Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti (Romania) il 25 marzo 2019 – JE / KF

(Causa C-249/19)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Bucureşti

Parti

Ricorrente in primo grado e appellante: JE

Convenuto in primo grado e appellato: KF

Questione pregiudiziale

Domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante l’interpretazione delle disposizioni dell’articolo 10 del regolamento n. 1259/2010 1 , secondo cui [«q]ualora la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5 o dell’articolo 8 non preveda il divorzio o non conceda a uno dei coniugi, perché appartenente all’uno o all’altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, si applica la legge del foro» nel senso di chiarire se l’espressione «la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5 o dell’articolo 8 non preved[e] il divorzio»:

– sia da interpretare in modo restrittivo, letterale, vale a dire solo per la situazione in cui la legge straniera applicabile non preveda in nessuna forma il divorzio, o se sia da interpretare in modo estensivo, nel senso di includere anche la situazione in cui la legge straniera applicabile ammette il divorzio, ma in condizioni eccezionalmente restrittive, il che implica un procedimento obbligatorio previo al divorzio relativo alla separazione personale, procedimento per il quale la legge del foro non contiene disposizioni procedurali equivalenti.

____________

1 Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU 2010, L 343, pag. 10).