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Impugnazione proposta il 1° agosto 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 giugno 2019, nella causa T-138/18, De Esteban Alonso / Commissione

(Causa C-591/19 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin e J. Baquero Cruz, agenti)

Altra parte nel procedimento: Fernando De Esteban Alonso

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza dell’11 giugno 2019 (T-138/18);

respingere il ricorso proposto in primo grado;

condannare il sig. De Esteban alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo d’impugnazione, basato su un errore nella qualificazione giuridica dei fatti con riferimento all’articolo 4 della decisione della Commissione n. 1999/396, la Commissione sostiene che il Tribunale non doveva considerare che il sig. De Esteban avrebbe dovuto essere «assimilato» alle persone nominativamente indicate nella nota inviata dall’OLAF alle autorità francesi il 19 marzo 2003 o, perlomeno, considerato personalmente coinvolto nei fatti, quando l’interessato non rientrava in nessuna di queste due categorie.

Il secondo motivo verte su un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 1073/1999 ai sensi del quale le istituzioni devono dare alla relazione presentata dall’OLAF «il seguito richiesto dalle risultanze ottenute, in particolare sul piano disciplinare e giudiziario (...)». La Commissione considera che tale disposizione non possa essere interpretata, a contrario, quale limitativa del potere discrezionale di cui essa dispone nella difesa degli interessi dell’Unione e, in particolare, nel senso che le vieti di costituirsi parte civile e di agire dinanzi alle autorità nazionali quando lo ritenga opportuno alla luce delle informazioni di cui dispone, anche in una fase precedente l’adozione di un’eventuale relazione dell’OLAF.

Con il suo terzo motivo, dedotto in subordine, la Commissione rileva che il Tribunale non poteva accogliere il ricorso per risarcimento danni in assenza di un nesso causale. Il Tribunale si sarebbe indebitamente discostato dalla sua giurisprudenza secondo cui non esiste un nesso causale sufficientemente diretto tra la trasmissione di informazioni da parte dell’OLAF alle autorità nazionali e il pregiudizio lamentato.

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