Ricorso proposto il 16 luglio 2018 – Peek & Cloppenburg / EUIPO – Peek & Cloppenburg (Vogue Peek & Cloppenburg)
(Causa T-443/18)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: P. Lange, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Peek & Cloppenburg KG, Hamburg (Amburgo, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «Vogue Peek & Cloppenburg» – Domanda di registrazione n. 2 700 847
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 aprile 2018 nel procedimento R 1362/2005-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata;
condannare l’EUIPO alle spese.
Motivi invocati
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 2, del MarkenG (Markengesetz, legge sui marchi);
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 3, del MarkenG;
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Violazione dell’articolo 63, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, in combinato disposto con la regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione.
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