Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 23 gennaio 2019 – Telenor Magyarország Zrt. / Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

(Causa C-39/19)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: Telenor Magyarország Zrt.

Resistente: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

Questioni pregiudiziali

Se debba essere interpretato alla luce dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica 1 e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (in prosieguo anche: il «regolamento»), l’accordo commerciale tra un fornitore di servizi di accesso a Internet e un utente finale nell’ambito del quale il fornitore di servizi pratica all’utente finale una tariffa a costo zero per determinate applicazioni (ossia, il traffico generato da una determinata applicazione non è computato nel consumo di dati né rallenta la propria velocità una volta esaurito il volume di dati concordato) e attua una discriminazione limitatamente alle condizioni dell’accordo commerciale stipulato con il consumatore finale e unicamente nei confronti dell’utente finale che è parte di detto accordo, e non nei confronti di un utente finale terzo.

In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale, se il paragrafo 3 dell’articolo 3 del regolamento debba essere interpretato nel senso che, per accertare un’infrazione – tenuto conto anche del considerando 7 del regolamento –, è necessaria una valutazione basata sull’impatto e sul mercato che permetta di determinare se le misure adottate dal fornitore di servizi di accesso a Internet limitino effettivamente – e, se sì, in qual misura – i diritti che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento conferisce all’utente finale.

Indipendentemente dalle questioni pregiudiziali prima e seconda, se il paragrafo 3 dell’articolo 3 del regolamento debba essere interpretato nel senso che il divieto ivi previsto è di carattere generale e oggettivo, di modo che, in sua applicazione, qualsiasi misura di gestione del traffico che operi distinzioni tra specifici contenuti di Internet è vietata, non importa se il fornitore dei servizi di accesso a Internet stabilisca tali distinzioni mediante un accordo, una prassi commerciale o altro tipo di comportamento.

4)    In caso di risposta affermativa alla terza questione, se possa essere constatata un’infrazione al paragrafo 3 dell’articolo 3 del regolamento già solo per il fatto che sussiste una discriminazione, senza dover ulteriormente effettuare una valutazione del mercato e dell’impatto, di modo che una valutazione ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 3 del regolamento risulta nella specie superflua.

____________

1 GU 2015, L 310, pag. 1.