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Impugnazione proposta il 4 dicembre 2019 dalla Fiat Chrysler Finance Europe avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 24 settembre 2019, cause riunite T-755/15 e T-759/15, Lussemburgo Fiat Chrysler Finance Europe / Commissione

(Causa C-885/19 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fiat Chrysler Finance Europe (rappresentanti: J. Rodriguez, abogado, N. de Boynes, avocat, M. Engel, Rechtsanwalt, G. Maisto, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Irlanda

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 24 settembre 2019, cause riunite T-755/15 e T-759/15;

annullare la controversa decisione della Commissione del 21 ottobre 2015 1 , conformemente all’articolo 263, paragrafo 4, TFUE; oppure, in subordine, e nella misura in cui la Corte dovesse essere impossibilitata a adottare una decisione finale, rinviare la causa al Tribunale, e

condannare la Commissione a pagare i costi della Fiat Chrysler Finance Europe ai sensi degli articoli 138, paragrafo 1, 184, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte di Giustizia e di pagare i costi della Fiat Chrysler Finance Europe relativi alla causa di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: l'analisi del Tribunale volta a stabilire se la Fiat Chrysler Finance Europe abbia tratto un vantaggio dall'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento ("APA", advance pricing agreement) viola l'articolo 107 TFUE a motivo i) dell'errata applicazione, da parte del Tribunale, del criterio giuridico che consente di stabilire se l'APP abbia approvato una metodologia eccedente il margine di valutazione applicabile, e ii) della mancata corretta definizione, da parte del Tribunale, dell'impresa interessata beneficiaria dell'APP.

Secondo motivo: l'analisi del Tribunale circa la base giuridica del principio di piena concorrenza ("ALP", arm length principle) della Commissione è inadeguata e contraddittoria e viola il principio generale di fornire una motivazione adeguata e coerente.

Terzo motivo: il Tribunale ha violato il principio fondamentale della certezza del diritto (i) approvando il principio dell’ALP erroneamente definito della Commissione senza affrontarne l'ambito di applicazione o il contenuto, e (ii) sostenendo l'applicazione all’APA della presunzione di selettività.

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1 Decisione (UE) 2016/2326 della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Fiat [notificata con il numero C(2015) 7152] (GU 2016, L 351, pag. 1).