Language of document : ECLI:EU:C:2020:94

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

13 febbraio 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Presunzione di innocenza e diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Articolo 8, paragrafi 1 e 2 – Presupposti previsti da una normativa nazionale per lo svolgimento di un processo in contumacia – Mancata comparizione degli imputati a determinate udienze per motivi che sono o che non sono loro imputabili – Diritto a un processo equo»

Nella causa C‑688/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria), con decisione del 22 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 6 novembre 2018, nel procedimento penale a carico di

TX,

UW,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da M. Safjan (relatore), presidente di sezione, L. Bay Larsen e C. Toader, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa, L. Medeiros e D. Pires, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da R. Troosters e Y. Marinova, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di TX e UW, accusati di aver partecipato a un’organizzazione criminale.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        Ai sensi dei considerando 9, da 33 a 37, 44 e 47 della direttiva 2016/343:

«(9)      La presente direttiva intende rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime comuni relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo.

(...)

(33)      Il diritto a un equo processo è uno dei principi fondamentali di una società democratica. Il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo si basa su tale diritto e dovrebbe essere garantito in tutta l’Unione [europea].

(34)      Qualora, per ragioni che sfuggono al loro controllo, gli indagati o imputati siano impossibilitati a presenziare al processo, dovrebbero avere la possibilità di chiedere che il processo sia aggiornato ad altra data entro i termini stabiliti dal diritto nazionale.

(35)      Il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo non è assoluto: a determinate condizioni, gli indagati e imputati dovrebbero avere la possibilità di rinunciarvi, esplicitamente o tacitamente, purché in modo inequivocabile.

(36)      In determinate circostanze, dovrebbe essere possibile pronunciare una decisione sulla colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato anche se l’interessato non è presente al processo. Ciò potrebbe verificarsi qualora l’indagato o imputato sia stato informato in tempo utile del processo e delle conseguenze di una mancata comparizione e ciò nonostante non compaia in giudizio. Il fatto che l’indagato o imputato sia informato del processo dovrebbe essere inteso nel senso che l’interessato è citato personalmente o è informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo in modo tale da consentirgli di venire a conoscenza del processo. Il fatto che l’indagato o imputato sia informato delle conseguenze di una mancata comparizione dovrebbe essere inteso, in particolare, nel senso che l’interessato è informato del fatto che potrebbe essere pronunciata la decisione nel caso in cui non compaia in giudizio.

(37)      Dovrebbe inoltre essere possibile celebrare un processo che possa concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza in assenza dell’indagato o imputato qualora quest’ultimo sia stato informato del processo e abbia conferito mandato a un difensore, nominato da lui o dallo Stato, per rappresentarlo in giudizio e che abbia rappresentato l’indagato o imputato.

(...)

(44)      Conformemente al principio dell’efficacia del diritto dell’Unione, gli Stati membri devono istituire mezzi di ricorso adeguati ed efficaci in caso di violazione dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell’Unione. Un mezzo di ricorso efficace che sia disponibile in caso di violazione dei diritti sanciti dalla presente direttiva dovrebbe avere, per quanto possibile, l’effetto di porre l’indagato o imputato nella posizione in cui questi si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata, così da salvaguardare il diritto a un equo processo e i diritti della difesa.

(...)

(47)      La presente direttiva difende i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea; in prosieguo: la «Carta»] e dalla [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950; in prosieguo: la «CEDU»], compresi la proibizione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e familiare, il diritto all’integrità della persona, i diritti del minore, l’inserimento delle persone con disabilità, il diritto a un ricorso effettivo e il diritto a un equo processo, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa. Si dovrebbe tenere conto in particolare dell’articolo 6 del trattato sull’Unione europea (TUE), che afferma [che] l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta, e che i diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali».

4        L’articolo 1 della direttiva in parola, intitolato «Oggetto», così recita:

«La presente direttiva stabilisce norme minime comuni concernenti:

a)      alcuni aspetti della presunzione di innocenza nei procedimenti penali;

b)      il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali».

5        L’articolo 8 di detta direttiva, intitolato «Diritto di presenziare al processo», ai suoi paragrafi 1 e 2, prevede quanto segue:

«1.      Gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo.

2.      Gli Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che:

a)      l’indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure

b)      l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato».

 Diritto bulgaro

6        L’articolo 55, paragrafo 1, del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: l’«NPK») dispone:

«L’imputato ha i seguenti diritti:

(...)

partecipare al procedimento penale (...)».

7        Ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, NPK:

«La partecipazione di un avvocato difensore al procedimento penale è obbligatoria, quando:

(...)

8)      la causa è esaminata in assenza dell’imputato;

(...)».

8        L’articolo 247b, paragrafo 1, NPK dispone quanto segue:

«Su richiesta del giudice relatore, una copia dell’atto di imputazione è notificata all’imputato. Con la notifica dell’atto di imputazione, l’imputato è informato dello svolgimento dell’udienza preliminare e delle questioni di cui all’articolo 248, paragrafo 1, del suo diritto di comparire con un difensore e della possibilità di farsi assegnare un difensore nei casi previsti dall’articolo 94, paragrafo 1, nonché del fatto che la causa può essere esaminata e decisa in sua assenza, purché siano soddisfatti i presupposti di cui all’articolo 269».

9        L’articolo 269 NPK è così formulato:

«1.      Nelle cause in cui l’imputato è stato incriminato per un reato grave, la sua presenza all’udienza è obbligatoria.

2.      Il giudice può ordinare la comparizione dell’imputato anche nel caso in cui la sua presenza non sia richiesta, qualora tale comparizione sia necessaria per accertare la verità oggettiva.

3.      Qualora ciò non ostacoli l’accertamento della verità, la causa può essere trattata in assenza dell’imputato purché:

(...)

3)      egli sia stato citato regolarmente, non abbia indicato alcun valido motivo per la sua mancata comparizione e sia stata rispettata la procedura disciplinata nell’articolo 247b, paragrafo 1;

(...)».

10      L’articolo 423 NPK così dispone:

«1.      Entro sei mesi dalla conoscenza della condanna penale definitiva o dalla sua trasmissione effettiva alla Repubblica di Bulgaria da parte di un altro paese, la persona condannata in contumacia può chiedere la riapertura del processo penale facendo valere la sua assenza nel corso del procedimento penale. La richiesta è accolta, salvo che, da un lato, la persona condannata si sia data alla fuga dopo la comunicazione delle imputazioni nel procedimento preliminare, con la conseguenza che la procedura di cui all’articolo 247b, paragrafo 1, non può essere esperita o che, dall’altro, dopo l’espletamento di tale procedura, la persona condannata non sia comparsa all’udienza senza un valido motivo.

2.      La richiesta non sospende l’esecuzione della condanna penale, a meno che il giudice non disponga diversamente.

3.      La procedura di riapertura del processo penale si estingue se la persona condannata in contumacia non compare all’udienza senza un valido motivo.

(...)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

11      La Spetsializirana prokuratura (pubblico ministero specializzato, Bulgaria) ha avviato un procedimento penale nei confronti di tredici persone, accusate di essere capofila e/o membri di un’organizzazione criminale, il cui scopo era quello di commettere omicidi, rapine e furti, nonché di aver commesso altri reati nell’ambito di tale organizzazione criminale. Due degli imputati sono TX e UW, accusati di aver partecipato alla suddetta organizzazione criminale, reato per cui è prevista la pena della detenzione da tre a dieci anni.

12      TX e UW sono stati informati delle condizioni alle quali il loro processo potrebbe svolgersi in loro assenza, in particolare in caso di mancata comparizione senza valido motivo, e del fatto che, in tal caso, la decisione definitiva nel merito sarebbe per loro vincolante, senza poter essere impugnata con la motivazione che essi non avrebbero partecipato personalmente al processo.

13      Nel processo a TX e UW dinanzi al Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria), inizialmente si sono tenute sette udienze. In ognuna di queste udienze, la causa è stata rinviata. Il giudice del rinvio non ha adottato alcun provvedimento istruttorio e non ha proceduto all’assunzione di prove perché alcuni degli imputati erano assenti per malattia alla data di tali udienze. Il suddetto giudice ha verificato se tali assenze fossero giustificate, ma, nonostante molteplici dubbi, non ha potuto mettere in discussione la fondatezza dei motivi di assenza degli imputati.

14      Con atti del 19 e 26 aprile 2017, il giudice del rinvio si è pronunciato sulla possibilità, nel procedimento principale, di tenere un’udienza in assenza degli imputati suddetti.

15      A tal proposito, ha, in primo luogo, constatato che la presenza personale degli imputati non era necessaria «al fine di accertare la verità oggettiva», ai sensi della normativa nazionale, riguardo ai reati contestati.

16      In secondo luogo, per la trattazione della causa di cui al procedimento principale in assenza di uno degli imputati il giudice del rinvio, sulla base della normativa nazionale, ha stabilito le seguenti modalità:

–        la necessaria presenza dell’avvocato dell’imputato, che deve effettivamente difenderlo;

–        l’invio di una copia del verbale d’udienza all’interessato affinché egli possa avere conoscenza delle attività istruttorie svolte e delle prove assunte in sua assenza;

–        la possibilità per l’interessato di dichiarare la volontà che tali prove siano riassunte in sua presenza;

–        qualora l’imputato non sia comparso per un motivo a lui non imputabile, il diritto alla ripetizione delle suddette attività in sua presenza;

–        qualora l’imputato non sia comparso per un motivo a lui imputabile, il diritto alla ripetizione delle suddette attività, su sua domanda, se il giudice ritiene che la partecipazione personale dell’imputato al concreto svolgimento dell’assunzione probatoria sia necessaria per la salvaguardia dei suoi interessi.

17      Nelle dodici udienze tenutesi successivamente agli atti del 19 e del 26 aprile 2017, alcuni degli imputati non sono comparsi, per vari motivi.

18      Inoltre, TX non è comparso all’udienza del 16 maggio 2018 per un motivo a lui non imputabile, ovvero una malattia. Quanto a UW, ha ritenuto di non comparire a tale udienza. Entrambi venivano difesi dagli avvocati cui avevano conferito mandato. A TX e a UW venivano inviate copie del verbale di udienza, affinché potessero avere conoscenza delle prove assunte in loro assenza.

19      TX e UW sono comparsi alla successiva udienza, tenutasi il 30 maggio 2018. Dopo essersi consultati con i propri avvocati, essi dichiaravano di avere conoscenza del verbale dell’udienza del 16 maggio 2018 nonché del materiale probatorio raccolto in loro assenza e di non desiderare che tali prove fossero nuovamente assunte con la loro partecipazione. Le attività svolte in loro assenza non sono state ripetute.

20      All’udienza del 1° ottobre 2018, TX non è comparso, ancora a causa di una malattia. A tale udienza egli veniva rappresentato da un avvocato. In assenza di TX, il giudice del rinvio ha proceduto ad assumere determinate prove e, in particolare, all’assunzione del principale testimone a carico, citato dal pubblico ministero. A TX veniva inviata una copia del verbale di tale udienza, affinché potesse avere conoscenza delle prove assunte in sua assenza.

21      TX è comparso alla successiva udienza, tenutasi il 17 ottobre 2018. Dopo essersi consultato con il proprio avvocato, egli dichiarava di avere conoscenza del verbale d’udienza del 1° ottobre 2018, nonché del materiale probatorio raccolto in sua assenza e di voler partecipare personalmente all’assunzione del principale testimone a carico. Il giudice del rinvio accoglieva detta richiesta e procedeva a una nuova assunzione di tale testimone. A TX è stata data la possibilità di partecipare adeguatamente a tale udienza e di porre tutte le domande che desiderasse.

22      Per quanto riguarda UW, il giudice del rinvio rileva che, affinché il processo possa essere celebrato in contumacia, previo consapevole consenso dell’imputato, il diritto nazionale prevede che l’imputato venga informato dello svolgimento del processo penale e delle conseguenze della mancata comparizione e sia inoltre obbligatoriamente difeso da un avvocato, garanzie che sono contemplate all’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2016/343.

23      Detto giudice sottolinea di nutrire dubbi quanto alla conformità al diritto dell’Unione della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, con particolare riguardo al considerando 35 della direttiva 2016/343, e che tali dubbi vertono sui presupposti da soddisfare affinché tale rinuncia ad assistere al processo possa validamente intervenire.

24      Per quanto riguarda TX, che non è comparso a determinate udienze per un motivo a lui non imputabile, ovvero la sua malattia, il giudice del rinvio ritiene che, alla luce del considerando 34 della direttiva 2016/343, il diritto di TX di presenziare al processo nel procedimento penale potrebbe ritenersi violato, dato che la sua assenza era giustificata. Si chiede se tale violazione abbia effettivamente avuto luogo, qualora si considerino le attività intervenute successivamente a tali udienze, su richiesta di TX.

25      A tal proposito, per quanto riguarda l’udienza tenutasi il 16 maggio 2018, il giudice del rinvio domanda se la dichiarazione di TX di non chiedere la ripetizione delle attività svolte costituisca una valida rinuncia al diritto di presenziare al processo e se la possibilità di rinunciare a presenziare al proprio processo, prevista al considerando 35 della direttiva 2016/343, si applichi anche con riferimento alle attività processuali già svolte. In relazione all’udienza tenutasi il 1º ottobre 2018, il giudice del rinvio chiede se la nuova assunzione, in presenza di TX, del testimone a carico citato dal pubblico ministero costituisca un modus procedendi adeguato alla luce del considerando 44 della direttiva 2016/343.

26      Il giudice del rinvio precisa che gli avvocati di TX e di UW hanno partecipato a tutte le udienze del procedimento principale.

27      In queste circostanze, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il diritto dell’imputato di presenziare al processo ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con i considerando 35 e 44, della direttiva (UE) 2016/343, debba ritenersi violato qualora una delle udienze nel processo penale si sia svolta in assenza dell’imputato e quest’ultimo sia stato regolarmente invitato a comparire, informato sulle conseguenze della mancata comparizione e difeso dall’avvocato da lui nominato, quando l’imputato:

a)      non sia comparso per un motivo a lui imputabile (abbia cioè deciso di non partecipare a un’udienza specifica);

b)      non sia comparso per un motivo a lui non imputabile (ossia malattia), ove sia stato successivamente informato delle attività svolte in sua assenza e, consapevolmente abbia deciso e dichiarato:

–        di non contestare la legittimità di tali attività invocando la sua mancata comparizione e di non pretendere la loro ripetizione in sua presenza;

–        di voler partecipare a tali attività e, conseguentemente, il giudice abbia proceduto a una nuova assunzione testimoniale della persona menzionata dall’imputato e abbia consentito all’imputato di parteciparvi adeguatamente».

 Sulla questione pregiudiziale

28      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, la quale prevede che, nel caso in cui l’imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo nonché delle conseguenze della mancata comparizione a tale processo e sia stato rappresentato da un difensore incaricato, da lui nominato, il suo diritto di presenziare al processo non debba ritenersi violato, quando l’imputato:

–        abbia deciso, in modo inequivocabile, di non comparire a una delle udienze tenutesi nell’ambito del processo oppure

–        non sia comparso a una di tali udienze per un motivo a lui non imputabile se, a seguito di tale udienza, sia stato informato delle attività svolte in sua assenza e, consapevolmente, abbia deciso e dichiarato di non contestare la legittimità di tali attività invocando la sua mancata comparizione oppure di voler partecipare a tali attività e, conseguentemente, il giudice nazionale adito abbia proceduto a ripetere tali attività, in particolare mediante una nuova assunzione testimoniale, alla quale l’imputato abbia avuto la possibilità di partecipare adeguatamente.

29      In via preliminare, va osservato che l’obiettivo della direttiva 2016/343 è, come risulta dall’articolo 1 e dal considerando 9 della stessa, stabilire norme minime comuni applicabili nei procedimenti penali concernenti alcuni aspetti della presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al processo [sentenze del 19 settembre 2018, Milev, C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732, punto 45, e del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione di innocenza), C‑377/18, EU:C:2019:670, punto 38].

30      Inoltre, occorre ricordare che, tenuto conto del carattere minimo dell’armonizzazione perseguita dalla direttiva 2016/343, essa non può essere interpretata come uno strumento completo ed esaustivo (v., in tal senso, l’ordinanza del 12 febbraio 2019, RH, C‑8/19 PPU, EU:C:2019:110, punto 59 e la giurisprudenza ivi citata).

31      A tale riguardo, l’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva stabilisce che gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo.

32      Il considerando 35 della stessa direttiva precisa che il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo non è assoluto e che, a determinate condizioni, gli indagati e imputati dovrebbero avere la possibilità di rinunciarvi, esplicitamente o tacitamente, purché in modo inequivocabile.

33      In aggiunta, l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 dispone che gli Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che, ai sensi della lettera a) di tale disposizione, l’indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure, ai sensi della lettera b) della disposizione suddetta, l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato.

34      Inoltre, ai sensi del considerando 47 della direttiva 2016/343, quest’ultima difende i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta e dalla CEDU, tra cui il diritto a un equo processo, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa.

35      Come risulta dal considerando 33 di tale direttiva, il diritto degli indagati o imputati di presenziare al processo si fonda sul diritto a un equo processo, sancito dall’articolo 6 della CEDU, al quale corrispondono, come precisato nelle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17), l’articolo 47, secondo e terzo comma, nonché l’articolo 48 della Carta.

36      A questo proposito, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, si desume che lo svolgimento di un’udienza pubblica è un principio fondamentale sancito dall’articolo 6 della CEDU. Questo principio è di particolare importanza in materia penale, dove in genere deve esistere un giudice di primo grado che soddisfi pienamente i requisiti dell’articolo 6 della CEDU e dinanzi al quale l’interessato possa esigere di essere «ascoltato» e di avere la possibilità, in particolare, di esporre oralmente i suoi motivi di difesa, di sentire le deposizioni a suo carico, di esaminare i testimoni in contraddittorio (Corte EDU, 23 novembre 2006, Jussila c. Finlandia, CE:CEDU:2006:1123JUD007305301, § 40, e Corte EDU, 4 marzo 2008, Hüseyin Turan c. Turchia, CE:CEDU:2008:0304JUD001152902, § 31).

37      Secondo detta giurisprudenza, né la lettera né lo spirito dell’articolo 6 della CEDU impediscono a una persona di rinunciare di sua spontanea volontà alle garanzie di un processo equo in modo espresso o tacito. Tuttavia, la rinuncia al diritto di comparire all’udienza deve risultare in modo inequivocabile ed essere accompagnata da garanzie minime corrispondenti alla sua gravità. Essa non deve inoltre contrastare con un interesse pubblico importante (Corte EDU, 1º marzo 2006, Sejdovic c. Italia, CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, § 86, nonché Corte EDU, 13 marzo 2018, Vilches Coronado e altri c. Spagna, CE:ECHR:2018:0313JUD005551714, § 36).

38      Nel procedimento principale, sono stati avviati procedimenti penali nei confronti di diverse persone accusate di essere capofila e/o membri di un’organizzazione criminale. Nella fase iniziale del processo, gli imputati sono stati informati, in base alla normativa nazionale, delle condizioni alle quali tale processo, in caso di mancata comparizione senza valido motivo, potrebbe svolgersi nonostante la loro assenza. Inoltre, gli avvocati degli imputati hanno assistito a tutte le udienze tenutesi nell’ambito del loro processo.

39      La questione pregiudiziale si riferisce, in primo luogo, alla situazione in cui un imputato rinuncia deliberatamente a comparire in una delle udienze che si tengono nell’ambito del processo.

40      Tenuto conto del tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, si deve ritenere che, in un caso come quello di cui al procedimento principale, siano state soddisfatte sia le condizioni di cui alla lettera a), sia quelle di cui alla lettera b) di tale disposizione.

41      Inoltre, dalla decisione di rinvio risulta che la rinuncia di UW al diritto di comparire all’udienza è stata accompagnata da garanzie minime corrispondenti alla sua gravità ed essa non appare contrastare con un interesse pubblico importante.

42      In tale contesto, si deve constatare che l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 non osta a una normativa nazionale, la quale prevede che il diritto dell’imputato di presenziare al processo non deve ritenersi violato, quando l’imputato abbia deciso, in modo inequivocabile, di non comparire a una delle udienze tenutesi nell’ambito del processo, purché sia stato informato dello svolgimento di tale udienza e sia stato rappresentato, a tale udienza, da un difensore incaricato.

43      La questione sollevata dal giudice nazionale riguarda, in secondo luogo, la situazione in cui l’imputato non sia potuto comparire alle udienze tenutesi nell’ambito del processo per un motivo a lui non imputabile, ovvero la sua malattia.

44      Ai sensi del considerando 34 della direttiva 2016/343, qualora, per ragioni che sfuggono al loro controllo, gli indagati o imputati siano impossibilitati a presenziare al processo, dovrebbero avere la possibilità di chiedere che il processo sia aggiornato ad altra data entro i termini stabiliti dal diritto nazionale.

45      Il giudice del rinvio interroga la Corte, da un lato, in merito alla situazione in cui l’imputato, il quale non sia potuto comparire a un’udienza tenutasi nell’ambito del processo per un motivo a lui non imputabile e sia stato informato delle attività svolte in sua assenza in tale udienza, abbia dichiarato di non contestare la legittimità di tali attività invocando la sua mancata comparizione e di non pretendere la loro ripetizione in sua presenza.

46      In tale contesto, va osservato che una siffatta posizione può essere considerata come una rinuncia inequivocabile al diritto di partecipare all’udienza in questione.

47      Dall’altro lato, il giudice del rinvio fa riferimento alla situazione in cui l’imputato abbia chiesto la ripetizione, in sua presenza, delle attività svolte in sua assenza, con la conseguente organizzazione di una nuova assunzione testimoniale, alla quale l’imputato abbia avuto la possibilità di partecipare adeguatamente.

48      A questo proposito, una persona che abbia ottenuto la ripetizione, in sua presenza, delle attività svolte in occasione di udienze alle quali non è stata in grado di comparire non può essere considerata assente al proprio processo.

49      Alla luce di quanto sopra esposto, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale la quale prevede che – nel caso in cui l’imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione a tale processo e sia stato rappresentato da un difensore incaricato, da lui nominato – il suo diritto di presenziare al processo non deve ritenersi violato quando l’imputato:

–        abbia deciso, in modo inequivocabile, di non comparire a una delle udienze tenutesi nell’ambito del processo, oppure

–        non sia comparso a una di tali udienze per un motivo a lui non imputabile ove, in seguito a tale udienza, sia stato informato delle attività svolte in sua assenza e, consapevolmente, abbia deciso e dichiarato di non contestare la legittimità di tali attività invocando la sua mancata comparizione, o di voler partecipare a tali attività, di modo che il giudice nazionale adito ripeta tali attività, in particolare procedendo a una nuova assunzione testimoniale, alla quale l’imputato abbia avuto la possibilità di partecipare adeguatamente.

 Sulle spese

50      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

L’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale la quale prevede che – nel caso in cui l’imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione a tale processo e sia stato rappresentato da un difensore incaricato, da lui nominato – il suo diritto di presenziare al processo non deve ritenersi violato quando l’imputato:

–        abbia deciso, in modo inequivocabile, di non comparire a una delle udienze tenutesi nell’ambito del processo, oppure

–        non sia comparso a una di tali udienze per un motivo a lui non imputabile ove, in seguito a tale udienza, sia stato informato delle attività svolte in sua assenza e, consapevolmente, abbia deciso e dichiarato di non contestare la legittimità di tali attività invocando la sua mancata comparizione o di voler partecipare a tali attività, di modo che il giudice nazionale adito ripeta tali attività, in particolare procedendo a una nuova assunzione testimoniale, alla quale l’imputato abbia avuto la possibilità di partecipare adeguatamente.

Firme


*      Lingua processuale: il bulgaro.