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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 2 settembre 2019 – JP / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Causa C-651/19)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: JP

Resistente: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 46 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale 1 (rifusione), secondo il quale il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni “sulla sua domanda di protezione internazionale”, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una norma processuale nazionale, quale [Or. 10] l’articolo 39/57 della legge del 15 dicembre1980 sull’accesso al territorio, il soggiorno, lo stabilimento e l’allontanamento degli stranieri, letto in combinato disposto con gli articoli 51/2, 57/6, paragrafo 3, comma 1, 5, e 57/6/2, paragrafo 1, della stessa legge, che fissano in dieci giorni “di calendario” che decorrono dalla notifica della decisione amministrativa, il termine di ricorso contro una decisione di irricevibilità di una domanda ulteriore di protezione internazionale introdotta da un cittadino di un paese terzo, in particolare allorché la notifica è stata fatta presso il Commissariato generale per i rifugiati e gli apolidi dove il ricorrente è “ritenuto” per legge aver eletto domicilio.

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1 GU 2013, L 180, pag. 60.