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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 21 ottobre 2019 – Procedimento penale a carico di UC e TD

(Causa C-769/19)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Imputati nel procedimento principale

UC e TD

Questione pregiudiziale

Se una normativa nazionale che, in caso di atto d’accusa viziato (il cui contenuto è ambiguo, incompleto o contraddittorio), non consente in alcun modo di sanare tali vizi mediante correzioni da parte del pubblico ministero nell’udienza preparatoria in cui i vizi sono rilevati, obbligando invece il giudice a sospendere in ogni caso il procedimento giudiziario e rinviare gli atti al pubblico ministero per la formulazione di un nuovo atto d’accusa, sia compatibile con l’articolo 6 della direttiva 2012/13/ЕU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1), con il principio di esame della causa entro un termine ragionevole ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con il principio del primato del diritto dell’Unione e con il principio del rispetto della dignità, qualora ciò comporti un ritardo significativo nel procedimento penale e i vizi potessero essere sanati immediatamente nell’udienza davanti al giudice.

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