CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MICHAL BOBEK
presentate il 15 novembre 2018 (1)
Causa C‑590/17
Henri Pouvin
Marie Dijoux
contro
Electricité de France (EDF)
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia)]
«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore – Nozione di «professionista» – Nozione di «consumatore» – Contratto di mutuo stipulato tra un datore di lavoro e un dipendente e sua moglie per l’acquisto della loro casa»
I. Introduzione
1. Il sig. Pouvin e la sig.ra Dijoux hanno stipulato un mutuo con la società Electricité de France (EDF), datrice di lavoro del sig. Pouvin. Detto mutuo conteneva una clausola di risoluzione ipso iure: se il mutuatario avesse cessato di essere un dipendente della suddetta società, sarebbe divenuta immediatamente esigibile la restituzione del capitale concesso in prestito.
2. Quando il sig. Pouvin ha lasciato l’EDF, quest’ultima ha convenuto i mutuatari per ottenere il rimborso della somma concessa in prestito. Il sig. Pouvin e la sig.ra Dijoux hanno obiettato che, alla luce delle norme nazionali di recepimento della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (2), la clausola di risoluzione ipso iure era abusiva. L’EDF, tuttavia, ritiene che la direttiva 93/13 non si applichi in quanto essa non può essere qualificata come «professionista» ai sensi di tale direttiva.
3. Chi è un «professionista»? Sebbene le nozioni di «professionista» e di «consumatore» siano state interpretate da questa Corte in diverse occasioni, la presente causa propone una dimensione diversa ed inesplorata in relazione a tali nozioni: se una società, nel concedere ai propri dipendenti prestiti (o del resto altri servizi) non collegati alla sua sfera principale di competenze professionali, agisca come «professionista» e se in una situazione di questo tipo i dipendenti della società possano essere considerati «consumatori».
II. Contesto normativo
4. Il decimo considerando della direttiva 93/13 enuncia: «considerando che si può realizzare una più efficace protezione del consumatore adottando regole uniformi in merito alle clausole abusive; che tali regole devono applicarsi a qualsiasi contratto stipulato fra un professionista ed un consumatore; che sono segnatamente esclusi dalla presente direttiva i contratti di lavoro, i contratti relativi ai diritti di successione, i contratti relativi allo statuto familiare, i contratti relativi alla costituzione ed allo statuto delle società».
5. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 93/13: «la presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore».
6. L’articolo 2 della direttiva 93/13 contiene le seguenti definizioni:
«(…)
(b) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;
(c) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata».
7. A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, «una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».
III. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
8. Nell’aprile 1995, l’EDF ha concesso un mutuo al sig. Pouvin e a sua moglie (in prosieguo: «i ricorrenti»). All’epoca, il sig. Pouvin era un dipendente della società. Il mutuo, concesso allo scopo di finanziare l’acquisto della loro abitazione, ammontava a EUR 57 625.73, rimborsabili in 240 rate mensili suddivise in due periodi di ammortamento di 10 anni, rispettivamente al tasso d’interesse del 4,75% e dell’8,75%. Detto mutuo rientrava nel sistema di aiuti per l’accesso alla proprietà, soggetto a livello nazionale alla Loi no 79‑596 du 13 juillet 1979 relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier (legge n. 79‑596, del 13 luglio 1979, relativa all’informazione e alla tutela dei mutuatari nel settore immobiliare).
9. L’articolo 7 del contratto di mutuo prevedeva la risoluzione ipso iure di quest’ultimo, in caso di cessata appartenenza del mutuatario al personale dell’EDF, per qualsivoglia causa (clausola di risoluzione ipso iure). Di conseguenza, in caso di risoluzione del contratto di lavoro, la restituzione del capitale concesso in prestito diventa immediatamente esigibile, anche se il mutuatario non è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal contratto di mutuo.
10. Il 1o gennaio 2002, il sig. Pouvin ha rassegnato le dimissioni dalla società. I ricorrenti hanno allora cessato di pagare le rate del mutuo.
11. Il 5 aprile 2012, l’EDF ha convenuto i ricorrenti dinanzi al tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion (Tribunale di primo grado di Saint-Pierre de la Réunion, Francia) per ottenere il pagamento della somma di EUR 50 238.37, corrispondente al capitale ancora dovuto, degli interessi al 1o gennaio 2002 e della somma di EUR 3 517 a titolo di clausola penale.
12. Con sentenza del 29 marzo 2013, il tribunale adito ha dichiarato che la clausola di risoluzione ipso iure era una clausola abusiva. Esso ha respinto la domanda dell’EDF, volta ad ottenere la dichiarazione dell’avvenuta risoluzione ipso iure del contratto. Ha tuttavia dichiarato che la risoluzione del contratto di mutuo doveva avvenire a causa del mancato pagamento delle rate da parte dei ricorrenti.
13. Con sentenza del 12 settembre 2014, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (Corte d’appello di Saint-Denis de la Réunion, Francia) ha annullato la sentenza del 29 marzo 2013. Tale giudice ha ritenuto che il mutuo fosse stato concesso da parte dell’EDF semplicemente nella sua qualità di datrice di lavoro e non come «professionista». Il fatto che l’EDF abbia un dipartimento preposto alla gestione dei prestiti al personale è, secondo la sentenza, irrilevante. Nonostante tale constatazione, la cour d’appel (Corte d’appello) ha ritenuto altresì che la clausola di risoluzione ipso iure non fosse né nulla né abusiva, in quanto facente parte di un contratto il quale presenta per i dipendenti vantaggi che controbilanciano la clausola risolutiva ipso iure. La cour d’appel (Corte d’appello) ha dunque dichiarato che la risoluzione ipso iure del contratto ha avuto effetto a decorrere dal 1o gennaio 2002. Ha condannato i ricorrenti a pagare all’a società EDF la somma di EUR 50 238.37, più gli interessi maturati al tasso annuo del 6% dal 1o gennaio 2002, previa deduzione delle somme pagate in precedenza, più la somma di EUR 3 517 ai sensi della clausola penale, insieme agli interessi legali a decorrere dalla stessa data.
14. I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso tale sentenza dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), giudice del rinvio. Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall’interpretazione della direttiva 93/13, tale giudice ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:
«1. Se l’articolo 2 della [direttiva 93/13] debba essere interpretato nel senso che una società, quale la società EDF, agisce in qualità di professionista allorché conceda a un dipendente un mutuo immobiliare rientrante nel sistema di aiuti per l’accesso all’alloggio cui siano ammessi esclusivamente i membri del personale della società.
2. Se l’articolo 2 di detta direttiva debba essere interpretato nel senso che una società, quale la società EDF, agisce in qualità di professionista allorché conceda un siffatto mutuo immobiliare al coniuge di un dipendente che non sia membro del personale della società medesima bensì comutuatario in solido.
3. Se l’articolo 2 di detta direttiva debba essere interpretato nel senso che agisce in qualità di consumatore il dipendente di una società, quale la società EDF, che contragga presso la stessa un siffatto mutuo immobiliare.
4. Se l’articolo 2 di detta direttiva debba essere interpretato nel senso che agisce in qualità di consumatore il coniuge di tale dipendente che sottoscriva il medesimo mutuo, non in qualità di dipendente della società, bensì di comutuatario in solido.
15. Osservazioni scritte sono state presentate dai ricorrenti, dall’EDF, dai governi greco e francese nonché dalla Commissione europea. Le suddette parti interessate, ad eccezione dei ricorrenti, hanno altresì presentato osservazioni orali all’udienza tenutasi il 12 settembre 2018.
IV. Valutazione
16. Con le sue quattro questioni, la Cour de cassation (Corte di cassazione) desidera sapere se, nel caso in cui un datore di lavoro, quale l’EDF, conceda ad un dipendente, insieme alla moglie (che non è una dipendente), un mutuo destinato all’acquisto di un bene immobile che è la loro abitazione principale, la società stessa possa essere qualificata come «professionista» e i ricorrenti possano essere qualificati come «consumatori» ai sensi dell’articolo 2, lettere b) e c) della direttiva 93/13.
17. Per rispondere a tale domanda, anzitutto esaminerò a livello generale le nozioni di «professionista» e di «consumatore» e, di conseguenza, anche l’ambito di applicazione della direttiva 93/13 (A). Affronterò poi le questioni 1 e 2 insieme: l’EDF può essere considerata un «professionista» nelle circostanze di cui alla presente causa (B)? Prenderò infine in esame le questioni 3 e 4: i ricorrenti possono rivestire la qualità di «consumatori» ai sensi della direttiva (C)?
A. Nozioni di «consumatore» e di «professionista»
18. Occorre evidenziare, in limine, che la direttiva 93/13 non definisce il proprio ambito di applicazione mediante un elenco dei tipi di contratto o dell’oggetto di tali contratti. Al contrario, l’ambito di applicazione di detta direttiva può essere dedotto dall’articolo 1, paragrafo 1 della direttiva stessa: essa si applica ai «contratti stipulati tra un professionista e un consumatore». I concetti di «professionista» e di «consumatore» sono a loro volta definiti all’articolo 2, lettere b) e c), facendo riferimento alla circostanza che una persona agisca o meno nel quadro della sua attività professionale (3). Pertanto, la direttiva 93/13 definisce i contratti ai quali si applica mediante un riferimento alla qualità in cui agiscono i contraenti.
19. Va parimenti sottolineato che la presente causa concerne la prima parte sopra individuata: il giudice del rinvio ha chiesto se le parti che hanno firmato il contratto di mutuo in oggetto possono essere considerate rispettivamente «consumatori» e «professionista» ai sensi della direttiva 93/13, rendendola così applicabile. Le questioni riguardano pertanto esclusivamente la valutazione delle qualità con cui i ricorrenti e l’EDF hanno agito, conformemente alla definizione di cui all’articolo 2, lettere b) e c) della direttiva. Al contrario, il caso proposto dinanzi alla Corte non riguarda la valutazione del carattere abusivo (o non abusivo) della singola clausola contrattuale nel contesto del contratto di mutuo. Ciò costituisce una valutazione sostanziale nel merito ai sensi dell’articolo 3 della direttiva.
20. Tenendo a mente tale precisazione iniziale, dall’attuale giurisprudenza della Corte possono essere dedotti alcuni orientamenti per tale valutazione.
21. In primo luogo, la valutazione dell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 per mezzo dei concetti di «consumatore» e di «professionista» si fonda su un criterio funzionale. Ciò significa che i concetti di «consumatore» e di «professionista» devono essere valutati a seconda che il rapporto contrattuale sia sorto agendo «nel quadro» della sua attività professionale oppure per fini «che non rientrano nel quadro» della sua attività professionale (4).
22. In secondo luogo, la valutazione deve svolgersi in concreto, tenendo conto della qualità con cui le parti hanno agito in un dato contratto. Ciò equivale a dire che lo status di «consumatore» e di «professionista» non è fisso: la medesima persona può rivestire la qualità dell’uno, dell’altro o di nessuno dei due, a seconda dello specifico contesto contrattuale (5). Come la Corte ha già ribadito, ciò implica che l’analisi debba essere necessariamente effettuata caso per caso (6).
23. In terzo luogo, le nozioni di «consumatore» e di «professionista» devono essere valutate in modo oggettivo. Il fatto che una persona possa essere qualificata come «consumatore» o come «professionista» in un dato rapporto contrattuale deve essere apprezzato mediante una valutazione oggettiva e complessiva del criterio funzionale precedentemente enunciato (7). In altri termini, la circostanza che una persona sia o meno effettivamente informata o che abbia di fatto un livello più elevato di conoscenza, potere economico, specializzazione o migliore preparazione non dovrebbe avere alcuna influenza sull’analisi volta a stabilire se un contraente agisca nel quadro della sua attività professionale o per fini che non rientrano in tale quadro ai sensi dell’articolo 2, lettere b) e c) della direttiva 93/13(8).
24. Sulla base di tali rilievi di carattere generale, in che cosa consiste esattamente il criterio? Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, le parti che hanno presentato osservazioni hanno sollevato una serie di considerazioni che, a mio avviso, non sono completamente rilevanti ai fini della decisione relativa alla qualità con cui un ogni contraente ha stipulato un contratto. Ad esempio, i ricorrenti hanno sostenuto che l’EDF ha un dipartimento specifico. Ciò dimostrerebbe che quest’ultima agisce come professionista, in quanto dispone di una conoscenza specifica e di una struttura organizzativa. Inoltre, l’EDF è regolarmente impegnata in negoziati relativi a questo tipo di contratti. I governi greco e francese hanno altresì affermato come l’esistenza di servizi specializzati all’interno della struttura dell’EDF dimostri che i ricorrenti si trovano in una situazione di inferiorità in termini di informazioni e di potere contrattuale. I due governi e la Commissione hanno ricordato la giurisprudenza della Corte secondo cui le conseguenze della disuguaglianza esistente tra le parti sono aggravate quando un siffatto contratto concerne un’esigenza essenziale del consumatore. Nel caso di specie, esso ha ad oggetto l’acquisto dell’abitazione principale (ovvero nell’esigenza di procurarsi un’abitazione) e riguarda somme che rappresentano una delle voci più importanti del bilancio di un consumatore, mentre, da un punto di vista giuridico, si tratta di un contratto che si inserisce, in linea generale, in una normativa nazionale complessa, spesso poco conosciuta dai singoli (9).
25. A mio avviso, potrebbe essere utile ricordare la differenza tra tre tipi distinti di considerazioni: i) i criteri di delimitazione dell’ambito di applicazione della direttiva (in che qualità le parti hanno stipulato il contratto?); ii) i criteri relativi alla valutazione nel merito dell’equità delle clausole del contratto (una data clausola di tale contratto è abusiva?), e iii) i motivi fondamentali per cui è stata introdotta la tutela prevista dalla direttiva (quali problemi dovevano essere affrontati?).
26. Partendo dal punto iii), la ratio sottesa alla tutela prevista dalla direttiva 93/13 presuppone che, rispetto ad un «professionista», il consumatore si trovi «in una situazione di inferiorità, dovendosi ritenere che egli sia meno informato, economicamente più debole e meno esperto sul piano giuridico della controparte» (10). Ciò riflette l’idea sulla quale è basato l’intero sistema istituito dalla direttiva medesima: essa mira a creare un sistema di tutela fondato sull’assunto che «il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere contrattuale che il livello di informazione» (11). In termini generali, ciò «lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista, senza poter incidere sul contenuto delle stesse» (12).
27. Le osservazioni esposte nella presente causa, che concernono la disuguaglianza tra le parti e l’inferiorità dei ricorrenti in termini di informazione e di potere contrattuale, dimostrano che i risultati ottenuti grazie all’applicazione dei criteri sopra citati sono compatibili con la finalità di tutela della direttiva 93/13. Analogamente, le considerazioni relative all’esistenza di un dipartimento specifico e alla regolarità con cui i contratti vengono stipulati confermano la condizione di superiorità che la direttiva presuppone nelle persone che soddisfano il criterio funzionale ed oggettivo definito all’articolo 2, lettera c) della direttiva.
28. Tale più ampia ratio non è, tuttavia, un criterio che deve essere soddisfatto in ogni singolo caso. Simili considerazioni di per sé non sono pertanto decisive per valutare se l’EDF abbia agito come «professionista», vale a dire per fini che rientrano o non rientrano nel quadro della sua attività professionale.
29. La determinazione dell’applicabilità della direttiva 93/13 non dipende infatti dal compimento di una ponderazione tra le posizioni delle parti in termini di conoscenza, specializzazione e potere economico. Il legislatore dell’Unione ha già inserito tale ponderazione nella normativa. L’ha fatto introducendo una generalizzazione: coloro che agiscono per fini che non rientrano nel quadro della loro attività professionale, di norma, possiedono un livello di conoscenza inferiore e, soprattutto, il loro potere contrattuale è minore nei casi in cui le clausole contrattuali siano preventivamente predisposte dal professionista, in quanto essi non sono in condizione di influenzarne il contenuto. L’ampia definizione di entrambe le nozioni di «consumatore» e di «professionista», fondata su criteri funzionali e oggettivi, è in realtà collegata alla finalità di tutela. Tuttavia, non si tratta di una condizione funzionale alla definizione di chi sia, da un lato, un professionista e, dall’altro lato, un consumatore.
30. Affrontando ora le considerazioni attinenti al punto ii): se vi sia un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto a danno del consumatore, nonché, del resto, la presenza di una delle clausole elencate nell’allegato della direttiva 93/13, si tratta di rilievi che riguardano la valutazione nel merito dell’equità di un contratto. Ancora una volta, essi non sono collegati, di certo non direttamente, alla qualità delle parti contraenti.
31. Pertanto, l’unico criterio determinante per decidere se ci si trova di fronte ad un contratto concluso con un consumatore, aspetto evidenziato al punto i), consiste semplicemente in due condizioni cumulative (13). Esse sono (a) se esiste un contratto e (b) se quest’ultimo è stato stipulato da una parte per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale (il consumatore) e da un’altra parte che agisce per fini che rientrano nella sua attività professionale (il professionista).
32. Valutare se un soggetto agisce per fini che rientrano o non rientrano nel quadro della sua attività professionale richiede una verifica di tutti i fatti e le circostanze del caso (14). Proprio a tale proposito la Corte ha recentemente elencato, nella sentenza Kamenova, una serie di criteri indicativi che possono risultare rilevanti per stabilire se una persona fisica che vende beni su Internet può essere qualificata come «professionista» nel contesto della direttiva 2005/29/CE e della direttiva 2011/83/UE (15). La Corte ha elencato almeno nove considerazioni. Fattori quali l’organizzazione, il fine di lucro, la competenza o la regolarità dell’attività possono essere incluse tra i criteri più indicativi (ma né tassativi né esclusivi) per determinare se una persona può essere qualificata come «professionista», nozione definita in dette direttive in termini simili alla nozione di «professionista» contenuta nella direttiva 93/13 (16).
33. Occorre forse sottolineare, come ha fatto la Corte nel punto precedente di detto elenco, che tali elementi possono essere utili per valutare la qualità o lo status di «professionista» di una persona fisica che agisce nel mondo (ancora relativamente nuovo) del mercato online. Tale elenco non deve comunque essere inteso come una specie di elenco di controllo che andrebbe di fatto verificato.
34. La presente causa è tuttavia in qualche misura diversa in quanto concerne una persona giuridica che, come illustrerò nella sezione B delle presenti conclusioni, agisce effettivamente per fini che rientrano nel quadro della sua attività professionale. In una situazione del genere, gli elementi di cui sopra possono semmai avere valore di conferma, ma di certo non sono decisivi. La mancanza di competenza, di specializzazione o di organizzazione non esclude necessariamente lo status di «professionista» (17). Lo stesso vale per la frequenza o la regolarità dell’attività in cui si inquadra il contratto. Parimenti, il profitto (ove presente) che si ricava da un contratto può avere una rilevanza limitata; vi sono operazioni che, da un lato, possono non essere finalizzate ad ottenere un profitto immediato, ma ciò non significa, d’altro lato, che esse non perseguano una finalità economica nel lungo termine.
35. Passo ora ad analizzare tali considerazioni, valutate nello specifico contesto della presente causa.
B. Se la società EDF rivesta la qualità di «professionista»
36. Tutte le parti che hanno presentato osservazioni, ad eccezione della società EDF, concordano sul fatto che detta società abbia agito, ai fini del contratto in oggetto, come «professionista» ai sensi della direttiva.
37. L’EDF sostiene di non avere lo status di «professionista» in relazione al contratto di mutuo di cui trattasi. Essa non ha stipulato questo determinato contratto in veste professionale. La concessione di mutui non rientra nella sfera delle sue competenze professionali. L’EDF non è una banca. Concede mutui esclusivamente a beneficio dei suoi dipendenti, nell’ambito della sua politica sociale.
38. Tale argomento si fonda su tre elementi: (1) il contratto di mutuo non rientra nell’ambito delle competenze professionali dell’EDF; (2) il contratto è collegato ad un contratto di lavoro; e (3) il contratto fa parte della politica dell’EDF per aiutare i propri dipendenti. Analizzerò ora singolarmente i suddetti tre elementi.
1. La sfera delle competenze professionali di un «professionista»
39. L’EDF ritiene che una persona possa essere considerata un «professionista» soltanto nell’ambito dello specifico settore di attività che corrisponde alla sfera delle sue competenze professionali. L’attività dell’EDF consiste nella produzione e nella fornitura di energia. Non si può pertanto ritenere che agisca a livello professionale nel campo dei servizi creditizi. Allo stesso modo, l’EDF ha suggerito che se un’impresa ha una mensa per i propri dipendenti ciò non la rende una «professionista» dell’industria della ristorazione.
40. Un simile approccio interpretativo della nozione di «professionista» sembra essere piuttosto restrittivo. Significherebbe di fatto sostituire l’attuale formulazione dell’articolo 2, lettera c) della direttiva 93/13, nella parte in cui recita «agisce nel quadro della sua attività professionale», con qualcosa del tipo «agisce esclusivamente nell’ambito delle sue competenze professionali». Ritengo che sia difficile sostenere una simile lettura nel testo, nel contesto e nell’obiettivo della direttiva nonché nell’attuale giurisprudenza della Corte.
41. Se si parte da tale giurisprudenza, si può rammentare come la Corte abbia già dichiarato che anche servizi o attività accessori svolti in modo collaterale che agevolino o contribuiscano all’attività prevalente o principale possono rientrare nella nozione di attività svolte per fini che rientrano nel quadro dell’attività professionale. La sentenza nella causa Karel de Grote ha confermato che le attività complementari o accessorie svolte in rapporto ad un’attività principale possono essere di fatto ritenute comprese nell’attività professionale che definisce lo status di «professionista». In tale decisione, la Corte ha ritenuto che un istituto di insegnamento agisca in qualità di «professionista» ai sensi della direttiva 93/13 qualora fornisca servizi creditizi agli studenti, sebbene tali servizi non costituiscano, com’è evidente, la sua attività (educativa) prevalente (18).
42. Analogamente alla presente causa, pertanto, nonostante il fatto che l’istituto di insegnamento non fosse una banca o un istituto di credito, le sue attività collegate alle agevolazioni di pagamento hanno dato origine alla tutela prevista dalla direttiva. Si potrebbe certamente suggerire che nella causa Karel de Grote le agevolazioni di pagamento in parola venivano fornite al fine di finanziare direttamente l’attività prevalente dell’istituto di insegnamento (venivano concesse per finanziare un viaggio di studio). Pertanto, potrebbe essere avanzato un argomento basato sulla prossimità: mentre nella causa Karel de Grote, l’istituto di insegnamento aveva effettivamente prestato denaro ad una studentessa, che l’avrebbe restituito direttamente all’istituto stesso, nella presente causa l’EDF non sta di fatto «auto-finanziando» indirettamente la propria attività prevalente. Invece, presta semplicemente denaro affinché il dipendente (e sua moglie) possa acquistare da terzi un’abitazione.
43. Non ritengo, tuttavia, che detto argomento renderebbe siffatto mutuo «troppo casuale» o «troppo distante», al punto da spingerlo al di fuori dell’ambito di applicazione della direttiva. Se confrontato con la situazione descritta nella causa Karel de Grote, il contratto di credito nel caso di specie è pur sempre accessorio rispetto alle attività principali dell’EDF, ma in modo diverso. Il contratto di mutuo in oggetto fa innegabilmente parte della politica sociale della società in quanto datrice di lavoro, come confermato da quest’ultima. Tuttavia, pur riconoscendo che una siffatta politica è sicuramente nobile e lodevole, è forse altrettanto lecito ipotizzare che, per un’impresa che opera in modo razionale, attuare una simile politica non rappresenti esclusivamente una questione di benevolenza. Detta politica persegue lo scopo di attrarre e mantenere, insieme ad altri potenziali benefici per i dipendenti, un personale qualificato e competente. In questo senso si può dire che tali contratti di mutuo sono davvero accessori e funzionali alla proficua gestione di un’attività d’impresa.
44. D’altra parte, a prescindere da tale logica, già presente nella giurisprudenza, si potrebbe aggiungere che l’articolo 2, lettera c) della direttiva 93/13 indica che il legislatore dell’Unione ha inteso dare un’ampia definizione alla nozione di «professionista» (19).
45. In primo luogo, la disposizione stessa definisce «professionista» «qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata» (20). Ad una lettura puramente letterale, è difficile sostenere che l’EDF non ha agito, in quel determinato contratto, nel quadro della sua attività professionale, nel senso appena esposto. La terminologia usata in altre versioni linguistiche (talvolta viene usata l’espressione «nel quadro di» piuttosto che «in relazione a») è altrettanto ampia (21). Inoltre, nulla nel testo indica che il concetto di «attività professionale» si applichi soltanto alle attività svolte in una sfera in cui una persona o un ente posseggono una specifica competenza professionale.
46. In secondo luogo, non è accidentale che il dettato dell’articolo 2, lettera c) fornisca un’ampia definizione del concetto di «professionista» (22). Essa, deliberatamente voluta dal legislatore dell’Unione, si collega al sistema generale della direttiva 93/13, che tutela i consumatori in quanto parti più deboli. Richiedere che un determinato contratto rientri nella «sfera delle competenze professionali» aggiungerebbe un requisito non scritto all’articolo 2, lettera c) e restringerebbe l’ambito di tutela della direttiva.
47. In terzo luogo, quand’anche un siffatto requisito (ovvero che un contratto debba rientrare nella sfera delle competenze professionali di un operatore economico perché quest’ultimo rivesta la qualità di «professionista») dovesse essere aggiunto al dettato dell’articolo 2, lettera c) della direttiva in via giudiziale, quid non, il risultato sarebbe piuttosto discutibile in termini di prevedibilità per il consumatore.
48. Da un lato, l’approccio (piuttosto intuitivo) che l’EDF sembra perorare implicherebbe che le «competenze professionali» siano collegate al fulcro o alla sfera naturale delle attività svolte da un professionista. Un simile approccio tuttavia farebbe dipendere il campo di applicazione della direttiva 93/13 dall’auto-certificazione (o addirittura dalla percezione di sé) che del fine societario o professionale compie una delle parti del contratto. Ciò potrebbe comportare il rischio che, in definitiva, la protezione prevista dalla direttiva sia subordinata a quello che i professionisti dicono di fare piuttosto che a quello che essi effettivamente fanno (23)
49. D’altro lato, neppure un approccio più oggettivo alla definizione della sfera delle competenze professionali, fondato, ad esempio, sulle attività registrate in relazione ad una determinata impresa, corrisponde agli obiettivi della direttiva 93/13. Se l’ambito di applicazione della direttiva dovesse dipendere da quello delle autorizzazioni o delle registrazioni relative alle attività di un’impresa in forza del diritto nazionale, i consumatori sarebbero di fatto obbligati a verificare, ogniqualvolta intendano acquistare un bene, se la controparte sottoscrive o meno il contratto nell’ambito della sua attività ai sensi del diritto interno (24). Ciò comporterebbe un approccio divergente a seconda che una professione sia regolamentata o non regolamentata. Da tale approccio potrebbero anche derivare risultati alquanto divergenti nei diversi Stati membri, in quanto sembrano esserci parecchie differenze a livello nazionale in merito all’obbligo di dichiarare esplicitamente quale esattamente sia l’attività di una società registrata e al grado di precisione con cui si deve ottemperare a detto obbligo. Inoltre, e forse soprattutto, non scorgo validi motivi per i quali il fatto che un operatore economico abbia (in modo regolare o meno) concluso contratti che non rientrano nell’ambito della sua attività registrata debba privare i consumatori della tutela derivante dalla direttiva.
50. In conclusione, il fatto che un contratto sia stato stipulato in un campo che non rientra nella sfera di competenze professionali di una persona giuridica non preclude il suo status di «professionista», se nel concludere il contratto un soggetto ha agito nel quadro della sua attività professionale.
51. Sono pronto ad ammettere che, per le persone giuridiche, un simile approccio è in effetti molto ampio, a maggior ragione se comprende anche aspetti accessori, incidentali, preparatori o di potenziamento rispetto all’attività principale. Nondimeno, non ritengo che una siffatta conclusione sia problematica, essenzialmente per due motivi. In primo luogo, in termini pratici, in base alla logica e all’obiettivo di tutela prevista dalla direttiva 93/13, una persona giuridica, ed in particolare una società, è semplicemente diversa da una persona fisica. La maggior parte delle attività svolte da quest’ultima è correlata, in un modo o nell’altro, alla sua attività professionale. In secondo luogo, ancora una volta si potrebbe ricordare che la presente causa concerne solamente lo status delle parti di un contratto stipulato con un consumatore e quindi l’applicabilità della direttiva. Tuttavia, anche se rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva, una singola clausola o il contratto possono naturalmente essere ritenuti equi, una volta valutati nel merito.
2. Contratti di lavoro
52. Al di là del rilievo secondo cui concedere contratti di mutuo non è l’attività principale dell’EDF e non rientra nella sfera delle competenze professionali di quest’ultima, resta il fatto che il contratto di mutuo è stato concluso con un dipendente di tale società. Può ancora essere considerata «professionista» ai sensi della direttiva 93/13 una persona fisica o giuridica quando essa fornisce beni o servizi ai propri dipendenti?
53. Proprio a tale riguardo coloro che hanno partecipato all’udienza hanno discusso circa il significato del decimo considerando della direttiva (25). Il medesimo dichiara, in primo luogo, che le norme in materia di clausole abusive adottate per realizzare una più efficace tutela del consumatore «devono applicarsi a qualsiasi contratto stipulato fra un professionista ed un consumatore» (26). Esso prevede altresì che «sono segnatamente esclusi dalla presente direttiva i contratti di lavoro». Il considerando in parola suscita pertanto l’impressione che vi sia un’eccezione (basata sull’oggetto del contratto) all’ambito di applicazione della direttiva (27).
54. Non sono tuttavia di tale opinione.
55. In primo luogo, un considerando di un atto giuridico dell’Unione europea, in linea di principio, non ha valore giuridico vincolante. Esso non può dunque derogare alle disposizioni stesse (valide e vincolanti) dell’atto di cui trattasi (28). Il decimo considerando, come tutti i considerando, può agevolare l’interpretazione di una valida disposizione «corrispondente» della direttiva, ma non può essere usato per introdurre, da solo, un’eccezione o una limitazione all’ambito di applicazione della direttiva.
56. In secondo luogo, per quanto concerne il significato effettivo di tale considerando, concordo con la Commissione: lo scopo del decimo considerando non consiste nell’escludere dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13 contratti che altrimenti vi rientrerebbero. Non introduce un elenco «di oggetti» esclusi dall’ambito di applicazione della medesima. Esso si limita ad enunciare i tipi di contratti che non rientrano già nell’ambito delle relazioni con i consumatori, in quanto le parti che li stipulano non agiscono come «consumatori» o «professionisti» ai sensi della direttiva. In tal modo, il decimo considerando fornisce di fatto esempi illustrativi dei tipi di negozi giuridici che esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1 in combinato disposto con l’articolo 2, lettere b) e c) della direttiva (29).
57. Ciò vale anche per i contratti di lavoro, in forza dei quali una persona, il dipendente, esegue le proprie prestazioni sotto la direzione di un’altra persona, il datore di lavoro, per un periodo di tempo e in cambio di una retribuzione. Un siffatto contratto di lavoro (o anche serie di contratti di lavoro) istituisce o modifica i diritti e i doveri relativi ad un simile rapporto proponente-agente.
58. Come hanno convenuto tutte le parti che hanno presentato osservazioni nella presente causa, il contratto di mutuo nel caso di specie non è un contratto di lavoro (30). Il contratto di mutuo non disciplina un rapporto di lavoro e non riguarda condizioni di lavoro. Non rientra neppure tra gli elementi che di norma si riferiscono o sono necessariamente collegati a rapporti di lavoro.
59. Pur ammettendo che il contratto in parola non è un contratto di lavoro, l’EDF ha comunque insistito sul fatto che la direttiva 93/13 non si dovrebbe applicare nel caso di specie, in quanto detto contratto è concluso in relazione ad un contratto di lavoro che offre condizioni vantaggiose ai dipendenti.
60. A mio avviso, la circostanza che l’accesso al mutuo di cui trattasi sia riservato ai dipendenti nulla toglie al fatto che nel concludere il contratto l’EDF agisce come «professionista» ai sensi della direttiva. Ancora una volta, il criterio determinante è la qualità con cui una parte ha stipulato il contratto, non la ragione o la motivazione per cui l’ha stipulato. Allo stesso modo, il fatto che alcuni tipi di contratti stipulati con i consumatori siano riservati a determinati gruppi di consumatori non priva questi ultimi dello status di consumatori.
61. Accogliere l’argomento sostenuto dall’EDF significherebbe che tutti i contratti conclusi tra un datore di lavoro e un dipendente i quali prevedano benefici o privilegi verrebbero esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13. La direttiva a quel punto non si applicherebbe al dipendente di una fabbrica di automobili che acquisti un veicolo dal proprio datore di lavoro, per il solo fatto che egli ottiene uno sconto sul prezzo di acquisto, al pari di tutti gli altri dipendenti della fabbrica? Persino l’EDF ha ammesso che le cose non stanno così. La differenza rispetto al caso di specie deriverebbe, secondo tale società, dal fatto che, nell’esempio in oggetto, il contratto si perfeziona nell’ambito delle «competenze professionali» del produttore di automobili. Tuttavia, se la nozione di «professionista» non dipende dall’appartenenza o meno di un dato contratto alla sfera delle competenze professionali di una persona, come suggerito nella precedente sezione delle presenti conclusioni, non vedo per quale motivo ciò dovrebbe rilevare quando i contraenti sono un dipendente e un datore di lavoro.
62. Si potrebbe aggiungere che, a mio avviso, il trattamento fiscale (potenzialmente differenziato) del «vantaggio» che il lavoratore riceve non incide sulla natura del rapporto contrattuale ai fini della direttiva. Il fatto che, nell’ambito di alcuni sistemi nazionali, il vantaggio economico ottenuto grazie alle condizioni più favorevoli offerte da alcuni regimi previsti per i dipendenti possa essere considerato come reddito ai fini dell’imposizione fiscale (parte del pacchetto riservato ai dipendenti ai fini fiscali) non trasforma un contratto di mutuo in un contratto di lavoro, da considerarsi al di fuori dell’ambito di applicazione della direttiva.
63. Infine, se il semplice fatto che il fornitore di servizi è il datore di lavoro di un consumatore dovesse escludere un dato contratto dall’ambito di applicazione della direttiva, i dipendenti-consumatori si troverebbero in una condizione alquanto precaria. Essi sarebbero propensi, grazie a condizioni vantaggiose, a stipulare contratti per servizi o ad acquistare beni forniti dai loro datori di lavoro in settori per cui a condizioni normali si rivolgerebbero ad altri fornitori di servizi sul mercato. Il «costo occulto», in realtà, consisterebbe però nella rinuncia ad ogni tutela prevista per i consumatori. L’ambito della tutela dei consumatori dipenderebbe quindi dal fatto che il datore di lavoro offra o meno tali servizi a livello interno o mediante altri fornitori di servizi.
64. Di conseguenza, la circostanza che un contratto, che non sia un contratto di lavoro, sia stato stipulato tra un datore di lavoro e un dipendente non incide sulla qualificazione dei contraenti come «consumatori» o come «dipendenti».
3. Contratti stipulati nel quadro della politica sociale di un datore di lavoro.
65. Infine, l’EDF ha altresì affermato che il contratto di mutuo in oggetto fa parte della politica sociale della società. Nel concedere tali prestiti, quest’ultima non intende perseguire fini di lucro, ma soltanto fornire ai propri dipendenti condizioni più favorevoli per agevolare l’accesso ad un’abitazione di proprietà.
66. Anche questo elemento è, a mio avviso, privo di rilevanza ai fini della qualificazione di un contraente come «professionista» ai sensi della direttiva.
67. Come correttamente sostenuto dai ricorrenti, il carattere pubblico o privato dell’attività, il fatto che quest’ultima persegua uno scopo di interesse pubblico o che non sia svolta a fini di lucro o a titolo oneroso, non è determinante.
68. In primo luogo, e soprattutto, la Corte ha già dichiarato che l’articolo 2, lettera c) della direttiva 93/13 comprende mansioni svolte senza scopo di lucro: nella causa Karel de Grote, la Corte ha considerato le agevolazioni di pagamento esenti da interessi comprese nell’ambito di applicazione della direttiva (31).
69. In secondo luogo, la direttiva stabilisce, in termini generali, che la «natura pubblica o privata delle attività del professionista o della missione specifica di quest’ultimo» non consente di stabilire se la direttiva sia applicabile oppure no (32). La Corte ha ritenuto a tale proposito che la nozione di «professionista» di cui alla direttiva 2005/29, definita in modo analogo a quella di «professionista» di cui alla direttiva 93/13, comprenda un organismo di diritto pubblico incaricato di una missione di interesse generale, quale la gestione di un regime legale di assicurazione malattia (33), che probabilmente non viene svolta a scopo di lucro.
70. In terzo luogo, occorre in ogni caso ricordare che il contratto di mutuo di cui trattasi nel caso di specie non era esente da interessi. In base a quanto stabilito nel contratto, era chiaro che fossero dovuti interessi all’EDF, anche se il tasso d’interesse riservato ai dipendenti poteva essere più favorevole rispetto a quello disponibile all’epoca sul mercato.
71. In conclusione, il fatto che il contratto di mutuo in oggetto faccia parte della politica sociale a favore dei propri dipendenti tramite un sistema di assistenza all’acquisto di una casa, non è rilevante nella presente causa.
72. Ciò detto, si può soltanto sottolineare che, come già indicato al paragrafo 19 delle presenti conclusioni, la causa pendente dinanzi alla Corte non ha ad oggetto la valutazione del carattere abusivo (o non abusivo) della clausola contrattuale in questione. Tale valutazione spetta al giudice nazionale prendendo in considerazione la natura dei servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano la conclusione dello stesso (34). Pertanto, sebbene le considerazioni sociali e/o il profitto (che potrebbe non essere stato) ottenuto abbiano scarsa rilevanza nel valutare la qualità delle parti di un contratto, è possibile che essi abbiano una certa rilevanza ai fini della ponderazione complessiva di diritti e obblighi delle parti in forza del contratto.
4. Conclusione intermedia
73. L’EDF è una persona giuridica, il cui oggetto sociale è la produzione e la fornitura di energia elettrica. Nel perseguire la sua attività economica principale, essa conduce una politica del personale con cui cerca di attirare e mantenere i propri dipendenti, offrendo loro determinati vantaggi e benefici. Uno di questi è il sistema di aiuti per l’accesso alla proprietà, tramite cui l’EDF instaura con i dipendenti rapporti contrattuali aventi ad oggetto la concessione di un mutuo, per metterli in condizione di poter acquistare un’abitazione. Per le ragioni esposte nelle precedenti sezioni della presente parte, quando conclude contratti di mutuo con i propri dipendenti, l’EDF agisce nel quadro della propria attività professionale e, dunque, riveste la qualità di «professionista» ai sensi dell’articolo 2, lettera c) della direttiva.
74. Nella presente causa vi sono altri elementi a conferma di tale conclusione (35). L’EDF sembra disporre di una struttura organizzativa specializzata. Essa gestisce uno specifico dipartimento preposto alla concessione di mutui ai dipendenti. Detta società pare altresì concludere regolarmente contratti di mutuo con i propri dipendenti. L’attività costituita dalla concessione di siffatti mutui da parte dell’EDF risultava essere disciplinata dalla legislazione nazionale in materia di informazioni e protezione (36), a quanto pare una precorritrice in materia di tutela dei consumatori in forza del diritto nazionale. Inoltre, i contratti di mutuo non erano esenti da interessi.
75. Il fatto che un contratto di mutuo non rientri nella consueta sfera delle competenze professionali dell’EDF, che esso sia stato stipulato tra detta società e uno dei suoi dipendenti, che essa faccia parte della politica sociale della società, a mio avviso, non ha ripercussioni sulla valutazione della qualità di «professionista» ai sensi della direttiva.
C. Se i ricorrenti siano consumatori
76. Nella presente causa, il sig. Pouvin ha firmato un contratto di mutuo con l’EDF al fine di acquistare un’abitazione. Come indicato nella sezione B.2 delle presenti conclusioni, questo non è un contratto di lavoro. Senza alcun dubbio il contratto di mutuo è stato concluso al di fuori della sua attività professionale. Infatti, nessuna delle parti che hanno presentato osservazioni nella presente causa ha sostenuto che il sig. Pouvin può aver agito nel quadro della propria attività professionale.
77. Di conseguenza. il sig. Pouvin deve essere considerato, ai fini del contratto di mutuo stipulato con l’EDF, un consumatore ai sensi dell’articolo 2, lettera b) della direttiva 93/13.
78. A fortiori, la medesima conclusione deve valere per la sig.ra Dijoux, che non ha mai avuto rapporti con l’EDF se non in qualità di mutuataria in un contratto di mutuo stipulato al fine di acquistare una casa.
V. Conclusione
79. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere come segue alle questioni sottoposte dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia):
– L’articolo 2, lettera c) della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori deve essere interpretato nel senso che una società come l’EDF, laddove conceda ad un dipendente e a sua moglie un mutuo ipotecario rientrante nel sistema di aiuti per l’acquisto di una casa a cui sono ammessi esclusivamente i membri del personale della società stessa, agisce come «professionista».
– L’articolo 2, lettera b) della direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che un dipendente della società e sua moglie, che stipulino con la società datrice di lavoro un contratto di mutuo per l’acquisto di una casa, agiscono come «consumatori».