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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 13 settembre 2018 – C-eG / Finanzamt Z

(Causa C-574/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: C-eG

Resistente: Finanzamt Z

Questioni pregiudiziali

Se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui un’organizzazione di produttori ai sensi degli articoli 11, paragrafo 1, e 15, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [in prosieguo: il «regolamento (CE) n. 2200/96 1 »] fornisce ai produttori ad essa aderenti dei beni a fronte del versamento, da parte dei medesimi, di un importo inferiore al prezzo di acquisto,

a)    si debba presupporre la sussistenza di una permuta con integrazione in denaro tenuto conto che, a fronte dell’operazione, i produttori si sono impegnati contrattualmente nei confronti dell’organizzazione di produttori a rifornirla di frutta e verdura per la durata del vincolo di destinazione, cosicché la base imponibile dell’operazione è costituita dal prezzo di acquisto versato dall’organizzazione di produttori ai fornitori a monte per i beni di investimento;

b)    l’importo effettivamente versato dal fondo di esercizio all’organizzazione dei produttori per l’operazione costituisce, nel suo intero, una «sovvenzion[e] direttamente conness[a] con il prezzo di tal[e] operazion[e]», ai sensi dell’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (in prosieguo: la «direttiva 77/388/CEE» 2 ), con la conseguenza che la base imponibile ricomprende anche l’aiuto finanziario previsto dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2200/96 concesso al fondo di esercizio dalle autorità competenti sulla base di un programma operativo.

Nell’ipotesi in cui, alla luce della risposta fornita alla prima questione, rilevino, quale base imponibile, unicamente i versamenti effettuati dai produttori, ad esclusione dell’obbligo di fornitura e dell’aiuto finanziario: se, nelle circostanze descritte nella prima questione, l’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, osti a una misura particolare nazionale fondata sull’articolo 27, paragrafo 1, di detta direttiva, quale l’articolo 10, paragrafo 5, punto 1, dell’Umsatzsteuergesetz (legge relativa all’imposta sulla cifra d’affari), secondo cui la base imponibile delle operazioni nei confronti dei produttori è costituita dal prezzo di acquisto versato dall’organizzazione di produttori ai fornitori a monte per i beni di investimento, essendo i produttori sono dei congiunti.

3)    In caso di risposta negativa alla seconda questione: se lo stesso principio valga anche nel caso in cui i produttori abbiano diritto alla detrazione totale dell’imposta a monte essendo i beni di investimento soggetti alla rettifica delle deduzioni (articolo 20 della direttiva 77/388/CEE).

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1 GU 1996, L 297, pag. 1.

2 GU 1977, L 145, pag. 1.