.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto internazionale

1.      Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

3.        L’articolo 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), intitolato «Diritto alla libertà e alla sicurezza», così recita:

«1.      Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

(…)

c)      se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;

(…)

3.      Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell’interessato all’udienza.

4.      Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

(…)».

4.        L’articolo 6 della CEDU, intitolato «Diritto a un equo processo», dispone quanto segue:

«1.      Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. (…)

2.      Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

(…)».

B.      Diritto dell’Unione

1.      Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

5.        L’articolo 82, paragrafo 2, TFUE così dispone:

«Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio [dell’Unione europea] possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

Esse riguardano:

(…)

b) i diritti della persona nella procedura penale;

(…)».

2.      La Carta

6.        L’articolo 6 della Carta stabilisce che «[o]gni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza».

7.        Ai sensi dell’articolo 47 della Carta, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale»:

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

(…)».

8.        L’articolo 48 della Carta, intitolato «Presunzione di innocenza e diritti della difesa», è formulato come segue:

«1.      Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.

2.      Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato».

9.        L’articolo 51 della Carta, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all’Unione nei trattati».

10.      L’articolo 52 della Carta, intitolato «Portata e interpretazione dei diritti e dei principi», al paragrafo 3 così recita:

«Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla [CEDU], il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa».

3.      Direttiva 2016/343

11.      A termini del considerando 16 della direttiva 2016/343:

«La presunzione di innocenza sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l’indagato o imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Tali dichiarazioni o decisioni giudiziarie non dovrebbero rispecchiare l’idea che una persona sia colpevole. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati gli atti della pubblica accusa che mirano a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato, come l’imputazione, nonché le decisioni giudiziarie in conseguenza delle quali decorrono gli effetti di una pena sospesa, purché siano rispettati i diritti della difesa. Dovrebbero altresì restare impregiudicate le decisioni preliminari di natura procedurale, adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità, quali le decisioni riguardanti la custodia cautelare, purché non presentino l’indagato o imputato come colpevole. Prima di prendere una decisione preliminare di natura procedurale, l’autorità competente potrebbe prima dover verificare che vi siano sufficienti prove a carico dell’indagato o imputato tali da giustificare la decisione e la decisione potrebbe contenere un riferimento a tali elementi».

12.      Il considerando 48 della direttiva 2016/343 dispone quanto segue:

«Poiché la presente direttiva stabilisce norme minime, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Il livello di tutela previsto dagli Stati membri non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della Carta o della CEDU, come interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo [in prosieguo: la “Corte EDU”]».

13.      L’articolo 2 della direttiva 2016/343, intitolato «Ambito di applicazione», così recita:

«La presente direttiva si applica alle persone fisiche che sono indagate o imputate in un procedimento penale. Si applica a ogni fase del procedimento penale, dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per aver commesso un reato o un presunto reato sino a quando non diventi definitiva la decisione che stabilisce se la persona abbia commesso il reato».

14.      L’articolo 3 della direttiva 2016/343, intitolato «Presunzione di innocenza», così dispone:

«Gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza».

15.      L’articolo 4 della direttiva 2016/343, intitolato «Riferimenti in pubblico alla colpevolezza», prevede quanto segue:

«1.      Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità.

2.      Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione dell’obbligo stabilito al paragrafo 1 del presente articolo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli, in conformità con la presente direttiva, in particolare con l’articolo 10.

(…)».

16.      L’articolo 10 della direttiva 2016/343, intitolato «Mezzi di ricorso», così dispone:

«1.      Gli Stati membri provvedono affinché gli indagati e imputati dispongano di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla presente direttiva.

2.      Fatti salvi le norme e i sistemi nazionali in materia di ammissibilità delle prove, gli Stati membri garantiscono che, nella valutazione delle dichiarazioni rese da indagati o imputati o delle prove raccolte in violazione del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi, siano rispettati i diritti della difesa e l’equità del procedimento».

C.      Diritto bulgaro

17.      Ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, del Nakasatelno protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: l’«NPK»), «[s]i può disporre una misura coercitiva nei confronti dell’accusato (…) laddove dalle prove agli atti risultino motivi plausibili per supporre che l’interessato abbia commesso il reato e che ricorra uno dei motivi di cui all’articolo 57».

18.      A norma dell’articolo 57 dell’NPK, «[l]e misure coercitive vengono adottate al fine di evitare che l’accusato si dia alla fuga, commetta un reato o impedisca l’esecuzione della condanna penale definitiva».

19.      L’articolo 58 dell’NPK menziona la custodia cautelare tra le misure coercitive.

20.      A termini dell’articolo 63 dell’NPK, «[è] disposta la misura coercitiva della custodia cautelare laddove sussistano motivi plausibili per supporre che l’accusato abbia commesso un reato punito con una pena privativa della libertà o altra pena più severa ed emerga dalle prove nel procedimento che esiste un pericolo reale che l’accusato si dia alla fuga o commetta un reato».

21.      Ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 4, dell’NPK, in qualsiasi momento nel corso della fase predibattimentale, l’accusato può chiedere il riesame della misura coercitiva della custodia cautelare e «[i]l tribunale valuta tutte le circostanze relative alla legittimità della reclusione (…)».

III. Procedimento principale e questioni pregiudiziali

22.      Il sig. Milev è stato sospettato di una rapina a mano armata in un negozio della catena di supermercati «Billa», che è avvenuta il 30 dicembre 2008 a Sofia (Bulgaria). Tuttavia, poiché le indagini non hanno consentito di raccogliere elementi di prova a suo carico, egli non è stato incriminato. Il 31 luglio 2009, tali indagini sono state sospese senza che fosse stato individuato alcun indagato e senza che nessuno fosse stato incriminato.

23.      Nel frattempo sono stati avviati altri due procedimenti penali (3) nei confronti del sig. Milev. Nell’ambito del primo di questi due procedimenti, un giudice bulgaro ha rifiutato di porre il sig. Milev in stato di custodia cautelare, ritenendo che le deposizioni del testimone principale BP non fossero credibili. In detto procedimento non è stata ancora emessa alcuna decisione giudiziaria nel merito.

24.      Nell’ambito del secondo procedimento, il sig. Milev è stato detenuto dal 24 novembre 2013 al 9 gennaio 2018, data in cui è stato assolto da tutte le imputazioni a suo carico. Il giudice in questione ha basato tale assoluzione segnatamente sulla constatazione che le deposizioni del testimone BP non erano credibili (4).

25.      In entrambi i procedimenti in questione, il testimone BP ha reso numerose deposizioni riguardo a vari reati ai quali il sig. Milev avrebbe partecipato. In nessuna di tali deposizioni egli ha fatto riferimento alla rapina a mano armata in un negozio il 30 dicembre 2008.

26.      L’11 gennaio 2018, il procedimento relativo a tale rapina a mano armata nel 2008 è stato riaperto.

27.      Lo stesso giorno, il testimone BP è stato interrogato. Egli ha dichiarato di aver programmato la rapina in questione con il sig. Milev e altri, ma che il sig. Milev non si era presentato alla data convenuta. In seguito, BP aveva appreso dagli organi di informazione che la rapina a mano armata era stata commessa e il sig. Milev gli avrebbe detto di averla commessa con altre persone. BP ha dichiarato di aver testimoniato dopo un lungo periodo di tempo perché temeva il sig. Milev e, quando aveva saputo che quest’ultimo sarebbe stato rimesso in libertà dopo la pronuncia di assoluzione in un procedimento precedente, aveva provato inquietudine e aveva pertanto deciso di rendere tale deposizione. È stata mostrata al testimone BP una videoregistrazione della rapina a mano armata ed egli ha categoricamente affermato di riconoscere il sig. Milev come uno degli aggressori.

28.      Lo stesso giorno, vale a dire l’11 gennaio 2018, il sig. Milev è stato incriminato per la rapina a mano armata in questione (5) ed è stato arrestato al fine di essere condotto dinanzi al giudice competente a decidere sulla sua collocazione in custodia cautelare.

29.      In primo grado, la richiesta del pubblico ministero di applicare al sig. Milev la misura della custodia cautelare è stata accolta, in quanto, «a prima vista», le dichiarazioni del testimone BP erano credibili. In secondo grado, la custodia cautelare è stata confermata sulla base delle dettagliate dichiarazioni rese dal testimone BP e in considerazione del fatto che quest’ultimo avrebbe potuto essere incriminato per falsa testimonianza.

30.      Il giudice del rinvio rileva, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, che il giudice di primo grado e il giudice d’appello hanno esaminato le dichiarazioni del testimone BP in modo isolato, senza confrontarle con altri elementi di prova a discarico. Agli argomenti addotti a tale riguardo dalla difesa del sig. Milev non sarebbe stata data risposta.

31.      Il giudice del rinvio sottolinea che, nell’ambito del controllo successivo della detenzione, il giudice di primo grado non ha ritenuto necessaria un’analisi dettagliata degli elementi di prova e ha esaminato soltanto le dichiarazioni di BP. Il giudice di primo grado ha inoltre considerato che una minore valenza probatoria degli elementi di prova a carico fosse sufficiente per mantenere lo stato di detenzione.

32.      Il giudice di secondo grado ha confermato tale conclusione, ancora una volta sulla base delle dichiarazioni del testimone BP. Esso ha affermato, nella propria decisione, di aver «esaminato, in modo molto generale, le deposizioni di tali testimoni» e che gli elementi di prova «sebbene sommari, (…) avvalorano la tesi di un’imputazione (…); tenuto conto che non sono smentiti da altri elementi di prova, il giudice d’appello non può trascurarli».

33.      La decisione emessa nell’ambito del secondo controllo della misura di custodia cautelare è nello stesso senso. Il giudice di secondo grado ha considerato che «(…) dopo il 5 novembre 2017, data in cui è stato modificato l’NPK, sono sussistenti i motivi plausibili richiesti per tale procedimento. Il giudice si pronuncia sulla sussistenza di un sospetto dopo un esame molto generale degli elementi di prova agli atti. In nessun caso, dopo la citata modifica dell’NPK, occorre un’analisi approfondita degli elementi di prova agli atti (…). Nell’ambito di tale esame molto generale delle deposizioni e degli elementi di prova (…), occorre constatare una generale probabilità e un sospetto di un eventuale coinvolgimento».

34.      Il giudice del rinvio rileva che gli argomenti addotti dalla difesa del sig. Milev in merito alla parzialità e alla mancanza di credibilità delle deposizioni di BP non sono stati trattati dal giudice e che gli argomenti che egli aveva espressamente invocato non hanno ricevuto risposta.

35.      Il sig. Milev ritiene che il criterio, previsto nel diritto bulgaro, dei «motivi plausibili» quale condizione preliminare della sua custodia cautelare debba essere interpretato conformemente alla definizione di cui alla sentenza della Corte EDU del 30 agosto 1990, Fox, Campbell e Hartley c. Regno Unito (CE:ECHR:1990:0830JUD001224486), nel senso che tale criterio esige la sussistenza di dati oggettivi atti a persuadere un osservatore obiettivo che l’interessato abbia probabilmente commesso il reato in questione. Il sig. Milev ha inoltre addotto argomenti concreti riguardo alla mancanza di credibilità del testimone BP e il suo avvocato ha depositato numerose richieste di acquisizione di prove al fine di verificare la credibilità delle dichiarazioni del testimone BP.

36.      Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, prima della riforma dell’NPK del 5 novembre 2017, il giudice confermava la detenzione dell’imputato solo dopo avere raggiunto un’ampia convinzione che sussistessero «motivi plausibili» per supporre che l’interessato avesse commesso il reato. Il giudice si pronunciava sulla sussistenza di motivi plausibili dopo aver acquisito «un’approfondita conoscenza di tutti gli atti di causa e valutando liberamente la credibilità delle prove a carico e a discarico, nonché fornendo una risposta concreta e chiara agli argomenti dedotti dalla difesa dell’imputato».

37.      Inoltre, era formalmente vietato, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, punto 1, lettera d), dell’NPK (6), che un giudice che si fosse pronunciato sull’adozione o sulla conferma della misura della custodia cautelare si pronunciasse sull’imputazione nella fase dibattimentale ed emettesse una sentenza penale su tale imputazione. Tale divieto si basava sul fatto che, accertando la sussistenza o l’assenza di «motivi plausibili» e discutendo sulla credibilità degli elementi di prova, il giudice si fosse già formato un’opinione sulla causa.

38.      A seguito di una serie di condanne della Corte EDU, l’NPK è stato modificato il 5 novembre 2017. In occasione di tale riforma, il divieto formale di cui all’articolo 29, paragrafo 1, punto 1, lettera d), dell’NPK è stato abolito. Il giudice del rinvio rileva che «[p]ertanto, i giudici nazionali devono ora esaminare i motivi plausibili, anche durante la fase predibattimentale, e allo stesso tempo mantenere la propria imparzialità».

39.      Secondo il giudice del rinvio, l’abolizione dell’articolo 29, paragrafo 1, punto 1, lettera d), dell’NPK ha dato luogo ad una nuova corrente giurisprudenziale sulla questione se vi siano «motivi plausibili che consentono di supporre» che l’imputato abbia commesso il reato. A tale riguardo, il giudice deve prendere conoscenza degli elementi di prova soltanto «a prima vista» e non in modo dettagliato. Ne consegue che il giudice «può solo elencare gli elementi di prova ma non può confrontarli né commentarli indicando quali considera credibili e perché; può solo indicare che è possibile, in modo generale e indeterminato, che l’imputato abbia commesso il reato in questione, descrivendo una “situazione di sospetto”, ma non può esprimere in modo chiaro che gli elementi di prova permettano di concludere con una probabilità sufficientemente convincente che l’imputato abbia commesso tale reato; infine, il giudice non può dare una risposta chiara e concreta alle argomentazioni dedotte dalla difesa dell’imputato che l’obbligherebbe ad esprimere un parere più definito sulla commissione del reato in questione e a discutere su un’asserita contraddizione tra gli elementi di prova o la presenza o l’assenza della credibilità di quest’ultimi».

40.      In altri termini, vi è una doppia limitazione, ossia, dal punto di vista del diritto sostanziale, il giudice non è legittimato a dichiarare nella propria decisione la profonda convinzione che il reato sia stato commesso dall’imputato e, dal punto di vista della procedura, gli è vietato discutere degli elementi di prova e indicare quali siano credibili e i motivi per cui lo siano.

41.      Il giudice del rinvio rileva che, sebbene l’obiettivo della nuova giurisprudenza sia quello di salvaguardare l’imparzialità del giudice quando quest’ultimo si pronuncia sulla sussistenza di motivi plausibili, in pratica ciò comporta un abbassamento del livello di protezione dei diritti degli imputati per quanto riguarda la custodia cautelare.

42.      Esso aggiunge che tale nuova giurisprudenza non è unanime. Una parte significativa dei giudici nazionali ritiene che, per mantenere l’imputato in custodia cautelare, la presunzione d’innocenza richieda che si dimostri una più forte e più elevata probabilità che quest’ultimo abbia commesso il reato. Alcuni giudici nazionali ritengono che i diritti della difesa impongano un dibattito più analitico sugli elementi di prova e che si risponda in modo concreto alle obiezioni sollevate dalla difesa dell’imputato.

43.      In tale contesto, il giudice del rinvio ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se una giurisprudenza nazionale che subordina il mantenimento di una misura coercitiva di “custodia cautelare” (quattro mesi dopo l’arresto dell’accusato) all’esistenza di “motivi plausibili”, intesi come la mera constatazione “a prima vista” che l’accusato abbia potuto commettere il reato in questione, sia compatibile con l’articolo 3, l’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, l’articolo 10, il considerando 16, quarta e quinta frase, e il considerando 48 della direttiva 2016/343, nonché con gli articoli 47 e 48 della Carta (…).

Oppure, qualora non lo sia, se una giurisprudenza nazionale che intende quali “motivi plausibili” una forte probabilità che l’accusato abbia commesso il reato in questione sia compatibile con le disposizioni summenzionate.

2)      Se una giurisprudenza nazionale che impone al giudice che decide su una domanda di modifica di una misura coercitiva quale la “custodia cautelare” già adottata di motivare la sua decisione senza confrontare gli elementi di prova a carico e discarico, sebbene la difesa dell’accusato abbia dedotto argomenti in tal senso – quando l’unico motivo di tale limitazione è dato dall’esigenza che il giudice salvaguardi la propria imparzialità nel caso in cui il procedimento gli sia assegnato per l’esame del merito – sia compatibile con l’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, l’articolo 10, il considerando 16, quarta e quinta frase, e il considerando 48 della direttiva 2016/343 nonché con l’articolo 47 della Carta (…).

Se non lo è, se una giurisprudenza nazionale secondo cui il giudice procede a un esame più analitico e preciso degli elementi di prova e fornisce una risposta chiara agli argomenti della difesa dell’accusato, anche se in tal modo si assume il rischio di non potere né esaminare la causa né pronunciare una decisione definitiva sulla colpevolezza nel caso in cui la causa gli sia assegnata per l’esame del merito – il che comporterebbe che sia un altro giudice a trattare detta causa nel merito – sia compatibile con le disposizioni summenzionate».

IV.    Sul procedimento d’urgenza e sul procedimento dinanzi alla Corte

44.      Il giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto dall’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

45.      A sostegno di tale richiesta, tale giudice rileva che il sig. Milev si trova in custodia cautelare. Esso ritiene che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, che verte sull’interpretazione della direttiva 2016/343, sia necessaria per pronunciarsi sulla legittimità della custodia cautelare del sig. Milev. Il giudice del rinvio rileva, in particolare, che il sig. Milev resterà in custodia cautelare fino alla decisione della Corte sulla domanda di pronuncia pregiudiziale.

46.      La Prima Sezione della Corte ha deciso, il 5 giugno 2018, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di accogliere la richiesta del giudice del rinvio di trattare il presente rinvio pregiudiziale con procedimento d’urgenza.

47.      Osservazioni scritte sono state presentate dal sig. Milev e dalla Commissione europea. Il governo bulgaro non ha presentato osservazioni scritte. Il governo dei Paesi Bassi e la Commissione hanno formulato osservazioni orali all’udienza tenutasi l’11 luglio 2018.

V.      Analisi

48.      Con le sue questioni, che a mio avviso occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, l’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, e l’articolo 10 della direttiva 2016/343, nonché gli articoli 47 e 48 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che, per mantenere un imputato in custodia cautelare, è sufficiente la mera constatazione, da parte di un giudice investito del ricorso avverso tale custodia, che, «a prima vista» (7), tale imputato abbia potuto commettere il reato in questione o se, al contrario, sia necessario che detto giudice constati «una forte probabilità» (8) che l’imputato abbia commesso tale reato.

49.      Il giudice del rinvio si interroga inoltre sulla motivazione di una decisione sulla custodia cautelare e sugli elementi di prova che devono essere presi in considerazione da un giudice al fine di rispettare il diritto a un giudice imparziale sancito dall’articolo 47 della Carta nonché la presunzione di innocenza sancita dall’articolo 48 della Carta e dagli articoli 3 e 4 della direttiva 2016/343.

A.      Sull’applicazione degli articoli 6, 47 e 48 della Carta nonché della direttiva 2016/343 alle decisioni riguardanti la custodia cautelare

50.      Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale nonché dalle questioni sollevate dal giudice del rinvio risulta che quest’ultimo interroga la Corte sulla presunzione di innocenza (9), sul diritto alla libertà (10) e sull’imparzialità del giudice (11).

51.      Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2016/343, quest’ultima mira segnatamente a stabilire norme minime comuni concernenti alcuni aspetti della presunzione di innocenza nei procedimenti penali al fine di rafforzare la fiducia degli Stati membri nei reciproci sistemi di giustizia penale e, quindi, di facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale (12).

52.      La custodia cautelare del sig. Milev, persona fisica imputata in un procedimento penale tuttora in corso, rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2016/343, come definito dal suo articolo 2 (13), la quale «[s]i applica a ogni fase del procedimento penale, dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per aver commesso un reato o un presunto reato sino a quando non diventi definitiva la decisione che stabilisce se la persona abbia commesso il reato» (14).

53.      A tale riguardo, dal considerando 16 della direttiva 2016/343 risulta che la presunzione di innocenza si applica alle decisioni riguardanti la custodia cautelare e che essa sarebbe violata, in particolare, se tali decisioni presentassero l’indagato o imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.

54.      La Commissione ritiene che, in assenza di misure di armonizzazione nel diritto dell’Unione sul reato di cui trattasi, il procedimento in questione non può essere considerato un’attuazione del diritto dell’Unione. Ne conseguirebbe che la Carta non si applica, in quanto tale, a detto procedimento.

55.      La Commissione ha inoltre giustificato la propria tesi sull’inapplicabilità della Carta con l’assenza, nella direttiva 2016/343, di norme sostanziali positive sulla custodia cautelare.

56.      Non condivido tale tesi.

57.      Ritengo che la direttiva 2016/343 verta non già sul reato di cui trattasi, bensì sul procedimento penale in generale, e che le norme che essa stabilisce in materia di presunzione di innocenza siano vincolanti allo stesso modo di obblighi positivi. Inoltre, tenuto conto del fatto che detta direttiva si applica al procedimento penale in questione, l’applicazione delle disposizioni in essa contenute, in particolare dei suoi articoli 3 e 4, costituisce un’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Il giudice del rinvio deve quindi assicurarsi che i diritti fondamentali garantiti dalla Carta agli imputati nel procedimento principale siano rispettati. Infatti, l’obbligo di rispettare la presunzione di innocenza implica quello del rispetto di tali diritti (15).

58.      Inoltre, va ricordato che l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta prevede che, laddove quest’ultima contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. Tale disposizione della Carta è intesa ad assicurare la necessaria coerenza tra i diritti contenuti nella Carta e i corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU, senza che ciò pregiudichi l’autonomia del diritto dell’Unione e della Corte di giustizia dell’Unione europea (16).

59.      Rilevo che il «diritto alla libertà» sancito dall’articolo 6 della Carta corrisponde alla medesima nozione prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, della CEDU (17), che il diritto a un giudice imparziale, sancito dall’articolo 47 della Carta, corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e che il principio della presunzione di innocenza, sancito dall’articolo 48, paragrafo 1, della Carta, corrisponde all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della CEDU (18). Inoltre, dal considerando 48 della direttiva 2016/343 risulta che «[i]l livello di tutela previsto dagli Stati membri non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della Carta o della CEDU, come interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte [EDU]».

B.      Sull’articolo 5 della CEDU e sulla custodia cautelare

60.      Dalla giurisprudenza della Corte EDU relativa all’articolo 5 della CEDU, che deve essere presa in considerazione per interpretare l’articolo 6 della Carta, risulta che tale disposizione tutela la sicurezza fisica delle persone e, in quanto tale, è di fondamentale importanza (19). Ciò comprende l’obiettivo di tutelare l’individuo da una privazione arbitraria o ingiustificata della libertà (20).

61.      Secondo una costante giurisprudenza della Corte EDU, dall’articolo 5 della CEDU deriva una presunzione a favore della scarcerazione. Fino alla sua condanna, l’accusato dev’essere considerato innocente e i paragrafi 3 e 4 di detto articolo della CEDU hanno essenzialmente lo scopo di imporre la scarcerazione qualora la detenzione non sia legittima o la sentenza non intervenga entro un termine ragionevole (21). Al punto 84 della sua sentenza del 26 luglio 2001, Ilijkov c. Bulgaria, CE:ECHR:2001:0726JUD003397796, la Corte EDU ha dichiarato che la detenzione poteva essere giustificata soltanto in presenza di indicazioni precise di una reale esigenza di interesse pubblico che, nonostante la presunzione di innocenza, prevale sul rispetto della libertà individuale.

62.      A mio avviso, va sottolineato che, nella giurisprudenza della Corte EDU, sussiste uno stretto legame tra il diritto alla libertà e la presunzione di innocenza. Invero, il primo è inseparabile dalla seconda.

63.      L’elenco delle eccezioni al diritto alla libertà, contenuto nell’articolo 5, paragrafo 1, della CEDU, ha carattere esaustivo (22). Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della CEDU, una persona può essere detenuta soltanto nell’ambito di un procedimento penale, al fine di essere tradotta dinanzi all’autorità giudiziaria competente, segnatamente in quanto è sospettata di aver commesso un reato (23).

64.      Il medesimo testo richiede in particolare (24) la sussistenza di sospetti «plausibili» (25) che la persona arrestata e detenuta abbia commesso un reato. Tale disposizione presuppone la sussistenza di fatti o di informazioni in grado di convincere un osservatore obiettivo che la persona in questione possa aver commesso il reato. Orbene, ciò che può essere considerato «plausibile» dipende dall’analisi di tutti gli elementi del fascicolo (26).

65.      Va sottolineato che «i fatti che fanno sorgere sospetti plausibili non devono essere del medesimo livello di quelli necessari per giustificare una condanna o per sollevare un’accusa» (27).

66.      Al punto 61 della sentenza della Corte EDU, del 25 marzo 1999, Nikolova c. Bulgaria, CE:ECHR:1999:0325JUD003119596, si legge che, sebbene «sia vero che [l’articolo 5, paragrafo 4, della CEDU] non comporta per il giudice investito di un ricorso contro una detenzione l’obbligo di esaminare ciascuno degli argomenti addotti dal ricorrente, le garanzie che esso prevede sarebbero vanificate se il giudice, basandosi sulla legislazione e sulla prassi interne, potesse ritenere irrilevanti, od omettere di prendere in considerazione, fatti concreti invocati dal detenuto e idonei a far dubitare della sussistenza delle condizioni indispensabili per la “legittimità”, ai sensi della [CEDU], della privazione della libertà». Ne consegue che, quando un ricorrente invoca tali fatti concreti, che non sembrino né poco verosimili né futili, il controllo giurisdizionale da parte di un giudice non soddisferebbe i requisiti dell’articolo 5, paragrafo 4, della CEDU se quest’ultimo si astenesse dal prendere in considerazione detti argomenti.

67.      Inoltre, qualora si tratti del mantenimento in detenzione di una persona (28), la persistenza di motivi plausibili di sospettare che tale persona abbia commesso un reato costituisce una conditio sine qua non della regolarità di tale mantenimento (29).

C.      Sull’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e sull’imparzialità del giudice

68.      Ai fini dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, l’imparzialità del giudice deve essere valutata sulla base sia di un approccio soggettivo, volto a determinare la convinzione e il comportamento personali di tale giudice nella specifica occasione (30), sia di un approccio oggettivo, diretto ad assicurarsi che il giudice offra garanzie sufficienti per escludere, a tale riguardo, qualsiasi dubbio legittimo (31).

69.      Secondo la Corte EDU, la valutazione oggettiva consiste nel chiedersi se, indipendentemente dalla condotta personale del giudice, taluni fatti verificabili consentano di metterne in dubbio l’imparzialità. A tale riguardo, anche le apparenze possono avere importanza. Ne va della fiducia che i giudici di una società democratica devono ispirare agli individui, a partire, in materia penale, dagli imputati (32). Deve pertanto astenersi ogni giudice di cui si possa legittimamente temere una mancanza di imparzialità (33).

70.      Dalla seconda questione sollevata dal giudice del rinvio risulta che quest’ultimo interroga la Corte sulla questione dell’imparzialità oggettiva dei giudici.

71.      Nella sentenza della Corte EDU del 24 maggio 1989, Hauschildt c. Danimarca, CE:ECHR:1989:0524JUD001048683, § 49, la Corte EDU ha dichiarato che può suscitare nell’imputato dubbi sull’imparzialità del giudice il fatto che i magistrati che hanno partecipato all’esame finale della causa in appello ne avessero già conosciuto in una fase anteriore e avessero adottato, prima del processo, varie decisioni relative al ricorrente, in particolare decisioni sulla sua custodia cautelare. Tuttavia, secondo la Corte EDU, non si può per questo considerare che i dubbi del ricorrente sull’imparzialità del giudice siano «oggettivamente giustificati in tutti i casi, poiché la risposta varia a seconda delle circostanze della causa».

72.      Secondo la Corte EDU, «[n]on si possono assimilare dei sospetti a una constatazione formale di colpevolezza [e il fatto che un] giudice di primo grado o d’appello (…) abbia già adottato decisioni prima del processo, segnatamente in merito alla custodia cautelare, non può quindi ritenersi idoneo, di per sé, a giustificare timori riguardo alla sua imparzialità. (…) Alcune circostanze possono tuttavia, in una determinata causa, consentire una conclusione diversa» (34).

73.      A tale riguardo, la Corte EDU ha considerato che, quando un giudice che decide sulla collocazione in custodia cautelare deve assicurarsi dell’esistenza di «sospetti particolarmente forti» che un indagato abbia commesso un reato, si ha violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU qualora esso debba decidere sulla colpevolezza dell’indagato. Invero, la Corte EDU ha giudicato che la differenza tra l’esistenza di «sospetti particolarmente forti» e il problema da risolvere al termine del processo (35) era minima (36).

D.      Sull’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU e sulla presunzione di innocenza

74.      La presunzione di innocenza, sancita dall’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU, impone segnatamente che, nell’adempiere le loro funzioni, i membri del tribunale non partano dall’idea preconcetta secondo la quale l’imputato ha commesso l’atto contestatogli; l’onere della prova incombe all’accusa e il dubbio va a beneficio dell’accusato (37). Invero, tale presunzione di innocenza figura tra gli elementi del processo penale equo prescritti dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU (38). Essa viene violata qualora una decisione giudiziaria riguardante un imputato rifletta l’idea che quest’ultimo sia colpevole, prima che la sua colpevolezza sia stata legalmente provata. È sufficiente, anche in assenza di una constatazione formale, una motivazione che lasci intendere che il giudice ritiene colpevole l’interessato (39). Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, «occorre distinguere tra le dichiarazioni che rispecchiano l’idea che la persona interessata sia colpevole e quelle che si limitano a descrivere una situazione di sospetto. Le prime violano la presunzione di innocenza, mentre le seconde sono considerate conformi allo spirito dell’articolo 6 della [CEDU] (40)».

E.      L’applicazione al caso di specie

75.      Rammento anzitutto che gli Stati membri sono vincolati da tutte le disposizioni della Carta quando attuano la direttiva 2016/343 e che essi devono conciliare gli obblighi imposti da tali disposizioni, anche quando l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni della Carta possa, in talune circostanze, come nel procedimento principale, imporre un approccio delicato al fine di trovare il giusto equilibrio tra i diritti in questione (41).

76.      Poiché la custodia cautelare (42) di un imputato in un procedimento penale, come il sig. Milev, rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva (43), dagli articoli 3 e 4 della direttiva 2016/343 nonché dal suo considerando 16 risulta chiaramente che, quando un giudice nazionale adotta una decisione sulla sua custodia cautelare, la presunzione di innocenza deve essere rispettata. Ne consegue che tale giudice non deve presentare l’imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata (44).

77.      Per contro, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 non osta alle decisioni preliminari di natura procedurale, quali le decisioni sulla custodia cautelare (45), adottate da autorità giudiziarie e fondate sul sospetto o su indizi di reità. Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 enuncia che gli Stati membri devono predisporre misure appropriate in caso di violazione dell’obbligo stabilito al paragrafo 1 del medesimo articolo (46).

78.      Orbene, a mio avviso, la constatazione, da parte di un giudice che esamina un ricorso contro una misura di custodia cautelare, secondo la quale sussiste una «forte probabilità» (47) che un imputato abbia commesso un reato dà chiaramente l’impressione che quest’ultimo sia colpevole di tale reato mentre la sua colpevolezza non è stata legalmente provata. Infatti, tale constatazione non si limita «a descrivere una situazione di sospetto» (48).

79.      Sebbene un siffatto approccio possa garantire una tutela rafforzata del diritto alla libertà sancito dall’articolo 6 della Carta (49), esso pregiudica la presunzione di innocenza sancita dall’articolo 48 della Carta nonché dagli articoli 3 e 4 della direttiva 2016/343.

80.      Tuttavia, sebbene la mera constatazione, da parte di un giudice che esamina un ricorso contro una misura di custodia cautelare, secondo la quale l’imputato potrebbe, «a prima vista» (50) – vale a dire, senza valutare gli elementi di prova a carico e a discarico presentati –, aver commesso il reato in questione non violi, almeno direttamente (51), la presunzione di innocenza, essa pregiudica il diritto alla libertà sancito dall’articolo 6 della Carta, poiché il giudice non verifica la sussistenza di sospetti plausibili che tale persona abbia commesso il reato (52).

81.      L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della CEDU e la giurisprudenza costante della Corte EDU su tale disposizione richiedono infatti che una persona non possa essere detenuta in assenza di sospetti plausibili che essa abbia commesso un reato (53).

82.      Dalla sentenza della Corte EDU del 25 marzo 1999, Nikolova c. Bulgaria, CE:ECHR:1999:0325JUD003119596, § 61, risulta che un giudice che esamina un ricorso contro una misura di detenzione deve prendere in considerazione i fatti concreti invocati dal detenuto e idonei a mettere in dubbio la legittimità della privazione di libertà. Ne consegue che, qualora un imputato invochi tali fatti concreti, che non sembrino né poco verosimili né futili, un giudice investito dell’esame di un ricorso contro la sua detenzione deve prenderli in considerazione.

83.      Più precisamente, qualora un imputato presenti, in sede di ricorso contro la propria custodia cautelare, elementi di prova a discarico che non sembrino né poco verosimili né futili, il giudice investito di tale ricorso deve prendere in considerazione detti elementi insieme agli elementi di prova a carico, al fine di valutare se sussistano sospetti plausibili che tale imputato abbia commesso un reato (54). In tal modo, il giudice in questione non viola né il diritto alla libertà sancito dall’articolo 6 della Carta, né la presunzione di innocenza sancita dall’articolo 48 della Carta nonché dagli articoli 3 e 4 della direttiva 2016/343.

84.      Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte EDU risulta che la mera circostanza che un giudice si sia pronunciato sulla custodia cautelare di un imputato non implica necessariamente che la sua imparzialità sia messa in discussione, e che, in determinate circostanze molto precise, egli può anche statuire successivamente sulla colpevolezza di tale imputato. Infatti, l’essenziale è stabilire, sulla base della motivazione della decisione sulla custodia cautelare, se il giudice abbia o meno un’idea preconcetta sulla colpevolezza dell’imputato (55).

85.      Qualora dalla motivazione di una decisione sulla custodia cautelare di un imputato risulti che il giudice si è formato un’idea sulla colpevolezza di quest’ultimo, il giudice in questione non può statuire sul merito della causa, pena la violazione dell’articolo 47, paragrafo 2, della Carta sul diritto a un giudice imparziale.

86.      Inoltre, una motivazione che presenti l’imputato come colpevole, mentre la sua colpevolezza non è stata legalmente provata, viola l’articolo 48 della Carta nonché gli articoli 3 e 4 della direttiva 2016/343, indipendentemente dal fatto che il giudice in questione statuisca successivamente sulla colpevolezza della persona interessata.

87.      Per contro, qualora il giudice che decide sulla custodia cautelare di un imputato si limita a verificare la sussistenza di sospetti plausibili che quest’ultimo abbia commesso il reato in questione, tale giudice può partecipare al giudizio sul merito e, di conseguenza, al giudizio sulla colpevolezza di tale imputato. Come risulta dal paragrafo 83 delle presenti conclusioni, qualora un imputato presenti elementi di prova a discarico che non sembrino né poco verosimili né futili, il giudice investito di un ricorso contro la sua custodia cautelare è tenuto a prendere in considerazione detti elementi insieme agli elementi di prova a carico, al fine di valutare se sussistano sospetti plausibili che tale imputato abbia commesso un reato.

VI.    Conclusione

88.      Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria) nel modo seguente:

1)      Gli articoli 6 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché gli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che, qualora un imputato presenti elementi di prova a discarico che non sembrino né poco verosimili né futili, il giudice investito di un ricorso contro la sua custodia cautelare è tenuto a prendere in considerazione detti elementi insieme agli elementi di prova a carico, al fine di valutare se sussistano sospetti plausibili che tale imputato abbia commesso il reato in questione.

2)      Qualora dalla motivazione di una decisione sulla custodia cautelare di un imputato risulti che il giudice si è formato un’idea sulla colpevolezza di quest’ultimo, il giudice in questione non può statuire sul merito della causa, pena la violazione dell’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali. Una motivazione che presenti l’imputato come colpevole, mentre la sua colpevolezza non è stata legalmente provata, viola inoltre l’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali nonché gli articoli 3 e 4 della direttiva 2016/343, indipendentemente dal fatto che il giudice in questione statuisca successivamente sulla colpevolezza dell’imputato.

3)      Qualora il giudice che decide sulla custodia cautelare di un imputato si limiti a verificare la sussistenza di sospetti plausibili che quest’ultimo abbia commesso il reato in questione, tale giudice può partecipare al giudizio sul merito e, di conseguenza, al giudizio sulla colpevolezza di tale imputato.


1      Lingua originale: il francese.


2      GU 2016, L 65, pag. 1.


3      Un procedimento «riguardante la partecipazione a una rapina in banca» e l’altro «riguardante la direzione di un’associazione a delinquere con il fine di compiere rapine e riguardante una serie di rapine».


4      Nell’ambito di tale procedimento penale, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali) ha deciso, con decisione del 28 luglio 2016, pervenuta alla Corte il 5 agosto 2016, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata registrata con il numero di ruolo C‑439/16 PPU Milev. Con la sua questione pregiudiziale, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali) ha chiesto, in sostanza, se gli articoli 3 e 6 della direttiva 2016/343 dovessero essere interpretati nel senso che ostano al parere reso il 7 aprile 2016 dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria), ossia all’inizio del periodo di trasposizione di detta direttiva, che conferisce ai giudici nazionali competenti a giudicare su un ricorso proposto contro una decisione riguardante la custodia cautelare la facoltà di decidere se, durante la fase dibattimentale del procedimento penale, il mantenimento di un imputato in custodia cautelare debba essere sottoposto a un controllo giurisdizionale relativo alla questione se vi siano motivi plausibili che consentono di supporre che egli ha commesso il reato contestatogli (v. sentenza del 27 ottobre 2016, Milev, C‑439/16 PPU, EU:C:2016:818, punto 28). La Corte ha dichiarato che il parere reso il 7 aprile 2016 dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) non era tale da compromettere gravemente, dopo la scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2016/343, la realizzazione degli obiettivi prescritti da quest’ultima (v. sentenza del 27 ottobre 2016, Milev, C‑439/16 PPU, EU:C:2016:818, punto 36).


5      Tale rapina costituisce reato ai sensi dell’articolo 199, paragrafo 2, punto 3, del Nakazatelen kodeks (codice penale; in prosieguo l’«NK»), punito con una pena detentiva da quindici a venti anni, con l’ergastolo o con l’ergastolo senza possibilità di conversione.


6      Invero, prima della riforma del 2017, l’articolo 29, paragrafo 1, punto 1, lettera d), dell’NPK così disponeva:


      «Nessun giudice (…) può partecipare a un collegio giudicante (…) se ha fatto parte del collegio giudicante che ha emesso (…) un’ordinanza che dispone, conferma, modifica o annulla una misura coercitiva di custodia cautelare in fase predibattimentale».


7      V., in particolare, paragrafo 39 delle presenti conclusioni.


8      V., in particolare, paragrafo 43 delle presenti conclusioni.


9      V., in particolare, articolo 48 della Carta e direttiva 2016/343.


10      V. articolo 6 della Carta.


11      V., in particolare, articolo 47 della Carta.


12      V. considerando 10 della direttiva 2016/343. Secondo la Commissione, «la direttiva [2016/343] stabilisce norme minime concernenti talune garanzie procedurali per gli indagati o gli imputati nei procedimenti penali. Essa tratta di alcuni aspetti della presunzione di innocenza (…). Ne consegue che la direttiva non costituisce uno strumento completo o esaustivo in materia di protezione dei diritti fondamentali di un indagato che si trovi in custodia cautelare» (punto 11 delle osservazioni della Commissione). Al punto 26 delle sue osservazioni, la Commissione sostiene che l’articolo 4 della direttiva 2016/343 contiene soltanto un obbligo negativo sulla legittimità della decisione riguardante la custodia cautelare, vale a dire che, quando si decide sulla custodia cautelare, l’indagato non deve essere presentato come colpevole.


13      V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Milev (C‑439/16 PPU, EU:C:2016:760, paragrafi da 59 a 63).


14      V. anche il considerando 12 della direttiva 2016/343.


15      V., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Kolev e a. (C‑612/15, EU:C:2018:392, punto 68 e giurisprudenza ivi citata). V., inoltre, per analogia, conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Milev (C‑439/16 PPU, EU:C:2016:760, paragrafi da 69 a 76), il quale basa la propria analisi sull’applicazione simultanea di diverse disposizioni della CEDU ad un procedimento penale.


16      V. sentenza del 28 luglio 2016, JZ (C‑294/16 PPU, EU:C:2016:610, punti da 48 a 50).


17      V. sentenza del 15 marzo 2017, Al Chodor (C‑528/15, EU:C:2017:213, punto 37).


18      V. sentenza del 10 luglio 2014, Nikolaou/Corte dei conti (C‑220/13 P, EU:C:2014:2057, punto 35). A mio avviso, soltanto l’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU verte specificamente sulla presunzione di innocenza.


19      V. sentenza della Corte EDU del 5 luglio 2016, Buzadji c. Repubblica di Moldova, CE:ECHR:2016:0705JUD002375507, § 84. Secondo la Corte EDU, «[a]l pari degli articoli 2, 3 e 4, l’articolo 5 della [CEDU] figura tra le principali disposizioni che garantiscono i diritti fondamentali che tutelano la sicurezza fisica delle persone (…) e, in quanto tale, esso è di fondamentale importanza».


20      V., in particolare, i mezzi di ricorso previsti dall’articolo 5, paragrafi 3 e 4, della CEDU.


21      V., in tal senso, Corte EDU, 10 marzo 2009, Bykov c. Russia, CE:ECHR:2009:0310JUD000437802, § 61. L’articolo 5, paragrafo 3, della CEDU fornisce alle persone arrestate o detenute in quanto sospettate di aver commesso un reato alcune garanzie contro la privazione arbitraria o ingiustificata della libertà (v. sentenza della Corte EDU del 29 aprile 1999, Aquilina c. Malta, CE:ECHR:1999:0429JUD002564294, § 47). L’articolo 5, paragrafo 4, della CEDU garantisce un ricorso alle persone arrestate o detenute e sancisce inoltre il diritto di queste ultime ad ottenere, entro un breve termine dalla presentazione del ricorso, una decisione giudiziaria sulla legittimità della loro detenzione e che ne ordini la scarcerazione se la detenzione risulta illegittima (v. sentenza della Corte EDU, 9 luglio 2009, Mooren c. Germania, CE:ECHR:2009:0719JUD00136403, § 106).


22      Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, soltanto un’interpretazione restrittiva è compatibile con lo scopo di tale disposizione: garantire che nessuno sia privato arbitrariamente della propria libertà (v. sentenza della Corte EDU, 6 aprile 2000, Labita c. Italia, CE:ECHR:2000:0406JUD002677295, § 170). Inoltre, le autorità devono dimostrare in modo convincente che ciascun periodo di detenzione, per quanto breve, sia giustificato (v. sentenza della Corte EDU, 22 maggio 2012, Idalov c. Russia, CE:ECHR:2012:0522JUD000582603, § 140).


23      V. sentenze della Corte EDU, 1° luglio 1961, Lawless c. Irlanda, CE:ECHR:1961:0701JUD000033257, pagg. da 51 a 53, § 14, e 22 febbraio 1989, Ciulla c. Italia, CE:ECHR:1989:0222JUD001115284, pagg. da 16 a 18, §§ da 38 a 41.


24      Sebbene il testo dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della CEDU richieda che vi siano motivi plausibili di sospettare che la persona in questione abbia «commesso un reato» o (il corsivo è mio) che «vi [siano] motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso», ritengo che tale formulazione per alternativa sia stata trasformata in requisiti cumulativi dalla giurisprudenza recente della Corte EDU. Infatti, nella sua sentenza del 5 luglio 2016, Buzadji c. Repubblica di Moldova, CE:ECHR:2016:0705JUD002375507, la Corte EDU (Grande Sezione) ha considerato che era necessario sviluppare la propria giurisprudenza relativa all’articolo 5 della CEDU. Ai punti da 92 a 102 di tale sentenza, la Corte EDU ha dichiarato che l’esistenza di un motivo plausibile di sospettare che la persona arrestata abbia commesso un reato non può, di per sé, legittimare la custodia cautelare, che deve quindi essere giustificata da motivi ulteriori. Tali motivi ulteriori includono il rischio di fuga, il rischio di pressione sui testimoni o di alterazione delle prove, il rischio di collusione, il rischio di recidiva, il rischio di turbativa dell’ordine pubblico o la necessità che ne deriva di proteggere la persona sottoposta alla misura privativa della libertà. Va sottolineato che, al punto 102 della medesima sentenza, la Corte EDU ha dichiarato che «l’obbligo per il magistrato di addurre motivi pertinenti e sufficienti a sostegno della privazione della libertà – diversi dalla persistenza di motivi plausibili di sospettare che la persona arrestata abbia commesso un reato – si applica fin dalla prima decisione che dispone la custodia cautelare, vale a dire “immediatamente” dopo l’arresto». Inoltre, l’esistenza di tali rischi deve essere debitamente accertata e il ragionamento delle autorità a tale riguardo non può essere astratto, generale o stereotipato (v. sentenza della Corte EDU, 28 novembre 2017, Merabishvili c. Georgia, CE:ECHR:2017:1128JUD007250813, § 222). Rilevo che il rischio di fuga, il rischio di pressione sui testimoni o di alterazione delle prove, il rischio di collusione, il rischio di recidiva, il rischio di turbativa dell’ordine pubblico o la necessità che ne deriva di proteggere la persona sottoposta alla misura privativa della libertà non mi sembrano essere in questione nel procedimento principale. Occorre sottolineare che tale giurisprudenza della Corte EDU costituisce un notevole rafforzamento del diritto alla libertà e, di conseguenza, della presunzione di innocenza.


25      La Corte EDU ha dichiarato che, «se non vi sono motivi plausibili di sospettare che la persona arrestata abbia commesso un reato, ossia se la detenzione non rientri fra le eccezioni autorizzate elencate dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della CEDU, la detenzione è illegittima e il magistrato deve disporre del potere di ordinare la scarcerazione» (v. Corte EDU, 3 ottobre 2006, McKay c. Regno Unito, CE:ECHR:2006:1003JUD000054403, § 40).


26      V. Corte EDU, 30 agosto 1990, Fox, Campbell e Hartley c. Regno Unito, CE:ECHR:1990:0830JUD001224486, § 32.


27      V. Corte EDU, 28 novembre 2017, Merabishvili c. Georgia, CE:ECHR:2017:1128JUD007250813, § 184.


28      Alla data dell’udienza, l’11 luglio 2018, la detenzione del sig. Milev era già durata sei mesi.


29      V. Corte EDU, 28 novembre 2017, Merabishvili c. Georgia, CE:ECHR:2017:1128JUD007250813, § 222.


30      L’imparzialità personale di un magistrato si presume fino a prova contraria. Nella sentenza Corte EDU del 15 dicembre 2005, Kyprianou c. Cipro, CE:ECHR:2005:1215JUD0007379701, § 119, la Corte EDU ha riconosciuto la difficoltà di accertare l’esistenza di una violazione dell’articolo 6 della CEDU per parzialità soggettiva.


31      V. Corte EDU, 24 maggio 1989, Hauschildt c. Danimarca, CE:ECHR:1989:0524JUD001048683, § 46.


32      Il termine «prévenu» (imputato) utilizzato dalla Corte EDU è equivalente all’espressione «personne poursuivie» (imputato) utilizzata nella versione francese della direttiva 2016/343.


33      V. Corte EDU, 24 maggio 1989, Hauschildt c. Danimarca, CE:ECHR:1989:0524JUD001048683, § 48.


34      Il corsivo è mio. V. Corte EDU, 24 maggio 1989, Hauschildt c. Danimarca, CE:ECHR:1989:0524JUD001048683, §§ 50 e 51. V., inoltre, Corte EDU, 27 febbraio 2007, Nestak c. Slovacchia, CE:ECHR:2007:0227JUD006555901, § 100, e Corte EDU, 22 aprile 2010, Chesne c. Francia, CE:ECHR:2010:0422JUD002980806, §§ da 36 a 39. In quest’ultima sentenza, la Corte EDU ha considerato che la motivazione utilizzata da un giudice per confermare la collocazione e il mantenimento in detenzione del ricorrente costituiva più un’idea preconcetta sulla sua colpevolezza che la mera descrizione di una situazione di sospetto. Di conseguenza, la circostanza che i medesimi magistrati avessero fatto parte del collegio giudicante investito del merito della causa poteva quindi dare adito a dubbi e costituiva, pertanto, una violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. La Corte EDU ha osservato che i magistrati non si erano limitati ad una valutazione sommaria dei fatti addebitati per giustificare l’opportunità del mantenimento in custodia cautelare, ma si erano invece pronunciati sull’esistenza di elementi di colpevolezza a carico del ricorrente.


35      Vale a dire, la decisione sulla colpevolezza quando si tratta di statuire sul merito di una causa.


36      V. Corte EDU, 24 maggio 1989, Hauschildt c. Danimarca, CE:ECHR:1989:0524JUD001048683, § 52.


37      V., inoltre, articolo 6 della direttiva 2016/343.


38      V. Corte EDU, 28 novembre 2012, Lavents c. Lettonia, CE:ECHR:2012:112JUD005844200, § 125.


39      V. Corte EDU, 10 febbraio 1995, Allenet de Ribemont c. Francia, CE:ECHR:1995:0210JUD00151789, § 35.


40      Corte EDU, 31 marzo 2016, Petrov e Ivanova c. Bulgaria, CE:ECHR:2016:0331JUD004577310, § 44.


41      Il procedimento principale illustra il fatto che, in talune circostanze, vi è una «tensione» tra alcuni dei diritti sanciti dalla Carta, e anche all’interno della presunzione di innocenza. In assenza di una gerarchia tra questi diritti, spetta ai giudici nazionali e dell’Unione trovare il giusto equilibrio tra tali diritti talvolta concorrenti.


42      Non vi è dubbio che una decisione sulla custodia cautelare di un imputato non costituisce una decisione giudiziaria sulla sua colpevolezza.


43      V. paragrafo 52 delle presenti conclusioni.


44      Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta chiaramente che la colpevolezza del sig. Milev per la rapina a mano armata in un negozio, commessa il 30 dicembre 2008, non è stata legalmente accertata e che il processo penale nei suoi confronti a tale riguardo è tuttora in corso.


45      V. considerando 16 della direttiva 2016/343.


46      L’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 dispone che gli Stati membri devono provvedere affinché gli indagati e imputati dispongano di un ricorso effettivo in caso di violazione, in particolare, della presunzione di innocenza garantita da tale direttiva.


47      V., in particolare, paragrafo 43 delle presenti conclusioni.


48      V. paragrafo 74 delle presenti conclusioni.


49      In quanto il requisito di una «forte probabilità» rende più difficile la giustificazione del ricorso alla custodia cautelare.


50      V. paragrafi 29 e 39 delle presenti conclusioni.


51      V. paragrafo 62 delle presenti conclusioni.


52      V. paragrafi 63 e 64 delle presenti conclusioni. Infatti, benché un siffatto approccio possa assicurare il rispetto della presunzione di innocenza sancita dall’articolo 48 della Carta nonché dagli articoli 3 e 4 della direttiva 2016/343, esso è contrario all’articolo 6 della Carta.


53      V. paragrafi 63 e 64 delle presenti conclusioni.


54      Orbene, sembrerebbe, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, che, a seguito delle modifiche dell’NPK, una parte della giurisprudenza bulgara vieti al giudice che esamina la legittimità di una custodia cautelare di confrontare gli elementi di prova e di indicare quali siano credibili e i motivi per cui lo siano. V. paragrafo 39 delle presenti conclusioni. Tuttavia, come ha osservato la Commissione, «a tale riguardo la giurisprudenza è divisa».


55      V., in tal senso, sentenza Corte EDU, 24 maggio 1989, Hauschildt c. Danimarca, CE:ECHR:1989:0524JUD001048683, §§ 50 e 51.