Language of document : ECLI:EU:C:2019:106

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

7 febbraio 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Misure di austerità di bilancio – Riduzione delle retribuzioni nel pubblico impiego nazionale – Modalità – Impatto differenziato – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 21 – Indipendenza dei giudici – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE»

Nella causa C‑49/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (Corte superiore di giustizia della Catalogna, Spagna), con decisione del 28 dicembre 2017, pervenuta in cancelleria il 26 gennaio 2018, nel procedimento

Carlos Escribano Vindel

contro

Ministerio de Justicia,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione, E. Levits, M. Berger, C. Vajda e P.G. Xuereb, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il sig. Escribano Vindel, da lui stesso;

–        per il governo spagnolo, da M.J. García‑Valdecasas Dorrego e A. Gavela Llopis, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da L. Flynn, H. Krämer e J. Baquero Cruz, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché dell’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Carlos Escribano Vindel e il Ministerio de Justicia (Ministero della Giustizia, Spagna), in merito alla riduzione dell’importo della sua retribuzione nell’ambito degli orientamenti di politica di bilancio dello Stato spagnolo.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2000/78:

«La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».

4        L’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva prevede quanto segue:

«1.      Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

2.      Ai fini del paragrafo 1:

(…)

b)      sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che:

i)      tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; (…)

(…)».

5        L’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva è così formulato:

«Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:

(…)

b)      la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l’accesso all’occupazione o a taluni vantaggi connessi all’occupazione».

 Diritto spagnolo

6        L’articolo 299 della Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial (legge organica n. 6/1985, sull’ordinamento giudiziario), del 1o luglio 1985 (BOE n. 157, del 2 luglio 1985, pag. 20632), stabilisce che esistono tre gradi all’interno della magistratura giudicante, vale a dire i gradi di magistrato (magistrado) del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), di magistrato (magistrado) e di giudice (juez).

7        L’articolo 32.Uno, II, paragrafo 1, della Ley 26/2009 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 (legge n. 26/2009 sul bilancio generale dello Stato per l’anno 2010), del 23 dicembre 2009 (BOE n. 309, del 23 dicembre 2009, pag. 108804; in prosieguo: la «LPGE 2010»), dispone che, a decorrere dal 1o giugno 2010, le retribuzioni di base delle diverse categorie componenti la magistratura giudicante saranno ridotte del 9,73% rispetto a quelle previste fino ad allora.

8        L’articolo 32.Uno, II, paragrafo 4, secondo comma, della LPGE 2010 è così redatto:

«Alle retribuzioni integrative dei membri della magistratura giudicante e dei membri della magistratura requirente verrà applicata, in termini annuali, una riduzione del 6% per quanto riguarda i magistrati e i pubblici ministeri e del 5% per quanto riguarda i giudici e gli avvocati fiscali, rispetto a quelle in vigore al 31 maggio 2010».

9        L’articolo 1 del Real Decreto‑Ley 8/2010 (regio decreto legge n. 8/2010), del 20 maggio 2010 (BOE n. 126, del 24 maggio 2010, pag. 45070), ha modificato l’articolo 32 della LPGE 2010 per quanto concerne le retribuzioni dei membri della magistratura per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 maggio 2010.

10      L’articolo 31.Uno della Ley 39/2010 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 (legge n. 39/2010 sul bilancio generale dello Stato per l’anno 2011), del 22 dicembre 2010 (BOE n. 311, del 23 dicembre 2010, pag. 105744) (in prosieguo: la «LPGE 2011»), dispone, da un lato, che i trattamenti retributivi delle diverse categorie della magistratura giudicante saranno identici a quelli fissati all’articolo 32.Uno, II, paragrafo 1, della LPGE 2010, come modificato dal regio decreto legge n. 8/2010, del 20 maggio 2010, e, dall’altro, che le retribuzioni integrative non saranno incrementate rispetto a quelle in vigore al 31 dicembre 2010.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11      Il sig. Escribano Vindel, magistrato di organo giudiziale monocratico presso lo Juzgado de lo Social n. 26 de Barcelona (Tribunale del lavoro n. 26 di Barcellona, Spagna), ha impugnato dinanzi al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (Corte superiore di giustizia della Catalogna, Spagna) le proprie buste paga dell’anno 2011, sostenendo, da un lato, che esse costituivano atti amministrativi adottati sul fondamento dell’articolo 31.Uno della LPGE 2011 e, dall’altro, che implicavano una «sostanziale riduzione rispetto ai corrispondenti periodi dell’anno precedente», contraria alla Costituzione spagnola.

12      Con ordinanza del 30 marzo 2015, il giudice del rinvio ha sollevato dinanzi al Tribunal Constitucional (Corte costituzionale, Spagna) una questione vertente sulla conformità dell’articolo 31.Uno della LPGE 2011 alla Costituzione spagnola, affermando che da una relazione del Ministero della Giustizia era risultato che la riduzione retributiva era del 7,16% per i giudici, rientranti nel gruppo retributivo 5, i quali percepivano la retribuzione meno elevata, del 6,64% per i magistrati di organo monocratico, rientranti nel gruppo retributivo 4, di cui faceva parte anche il sig. Escribano Vindel, e del 5,90% per i magistrati della giurisdizione superiore, appartenenti al gruppo retributivo 1, i quali percepivano la retribuzione più elevata.

13      Con ordinanza del 15 dicembre 2015, l’assemblea plenaria del Tribunal Constitucional (Corte costituzionale) ha ritenuto che tale questione fosse irricevibile e ha dichiarato che la disposizione in questione non violava, in particolare, il principio di uguaglianza sancito all’articolo 14 della Costituzione spagnola. La Corte costituzionale, infatti, ha considerato che i membri della magistratura spagnola di cui trattasi non si trovano in una situazione oggettivamente comparabile, poiché sono ripartiti in categorie distinte e occupano posizioni diverse.

14      Con ordinanza del 24 febbraio 2016, il giudice del rinvio ha invitato le parti a presentare le loro osservazioni sulla questione se le misure di riduzione retributiva adottate fossero discriminatorie ai sensi della Carta. Nella sua risposta, il sig. Escribano Vindel ha fatto valere che dette misure comportavano una discriminazione indiretta in ragione dell’età o dell’anzianità, in quanto la riduzione salariale era più elevata per la categoria dei giudici, rientranti nel gruppo retributivo 5, che è la categoria composta dai membri più giovani e con minor anzianità. Pertanto, una disposizione apparentemente neutra produrrebbe un effetto che proporzionalmente è più negativo in funzione dell’età o dell’anzianità.

15      Il giudice del rinvio si chiede, in primo luogo, se la normativa nazionale di cui trattasi, che si inserisce nell’obiettivo di riduzione del disavanzo pubblico imposto dall’Unione europea, non costituisca una discriminazione in ragione dell’età, vietata dalla Carta e dalla direttiva 2000/78. In proposito, esso rileva che la percentuale di riduzione retributiva applicata da tale normativa è più elevata per i giudici, che rientrano nel gruppo retributivo 5, e per i magistrati di organo monocratico, che appartengono al gruppo retributivo 4, rispetto alle altre categorie di membri della magistratura. A suo parere, i membri della magistratura più giovani e con minor anzianità contribuiscono così in misura maggiore alla riduzione del disavanzo pubblico, senza che tale onere specifico loro imposto sia giustificato da una ragione oggettiva rilevante.

16      Il giudice del rinvio si chiede, in secondo luogo, se la normativa nazionale di cui trattasi, nella misura in cui stabilisce una riduzione delle retribuzioni secondo criteri che non tengono conto né delle funzioni esercitate né dell’anzianità e prevede una riduzione salariale proporzionalmente superiore per i membri della magistratura meno retribuiti, non violi il principio generale di indipendenza del potere giudiziale.

17      Al riguardo, esso si riferisce, anzitutto, all’articolo 6 della Carta europea sullo statuto dei giudici, adottata dall’8 al 10 luglio 1998 dal Consiglio d’Europa, poi, alla raccomandazione CM/Rec(2010)12 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri relativa ai giudici: indipendenza, efficienza e responsabilità, adottata il 17 novembre 2010, e, infine, ai paragrafi da 74 a 79 delle conclusioni dell’avvocato generale Saugmandsgaard Øe nella causa Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2017:395).

18      In tale contesto, il Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (Corte superiore di giustizia della Catalogna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il principio generale del diritto dell’Unione che vieta qualsiasi forma di discriminazione debba essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, quale contenuta all’articolo 31.Uno, della [LPGE 2011], che abbia stabilito percentuali di riduzione diverse, che sono risultate più gravose per quei membri della magistratura giudicante che percepivano una retribuzione inferiore, obbligandoli a un maggiore sacrificio a sostegno delle finanze pubbliche (principio di non discriminazione).

2)      Se il principio generale del diritto dell’Unione della preservazione dell’indipendenza del potere giudiziale mediante una remunerazione giusta, stabile e conforme alle funzioni svolte dalla magistratura giudicante debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 31.Uno, della [LPGE 2011], che non prende in considerazione la natura delle funzioni svolte, l’anzianità e la rilevanza degli incarichi e comporta un maggiore sacrificio, a sostegno delle finanze pubbliche, unicamente a carico dei membri della magistratura che percepiscono una retribuzione inferiore (principio dell’indipendenza del potere giudiziale)».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

19      Il governo spagnolo ritiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia irricevibile, non essendo state fornite alla Corte le informazioni necessarie per pronunciarsi sulle questioni sollevate. Infatti, tale domanda non esporrebbe in termini sufficienti né i fatti in discussione nel procedimento principale, né la normativa nazionale pertinente, né il diritto dell’Unione di cui si chiede l’interpretazione.

20      In particolare, non vi sarebbe alcuna indicazione circa l’età, l’anzianità e il regime retributivo del sig. Escribano Vindel. Inoltre, la relazione del Ministero della Giustizia non farebbe riferimento al gruppo retributivo 1, cui appartiene il sig. Escribano Vindel, bensì ai gruppi retributivi 4 e 5.

21      Riguardo alla descrizione del contesto giuridico nazionale, i riferimenti ai soli articoli 31.Uno della LPGE 2011 e 301 della legge organica n. 6/1985 sull’ordinamento giudiziario sarebbero insufficienti per comprendere il regime retributivo dei membri del potere giudiziario spagnolo e il modo in cui la riduzione salariale di tutti i dipendenti del settore pubblico è stata applicata a tali membri.

22      La Commissione europea, senza sollevare alcuna eccezione di irricevibilità, rileva che la decisione di rinvio non contiene informazioni sull’incidenza economica effettiva della riduzione retributiva per il sig. Escribano Vindel come pure per gli altri magistrati o giudici e si limita a citare percentuali senza precisare gli importi cui queste si applicano.

23      Inoltre, non vi sarebbe alcuna informazione in merito all’incidenza della riduzione retributiva per i magistrati dell’Audiencia Provincial (Corte provinciale, Spagna) o dell’Audiencia Nacional (Corte centrale, Spagna), né per i magistrati del Tribunal Supremo (Corte suprema). Per di più, la relazione del Ministero della Giustizia comparerebbe unicamente la situazione di tre posizioni tipo, scelte «a titolo di esempio», al fine di «illustrare» il modo in cui varia la percentuale globale di riduzione in funzione del peso maggiore o minore della retribuzione integrativa nella retribuzione totale.

24      A questo proposito, occorre ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 27 giugno 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C‑74/16, EU:C:2017:496, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata).

25      Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti in modo manifesto che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 27 giugno 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C‑74/16, EU:C:2017:496, punto 25 e la giurisprudenza ivi citata).

26      A questo proposito, occorre ricordare che la necessità di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni da esso sollevate o che esso, perlomeno, spieghi le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (sentenza del 27 giugno 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C‑74/16, EU:C:2017:496, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata).

27      Nel caso di specie, anzitutto occorre constatare che il giudice del rinvio, contrariamente a quanto asserisce il governo spagnolo, ha identificato chiaramente i principi del diritto dell’Unione su cui vertono le questioni pregiudiziali.

28      Poi, il governo spagnolo osserva giustamente che la descrizione del contesto giuridico nazionale nella decisione di rinvio è poco dettagliata. Ciononostante, tenuto conto, in particolare, delle osservazioni scritte presentate da detto governo e dalla Commissione, che suffragano e precisano tale contesto giuridico, l’insieme degli elementi a disposizione della Corte indica che la decisione di rinvio contiene gli elementi essenziali del quadro normativo in cui si inseriscono le questioni poste dal giudice del rinvio.

29      Infine, quanto alla descrizione del contesto fattuale, il governo spagnolo e la Commissione rilevano giustamente il carattere lacunoso delle informazioni fornite. Tuttavia, la decisione di rinvio contiene i dati sufficienti per comprendere tanto le questioni pregiudiziali quanto la portata delle stesse.

30      Occorre pertanto considerare che la decisione di rinvio contiene gli elementi di fatto e di diritto che consentono alla Corte di fornire una risposta utile al giudice del rinvio.

31      Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

 Nel merito

 Osservazioni preliminari

32      Va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Il fatto che un giudice nazionale abbia, sul piano formale, formulato una questione pregiudiziale facendo riferimento a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di interpretazione che possono essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dalla circostanza che esso vi abbia fatto o no riferimento nell’enunciazione delle sue questioni. A tal proposito, spetta alla Corte trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia (v. sentenza del 27 giugno 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C‑74/16, EU:C:2017:496, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

33      Nel caso di specie, tenuto conto, in particolare, dell’insieme degli elementi forniti dal giudice del rinvio, nonché delle osservazioni presentate dal governo spagnolo e dalla Commissione, occorre riformulare le questioni sollevate, al fine di fornire al giudice del rinvio siffatti utili elementi di interpretazione.

34      Infatti, in primo luogo, nella parte in cui la prima questione riguarda l’interpretazione del «principio generale del diritto dell’Unione di divieto di qualsiasi discriminazione», risulta dalla decisione di rinvio che il giudice del rinvio si interroga più in particolare sulla questione se l’articolo 21 della Carta, nonché l’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

35      In secondo luogo, nella parte in cui la medesima questione concerne specificamente le riduzioni salariali dei «membri della magistratura giudicante che percepivano una retribuzione inferiore», risulta da detta decisione, da un lato, che tale gruppo è costituito dalla categoria dei giudici, rientranti nel gruppo retributivo 5, e, dall’altro, che il sig. Escribano Vindel non appartiene a questo gruppo. Invero, mentre il governo spagnolo e la Commissione ritengono che gli elementi di fatto forniti dal giudice del rinvio dimostrino che quest’ultimo appartiene al gruppo retributivo 1, il giudice del rinvio sembra considerare che egli rientri nel gruppo retributivo 4.

36      In terzo luogo, sebbene la seconda questione riguardi, in base alla sua formulazione, un’interpretazione del «principio generale del diritto dell’Unione della preservazione dell’indipendenza del potere giudiziale mediante una remunerazione giusta, stabile e conforme alle funzioni svolte dalla magistratura giudicante», risulta dalla decisione di rinvio che il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sulla questione se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE debba essere interpretato nel senso che il principio dell’indipendenza dei giudici osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

37      In quarto luogo, dal momento che il sig. Escribano Vindel agisce unicamente per proprio conto, al fine di rispondere a tale questione si deve prendere in considerazione soltanto la sua situazione (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 28).

 Sulla prima questione, relativa a una discriminazione in ragione dell’età o dell’anzianità

38      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 21 della Carta, nonché l’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, nell’ambito di misure generali di riduzione salariale associate ad esigenze di eliminazione di un disavanzo eccessivo di bilancio, abbia fissato percentuali di riduzione salariale differenti per le retribuzioni di base e le retribuzioni integrative dei membri della magistratura giudicante, il che, secondo il giudice del rinvio, ha comportato riduzioni salariali maggiori in percentuale per gli appartenenti a due gruppi retributivi delle categorie inferiori di tale magistratura rispetto ai membri rientranti in un gruppo retributivo di una categoria superiore della magistratura medesima, sebbene i primi ricevano una retribuzione inferiore, siano generalmente più giovani e abbiano di norma una minore anzianità rispetto ai secondi.

39      In proposito occorre ricordare, in primo luogo, che il divieto di qualsiasi discriminazione fondata, segnatamente, sull’età è stato recepito nell’articolo 21 della Carta, la quale, a partire dal 1o dicembre 2009, ha lo stesso valore giuridico dei Trattati, e che tale divieto ha ricevuto concreta specificazione nella direttiva 2000/78 in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2011, Hennigs e Mai, C‑297/10 e C‑298/10, EU:C:2011:560, punto 47).

40      In secondo luogo, per giurisprudenza costante, le condizioni attinenti alle retribuzioni dei dipendenti pubblici, inclusi i magistrati, rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva (v., in tal senso, sentenze del 19 giugno 2014, Specht e a., da C‑501/12 a C‑506/12, C‑540/12 e C‑541/12, EU:C:2014:2005, punto 37, nonché del 9 settembre 2015, Unland, C‑20/13, EU:C:2015:561, punto 29).

41      In terzo luogo va rilevato che, in forza dell’articolo 1 e dell’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78, sono vietate le discriminazioni indirette fondate sulla «religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro».

42      In quarto luogo, riguardo all’ipotesi di una discriminazione indiretta in ragione dell’età, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78, sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone di una particolare età rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari (sentenza del 14 marzo 2018, Stollwitzer, C‑482/16, EU:C:2018:180, punto 22).

43      Occorre quindi esaminare se un lavoratore come il sig. Escribano Vindel sia trattato meno favorevolmente, in ragione della sua età, rispetto ad un altro che si trova in una situazione comparabile, oppure se la disposizione controversa nel procedimento principale possa comportare uno svantaggio particolare per la classe di età di cui egli fa parte, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della citata direttiva (v., per analogia, sentenza del 28 febbraio 2018, John, C‑46/17, EU:C:2018:131, punto 22).

44      In proposito, anzitutto si deve osservare che il giudice del rinvio non ha precisato l’età del sig. Escribano Vindel né ha individuato un’altra persona che si trovi in una situazione comparabile alla sua, ma si è limitato a rilevare l’impatto meno favorevole della normativa in questione nel procedimento principale sui membri della magistratura giudicante rientranti nei gruppi retributivi 4 e 5 rispetto a quelli appartenenti al gruppo retributivo 1.

45      Poi, da ciò consegue che, se, come ritengono il governo spagnolo e la Commissione, il sig. Escribano Vindel dovesse rientrare nel gruppo retributivo 1, egli non potrebbe essere considerato vittima di una discriminazione in ragione dell’età, poiché figurerebbe tra i magistrati che, secondo il giudice del rinvio, risultano favoriti dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale rispetto agli altri.

46      Infine, se il sig. Escribano Vindel dovesse far parte, come sembra ritenere il giudice del rinvio, del gruppo retributivo 4, occorre esaminare se tale gruppo riunisca magistrati di una determinata categoria d’età che si distingue da una siffatta categoria in cui rientrano i giudici del gruppo retributivo 1.

47      Orbene, in proposito, da un lato, il giudice del rinvio non ha individuato alcuna specifica fascia d’età che sarebbe svantaggiata, ma si è limitato ad osservare, in sostanza, che i magistrati appartenenti al gruppo retributivo 5 sono, in media, più giovani dei magistrati rientranti nei gruppi retributivi 4 e 1. In particolare, dalla decisione di rinvio non risulta che il giudice del rinvio abbia individuato una differenza di età specifica tra il gruppo retributivo 4 e il gruppo retributivo 1.

48      Dall’altro lato, il governo spagnolo fa valere che detti gruppi retributivi non comprendono membri della magistratura di una determinata fascia d’età, poiché l’unico limite di età per l’ingresso nella magistratura giudicante è quello di non aver raggiunto l’età pensionabile prima dell’entrata in servizio, e che i membri della magistratura giudicante non sono obbligati ad occupare posizioni, categorie o gruppi superiori, ma possono continuare a far parte della categoria di giudice a prescindere dalla loro età.

49      Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è l’unico ad avere una conoscenza diretta della controversia sottopostagli, procedere alle verifiche necessarie per accertare se detti gruppi comprendano giudici e magistrati di una determinata categoria d’età.

50      In quinto luogo, per quanto concerne il requisito relativo alla comparabilità delle situazioni, si deve precisare che, da un lato, non è necessario che le situazioni siano identiche, ma soltanto che siano comparabili, e, dall’altro, che l’esame di tale comparabilità deve essere condotto non in maniera generale e astratta, bensì in modo specifico e concreto in riferimento alla prestazione di cui trattasi (sentenza del 19 luglio 2017, Abercrombie & Fitch Italia, C‑143/16, EU:C:2017:566, punto 25).

51      Spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, determinare se i membri della magistratura giudicante appartenenti al gruppo retributivo 4 si trovino in una situazione comparabile a quella dei membri della magistratura giudicante rientranti nel gruppo retributivo 1 (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C‑574/16, EU:C:2018:390, punto 49).

52      Ciò premesso, dagli elementi a disposizione della Corte risulta pacifico che le retribuzioni di base delle differenti categorie che compongono la magistratura giudicante sono state ridotte in modo uniforme del 9,73% e che l’asserita disparità di trattamento in questione nel procedimento principale scaturisce, da un lato, da una riduzione meno rilevante delle retribuzioni integrative dei membri della magistratura giudicante e, dall’altro, dalle differenze di proporzione, a seconda dei gruppi retributivi, delle retribuzioni di base e delle retribuzioni integrative nella retribuzione totale.

53      In tale contesto, il governo spagnolo e la Commissione precisano che la retribuzione integrativa implica un premio di anzianità, un’indennità di assegnazione, la quale tiene conto, segnatamente, della zona di assegnazione e delle condizioni oggettive di rappresentanza associate alle funzioni svolte, nonché un’indennità speciale che retribuisce le responsabilità, la formazione, la complessità o la gravosità particolari che esse comportano. Detto governo e detta istituzione considerano che, poiché la retribuzione integrativa varia quindi in funzione di elementi oggettivi che differenziano le diverse categorie della magistratura giudicante, tali categorie non si trovano in situazioni comparabili.

54      Inoltre, lo stesso giudice del rinvio ha rilevato che l’assemblea plenaria del Tribunal Constitucional (Corte costituzionale) ha dichiarato, con ordinanza del 15 dicembre 2015, che le persone interessate non si trovavano in una situazione oggettivamente comparabile, in quanto i membri della magistratura erano ripartiti in categorie distinte e occupavano posizioni differenti.

55      Pertanto, fatte salve le verifiche che spetta tuttavia al giudice del rinvio effettuare, non risulta che la disparità di trattamento di cui trattasi nel procedimento principale riguardi situazioni comparabili né che essa presenti un nesso indiretto con l’età.

56      Di conseguenza, occorre considerare che dalle circostanze riferite dal giudice del rinvio non emerge che la normativa nazionale in questione nel procedimento principale comporti una discriminazione in ragione dell’età.

57      In sesto luogo, per quanto concerne l’ipotesi di una discriminazione fondata sull’anzianità, da un lato, è giocoforza rilevare che tale criterio non figura tra i criteri elencati nel divieto di cui all’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78. Al contrario, detto criterio rientra tra quelli previsti all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della stessa direttiva, che possono giustificare una disparità di trattamento in ragione dell’età.

58      Dall’altro lato, anche supponendo che l’articolo 21 della Carta possa trovare applicazione, nel caso di specie, al di fuori dell’ambito di applicazione di detta direttiva, va rilevato che il giudice del rinvio non ha precisato l’anzianità del sig. Escribano Vindel, né ha individuato un’altra persona che si trovi in una situazione comparabile alla sua, e neppure ha identificato una specifica categoria di anzianità che sarebbe svantaggiata. In particolare, tenuto conto delle osservazioni del governo spagnolo riassunte al punto 48 della presente sentenza, non si può presumere che le differenti categorie di retribuzione riflettano specifiche categorie di anzianità.

59      Ciò osservato, occorre considerare che dalle circostanze riferite dal giudice del rinvio non emerge che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale comporti una disparità di trattamento in ragione dell’anzianità alla quale potrebbero ostare l’articolo 21 della Carta o l’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78.

60      Alla luce di tutti i suesposti rilievi, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 21 della Carta, nonché l’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, essi non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, nell’ambito di misure generali di riduzione salariale associate ad esigenze di eliminazione di un disavanzo eccessivo di bilancio, abbia fissato percentuali di riduzione salariale differenti per le retribuzioni di base e le retribuzioni integrative dei membri della magistratura giudicante, il che, secondo il giudice del rinvio, ha comportato riduzioni salariali maggiori in percentuale per gli appartenenti a due gruppi retributivi delle categorie inferiori di tale magistratura rispetto ai membri rientranti in un gruppo retributivo di una categoria superiore della magistratura medesima, sebbene i primi ricevano una retribuzione inferiore, siano generalmente più giovani e abbiano di norma una minore anzianità rispetto ai secondi.

 Sulla seconda questione, relativa all’indipendenza dei giudici

61      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE debba essere interpretato nel senso che il principio dell’indipendenza dei giudici osta all’applicazione al ricorrente nel procedimento principale di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, nell’ambito di misure generali di riduzione salariale associate ad esigenze di eliminazione di un disavanzo eccessivo di bilancio, abbia fissato, senza riguardo alla natura delle funzioni esercitate, all’anzianità o all’importanza degli incarichi svolti, percentuali di riduzione salariale differenti per le retribuzioni di base e le retribuzioni integrative dei membri della magistratura giudicante, il che, secondo il giudice del rinvio, ha comportato riduzioni salariali maggiori in percentuale per gli appartenenti a due gruppi retributivi delle categorie inferiori di tale magistratura rispetto ai membri rientranti in un gruppo retributivo di una categoria superiore della magistratura medesima, sebbene i primi ricevano una retribuzione inferiore rispetto ai secondi.

62      In proposito va ricordato che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE dispone che gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare ai singoli il rispetto del loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. Pertanto, spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti che garantisca un controllo giurisdizionale effettivo in detti settori (sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 34).

63      Ne consegue che ogni Stato membro deve garantire che gli organi rientranti, in quanto «giurisdizione», nel senso definito dal diritto dell’Unione, nel suo sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva (sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 37).

64      Orbene, tra gli elementi da prendere in considerazione nella valutazione della qualità di «giurisdizione» figurano il fondamento legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 38).

65      La garanzia di indipendenza, intrinseca alla funzione giurisdizionale, si impone non soltanto a livello dell’Unione, per i giudici dell’Unione e gli avvocati generali della Corte, come previsto dall’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE, ma anche a livello degli Stati membri, per i giudici nazionali (sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 42).

66      La nozione di indipendenza presuppone, in particolare, che l’organo interessato eserciti le sue funzioni giurisdizionali in piena autonomia, senza vincoli gerarchici o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, e che esso sia quindi tutelato da interventi o pressioni dall’esterno idonei a compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e ad influenzare le loro decisioni. Orbene, al pari dell’inamovibilità dei membri dell’organo di cui trattasi, il fatto che questi ultimi percepiscano una retribuzione di livello adeguato all’importanza delle funzioni che esercitano costituisce una garanzia inerente all’indipendenza dei giudici (sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punti 44 e 45).

67      Nel caso di specie, anzitutto, dalle indicazioni del giudice del rinvio risulta che, al pari della situazione che si presentava nella causa decisa dalla sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117, punti da 46 a 49), le misure di riduzione salariale in questione nel procedimento principale sono state adottate a motivo di esigenze imperative connesse all’eliminazione del disavanzo eccessivo di bilancio dello Stato membro di cui trattasi e prevedevano una riduzione limitata dell’importo della retribuzione, a concorrenza di una percentuale che variava in funzione del livello della retribuzione stessa. Esse sono state applicate non soltanto ai membri degli organi giurisdizionali spagnoli, ma, più in generale, a differenti titolari di cariche pubbliche e a persone svolgenti funzioni nel settore pubblico, tra cui i rappresentanti dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Esse si accostano quindi a misure generali dirette a far sì che un insieme di membri del pubblico impiego nazionale contribuisca allo sforzo di austerità dettato dalle esigenze imperative di riduzione del disavanzo di bilancio eccessivo dello Stato spagnolo.

68      Poi, dato che, come ricordato al punto 37 della presente sentenza, occorre prendere in considerazione unicamente la situazione del sig. Escribano Vindel, l’esame da effettuare nel caso di specie alla luce dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE si limita a verificare se l’interessato percepisca, in applicazione della riduzione salariale in questione nel procedimento principale, una retribuzione di livello adeguato all’importanza delle funzioni che esercita.

69      Pertanto, come fa valere giustamente la Commissione, non risultano pertinenti, ai fini della valutazione che il giudice del rinvio deve effettuare nel caso di specie, il modo in cui si è proceduto alla riduzione salariale di cui trattasi nel procedimento principale – che, a parere del giudice del rinvio, non ha preso in considerazione la natura delle funzioni esercitate, l’anzianità o l’importanza degli incarichi svolti – o il fatto che, secondo detto giudice, tale modo abbia comportato riduzioni salariali maggiori in percentuale per i membri della magistratura giudicante appartenenti a due gruppi retributivi delle categorie inferiori di tale magistratura rispetto a quelli rientranti in un gruppo retributivo di una categoria superiore.

70      Infine, per quanto concerne la questione se il sig. Escribano Vindel percepisca, in applicazione della riduzione salariale in questione nel procedimento principale, una retribuzione di livello adeguato all’importanza delle funzioni che esercita, va rilevato che la decisione di rinvio non contiene alcuna informazione precisa in merito all’importo del salario del sig. Escribano Vindel. Nelle sue osservazioni, la Commissione fa valere, in sostanza, che, in base alla relazione del Ministero della Giustizia, il livello di retribuzione che percepisce, in applicazione di detta riduzione salariale, un magistrato di organo monocratico con sede a Barcellona, come il sig. Escribano Vindel, e che appartenga al gruppo retributivo 4, è sufficiente, tenuto conto del contesto socio-economico di tale città e della retribuzione media dei funzionari spagnoli, del pari menzionata da detta relazione, per proteggerlo dal rischio che eventuali interventi o pressioni dall’esterno possano compromettere la neutralità delle decisioni che deve adottare.

71      Si deve aggiungere che, anche supponendo che il sig. Escribano Vindel rientri nel gruppo retributivo 1, come sostengono il governo spagnolo e la Commissione, il ragionamento di quest’ultima dovrebbe applicarsi a fortiori, poiché, come ricordato al punto 12 della presente sentenza, la retribuzione dei membri di tale gruppo è più elevata di quella dei membri del gruppo retributivo 4.

72      Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo ad avere una conoscenza diretta della controversia sottopostagli, procedere alle verifiche necessarie per determinare se il livello di retribuzione che il sig. Escribano Vindel percepisce, in applicazione della riduzione salariale di cui trattasi nel procedimento principale, sia adeguato all’importanza delle funzioni che egli esercita e garantisca, pertanto, la sua indipendenza di giudizio.

73      Ciò premesso, dalle circostanze riferite dal giudice del rinvio non emerge che la normativa nazionale in questione nel procedimento principale comporti una violazione del principio dell’indipendenza dei giudici, quale garantito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

74      Alla luce di tutti i suesposti rilievi, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che il principio dell’indipendenza dei giudici non osta all’applicazione al ricorrente nel procedimento principale di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, nell’ambito di misure generali di riduzione salariale associate ad esigenze di eliminazione di un disavanzo eccessivo di bilancio, abbia fissato, senza riguardo alla natura delle funzioni esercitate, all’anzianità o all’importanza degli incarichi svolti, percentuali di riduzione salariale differenti per le retribuzioni di base e le retribuzioni integrative dei membri della magistratura giudicante, il che, secondo il giudice del rinvio, ha comportato riduzioni salariali maggiori in percentuale per gli appartenenti a due gruppi retributivi delle categorie inferiori di tale magistratura rispetto ai membri rientranti in un gruppo retributivo di una categoria superiore della magistratura medesima, sebbene i primi ricevano una retribuzione inferiore rispetto ai secondi, purché il livello di retribuzione che, in applicazione della riduzione salariale oggetto del procedimento principale, il ricorrente nel procedimento principale percepisce sia adeguato all’importanza delle funzioni che egli esercita e garantisca, pertanto, la sua indipendenza di giudizio, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.

 Sulle spese

75      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché l’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, essi non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, nell’ambito di misure generali di riduzione salariale associate ad esigenze di eliminazione di un disavanzo eccessivo di bilancio, abbia fissato percentuali di riduzione salariale differenti per le retribuzioni di base e le retribuzioni integrative dei membri della magistratura giudicante, il che, secondo il giudice del rinvio, ha comportato riduzioni salariali maggiori in percentuale per gli appartenenti a due gruppi retributivi delle categorie inferiori di tale magistratura rispetto ai membri rientranti in un gruppo retributivo di una categoria superiore della magistratura medesima, sebbene i primi ricevano una retribuzione inferiore, siano generalmente più giovani e abbiano di norma una minore anzianità rispetto ai secondi.

2)      L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che il principio dell’indipendenza dei giudici non osta all’applicazione al ricorrente nel procedimento principale di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, nell’ambito di misure generali di riduzione salariale associate ad esigenze di eliminazione di un disavanzo eccessivo di bilancio, abbia fissato, senza riguardo alla natura delle funzioni esercitate, all’anzianità o all’importanza degli incarichi svolti, percentuali di riduzione salariale differenti per le retribuzioni di base e le retribuzioni integrative dei membri della magistratura giudicante, il che, secondo il giudice del rinvio, ha comportato riduzioni salariali maggiori in percentuale per gli appartenenti a due gruppi retributivi delle categorie inferiori di tale magistratura rispetto ai membri rientranti in un gruppo retributivo di una categoria superiore della magistratura medesima, sebbene i primi ricevano una retribuzione inferiore rispetto ai secondi, purché il livello di retribuzione che, in applicazione della riduzione salariale oggetto del procedimento principale, il ricorrente nel procedimento principale percepisce sia adeguato all’importanza delle funzioni che egli esercita e garantisca, pertanto, la sua indipendenza di giudizio, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.

Firme


*      Lingua processuale: lo spagnolo.