Language of document : ECLI:EU:C:2019:546

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

27 giugno 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 805/2004 – Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo – Norme minime per i procedimenti relativi ai crediti non contestati – Convenuto, di cui non è conosciuto l’indirizzo, che non è comparso in udienza»

Nella causa C‑518/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Okresní soud v Českých Budějovicích (Tribunale circoscrizionale di České Budějovice, Repubblica ceca), con decisione del 1o giugno 2018, pervenuta in cancelleria il 7 agosto 2018, nel procedimento

RD

contro

SC,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da C. Toader, presidente di sezione, A. Rosas e M. Safjan (relatore), giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e A. Kasalická, in qualità di agenti;

–        per il governo ungherese, da Z. Wagner et M.Z. Fehér, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Heller e M. Šimerdová, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU 2004, L 143, pag. 15).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra RD e SC, persona fisica della quale non è conosciuto l’indirizzo, in merito a un debito derivante da un contratto di locazione.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Ai sensi dei considerando 5, 6, 10, 12, 13 e 16 del regolamento n. 805/2004:

«(5)      La nozione di “credito non contestato” dovrebbe comprendere tutte le situazioni in cui un creditore, tenuto conto dell’assenza accertata di contestazione da parte del debitore in ordine alla natura o all’entità del debito, ha ottenuto o una decisione giudiziaria contro quel debitore o un documento avente efficacia esecutiva che richieda l’esplicito consenso del debitore stesso, sia esso una transazione giudiziaria o un atto pubblico.

(6)      L’assenza di contestazioni da parte del debitore come descritta all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), può assumere la forma di mancata comparizione in un’udienza davanti al giudice o mancata osservanza dell’invito di un giudice a notificare l’intenzione di difendere la propria causa per iscritto.

(…)

(10)      Nel caso di una decisione relativa a un credito non contestato resa in uno Stato membro nei confronti di un debitore contumace, la soppressione di qualsiasi controllo nello Stato membro dell’esecuzione è intrinsecamente legata e subordinata all’esistenza di garanzie sufficienti del rispetto dei diritti della difesa.

(…)

(12)      Dovrebbero pertanto essere fissate norme procedurali minime per i procedimenti giudiziari che sfociano nella decisione, per garantire che il debitore abbia conoscenza in tempo utile ed in modo tale da potersi difendere, da una parte, dell’esistenza dell’azione giudiziaria promossa nei suoi confronti, nonché degli adempimenti necessari per poter partecipare attivamente al procedimento al fine di contestare il credito e, dall’altra, delle conseguenze della sua mancata partecipazione.

(13)      Di fronte alle diversità che esistono tra gli Stati membri relativamente alle norme di procedura civile, e in particolare quelle relative alla notificazione di documenti, è necessario che tali norme minime siano definite in modo specifico e dettagliato. In particolare, qualsiasi forma di notificazione basata su una fictio iuris in ordine all’osservanza di tali norme minime non può essere considerata sufficiente al fine della certificazione di una decisione come titolo esecutivo europeo.

(…)

(16)      L’articolo 15 dovrebbe applicarsi alle situazioni nelle quali il debitore non può stare in giudizio personalmente, come nel caso di una persona giuridica, e alle situazioni nelle quali un rappresentante è indicato dalla legge, nonché a quelle nelle quali il debitore ha autorizzato un’altra persona, in particolare un legale, a rappresentarlo nello specifico procedimento in corso».

4        L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Oggetto», enuncia quanto segue:

«Il presente regolamento istituisce un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati al fine di consentire, grazie alla definizione di norme minime, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri senza che siano necessari, nello Stato membro dell’esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione».

5        L’articolo 3 del medesimo regolamento, intitolato «Titoli esecutivi da certificare come titolo esecutivo europeo», così dispone al suo paragrafo 1:

«Il presente regolamento si applica alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici relativi a crediti non contestati.

Un credito si considera “non contestato” se:

a)      il debitore l’ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; o

b)      il debitore non l’ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine; o

c)      il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un’udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un’ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d’origine, o

d)      il debitore l’ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico».

6        L’articolo 6 del medesimo regolamento, intitolato «Requisiti per la certificazione come titolo esecutivo europeo», enuncia quanto segue al suo paragrafo 1:

«Una decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato pronunciata in uno Stato membro è certificata, su istanza presentata in qualunque momento al giudice di origine, come titolo esecutivo europeo se:

a)      la decisione è esecutiva nello Stato membro d’origine, e

b)      la decisione non è in conflitto con le norme in materia di competenza giurisdizionale di cui al capo II, sezioni 3 e 6 del regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1)], e

c)      il procedimento giudiziario svoltosi nello Stato membro d’origine è conforme ai requisiti di cui al capo III, allorché un credito è considerato non contestato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c) (…)».

7        Il capo III del regolamento n. 805/2004, in cui sono contenuti gli articoli da 12 a 19 di quest’ultimo, stabilisce norme minime per i procedimenti relativi ai crediti non contestati. Tali norme, intese a salvaguardare i diritti della difesa del debitore, non riguardano solo le forme di notificazione della domanda giudiziale e degli altri atti, ma anche il contenuto informativo di tale atto, dovendo il debitore essere informato riguardo al credito nonché al procedimento per contestarlo.

8        L’articolo 12 di tale regolamento, intitolato «Campo di applicazione delle norme minime», enuncia quanto segue al suo paragrafo 1:

«La decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c), può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il procedimento giudiziario nello Stato membro d’origine è conforme ai requisiti procedurali stabiliti dal presente Capo».

9        L’articolo 14 di detto regolamento, intitolato «Notifica senza prova di ricevimento da parte del debitore», così dispone:

«1.      La notificazione della domanda giudiziale o dell’atto equivalente e delle citazioni a comparire in udienza al debitore può anche essere stata effettuata secondo una delle seguenti forme:

(…)

2.      Ai fini del presente regolamento la notificazione di cui al paragrafo 1 non è ammissibile se l’indirizzo del debitore non è conosciuto con certezza.

(…)».

10      L’articolo 15 del medesimo regolamento, intitolato «Notificazione ai rappresentanti del debitore», così dispone:

«La notificazione ai sensi dell’articolo 13 o dell’articolo 14 può anche essere stata effettuata ad un rappresentante del debitore».

11      Ai sensi dell’articolo 27 del regolamento n. 805/2004, intitolato «Relazioni con il regolamento (CE) n. 44/2001»:

«Il presente regolamento non pregiudica la possibilità di chiedere il riconoscimento e l’esecuzione conformemente al regolamento (CE) n. 44/2001 di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico relativi a un credito non contestato».

 Diritto ceco

12      L’articolo 29, paragrafo 3, della zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád (legge n. 99/1963 sul codice di procedura civile; in prosieguo: il «codice di procedura civile») prevede quanto segue:

«Laddove non adotti altre misure, il presidente di sezione può nominare un tutore per la parte di cui non sia conosciuto il domicilio, nei confronti della quale non sia stato possibile effettuare una notifica presso un recapito conosciuto all’estero, che sia affetta da infermità mentale, o che, per altri motivi di carattere medico, non possa partecipare, in modo non solo temporaneo, al procedimento o che non sia in grado di esprimersi in modo comprensibile».

13      Ai sensi dell’articolo 353, paragrafo 1, del codice di procedura civile, il giudice, su richiesta dell’avente diritto in una decisione giudiziaria, in una transazione giudiziaria o in un atto pubblico che soddisfi i requisiti richiesti per la certificazione come titolo esecutivo europeo oppure come titolo esecutivo europeo parziale, certifica tale decisione giudiziaria, transazione o atto pubblico come titolo esecutivo europeo nel rispetto dei requisiti enunciati dal regolamento n. 805/2004. Se questi ultimi non sono soddisfatti, il giudice non rilascia il certificato richiesto e informa il richiedente per iscritto dei motivi che giustificano la sua posizione.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

14      Con ricorso dinanzi all’Okresní soud v Českých Budějovicích (Tribunale circoscrizionale di České Budějovice, Repubblica ceca), RD ha chiesto a SC il pagamento di un importo pari a 6 600 corone ceche (CZK) (circa EUR 250), oltre interessi di mora, per il motivo che, in base ad un contratto di locazione stipulato il 23 luglio 2008 e divenuto efficace il 1o agosto 2008, SC aveva ricevuto in uso un appartamento situato a České Budějovice e si era impegnata nel contratto a pagare un canone di locazione di CZK 5 600 più anticipi per spese correnti connesse all’utilizzo dell’appartamento pari a CZK 1 000, vale a dire un totale mensile di CZK 6 600. Il 28 settembre 2008 SC ha riconosciuto per iscritto il suo debito e si è impegnata a saldarlo entro il 30 settembre 2008, cosa che essa non ha fatto.

15      Posto che il giudice del rinvio non è riuscito, nonostante le ricerche da esso svolte, a determinare l’indirizzo di SC, è stato nominato un tutore per rappresentare quest’ultima.

16      SC non ha preso parte al procedimento e neanche il suo tutore ha partecipato all’udienza alla quale era stato convocato. In seguito alla presentazione di alcune prove, da parte di RD, alla predetta udienza, è stato accolto il ricorso proposto da quest’ultimo. Dato che l’indirizzo di SC non era conosciuto, la decisione che ha concluso il procedimento è stata notificata solo a detto tutore.

17      Il 14 ottobre 2016 RD ha chiesto al giudice del rinvio che le fosse trasmessa tale decisione munita del timbro del suo passaggio in giudicato e della formula esecutiva, e di certificare la decisione in parola come titolo esecutivo europeo ai sensi dell’articolo 353, paragrafo 1, del codice di procedura civile e del regolamento n. 805/2004.

18      Con una comunicazione del 3 novembre 2016, il giudice del rinvio ha informato RD che non erano soddisfatti i requisiti per il rilascio del certificato richiesto, osservando che un credito era considerato non contestato se il debitore l’aveva espressamente riconosciuto o non l’aveva contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle procedure giudiziarie vigenti nello Stato membro interessato, o se non era comparso in un’udienza relativa a tale credito, sempre che detta mancata comparizione equivalesse a un’ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione di tale Stato membro.

19      RD ha poi adito l’Ústavní soud (Corte costituzionale, Repubblica ceca) facendo valere, in sostanza, che il giudice del rinvio non aveva sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea, in forza dell’articolo 267 TFUE, la questione se potesse essere considerata come non contestata la decisione pronunciata dal giudice dopo l’assunzione delle prove, in assenza di qualsivoglia obiezione o di osservazioni sui fatti da parte del convenuto. A tal riguardo, RD ha fatto riferimento al punto 41 della sentenza della Corte del 16 giugno 2016, Pebros Servizi (C‑511/14, EU:C:2016:448), secondo la quale, tenuto conto del considerando 6 del regolamento n. 805/2004, un credito può essere considerato come «non contestato», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 805/2004, se il debitore non agisce in alcun modo per opporvisi, astenendosi dall’osservare l’invito di un giudice a notificare per iscritto la sua intenzione di presentare la propria difesa o di comparire in udienza.

20      Con decisione del 26 settembre 2017, l’Ústavní soud (Corte costituzionale) ha ritenuto incostituzionale il modo di procedere consistito nel non certificare come titolo esecutivo europeo la decisione controversa nel procedimento principale, senza aver interrogato la Corte in proposito.

21      Il giudice del rinvio, nutrendo ormai dubbi sulla questione se il credito controverso nel procedimento principale possa essere considerato come non contestato e tenuto conto del fatto che non è possibile proporre un ricorso giurisdizionale di diritto interno avverso la decisione che deve emettere, ritiene di essere tenuto a rivolgersi alla Corte in via pregiudiziale.

22      In tali circostanze, l’Okresní soud v Českých Budějovicích (Tribunale circoscrizionale di České Budějovice) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento [n. 805/2004], debba essere interpretato nel senso che è possibile considerare come non contestato un credito in merito al quale è stata pronunciata una decisione giudiziaria dopo l’assunzione delle prove, quando né la parte convenuta, che ha riconosciuto il proprio debito prima dell’inizio del procedimento, né il suo tutore abbiano partecipato all’udienza e neppure abbiano sollevato obiezioni durante il procedimento».

 Sulla questione pregiudiziale

23      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 805/2004 debba essere interpretato nel senso che, in caso di impossibilità per un giudice di determinare l’indirizzo della parte convenuta, esso consente di certificare come titolo esecutivo europeo una decisione giudiziaria relativa a un credito pronunciata a seguito di un’udienza alla quale non sono comparsi né la parte convenuta né il tutore nominato ai fini del procedimento.

24      Come risulta dall’articolo 12 del regolamento n. 805/2004, la possibilità di certificare una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo è soggetta a due requisiti cumulativi. Da un lato, una decisione siffatta deve riguardare un credito «non contestato» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b) o c), di tale regolamento. La norma concerne infatti l’assenza di contestazioni del credito durante il procedimento giudiziario e l’ammissione tacita per il fatto di non comparire o di non farsi rappresentare in un’udienza relativa a un determinato credito. Dall’altro lato, il procedimento giudiziario nell’ambito del quale la decisione in esame è stata pronunciata deve aver rispettato le norme minime di procedura di cui al capo III di tale regolamento.

25      Tali norme minime hanno lo scopo di garantire, conformemente al considerando 12 del medesimo regolamento, che il debitore abbia conoscenza, in tempo utile e in modo tale da potersi difendere, da una parte, dell’esistenza dell’azione giudiziaria promossa nei suoi confronti, nonché degli adempimenti necessari per poter partecipare attivamente al procedimento al fine di contestare il credito di cui trattasi e, dall’altra parte, delle conseguenze della sua mancata partecipazione a quest’ultimo. Nel caso particolare di una decisione emessa in contumacia, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 805/2004, dette norme minime di procedura mirano ad assicurare l’esistenza di garanzie sufficienti del rispetto dei diritti della difesa (sentenza del 16 giugno 2016, Pebros Servizi, C‑511/14, EU:C:2016:448, punto 44).

26      La Corte ha rilevato che, alla luce dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 805/2004, nonché degli obiettivi e dell’economia di quest’ultimo, una sentenza emessa in contumacia in caso di impossibilità di determinare il domicilio del convenuto non può essere certificata come titolo esecutivo europeo (sentenza del 15 marzo 2012, G, C‑292/10, EU:C:2012:142, punto 64).

27      Tale conclusione resta valida nonostante la nomina di un tutore ai fini del procedimento disposta dal giudice del rinvio, per il quale era stato impossibile determinare l’indirizzo di SC.

28      Se è vero che l’articolo 15 del regolamento n. 805/2004 prevede che, oltre alle ipotesi di notificazione disciplinate al suo articolo 14, una notificazione può essere effettuata ad un rappresentante del debitore, si deve rilevare che un tutore, come quello nominato ai sensi della normativa nazionale controversa nel procedimento principale, non può equivalere a un «rappresentante del debitore» ai sensi di detto articolo 15. In effetti, tale disposizione, letta alla luce del considerando 16 del suddetto regolamento, riguarda solo le situazioni in cui il debitore, per motivi legali, ha un oggettivo impedimento a stare in giudizio personalmente, oppure ha volontariamente nominato un rappresentante a tal fine. L’esistenza di tali circostanze non è tuttavia dimostrata nel procedimento principale.

29      Poiché il legislatore dell’Unione ha assoggettato il ricorso allo strumento complementare e facoltativo di esecuzione costituito dal titolo esecutivo europeo, tra l’altro, alla condizione che l’indirizzo del debitore sia conosciuto con certezza, la quale non è soddisfatta in una situazione come quella controversa nel procedimento principale, non è necessario verificare, nel caso di specie, se, tenuto conto in particolare dei considerando 5 e 6 del regolamento n. 805/2004, il credito di cui trattasi nel procedimento principale possa essere considerato come non contestato, dato che né la SC né il suo tutore nominato dal giudice del rinvio hanno partecipato al procedimento, sono comparsi in udienza o hanno contestato la natura e l’entità di tale credito.

30      Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che si deve rispondere alla questione sottoposta dichiarando che il regolamento n. 805/2004 dev’essere interpretato nel senso che, in caso di impossibilità per il giudice di determinare l’indirizzo della parte convenuta, esso non consente di certificare come titolo esecutivo europeo una decisione giudiziaria relativa a un credito pronunciata, a seguito di un’udienza alla quale non sono comparsi né la parte convenuta né il tutore nominato ai fini del procedimento.

 Sulle spese

31      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

Il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, dev’essere interpretato nel senso che, in caso di impossibilità per un giudice di determinare l’indirizzo della parte convenuta, esso non consente di certificare come titolo esecutivo europeo una decisione giudiziaria relativa a un credito, pronunciata a seguito di un’udienza alla quale non sono comparsi né la parte convenuta né il tutore nominato ai fini del procedimento.

Firme


*      Lingua processuale: il ceco.