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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 14 dicembre 2018 – GAEC Jeanningros / Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Ministre de l'Économie et des Finances

(Causa C-785/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: GAEC Jeanningros

Resistenti: Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Ministre de l'Économie et des Finances

Altra parte nel procedimento: Comité interprofessionnel de gestion du Comté

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 1 , l’articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell’Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari 2 , e l’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 , in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che, nello specifico caso in cui la Commissione europea abbia approvato la domanda delle autorità nazionali di uno Stato membro di modifica di un disciplinare relativo a una denominazione e abbia registrato la denominazione di origine controllata benché tale domanda sia oggetto di un ricorso non ancora definito dinanzi ai giudici nazionali di tale Stato, questi ultimi possano dichiarare che non vi è più luogo a statuire sulla controversia pendente dinanzi ad essi oppure se, tenuto conto degli effetti di un eventuale annullamento dell’atto impugnato sulla validità della registrazione da parte della Commissione europea, gli stessi debbano pronunciarsi sulla legittimità di tale atto delle autorità nazionali.

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1 GU L 343, pag. 1.

2 Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GU L 179 du 19.6.2014, pag. 17).

3 Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179, pag. 36).