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Ricorso proposto il 30 ottobre 2018 – Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-676/18)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Condou-Durande, C. Cattabriga, G. von Rintelen, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato, entro il 30 settembre 2016, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 1 , o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, della suddetta direttiva;

condannare il Regno del Belgio, conformemente all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità di un importo giornaliero pari a EUR 49.906,50, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza nella presente causa, per inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione della direttiva 2014/36/UE, da versare su un conto che sarà indicato dalla Commissione;

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Gli Stati membri erano tenuti, in forza dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2014/36/UE ad adottare le misure nazionali richieste per attuare gli obblighi di tale direttiva entro il 30 settembre 2016. A causa della mancata comunicazione di tutte le misure di attuazione della direttiva da parte del Belgio, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia.

Nel suo ricorso, la Commissione propone di infliggere al Belgio una penalità giornaliera pari a EUR 49.906,50. L’importo della penalità è stato calcolato tenendo conto della gravità, della durata dell’infrazione e dell’effetto dissuasivo in funzione della capacità finanziaria di tale Stato membro.

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1 Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU 2014 L 94, pag. 375).