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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgerichts Steiermark (Austria) il 26 giugno 2019 – PL

(Causa C-493/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti

Ricorrente: PL

Resistente: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

con l’intervento di: Finanzpolizei

Questioni pregiudiziali

1.    Se l’articolo 56 TFUE nonché la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi 1 e la direttiva 2014/67/Unione europea 2 , debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale in base alla quale, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell’impiego di manodopera transfrontaliera, come l’inosservanza dell’obbligo di tenere a disposizione la documentazione salariale o di presentare una dichiarazione all’ufficio centrale di coordinamento, sono previste ammende molto elevate, in particolare, elevate sanzioni minime applicate cumulativamente per ciascun lavoratore interessato.

2.    Ove non sia data risposta affermativa già alla prima questione:

Se l’articolo 56 TFUE nonché la direttiva 96/71 e la direttiva 2014/67 debbano essere interpretati nel senso che ostano all’irrogazione di ammende cumulative in mancanza di limiti massimi in termini assoluti nel caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell’impiego di manodopera transfrontaliera.

3.    Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede, in caso di cessazione anticipata e/o interruzione dell’attività temporanea nello Stato ospitante, una dichiarazione obbligatoria di modifica all’ufficio centrale di coordinamento.

4.    Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che non preveda un termine ragionevole per la dichiarazione di modifica.

5.    Se l’articolo 56 TFUE e l’articolo 9 della direttiva 2014/67 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale neppure con la presentazione a posteriori di documenti appropriati e pertinenti entro un termine ragionevole è considerato soddisfatto il requisito inerente alla messa a disposizione di documenti.

6.    Se l’articolo 56 TFUE e l’articolo 9 della direttiva 2014/67 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale è richiesto ai prestatori di servizi stranieri di presentare documenti che vanno oltre quelli menzionati all’articolo 9 della direttiva 2014/67, che non sono né pertinenti né opportuni e che non sono meglio specificati nel diritto nazionale, quali ad esempio: registri salariali, estratti del conto retribuzioni, buste paga, certificati di ritenuta di imposta, registrazione e cancellazione, assicurazione malattia, elenco delle notifiche e delle maggiorazioni liquidate, documentazione relativa all’inquadramento retributivo, attestati.

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1 GU 1997, L 18, pag. 1.

2 Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (GU 2014, L 159, pag. 11).