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Impugnazione proposta il 17 dicembre 2018 da Jean-François Jalkh avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 17 ottobre 2018, causa T-26/17, Jalkh / Parlamento

(Causa C-792/18 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-François Jalkh (rappresentante: F. Wagner, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza pronunciata il 17 ottobre 2018 dalla Settima Sezione del Tribunale dell’Unione europea (T-26/17);

di conseguenza:

annullare la decisione del Parlamento europeo, del 22 novembre 2016, che adotta la relazione n. A8-0319/2016 sulla domanda di revoca dell’immunità e dei privilegi di Jean-François JALKH, membro del Parlamento europeo;

statuire secondo diritto sull’importo da attribuire al ricorrente a titolo delle spese processuali;

condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi di impugnazione vertono sulla violazione del diritto dell’Unione, sull’errore di diritto e sull’errore di qualificazione della natura giuridica dei fatti, nonché sull’errore manifesto di valutazione.

Sulle osservazioni introduttive della sentenza

Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale al punto 21 della sentenza impugnata, la mancata revoca dell’immunità parlamentare non priva una parte della possibilità di chiedere in Francia il risarcimento del danno solo sul piano civile, nell’ambito della colpa (articolo 1240 del Code civil, codice civile francese) contro un deputato.

Sul primo motivo analizzato dal Tribunale

L’analisi del Tribunale si fonda su una confusione tra due disposizioni. Il punto H fa parte del ragionamento riferito all’articolo 8 del Protocollo n. 7, sull’espressione di opinioni, mentre il Tribunale sviluppa il suo ragionamento su questo stesso tema ai punti da 44 a 46, riferendosi all’articolo 9 del Protocollo n. 7, sull’immunità, che rinvia alle disposizioni nazionali pertinenti.

Sui motivi terzo e quarto esaminati dal Tribunale

È a causa di un errore manifesto di valutazione che il Tribunale non attribuisce valore normativo al Documento di lavoro della Direzione generale degli Studi del Parlamento europeo su «L’immunità parlamentare negli Stati membri della Comunità europea e al Parlamento europeo, serie Affari giuridici» e non tiene conto dei principi ivi ricordati, circostanza che lo porta a valutare erroneamente l’articolo 9 del Protocollo n. 7 riguardo ai fatti di causa.

Sul quarto motivo esaminato dal Tribunale

Sulla giurisprudenza esistente

Contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, vi era una giurisprudenza consolidata del Parlamento «consistente nel respingere le domande di revoca dell’immunità parlamentare fondate su fatti attinenti all’attività politica dei deputati» che avrebbe dovuto condurlo a una conclusione diversa circa la revoca dell’immunità parlamentare.

Sul fumus persecutionis

Non vi è alcun controllo da parte delle autorità giudiziarie relativo alla parzialità o meno di un’associazione, circostanza di cui il Tribunale doveva tener conto mediante una semplice lettura della legge del 29 luglio 1881.

Il Tribunale poteva verificare, esaminando il comunicato del «Bureau National de Vigilance contre l’Antisémitisme» (Ufficio Nazionale di Vigilanza contro l’Antisemitismo), la parzialità di tale associazione che chiede la dissoluzione del Front National e che pertanto è certamente un avversario politico di Jean-François Jalkh.

Si tratta di un caso individuato di fumus persecutionis.

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