Language of document : ECLI:EU:C:2018:750

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

20 settembre 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive – Direttiva 93/13/CEE – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 2 – Disposizioni legislative o regolamentari imperative – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di “clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale” – Clausola inserita nel contratto dopo la conclusione di quest’ultimo in seguito ad un intervento del legislatore nazionale – Articolo 4, paragrafo 2 – Formulazione chiara e comprensibile di una clausola – Articolo 6, paragrafo 1 – Esame d’ufficio, da parte del giudice nazionale, del carattere abusivo di una clausola – Contratto di mutuo espresso in valuta estera concluso tra un professionista e un consumatore»

Nella causa C‑51/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Fővárosi Ítélőtábla (Corte d’appello regionale di Budapest-Capitale, Ungheria), con decisione del 17 gennaio 2017, pervenuta in cancelleria il 1o febbraio 2017, nel procedimento

OTP Bank Nyrt.,

OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.

contro

Teréz Ilyés,

Emil Kiss,

LA CORTE (Seconda Sezione)

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal (relatore) e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 febbraio 2018,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la OTP Bank Nyrt. e la OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt., da A. Lendvai, ügyvéd,

–        per T. Ilyés e E. Kiss, da P. Dantesz, ügyvéd,

–        per il governo ungherese, da M.Z. Fehér, in qualità di agente,

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da A. Tokár e A. Cleenewerck de Crayencour, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 maggio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), nonché del punto 1, lettera i) dell’allegato della direttiva citata.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone la OTP Bank Nyrt. e la OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. (in prosieguo, congiuntamente, la «OTP Bank») alla sig.ra Teréz Ilyés e al sig. Emil Kiss (in prosieguo, congiuntamente, i «mutuatari») in merito ad una domanda di accertamento del carattere abusivo di talune clausole contenute in un contratto di mutuo espresso in franchi svizzeri (CHF), erogato e rimborsato in fiorini ungheresi (HUF).

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Ai sensi del tredicesimo considerando della direttiva 93/13:

«considerando che si parte dal presupposto che le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non contengono clausole abusive; che pertanto non si reputa necessario sottoporre alle disposizioni della presente direttiva le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative nonché principi o disposizioni di convenzioni internazionali di cui gli Stati membri o [l’Unione europea] sono part[i]; che a questo riguardo l’espressione “disposizioni legislative o regolamentari imperative” che figura all’articolo 1, paragrafo 2 comprende anche le regole che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo».

4        L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva citata prevede quanto segue:

«Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o [l’Unione] sono part[i], non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».

5        L’articolo 3 della suddetta direttiva è redatto nei seguenti termini:

«1.      Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

2.      Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell’ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.

(…)

3.      L’allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive».

6        A norma dell’articolo 4 della medesima direttiva:

«1.      Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.

2.      La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».

7        L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 così recita:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

8        L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva di cui trattasi è del seguente tenore:

«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

9        L’allegato della direttiva 93/13, rubricato «Clausole di cui all’articolo 3, paragrafo 3», contiene un punto 1, lettera i), redatto come segue:

«Clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

(…)

i)      constatare in modo irrefragabile l’adesione del consumatore a clausole di cui egli non ha avuto di fatto possibilità di prendere conoscenza prima della conclusione del contratto».

 Diritto ungherese

 La legge sugli istituti di credito

10      Ai sensi dell’articolo 203 dell’hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (legge n.° CXII del 1996 sugli istituti di credito e finanziari; in prosieguo: la «legge sugli istituti di credito»):

«1)      L’istituto di credito deve informare i suoi clienti effettivi nonché potenziali, in modo chiaro e comprensibile, circa le condizioni di utilizzo dei servizi che fornisce, nonché circa le modifiche di tali condizioni (…)

(…)

6)      In caso di contratti stipulati con clienti al dettaglio aventi ad oggetto la concessione di un mutuo in valuta estera o che contengono un’opzione d’acquisto su beni immobili, l’istituto di credito deve spiegare al cliente il rischio in cui incorre con l’operazione contrattuale e dimostrare, attraverso la firma del cliente, che quest’ultimo ne è consapevole».

 La legge DH 1

11      Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény [legge n. XXXVIII del 2014 relativa alla regolamentazione di determinate questioni connesse a una pronuncia della Kúria (Corte suprema, Ungheria) resa nell’interesse dell’uniformità del diritto in merito ai contratti di mutuo conclusi dagli istituti di credito con i consumatori; in prosieguo: la «legge DH 1»]:

«La presente legge si applica ai contratti di mutuo conclusi con i consumatori tra il 1o maggio 2004 e la data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della presente legge, rientrano nella nozione di “contratti di mutuo conclusi con i consumatori” tutti i contratti di mutuo o di credito nonché i contratti di leasing finanziario basati su valuta estera (registrati o concessi in valuta estera e rimborsati in fiorini ungheresi) o su fiorini ungheresi e conclusi tra un istituto finanziario e un consumatore, se una clausola generale o una clausola che non sia stata oggetto di negoziato individuale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 o dell’articolo 4, paragrafo 1, viene inserita nel suddetto contratto».

12      Ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 5, di tale legge:

«1)      In un contratto di mutuo concluso con un consumatore, è nulla – a meno che non si tratti di una condizione contrattuale oggetto di negoziato individuale – la clausola in virtù della quale l’istituto di credito decide di applicare il corso di acquisto al momento dell’erogazione dei fondi destinati all’acquisto del bene oggetto del mutuo o del leasing, mentre al rimborso si applica il corso di vendita, o qualsiasi altro tasso di cambio di tipo diverso da quello fissato al momento dell’erogazione dei fondi.

2)      La clausola viziata da nullità in virtù del paragrafo 1 è sostituita – fatto salvo il disposto del paragrafo 3 – da una disposizione che prevede l’applicazione del tasso di cambio ufficiale fissato dalla Banca Nazionale (…) per la valuta corrispondente, sia per quanto riguarda l’erogazione dei fondi sia per quanto riguarda il rimborso (compreso il pagamento delle rate mensili e di tutti i costi, le spese e le commissioni espressi in valuta)».

(…)

5)      L’istituto finanziario deve presentare al consumatore un rendiconto in conformità a quanto previsto da una legge speciale».

13      L’articolo 4 della stessa legge così dispone:

«1.      È considerata abusiva, nel caso di contratti di mutuo conclusi con consumatori che prevedono la possibilità di modifica unilaterale, ogni clausola di un siffatto contratto che consenta un aumento unilaterale degli interessi, dei costi e delle spese – a meno che non si tratti di una condizione contrattuale negoziata individualmente (…).

2.      Una clausola contrattuale come quella prevista nel paragrafo 1 è nulla se l’istituto di credito non ha agito in giudizio (…), o se il giudice ha respinto il ricorso o posto fine al procedimento, salvo che, nel caso della clausola contrattuale, possa essere necessario avviare il procedimento contenzioso (…), ma questo procedimento non è stato avviato, o se detto procedimento è stato avviato ma il giudice non ha dichiarato la nullità della clausola contrattuale in virtù del paragrafo 2a.

2a.      Una clausola contrattuale come quella prevista nel paragrafo 1 è nulla se il giudice ne ha accertato la nullità in base alla legge speciale relativa al rendiconto, nel contesto di un procedimento contenzioso avviato mediante ricorso proposto dall’autorità di sorveglianza in nome dell’interesse generale.

3.      Nei casi di cui al paragrafo 2 e 2a, l’istituto di credito deve procedere ad un rendiconto con il consumatore secondo le modalità definite da una legge speciale».

 La legge DH 2

14      Dalla decisione di rinvio risulta che, adottando la Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (legge n. XL del 2014 relativa alle norme applicabili al rendiconto previsto nella legge n. XXXVIII del 2014 relativa alla regolamentazione di determinate questioni connesse a una pronuncia della Kúria (Corte suprema), resa nell’interesse dell’uniformità del diritto in merito a contratti di mutuo conclusi dagli enti creditizi con i consumatori, nonché a varie altre disposizioni, in prosieguo: la «legge DH 2»], il legislatore ungherese ha segnatamente imposto agli istituti di credito di regolarizzare sul piano finanziario, mediante un rendiconto, i vantaggi indebitamente ottenuti, a scapito del consumatore, da parte di tali istituti sulla base di clausole abusive.

 La legge DH3

15      Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény (legge n. LXXVII del 2014 relativa alla definizione di questioni connesse alla modifica della valuta nella quale sono espressi alcuni contratti di mutuo nonché alle norme in materia di interessi; in prosieguo: la «legge DH3»):

«Il contratto di mutuo concluso con un consumatore è modificato di pieno diritto conformemente alle disposizioni della presente legge».

16      L’articolo 10 di tale legge prevede quanto segue:

«L’istituto di credito che sia creditore in un contratto di mutuo ipotecario in valuta estera o basato su una valuta estera è tenuto, entro il termine fissato per l’adempimento del suo obbligo di rendiconto in applicazione della [legge DH2], a convertire l’intero debito esistente ai sensi del contratto di mutuo ipotecario in valuta estera o basato su una valuta estera, o il debito che risulti da un tale contratto, quale determinato in base al rendiconto effettuato conformemente alla [legge DH2] – compresi gli interessi, le spese, le commissioni e i costi fatturati in valuta estera –, in un credito in fiorini ungheresi tenendo fermo, fra i due seguenti importi, vale a dire:

a)      la media dei tassi di cambio della valuta ufficialmente fissati dalla Banca nazionale di Ungheria nel periodo compreso tra il 16 giugno 2014 e il 7 novembre 2014, o

b)      il tasso di cambio ufficialmente fissato dalla Banca nazionale di Ungheria il 7 novembre 2014,

quello più favorevole al consumatore alla data di riferimento».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17      Il 15 febbraio 2008, i mutuatari hanno contratto, presso la ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt., dante causa della OTP Bank, un mutuo espresso in franchi svizzeri, ma erogato e rimborsato in fiorini ungheresi (in prosieguo: il «contratto di mutuo di cui trattasi»). Quest’ultimo, garantito da una garanzia reale non accessoria, era espresso in tale valuta sulla base del tasso di cambio del giorno. Il contratto di mutuo conteneva clausole che prevedevano, da un lato, una differenza tra il tasso di cambio applicabile all’erogazione del mutuo e quello applicabile al rimborso del medesimo, rispettivamente il corso d’acquisto e il corso di vendita praticati dall’OTP Bank e dalla sua dante causa (in prosieguo: la «differenza tra i tassi di cambio») e, dall’altro, un’opzione di modifica unilaterale a beneficio del mutuante che gli consentiva di aumentare gli interessi, le spese e i costi (in prosieguo: l’«opzione di modifica unilaterale»).

18      Il punto 4.7.1 del contratto di mutuo di cui trattasi prevedeva che «[i]l mutuatario è tenuto a eseguire gli obblighi di pagamento ad esso incombenti, espressi nella valuta del mutuo, mediante bonifico della somma equivalente in fiorini ungheresi sul conto “credito” (…) aperto nei libri della [OTP Bank] ai fini del presente mutuo. Il mutuatario è tenuto a eseguire gli obblighi di pagamento al più tardi il giorno della scadenza del debito secondo il corso di vendita della valuta prescelta, pubblicato conformemente alle disposizioni del regolamento interno, provvedendo ad alimentare il conto di cui sopra, al più tardi il giorno della scadenza, fino alla somma equivalente in fiorini ungheresi. Il mutuante converte in fiorini ungheresi gli obblighi di pagamento del mutuatario espressi in valuta estera, secondo il corso di cui al presente punto del giorno di scadenza e addebita tale somma al conto “credito” in fiorini ungheresi. (…)».

19      Il punto 10 del contratto di mutuo di cui trattasi, intitolato «Dichiarazione di riconoscimento del rischio», era redatto nei seguenti termini:

«Per quanto concerne i rischi del presente mutuo, il mutuatario dichiara di conoscere e comprendere le informazioni dettagliate a tal proposito fornitegli dal mutuante e di essere cosciente dei rischi assunti per il fatto di beneficiare di un mutuo in valuta estera, rischio che sopporta in modo esclusivo. Egli è cosciente, in particolare, del rischio di cambio, il quale comporta che qualora durante il periodo di durata del contratto si verifichino variazioni sfavorevoli nel tasso di cambio del franco svizzero rispetto al fiorino ungherese (vale a dire, in caso di calo del tasso di cambio del fiorino ungherese rispetto al tasso in vigore al momento della conclusione del contratto), può accadere che aumenti considerevolmente il controvalore fissato in fiorini ungheresi delle rate, calcolate in valuta estera a titolo di ammortamento. Con la firma del presente contratto, il mutuatario prende atto che le ripercussioni economiche di tale rischio ricadono esclusivamente su di esso. Dichiara inoltre di aver valutato attentamente i possibili effetti derivanti dal rischio di cambio e di accettarli, avendo ponderato il rischio in funzione della sua solvibilità e della sua situazione economica, rinunciando a presentare alla banca qualsiasi reclamo per l’avverarsi del rischio di cambio».

20      Il 16 maggio 2013, i mutuatari hanno proposto dinanzi alla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest‑Capitale, Ungheria) un ricorso di annullamento del contratto di mutuo di cui trattasi, per il motivo, in particolare, che non hanno potuto valutare l’entità del rischio di cambio, in quanto la clausola contrattuale in questione non era stata formulata in termini chiari e comprensibili.

21      Inoltre, il 22 luglio 2013, la OTP Bank ha risolto detto contratto a causa dell’inadempimento di quest’ultimo da parte dei mutuatari.

22      Secondo la OTP Bank, il suo dante causa ha pienamente adempiuto al suo obbligo di informazione per quanto riguarda il rischio di cambio, conformemente agli obblighi imposti dall’articolo 203 della legge sugli istituti di credito.

23      La Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest Capitale) ha accolto la richiesta dei mutuatari con decisione dell’11 marzo 2016. Essa ha rilevato, in primo luogo, che la conclusione di un contratto di mutuo in valuta estera, all’epoca, era più favorevole e meno onerosa di un contratto espresso in fiorini ungheresi. In secondo luogo, la OTP Bank avrebbe dovuto sapere, in considerazione della crisi latente, che il ricorso al franco svizzero quale moneta di rifugio presentava rischi considerevoli, senza averne però avvisato i mutuatari. Inoltre, la clausola contrattuale relativa al rischio di cambio non sarebbe stata formulata in modo chiaro e comprensibile. Detto giudice ha deciso di convertire il rimanente debito dei mutuatari in fiorini ungheresi, come se il contratto di mutuo di cui trattasi fosse stato espresso in tale valuta.

24      L’OTB Bank ha interposto appello avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, la Fővárosi Ítélőtábla (Corte d’appello regionale di Budapest-Capitale, Ungheria), adducendo come motivazione che il giudice di primo grado non ha tenuto conto delle disposizioni di diritto ungherese entrate in vigore dopo la presentazione del ricorso dei mutuatari, segnatamente quelle della legge DH 2, e dei requisiti procedurali che esse comportano e che devono essere rispettati dal consumatore quale parte ricorrente in un procedimento relativo a un contratto di mutuo espresso in valuta estera.

25      I mutuatari, invece, chiedono la conferma della decisione della Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale). A loro avviso, l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4, paragrafo 1, della legge DH 1, in linea di principio, qualificano come abusiva ogni clausola che prevede o una differenza tra i tassi di cambio, o un’opzione di modifica unilaterale, mentre le altre clausole contrattuali, in particolare quelle relative alle informazioni riguardanti i rischi connessi al tasso di cambio, non sarebbero soggette a tali disposizioni e dovrebbero essere valutate caso per caso.

26      Il giudice del rinvio ricorda che la legge DH1 è stata adottata a seguito, da un lato, della decisione n. 2/2014 PJE della Kúria (Corte suprema, Ungheria) (Magyar Közlöny 2014/91., pag. 10975), resa nell’interesse di un’interpretazione uniforme delle disposizioni di diritto civile e, dall’altro, della sentenza del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282). L’articolo 3, paragrafo 1, di tale legge dispone che sono nulle le clausole dei contratti di mutuo conclusi con consumatori, relative alla differenza tra i tassi di cambio, che non sono state oggetto di negoziato individuale. Tale legge impone che una siffatta clausola sia sostituita, con effetto retroattivo, da una clausola che prevede l’applicazione del tasso di cambio ufficiale della valuta interessata, calcolato dalla Banca nazionale di Ungheria.

27      Peraltro, dalla decisione di rinvio risulta che, nella decisione menzionata al punto precedente, la Kúria (Corte suprema) ha deciso che «la clausola contenuta in un contratto di mutuo espresso in valuta estera stipulato con un consumatore in forza della quale il consumatore sopporta senza alcun limite il rischio di cambio, come contropartita di un tasso d’interesse più favorevole, rientra tra le clausole che definiscono l’oggetto principale del contratto e di cui non è possibile, in linea di principio, valutare il carattere abusivo. Il carattere abusivo di una clausola del genere può essere valutato e ravvisato solo se, al momento della conclusione del contratto, il suo contenuto non era né chiaro né comprensibile per un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, tenuto conto della formulazione del contratto e delle informazioni ricevute dall’istituto di credito. Una clausola relativa al rischio di credito è abusiva, sicché il contratto sarà di conseguenza interamente o parzialmente privo di validità, se il consumatore, a causa delle informazioni insufficienti o fornite tardivamente, poteva legittimamente credere nell’assenza di un reale rischio di cambio o che quest’ultimo avrebbe gravato solo limitatamente su di esso».

28      In seguito, il legislatore ungherese, adottando la legge DH 2, ha imposto agli istituti di credito di regolarizzare, mediante un rendiconto, le somme indebitamente riscosse in base alle clausole abusive di cui agli articoli 3 e 4 della legge DH 1. Quanto alla legge DH 3, essa ha previsto che i mutui di cui trattasi sarebbero stati convertiti definitivamente in fiorini ungheresi, secondo il tasso di cambio previsto al suo articolo 10, al fine di evitare in futuro i rischi connessi al cambio.

29      Il giudice del rinvio rileva che, con l’adozione di leggi quali la legge DH 1 e la legge DH 3, il legislatore ungherese ha cercato di porre rimedio al problema derivante dalla conclusione di un ingente numero di contratti di mutuo espressi in valuta estera, in particolare annullando la differenza tra i tassi di cambio e imponendo l’applicazione del tasso di cambio fissato dalla Banca nazionale di Ungheria. Tuttavia, tale giudice segnala che, anche se quest’ultimo tasso è più favorevole al consumatore di quello previsto nel contratto di mutuo, resta nondimeno il fatto che il rischio di fluttuazione del tasso di cambio della valuta estera rispetto alla valuta del rimborso, nel caso di un aumento di tale valuta o di un deprezzamento della valuta nazionale, grava sempre sul mutuatario.

30      Tuttavia, da un lato, siffatta sostituzione di clausole contrattuali da parte di disposizioni previste dalla legge nazionale potrebbe comportare, a parere del giudice del rinvio, che tali clausole non rientrino più nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13, non essendo «clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale» ai sensi della direttiva citata. D’altro lato, qualora dette clausole dovessero essere qualificate come «clausole contrattuali», ai sensi della direttiva in parola, quella relativa al rischio di cambio potrebbe rientrare nell’esclusione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della stessa direttiva, dato che essa potrebbe costituire una clausola contrattuale «che riproduc[e] disposizioni legislative o regolamentari imperative» ai sensi della suddetta disposizione, e non sarebbe quindi soggetta alle disposizioni della direttiva 93/13.

31      Nell’ipotesi in cui l’esclusione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 non si applichi al caso di specie, il giudice del rinvio rileva che gli spetta valutare se la clausola relativa al rischio di cambio sia formulata in modo chiaro e comprensibile nei limiti in cui i mutuatari avrebbero ricevuto solo informazioni di carattere generale per quanto riguarda il rischio di cambio.

32      In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se, nel procedere all’esame di tale clausola, gli sarebbe consentito tener conto anche di altre clausole eventualmente abusive, come quelle figuranti nel contratto al momento della sua conclusione, anche se, in una data successiva, esse sono state annullate ed eventualmente sostituite in forza di disposizioni di diritto nazionale.

33      Infine, per quanto riguarda la rilevabilità d’ufficio di clausole abusive da parte del giudice nazionale, il giudice del rinvio indica che la Kúria (Corte Suprema) ha interpretato la giurisprudenza della Corte tenendo conto, come quest’ultima, del rispetto del principio dispositivo, secondo il quale si decide su un ricorso in base alle circostanze di fatto dedotte e alle domande presentate dalle parti in relazione al diritto azionato. Pertanto, il giudice del rinvio si chiede se esso abbia la facoltà, o l’obbligo, di valutare l’eventuale carattere abusivo delle clausole che non sono state invocate dal consumatore a sostegno della sua domanda, nella sua qualità di ricorrente.

34      Alla luce di quanto sopra, la Fővárosi Ítélőtábla (Corte d’appello regionale di Budapest-Capitale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se possa considerarsi clausola che non è stata oggetto di negoziato individuale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e sia, per tale motivo, compresa nell’ambito di applicazione di questa, una clausola contrattuale che addossa al consumatore il rischio di cambio e che, a causa dell’eliminazione di una clausola contrattuale abusiva che stabiliva uno scarto tra il corso di acquisto e il corso di vendita e l’obbligo di sopportare il corrispondente rischio di cambio, è diventata parte del contratto con effetto ex tunc come conseguenza dell’intervento del legislatore attuato in considerazione delle controversie in materia di invalidità che interessavano un gran numero di contratti.

2)      Nel caso in cui la clausola contrattuale che addossa il rischio di cambio al consumatore sia compresa nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13, se si debba interpretare l’esclusione prevista dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 nel senso che si riferisce anche ad una clausola contrattuale che riproduce disposizioni legislative imperative ai sensi del punto 26 della [sentenza del 21 marzo 2013, RWE Vertrieb (C‑92/11, EU:C:2013:180)]) che sono state adottate o sono entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto. Se si debba includere anche nell’ambito di applicazione di tale esclusione una clausola contrattuale che è diventata parte del contratto con effetti ex tunc dopo la stipula di questo come conseguenza di una disposizione legislativa imperativa che sana l’invalidità causata dal carattere abusivo di una clausola contrattuale che rende impossibile l’esecuzione del contratto.

3)      Nel caso in cui, secondo le risposte date alle questioni precedenti, si possa esaminare il carattere abusivo della clausola contrattuale che addossa al consumatore il rischio di cambio, se si debba interpretare il requisito della formulazione chiara e comprensibile cui fa riferimento l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 nel senso che tale requisito viene soddisfatto anche quando si adempie, nei termini esposti nella parte in fatto, all’obbligo d’informazione legalmente previsto e formulato in maniera necessariamente generica, o se invece debbano anche comunicarsi quei dati relativi al rischio per il consumatore conosciuti dall’istituto finanziario o ai quali questo potrebbe avere accesso al momento della stipula del contratto.

4)      Se sia rilevante dal punto di vista dei requisiti di chiarezza e di trasparenza e del disposto del punto 1, lettera i), dell’allegato della direttiva 93/13 ai fini dell’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, il fatto che, al momento della stipula del contratto, le clausole contrattuali relative alla facoltà di modifica unilaterale e allo scarto tra il corso di acquisto e il corso di vendita – che, anni dopo, risultavano essere abusive – figuravano nel contratto insieme alla clausola relativa all’assunzione del rischio del tasso di cambio, in modo tale che, come effetto cumulativo di tali clausole, il consumatore in realtà non poteva affatto prevedere come si sarebbero evolute successivamente le obbligazioni di pagamento né il meccanismo di variazione di queste. Oppure se, nell’esame del carattere abusivo della clausola che stabiliva il rischio del tasso di cambio, non debba tenersi conto delle clausole contrattuali successivamente dichiarate abusive.

5)      Nel caso in cui il giudice nazionale dichiari il carattere abusivo della clausola contrattuale che addossa il rischio di cambio al consumatore, se sia obbligato, per determinare le conseguenze giuridiche in conformità alle norme del diritto nazionale, a considerare d’ufficio, rispettando il diritto di discussione delle parti nel procedimento contraddittorio, anche il carattere abusivo di altre clausole contrattuali che non sono state fatte valere dai ricorrenti nel loro ricorso. Se si applichi anche il principio di iniziativa d’ufficio in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia qualora il ricorrente sia un consumatore o se, data la posizione che occupa nell’insieme del procedimento il diritto di disporre e le particolarità del procedimento, il principio dispositivo escluda, in tal caso, l’esame d’ufficio.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla ricevibilità delle questioni

35      La OTP Bank eccepisce l’irricevibilità delle questioni dalla prima alla quarta con la motivazione, in sostanza, che esse sono di carattere ipotetico e che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale. Secondo la OTP Bank, il giudice del rinvio si è basato sull’erroneo presupposto che le leggi DH 1 e DH 3 hanno avuto per effetto di addossare ai consumatori il rischio di cambio connesso ai contratti di mutuo espressi in valuta estera. Infatti, tali leggi, nonché le decisioni della Kúria (Corte suprema), in particolare la sua decisione n. 2/2014 PJE, non avrebbero avuto l’effetto di imporre la modifica ex tunc delle clausole relative al rischio di cambio, già presenti nei contratti esistenti. Pertanto, la Kúria (Corte suprema) avrebbe statuito che spetta al giudice nazionale valutare la formulazione chiara e comprensibile di ciascuna clausola sottoposta all’esame di tale giudice, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13. Le disposizioni delle leggi DH 1 e DH 3 non avrebbero modificato il contenuto di tale decisione della Kúria (Corte suprema).

36      Per quanto riguarda la quinta questione, la OTP Bank sostiene che la Corte ha già dichiarato che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale. Poiché le parti concordano su tale aspetto, non vi sarebbe alcun rapporto con la realtà effettiva della controversia.

37      Si deve anzitutto ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione poste dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli definisce sotto la propria responsabilità, e di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di statuire su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in tal senso, sentenza del 17 aprile 2018, Krüsemann e a., C‑195/17 da C‑197/17 a C‑203/17, C‑226/17, C‑228/17, C‑254/17, C‑274/17, C‑275/17, da C‑278/17 a C‑286/17 e da C‑290/17 a C‑292/17, EU:C:2018:258, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

38      In merito all’affermazione della OTP Bank secondo cui le leggi DH 1 e DH 3 non modificano la situazione del consumatore per quanto riguarda il rischio di cambio e che, di conseguenza, le questioni sono ipotetiche, occorre rilevare che il giudice del rinvio espone, in sostanza, che l’adozione di dette leggi ha quantomeno un certo impatto su tale rischio.

39      Certamente, dagli elementi sottoposti alla Corte, anche dalla stessa decisione di rinvio, emerge che l’esistenza di siffatto rischio deriva dalla natura stessa del contratto, che, nella specie, trova la propria espressione particolare nel punto 4.7.1 del contratto di mutuo di cui trattasi, in base al quale il mutuatario è tenuto ad eseguire gli obblighi di pagamento ad esso incombenti, espressi nella valuta del mutuo, mediante versamento dell’equivalente in fiorini ungheresi, calcolato secondo il corso di vendita della valuta il giorno della scadenza.

40      Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, l’articolo 3, paragrafo 2, della legge DH 1, ai sensi del quale la clausola sulla differenza tra i tassi di cambio, viziata da nullità, è sostituita da una disposizione che impone l’applicazione del tasso di cambio ufficiale fissato dalla Banca nazionale di Ungheria per la corrispondente valuta, nonché l’articolo 10 della legge DH 3, ai sensi della quale i contratti di mutuo espressi in valuta estera sono convertiti di pieno diritto in contratti espressi in fiorini ungheresi, ove il tasso di cambio, al momento di tale conversione, viene fissato in base ad una media, in pratica, producono sempre l’effetto che il rischio di cambio continui a gravare sul consumatore.

41      Orbene, la presunzione di rilevanza di cui al punto 37 della presente sentenza non può essere confutata dalla mera circostanza che una delle parti nel procedimento principale contesta l’interpretazione delle disposizioni del diritto nazionale operata dal giudice del rinvio e, di conseguenza, la rilevanza delle questioni pregiudiziali per la soluzione della controversia nel procedimento principale. Infatti, il giudice nazionale è l’unico competente ad accertare e valutare i fatti del procedimento principale, nonché ad interpretare e ad applicare il diritto nazionale (sentenza dell’8 giugno 2016, Hünnebeck, C‑479/14, EU:C:2016:412, punto 36 e la giurisprudenza ivi citata).

42      Per quanto riguarda la quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la giurisprudenza della Corte relativa all’obbligo, per il giudice nazionale, in talune circostanze, di rilevare d’ufficio motivi che le parti non avevano sollevato dinanzi ad esso, si applichi anche in una controversia come quella del procedimento principale, in cui il consumatore non è parte convenuta, bensì ricorrente.

43      A tale riguardo, è sufficiente ricordare che, anche in presenza di una giurisprudenza della Corte che risolve il punto di diritto in esame, i giudici nazionali mantengono la piena libertà di adire la Corte qualora lo ritengano opportuno, senza che la circostanza che le disposizioni di cui si chiede l’interpretazione siano già state interpretate dalla Corte abbia come conseguenza di ostare a una nuova pronuncia da parte di quest’ultima (sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C‑186/16, EU:C:2017:703, punto 21 e giurisprudenza ivi citata.

44      Nel caso di specie, non risulta in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale né che il problema sia di natura ipotetica o ancora che la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte.

45      Ne consegue che le questioni pregiudiziali sono ricevibili.

 Sulla prima questione

46      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretata nel senso che essa si riferisce tra l’altro ad una clausola contrattuale modificata da una disposizione legislativa nazionale imperativa, come l’articolo 3, paragrafo 2, della legge DH 1, in combinato disposto con l’articolo 10 della legge DH 3, adottata dopo la conclusione di un contratto di mutuo con un consumatore, al fine di sostituire una clausola viziata da nullità contenuta nel suddetto contratto, imponendo l’applicazione di un tasso di cambio fissato dalla Banca nazionale per il calcolo del prestito in essere.

47      A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva di cui trattasi, si considera sempre che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.

48      Nel caso di specie, atteso che le clausole di cui trattasi nel procedimento principale sono state imposte dal legislatore nazionale, è evidente che le parti del contratto non le abbiano negoziate individualmente.

49      Pertanto, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la nozione di «clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che essa si riferisce segnatamente ad una clausola contrattuale modificata da una disposizione legislativa nazionale imperativa, adottata dopo la conclusione di un contratto con un consumatore, intesa a sostituire una clausola viziata da nullità contenuta in detto contratto.

 Sulla seconda questione

50      Va preliminarmente rilevato che, come già notato al punto 39 della presente sentenza e come emerge dal fascicolo sottoposto alla Corte, nella specie, l’esistenza di un rischio di cambio deriva dalla natura stessa del contratto di mutuo di cui trattasi, in particolare dal suo punto 4.7.1. Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, il mantenimento di tale rischio di cambio deriva parimenti, perlomeno parzialmente, dall’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della legge DH 1, in combinato disposto con l’articolo 10 della legge DH 3, in quanto tali disposizioni di diritto nazionale comportano una modifica di pieno diritto dei contratti in corso, consistente nel sostituire al tasso di cambio della valuta estera in cui il contratto di mutuo è stato espresso un tasso di cambio ufficiale, fissato dalla Banca nazionale di Ungheria.

51      Pertanto, si deve considerare che, con la sua seconda questione, il giudice chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che l’ambito di applicazione della direttiva citata comprende clausole modificate per effetto di disposizioni di diritto nazionale imperative adottate dopo la conclusione di un contratto di mutuo stipulato con un consumatore e volte a sostituire una clausola di quest’ultimo viziata da nullità, imponendo un tasso di cambio ufficiale fissato dalla Banca nazionale per il calcolo del mutuo in essere, continuando al contempo ad addossare il rischio di cambio al consumatore nel caso di un deprezzamento della valuta nazionale rispetto alla valuta estera in cui è stato contratto il mutuo.

52      Va ricordato che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, che riguarda le clausole che riproducono le disposizioni legislative o regolamentari imperative, sancisce un’esclusione dall’ambito di applicazione della medesima. La Corte ha già statuito che tale esclusione presuppone il ricorrere di due condizioni. Da un lato, la clausola contrattuale deve riprodurre una disposizione legislativa o regolamentare e, dall’altro, tale disposizione deve essere imperativa (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C‑186/16, EU:C:2017:703, punti 27 e 28 e giurisprudenza ivi citata).

53      Tale esclusione dall’applicazione del regime della direttiva 93/13 è giustificata dal fatto che, in linea di principio, è legittimo presumere che il legislatore nazionale abbia stabilito un equilibrio tra l’insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di determinati contratti (v., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2013, RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, punto 28).

54      Tuttavia, la Corte ha altresì statuito che il giudice nazionale deve tener conto del fatto che, alla luce, in particolare, dell’obiettivo di tale direttiva, ossia la tutela dei consumatori contro le clausole abusive inserite nei contratti conclusi con questi ultimi dai professionisti, l’eccezione istituita dall’articolo 1, paragrafo 2, della stessa direttiva deve essere interpretata restrittivamente (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C‑186/16, EU:C:2017:703, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

55      Per quanto riguarda, in particolare, il suddetto obiettivo nonché l’economia generale della direttiva 93/13, data la natura e l’importanza dell’interesse pubblico su cui si basa la tutela assicurata ai consumatori, tale direttiva impone agli Stati membri, da un lato, in forza del suo articolo 6, paragrafo 1, di prevedere «che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore» e, dall’altro, come emerge dal suo articolo 7, paragrafo 1, di prevedere mezzi adeguati ed efficaci «per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori» (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, punto 98 e giurisprudenza ivi citata).

56      Per quanto concerne più particolarmente l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, la Corte ha già dichiarato che sebbene tale disposizione richieda che gli Stati membri prevedano che le clausole abusive non vincolino i consumatori, «alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali», resta nondimeno che la circostanza che la tutela garantita dalla direttiva 93/13 ai consumatori sia regolata dal diritto nazionale non può modificare la portata, né, di riflesso, la sostanza, di tale tutela (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punti 64 e 65).

57      Nel caso di specie, è pacifico che l’articolo 3 della legge DH 1 e l’articolo 10 della legge DH 3 sono stati adottati dopo la conclusione di contratti di mutuo espressi in valuta estera, poiché il legislatore nazionale ha considerato abusiva la clausola sulla differenza tra i tassi di cambio che siffatti contratti contenevano in generale e ha deciso, in tale contesto, di sostituire il tasso di cambio fissato secondo le modalità contrattuali con un tasso di cambio definito dalla Banca nazionale di Ungheria.

58      Dagli elementi a disposizione della Corte risulta che tali leggi sono state adottate in un particolare contesto, in quanto si basano sulla decisione della Kúria (Corte suprema), n. 2/2014 PJE resa nell’interesse dell’uniformità del diritto, con cui tale giudice ha statuito sul carattere abusivo o sulla presunzione di abusività di clausole sulla differenza tra i tassi di cambio e sull’opzione di modifica unilaterale contenute nei contratti di credito o di mutuo espressi in valuta estera e conclusi con consumatori.

59      Dalla decisione di rinvio risulta che tanto detta decisione della Kúria (Corte suprema) quanto la legge DH 1 si basano sulla sentenza del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282).

60      La Corte ha dichiarato, al punto 82 della sentenza summenzionata, che, in talune circostanze, la sostituzione di una clausola abusiva con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva è conforme all’obiettivo dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 poiché, secondo una costante giurisprudenza, tale disposizione mira a sostituire all’equilibrio formale che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra questi ultimi, e non ad annullare tutti i contratti contenenti clausole abusive.

61      Infatti, se non fosse consentito al giudice nazionale sostituire una clausola abusiva, senza la quale il contratto di cui trattasi non potrebbe sussistere, con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, tale giudice sarebbe costretto ad annullare il contratto nel suo complesso. Ciò potrebbe esporre il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli in quanto tale annullamento, in linea di principio, ha come conseguenza di rendere immediatamente esigibile l’importo del mutuo ancora dovuto in proporzioni che rischiano di eccedere le capacità finanziarie del consumatore e, pertanto, tenderebbe a penalizzare piuttosto quest’ultimo che il mutuante il quale, di conseguenza, non sarebbe dissuaso dall’inserire siffatte clausole nei contratti da esso proposti (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, punti 83 e 84).

62      Orbene, per quanto riguarda la controversia nel procedimento principale, risulta dagli elementi in possesso della Corte che, sostituendo, in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, della legge DH 1 e dell’articolo 10 della legge DH3, la clausola relativa alla differenza tra i tassi di cambio con una clausola che prevede che il tasso di cambio definito dalla Banca nazionale di Ungheria, in vigore alla data di scadenza, si applichi tra le parti del contratto, il legislatore nazionale ha inteso stabilire talune condizioni per quanto riguarda gli obblighi contenuti nei contratti di mutuo di questo tipo.

63      A tale riguardo, la Corte ha già dichiarato che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non si applica alle condizioni contenute nel contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, che sono determinate da una normativa nazionale (v., in tal senso, ordinanza del 7 dicembre 2017, Woonhaven Antwerpen, C‑446/17, non pubblicata, EU:C:2017:954, punto 31).

64      Ne consegue che clausole contrattuali che, come quelle di cui al punto 62 della presente sentenza, che riproducono disposizioni legislative imperative, non possono rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13.

65      Tale considerazione, tuttavia, non significa che un’altra clausola contrattuale, come quella relativa al rischio di cambio, sia anch’essa integralmente esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva in parola e non possa dunque essere esaminata alla luce di quest’ultima.

66      Infatti, come ricordato al punto 54 della presente sentenza, l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato restrittivamente. Pertanto, la circostanza che talune clausole che riproducono disposizioni legislative esulano dall’ambito di applicazione di tale direttiva, non implica che la validità di altre clausole, contenute nello stesso contratto e non coperte da disposizioni legislative, non possano essere valutate dal giudice nazionale alla luce della summenzionata direttiva.

67      Nel caso di specie, risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che le modifiche di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della legge DH 1 e all’articolo 10 della legge DH 3 non hanno inteso determinare tutta la questione del rischio di cambio, per quanto riguarda il periodo situato tra il momento della conclusione del contratto di mutuo di cui trattasi e la sua conversione in fiorini ungheresi, in forza della legge DH 3.

68      Per le clausole contrattuali che trattano la questione del rischio di cambio e che non sono coperte dalle modifiche legislative, dalla giurisprudenza della Corte emerge che siffatte clausole rientrano nell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, sottraendosi alla valutazione del loro carattere abusivo soltanto qualora il giudice nazionale competente consideri, in seguito ad un esame caso per caso, che esse sono state formulate dal professionista in modo chiaro e comprensibile (sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C‑186/16, EU:C:2017:703, punto 43).

69      Peraltro, il fatto che le condizioni relative alla differenza tra i tassi di cambio siano così esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13 in virtù del suo articolo 1, paragrafo 2, non osta a che i requisiti derivanti dall’articolo 6, paragrafo 1, e dall’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva nonché dalla giurisprudenza della Corte, quale ricordata segnatamente ai punti da 32 a 34 della sentenza del 31 maggio 2018, Sziber (C‑483/16, EU:C:2018:367), restino applicabili per tutte le altre materie disciplinate da tale direttiva e, in particolare, per le norme procedurali che consentono di garantire il rispetto dei diritti che i singoli traggono da tale direttiva.

70      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che l’ambito di applicazione della predetta direttiva non comprende clausole che riproducono disposizioni imperative di diritto nazionale, inserite dopo la conclusione di un contratto di mutuo stipulato con un consumatore e volte a sostituire una clausola di quest’ultimo viziata da nullità, imponendo un tasso di cambio fissato dalla Banca nazionale. Nondimeno, una clausola relativa al rischio di cambio, come quella in esame nel procedimento principale, non è esclusa da detto ambito di applicazione in forza della summenzionata disposizione.

 Sulla terza questione

71      Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che il requisito secondo cui le clausole contrattuali devono essere formulate in modo chiaro e comprensibile implica che l’istituto di credito fornisca informazioni dettagliate sul rischio di cambio, tra cui figurerebbe un’analisi dei rischi circa le conseguenze economiche che potrebbero derivare da un deprezzamento della valuta nazionale rispetto alla valuta estera in cui il mutuo è stato espresso.

72      In proposito, sebbene spetti unicamente al giudice del rinvio pronunciarsi sulla qualificazione di clausole in funzione delle circostanze proprie del caso di specie, rimane nondimeno il fatto che la Corte è competente a desumere dalle disposizioni della direttiva 93/13, nella fattispecie quelle dell’articolo 4, paragrafo 2, di quest’ultima, i criteri che il giudice nazionale può o deve applicare riguardo ad esse in sede di esame di clausole contrattuali (sentenza del 23 aprile 2015, Van Hove, C‑96/14, EU:C:2015:262, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

73      A tale proposito, nell’ambito di contratti di mutuo espressi in valuta estera, dalla giurisprudenza della Corte si evince che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile non può essere ridotto unicamente al suo carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C‑186/16, EU:C:2017:703, punto 44 e giurisprudenza ivi citata.

74      Per quanto riguarda i mutui in valuta estera, come quelli oggetto del procedimento principale, va sottolineato, come ricordato dal Comitato europeo per il rischio sistemico nella sua raccomandazione CERS/2011/1, del 21 settembre 2011, sui prestiti in valuta estera (GU 2011, C 342, pag. 1), che gli istituti finanziari devono fornire ai prenditori di mutuo informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa e dovrebbero quanto meno includere l’impatto sulle rate di rimborso che deriverebbe da un forte deprezzamento della moneta avente corso legale nello Stato membro nel quale il mutuatario è domiciliato e da un aumento del tasso di interesse estero (Raccomandazione A - Consapevolezza dei rischi da parte dei prenditori, punto 1) (sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C‑186/16, EU:C:2017:703, punto 49).

75      Più in particolare, il mutuatario, da un lato, deve essere chiaramente informato del fatto che sottoscrivendo un contratto di mutuo espresso in una valuta estera, egli si espone a un rischio di cambio che gli sarà, eventualmente, economicamente difficile sostenere in caso di deprezzamento della moneta nella quale percepisce i propri redditi rispetto alla valuta estera in cui il mutuo è stato concesso. Dall’altro lato, il professionista, nella fattispecie l’istituto bancario, deve esporre le possibili variazioni dei tassi di cambio e i rischi inerenti alla sottoscrizione di un mutuo in valuta estera (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C‑186/16, EU:C:2017:703, punto 50).

76      Infine, come precisato nel ventesimo considerando della direttiva 93/13, il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole del contratto. Infatti, le informazioni fornite in tempo utile prima della conclusione di un contratto, in merito alle condizioni contrattuali e alle conseguenze di detta conclusione sono, per un consumatore, di fondamentale importanza per decidere se desidera vincolarsi contrattualmente a un professionista aderendo alle condizioni preventivamente redatte da quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).

77      Nel caso di specie, considerando quanto precede, spetta al giudice tener conto, in particolare, della presenza, nel contratto di mutuo di cui trattasi, del punto 10 del medesimo, intitolato «Dichiarazione di riconoscimento del rischio», il cui testo è stato esposto al punto 19 della presente sentenza, in combinato disposto con eventuali informazioni complementari fornite prima della conclusione di tale contratto. A quest’ultimo riguardo, risulta dagli elementi presentati alla Corte che i mutuatari hanno ricevuto, in particolare, una scheda di informazione complementare relativa al rischio di cambio, contenenti esempi di calcolo concreti del rischio in caso di deprezzamento del fiorino ungherese rispetto al franco svizzero, circostanza che spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare.

78      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile obbliga gli istituti finanziari a fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di adottare le proprie decisioni con prudenza e piena cognizione di causa. A tal riguardo, siffatto requisito implica che una clausola relativa al rischio di cambio sia compresa dal consumatore sia sul piano formale e grammaticale, ma anche per quanto riguarda la sua portata concreta, nel senso che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa non solo essere consapevole della possibilità di deprezzamento della valuta nazionale rispetto alla valuta estera in cui il mutuo è stato espresso, ma anche valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sui suoi obblighi finanziari.

 Sulla quarta questione

79      Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4 della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che esso richiede che la chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali siano valutate facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano la sua conclusione e a tutte le altre clausole del contratto, anche se alcune di tali clausole sono state dichiarate o presunte abusive e annullate, in un momento successivo, dal legislatore nazionale.

80      Dal tenore letterale dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13 risulta che, al fine di valutare, in una situazione in cui la clausola interessata riguardi la definizione dell’oggetto principale del contratto, se tale clausola è formulata in modo chiaro e comprensibile, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della medesima direttiva, occorre tener conto, in particolare, di tutte le clausole del contratto ivi contenute al momento della sua conclusione, poiché è il momento in cui il consumatore decide se desidera vincolarsi contrattualmente ad un professionista aderendo alle condizioni preventivamente redatte da quest’ultimo.

81      Ne deriva, per quanto riguarda il procedimento principale, che la successiva entrata in vigore delle leggi DH 1, DH 2 e DH 3, avendo queste modificato in modo imperativo ed ex tunc talune clausole contenute nel contratto di mutuo di cui trattasi, non si annovera tra le circostanze di cui il giudice del rinvio deve tenere conto in sede di valutazione della trasparenza della clausola relativa al rischio di cambio.

82      Ne consegue che spetta al giudice del rinvio tenere conto di tutte le circostanze del procedimento principale, quali esistevano al momento della conclusione del contratto.

83      Pertanto, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 4 della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso richiede che la chiarezza e la comprensibilità delle clausole contrattuali siano valutate facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnavano quest’ultima, nonché a tutte le altre clausole del contratto, sebbene alcune di tali clausole siano state dichiarate o presunte abusive e annullate, per tale ragione, in un momento successivo, dal legislatore nazionale.

 Sulla quinta questione

84      Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che spetta al giudice nazionale rilevare d’ufficio, in luogo del consumatore nella sua qualità di ricorrente, l’eventuale carattere abusivo delle clausole di un contratto concluso con un professionista.

85      Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano i consumatori, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive.

86      Inoltre, risulta dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando della stessa, che gli Stati membri devono garantire che le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi dispongano di mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori. A tal riguardo, la Corte ha ricordato la natura e l’importanza dell’interesse pubblico costituito dalla tutela dei consumatori che si trovano in una posizione di inferiorità nei confronti dei professionisti (sentenza del 31 maggio 2018, Sziber, C‑483/16, EU:C:2018:367, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

87      Si deve ricordare che, alla luce di quanto precede, il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio, qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, il carattere abusivo di una clausola contrattuale rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, ad ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista (v., in tal senso, sentenza del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

88      Tale obbligo incombente al giudice nazionale è stato ritenuto necessario per garantire al consumatore una tutela effettiva, tenuto conto in particolare del rischio non trascurabile che questi ignori i suoi diritti o incontri difficoltà per esercitarli (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2018, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen, C‑147/16, EU:C:2018:320, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

89      Inoltre, la Corte ha dichiarato che, stante la natura e l’importanza dell’interesse pubblico sul quale si fonda la tutela che la direttiva 93/13 garantisce ai consumatori, il suo articolo 6 dev’essere considerato come una norma equivalente alle norme nazionali che occupano, nell’ambito dell’ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2018, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen, C‑147/16, EU:C:2018:320, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

90      Ne consegue che la tutela voluta dalla direttiva 93/13 esige che, laddove il giudice nazionale disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, esso rilevi d’ufficio, se del caso, anche in luogo del consumatore nella sua qualità di ricorrente, eventuali clausole abusive contenute in un contratto stipulato tra un professionista e tale consumatore.

91      Pertanto, occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che spetta al giudice nazionale rilevare d’ufficio, in luogo del consumatore nella sua qualità di ricorrente, il carattere eventualmente abusivo di una clausola contrattuale, qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.

 Sulle spese

92      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)      La nozione di «clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che essa si riferisce tra l’altro ad una clausola contrattuale modificata da una disposizione legislativa nazionale imperativa, adottata dopo la conclusione di un contratto con un consumatore, intesa a sostituire una clausola viziata da nullità contenuta in detto contratto.

2)      L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che l’ambito di applicazione della predetta direttiva non comprende clausole che riproducono disposizioni imperative di diritto nazionale, inserite dopo la conclusione di un contratto di mutuo stipulato con un consumatore e volte a sostituire una clausola di quest’ultimo viziata da nullità, imponendo un tasso di cambio fissato dalla Banca nazionale. Nondimeno, una clausola relativa al rischio di cambio, come quella in esame nel procedimento principale, non è esclusa da detto ambito di applicazione in forza della summenzionata disposizione.

3)      L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile obbliga gli istituti finanziari a fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di adottare le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. A tal riguardo, siffatto requisito implica che una clausola relativa al rischio di cambio sia compresa dal consumatore sia sul piano formale e grammaticale, ma anche per quanto riguarda la sua portata concreta, nel senso che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa non solo essere consapevole della possibilità di deprezzamento della valuta nazionale rispetto alla valuta estera in cui il mutuo è stato espresso, ma anche valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sui suoi obblighi finanziari.

4)      L’articolo 4 della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso richiede che la chiarezza e la comprensibilità delle clausole contrattuali siano valutate facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnavano quest’ultima, nonché a tutte le altre clausole del contratto, sebbene alcune di tali clausole siano state dichiarate o presunte abusive e annullate, per tale ragione, in un momento successivo, dal legislatore nazionale.

5)      L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che spetta al giudice nazionale rilevare d’ufficio, in luogo del consumatore nella sua qualità di ricorrente, il carattere eventualmente abusivo di una clausola contrattuale, qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.

Firme


*      Lingua processuale: l’ungherese.