Language of document : ECLI:EU:C:2019:179

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

7 marzo 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 37 – Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 313 – Posizione doganale delle merci – Presunzione del carattere comunitario delle merci»

Nella causa C‑643/17,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Supremo Tribunal Administrativo (Corte suprema amministrativa, Portogallo), con decisione dell’11 ottobre 2017, pervenuta in cancelleria il 17 novembre 2017, nel procedimento

Suez II Water Technologies & Solutions Portugal Unipessoal Lda, già GE Power Controls Portugal, Material Eléctrico Lda, successivamente GE Power Controls Portugal Unipessoal Lda,

contro

Fazenda Pública

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da C. Toader, presidente di sezione, A. Rosas (relatore) e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Suez II Water Technologies & Solutions Portugal Unipessoal Lda, da R. Garção Soares, advogado;

–        per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e N. Vitorino, in qualità di agenti;

–        per il governo ellenico, da M. Tassopoulou e A. Dimitrakopoulou, in qualità di agenti;

–        per il governo spagnolo, da S. Jiménez García e V. Ester Casas, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da A. Caeiros e F. Clotuche-Duvieusart, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 (GU 1997, L 17, pag. 1) in prosieguo: il «codice doganale»), nonché dell’articolo 313, paragrafi 1 e 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU 1993, L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 75/98 della Commissione, del 12 gennaio 1998 (GU 1998, L 7, pag. 3, e rettifica GU 1999, L 111, pag. 88) (in prosieguo: il «regolamento di applicazione»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Suez II Water Technologies & Solutions Portugal Unipessoal Lda, già GE Power Controls Portugal, Material Eléctrico Lda, successivamente GE Power Controls Portugal Unipessoal Lda (in prosieguo: la «Suez II»), e la Fazenda Pública (Erario, Portogallo), avente ad oggetto la posizione doganale di talune merci acquistate dalla Suez II.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Codice doganale

3        L’articolo 4 del codice doganale nella versione in vigore nel periodo interessato dalla controversia di cui al procedimento principale, vale a dire il periodo compreso tra il 16 giugno 2000 e il 24 agosto 2000, enunciava:

«Ai fini del presente codice, s’intende per:

(…)

6)      posizione doganale: la posizione di una merce come merce comunitaria o come merce non comunitaria;

7)      merci comunitarie: le merci:

–      interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità nelle condizioni di cui all’articolo 23, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità. (…)

–      importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e immesse in libera pratica;

–      ottenute o prodotte nel territorio doganale della Comunità, sia esclusivamente da merci di cui al secondo trattino, sia da merci di cui al primo e al secondo trattino;

8)      merci non comunitarie: le merci diverse da quelle di cui al punto 7).

(…)

13)      vigilanza dell’autorità doganale: ogni provvedimento adottato da questa autorità per garantire l’osservanza della normativa doganale e, ove occorra, delle altre disposizioni applicabili alle merci sotto vigilanza doganale;

14)      controllo dell’autorità doganale: l’espletamento di atti specifici, come la visita delle merci, il controllo dell’esistenza e dell’autenticità di documenti, l’esame della contabilità delle imprese e di altre scritture, (…) al fine di garantire l’osservanza della normativa doganale e, ove occorra, delle altre disposizioni applicabili alle merci sotto vigilanza doganale;

(…)

19)      presentazione in dogana: comunicazione all’autorità doganale, nelle forme prescritte, dell’avvenuto arrivo delle merci nell’ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dall’autorità doganale;

(…)».

4        L’articolo 13 del codice doganale così disponeva:

«Alle condizioni stabilite dalle norme vigenti l’autorità doganale può adottare tutte le misure di controllo che ritiene necessarie per la corretta applicazione della normativa doganale».

5        Ai sensi dell’articolo 14 di detto codice:

«Ai fini dell’applicazione della normativa doganale ogni persona, direttamente o indirettamente interessata alle operazioni effettuate nell’ambito degli scambi di merci, fornisce all’autorità doganale, su richiesta e nei termini da essa eventualmente stabiliti, tutta la documentazione e le informazioni, indipendentemente dal loro supporto, nonché tutta l’assistenza necessaria».

6        L’articolo 16 del codice doganale stabiliva per le persone interessate, ai fini del controllo doganale, l’obbligo di conservare, per il periodo stabilito dalle norme vigenti e per almeno tre anni civili, i documenti di cui all’articolo 14, qualunque ne fosse il supporto.

7        Sotto il titolo III del codice doganale, intitolato «Disposizioni applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità finché non abbiano ricevuto una destinazione doganale», capo I, intitolato «Introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità», l’articolo 37 enunciava:

«1.      Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità sono sottoposte, fin dalla loro introduzione, a vigilanza doganale. Esse possono essere soggette a controlli da parte delle autorità doganali conformemente alle disposizioni vigenti.

2.      Esse restano soggette a tale vigilanza per tutto il tempo eventualmente necessario per determinare la loro posizione doganale e, nel caso di merci non comunitarie e fatto salvo l’articolo 82, paragrafo 1, finché esse non cambino posizione doganale o non siano introdotte in una zona franca o in un deposito franco oppure non vengano riesportate o distrutte ai sensi dell’articolo 182».

8        L’articolo 38, paragrafi 1 e 5, del codice doganale era formulato nei termini seguenti:

«1.      Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità devono essere condotte senza indugio dalla persona che ha proceduto a tale introduzione, seguendo, se del caso, la via permessa dall’autorità doganale e conformemente alle modalità da questa stabilite:

a)      all’ufficio doganale designato dall’autorità doganale o in altro luogo designato o autorizzato da detta autorità;

b)      in una zona franca, se l’introduzione delle merci in tale zona deve essere effettuata direttamente:

–        per via marittima od aerea, oppure

–        su strada, senza che venga attraversata un’altra parte del territorio doganale della Comunità, quando trattasi di zona franca contigua alla frontiera terrestre tra uno Stato membro ed un paese terzo.

(…)

5.      I paragrafi da 1 a 4 e gli articoli da 39 a 53 non si applicano alle merci che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale della Comunità circolando tra due punti del medesimo per via marittima od aerea, a condizione che il trasporto sia stato effettuato in linea diretta mediante aereo o nave di linea regolare senza scalo al di fuori del territorio doganale della Comunità.

Questa disposizione non si applica alle merci caricate nei porti o negli aeroporti di paesi terzi o nei porti franchi».

9        L’articolo 40 del codice doganale, relativo alla presentazione in dogana delle merci, così disponeva:

«Le merci che, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), arrivano in un ufficio doganale o in altro [luogo] designato o autorizzato dall’autorità doganale devono essere presentate in dogana dalla persona che ha introdotto le merci nel territorio doganale della Comunità o, se del caso, dalla persona che provvede al loro trasporto ad introduzione avvenuta».

10      Ai sensi dell’articolo 43 del codice doganale:

«Fatto salvo l’articolo 45, le merci presentate in dogana, (…), devono formare oggetto di dichiarazione sommaria.

La dichiarazione sommaria deve essere presentata non appena le merci siano state presentate in dogana (…)».

11      A termini dell’articolo 44 del codice doganale:

«1.      La dichiarazione sommaria deve essere redatta su un formulario conforme al modello stabilito dall’autorità doganale. Quest’ultima può tuttavia accettare che venga utilizzato, come dichiarazione sommaria, qualsiasi documento commerciale o amministrativo in cui figurino i dati necessari per identificare le merci.

2.      La presentazione della dichiarazione sommaria è effettuata:

a)      dalla persona che ha introdotto le merci nel territorio doganale della Comunità o, se del caso, dalla persona che provvede al trasporto delle merci ad introduzione avvenuta,

b)      dalla persona per conto della quale hanno agito le persone di cui alla lettera a)».

12      Il capitolo 4 del titolo III del codice doganale, intitolato «Obbligo di dare una destinazione doganale alle merci presentate in dogana», era costituito dagli articoli 48 e 49.

13      Ai sensi dell’articolo 48 del codice doganale:

«Le merci non comunitarie presentate in dogana devono ricevere una delle destinazioni doganali ammesse per tali merci».

14      L’articolo 49, paragrafo 1, del codice doganale era così formulato:

«Le merci che formano oggetto di dichiarazione sommaria devono essere soggette a formalità al fine di assegnare loro una destinazione doganale entro i termini seguenti:

a)      quarantacinque giorni, dalla data della presentazione della dichiarazione sommaria, per le merci inoltrate via mare;

b)      venti giorni, dalla data della presentazione della dichiarazione sommaria, per le merci inoltrate per via diversa da quella marittima».

15      Sotto il titolo IV del codice doganale, intitolato «Destinazioni doganali», l’articolo 59 stabiliva, al suo paragrafo 1, come segue:

«Le merci destinate ad essere vincolate ad un regime doganale devono essere dichiarate per il regime doganale prescelto».

16      L’articolo 79 di detto codice prevedeva quanto segue:

«L’immissione in libera pratica attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non comunitaria.

Essa implica l’applicazione delle misure di politica commerciale, l’espletamento delle altre formalità previste per l’importazione di una merce, nonché l’applicazione dei dazi legalmente dovuti».

17      Ai sensi dell’articolo 180 del codice doganale:

«1.      Se le merci vengono introdotte o reintrodotte in altre parti del territorio doganale della Comunità o vincolate ad un regime doganale, l’attestazione di cui all’articolo 170, paragrafo 4, può essere utilizzata per provare la posizione comunitaria o non comunitaria delle merci considerate.

2.      Quando da tale attestazione o in altro modo non risulti che le merci hanno la posizione di merci comunitarie o non comunitarie, tali merci sono considerate:

–      per l’applicazione dei dazi all’esportazione e dei titoli di esportazione nonché delle misure previste per l’esportazione nel quadro della politica commerciale, come merci comunitarie,

–      negli altri casi, come merci non comunitarie».

18      Sotto il titolo VII di detto codice, intitolato «Obbligazione doganale», l’articolo 202 enunciava:

«1.      L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito:

a)      all’irregolare introduzione nel territorio doganale della Comunità di una merce soggetta a dazi all’importazione, oppure

(…)

2.      L’obbligazione doganale sorge al momento dell’introduzione irregolare.

(…)».

 Regolamento di applicazione

19      L’articolo 313 del regolamento di applicazione, nella versione in vigore nel periodo interessato dalla controversia di cui al procedimento principale, enunciava:

«1.      Salvo il disposto dell’articolo 180 del codice e del paragrafo 2 del presente articolo, tutte le merci che si trovano sul territorio doganale della Comunità sono considerate merci comunitarie, tranne quando si accerti che non hanno posizione comunitaria.

2.      Non sono considerate merci comunitarie, salvo che la loro posizione comunitaria venga debitamente accertata conformemente agli articoli da 314 a 323:

a)      le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità, di cui all’articolo 37 del codice;

b)      le merci che si trovano in custodia temporanea oppure in una zona franca o in un deposito franco;

c)      le merci vincolate ad un regime sospensivo.

In deroga al primo comma, lettera a), e in conformità dell’articolo 38, paragrafo 5 del codice, sono considerate merci comunitarie, tranne quando si accerti che non hanno posizione comunitaria, le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità:

–      per via area, imbarcate o trasbordate in un aeroporto della Comunità e destinate a un aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità, purché il trasporto venga effettuato con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro,

oppure

–      via mare, qualora siano trasportate tra porti situati all’interno del territorio doganale della Comunità mediante un servizio di linea regolare, autorizzato secondo gli articoli 313 bis e 313 ter».

20      Gli articoli da 314 a 323 del regolamento di applicazione riguardavano la prova della posizione comunitaria delle merci e le forme in cui tali prove potevano essere apportate.

21      L’articolo 314 del regolamento d’applicazione era formulato nei seguenti termini:

«1.      Qualora le merci non siano considerate comunitarie, ai sensi dell’articolo 313, la loro posizione comunitaria può essere accertata conformemente al paragrafo 2 soltanto quando:

a)      vengano trasportate da un altro Stato membro senza attraversamento del territorio di un paese terzo, oppure

b)      vengano trasportate da un altro Stato membro attraverso il territorio di un paese terzo con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro (…)

(…)

2.      La posizione comunitaria delle merci viene comprovata:

a)      da uno dei documenti previsti agli articoli da 315 a 318,

oppure

b)      secondo le modalità di cui agli articoli da 319 a 323

(…)».

22      L’articolo 317 del regolamento di applicazione disponeva come segue:

«1.      La prova della posizione comunitaria delle merci è fornita, alle condizioni qui di seguito indicate, mediante presentazione della fattura o del documento di trasporto relativo a dette merci.

(…)

5.      Il presente articolo si applica soltanto quando la fattura o il documento di trasporto riguardi merci comunitarie».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

23      La Suez II opera in Portogallo e il suo oggetto consiste nella fabbricazione e nel commercio di apparecchiature elettriche. Essa ha ricevuto, nei suoi locali, talune merci destinate ad essere utilizzate nell’ambito della sua attività industriale. Tali merci sono state fornite e fatturate negli anni dal 2000 al 2002 da parte di imprese stabilite in Ungheria e in Polonia, che, all’epoca dei fatti, erano paesi terzi, nonché in Svizzera.

24      Le autorità doganali portoghesi hanno effettuato un’ispezione nei locali della Suez II. L’ispezione ha avuto inizio il 18 novembre 2002.

25      Dopo aver identificato tutte le fatture relative alle forniture di di tali merci, le autorità doganali hanno chiesto alla Suez II di esibire la documentazione comprovante che le medesime merci erano entrate nel territorio dell’Unione europea, erano state presentate alle autorità doganali ed erano state oggetto di una dichiarazione sommaria, come imposto dagli articoli 38 e 43 del codice doganale.

26      La Suez II ha presentato talune dichiarazioni di importazione effettuate presso uffici doganali di diversi Stati membri per la maggior parte delle merci interessate dalle suddette fatture, ma non per la totalità.

27      Il giudice del rinvio rileva, infatti, che, per quanto riguarda le merci provenienti dalla GE Hungary, stabilita in Ungheria, nonché dalla GE Polska e dall’Elester, stabilite in Polonia, la Suez II non ha presentato documenti comprovanti l’immissione in libera pratica delle merci, con la conseguente attribuzione della posizione di merci comunitarie, oppure dichiarazioni sommarie presso le autorità doganali, e si è limitata ad esibire talune fatture emesse nel 2000 da fornitori aventi la loro sede nei suddetti paesi terzi, vale a dire al di fuori del territorio doganale dell’Unione.

28      Le autorità doganali hanno ritenuto che le merci per le quali non risultava dimostrato che erano state oggetto di procedure di immissione in libera pratica presso autorità doganali degli Stati membri dovessero essere considerate come merci non comunitarie. Tali merci erano state introdotte nel territorio doganale dell’Unione conformemente all’articolo 37 del codice doganale e, ai sensi dell’articolo 313, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di applicazione, ad esse non era applicabile il principio della presunzione della posizione comunitaria delle merci che si trovano nel territorio doganale dell’Unione sancito al paragrafo 1 di quest’ultimo articolo.

29      Le autorità doganali hanno concluso che le merci in questione erano state introdotte in modo irregolare nel territorio doganale dell’Unione e che tale irregolarità comportava la nascita di un’obbligazione doganale all’importazione, in forza dell’articolo 202, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale, e, contemporaneamente, di un debito di imposta sul valore aggiunto (IVA) all’importazione.

30      Con decisione del direttore regionale del contenzioso e del controllo doganale di Porto (Portogallo), del 21 agosto 2003, la Suez II è stata intimata al pagamento dell’importo di EUR 353 903,04, a titolo dell’obbligazione doganale. L’avviso di pagamento è riferito alle obbligazioni sorte nel periodo compreso tra il 16 giugno 2000 e il 24 agosto 2000.

31      La Suez II ha effettuato il pagamento della suddetta somma in data 8 settembre 2003. Ciò nondimeno, la Suez II, ritenendo che, pur non essendo stata in grado di dimostrarlo, le merci in questione fossero già state immesse in libera pratica nel territorio doganale dell’Unione da parte di diversi operatori, presso uffici doganali di diversi Stati membri, e che, in tale caso specifico, l’onere della prova del carattere non comunitario di tali merci incombesse alle autorità doganali, ha proposto dinanzi al Tribunal Tributário do Porto (Tribunale tributario di Porto, Portogallo) un ricorso per l’annullamento della decisione del direttore regionale del contenzioso e del controllo doganale di Porto del 21 agosto 2003.

32      Poiché il Tribunal Tributário do Porto (Tribunale tributario di Porto) ha respinto detto ricorso con una sentenza del 28 febbraio 2013, avverso quest’ultima la Suez II ha interposto gravame dinanzi al Supremo Tribunal Administrativo (Corte suprema amministrativa, Portogallo).

33      In tale contesto, il Supremo Tribunal Administrativo (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, a termini del paragrafo 1 dell’articolo 313 del regolamento di applicazione, si debba presumere che le merci oggetto del presente procedimento posseggano la posizione di merci comunitarie, salvo che si accerti che non hanno siffatta posizione, oppure se esse debbano considerarsi quali merci introdotte nel territorio dell’Unione, ai sensi dell’articolo [37] del codice doganale, alle quali si applica la deroga prevista nella prima parte della lettera a) del paragrafo 2 del medesimo articolo 313, secondo cui posseggono detta posizione di merci comunitarie solo le merci per le quali risulti dimostrato che sono state assoggettate ai procedimenti di immissione in libera pratica nel territorio doganale dell’Unione».

 Sulla questione pregiudiziale

34      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 313 del regolamento di applicazione debba essere interpretato nel senso che merci come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, fornite e fatturate da società stabilite in paesi terzi a una società stabilita nel territorio doganale dell’Unione al fine di essere ivi utilizzate, devono essere considerate, conformemente al paragrafo 1 di tale articolo, come aventi la posizione di merci comunitarie salvo che si accerti che non hanno siffatta posizione, oppure come merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 37 del codice doganale, e come rientranti, a detto titolo, nell’eccezione di cui all’articolo 313, paragrafo 2), lettera a), del regolamento di applicazione, così che la posizione di merci comunitarie è riconosciuta solo alle merci per le quali venga fornita la prova che esse sono state oggetto di procedure per l’immissione in libera pratica nel territorio doganale dell’Unione.

35      La Suez II sostiene che merci come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che si trovano nel territorio doganale dell’Unione alla data in cui si pone la questione di determinare la loro posizione doganale, dovrebbero beneficiare della presunzione generale di cui all’articolo 313, paragrafo 1, del regolamento di applicazione ed essere considerate come merci comunitarie, salvo prova contraria fornita dall’amministrazione doganale. Il fatto che tali prodotti non siano accompagnati da documenti comprovanti la loro immissione in libera pratica non può implicare che esse sono state introdotte irregolarmente nel territorio doganale dell’Unione.

36      I governi che hanno presentato osservazioni e la Commissione europea sostengono, per contro, che le merci di cui trattasi nel procedimento principale rientrano nell’eccezione di cui all’articolo 313, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di applicazione, dato che, essendo considerate come introdotte nel territorio doganale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 37 del codice doganale, esse sono, successivamente alla loro introduzione in tale territorio, assoggettate alla vigilanza doganale e lo restano per tutto il tempo necessario all’accertamento della loro posizione doganale. Non essendo state dichiarate e vincolate ad un regime doganale all’atto della loro introduzione nel territorio doganale dell’Unione, esse dovrebbero essere considerate come introdotte irregolarmente in detto territorio e, in forza dell’articolo 202 del codice doganale, alla data di tale introduzione irregolare sarebbe sorta un’obbligazione doganale.

37      A tal riguardo, si deve ricordare, in limine, che, alla luce della formulazione dell’articolo 313, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, le merci che si trovano sul territorio doganale dell’Unione sono considerate aventi posizione comunitaria, da un lato, salvo il disposto dell’articolo 180 del codice doganale e delle eccezioni di cui all’articolo 313, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, e, dall’altro, ad eccezione delle situazioni in cui si accerti che tali merci non hanno posizione comunitaria. In conformità all’articolo 313, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 37 del codice doganale, non sono considerate merci comunitarie, salvo che la loro posizione comunitaria venga debitamente accertata conformemente agli articoli da 314 a 323 del regolamento di applicazione.

38      È importante da subito osservare che la riserva di cui all’articolo 180 del codice doganale, relativo all’uscita delle merci dalle zone franche e dai depositi franchi, è, nella fattispecie, priva di pertinenza alla luce delle circostanze di fatto oggetto del procedimento principale.

39      Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre determinare la portata della presunzione prevista all’articolo 313, paragrafo 1, del regolamento di applicazione e delle eccezioni di cui al paragrafo 2 di detto articolo, in una prospettiva sistemica più ampia, mettendo tali disposizioni in relazione con le pertinenti disposizioni del codice doganale, in particolare, quelle applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione a carattere comunitario, alla posizione di merci comunitarie ed alla procedura di immissione in libera pratica nel territorio doganale dell’Unione di merci importate da paesi terzi.

40      Sotto tale profilo, in primo luogo, nella misura in cui l’articolo 313, paragrafo 2, del regolamento di applicazione si riferisce alla nozione di «merci introdotte nel territorio doganale dell’[Unione]», ai sensi dell’articolo 37 del codice doganale, esso deve essere interpretato alla luce dell’articolo 4, punti 13 e 19, nonché degli articoli 37, 38, 40, 43 e 45 del codice doganale, che rientrano nel titolo III di quest’ultimo, dedicato in particolare agli obblighi connessi all’introduzione di merci nel territorio doganale dell’Unione, al loro assoggettamento a una vigilanza doganale fino all’accertamento della loro posizione doganale, nonché alle norme relative alla presentazione e alla dichiarazione in dogana.

41      La vigilanza delle autorità doganali è definita all’articolo 4, punto 13, del codice doganale come ogni provvedimento adottato da questa autorità per garantire l’osservanza della normativa doganale.

42      In forza dell’articolo 37 del medesimo codice, le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione sono sottoposte, a partire da tale introduzione, alla vigilanza doganale. Nell’ambito di questa vigilanza, esse possono essere soggette a controlli da parte delle suddette autorità, conformemente alle disposizioni vigenti, e restano sottoposte a tale vigilanza per tutto il tempo eventualmente necessario per determinare la loro posizione doganale e, nel caso di merci non comunitarie, finché non cambino posizione doganale oppure finché non siano introdotte in una zona franca o in un deposito franco oppure finché non vengano riesportate o distrutte (sentenza del 3 marzo 2005, Papismedov e a., C‑195/03, EU:C:2005:131, punto 21).

43      Al punto 22 della sentenza del 3 marzo 2005, Papismedov e a. (C‑195/03, EU:C:2005:131), la Corte ha rilevato che le merci che arrivano nel territorio dell’Unione sono soggette alla vigilanza doganale fin dalla loro introduzione in detto territorio, sia essa avvenuta in modo regolare oppure in violazione degli articoli da 38 a 41 e dell’articolo177, primo comma, secondo trattino, del codice doganale, cosa che le autorità di vigilanza devono accertare mediante il loro controllo. Ne deriva che l’assoggettamento delle merci a una siffatta vigilanza non è collegato alla regolarità dell’introduzione di queste ultime nel suddetto territorio.

44      Diverse disposizioni del codice doganale consentono di delimitare la nozione di «introduzione irregolare». Così, l’articolo 202 del codice doganale definisce l’introduzione irregolare come qualsiasi introduzione, effettuata in violazione degli articoli da 38 a 41 e dell’articolo 177, primo comma, secondo trattino, del medesimo codice, di una merce soggetta a dazi all’importazione o nel territorio doganale dell’Unione o in un’altra parte di questo territorio, quando essa si trova in una zona franca o in deposito franco (sentenza del 3 marzo 2005, Papismedov e a., C‑195/03, EU:C:2005:131, punto 25).

45      In particolare, la Corte ha dichiarato che costituisce un’introduzione irregolare l’importazione di merci che non rispetti le fasi seguenti, previste dal codice doganale. Per prima cosa, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, di tale codice, le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione devono essere condotte senza indugio o all’ufficio doganale designato o in una zona franca. Per seconda cosa, ai sensi dell’articolo 40 di detto codice, non appena le merci arrivano all’ufficio doganale, devono essere ivi presentate. La presentazione in dogana delle merci è definita all’articolo 4, punto 19, del medesimo codice come la comunicazione all’autorità doganale, nelle forme prescritte, dell’avvenuto arrivo delle merci in detto ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato (sentenze del 3 marzo 2005, Papismedov e a., C‑195/03, EU:C:2005:131, punto 26, e del 2 aprile 2009, Elshani, C‑459/07, EU:C:2009:224, punto 21).

46      Dal tenore stesso dell’insieme di queste disposizioni emerge che, affinché si possa ritenere che una merce abbia costituito oggetto di un’introduzione regolare nel territorio doganale dell’Unione, è necessario che essa, fin dal suo arrivo, venga condotta ad un ufficio doganale o in una zona franca e venga presentata in dogana. Quest’ultimo obbligo, che incombe al responsabile dell’introduzione o a colui che s’incarica del trasporto, ha come fine di assicurare che le autorità doganali siano informate non solo del fatto che le merci sono arrivate, ma anche di tutti i dati pertinenti relativi al tipo di articolo o di prodotto di cui trattasi nonché alla quantità di tali merci. Infatti, sono queste informazioni che consentiranno la loro esatta identificazione ai fini della loro classificazione doganale e, eventualmente, del calcolo dei dazi all’importazione (sentenza del 2 aprile 2009, Elshani, C‑459/07, EU:C:2009:224, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

47      A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che dal tenore e dall’economia dell’articolo 4, punto 19, dell’articolo 38, paragrafo 1, e dell’articolo 40 del codice doganale risulta chiaramente che tutte le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione devono essere presentate in dogana (sentenze del 4 marzo 2004, Viluckas e Jonusas, C‑238/02 e C‑246/02, EU:C:2004:126, punto 22, nonché del 2 aprile 2009, Elshani, C‑459/07, EU:C:2009:224, punto 23). L’introduzione irregolare di merci è consumata nel momento in cui queste ultime superano il primo ufficio doganale situato all’interno del territorio doganale dell’Unione senza esservi state presentate (sentenza del 2 aprile 2009, Elshani, C‑459/07, EU:C:2009:224, punto 25).

48      Si devono pertanto ritenere introdotte in modo irregolare in tale territorio, ai sensi dell’articolo 202 del codice doganale, quelle merci che, avendo attraversato la frontiera terrestre esterna dell’Unione, si trovano in detto territorio oltre il primo ufficio doganale senza essere state a questo condotte e senza essere state presentate in dogana, con la conseguenza che le autorità doganali non hanno ricevuto comunicazione dell’avvenuta introduzione di tali merci da parte delle persone responsabili dell’esecuzione di questo obbligo (sentenza del 2 aprile 2009, Elshani, C‑459/07, EU:C:2009:224, punto 26).

49      Peraltro, la presentazione delle merci in dogana, prevista dall’articolo 40 del codice doganale, comporta, alla luce degli articoli 43 e 45 del medesimo codice, un corrispondente obbligo di depositare entro breve termine una dichiarazione sommaria o di espletare entro lo stesso termine le formalità necessarie per assegnare alle merci di cui trattasi una destinazione doganale, vale a dire, nel caso in cui si richieda che esse siano vincolate ad un regime doganale, di effettuare una dichiarazione in dogana. La Corte ha rilevato che le due operazioni sono effettuate, come regola generale, contemporaneamente (sentenza del 3 marzo 2005, Papismedov e a., C‑195/03, EU:C:2005:131, punto 30).

50      Ne consegue che qualsiasi società che, come la Suez II, detenga all’interno dei suoi locali, ubicati nel territorio doganale dell’Unione, talune merci acquistate da società stabilite in paesi terzi, deve, in quanto persona interessata alle pertinenti operazioni effettuate nell’ambito degli scambi di merci, ai sensi dell’articolo 14 del codice doganale, poter dimostrare che dette merci sono state presentate ad un ufficio doganale dell’Unione e che una dichiarazione sommaria è stata effettuata a detto ufficio doganale oppure che le formalità necessarie per assegnare alle merci in questione una destinazione doganale sono state compiute. Qualora detti obblighi non siano stati rispettati, si deve considerare che ha avuto luogo un’«irregolare introduzione nel territorio doganale della Comunità di una merce soggetta a dazi all’importazione», ai sensi dell’articolo 202, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale.

51      In secondo luogo, è necessario interpretare l’articolo 313 del regolamento di applicazione, in combinato disposto con le disposizioni del codice doganale relative alla posizione comunitaria delle merci ed alla procedura di immissione in libera pratica nel territorio doganale dell’Unione di merci importate da paesi terzi.

52      In tale contesto, occorre rilevare, in limine, che, come indicato dal giudice del rinvio, il ricevimento delle merci nei locali della Suez II e il ricevimento delle fatture corrispondenti, registrate nella contabilità dell’impresa ed emesse da un fornitore stabilito in un paese terzo, non sono contestati. È altresì incontestato che, per quanto riguarda le suddette merci, non è stato dimostrato il compimento delle procedure di immissione in libera pratica presso un ufficio doganale dell’Unione.

53      La Suez II fa valere, tuttavia, che l’articolo 313 del regolamento di applicazione si basa sul principio, sancito al primo paragrafo del medesimo articolo, secondo cui le merci che si trovano nel territorio doganale dell’Unione sono considerate merci dell’Unione, ragione per la quale occorrerebbe affermare, in assenza di prova contraria, o che tali merci sono state prodotte in detto territorio, alla luce di quanto previsto all’articolo 4, paragrafo 7, primo e terzo trattino, del codice doganale, oppure che esse sono state immesse in libera pratica, ai sensi del secondo trattino della medesima disposizione e dell’articolo 79 del codice doganale. Siffatta presunzione della posizione doganale comunitaria di merci come quelle oggetto del procedimento principale si applicherebbe a meno che non venga accertato dalle autorità doganali che esse hanno la posizione di merci non comunitarie.

54      Come osserva la Commissione, un simile argomento non può essere accolto.

55      Da un lato, merci come quelle oggetto del procedimento principale, fatturate da fornitori stabiliti in paesi terzi a una società operante nel territorio doganale dell’Unione, non possono beneficiare della posizione di merci comunitarie qualora non sia fornita la prova che esse sono state oggetto delle procedure di immissione in libera pratica nel territorio doganale dell’Unione.

56      Infatti, a norma dell’articolo 4, punto 15, lettera a), e punto 16, lettera a), del codice doganale, una delle destinazioni doganali di una merce è il vincolo della merce ad un regime doganale e uno dei regimi a cui può essere vincolata una merce è l’immissione in libera pratica. Inoltre, la definizione della nozione di merce dell’Unione contenuta nell’articolo 4, punto 7, del codice doganale conferisce tale status, in particolare, alle merci importate da paesi che non fanno parte del territorio doganale dell’Unione e che sono state immesse in libera pratica.

57      L’articolo 24 CE, applicabile all’epoca dei fatti di cui trattasi nel procedimento principale, stabiliva che erano considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali fossero state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali nonché le tasse di effetto equivalente esigibili.

58      L’articolo 79 del codice doganale prevede che l’immissione in libera pratica attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non comunitaria. L’immissione in libera pratica implica l’applicazione delle misure di politica commerciale, l’espletamento delle altre formalità previste per l’importazione di una merce nonché l’applicazione dei dazi legalmente dovuti.

59      Dall’altro lato, per quanto riguarda l’onere della prova della posizione doganale delle merci in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, occorre considerare che la presunzione enunciata all’articolo 313, paragrafo 1, del regolamento di applicazione è confutata qualora l’autorità doganale, nell’esercizio dei suoi poteri di controllo, accerti che le condizioni per talune eccezioni o riserve previste da tale disposizione – segnatamente, nel procedimento principale, la condizione di cui all’articolo 313, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di applicazione – sono soddisfatte. In una situazione di questo tipo, come risulta dal punto 50 della presente sentenza, spetta alla società importatrice dimostrare la posizione comunitaria delle merci in questione. In assenza di tale prova, si applica l’articolo 202, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale.

60      Come risulta dal punto 50 della presente sentenza e dal combinato disposto degli articoli 13 e 16 del codice doganale, una società importatrice come la Suez II deve essere considerata una persona interessata, in quanto detiene nei suoi locali le merci in questione, corredate dalle fatture corrispondenti, emesse dai suoi fornitori stabiliti in paesi terzi, e deve fornire alle autorità doganali tutta l’assistenza necessaria nonché tutti i documenti e le informazioni necessarie, indipendentemente dal loro supporto.

61      Infatti, come indicato ai punti da 41 a 43 della presente sentenza, a norma dell’articolo 4, punto 13, e dell’articolo 37 del codice doganale, oltre ad un generale potere di controllo loro conferito dall’articolo 13 di detto codice, le autorità doganali hanno altresì il potere di controllare merci come quelle oggetto del procedimento principale ai sensi dell’articolo 37 del codice doganale, al fine di stabilire se l’introduzione di tali merci nel territorio doganale dell’Unione sia avvenuta in modo regolare oppure in violazione degli articoli da 38 a 41 e dell’articolo 177, paragrafo 1, secondo trattino, di detto codice.

62      Ne deriva che, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, spetta alla società importatrice, quale la Suez II, fornire la prova della posizione doganale delle merci in questione, che a suo avviso sono merci di carattere comunitario. Qualora essa non fornisca alcuna prova attestante la posizione comunitaria di tali merci, le autorità doganali possono inferirne che le suddette merci hanno una posizione di merci non comunitarie.

63      In considerazione di quanto precede, alla questione sollevata occorre rispondere dichiarando che l’articolo 313 del regolamento di applicazione deve essere interpretato nel senso che merci come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che sono state fornite e fatturate da società stabilite in paesi terzi a una società stabilita nel territorio doganale dell’Unione al fine di essere ivi utilizzate, devono essere considerate come introdotte in tale territorio ai sensi dell’articolo 37 del codice doganale, e come rientranti, a detto titolo, nell’eccezione di cui all’articolo 313, paragrafo 2), lettera a), del regolamento di applicazione, poiché la posizione di merci comunitarie è riconosciuta solo alle merci per le quali venga fornita la prova che esse sono state oggetto delle procedure per l’immissione in libera pratica nel territorio doganale dell’Unione.

 Sulle spese

64      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

L’articolo 313 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 75/98 della Commissione, del 12 gennaio 1998, deve essere interpretato nel senso che merci come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che sono state fornite e fatturate da società stabilite in paesi terzi a una società stabilita nel territorio doganale dell’Unione europea al fine di essere ivi utilizzate, devono essere considerate come introdotte in tale territorio ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, e come rientranti, a detto titolo, nell’eccezione di cui all’articolo 313, paragrafo 2), lettera a), del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 75/98, poiché la posizione di merci comunitarie è riconosciuta solo alle merci per le quali venga fornita la prova che esse sono state oggetto delle procedure per l’immissione in libera pratica nel territorio doganale dell’Unione.

Firme


*      Lingua processuale: il portoghese.