Language of document : ECLI:EU:C:2019:1053

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

5 dicembre 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Articolo 7, punto 1, lettera a) – Competenza speciale in materia contrattuale – Nozione di “materia contrattuale” – Domanda di pagamento dei contributi annuali dovuti da un avvocato ad un ordine degli avvocati»

Nella causa C‑421/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal de première instance de Namur (Tribunale di primo grado di Namur, Belgio), con decisione del 21 giugno 2018, pervenuta in cancelleria il 27 giugno 2018, nel procedimento

Ordre des avocats du barreau de Dinant

contro

JN,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta (relatrice), vicepresidente della Corte, e L. Bay Larsen, giudice,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da F. Varrone, avvocato dello Stato;

–        per il governo lituano, da R. Krasuckaitė e G. Taluntytė, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Heller e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 luglio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone l’ordre des avocats du barreau de Dinant (Ordine degli avvocati del foro di Dinant, Belgio) a JN in merito al mancato pagamento, da parte di quest’ultimo, di contributi professionali annuali dovuti a detto Ordine.

 Contesto normativo

 Il diritto dellUnione

3        L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 è così formulato:

«Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii)».

4        L’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento dispone quanto segue:

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

5        L’articolo 7 di detto regolamento così prevede:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1)      a)      in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;

(…)».

 Il diritto belga

6        L’articolo 428, primo comma, del codice dell’ordinamento giudiziario dispone quanto segue:

«Nessuno può fregiarsi del titolo di avvocato né esercitare la relativa professione se non è cittadino belga o di uno Stato membro dell’Unione europea, titolare di un diploma di dottore di ricerca o laureato in giurisprudenza, se non ha prestato il giuramento di cui all’articolo 429 e se non è iscritto nell’albo dell’Ordine o nell’elenco dei praticanti».

7        L’articolo 443, primo comma, del codice dell’ordinamento giudiziario così recita:

«Il consiglio dell’Ordine può imporre agli avvocati iscritti all’albo, agli avvocati che esercitano la loro professione con il titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell’Unione europea, ai praticanti avvocati e agli avvocati onorari, di pagare i contributi stabiliti dal consiglio stesso».

 Il procedimento principale e la questione pregiudiziale

8        JN è stato ammesso ad esercitare dinanzi al foro di Dinant ed era iscritto all’albo dell’Ordine degli avvocati di tale foro.

9        JN dichiara di aver stabilito la propria residenza in Francia nel corso degli anni ’90, pur restando iscritto all’albo dell’Ordine degli avvocati del foro di Dinant, al quale ha versato contributi annuali fino al 2012.

10      Con lettera del 29 maggio 2015, il presidente dell’Ordine degli avvocati del foro di Dinant ha chiesto a JN di pagare i contributi dovuti per gli anni dal 2013 al 2015, proponendogli di ridurre l’importo di tali contributi a quello dei premi assicurativi versati da detto Ordine, nonché di procedere a pagamenti frazionati. Dalla lettera in questione risulta che l’iscrizione all’albo di detto Ordine «procura vantaggi non trascurabili a livello delle assicurazioni» e che i contributi dovuti a quest’ultimo «sono costituiti, in realtà, essenzialmente dai premi assicurativi».

11      In mancanza di risposta alla succitata lettera e in difetto di pagamento da parte di JN, l’Ordine degli avvocati del foro di Dinant ha inviato a JN alcuni solleciti in data 11 dicembre 2015 e 21 dicembre 2016.

12      Poiché anche tali lettere di sollecito sono rimaste senza risposta, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati del foro di Dinant ha deciso di incaricare un avvocato di un altro foro del recupero dei contributi annuali di cui trattasi.

13      Con lettera di costituzione in mora del 23 gennaio 2017 tale avvocato ha ingiunto a JN di pagare i summenzionati contributi.

14      In risposta alla suddetta lettera JN, con lettera indirizzata all’Ordine degli avvocati del foro di Dinant, ha comunicato che, tenuto conto della difficile situazione finanziaria in cui versava, egli non poteva versare più di EUR 100 mensili al fine di pagare i contributi in questione.

15      Tuttavia, non avendo JN effettuato alcun pagamento, con atto di citazione del 17 maggio 2017 l’Ordine degli avvocati del foro di Dinant ha citato JN a comparire dinanzi al giudice del rinvio, vale a dire il Tribunal de première instance de Namur (Tribunale di primo grado di Namur, Belgio), chiedendo a tale giudice di condannare JN al pagamento di una somma pari a EUR 7 277,70, maggiorata degli interessi nonché delle spese processuali.

16      Con lettera del 16 maggio 2017 indirizzata al presidente dell’Ordine degli avvocati del foro di Dinant, JN ha chiesto la propria cancellazione dall’albo dell’Ordine e la possibilità di scaglionare i propri pagamenti nell’arco di un periodo di 24 mesi.

17      Dinanzi al giudice del rinvio JN ha contestato la competenza del medesimo giudice in base alle disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), e del regolamento n. 1215/2012.

18      In proposito, detto giudice precisa che, secondo JN, l’iscrizione all’albo dell’Ordine ai fini dell’esercizio della professione di avvocato non è di natura contrattuale, giacché non costituisce la conclusione di un contratto risultante dall’autonomia negoziale e da una libera scelta, ma l’adempimento di una formalità amministrativa e di un obbligo ex lege.

19      Il medesimo giudice evidenzia altresì che, secondo l’Ordine degli avvocati del foro di Dinant, al contrario, mantenendo la sua iscrizione all’albo di tale Ordine JN ha sottoscritto nei confronti di quest’ultimo un impegno a pagare i contributi annuali da esso stabiliti, di modo che lo stesso va considerato come un impegno in materia contrattuale, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012.

20      Ciò premesso, il Tribunal de première instance de Namur (Tribunale di primo grado di Namur) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’azione proposta da un ordine di avvocati, diretta ad ottenere la condanna di uno dei suoi iscritti al pagamento dei contributi professionali annuali dovuti all’ordine stesso, costituisca un’azione “in materia contrattuale”, ai sensi dell’articolo [7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012]».

 Sulla questione pregiudiziale

21      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che un’azione con la quale un ordine di avvocati mira ad ottenere la condanna di uno dei suoi iscritti al pagamento dei contributi professionali annuali di cui quest’ultimo è debitore, aventi essenzialmente lo scopo di finanziare servizi assicurativi, configura un’azione «in materia contrattuale» ai sensi della disposizione in discorso.

22      In via preliminare occorre rilevare che, sebbene talune controversie tra un’autorità pubblica e un soggetto di diritto privato possano rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012, la situazione è diversa qualora l’autorità pubblica agisca nell’esercizio della sua potestà d’imperio (sentenze dell’11 aprile 2013, Sapir e a., C‑645/11, EU:C:2013:228, punto 33, e del 15 novembre 2018, Kuhn, C‑308/17, EU:C:2018:911, punto 34). Infatti, la manifestazione di prerogative di pubblici poteri di una delle parti della controversia, in virtù dell’esercizio, da parte di questa, di poteri che esorbitano dalla sfera delle norme applicabili ai rapporti tra privati, esclude una simile controversia dalla «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento (sentenza del 28 febbraio 2019, Gradbeništvo Korana, C‑579/17, EU:C:2019:162, punto 49).

23      Pertanto, una controversia relativa all’obbligo in capo ad un avvocato di versare contributi professionali annuali di cui questi sia debitore nei confronti dell’ordine degli avvocati a cui appartiene rientra nell’ambito di applicazione di detto regolamento solo a condizione che, chiedendo a tale avvocato l’esecuzione di siffatta obbligazione, lo stesso ordine non agisca, in forza del diritto nazionale applicabile, nell’esercizio di una prerogativa di pubblici poteri, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

24      Se così fosse, secondo costante giurisprudenza della Corte, la competenza prevista dall’articolo 4 del regolamento n. 1215/2012, cioè quella delle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il suo domicilio, costituisce la regola generale. È soltanto in deroga a tale regola generale che il citato regolamento prevede norme sulla competenza speciale ed esclusiva in casi tassativamente elencati nei quali il convenuto può o deve, a seconda dei casi, essere citato dinanzi a un giudice di un altro Stato membro (sentenza dell’8 maggio 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

25      Per quanto attiene alla regola di competenza speciale stabilita in materia contrattuale dall’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, occorre parimenti ricordare che la stipula di un contratto non costituisce una condizione di applicazione di tale disposizione (sentenza dell’8 maggio 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

26      Tuttavia, ai fini dell’applicazione della disposizione in esame è nondimeno indispensabile individuare un’obbligazione, dato che in forza di detta disposizione la competenza giurisdizionale è determinata in funzione del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. Pertanto, l’applicazione della regola di cui trattasi presuppone la determinazione di un’obbligazione giuridica assunta liberamente da un soggetto nei confronti di un altro e su cui si fonda l’azione dell’attore (sentenza dell’8 maggio 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, punti 24 e 25 nonché giurisprudenza ivi citata).

27      Orbene, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, in forza dell’articolo 428, primo comma, del codice dell’ordinamento giudiziario belga, l’iscrizione all’albo dell’Ordine configura un requisito al quale chiunque intenda fregiarsi del titolo di avvocato ed esercitarne la professione deve necessariamente conformarsi.

28      Inoltre, conformemente all’articolo 443, primo comma, del codice dell’ordinamento giudiziario belga, il Consiglio dell’Ordine può imporre agli avvocati iscritti all’albo il pagamento dei contributi da esso stabiliti, di modo che, quando detta autorità decide di avvalersi di tale competenza legale, il pagamento dei suddetti contributi riveste carattere obbligatorio per gli interessati.

29      Una situazione del genere deve essere distinta da quella in discussione nella causa conclusasi con la sentenza dell’8 maggio 2019, Kerr (C‑25/18, EU:C:2019:376), con la quale, relativamente all’obbligazione a carico dei condomini nei confronti del condominio, avente ad oggetto il pagamento dei contributi finanziari annuali da versare al bilancio del condominio ai fini della manutenzione delle parti comuni di un immobile composto da appartamenti, la Corte ha dichiarato che, per quanto la partecipazione al condominio sia prescritta per legge, resta il fatto che i dettagli dell’amministrazione delle parti comuni dell’immobile interessato vengono eventualmente disciplinati per contratto e l’adesione al condominio avviene attraverso l’acquisto volontario congiunto di un appartamento e di quote di comproprietà relative a tali parti comuni, sicché un’obbligazione del genere deve essere considerata un’obbligazione giuridica assunta volontariamente (sentenza dell’8 maggio 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, punto 27).

30      È vero che, come nella suddetta causa, il legislatore nazionale ha concesso a un organismo, vale a dire il Consiglio dell’Ordine, il potere di imporre il pagamento di taluni contributi alle persone che hanno ad esso aderito, nel caso specifico gli avvocati iscritti all’albo dell’Ordine, seguendo le procedure interne di tale organismo.

31      Tuttavia, dalla decisione di rinvio risulta che l’iscrizione all’albo dell’Ordine configura un obbligo giuridico al quale è subordinato l’esercizio della professione di avvocato e che le persone che intendano esercitare la professione in parola devono obbligatoriamente aderire ad un ordine di avvocati e sottoporsi alle decisioni adottate da tale ordine, in particolare per quanto riguarda il pagamento di contributi.

32      In tali circostanze, l’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che un’azione con la quale un ordine di avvocati mira ad ottenere la condanna di uno dei suoi iscritti al pagamento dei contributi professionali annuali che gli impone di pagare non configura, in linea di principio, un’azione «in materia contrattuale», ai sensi di tale disposizione.

33      Tuttavia, non può escludersi che, oltre ai rapporti imposti ex lege, un ordine di avvocati stabilisca con i suoi iscritti anche rapporti di natura contrattuale. Pertanto, laddove detti contributi costituiscano il corrispettivo di prestazioni liberamente concordate, in particolare di natura assicurativa, che l’ordine di cui trattasi abbia negoziato con un terzo al fine di ottenere condizioni più vantaggiose per gli avvocati iscritti allo stesso ordine, l’obbligo di versare siffatti contributi avrebbe carattere contrattuale e, pertanto, un’azione promossa per ottenere l’adempimento di tale obbligo rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012. Spetta al giudice del rinvio verificare se ricorra tale fattispecie nel procedimento principale.

34      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta nel seguente modo:

–        l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una controversia relativa all’obbligo, per un avvocato, di versare contributi professionali annuali di cui questi sia debitore nei confronti dell’ordine degli avvocati al quale appartiene ricade nell’ambito di applicazione di tale regolamento solo a condizione che, chiedendo a detto avvocato l’esecuzione dell’obbligo in questione, l’ordine di cui trattasi non agisca, in forza del diritto nazionale applicabile, nell’esercizio di una prerogativa di pubblici poteri, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare;

–        l’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento summenzionato deve essere interpretato nel senso che un’azione con la quale un ordine di avvocati miri ad ottenere la condanna di uno dei suoi iscritti al pagamento dei contributi professionali annuali di cui quest’ultimo sia debitore e aventi essenzialmente lo scopo di finanziare servizi, come i servizi assicurativi, deve essere considerata come un’azione in «materia contrattuale», ai sensi della disposizione citata, purché tali contributi costituiscano la contropartita di prestazioni fornite dall’ordine di cui trattasi ai suoi iscritti e siffatte prestazioni siano liberamente concordate dall’iscritto interessato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 Sulle spese

35      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una controversia relativa all’obbligo, per un avvocato, di versare contributi professionali annuali di cui questi sia debitore nei confronti dell’ordine degli avvocati al quale appartiene ricade nell’ambito di applicazione di tale regolamento solo a condizione che, chiedendo a detto avvocato l’esecuzione dell’obbligo in questione, l’ordine di cui trattasi non agisca, in forza del diritto nazionale applicabile, nell’esercizio di una prerogativa di pubblici poteri, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

L’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che un’azione con la quale un ordine di avvocati miri ad ottenere la condanna di uno dei suoi iscritti al pagamento dei contributi professionali annuali di cui quest’ultimo sia debitore e aventi essenzialmente lo scopo di finanziare servizi, come i servizi assicurativi, deve essere considerata come un’azione in «materia contrattuale», ai sensi della disposizione citata, purché tali contributi costituiscano la contropartita di prestazioni fornite dall’ordine di cui trattasi ai suoi iscritti e siffatte prestazioni siano liberamente concordate dall’iscritto interessato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.